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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ...

Date post: 27-Jan-2017
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Rassegna di giurisprudenza 1° luglio - 31 dicembre 1993) Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1994), pp. 155/156-159/160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23273597 . Accessed: 28/06/2014 19:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.103.61 on Sat, 28 Jun 2014 19:06:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Rassegna di giurisprudenza 1° luglio - 31 dicembre 1993)

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Rassegna di giurisprudenza 1°luglio - 31 dicembre 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1994), pp. 155/156-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23273597 .

Accessed: 28/06/2014 19:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE QUARTA

tra le parti, deve decidere secondo equità, e in caso di soluzione

affermativa della prima questione: 2. - Quale sia l'interpretazione da dare agli art. 37 e/o 85

e/o 86 e/o 90 del trattato Cee con riferimento a un divieto

di importazione di elettricità per l'approvvigionamento pubbico

disposto nelle condizioni generali di una azienda regionale di

distribuzione di elettricità negli anni dal 1985 al 1988, eventual mene in combinazione con un divieto di importazione contenu

to in un accordo delle società di produzione di elettricità nello

Stato membro considerato».

Gerechtshof te Hertogenbosch; sentenza 12 novembre 1992 (causa

C-401/92, Pubblico ministero c. Tankstation 't Heukske VOF).

Il Gerechtshof te Hertogenbosch ha sottoposto alla corte le se

guenti questioni:

«1. - Se le disposizioni del trattato Cee, tra cui gli art. 30-36, e rispettivamente l'art. 36 unitamente agli art. 3F e 5 si oppon

gano a che su una disciplina, di per sé lecita, di chiusura obbli gatoria dei negozi come previsto dalla legge olandese sulla chiu

sura dei negozi del 1976 vengano basati provvedimenti di attua

zione come previsto dal decreto di attuazione (modificato) del

6 dicembre 1977, in base al quale agli esercenti tra l'altro di

stazioni di servizio, negozi in stazioni ferroviarie ed aeroporti,

negozi in ospedali e musei e rimane consentito offrire in vendita

e vendere articoli di tabacco, bevande, giornali, musicassette

e prodotti alimentari, mentre gli altri, tra cui anche negozi spe

cializzati, sono notevolmente più limitati nelle loro possibilità di apertura.

2. - Se le sopramenzionate o altre disposizioni del trattato

Cee debbano essere interpretate nel senso che esse si oppongo no a che siano perseguiti penalmente esercenti di stazioni di

servizio situate lungo la strada pubblica sulla base della sopra menzionata legge sulla chiusura dei negozi e del sopramenzio nato decreto di attuazione, in quanto sono stabilite al riguardo

regole per i negozi nelle stazioni di servizio, laddove queste regole:

a) di per sé lasciano liberi gli orari di apertura delle stazioni

di servizio e si riferiscono solo alle condizioni e agli orari in

cui determinate merci nelle stazioni di servizio possono essere

offerte in vendita;

b) operano una differenza tra stazioni di servizio collocate

lungo le strade statali e stazioni di servizio collocate lungo le

altre strade pubbliche, nel senso che la categoria menzionata

per prima dispone di una più ampia libertà per la vendita di

tabacchi e di prodotti del tabacco rispetto alla categoria men

zionata da ultima.

3. - Se per la soluzione delle questioni di cui al n. 2, sub

a) e/o b) sia rilevante il se tra le due categorie di stazioni di

servizio tra cui viene operata una distinzione nella questione sub b) sussista una differenza tra il contributo in un normale rendimento apportato rispettivamente dal carburante e da altri

prodotti, nel senso che la prima categoria è per questo rendi

mento (essenzialmente) meno dipendente dalla vendita di pro dotti diversi dal carburante rispetto alla seconda categoria.

4. - Se per la soluzione delle questioni n. 2, sub a) e b) e 3 sia rilevante il se a seguito di una disciplina governativa, con il consenso di una commissione di rappresentanti delle compa gnie petrolifere, siano state concesse autorizzazioni a stazioni di servizio lungo le strade statali in modo tale che al riguardo alle compagnie petrolifere sia stata data la precedenza con una

relativa rilevante quota di mercato».

Il Foro Italiano — 1994.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

(Rassegna di giurisprudenza 1° luglio - 31 dicembre 1993)

1. Indice analitico

Atto impugnabile (art. 173 Ce) - Nozione: 6 - Interesse diretto ed individuale: 6

V. anche Concentrazioni

Atti delle istituzioni V. Concentrazioni

Commissione V. Concentrazioni

Concentrazioni (regolamento 4064/89) - Decisioni della Commissione - Autorizzazione alla concentrazione, subordinata al rispetto di ta

lune condizioni (art. 8.2): 5 - - Operazione esclusa dal campo di applicazione del regolamento

(art. 6.la): 6 - Domanda di riapertura della procedura in un termine ragionevole: 6

Decisioni (della Commissione) V. Concentrazioni - Procedimento innanzi al tribunale

Misure provvisorie e d'urgenza (dinanzi al tribunale) - Presupposti: 5 - Gravità ed irreparabilità del danno: 5 - Sospensione dell'esecuzione di una decisione: 5 - Valutazione dei contrapposti interessi: 5

Principi - Certezza del diritto: 6

Procedimento amministrativo V. Concentrazioni - Atto impugnabile

Procedimento innanzi al tribunale - Ricevibilità: 6 - Ricorso in annullamento: 5, 6

V. anche Atto impugnabile — Misure provvisorie e d'urgenza

(*) La rubrica si propone di svolgere una rassegna periodica della giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in modo da offrire una prima, sintetica informazione su tale giurispru denza. Naturalmente, il «Foro» si riserva di riprodurre integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.

Fino al 1° agosto 1993, il tribunale era competente a giudicare in primo grado sul contenzioso del personale delle Comunità europee e su quello relativo alle regole di concorrenza applicabili alle imprese. A seguito della decisione del Consiglio 93/350/Euratom, Ceca, Cee, dell'8 giugno 1993 (G.U.C.E. 16 giugno 1993, L 144/21), le competen ze del tribunale sono state estese a tutti i ricorsi delle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione dei ricorsi contro le misure di difesa commer ciale. Nel secondo semestre del 1993 sono state peraltro affrontate esclu sivamente questioni attinenti ai due originari settori di competenza del tribunale.

La presente rubrica si occupa soltanto delle sentenze in materia di concorrenza, data la limitata rilevanza del contenzioso del personale; le sentenze relative a quest'ultimo settore saranno comunque segnalate negli indici cronologico e numerico.

La rassegna è stata curata da Mario Todino. [A. Tizzano]

2. Indice cronologico

(in corsivo le pronunce considerate in rassegna)

6.7.1993 - T-32/92 6.7.1993 - T-12/93 R 13.7.1993 - T-20/92 15.7.1993 - T-17/90 15.7.1993 - T-28/91 15.7.1993 - T-17/92 15.7.1993 - T-27/92 16.9.1993 - T-60/92 28.9.1993 - T-90/92 28.9.1993 - T-57/92 28.9.1993 - T-75/92 28.9.1993 - T-84/92 28.9.1993 - T-103/92 28.9.1993 - T-104/92 28.9.1993 - T-105/92

26.10.1993 - T-6/92 26.10.1993 - T-52/92 26.10.1993 - T-22/92 26.10.1993 - T-59/92 28.10.1993 - T-83/92 24.11.1993 - T-13/93 24.11.1993 - T-89/91 24.11.1993 - T-21/92 30.11.1993 - T-76/92 30.11.1993 - T-78/92 30.11.1993 - T-15/93 16.12.1993 - T-20/89 16.12.1993 - T-58/92 16.12.1993 - T-80/92 16.12.1993 - T-91/92

1. Indice analitico

Atto impugnabile (art. 173 Ce) - Nozione: 6 - Interesse diretto ed individuale: 6

V. anche Concentrazioni

Atti delle istituzioni V. Concentrazioni

Commissione V. Concentrazioni

Concentrazioni (regolamento 4064/89) - Decisioni della Commissione - Autorizzazione alla concentrazione, subordinata al rispetto di ta

lune condizioni (art. 8.2): 5 - - Operazione esclusa dal campo di applicazione del regolamento

(art. 6.la): 6 - Domanda di riapertura della procedura in un termine ragionevole: 6

Decisioni (della Commissione) V. Concentrazioni - Procedimento innanzi al tribunale

Misure provvisorie e d'urgenza (dinanzi al tribunale) - Presupposti: 5 - Gravità ed irreparabilità del danno: 5 - Sospensione dell'esecuzione di una decisione: 5 - Valutazione dei contrapposti interessi: 5

Principi - Certezza del diritto: 6

Procedimento amministrativo V. Concentrazioni - Atto impugnabile

Procedimento innanzi al tribunale - Ricevibilità: 6 - Ricorso in annullamento: 5, 6

V. anche Atto impugnabile — Misure provvisorie e d'urgenza

(*) La rubrica si propone di svolgere una rassegna periodica della giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in modo da offrire una prima, sintetica informazione su tale giurispru denza. Naturalmente, il «Foro» si riserva di riprodurre integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.

Fino al 1° agosto 1993, il tribunale era competente a giudicare in primo grado sul contenzioso del personale delle Comunità europee e su quello relativo alle regole di concorrenza applicabili alle imprese. A seguito della decisione del Consiglio 93/350/Euratom, Ceca, Cee, dell'8 giugno 1993 (G.U.C.E. 16 giugno 1993, L 144/21), le competen ze del tribunale sono state estese a tutti i ricorsi delle persone fìsiche e giuridiche, ad eccezione dei ricorsi contro le misure di difesa commer ciale. Nel secondo semestre del 1993 sono state peraltro affrontate esclu sivamente questioni attinenti ai due originari settori di competenza del tribunale.

La presente rubrica si occupa soltanto delle sentenze in materia di concorrenza, data la limitata rilevanza del contenzioso del personale; le sentenze relative a quest'ultimo settore saranno comunque segnalate negli indici cronologico e numerico.

La rassegna è stata curata da Mario Todino. [A. Tizzano]

2. Indice cronologico

(in corsivo le pronunce considerate in rassegna)

6.7.1993 - T-32/92 6.7.1993 - T-12/93 R 13.7.1993 - T-20/92 15.7.1993 - T-17/90 15.7.1993 - T-28/91 15.7.1993 - T-17/92 15.7.1993 - T-27/92 16.9.1993 - T-60/92 28.9.1993 - T-90/92 28.9.1993 - T-57/92 28.9.1993 - T-75/92 28.9.1993 - T-84/92 28.9.1993 - T-103/92 28.9.1993 - T-104/92 28.9.1993 - T-105/92

26.10.1993 - T-6/92 26.10.1993 - T-52/92 26.10.1993 - T-22/92 26.10.1993 - T-59/92 28.10.1993 - T-83/92 24.11.1993 - T-13/93 24.11.1993 - T-89/91 24.11.1993 - T-21/92 30.11.1993 - T-76/92 30.11.1993 - T-78/92 30.11.1993 - T-15/93 16.12.1993 - T-20/89 16.12.1993 - T-58/92 16.12.1993 - T-80/92 16.12.1993 - T-91/92

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

3. Indice numerico

(in corsivo le pronunce considerate in rassegna)

T-20/89 RV - 16-12.1993 T-17/90 - 15-7-1993 T-28/91 - 15-7-1993 T-17/92 - 15-7-1993 T-27/92 - 15.7.1993 T-89/91 - 24.11.1993 T-21/92 - 24.11.1993 T-6/92 - 26.10.1993 T-52/92 - 26.10.1993 T-20/92 - 13.7.1993 T-22/92 - 26.10.1993 T-32/92 - 6.7.1993 T-57/92 - 28.9.1993 T-75/92 - 28-9-93 T-58/92 - 16.12.1993

T-59/92 - 26.10.1993 T-60/92 - 16.9.1993 T-76/92 - 30.11.1993 T-78/92 - 30.11.1993 T-80/92 - 16.12.1993 T-83/92 - 28.10.1993 T-84/92 - 28.9.1993 T-90/92 - 28.9.1993 T-91/92 - 16.12.1993 T-103/92 - 28.9.1993 T-104/92 - 28.9.1993 T-105/92 - 28.9.1993 T-12/93 R - 6.7.1993 T-13/93 - 24.11.1993 T-15/93 - 30.11.1993

5 - Ordinanza del presidente del tribunale 6 luglio 1993 (causa T-12/93 R); Pres. J.L. Cruz Vilaca; Comité Central d'en

treprise de la société anonyme Vittel e altri c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Concorrenza — Procedimento d'urgenza — Provvedi menti provvisori.

Cee — Causa principale relativa all'annullamento di una deci

sione in materia di concorrenza — Autorizzazione della com

missione ad una concentrazione ai sensi dell'art. 8.2 del rego lamento 4064/89.

Cee — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione di una decisione in materia di concorrenza — Condizioni —

Valutazione dei contrapposti interessi — Pregiudizio grave ed

irreparabile.

Il 25 febbraio 1992, la società Nestlé SA notificava alla com

missione un'offerta pubblica d'acquisto delle azioni della Sour

ce Perrier SA, ai sensi del regolamento del consiglio 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione di im

prese. Il 22 luglio 1992, la commissione adottava una decisione

in cui dichiarava l'operazione di concentrazione compatibile con

il mercato comune, corredandola tuttavia di una serie di condi zioni e oneri, fra le quali l'impegno per Nestlé di vendere ad

un concorrente, previa approvazione della stessa commissione, i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Saint-Yorre nonché altre

fonti minori. Nel gennaio del 1993, la Nestlé presentava alla

commissione come acquirente il gruppo Castel, il quale però si dichiarava pronto a rilevare solo tre delle quattro fonti (esclu dendo Pierval) che la Nestlé si era impegnata a vendere. In se

guito all'intervento della commissione che si dichiarava insoddi

sfatta dei termini dell'accordo, Nestlé e Castel stipulavano un

nuovo accordo che prevedeva anche la cessione di Pierval.

Avverso la decisione della commissione di autorizzazione del

la concentrazione Nestlé-Perrier, il Comité centrai d'entrepise de la société anonyme Vittel, il Comité d'Etablissement de Pier

vai e la Fédération Générale agroalimentaire proponevano, con

atto depositato al tribunale il 3 febbraio 1993, ricorso in annul

lamento ex art. 173.2 del trattato; con atto separato registrato il 2 marzo 1993, ai sensi degli art. 185 e 186 del trattato, essi presentavano altresì domanda intesa ad ottenere in via principa le la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa ed

in subordine la sospensione della decisione in merito alla cessio

ne di Pierval, fino alla pronunzia della sentenza del tribunale

nel merito.

Per quel che concerne la richiesta delle ricorrenti di sospende re l'esecuzione della decisione contestata, il presidente del tribu

nale innanzitutto rileva che un tale provvedimento impedirebbe,

per tutta la durata del giudizio, lo svolgimento dell'operazione di concentrazione notificata e di conseguenza l'esercizio, da parte di Nestlé, dei suoi diritti di voto in seno a Perrier, il che ostaco

lerebbe gravemente il funzionamento dei due gruppi.

Quanto poi alla domanda rivolta ad ottenere la sospensione della decisione solo in merito alla cessione di Pierval, siffatta misura — secondo il presidente del tribunale — impedirebbe a Nestlé di adempiere gli impegni assunti con la commissione, mantenendo difatti una posizione dominante sul mercato del

settore, tale da comportare conseguenze, irreversibili sulla con

correnza.

Il presidente del tribunale osserva, peraltro, che allorquando

provvedimenti urgenti richiesti al giudice competente possono avere un'incidenza grave sui diritti dei terzi che non sono parti al processo, siffatti provvedimenti potrebbero essere giustificati

Il Foro Italiano — 1994.

solo se i richiedenti fossero esposti ad un rischio tale da mettere in pericolo la loro stessa esistenza.

Per quanto attiene più in generale ai requisiti da soddisfare

per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, il presidente del tribunale non ne rileva, nel caso di specie, la sussistenza.

In particolare, quanto al rischio di pregiudizio grave e irrapa rabile, i richiedenti lamentavano che la cessione di Pierval avrebbe innanzitutto messo in pericolo il mantenimento dell'occupazio ne in seno alla società Vittel, dalla quale lo stabilimento Pierval sarebbe stato scorporato. Al contrario, il presidente del tribu nale rileva che nessuna prova è stata fornita dell'eventuale dan no che i dipendenti di Vittel subirebbero in seguito alla cessione di Pierval.

Con riguardo poi al danno che i lavoratori delle società Pier vai subirebbero in ragione del fatto che non beneficierebbero

più degli stessi vantaggi sociali che si vedevano riconosciuti con il contratto in vigore in seno alla Vittel, il presidente del tribu nale ricorda che in virtù della direttiva 77/187/Cee i diritti e

gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavo

ro, vengono trasferiti al cessionario.

Inoltre, esso osserva che anche in virtù della legislazione fran

cese in materia lavoristica le convenzioni collettive a durata in

determinata possono essere disdette dalle parti firmatarie, re stando inteso che, in occasione della cessione di un'impresa, nessuna disposizione di legge impone la disdetta ovvero la mo difica delle convenzioni vigenti.

Il presidente del tribunale conclude pertanto che nessun pre giudizio può direttamente derivare ai richiedenti dalla decisione

contestata, poiché l'eventuale sospensione della decisione della

commissione nella parte in cui prevede la cessione dello stabili mento Pierval, non garantirebbe in alcun modo una tutela con

tro la possibilità di disdetta, entro i termini previsti dalla legge, dell'accordo collettivo in vigore.

La domanda di provvedimenti urgenti è pertanto respinta.

6 - Sentenza 28 ottobre 1993 (causa T-83/92); Pres. J.L. Cruz

Vilaqa; Zunis Holding SA e altri c. Commissione delle Co

munità europee.

Cee — Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentra

zione — Ricevibilità. Cee — Atto impugnabile — Nozione — Interesse diretto e indi

viduale.

Cee — Concentrazioni — Domanda di riapertura della proce dura entro un termine ragionevole — Certezza del diritto.

Il 27 novembre 1991, la commissione riceveva una notifica

ai sensi del regolamento del Consiglio 4064/89, relativo al con

trollo delle operazioni di concentrazione di imprese, riguardan te un'operazione con la quale Mediobanca portava la sua parte

cipazione nel capitale delle Assicurazioni «Generali» dal 5,98% al 12, 84%.

La commissione considerava che l'operazione non rientrasse

nel campo di applicazione del precitato regolamento, non rite

nendo Mediobanca capace di esercitare da sola o congiunta mente con le altre imprese azioniste una influenza determinante

sulla gestione delle Generali.

Con lettera del 26 giugno 1992, alcune società azioniste delle

Generali, invitavano la commissione a riaprire la procedura di

cui al regolamento 4064/89, a seguito della pubblicazione in

un quotidiano italiano - Il Sole 24 Ore — di un accordo stipula to nel 1985 tra Mediobanca, Lazards Frères e le stesse Generali, circa la creazione di un comitato direttivo e la designazione di

un certo numero di membri degli organi di amministrazione di

quest'ultima società. In sostanza, le ricorrenti lamentavano che

la decisione della commissione non aveva debitamente valutato

l'influenza del controllo di Mediobanca sulle attività delle Ge

nerali in seguito all'aumento della partecipazione azionaria del

la prima nel capitale della seconda, tenuto conto peraltro del

l'accordo soprammenzionato concluso dalla stessa Mediobanca

con alcuni importanti azionisti delle Generali.

Avverso la decisione della commissione di diniego di riaper tura della procedura, le ricorrenti proponevano dinanzi al tribu

nale ricorso in annullamento ex art. 173.2 del trattato.

Il tribunale dichiara il ricorso irricevibile, accogliendo le ecce

zioni sollevate dalla commissione.

In particolare, esso precisa che l'atto di un'istituzione comu

nitaria consistente nel diniego di revocare ovvero modificare un

atto preesistente, è impugnabile allorché lo stesso atto preesi stente sia impugnabile. Poiché, nel caso di specie, il diniego della commissione ha per oggetto una decisione concernente un'o

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PARTE QUARTA

perazione di concentrazione notificata ai sensi del regolamento

4064/89, quest'ultima decisione è rilevante per determinare l'e

sistenza di un interesse ad agire delle ricorrenti; essendo siffatta

decisione impugnabile dalle imprese in causa delle operazioni di concentrazione ovvero dai terzi direttamente ed individual

mente interessati, ne consegue che le ricorrenti, in qualità di

terzi rispetto alla decisione originaria della commissione, posso no impugnare il suo rifiuto di revocare tale decisione solo di

mostrando di esserne direttamente ed individualmente interessa

ti ai sensi dell'art. 173.2 del trattato.

Il tribunale osserva che la semplice circostanza che un atto

possa influire sulle relazioni esistenti tra i diversi azionisti di una società non è sufficiente perché uno qualsiasi di tali azioni

sti si possa considerare direttamente ed individualmente interes

sato; invero, è necessario che sussistano circostanze specifiche

capaci di distinguere siffatto azionista da tutti gli altri azionisti.

A tal proposito, la sola constatazione da parte della commissio

ne che l'operazione notificata non rientri nell'ambito di appli cazione del regolamento n. 4064/89, non è tale da modificare

di per sé la consistenza del diritto degli azionisti.

Il tribunale rileva inoltre che la decisione in questione non

può riguardare direttamente ed individualmente le ricorrenti, te

nuto conto che la partecipazione azionaria di queste ultime nel

capitale delle Generali era, alla data dei fatti denunciati, irrisoria.

Quanto poi all'argomento dedotto dalle ricorrenti, secondo

il quale il loro interesse ad agire sarebbe stato suffragato dal

fatto che, se esse avessero chiesto di intervenire nel procedimen to che aveva portato all'adozione della decisione contestata, con

formemente ad una giurisprudenza consolidata in materia di con

correnza e dumping, avrebbero disposto di un mezzo di impu

gnazione, il tribunale osserva che, anche applicando per analogia tale giurisprudenza al contenzioso in materia di concentrazioni, da un lato l'esigenza di certezza del diritto delle operazioni eco

nomiche, e dall'altro la brevità dei termini che caratterizza la

ratio generale del regolamento n. 4064/89, esigono che la do

manda di riapertura del procedimento sia presentata entro un

termine ragionevole. Nel caso di specie, la domanda di riaper tura della procedura è stata presentata con ritardo dalle ricor

renti e deve pertanto essere respinta.

CRONACHE COMUNITARIE (a cura di A. Tizzano)

Nuove direttive comunitarie

sulle società di investimento nel settore dei valori mobiliari

Sommario:

1. Introduzione.

I. La direttiva 93/22/Cee. 2. Premessa. I rapporti con la seconda direttiva banche.

3. Campo di applicazione soggettivo. 4. Le regole prudenziali. 5. Le regole di condotta.

6. La protezione degli investitori.

7. Il mercato regolamentato. Obbligo di pubblicità e tra

sparenza. 8. Accesso alla borsa.

9. Obbligo di concentrazione degli scambi in un mercato rego lamentato.

II. La direttiva 93/6/Cee. 10. Premessa.

11 .Le regole prudenziali per il rischio di mercato.

12. I requisiti patrimoniali.

Il Foro Italiano — 1994.

1. - Nella primavera del 1993 sono state definitivamente ap

provate dal consiglio delle Comunità europee la direttiva

93/22/Cee del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento

nel settore dei valori mobiliari e la direttiva 93/6/Cee del 15

marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Le due direttive sono state

pubblicate congiuntamente in G.U.C.E. L 141 dell' 11 giugno 1993 (Le leggi, 1993, V, 521 e 531).

Esse realizzano la trasposizione, nel settore dei valori mobi

liari, dei principi del Libro bianco Cee del 1985 (COM (85)310 del 14 giugno 1985) in base ai quali, una volta rispettati certi

requisiti minimi di armonizzazione normativa, le società di in vestimento (le società di intermediazione mobiliare, nella termi

nologia italiana della 1. 2 gennaio 1991 n. 1) di un paese della

Comunità potranno operare liberamente, attraverso succursali

o tramite prestazione di servizi oltre frontiera, in tutti gli altri

paesi della Comunità sotto il controllo e secondo le regole det

tate dalle autorità di supervisione bancaria nel loro ordinamen

to d'origine. Le due direttive si collocano quindi nell'alveo già tracciato

dalle direttive comunitarie in precedenza approvate: la seconda

direttiva banche (89/646/Cee in G.U.C.E. L 386 del 30 dicem bre 1989); la direttiva fondi propri degli enti creditizi (89/299/Cee in G.U.C.E. L 124 del 5 maggio 1989) e la direttiva sul coeffi ciente patrimoniale di solvibilità (89/647/Cee in G.U.C.E. L

386 del 30 dicembre 1989); e dalle direttive nel settore delle assi

curazioni (terza direttiva assicurazione diversa dalla vita

92/49/Cee in G.U.C.E. L 228 dell'I 1 agosto 1992 e terza diret

tiva assicurazione vita 92/96/Cee in G.U.C.E. L 360 del 9 di cembre 1992).

Il legame più stretto è con le direttive bancarie, visto che al

cune disposizioni della direttiva 93/22 e l'intera direttiva 93/6

si applicano anche agli enti creditizi: alle direttive nel settore

bancario si ricollega del resto la stessa genesi delle direttive in

oggetto (1). Si noti peraltro che il Libro bianco del 1985 (COM (85)310

del 14 giugno 1985), che getta le basi per la costruzione del

mercato europeo del 1993, non includeva, tra quelle a tal fine

programmate, le due direttive in esame.

Al fine della realizzazione di un mercato europeo dei valori

mobiliari, il Libro bianco poneva considerevole enfasi sulla «in

terconnesione» delle borse valori europee attraverso mezzi elet

tronici, con riferimento a progetti volti a «creare un sistema

di mercato di titoli europei, basato sulle borse comunitarie, in

modo da raggiungere la finalità di collegare elettronicamente

le borse e da far si che i loro membri possano eseguire gli ordini

in borsa offrendo le migliori condizioni ai loro clienti» (Libro bianco, par . 10.6). Si trattava di un riferimento all'IDIS (Inter bourse Data Information Service), progetto promosso dalla com

missione, al tempo del Libro bianco, unitamente al comitato

delle borse valori della Cee e che non è stato mai realizzato.

L'interconnessione, nelle parole del Libro bianco, accresce

rebbe sensibilmente lo spessore e la liquidità delle borse valori

della Comunità e permetterebbe ad esse di fare una concorren za più efficace non solo alle borse esterne alla Comunità ma

anche ai mercati comunitari non ufficiali e non sottoposti a

vigilanza (Doc. (85)310 cit., par. 10.7). È importante quindi notare che, secondo gli orientamenti ori

ginari della commissione espressi nel Libro bianco, il mercato

interno dei valori mobiliari era imperniato sulle borse valori, sulla loro progressiva apertura e sulla creazione di un sistema

di negoziazione di titoli di caratura internazionale: ma nessuna

proposta di direttiva era stata prevista per analizzare questo obiet

tivo, né tanto meno era stato fissato alcun obiettivo temporale

(se non quello, implicito, del 1993). Neppure era prevista, nell'originaria formulazione del Libro

(1) V. in proposito i contributi già apparsi su queste colonne nella rubrica «Cronache comunitarie»:

A. Tizzano, La «seconda direttiva banche» e il mercato unico dei servizi finanziari, in Foro it., 1990, IV, 423; G. Godano, Aspetti gene rali della «seconda direttiva banche», ibid., 436; R. Luzzatto, La libe ra prestazione dei servìzi bancari nella Cee ed il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi, ibid., 443; L. Radicati di Brozolo, L'ambito di applicazione della legge del paese di origine nella libera

prestazione dei servizi bancari nella Cee, ibid., 454; nonché G. Giaca lone, Verso l'Europa delle banche, id., 1989, IV, 85; G. Godano, Aspetti dell'integrazione bancaria nel nuovo quadro normativo comunitario, ibid., 101; A. D'Amato, Problemi penalistici derivanti dalle nuove disposizio ni comnunitarie in materia bancaria, ibid., 108.

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