+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || 15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi — Imp. Polimeni

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || 15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi — Imp. Polimeni

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: truongbao
View: 216 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi —Imp. Polimeni Source: Il Foro Italiano, Vol. 60, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1935), pp. 381/382-383/384 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23135498 . Accessed: 25/06/2014 06:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:46:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || 15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi — Imp. Polimeni

15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi —Imp. PolimeniSource: Il Foro Italiano, Vol. 60, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1935), pp.381/382-383/384Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23135498 .

Accessed: 25/06/2014 06:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:46:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || 15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi — Imp. Polimeni

381 GIURISPRUDENZA PENALE 382

da persona dell'ordine giudiziario che non ne fosse rego

larmente investita. Onde, senza il correttivo della facoltà

dell'art. 198, la personale comparizione del P. M. in Can

celleria si sarebbe resa imprescindibile, con tutti gli in

convenienti pratici lamentati. Tali inconvenienti invece

non furono ravvisati nell'obbligo di presentazione dei mo

tivi, sia per il lungo termine concesso a tale presenta

zione, sia perchè, producendosi i motivi già stesi in iscritto

e in sè stessi giuridicamente perfetti, la loro presenta

zione era bensì atto di ufficio, ma non necessariamente

atto di magistrato, risolvendosi in una semplice manualità,

(ìhe un qualsiasi incaricato poteva compiere. Comunque,

l'obbligo di presentare i motivi d'impugnazione invece di

farli pervenire al Cancelliere deve riferirsi al potere di

certificazione che egli ha in ordine alla autenticità e pro

venienza e alla sua facoltà di compiere in proposito i re

lativi accertamenti. E non potrà disconoscersi che il bi

sogno di farlo ben raramente ricorrerà quando trattasi di

motivi prodotti dal P. M., la cui sottoscrizione verosimil

mente gli sarà cognita assai più di quella di un qualsiasi

privato; onde la presentazione, di essi, ad opera di un

appartenente all'ufficio del P. M. basterà a fugare ogni

dubbio sulla loro provenienza, se pur dubbio dovesse sor

gere, adempiendosi così ad esuberanza il voto della legge

che ha ispirato l'obbligo della presentazione.

Chiede che l'Ecc.ma Corte annulli senza rinvio la or

dinanza di esecuzione impugnata e disponga trasmettersi

gli atti al Tribunale di Lecce per il corso ulteriore del

l'appello interposto dal P. M.

La Corte decise in conformità.

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA.

(Ufficio d'Istruzione)

15 aprile 1935 ; Avv. mil. Ciardi — Imp. Polimeni.

Abuso <li autorità — Sottufficiale dell'Esercito ita

liano che ferisce un caporale straniero — Reato

di lesioni (Cod. pen. per l'es., art. 168; cod. pen.

comune, art. 582 e 585).

Competenza penale — Militari dell'Esercito in tran

sito o soggiorno in territorio straniero — Giu

risdizione militare italiana — Richiesta del Mi

nistero della giustizia non necessaria — Man

canza di Tribunale presso l'Esercito dislocato

— Tribunale del luogo ove ha sede il Reggi

mento (Cod. pen. comune, art. 9 ; cod. pen. per l'es.,

art. 333 ; cod. pen. mil. mar., art. 365).

Il militare di un esercito straniero è considerato come

estraneo alla milizia italiana

Quindi la ferita inferta da un sottufficiale dell'Eser

cito italiano ad un caporale di un altro Esercito,

mentre l'uno e l'altro prestava il medesimo servi

zio, costituisce il reato di lesioni previsto dal codice

penale comune, e non quello di abuso di autorità

previsto dal codice penale per l'esercito.

I militari dell'Esercito, che transita o soggiorna in ter

ritorio straniero, non sono soggetti alla giurisdizione

penale del luogo, ma a quella penale militare ita

liana, sia che trattisi di reato militare sia che trat

tisi di reato comune. (1) Vigendo il principio dell'extraterritorialità, per la pro

cedibilità dei delitti da essi commessi non occorre la

richiesta del Ministro di grazia e giustizia voluto

dall'art. .9 cod. pen. comune. (2)

E, mancando presso le truppe italiane che trovansi al

l'estero un organo di giustizia militare, è competente a giudicare nel Regno il Tribunale militare del luogo, dove ha stanza il reggimento, al quale appartiene lo

imputato.

Il R. Avvocato militare (Ciardi) : — Nella causa

contro Polimeni Paolo, sergente maggiore nel 3° Reggi mento Granatieri, imputato di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen. per l'es.), per aver il 17 febbraio 1935, in

Saarbruken (Saar), inflitto un colpo di baionetta al capo rale inglese Wells, cagionandogli una ferita alla regione intercostale sinistra, presumibilmente guarita entro dieci

giorni. Considerato che, in linea preliminare, occorre risolvere

la questione di competenza. Trattasi nella specie di reato comune, e non del reato

militare di abuso di autorità (art. 168 cod. pen. per l'eser

cito). E ben vero che il rapporto criminoso è insorto tra

un sergente, il Polimeni, ed un militare di grado infe

riore, il caporale Wells; ma ciò non basta ad integrare la

figura giuridica dell'abuso, per il quale occorre che tanto

il soggetto attivo che il soggetto passivo del delitto siano

militari italiani. Ed è evidente che il militare di un eser

cito straniero non possa essere considerato che estraneo

alla milizia italiana.

Risolta così la questione della definizione giuridica del

reato, occorre trattare quella ben più grave e complessa

del giudice competente a conoscere del reato stesso.

E necessario, in proposito, ricordare che in diritto in

ternazionale esiste la cosidetta finzione della extraterri

torialità, per quanto ha riflesso alle truppe che transitano

o soggiornano nel territorio di un altro Stato. Tale fin

zione trova il suo giuridico fondamento nell'incontrastato

principio, in base al quale gli eserciti, espressione supre

ma della forza su cui si basa la sovranità di uno Stato,

portano con sè i propri giudici e le proprie leggi. Da

questo principio scaturisce l'altro che i militari dell'Eser

cito, che transita o soggiorna in territorio straniero, non

possono essere assoggettati alla giurisdizione penale del

luogo, ma solo alla giurisdizione penale militare italiana,

sia che trattisi di reato militare che di reato comune.

Per quanto concerne il caso in esame, si potrebbe ob

biettare che nella Saar non fu costituito un Tribunale

militare italiano e che, pertanto, in mancanza di tale or

gano di giustizia, si renda necessario stabilire se debba il

Polimeni, quale autore di reato comune, rientrando nel

Regno, essere assoggettato alla giurisdizione militare ita

liana o alla giurisdizione ordinaria ilaliana.

(1) Sostanzialmente conforme : Manzini, Comm. ai cod. pen.

mil., Diritto penale, Bocca, Torino, 1916, § 12.

(2) Devesi ricordare che per lo stesso principio dell'extra

territorialità, nel caso di reati commessi in paesi soggetti alle

capitolazioni, è stato egualmente ritenuto che i reati debbono

considerarsi come commessi nel Regno : C. 21 settembre 1905, Cimino (Foro it., Hep. 1906, voce Reato commesso all'estero, n. 4) ;

id., 2 marzo 1912, Lateano (id., 1912, II, 404, con nota di richia

mi) ; id., 12 ottobre 1925, Galli (id., 1926, II, 55); id., 14 ottobre

1925, Belluso, id., 5 febbraio 1926, Abruzzo (id., Eep. 1926, voce

cit., nn. 3 e 4); id., 21 ottobre 1927, Durante (id., 1928, II, 86);

id., 12 novembre 1928, Sampo (id., 1929, IT, 127); — in senso

contrario: id., 14 gennaio 1924, Palomba (id., Eep. 1924, voce

cit., n. 1).

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:46:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || 15 aprile 1935; Avv. mil. Ciardi — Imp. Polimeni

3PAÌITE SECONDA

La questione deve essere risolta in favore della giuri

sdizione militare, perle ragioni seguenti :

a) Il Polimeni è stato denunziato per lesioni aggra

vate, reato punibile, a termini dell'art. 582 e 585 cod.

pen. comune, con un minimo inferiore a tre anni di re

clusione. Ora, per l'ultimo capoverso dell'art. 9 del cod.

pen. comune, trattandosi di delitto a danno di uno stra

niero, il colpevole dovrebbe essere punito a richiesta del

Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui

non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata

dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il de

litto.

Questa norma dovrebbe senz'altro essere applicata, se

il Polimeni si fosse trovato all'estero in servizio isolato o

per ragioni private ; ma egli, come si è visto, era allo

estero regolarmente inquadrato in un reparto dell'Eser

cito, per modo che nei suoi confronti vige la finzione della

extraterritorialità, di cui sopra è cenno. Ora questo prin

cipio è in assoluto contrasto con lo spirito della norma

di cui al citato art. 9 ; qui si contempla il reato com

messo in territorio straniero, su cui domina il concetto

dell'estradizione e, in linea subordinata, quello della ri

chiesta del Ministro della giustizia ; laddove la finzione

dell'extraterritorialità opera, nel nostro caso, con un con

tenuto ideale che attinge alla sovranità dello Stato e che

è incompatibile con il concetto dell'estradizione.

Pertanto, nella soggetta materia si rende inapplicabile

il capoverso dell'art. 9 suddetto.

b) Nella legge penale comune non esistono norme

che possano, sia pure per analogia, regolare il caso in esa

me. In mancanza di tali norme, è lecito domandarsi :

deve, per un principio generale di diritto, il Polimeni,

una volta rientrato nel Regno, essere giudicato dalla giu

stizia penale comune per il reato comune da lui commesso

o deve, invece, essere assoggettato alla giurisdizione mi

litare italiana ?

Potrebbe, in favore della prima tesi, sostenersi che,

dal momento che vige la finzione della extraterritorialità,

il reato comune, commesso dal Polimeni, dovrebbe essere

considerato come commesso in territorio italiano e, con

seguentemente, devoluto alla giustizia ordinaria.

Ma non sembra che questo argomento abbia giuridica

consistenza. Invero, affermato il principio che competente

a conoscere di qualunque reato commesso all'estero, da

militari appartenenti a truppe che transitano o soggior

nano in territorio straniero, sia il giudice militare italiano,

non è lecito, per la mancanza dell'organo di giustizia,

prorogare senz'altro la giurisdizione marziale. Esiste sem

pre una giurisdizione militare italiana con adeguati organi,

ed è ad uno dei Tribunali militari territoriali che deve il

colpevole essere assoggettato, non già ai Tribunali or

dinari. Del resto, nel codice militare marittimo si contengono

norme che, per analogia, si attagliano perfettamente al

caso in esame.

Com'è noto, per l'art. 371 di detto codice, i consi

gli di guerra a bordo conoscono dei reati comuni di qua

lunque natura, commessi sia a terra che a bordo da per

sone inscritte nel ruolo di equipaggio di una nave nello

Stato, quando questa si trovi fuori delle acque del terri

torio del Regno. In base a tale disposizione, anche, se

la nave dello Stato è nelle acque territoriali di uno Stato

straniero, i suoi marinai sono giudicati dal consiglio di

guerra di bordo, e ciò appunto per la finzione dell'extra

territorialità, vigente, per questo riflesso, nei rapporti

internazionali tra Stati sovrani.

Può darsi però, che, per una causa qualsiasi, il con

siglio di guerra non possa costituirsi : in questa ipotesi

l'art. 365, n. 2, del codice marittimo stabilisce che i reati

militari o comuni siano devoluti alla giurisdizione dei

Tribunali militari marittimi. In altri termini la mancanza

o l'impossibilità di costituire l'organo di giustizia a bordo,

non conduce senz'altro alla proroga in favore dell'ordina

ria giurisdizione, ma dà luogo alla giurisdizione supple

mentare dei Tribunali marittimi in ogni caso.

Ciò premesso, tornando alla fattispecie, appare come

la situazione giuridica sia perfettamente analoga a quella

contemplata dagli art. 371 capoverso e 3^5, n. 2, codice

marittimo, e, di conseguenza, non possa esservi che iden

ticità di soluzione.

Il Polimeni, quindi, deve essere assoggettato alla

giurisdizione militare italiana, e precisamente a questo

Tribunale, quale appartenente ad un reggimento di stanza

in questa città, e ciò in base all'art. 333 codice esercito

che cosi dispone : « ove il reato sia seguito all'estero ne

conoscerà il Tribunale, nella giurisdizione del quale verrà

fatta la consegna dell'imputato o ne seguirà l'arresto».

Il Giudice istruttore decise in conformità.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE

Furto — Uso di chiave vera indebitamente procu

rata — Aggravante per uso di mezzo fraudo

lento (Cod. pen., art. 625, n. 2).

Il furto commesso mediante chiave vera indebitamente

procuratasi è aggravato per uso di mezzo fraudolento. (1)

Cassazione deI Regno, prima sezione penale, 17 maggio

1935;Pres. ed est. Aloisi, P. M. Piola Caselli (conci, conf.) — Conflitto in causa Biancardi.

(Ord. denunciata: Giud. istruttore Verona 8 aprile 1935)

(1) Conformi o sostanzialmente conformi : 7 luglio 1983, Liaoi

(Foro it., Hep. 1934, voce Furto, n. 84); 9 marzo 1934, Fallenti

(Giusi, pen., 1934. 1218, in. 368) ; T. Viterbo. 13 maggio 1933, Cuc

cioli ed Alfieri (Foro it., 1934, II, 216). L'attuale sentenza osserva : • In proposito è da rilevare che

il vigente codice penale, in tema di aggravanti specifiche del

reato di furto, non ha riprodotto la minuziosa casistica degli artt. 403 e 404 cod. pen. abrogato, ma spesso ha compreso sotto

unica locuzione varie ipotesi il cui contenuto può ricondursi

ad unico concetto fondamentale, come avviene per tutti quei mezzi che si riannodano alle nozioni di violenza o di frode.

Tale criterio, rilevabile facilmente dal confronto degli artt. 403

e 404 cod. pen. 1889 coll'art. 625 cod. pen., è stato messo in evi

denza dalla relazione al progetto definitivo, la quale, inoltre,

proprio riguardo alla aggravante dell'uso dei mezzi fraudolenti,

prevista dal n. 2 dell'art. 625, rileva che nell'aggravante mede

sima rientrano le ipotesi dei nn. 4 e 5 dell'art. 404 cod. pe nale 1889.

■ Ora il n. 5 di quest'articolo prevedeva appunto l'uso di

chiave falsa o anche della chiave vera perduta dal padrone o

a lui trafugata o indebitamente avuta o ritenuta. In altri ter

mini, l'aprire una serratura per commettere il furto mediante

chiave vera indebitamente procuratasi, come nella specie, co

stituisce un atto che, attentando più insidiosamente al bene pa trimoniale protetto dalla legge, era dal codice abrogato pre visto in modo specifico, mentre dal codice vigente è compreso nella formula generica di uso di mezzi fraudolenti... ».

This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:46:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended