+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || decreto 15 dicembre 1990; Giud. Nuzzo; P

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || decreto 15 dicembre 1990; Giud. Nuzzo; P

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: hakhuong
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
decreto 15 dicembre 1990; Giud. Nuzzo; P. Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1991), pp. 601/602-603/604 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23186417 . Accessed: 28/06/2014 13:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 13:37:18 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

decreto 15 dicembre 1990; Giud. Nuzzo; P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1991), pp.601/602-603/604Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186417 .

Accessed: 28/06/2014 13:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 13:37:18 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

601 GIURISPRUDENZA PENALE 602

Cosi inquadrata la vicenda esistenziale della M., questo pre tore ritiene utile una selezione di misure che valgono si a preve

nire, sotto l'aspetto sostanziale, il comportamento deviante, ma

anche a porre le basi di un processo di risocializzazione, che

rappresenta la ratio essendi della legge, attualizzata attraverso

la mediazione del giudice. In tale prospetiva, alla M. dev'essere imposto:

a) l'obbligo di prestare attività non retribuita in favore della

collettività, da svolgere, per una giornata lavorativa alla setti

mana, presso il comune di Cremona.

Un impegno, codesto, di valore pedagogico, poiché l'interes

sata, sia pure ex auctoritate, viene immessa in un circuito ope rativo socialmente apprezzabile, con possibilità di comprende

re, forse per la prima volta, l'autentico significato di una vita

ordinata e rispettosa delle regole della comunità organizzata. Una destinazione, finalisticamente orientata, potrebbe essere

la raccolta delle siringhe abbandonate in luoghi pubblici da co

loro che sono dediti alla pratica di stupefacenti.

b) obbligo di rientrare ogni giorno in abitazione entro le ore

21 e di non uscire prima delle ore 8.

Le predette misure, secondo i limiti sopra stabiliti, dovranno

essere attuate nel periodo di mesi tre, a partire dalla data di

notifica del presente decreto.

me alla regola del contrappasso, secondo cui «chi di siringa abusa, di

siringa lavora».

Non è possibile al momento prevedere se i giudici, nell'intento —

come nel caso di specie — di «aiutare a far comprendere l'autentico

significato di una vita ordinata e rispettosa delle regole della comunità

organizzata», s'ispireranno alla logica delle «azioni giudiziarie di clas

se» (Forsyth, Il simulatore, Milano, 1991, 14), adottando, quindi, ex

art. 76 cit. provvedimenti «esemplari». Certo è che la storia (maestra di vita, secondo l'insegnamento ciceroniano) insegna che i giudici «pe

dagoghi» raramente sono stati buoni maestri.

G. Giorgio

PRETURA DI CREMONA; decreto 15 dicembre 1990; Giud.

Nuzzo; P.

Stupefacenti e sostanze psicotrope — Detenzione non superiore

alla dose media giornaliera — Provvedimenti dell'autorità giu diziaria — Applicabilità — Presupposti (Cod. proc. pen., art.

666; d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico

dipendenza, art. 75, 76).

È ammissibile l'irrogazione delle «misure» previste dall'art. 76

d.p.r. 309/90 solo nei confronti di chi, trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente non eccedente la

dose media giornaliera, sia stato già assoggettato per due vol

te alle sanzioni prefettizie di cui all'art. 75 d.p.r. cit. (1)

(1) Non constano precedenti in termini.

1. - Il provvedimento in epigrafe risolve l'apparente contrasto esi

stente tra i testi letterali degli art. 75, 12° comma, e 76, 2° comma,

d.p.r. 309/90 (Le leggi 1990, I, 1971).

Conseguentemente, viene affermato che le «misure» previste dall'art.

76 cit. possono essere adottate soltanto nei confronti di chi — già sot

toposto per due volte alle sanzioni prefettizie di cui all'art. 75 d.p.r. cit. — sia stato nuovamente rinvenuto in possesso di droga non ecce

dente la dose media giornaliera (d.m.g.). Secondo la tesi opposta (meno restrittiva), invece, il procedimento

dovrebbe essere promosso nei confronti di chi sia stato scoperto per una terza volta nella detenzione della d.m.g. di stupefacente (anche se

non interessato in precedenza per due volte dalle sanzioni prefettizie).

Il Foro Italiano — 1991 — Parte 77-21.

