decreto 15 dicembre 1990; Giud. Nuzzo; P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1991), pp.601/602-603/604Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186417 .
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601 GIURISPRUDENZA PENALE 602
Cosi inquadrata la vicenda esistenziale della M., questo pre tore ritiene utile una selezione di misure che valgono si a preve
nire, sotto l'aspetto sostanziale, il comportamento deviante, ma
anche a porre le basi di un processo di risocializzazione, che
rappresenta la ratio essendi della legge, attualizzata attraverso
la mediazione del giudice. In tale prospetiva, alla M. dev'essere imposto:
a) l'obbligo di prestare attività non retribuita in favore della
collettività, da svolgere, per una giornata lavorativa alla setti
mana, presso il comune di Cremona.
Un impegno, codesto, di valore pedagogico, poiché l'interes
sata, sia pure ex auctoritate, viene immessa in un circuito ope rativo socialmente apprezzabile, con possibilità di comprende
re, forse per la prima volta, l'autentico significato di una vita
ordinata e rispettosa delle regole della comunità organizzata. Una destinazione, finalisticamente orientata, potrebbe essere
la raccolta delle siringhe abbandonate in luoghi pubblici da co
loro che sono dediti alla pratica di stupefacenti.
b) obbligo di rientrare ogni giorno in abitazione entro le ore
21 e di non uscire prima delle ore 8.
Le predette misure, secondo i limiti sopra stabiliti, dovranno
essere attuate nel periodo di mesi tre, a partire dalla data di
notifica del presente decreto.
me alla regola del contrappasso, secondo cui «chi di siringa abusa, di
siringa lavora».
Non è possibile al momento prevedere se i giudici, nell'intento —
come nel caso di specie — di «aiutare a far comprendere l'autentico
significato di una vita ordinata e rispettosa delle regole della comunità
organizzata», s'ispireranno alla logica delle «azioni giudiziarie di clas
se» (Forsyth, Il simulatore, Milano, 1991, 14), adottando, quindi, ex
art. 76 cit. provvedimenti «esemplari». Certo è che la storia (maestra di vita, secondo l'insegnamento ciceroniano) insegna che i giudici «pe
dagoghi» raramente sono stati buoni maestri.
G. Giorgio
PRETURA DI CREMONA; decreto 15 dicembre 1990; Giud.
Nuzzo; P.
Stupefacenti e sostanze psicotrope — Detenzione non superiore
alla dose media giornaliera — Provvedimenti dell'autorità giu diziaria — Applicabilità — Presupposti (Cod. proc. pen., art.
666; d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico
dipendenza, art. 75, 76).
È ammissibile l'irrogazione delle «misure» previste dall'art. 76
d.p.r. 309/90 solo nei confronti di chi, trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente non eccedente la
dose media giornaliera, sia stato già assoggettato per due vol
te alle sanzioni prefettizie di cui all'art. 75 d.p.r. cit. (1)
(1) Non constano precedenti in termini.
1. - Il provvedimento in epigrafe risolve l'apparente contrasto esi
stente tra i testi letterali degli art. 75, 12° comma, e 76, 2° comma,
d.p.r. 309/90 (Le leggi 1990, I, 1971).
Conseguentemente, viene affermato che le «misure» previste dall'art.
76 cit. possono essere adottate soltanto nei confronti di chi — già sot
toposto per due volte alle sanzioni prefettizie di cui all'art. 75 d.p.r. cit. — sia stato nuovamente rinvenuto in possesso di droga non ecce
dente la dose media giornaliera (d.m.g.). Secondo la tesi opposta (meno restrittiva), invece, il procedimento
dovrebbe essere promosso nei confronti di chi sia stato scoperto per una terza volta nella detenzione della d.m.g. di stupefacente (anche se
non interessato in precedenza per due volte dalle sanzioni prefettizie).
Il Foro Italiano — 1991 — Parte 77-21.
I carabinieri del reparto operativo e radiomobile di Cremona, nei giorni 10 agosto e 8 settembre 1990, durante il normale ser
vizio di vigilanza in città, perquisivano P.F.B., che deteneva
eroina destinata ad uso personale. I militari riferivano gli accadimenti al prefetto, ai sensi del
l'art. 15 1. 26 giugno 1990 n. 162, corrispondente all'art. 75, 5° comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.
