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Camera di consiglio 8 luglio 1929; Pres. Pujia, Rel. Janiri, P. M. Mazza (concl. conf.) —Ric. P.M. c. Porcino (Avv. Pittaluga)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1930), pp.31/32-33/34Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23125685 .
Accessed: 28/06/2014 17:37
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PARTE SECONDA
perata sulla persona di coloro che intervengono per im
pedire il ratto ; in tal caso la violenza, se pure indiret
tamente riesca allo scopo d'agevolare la perpetrazione del
ratto, direttamente è insorta per evitare che altri portasse aiuto alla donna. Si commette cosi, per eseguire il reato
di ratto, un altro reato a sè stante, che concorre con esso
ed è punibile ai sensi dell'art. 77 cod. penale. Nel caso in esame nella denunziata sentenza è rite
nuto che i ricorrenti, riuniti assieme, raggiunta in aperta
campagna la Vitale Giuseppina, a viva forza la condus
sero in una vicina casa per fine di matrimonio, e inoltre,
per impedire che il padre Giuseppe, il quale trovavasi
con lei, le recasse aiuto, anche con la viva forza lo trat
tennero, sinché il ratto fu consumato. E, tali essendo le
circostanze di fatto, esattamente, in base agli accennati
criteri giuridici, è stato giudicato che in danno del Vi
tale Giuseppe fu commesso il reato di violenza privata
di cui all'art. 154, capov., cod. penale. Anche, quindi,
l'ultimo motivo principale e il motivo aggiunto sono inat
tendibili. Per questi motivi, rigetta il ricorso.
GORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
(Prima sezione penale)
Camera di consiglio 8 luglio 1929 ; Pres. Pujia, Rei.
Janiri, P. M. Mazza (conci, conf.) — Ric. P. M.
c. Porcino (Avv. Pittaluga).
(Ord. denunciata : App. Messina 7 maggio 1929)
Pena — Concorso «li pene — Cumulo giù ridico —
■tecluslone ed arresto — Frazione di giorno (Cod.
pen., art. 29, 30 e 72).
Non si deve tenere conto, nelle pene temporanee, delle
frazioni di giorno e, nelle pene pecuniarie delle fra
zioni di lira senza alcuna eccezione, sia che gli au
menti o le diminuzioni aritmetiche debbano calcolarsi
relativamente alle aliquote stabilite per le varie circo
stanze influenti all'accertata responsabilità penale del
condannato, sia che debbano calcolarsi per le aliquote
determinate per effetto del cumulo giuridico. (1)
Pertanto nel caso di concorso della reclusione con l'ar
resto, dovendosi la prima pena aumentarsi di un
sesto della durata della seconda, Vaumento non ha
luogo se risulti minore di un giorno intiero. (2)
Il Procuratore generale (Mazza) : — Osserva sulla
istanza per l'applicazione del cumulo giuridico delle pene
irrogate a Porcino Antonio dalle seguenti sentenze :
1° sentenza 27 agosto 1927 del Pretore di Reggio
Calabria, giorni due di arresto e lire 30 di ammenda per
contravvenzione al regolamento stradale ;
2° sentenza 4 ottobre 1927 del Tribunale di Reggio
Calabria, mesi sei e giorni quindici di reclusione per
furto ; 3° sentenza 16 gennaio 1928 dello stesso Tribunale,
un anno, mesi otto e giorni venticinque di reclusione per
furto.
La Corte di appello di Messina ritenne che il cumulo
della pena afflittiva dovesse operarsi con l'aggiungere alla
ft
(1-2) Conforme : la sentenza richiamata in testo 19 dicembre
1912, Bartolini (Foro it., 1913, li, 216, con nota di richiami).
pena più grave inflitta oon la sentenza 16 gennaio 1928
soltanto la metà della pena inflitta oon l'altra sentenza
4 ottobre 1927, perchè per il disposto dell'art. 30 cod.
pen. non si deve tenere conto del sesto della pena di
giorni due di arresti inflitti al Porcino con la sentenza
del Pretore sopra indicata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'Avvocato
generale della Sezione di Corte di appello di Messina, denunciando la violazione degli art. 29 e 30 cod. pen. e
sostanzialmente deducendo che, dal punto di vista giuri
dico, la decisione importa l'affermazione di un principio non ammesso dal nostro diritto penale, quello cioè del
l'assorbimento delle pene che urta con l'istituto del cu
mulo, pel quale invece tutte le pene concorrono con la
pena-base per apportare un aumento nelle proporzioni sta
bilite dalla legge, e, dal punto di vista pratico, la deci
sione urta contro il principio della corrispondenza di una
punizione per ogni reato e della uguaglianza di tratta
mento giuridico, non essendo consentito dalla legge che
per il solo fatto di trovarsi un Tizio condannato alla re
clusione debba perciò godere del privilegio di non scon
tare del tutto un'altra condanna all'arresto.
Ritenuto che il ricorso non merita accoglimento. La questione, sebbene variamente trattata in passato,
ha trovato infine nella Corte suprema già la sua risolu
zione, consenziente in ciò anche la dottrina (vedi sentenza
19 dicembre 1912, ric. P. M. c. Bartolini, in Foro it.,
1913, H, 216). La disposizione tassativa contenuta nell'ultimo capo
verso dell'art. 30 cod. proc. pen., è di ordine generale e
stabilisce una regola che deve tenersi presente dal magi
strato in tutti i casi che a lui si presentano quando è
chiamato alla determinazione della pena da espiarsi in
definitivo da un colpevole di uno o più reati. Sia quindi
che gli aumenti o le diminuzioni aritmetiche debbano cal
colarsi relativamente alle aliquote stabilite per le varie
circostanze influenti alla accertata responsabilità penale
del condani ato, sia che debbano calcolarsi per le aliquote
determinate per effetto del cumulo giuridico, nelle pene
temporanee, senza alcuna eccezione, non si deve tenere
conto delle frazioni del giorno e nelle pene pecuniarie non
si deve tenere conto delle trazioni di lira. E l'espressione
« non si deve tenere conto », che ha un valore imperativo
assoluto, non può significare altro che quelle frazioni non
si debbono nè calcolare nè computare, in qualsiasi modo,
per qualsiasi altra ragione, nella determinazione della pena
complessiva. Nè a tale applicazione della sanzione in esame può
fare ostacolo la disposizione del 3" capoverso dell'art. 29
cod. pen., per cui nell'aumento e nelle diminuzioni di
pena non si possono oltrepassare limiti stabiliti per cia
scuna specie di pena e quindi, per l'arresto il minimo di
un giorno stabilito dall'art. 21 cod. penale. Innanzi tutto
perchè quella disposizione ha valore soltanto quando trat
tasi di applicare una sola pena per sè stessa, come chia
ramente si rileva dal complesso dell'art. 29 cod. pen. e
dalle stesse parole quivi usate : « i limiti stabiliti per cia
scuna specie di pena », e nel caso di cumulo la pena del
l'arresto si viene a trasformare in detenzione o in reclu
sione, e poi perchè la regola sanzionata dal detto capoverso
dell'art. 29 cod. pen. ha in sè stessa espressa la eccezione
di applicazione, avendovi il legislatore aggiunto le parole
«salvo i casi espressamente determinati dalla legge»,
ammettendo quindi la possibilità che i limiti di cui sopra
possano essere superati in più o in meno. Così pure non
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GIURISPRUDENZA PENALE 34
può fare ostacolo all'applicazione della regola sanzionata
nell'art. 30 cod. pen. l'inconveniente pratico lamentato
dal ricorrente, per cui rimarrebbe senza sanzione penale, nel caso di cumulo di pena, il reato di contravvenzione
pel quale sia inflitta una pena iuferiore a sei giorni di
arresto.
Alla considerazione infatti ha già risposto la Suprema Corte con la sentenza riferita, osservando che per la con
travvenzione non viene affatto a mancare la dovuta san
zione di legge con la sentenza di condanna già irrevoca
bile che concorre nel cumulo e che rimane per tutti gli altri effetti, soltanto viene meno l'espiazione della pena, ma ciò per conseguenza del cumulo giuridico regolarmente
eseguito secondo le norme prescritte dalla volontà sovrana
del legislatore. Chiede che la Corte Ecc.ma rigetti il ricorso.
La Corte decise in conformità.
CORTE DI CASSAZIONE BEL REGNO. (Seconda sezione penale)
Udienza 13 giugno 1929 ; Pres. Lunghi, Est. De Nota
ristefani, P. M. Tancredi (conci, conf.) — Ric.
Giorgi (Avv. Libonati).
(Sent, denunciata : App. Milano 29 febbraio 1928)
Abuso di Togli» in bianco — Necessità dell'affidamento
da parie del firmatario — Consegna da parte di
un terzo — l'ossibile sussistenza di altri reati (Cod.
pen., art, 418).
Non sussiste il reato previsto dall'art. 418 cod. pen se
non quando si abusi della fiducia altrui in occasione
dell1 affidamento di un foglio sottoscritto in bianco, adibendolo a finalità diversa da quella per cui era
stato consegnato. (1)
Quindi se taluno si è fatto consegnare un assegno non
dal firmatario, ma da un terzo, e lo riempie e lo gira ad altri, potrà rispondere di falso, di appropriazione
indebita, di truffa, ma non di abuso di foglio in bianco. (2)
La Corte : — Giorgi Remo e Rossi Galileo si unirono
in società di fatto per il commercio dei vini. Il Rossi
dovè entrare all'ospedale per un atto operativo e lasciò
in consegna a tal Carrara, gestore materiale dell'azienda,
degli assegni in bianco sulla Banca nazionale di credito
portanti la firma Galileo Rossi per la ditta Rossi e C.
In tale circostanza il Giorgi, poiché la Società andava
male, pensò di ricuperare almeno in parte il suo capitale e si fece all'uopo consegnare dal Carrara due degli asse
gni suddetti per lire 1.250 ciascuno, che, a sua volta,
girò a tali Pizzocaro e Milioni. Detti assegni non ebbero
buon esito per mancanza di fondi, tanto che per quello
girato a Pizzocaro dovè il Giorgi firmare una cambiale.
(1) Infatti l'abuso di foglio in biarco presuppone un rap porto fiduciario : 26 aprile 1926, Como (id,., JSep. 1926, voce Abuso di foglio in bianco, n. 2).
(2) Nell'ipotesi di chi era venuto in possesso del foglio in bianco per caso è stato invece ritenuto l'abuso di foglio in
bianco, e non l'appropriazione indebita : A. Perugia, 25 otto bre 1927, Crescenzi (Foro it., Hep. 1927, voce Abuso di foglio in
bianco, n. 1).
Stabiliti i fatti suesposti, i giudici del merito riten
nero che, nell'operato del Giorgi, si riscontrassero gli ele
menti dell'abuso di foglio in bianco, perchè l'apprensione, il riempimento e la girata degli assegni, da lui fatti al
l'insaputa del firmatario Rossi, costituivano atti esecutivi
di quel reato e che non mancasse nella specie l'estremo
del danno per i protesti elevati contro il Eossi dal Pir
rocaro e dal Milioni. E la Corte d'appello di Milano con
sentenza 29 febbraio 1928 pronunciò analoga condanna.
Ricorre in cassazione ii Giorgi e deduce : 1° Mancano
nella specie gli estremi del reato di cui all'art. 418 cod.
penale. Per quanto ha ritenuto in fatto la Corte di me
rito, il Giorgi non ebbe in consegna dal Rossi i -due as
segni per farne un uso qualsiasi determinato. Li ebbe,
invece, dal Carrara in parziale pagamento dei suoi cre
diti. . . Osserva il Supremo Collegio che il primo motivo del
ricorso risulta fondato.
Non sussiste il reato di cui all'art. 413 cod. pen. se
non quando si abusi della fiducia altrui in occasione del
l'affidamento di un foglio sottoscritto in bianco adibendolo
a finalità diversa da quella per cui era stato affidato.
Nella specie, per quanto hanno ritenuto in fatto i
giudici del merito, tutto ciò manca. Non fu, invero, il
firmatario Rossi ad affidare al Giorgi gli assegni firmati
in bianco ; fu, invece, esso Giorgi che riusci ad ottenerne
la consegna dal commesso Carrara, affermando di dover
sene servire ad escomputo d'un suo credito, ed a tale
uso effettivamente li adibì.
È, quindi, evidente l'errata applicazione dell'ipotesi di delitto di cui all'art. 418 cod. pen., e la sentenza im
pugnata deve annullarsi con rinvio, perchè veggano me
glio i nuovi giudici di merito, con più corretta motiva
zione, rimanendo nei termini della pena inflitta al ricor
rente, di quale reato più esattamente lo stesso debba
rispondere, se di falso, di truffa od anche di altre ipo tesi di legge.
Attesoché per quanto sopra restano assorbiti gli altri
motivi del ricorso.
Per questi motivi, cassa e rinvia ad altra sezione della
stessa Corte d'appello di Milano.
TRIBDNALE DI REGGIO CALABRIA.
Udienza 4 giugno 1929 ; Pres. Prestia-Lamberti, Est.
Michienzi — App. Pulitanò.
Competenza penale — Rinvio al Pretore per tenuità
— Circostanze diminuenti della pena — Età mi
nore (Cod. proc. pen., art. 16 e 17).
Il rinvio al Pretore per tenuità può aver luogo soltanto
quando, concorrendo le circostanze previste nel n. 3
dell'art. 16 cod. proc. pen., il reato sia punito con
pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta
pena, senza tener conto delle circostanze che dimi
nuiscono la pena e neppure delle diminuzioni per
ragioni di età al fine di abbassare il massimo ed il
minimo suddetti, che sono limiti inderogabili entro
i quali il rinvio è ammissibile. (1)
(1) Conforme : T. Trani, 4 aprile 1921, Lodisposto (.Foro it.,
Kep. 1921, voce Competenza pen., un, 27 e 28). Ma, come è ac
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