I carabinieri del reparto operativo e radiomobile di Cremona, nei giorni 10 agosto e 8 settembre 1990, durante il normale ser

vizio di vigilanza in città, perquisivano P.F.B., che deteneva

eroina destinata ad uso personale. I militari riferivano gli accadimenti al prefetto, ai sensi del

l'art. 15 1. 26 giugno 1990 n. 162, corrispondente all'art. 75, 5° comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

II P., convocato per il rituale colloquio, sceglieva di sotto

porsi a trattamenti terapeutico e socio-riabilitativo.

Nel proseguo emergeva che il P., già in data 6 agosto 1990 — quindi in epoca precedente agli episodi dianzi ricordati —

deteneva una dose di eroina da utilizzare in proprio.

In dottrina, alla tesi sostenuta nel decreto in epigrafe hanno aderito Gara velli-Caselli , Droga, in nome della legge, Torino, 1990, 91 ss.; Melotti, Nuova disciplina degli stupefacenti e punibilità del tossicodi

pendente, in Questione giustizia, 1990, 301; Buonocore, Droga, ma nette e liberazione, Udine, 1990, 118; Bartone-Iazzetti-Izzo, Stupefa centi e sostanze psicotrope, Napoli, 1991, 21; Pepino, Droga e legge, Milano, 1991, 63-64, 71-72.

Nello stesso senso, si è espresso anche il ministero degli interni nella

sua circolare n. 11013/M/4(5), ufficio IV, del 25 marzo 1991, in Docu

menti giustizia, 1991, fase. 4, 76 ss., spec. 85-86.

L'opinione contraria è stata sostenuta (succintamente) da Fargnoli,

Droga e tossicodipendenza, Milano, 1990, 349 e (più ampiamente) da

Dubolino, Il codice delle leggi sugli stupefacenti, Piacenza, 1991, 39; nonché (con peculiari puntualizzazioni) da Grillo, Nuova legge sugli stupefacenti e primi problemi interpretativi, in Riv. pen., 1991, 441 ss., nonché in Giust. pen., 1991, II, 381.

II. - Nel caso di specie, il procedimento si è concluso con una dichia

razione di «manifesta infondatezza» della richiesta formulata dal com

petente p.m. ex art. 76. In dottrina, è stato evidenziato che la «dichia razione di inesistenza dei presupposti» per l'applicazione delle sanzioni

in questione costituirebbe la formula più idonea — nel silenzio della

legge — a definire le situazioni di ritenuta infondatezza della segnala zione (cosi, Pepino, op. cit., 79; nello stesso senso sostanzialmente, Fargnoli, op. cit., 351, secondo cui dovrebbe essere adottata una di

chiarazione giudiziale di inammissibilità nel caso di istanza del p.m. «carente di qualche elemento essenziale»), È stato, peraltro, osservato che il giudice godrebbe di una piena autonomia conoscitiva, «ai fini

del giudizio circa la sussistenza dell'illecito de quo», estesa, ex art. 5 1. 2248/1865, ali. E, anche alla verifica della legittimità (anche procedu

rale) dei provvedimenti (sanzionatori) prefettizi ex art. 75 cit., costi

tuenti il presupposto legittimante il decreto giurisdizionale ex art. 76

cit. (Melotti, op.cit., 302). Contro, Ferrajoli, Proibizionismo e dirit

to, in AA.VV., Legalizzare la droga, Una ragionevole proposta di spe rimentazione a cura di Manconi, Milano, 1991, 147, secondo cui inve

ce, il giudice non ha alcun potere di accertamento in ordine alla regola rità della procedura prefettizia (in violazione dell'art. 101 Cost.).

III. - Nel provvedimento in epigrafe vengono anche ricordate le ca

ratteristiche essenziali del nuovo procedimento amministrativo, di com

petenza del prefetto, previsto dall'art. 75 cit. a carico di chi sia rinvenu

to (per non più di due volte dagli organi di p.g.) nella (flagrante) dispo nibiltà di sostanza stupefacente non superiore alla d.m.g., ex art. 78

d.p.r. cit. (contro, in dottrina, isolatamente, Marini, in AA.VV., Stu

pefacenti - Sostanze psicotrope - Stato di tossicodipendenza, Torino,

190, 311, secondo cui anche la pregressa, e non attuale, detenzione di

droga costituirebbe presupposto sufficiente per l'impulso al procedimento de quo. Per una puntuale critica di tale opinione, cfr. la circolare cit.

del ministero degli interni, p. 76-77). Per la verità, secondo il Pretore di Cremona, il prefetto avrebbe la

facoltà di applicare — a sua discrezione — «una o più delle sanzioni

contemplate dall'art. 75 cit.». Sul punto, in dottrina, però, è prevalente

l'opinione contraria, fondata sul testo letterale della norma de qua, secondo cui il prefetto dovrebbe adottare cumulativamente tutte le san

zioni contemplate dalla norma citata, a differenza di quanto accade

per le «misure» previste dall'art. 76, 1° comma, cit., la cui irrogazione è affidata alla discrezionalità (molto ampia) del giudice (in tal senso, v. Rossi, Problemi di costituzionalità della nuova legge sugli stupefa

centi, in Politica del diritto, 1990, 670; Marini, op. cit., 39, 50 e 52;

Pepino, op. cit., 62; Dubolino, op. cit., 36; Melotti, op. cit., 272;

contro, senza specifiche argomentazioni, solo Fargnoli, op. cit., 348). IV. - L'attribuzione dei (nuovi) poteri sanzionatori al prefetto è stata

criticata sul presupposto che, in tal modo, un'autorità amministrativa

sarebbe stata, illegittimamente, investita della possibilità di adottare prov vedimenti limitativi della libertà personale e di locomozione dei cittadi

ni (cosi, Rossi, op.cit., 667 ss., spec. 671; nonché Manna, Legislazione simbolica e diritto penale, in Politica del diritto, 1990, 217 ss., spec.

224; Ciarletta-Pisapia, Nuova legge sugli stupefacenti; prime riflessio ni e crìtiche, in Difesa penale, 1990, fase. 28, 102 ss., spec. 107).

This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 13:37:18 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

603 PARTE SECONDA 604

Il prefetto, ricevuta la notizia, trasmetteva gli atti al procura tore della repubblica presso la Pretura di Cremona, per l'ado

zione delle misure di cui all'art. 76 d.p.r. 309/90.

Il p.m. riteneva legittimo l'operato dell'autorità amministra

tiva e chiedeva di applicare al P., per un periodo di mesi quat

tro, le sanzioni previste dal citato art. 76, 1° comma, lett. a)

(divieto di allontanamento dal comune di residenza, senza ap

posita autorizzazione) e e) (obbligo di rientrare nell'abitazione

o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata

e di non uscire prima di altra ora stabilita). Veniva fissata udienza in camera di consiglio ex art. 666 c.p.p.,

nel corso della quale il P. dichiarava di voler proseguire il pro

gramma terapeutico e socio-riabilitativo.

Le parti, attesa la volontà dell'interessato, instavano per la

sospensione del procedimento (art. 76, 7° comma).

Questo giudice si riservava la decisione, poiché occorreva ve

rificare preliminarmente se esistessero, nella specie, le condizio

ni essenziali per attivare la procedura.

Secondo l'assunto del p.m., la risposta positiva deriverebbe

dall'art. 75, 12° comma, che, pone a carico del prefetto l'obbli

go di riferire al procuratore della repubblica «quando siano com

messi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1° e 2°» dell'arti

colo suindicato. L'informativa non avrebbe ragion d'essere, ove

non bisognasse applicare le misure previste dall'art. 76.

La tesi non va condivisa.

Invero, l'art. 75, 12° comma, ultimo inciso, enuncia una re

gola procedimentale che ha il suo riscontro precettivo e sanzio

natorio nell'art. 76, 2° comma, il quale stabilisce testualmente:

«le stesse misure si applicano (da parte del pretore) a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative

previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal 1° com

ma di tale articolo».

La lettura coordinata delle disposizioni permette di inferire

che l'accertamento di due violazioni, con conseguente applica zione delle sanzioni, costituisce il presupposto indefettibile del

l'intervento pretorile.

Tale impostazione è del tutto coerente con il sistema predi

sposto, che si articola in due fasi: l'una, di carattere prodromi

co, viene demandata all'autorità amministrativa, l'altra a quella

giudiziaria. Bene è stato affermato che «la separazione si giustifica per

Effettivamente qualche dubbio (a mente dell'art. 13 Cost.) potrebbe

ingenerare la potestà prefettizia di disporre la sospensione temporanea del passaporto, la cui disponibilità, secondo il più recente orientamento della Suprema corte, attiene alla libertà personale del cittadino (cfr., da ultimo, sez. un. 19 dicembre 1990, Carboni, Foro it., 1991, II, 137

e, più diffusamente, sez. un. 10 ottobre 1987, Tumminelli, id., 1988, II, 636, con nota di richiami; in dottrina, cfr. Amato, Rapporti civili, in Commentario della Costituzione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1977, 114 ss.).