II P., convocato per il rituale colloquio, sceglieva di sotto
porsi a trattamenti terapeutico e socio-riabilitativo.
Nel proseguo emergeva che il P., già in data 6 agosto 1990 — quindi in epoca precedente agli episodi dianzi ricordati —
deteneva una dose di eroina da utilizzare in proprio.
In dottrina, alla tesi sostenuta nel decreto in epigrafe hanno aderito Gara velli-Caselli , Droga, in nome della legge, Torino, 1990, 91 ss.; Melotti, Nuova disciplina degli stupefacenti e punibilità del tossicodi
pendente, in Questione giustizia, 1990, 301; Buonocore, Droga, ma nette e liberazione, Udine, 1990, 118; Bartone-Iazzetti-Izzo, Stupefa centi e sostanze psicotrope, Napoli, 1991, 21; Pepino, Droga e legge, Milano, 1991, 63-64, 71-72.
Nello stesso senso, si è espresso anche il ministero degli interni nella
sua circolare n. 11013/M/4(5), ufficio IV, del 25 marzo 1991, in Docu
menti giustizia, 1991, fase. 4, 76 ss., spec. 85-86.
L'opinione contraria è stata sostenuta (succintamente) da Fargnoli,
Droga e tossicodipendenza, Milano, 1990, 349 e (più ampiamente) da
Dubolino, Il codice delle leggi sugli stupefacenti, Piacenza, 1991, 39; nonché (con peculiari puntualizzazioni) da Grillo, Nuova legge sugli stupefacenti e primi problemi interpretativi, in Riv. pen., 1991, 441 ss., nonché in Giust. pen., 1991, II, 381.
II. - Nel caso di specie, il procedimento si è concluso con una dichia
razione di «manifesta infondatezza» della richiesta formulata dal com
petente p.m. ex art. 76. In dottrina, è stato evidenziato che la «dichia razione di inesistenza dei presupposti» per l'applicazione delle sanzioni
in questione costituirebbe la formula più idonea — nel silenzio della
legge — a definire le situazioni di ritenuta infondatezza della segnala zione (cosi, Pepino, op. cit., 79; nello stesso senso sostanzialmente, Fargnoli, op. cit., 351, secondo cui dovrebbe essere adottata una di
chiarazione giudiziale di inammissibilità nel caso di istanza del p.m. «carente di qualche elemento essenziale»), È stato, peraltro, osservato che il giudice godrebbe di una piena autonomia conoscitiva, «ai fini
del giudizio circa la sussistenza dell'illecito de quo», estesa, ex art. 5 1. 2248/1865, ali. E, anche alla verifica della legittimità (anche procedu
rale) dei provvedimenti (sanzionatori) prefettizi ex art. 75 cit., costi
tuenti il presupposto legittimante il decreto giurisdizionale ex art. 76
cit. (Melotti, op.cit., 302). Contro, Ferrajoli, Proibizionismo e dirit
to, in AA.VV., Legalizzare la droga, Una ragionevole proposta di spe rimentazione a cura di Manconi, Milano, 1991, 147, secondo cui inve
ce, il giudice non ha alcun potere di accertamento in ordine alla regola rità della procedura prefettizia (in violazione dell'art. 101 Cost.).
III. - Nel provvedimento in epigrafe vengono anche ricordate le ca
ratteristiche essenziali del nuovo procedimento amministrativo, di com
petenza del prefetto, previsto dall'art. 75 cit. a carico di chi sia rinvenu
to (per non più di due volte dagli organi di p.g.) nella (flagrante) dispo nibiltà di sostanza stupefacente non superiore alla d.m.g., ex art. 78
d.p.r. cit. (contro, in dottrina, isolatamente, Marini, in AA.VV., Stu
pefacenti - Sostanze psicotrope - Stato di tossicodipendenza, Torino,
190, 311, secondo cui anche la pregressa, e non attuale, detenzione di
droga costituirebbe presupposto sufficiente per l'impulso al procedimento de quo. Per una puntuale critica di tale opinione, cfr. la circolare cit.
del ministero degli interni, p. 76-77). Per la verità, secondo il Pretore di Cremona, il prefetto avrebbe la
facoltà di applicare — a sua discrezione — «una o più delle sanzioni
contemplate dall'art. 75 cit.». Sul punto, in dottrina, però, è prevalente
l'opinione contraria, fondata sul testo letterale della norma de qua, secondo cui il prefetto dovrebbe adottare cumulativamente tutte le san
zioni contemplate dalla norma citata, a differenza di quanto accade
per le «misure» previste dall'art. 76, 1° comma, cit., la cui irrogazione è affidata alla discrezionalità (molto ampia) del giudice (in tal senso, v. Rossi, Problemi di costituzionalità della nuova legge sugli stupefa
centi, in Politica del diritto, 1990, 670; Marini, op. cit., 39, 50 e 52;
Pepino, op. cit., 62; Dubolino, op. cit., 36; Melotti, op. cit., 272;
contro, senza specifiche argomentazioni, solo Fargnoli, op. cit., 348). IV. - L'attribuzione dei (nuovi) poteri sanzionatori al prefetto è stata
criticata sul presupposto che, in tal modo, un'autorità amministrativa
sarebbe stata, illegittimamente, investita della possibilità di adottare prov vedimenti limitativi della libertà personale e di locomozione dei cittadi
ni (cosi, Rossi, op.cit., 667 ss., spec. 671; nonché Manna, Legislazione simbolica e diritto penale, in Politica del diritto, 1990, 217 ss., spec.
224; Ciarletta-Pisapia, Nuova legge sugli stupefacenti; prime riflessio ni e crìtiche, in Difesa penale, 1990, fase. 28, 102 ss., spec. 107).
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603 PARTE SECONDA 604
Il prefetto, ricevuta la notizia, trasmetteva gli atti al procura tore della repubblica presso la Pretura di Cremona, per l'ado
zione delle misure di cui all'art. 76 d.p.r. 309/90.
Il p.m. riteneva legittimo l'operato dell'autorità amministra
tiva e chiedeva di applicare al P., per un periodo di mesi quat
tro, le sanzioni previste dal citato art. 76, 1° comma, lett. a)
(divieto di allontanamento dal comune di residenza, senza ap
posita autorizzazione) e e) (obbligo di rientrare nell'abitazione
o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata
e di non uscire prima di altra ora stabilita). Veniva fissata udienza in camera di consiglio ex art. 666 c.p.p.,
nel corso della quale il P. dichiarava di voler proseguire il pro
gramma terapeutico e socio-riabilitativo.
Le parti, attesa la volontà dell'interessato, instavano per la
sospensione del procedimento (art. 76, 7° comma).
Questo giudice si riservava la decisione, poiché occorreva ve
rificare preliminarmente se esistessero, nella specie, le condizio
ni essenziali per attivare la procedura.
Secondo l'assunto del p.m., la risposta positiva deriverebbe
dall'art. 75, 12° comma, che, pone a carico del prefetto l'obbli
go di riferire al procuratore della repubblica «quando siano com
messi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1° e 2°» dell'arti
colo suindicato. L'informativa non avrebbe ragion d'essere, ove
non bisognasse applicare le misure previste dall'art. 76.
La tesi non va condivisa.
Invero, l'art. 75, 12° comma, ultimo inciso, enuncia una re
gola procedimentale che ha il suo riscontro precettivo e sanzio
natorio nell'art. 76, 2° comma, il quale stabilisce testualmente:
«le stesse misure si applicano (da parte del pretore) a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative
previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal 1° com
ma di tale articolo».
La lettura coordinata delle disposizioni permette di inferire
che l'accertamento di due violazioni, con conseguente applica zione delle sanzioni, costituisce il presupposto indefettibile del
l'intervento pretorile.
Tale impostazione è del tutto coerente con il sistema predi
sposto, che si articola in due fasi: l'una, di carattere prodromi
co, viene demandata all'autorità amministrativa, l'altra a quella
giudiziaria. Bene è stato affermato che «la separazione si giustifica per
Effettivamente qualche dubbio (a mente dell'art. 13 Cost.) potrebbe
ingenerare la potestà prefettizia di disporre la sospensione temporanea del passaporto, la cui disponibilità, secondo il più recente orientamento della Suprema corte, attiene alla libertà personale del cittadino (cfr., da ultimo, sez. un. 19 dicembre 1990, Carboni, Foro it., 1991, II, 137
e, più diffusamente, sez. un. 10 ottobre 1987, Tumminelli, id., 1988, II, 636, con nota di richiami; in dottrina, cfr. Amato, Rapporti civili, in Commentario della Costituzione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1977, 114 ss.).
Comunque, le sanzioni amministrative, ex art. 75 cit., devono rite nersi collegate alla violazione di interessi generali tutelati dall'ordina mento (in proposito, v. Angeletti, Sanzioni amministrative, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1986, VI, 941) costituiti dalla
«sicurezza e salute pubblica», nonché dall'«ordine pubblico» (arg. ex Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333, in questo fascicolo, I, 2628, con nota di Fiandaca, sub § 6 della motivazione).
V. - Sul procedimento prefettizio de quo, in dottrina, diffusamente, cfr. Dubolino, op. cit., 42-50; Pepino, op. cit., 62-69; Melotti, op. cit., 300-303; G. Costantino, Aspetti sanzionatori del giudizio di op posizione nella I. 162/90, in Droga: difesa sociale e diritti della persona a cura di Magistratura democratica, Bari, 1990, 36-37; Colonna, Col
loquio del tossicodipendente in prefettura nella nuova legge sulla dro
ga, in Giust. pen., 1990, II, 703-704; Piccininni, Brevi note sulla circo lare del ministero dell'interno del 25 marzo 1991 relativa all'applicazio ne della legge 26 giugno 1990 n. 162, in Documenti giustizia, 1991, fase. 4, 22-33.
VI. - De iure condendo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 17 del testo di legge relativo all'istituzione del giudice di pace (peraltro rinvia to alle camere dal presidente della repubblica), le cause di opposizione alle sanzioni amministrative in questione, ora di spettanza del pretore «del luogo della commissione del fatto» (in virtù del combinato dispo sto degli art. 75, 1° comma, cit., 22 e 23 1. 689/81), dovrebbero diveni re di competenza esclusiva del nuovo magistrato onorario. [G. Giorgio]
Il Foro Italiano — 1991.
il diverso grado di pericolosità che la ripetitività delle trasgres sioni manifesta. Le prime due sono un sintomo ancora equivo co. Al minore allarme consegue la lievità delle misure commi
nabili dal prefetto. La terza violazione, espressione di un rap
porto non occasionale con la sostanza, immette il trasgressore nel canale sanzionatorio più rigoroso di competenza pretorile
(rigore espresso non solo dalle sanzioni, ma dal reato contrav
venzionale, punito con la pena alternativa, che la loro violazio
ne comporta ex art. 76, ultimo comma). La fase prefettizia, insomma, si configura come l'offerta di
un'occasione per mutar vita, attraverso l'allontamento dalla fonte
di pericolo rappresentato dalla droga. Se l'opportunità terapeutica e socio-riabilitativa non viene ac
colta, il prefetto, salve le ipotesi di cui ai commi 2° e 3° del
l'art. 75, applicherà una o più sanzioni amministrative (sospen sione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del
passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi
di straniero, del permesso di soggiorno e turismo). Il procedimento deve svolgersi secondo le norme del capo I,
sez. II della 1. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto compatibili
(art. 75, 4° comma). A tacer d'altro, bisognerà rispettare il prin
cipio del contraddittorio e il provvedimento prefettizio dovrà
essere motivato, al fine di consentire all'interessato di proporre
opposizione davanti al pretore civile, ai sensi degli art. 22 e
23 1. 689/81. Le suesposte conclusioni sono il puntuale risultato dell'inter
pretazione sistematica delle disposizioni in materia.
Qualora si seguisse l'assunto del p.m., il possesso della dose
media giornaliera, in tre distinte circostanze, rileverebbe ex se
e il suo obiettivo verificarsi farebbe scattare un meccanismo re
pressivo, che non tenga conto né dell'apporto psichico del sog
getto né di eventuali cause giustificative. Verrebbe cosi' creata, in via esegetica, una terza fattispcie san
zionatoria, oltre a quella espressamente prevista nei primi due
commi dell'art. 76, con evidente lesione del principio di legali
tà, canone imprescindibile di qualsiasi ordinamento punitivo in
uno stato di diritto, e sicure implicazioni di legittimità costitu
zionale per contrasto della normativa con l'art. 25 Cost.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la richiesta del pro curatore della repubblica appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, non essendo il P. «incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75».
Gli atti vanno restituiti al prefetto di Cremona, perché prov veda sulla richiesta dell'interessato di sottoporsi a trattamento
terapeutico e socio-riabilitativo. (Omissis)
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