TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Rassegna di giurisprudenza 1°luglio - 31 dicembre 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1994), pp. 155/156-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23273597 .
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PARTE QUARTA
tra le parti, deve decidere secondo equità, e in caso di soluzione
affermativa della prima questione: 2. - Quale sia l'interpretazione da dare agli art. 37 e/o 85
e/o 86 e/o 90 del trattato Cee con riferimento a un divieto
di importazione di elettricità per l'approvvigionamento pubbico
disposto nelle condizioni generali di una azienda regionale di
distribuzione di elettricità negli anni dal 1985 al 1988, eventual mene in combinazione con un divieto di importazione contenu
to in un accordo delle società di produzione di elettricità nello
Stato membro considerato».
Gerechtshof te Hertogenbosch; sentenza 12 novembre 1992 (causa
C-401/92, Pubblico ministero c. Tankstation 't Heukske VOF).
Il Gerechtshof te Hertogenbosch ha sottoposto alla corte le se
guenti questioni:
«1. - Se le disposizioni del trattato Cee, tra cui gli art. 30-36, e rispettivamente l'art. 36 unitamente agli art. 3F e 5 si oppon
gano a che su una disciplina, di per sé lecita, di chiusura obbli gatoria dei negozi come previsto dalla legge olandese sulla chiu
sura dei negozi del 1976 vengano basati provvedimenti di attua
zione come previsto dal decreto di attuazione (modificato) del
6 dicembre 1977, in base al quale agli esercenti tra l'altro di
stazioni di servizio, negozi in stazioni ferroviarie ed aeroporti,
negozi in ospedali e musei e rimane consentito offrire in vendita
e vendere articoli di tabacco, bevande, giornali, musicassette
e prodotti alimentari, mentre gli altri, tra cui anche negozi spe
cializzati, sono notevolmente più limitati nelle loro possibilità di apertura.
2. - Se le sopramenzionate o altre disposizioni del trattato
Cee debbano essere interpretate nel senso che esse si oppongo no a che siano perseguiti penalmente esercenti di stazioni di
servizio situate lungo la strada pubblica sulla base della sopra menzionata legge sulla chiusura dei negozi e del sopramenzio nato decreto di attuazione, in quanto sono stabilite al riguardo
regole per i negozi nelle stazioni di servizio, laddove queste regole:
a) di per sé lasciano liberi gli orari di apertura delle stazioni
di servizio e si riferiscono solo alle condizioni e agli orari in
cui determinate merci nelle stazioni di servizio possono essere
offerte in vendita;
b) operano una differenza tra stazioni di servizio collocate
lungo le strade statali e stazioni di servizio collocate lungo le
altre strade pubbliche, nel senso che la categoria menzionata
per prima dispone di una più ampia libertà per la vendita di
tabacchi e di prodotti del tabacco rispetto alla categoria men
zionata da ultima.
3. - Se per la soluzione delle questioni di cui al n. 2, sub
a) e/o b) sia rilevante il se tra le due categorie di stazioni di
servizio tra cui viene operata una distinzione nella questione sub b) sussista una differenza tra il contributo in un normale rendimento apportato rispettivamente dal carburante e da altri
prodotti, nel senso che la prima categoria è per questo rendi
mento (essenzialmente) meno dipendente dalla vendita di pro dotti diversi dal carburante rispetto alla seconda categoria.
4. - Se per la soluzione delle questioni n. 2, sub a) e b) e 3 sia rilevante il se a seguito di una disciplina governativa, con il consenso di una commissione di rappresentanti delle compa gnie petrolifere, siano state concesse autorizzazioni a stazioni di servizio lungo le strade statali in modo tale che al riguardo alle compagnie petrolifere sia stata data la precedenza con una
relativa rilevante quota di mercato».
Il Foro Italiano — 1994.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)
(Rassegna di giurisprudenza 1° luglio - 31 dicembre 1993)
1. Indice analitico
Atto impugnabile (art. 173 Ce) - Nozione: 6 - Interesse diretto ed individuale: 6
V. anche Concentrazioni
Atti delle istituzioni V. Concentrazioni
Commissione V. Concentrazioni
Concentrazioni (regolamento 4064/89) - Decisioni della Commissione - Autorizzazione alla concentrazione, subordinata al rispetto di ta
lune condizioni (art. 8.2): 5 - - Operazione esclusa dal campo di applicazione del regolamento
(art. 6.la): 6 - Domanda di riapertura della procedura in un termine ragionevole: 6
Decisioni (della Commissione) V. Concentrazioni - Procedimento innanzi al tribunale
Misure provvisorie e d'urgenza (dinanzi al tribunale) - Presupposti: 5 - Gravità ed irreparabilità del danno: 5 - Sospensione dell'esecuzione di una decisione: 5 - Valutazione dei contrapposti interessi: 5
Principi - Certezza del diritto: 6
Procedimento amministrativo V. Concentrazioni - Atto impugnabile
Procedimento innanzi al tribunale - Ricevibilità: 6 - Ricorso in annullamento: 5, 6
V. anche Atto impugnabile — Misure provvisorie e d'urgenza
(*) La rubrica si propone di svolgere una rassegna periodica della giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in modo da offrire una prima, sintetica informazione su tale giurispru denza. Naturalmente, il «Foro» si riserva di riprodurre integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.
Fino al 1° agosto 1993, il tribunale era competente a giudicare in primo grado sul contenzioso del personale delle Comunità europee e su quello relativo alle regole di concorrenza applicabili alle imprese. A seguito della decisione del Consiglio 93/350/Euratom, Ceca, Cee, dell'8 giugno 1993 (G.U.C.E. 16 giugno 1993, L 144/21), le competen ze del tribunale sono state estese a tutti i ricorsi delle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione dei ricorsi contro le misure di difesa commer ciale. Nel secondo semestre del 1993 sono state peraltro affrontate esclu sivamente questioni attinenti ai due originari settori di competenza del tribunale.
La presente rubrica si occupa soltanto delle sentenze in materia di concorrenza, data la limitata rilevanza del contenzioso del personale; le sentenze relative a quest'ultimo settore saranno comunque segnalate negli indici cronologico e numerico.
La rassegna è stata curata da Mario Todino. [A. Tizzano]
2. Indice cronologico
(in corsivo le pronunce considerate in rassegna)
6.7.1993 - T-32/92 6.7.1993 - T-12/93 R 13.7.1993 - T-20/92 15.7.1993 - T-17/90 15.7.1993 - T-28/91 15.7.1993 - T-17/92 15.7.1993 - T-27/92 16.9.1993 - T-60/92 28.9.1993 - T-90/92 28.9.1993 - T-57/92 28.9.1993 - T-75/92 28.9.1993 - T-84/92 28.9.1993 - T-103/92 28.9.1993 - T-104/92 28.9.1993 - T-105/92
26.10.1993 - T-6/92 26.10.1993 - T-52/92 26.10.1993 - T-22/92 26.10.1993 - T-59/92 28.10.1993 - T-83/92 24.11.1993 - T-13/93 24.11.1993 - T-89/91 24.11.1993 - T-21/92 30.11.1993 - T-76/92 30.11.1993 - T-78/92 30.11.1993 - T-15/93 16.12.1993 - T-20/89 16.12.1993 - T-58/92 16.12.1993 - T-80/92 16.12.1993 - T-91/92
1. Indice analitico
Atto impugnabile (art. 173 Ce) - Nozione: 6 - Interesse diretto ed individuale: 6
V. anche Concentrazioni
Atti delle istituzioni V. Concentrazioni
Commissione V. Concentrazioni
Concentrazioni (regolamento 4064/89) - Decisioni della Commissione - Autorizzazione alla concentrazione, subordinata al rispetto di ta
lune condizioni (art. 8.2): 5 - - Operazione esclusa dal campo di applicazione del regolamento
(art. 6.la): 6 - Domanda di riapertura della procedura in un termine ragionevole: 6
Decisioni (della Commissione) V. Concentrazioni - Procedimento innanzi al tribunale
Misure provvisorie e d'urgenza (dinanzi al tribunale) - Presupposti: 5 - Gravità ed irreparabilità del danno: 5 - Sospensione dell'esecuzione di una decisione: 5 - Valutazione dei contrapposti interessi: 5
Principi - Certezza del diritto: 6
Procedimento amministrativo V. Concentrazioni - Atto impugnabile
Procedimento innanzi al tribunale - Ricevibilità: 6 - Ricorso in annullamento: 5, 6
V. anche Atto impugnabile — Misure provvisorie e d'urgenza
(*) La rubrica si propone di svolgere una rassegna periodica della giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in modo da offrire una prima, sintetica informazione su tale giurispru denza. Naturalmente, il «Foro» si riserva di riprodurre integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.
Fino al 1° agosto 1993, il tribunale era competente a giudicare in primo grado sul contenzioso del personale delle Comunità europee e su quello relativo alle regole di concorrenza applicabili alle imprese. A seguito della decisione del Consiglio 93/350/Euratom, Ceca, Cee, dell'8 giugno 1993 (G.U.C.E. 16 giugno 1993, L 144/21), le competen ze del tribunale sono state estese a tutti i ricorsi delle persone fìsiche e giuridiche, ad eccezione dei ricorsi contro le misure di difesa commer ciale. Nel secondo semestre del 1993 sono state peraltro affrontate esclu sivamente questioni attinenti ai due originari settori di competenza del tribunale.
La presente rubrica si occupa soltanto delle sentenze in materia di concorrenza, data la limitata rilevanza del contenzioso del personale; le sentenze relative a quest'ultimo settore saranno comunque segnalate negli indici cronologico e numerico.
La rassegna è stata curata da Mario Todino. [A. Tizzano]
2. Indice cronologico
(in corsivo le pronunce considerate in rassegna)
6.7.1993 - T-32/92 6.7.1993 - T-12/93 R 13.7.1993 - T-20/92 15.7.1993 - T-17/90 15.7.1993 - T-28/91 15.7.1993 - T-17/92 15.7.1993 - T-27/92 16.9.1993 - T-60/92 28.9.1993 - T-90/92 28.9.1993 - T-57/92 28.9.1993 - T-75/92 28.9.1993 - T-84/92 28.9.1993 - T-103/92 28.9.1993 - T-104/92 28.9.1993 - T-105/92
26.10.1993 - T-6/92 26.10.1993 - T-52/92 26.10.1993 - T-22/92 26.10.1993 - T-59/92 28.10.1993 - T-83/92 24.11.1993 - T-13/93 24.11.1993 - T-89/91 24.11.1993 - T-21/92 30.11.1993 - T-76/92 30.11.1993 - T-78/92 30.11.1993 - T-15/93 16.12.1993 - T-20/89 16.12.1993 - T-58/92 16.12.1993 - T-80/92 16.12.1993 - T-91/92
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
3. Indice numerico
(in corsivo le pronunce considerate in rassegna)
T-20/89 RV - 16-12.1993 T-17/90 - 15-7-1993 T-28/91 - 15-7-1993 T-17/92 - 15-7-1993 T-27/92 - 15.7.1993 T-89/91 - 24.11.1993 T-21/92 - 24.11.1993 T-6/92 - 26.10.1993 T-52/92 - 26.10.1993 T-20/92 - 13.7.1993 T-22/92 - 26.10.1993 T-32/92 - 6.7.1993 T-57/92 - 28.9.1993 T-75/92 - 28-9-93 T-58/92 - 16.12.1993
T-59/92 - 26.10.1993 T-60/92 - 16.9.1993 T-76/92 - 30.11.1993 T-78/92 - 30.11.1993 T-80/92 - 16.12.1993 T-83/92 - 28.10.1993 T-84/92 - 28.9.1993 T-90/92 - 28.9.1993 T-91/92 - 16.12.1993 T-103/92 - 28.9.1993 T-104/92 - 28.9.1993 T-105/92 - 28.9.1993 T-12/93 R - 6.7.1993 T-13/93 - 24.11.1993 T-15/93 - 30.11.1993
5 - Ordinanza del presidente del tribunale 6 luglio 1993 (causa T-12/93 R); Pres. J.L. Cruz Vilaca; Comité Central d'en
treprise de la société anonyme Vittel e altri c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Concorrenza — Procedimento d'urgenza — Provvedi menti provvisori.
Cee — Causa principale relativa all'annullamento di una deci
sione in materia di concorrenza — Autorizzazione della com
missione ad una concentrazione ai sensi dell'art. 8.2 del rego lamento 4064/89.
Cee — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione di una decisione in materia di concorrenza — Condizioni —
Valutazione dei contrapposti interessi — Pregiudizio grave ed
irreparabile.
Il 25 febbraio 1992, la società Nestlé SA notificava alla com
missione un'offerta pubblica d'acquisto delle azioni della Sour
ce Perrier SA, ai sensi del regolamento del consiglio 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione di im
prese. Il 22 luglio 1992, la commissione adottava una decisione
in cui dichiarava l'operazione di concentrazione compatibile con
il mercato comune, corredandola tuttavia di una serie di condi zioni e oneri, fra le quali l'impegno per Nestlé di vendere ad
un concorrente, previa approvazione della stessa commissione, i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Saint-Yorre nonché altre
fonti minori. Nel gennaio del 1993, la Nestlé presentava alla
commissione come acquirente il gruppo Castel, il quale però si dichiarava pronto a rilevare solo tre delle quattro fonti (esclu dendo Pierval) che la Nestlé si era impegnata a vendere. In se
guito all'intervento della commissione che si dichiarava insoddi
sfatta dei termini dell'accordo, Nestlé e Castel stipulavano un
nuovo accordo che prevedeva anche la cessione di Pierval.
Avverso la decisione della commissione di autorizzazione del
la concentrazione Nestlé-Perrier, il Comité centrai d'entrepise de la société anonyme Vittel, il Comité d'Etablissement de Pier
vai e la Fédération Générale agroalimentaire proponevano, con
atto depositato al tribunale il 3 febbraio 1993, ricorso in annul
lamento ex art. 173.2 del trattato; con atto separato registrato il 2 marzo 1993, ai sensi degli art. 185 e 186 del trattato, essi presentavano altresì domanda intesa ad ottenere in via principa le la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa ed
in subordine la sospensione della decisione in merito alla cessio
ne di Pierval, fino alla pronunzia della sentenza del tribunale
nel merito.
Per quel che concerne la richiesta delle ricorrenti di sospende re l'esecuzione della decisione contestata, il presidente del tribu
nale innanzitutto rileva che un tale provvedimento impedirebbe,
per tutta la durata del giudizio, lo svolgimento dell'operazione di concentrazione notificata e di conseguenza l'esercizio, da parte di Nestlé, dei suoi diritti di voto in seno a Perrier, il che ostaco
lerebbe gravemente il funzionamento dei due gruppi.
Quanto poi alla domanda rivolta ad ottenere la sospensione della decisione solo in merito alla cessione di Pierval, siffatta misura — secondo il presidente del tribunale — impedirebbe a Nestlé di adempiere gli impegni assunti con la commissione, mantenendo difatti una posizione dominante sul mercato del
settore, tale da comportare conseguenze, irreversibili sulla con
correnza.
Il presidente del tribunale osserva, peraltro, che allorquando
provvedimenti urgenti richiesti al giudice competente possono avere un'incidenza grave sui diritti dei terzi che non sono parti al processo, siffatti provvedimenti potrebbero essere giustificati
Il Foro Italiano — 1994.
solo se i richiedenti fossero esposti ad un rischio tale da mettere in pericolo la loro stessa esistenza.
Per quanto attiene più in generale ai requisiti da soddisfare
per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, il presidente del tribunale non ne rileva, nel caso di specie, la sussistenza.
In particolare, quanto al rischio di pregiudizio grave e irrapa rabile, i richiedenti lamentavano che la cessione di Pierval avrebbe innanzitutto messo in pericolo il mantenimento dell'occupazio ne in seno alla società Vittel, dalla quale lo stabilimento Pierval sarebbe stato scorporato. Al contrario, il presidente del tribu nale rileva che nessuna prova è stata fornita dell'eventuale dan no che i dipendenti di Vittel subirebbero in seguito alla cessione di Pierval.
Con riguardo poi al danno che i lavoratori delle società Pier vai subirebbero in ragione del fatto che non beneficierebbero
più degli stessi vantaggi sociali che si vedevano riconosciuti con il contratto in vigore in seno alla Vittel, il presidente del tribu nale ricorda che in virtù della direttiva 77/187/Cee i diritti e
gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavo
ro, vengono trasferiti al cessionario.
Inoltre, esso osserva che anche in virtù della legislazione fran
cese in materia lavoristica le convenzioni collettive a durata in
determinata possono essere disdette dalle parti firmatarie, re stando inteso che, in occasione della cessione di un'impresa, nessuna disposizione di legge impone la disdetta ovvero la mo difica delle convenzioni vigenti.
Il presidente del tribunale conclude pertanto che nessun pre giudizio può direttamente derivare ai richiedenti dalla decisione
contestata, poiché l'eventuale sospensione della decisione della
commissione nella parte in cui prevede la cessione dello stabili mento Pierval, non garantirebbe in alcun modo una tutela con
tro la possibilità di disdetta, entro i termini previsti dalla legge, dell'accordo collettivo in vigore.
La domanda di provvedimenti urgenti è pertanto respinta.
6 - Sentenza 28 ottobre 1993 (causa T-83/92); Pres. J.L. Cruz
Vilaqa; Zunis Holding SA e altri c. Commissione delle Co
munità europee.
Cee — Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentra
zione — Ricevibilità. Cee — Atto impugnabile — Nozione — Interesse diretto e indi
viduale.
Cee — Concentrazioni — Domanda di riapertura della proce dura entro un termine ragionevole — Certezza del diritto.
Il 27 novembre 1991, la commissione riceveva una notifica
ai sensi del regolamento del Consiglio 4064/89, relativo al con
trollo delle operazioni di concentrazione di imprese, riguardan te un'operazione con la quale Mediobanca portava la sua parte
cipazione nel capitale delle Assicurazioni «Generali» dal 5,98% al 12, 84%.
La commissione considerava che l'operazione non rientrasse
nel campo di applicazione del precitato regolamento, non rite
nendo Mediobanca capace di esercitare da sola o congiunta mente con le altre imprese azioniste una influenza determinante
sulla gestione delle Generali.
Con lettera del 26 giugno 1992, alcune società azioniste delle
Generali, invitavano la commissione a riaprire la procedura di
cui al regolamento 4064/89, a seguito della pubblicazione in
un quotidiano italiano - Il Sole 24 Ore — di un accordo stipula to nel 1985 tra Mediobanca, Lazards Frères e le stesse Generali, circa la creazione di un comitato direttivo e la designazione di
un certo numero di membri degli organi di amministrazione di
quest'ultima società. In sostanza, le ricorrenti lamentavano che
la decisione della commissione non aveva debitamente valutato
l'influenza del controllo di Mediobanca sulle attività delle Ge
nerali in seguito all'aumento della partecipazione azionaria del
la prima nel capitale della seconda, tenuto conto peraltro del
l'accordo soprammenzionato concluso dalla stessa Mediobanca
con alcuni importanti azionisti delle Generali.
Avverso la decisione della commissione di diniego di riaper tura della procedura, le ricorrenti proponevano dinanzi al tribu
nale ricorso in annullamento ex art. 173.2 del trattato.
Il tribunale dichiara il ricorso irricevibile, accogliendo le ecce
zioni sollevate dalla commissione.
In particolare, esso precisa che l'atto di un'istituzione comu
nitaria consistente nel diniego di revocare ovvero modificare un
atto preesistente, è impugnabile allorché lo stesso atto preesi stente sia impugnabile. Poiché, nel caso di specie, il diniego della commissione ha per oggetto una decisione concernente un'o
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PARTE QUARTA
perazione di concentrazione notificata ai sensi del regolamento
4064/89, quest'ultima decisione è rilevante per determinare l'e
sistenza di un interesse ad agire delle ricorrenti; essendo siffatta
decisione impugnabile dalle imprese in causa delle operazioni di concentrazione ovvero dai terzi direttamente ed individual
mente interessati, ne consegue che le ricorrenti, in qualità di
terzi rispetto alla decisione originaria della commissione, posso no impugnare il suo rifiuto di revocare tale decisione solo di
mostrando di esserne direttamente ed individualmente interessa
ti ai sensi dell'art. 173.2 del trattato.
Il tribunale osserva che la semplice circostanza che un atto
possa influire sulle relazioni esistenti tra i diversi azionisti di una società non è sufficiente perché uno qualsiasi di tali azioni
sti si possa considerare direttamente ed individualmente interes
sato; invero, è necessario che sussistano circostanze specifiche
capaci di distinguere siffatto azionista da tutti gli altri azionisti.
A tal proposito, la sola constatazione da parte della commissio
ne che l'operazione notificata non rientri nell'ambito di appli cazione del regolamento n. 4064/89, non è tale da modificare
di per sé la consistenza del diritto degli azionisti.
Il tribunale rileva inoltre che la decisione in questione non
può riguardare direttamente ed individualmente le ricorrenti, te
nuto conto che la partecipazione azionaria di queste ultime nel
capitale delle Generali era, alla data dei fatti denunciati, irrisoria.
Quanto poi all'argomento dedotto dalle ricorrenti, secondo
il quale il loro interesse ad agire sarebbe stato suffragato dal
fatto che, se esse avessero chiesto di intervenire nel procedimen to che aveva portato all'adozione della decisione contestata, con
formemente ad una giurisprudenza consolidata in materia di con
correnza e dumping, avrebbero disposto di un mezzo di impu
gnazione, il tribunale osserva che, anche applicando per analogia tale giurisprudenza al contenzioso in materia di concentrazioni, da un lato l'esigenza di certezza del diritto delle operazioni eco
nomiche, e dall'altro la brevità dei termini che caratterizza la
ratio generale del regolamento n. 4064/89, esigono che la do
manda di riapertura del procedimento sia presentata entro un
termine ragionevole. Nel caso di specie, la domanda di riaper tura della procedura è stata presentata con ritardo dalle ricor
renti e deve pertanto essere respinta.
CRONACHE COMUNITARIE (a cura di A. Tizzano)
Nuove direttive comunitarie
sulle società di investimento nel settore dei valori mobiliari
Sommario:
1. Introduzione.
I. La direttiva 93/22/Cee. 2. Premessa. I rapporti con la seconda direttiva banche.
3. Campo di applicazione soggettivo. 4. Le regole prudenziali. 5. Le regole di condotta.
6. La protezione degli investitori.
7. Il mercato regolamentato. Obbligo di pubblicità e tra
sparenza. 8. Accesso alla borsa.
9. Obbligo di concentrazione degli scambi in un mercato rego lamentato.
II. La direttiva 93/6/Cee. 10. Premessa.
11 .Le regole prudenziali per il rischio di mercato.
12. I requisiti patrimoniali.
Il Foro Italiano — 1994.
1. - Nella primavera del 1993 sono state definitivamente ap
provate dal consiglio delle Comunità europee la direttiva
93/22/Cee del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento
nel settore dei valori mobiliari e la direttiva 93/6/Cee del 15
marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Le due direttive sono state
pubblicate congiuntamente in G.U.C.E. L 141 dell' 11 giugno 1993 (Le leggi, 1993, V, 521 e 531).
Esse realizzano la trasposizione, nel settore dei valori mobi
liari, dei principi del Libro bianco Cee del 1985 (COM (85)310 del 14 giugno 1985) in base ai quali, una volta rispettati certi
requisiti minimi di armonizzazione normativa, le società di in vestimento (le società di intermediazione mobiliare, nella termi
nologia italiana della 1. 2 gennaio 1991 n. 1) di un paese della
Comunità potranno operare liberamente, attraverso succursali
o tramite prestazione di servizi oltre frontiera, in tutti gli altri
paesi della Comunità sotto il controllo e secondo le regole det
tate dalle autorità di supervisione bancaria nel loro ordinamen
to d'origine. Le due direttive si collocano quindi nell'alveo già tracciato
dalle direttive comunitarie in precedenza approvate: la seconda
direttiva banche (89/646/Cee in G.U.C.E. L 386 del 30 dicem bre 1989); la direttiva fondi propri degli enti creditizi (89/299/Cee in G.U.C.E. L 124 del 5 maggio 1989) e la direttiva sul coeffi ciente patrimoniale di solvibilità (89/647/Cee in G.U.C.E. L
386 del 30 dicembre 1989); e dalle direttive nel settore delle assi
curazioni (terza direttiva assicurazione diversa dalla vita
92/49/Cee in G.U.C.E. L 228 dell'I 1 agosto 1992 e terza diret
tiva assicurazione vita 92/96/Cee in G.U.C.E. L 360 del 9 di cembre 1992).
Il legame più stretto è con le direttive bancarie, visto che al
cune disposizioni della direttiva 93/22 e l'intera direttiva 93/6
si applicano anche agli enti creditizi: alle direttive nel settore
bancario si ricollega del resto la stessa genesi delle direttive in
oggetto (1). Si noti peraltro che il Libro bianco del 1985 (COM (85)310
del 14 giugno 1985), che getta le basi per la costruzione del
mercato europeo del 1993, non includeva, tra quelle a tal fine
programmate, le due direttive in esame.
Al fine della realizzazione di un mercato europeo dei valori
mobiliari, il Libro bianco poneva considerevole enfasi sulla «in
terconnesione» delle borse valori europee attraverso mezzi elet
tronici, con riferimento a progetti volti a «creare un sistema
di mercato di titoli europei, basato sulle borse comunitarie, in
modo da raggiungere la finalità di collegare elettronicamente
le borse e da far si che i loro membri possano eseguire gli ordini
in borsa offrendo le migliori condizioni ai loro clienti» (Libro bianco, par . 10.6). Si trattava di un riferimento all'IDIS (Inter bourse Data Information Service), progetto promosso dalla com
missione, al tempo del Libro bianco, unitamente al comitato
delle borse valori della Cee e che non è stato mai realizzato.
L'interconnessione, nelle parole del Libro bianco, accresce
rebbe sensibilmente lo spessore e la liquidità delle borse valori
della Comunità e permetterebbe ad esse di fare una concorren za più efficace non solo alle borse esterne alla Comunità ma
anche ai mercati comunitari non ufficiali e non sottoposti a
vigilanza (Doc. (85)310 cit., par. 10.7). È importante quindi notare che, secondo gli orientamenti ori
ginari della commissione espressi nel Libro bianco, il mercato
interno dei valori mobiliari era imperniato sulle borse valori, sulla loro progressiva apertura e sulla creazione di un sistema
di negoziazione di titoli di caratura internazionale: ma nessuna
proposta di direttiva era stata prevista per analizzare questo obiet
tivo, né tanto meno era stato fissato alcun obiettivo temporale
(se non quello, implicito, del 1993). Neppure era prevista, nell'originaria formulazione del Libro
(1) V. in proposito i contributi già apparsi su queste colonne nella rubrica «Cronache comunitarie»:
A. Tizzano, La «seconda direttiva banche» e il mercato unico dei servizi finanziari, in Foro it., 1990, IV, 423; G. Godano, Aspetti gene rali della «seconda direttiva banche», ibid., 436; R. Luzzatto, La libe ra prestazione dei servìzi bancari nella Cee ed il principio del mutuo riconoscimento degli enti creditizi, ibid., 443; L. Radicati di Brozolo, L'ambito di applicazione della legge del paese di origine nella libera
prestazione dei servizi bancari nella Cee, ibid., 454; nonché G. Giaca lone, Verso l'Europa delle banche, id., 1989, IV, 85; G. Godano, Aspetti dell'integrazione bancaria nel nuovo quadro normativo comunitario, ibid., 101; A. D'Amato, Problemi penalistici derivanti dalle nuove disposizio ni comnunitarie in materia bancaria, ibid., 108.
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