Comunque, le sanzioni amministrative, ex art. 75 cit., devono rite nersi collegate alla violazione di interessi generali tutelati dall'ordina mento (in proposito, v. Angeletti, Sanzioni amministrative, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1986, VI, 941) costituiti dalla

«sicurezza e salute pubblica», nonché dall'«ordine pubblico» (arg. ex Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333, in questo fascicolo, I, 2628, con nota di Fiandaca, sub § 6 della motivazione).

V. - Sul procedimento prefettizio de quo, in dottrina, diffusamente, cfr. Dubolino, op. cit., 42-50; Pepino, op. cit., 62-69; Melotti, op. cit., 300-303; G. Costantino, Aspetti sanzionatori del giudizio di op posizione nella I. 162/90, in Droga: difesa sociale e diritti della persona a cura di Magistratura democratica, Bari, 1990, 36-37; Colonna, Col

loquio del tossicodipendente in prefettura nella nuova legge sulla dro

ga, in Giust. pen., 1990, II, 703-704; Piccininni, Brevi note sulla circo lare del ministero dell'interno del 25 marzo 1991 relativa all'applicazio ne della legge 26 giugno 1990 n. 162, in Documenti giustizia, 1991, fase. 4, 22-33.

VI. - De iure condendo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 17 del testo di legge relativo all'istituzione del giudice di pace (peraltro rinvia to alle camere dal presidente della repubblica), le cause di opposizione alle sanzioni amministrative in questione, ora di spettanza del pretore «del luogo della commissione del fatto» (in virtù del combinato dispo sto degli art. 75, 1° comma, cit., 22 e 23 1. 689/81), dovrebbero diveni re di competenza esclusiva del nuovo magistrato onorario. [G. Giorgio]

Il Foro Italiano — 1991.

il diverso grado di pericolosità che la ripetitività delle trasgres sioni manifesta. Le prime due sono un sintomo ancora equivo co. Al minore allarme consegue la lievità delle misure commi

nabili dal prefetto. La terza violazione, espressione di un rap

porto non occasionale con la sostanza, immette il trasgressore nel canale sanzionatorio più rigoroso di competenza pretorile

(rigore espresso non solo dalle sanzioni, ma dal reato contrav

venzionale, punito con la pena alternativa, che la loro violazio

ne comporta ex art. 76, ultimo comma). La fase prefettizia, insomma, si configura come l'offerta di

un'occasione per mutar vita, attraverso l'allontamento dalla fonte

di pericolo rappresentato dalla droga. Se l'opportunità terapeutica e socio-riabilitativa non viene ac

colta, il prefetto, salve le ipotesi di cui ai commi 2° e 3° del

l'art. 75, applicherà una o più sanzioni amministrative (sospen sione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del

passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi

di straniero, del permesso di soggiorno e turismo). Il procedimento deve svolgersi secondo le norme del capo I,

sez. II della 1. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto compatibili

(art. 75, 4° comma). A tacer d'altro, bisognerà rispettare il prin

cipio del contraddittorio e il provvedimento prefettizio dovrà

essere motivato, al fine di consentire all'interessato di proporre

opposizione davanti al pretore civile, ai sensi degli art. 22 e

23 1. 689/81. Le suesposte conclusioni sono il puntuale risultato dell'inter

pretazione sistematica delle disposizioni in materia.

Qualora si seguisse l'assunto del p.m., il possesso della dose

media giornaliera, in tre distinte circostanze, rileverebbe ex se

e il suo obiettivo verificarsi farebbe scattare un meccanismo re

pressivo, che non tenga conto né dell'apporto psichico del sog

getto né di eventuali cause giustificative. Verrebbe cosi' creata, in via esegetica, una terza fattispcie san

zionatoria, oltre a quella espressamente prevista nei primi due

commi dell'art. 76, con evidente lesione del principio di legali

tà, canone imprescindibile di qualsiasi ordinamento punitivo in

uno stato di diritto, e sicure implicazioni di legittimità costitu

zionale per contrasto della normativa con l'art. 25 Cost.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la richiesta del pro curatore della repubblica appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, non essendo il P. «incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75».

Gli atti vanno restituiti al prefetto di Cremona, perché prov veda sulla richiesta dell'interessato di sottoporsi a trattamento

terapeutico e socio-riabilitativo. (Omissis)

This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 13:37:18 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended