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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE

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RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 157/158-159/160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084721 . Accessed: 18/06/2014 11:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.81 on Wed, 18 Jun 2014 11:12:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALESource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.157/158-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084721 .

Accessed: 18/06/2014 11:12

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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157 GIURISPRUDENZA PENALE 158

ordinarie pur gravi cure, senza degradarne la dignità, e tutto ciò a fronte dell'art. 400 del regolamento giu diziario per cui presso ogni Tribunale esiste un regi stro degli appelli dalle sentenze dei pretori. Ma siffatti

inconvenienti spariscono in vista di una non meno au

torevole osservazione, quella cioè che il procuratore del re può, senza muoversi dalla sua sede, spedire mandato all'esercente del pubblico ministero sopra

luogo; ed è questa la giurisprudenza delle Corti di cas

sazione di Roma, di Torino e,di Firenze.

Che se per effetto dell'art. 400 del regolamento giu diziario esiste nella cancelleria di ogni Ti'ibunale un

registro degli appelli contro sentenze di pretori, è questo un provvedimento che opportunamente segna la cate

gorica distinzione degli appelli correzionali per cause

che sono di competenza originaria del Tribunale, dagli

appelli contro sentenze dei pretori che s'inviano a

norma dell'art. 359. Infatti l'accennato art. 400 alla

lettera b dice che i cancellieri dei Tribunali devono

tener registro degli appelli dalle sentenze dei pretori, a differenza di quanto dispone alla lettera c, cioè : re

gistro d'inscrizione delle dichiarazioni di appello.

Questa disposizione di legge dunque, che si è invocata

come argomento in appoggio dell'opposto divisamente, rafferma ancora una volta la massima che le dichiara

zioni di appello contro sentenze di pretori non sono

ammessibili nella cancelleria dei Tribunali; Per questi motivi, annulla, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA PENALE

Corte <11 assise — l>il>attimento — Accusato con

tumace — Malattia — Rinvio — Facoltà «Iella

Corte (Cod. proc. pen., art. 510; Reg. gen. giud., art.

334). La Corte di assise che, essendo un accusato contu

mace per cagione di malattia, rinvìi con motivata or

dinanza la causa ad altra udienza da stabilirsi, usa di

una facoltà che l'art. 334 del regolamento generale

giudiziario concede, nonché a lei, allo stesso presidente, e non viola l'art. 510 del Cod. proc. penale.

(Cassazione di Roma, udienza 15 gennaio 1879, Pres.

Ghiglieri, Est. Ferreri, P. M. Spera — Ric. Tulli Do

nato e Calcedonio). (Nostra sentenza).

B^iliatt intento — Testimone — Pretore che attese

alla istruzione (Cod. proc. pen., art. 285 e seg.).

È grave errore il credere che un pretore il quale

abbia atteso o preso parte alla istruzione del processo

non possa per ciò solo essere sentito come testimone,

e neppure per semplici notizie, nel dibattimento della

causa. (1)

(Cassazione di Roma, udienza 5 marzo 1879, Pres. Ghi

glieri, Est. Ferreri, P. M. Spera — Ric. Diotallevi e

Bondi. (Nostra seyitenza).

Verbale «li contravvenzione — l'rova — Coltiva

zione illecita ili tabacco— itolo— Colpa— Omessa

numerazione delle piante (Reg. 25 marzo 1872, ar

ticoli 5, 7). Il verbale di contravvenzione non è richiesto come

mezzo esclusivo di prova d'illecita coltivazione di ta

bacco. (1)

Per stabilire questa contravvenzione non si richiede

il dolo, basta la colpa, come se il contravventore mancò

di numerare le piante del tabacco affine di vedere se

non oltrepassassero il numero di quelle per cui ottenne

il permesso. (2)

(Cassazione di Roma, 15 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri,

Est. Chirico, P. M. Spera — Stamarra — Corte S. Roma,

1879, pag. 136).

Oiuri — Questioni — I*rovocazione — Hue fatti di

scusa — Indicazione cumulativa — Complessità

(Cod. proc. pen., art. 494 e 495).

È complessa e quindi nulla la questione sulla scusa

di provocazione se in essa cumulativamente si parla

cosi di un fatto di provocazione diretta, come di un

fatto di provocazione riflessa. (3)

(Cassazione di Napoli, udienza 3 marzo 1879, Presi

dente Pironti, Est. Ciollaro — Ric. Sarlo e Ricosta

(Gazz. trib. Napoli, XXIX, 1879; G. trib., Milano, 1879,

pag. 275).

(1) Conforme stessa Corte, 5 giugno 1877 (Foyo it., 1877, col. 323).

(1-2) La Corte osserva: Non sussiste infatti che il Tribunale di merito non abbia tenuto pre

sente nel pronunziar la condanna il verbale di contravvenzione steso a suo carico pel fatto di avere, in onta al disposto degli articoli 5 e 7 del regolamento 23 marzo 1872, coltivato 45 piante di tabacco in più di quello che era stato autorizzato a coltivarne. E ad ogni modo il verbale di contravvenzione, non richiedendosi comi mezzo esclusivo di prova della illecita coltivazione, il magistrato ben poteva, prescin dendo da esso, attingere la sua convinzione ad altri atti od anco alle

semplici testimonianze (articoli 339 e 387 proced. pen.). Ed una volta che tal convinzione si ebbe, secondo i resultati del dibattimento, non è dato ad alcuno di poterne muover doglianza.

Non si avvera poi neppur l'asserzione che il Tribunale abbia rico nosciuto il nessun dolo per parte del ricorrente nella illecita pianta gione del tabacco, e che abbia non pertanto pur condannato, mentre il tenore delle considerazioni che ispirarono al Tribunale la condanna dimostra l'opposto. Del rimanente in fatto di contravvenzioni non oc corre dolo, essendo sufficiente la semplice colpa derivante sia da ne

gligenza, disattenzione, ecc. ; e qui nel caso la colpa era manifesta, essendosi mancato di enumerare le piante del tabacco alfìn di vedere se non oltrepassassero per avventura, come fu chiarito che oltrepas sassero di 45, il numero di quelle per cui se n'era ottenuto il permesso.

(3) « La Corte, ecc. — Osserva . .. che il mezzo ... è meritevole di

accoglimento per quanto si attiene alla questione ottava, che chiama il giurì cumulativamente a decidere se vi fu provocazione così al l'accusato come al di costui cognato. Se due erano i fatti provo catori dedotti, due dovevano essere le quistioni, od almeno i due

fatti, pure in unica quistione compresi, dovevano essere indicati dis

giuntivamente; ed essendosi formolato unico quesito, e cumulativa

mente esprimendosi i due fatti, si è caduto nel grave errore o di fare

•intendere ai giurati che essi alla domanda dovevano rispondere affer mativamente sol che fossero concorsi entrambi i fatti provocatori, quasi che non fosse bastato un solo di essi per fare ammettere la scusa, o di render loro impossibile di affermare uno dei detti fatti e negare l'altro, tosto che alla quistione avevano obbligo di rispondere con un monosillabo. Sotto un tal punto di vista adunque l'annullamento da

Ricosta è fondatamente domandato ».

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159 PARTE SECONDA • 160

Kiccttazionc previo trattato— Complicità —Seleni»

«Ielle aggravanti (Cod. peli., art. 638 e 105).

Nella ipotesi di ricettazione, compra od intromissione

nella vendita di oggetti rubati, depredati o truffati, com

messa, mediante previo trattato, con gli autori del furto,

depredazione o truffa, essendo il colpevole punito come

complice dell'autore del furto, ecc., egli deve rispondere delle aggravanti relative al reato solo quando ne abbia

avuto scienza al momento della ricettazione, compra od intromissione nella vendita, a norma dell'art. 105

Cod. pen. modif. per le provincie napoletane.

(Cassazione di Napoli, udienza 12 marzo 1879, Pres.

Pironti, Est. Ciollaro — Ric. Cappabianca ed altri

(Gazz. trib. Napoli, XXIX, 1879, Gazz. proc., XIV,

pag. 120; G. trib., Milano, 1879, pag. 416).

Appello — Autore principale — Eccezione respinta —

Complice — Riproduzione in appello — lidie

flcio comune (Cod. proc. pen., art. 417 e 403). (*) ConcnHinato — Azione civile — Azione penale (Cod.

proc. pen., art. 7 ; Cod. proc. civ., art. 37, 806 e seg.) (*)

Anche passata in cosa giudicata l'eccezione d'inam

missibilità dell'azione penale proposta in primo grado dall'autore principale, essa può esser riproposta in ap

pello dal complice, e giova anche all'imputato princi

pale. (1) La querela di concubinato contro il marito è inam

missibile dopoché la moglie abbia promosso l'azione

civile di separazione di persona e di beni davanti il

magistrato competente. La istanza della moglie in linea civile si introduce

col ricorso al presidente pel tentativo di conciliazione, che è il primo atto sul quale viene poi a svolgersi la

trattazione della controversia tra marito e moglie; e

il giudizio si considera come incominciato fin d'allora.

Nei giudizi di separazione di persona e di beni tra

marito e moglie l'indennizzamento è quello stabilito

dall'art. 136 Cod. civ. L'oggetto è identico tanto nel

caso dell'esercizio dell'azione penale privata, quanto nella via civile. Scelta una volta questa via, resta chiuso

l'adito all'azione peiiale, ai termini dell'art. 7 del Co

dice di procedura penale. (2)

(Appello (li Catania, udienza 29 marzo 1879, Pres.

ecl Est. Gallo — Cultrona c. Scifo e Reale (Giurisp.,

Catania, anno IX, 1879, n. 3, pag. 58).

Stupro — Persone impuberi — Atti osceni — Ol

traggio al pudore (Cod. pen., art. 421).

Se sopra persone impuberi può commettersi il reato

di stupro, ogniqualvolta che il colpevole sia riuscito

ad una congiunzione più o meno inoltrata dei due sessi,

non così può commettersi in loro pregiudizio il reato

di eccitamento alla cornitela mediante atti osceni. (1)

Questi atti non compresi da chi vi è sottoposto, non

possono considerarsi una seduzione, un incentivo per

l'impubere a ripeterli e ad abbandonarsi al mal co

stume. (2)

Epperò costituiscono un oltraggio al pudore, il quale,

stante l'età al di sotto dei 12 anni della persona che

ebbe a patirlo, è a ritenersi violento. (3)

(Appello (li Roma, 1° febbraio 1879, Pres. ed Est.

Massari, P. M. Borelli — P. M. c. Don A. (Avv. Ar

genti, Ballanti, Tutino) — Mon. dei trib., Milano, 1879,

pag. 342).

Usurpazione di titoli — Titolo ili « procuratore » —

(Cod. pen., art. 290; Legge 8 giugno 1874 sulla profes sione di avvocato e procuratore, n. 1938, art. 59).

La generica denominazione di procuratore, usata da

una persona nelle proprie carte di visita, nella inte

stazione a stampa delle corrispondenze, nell' esterno

della propria abitazione e come qualifica aggiunta alla

propria firma, non può, nelle comuni nostre abitudini,

avere altro significato che quello di procuratore le

gale, specialmente se in tale qualità siasi ingerito in

affari giudiziari, e non già del semplice mandatario,

di cui all'art. 156 del Codice di procedura civile.

Chi assume la predetta denominazione senza essere

fornito dei requisiti voluti dalla legge 8 giugno 1874

commette il reato d'usurpazione di titoli di dignità,

previsto e punito dall'art. 90 del Codice penale.

(Tribunale correzionale di Milano, udienza 22 aprile 1879 — P. M. c. Cova Carlo (Gr. trib. Milano, 1879, p. 405).

(*) Per maggior chiarezza abbiamo creduto di formolare le massime in modo alquanto diverso dal giornale che riporta la sentenza.

(1) Filippo Scifo, imputato di concubinato, avea dedotto in primo grado l'inammissibilità dell'azione penale per avere la moglie scelta l'azione civile della separazione personale davanti il magistrato com petente; ma il Tribunale rigettò tale eccezione, e lo condannò al car cere insieme alla complice. Entrambi appellarono, ed avendo riprodotta l'eccezione d'inammissibilità dell'azione penale, la parte civile eccepì la cosa giudicata, per non avere il marito proposto appello contro l'ordinanza come sopra emessa dal Tribunale. La Corte osservò che « a prescindere se il motivo di gravame proposto dall'appellante Fi lippo Scifo incontri o pur no l'ostacolo della ordinanza emanata dal Tribunale nel corso del dibattimento e nel verbale trascritta, certa cosa ella è che la ventilata cosa giudicata non può riguardare la complice Marianna Reale; appunto perchè la eccezione d'inammissi bilità della querela opponevasi dal solo Filippo Scifo ; ma allora l'altra imputata Marianna Reale ha potuto fare in appello nuove deduzioni ed istanze, ai termini dell'art. 417, Cod. proc. pen., e conseguentemente dedurre che la signora Cultrona, dopo scelta l'azione civile di sepa razione di persona e di beni, non poteva più promuovere il giudizio penale: deduzione ed istanza che deve anco giovare all'imputato prin cipale, a senso dell'art. 403 dello stesso Cod. proc. pen. »

(2) Sosteneva la moglie querelante che il suo ricorso al presidente non costituisse l'esperimento dell'azione civile e non contenesse alcuna domanda d'indennità. Sul che la Corte considerò che «trattandosi di

separazione personale per concubinato del marito, l'indennizzamento cui ha diritto la moglie consiste appunto nel far dichiarare incorso il marito nella perdita de'lucri dotali, ai tutti gli utili che la moglie gli avesse concesso col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale, ai termini dell'articolo 136 Cod. civ. Ed in fatti, colla domanda al presidente la signora Cultrona aveva domandato, come poc'anzi si è detto, che il marito le avesse corrisposto gli alimenti proporzionati alla sua condizione, e addipiù la somma di lire 6000 in conto dei frutti dei beni parafernali. E dopo tutto questo, che si vuole di più per ritenersi che la moglie, precedentemente alla querela in linea penale, aveva già scelto l'azione civile di separazione di persona e di beni? E, fatta tale scelta, le era irreparabilmente chiusa la via a promuovere il giudizio penale contro il marito Il Tribunale adunque doveva, ai termini del ridetto art. 7 Cod. proc. pen., dichiarare inammissibile la proposta querela della moglie contro il marito e contro la complice di concubinato ».

(1-3) Vedi .la sentenza della Corte di appello di Parma, 8 maggio 1872, ric. Passeri {Mòri, trib., 1872, pag. 803) e quella di Casale, 22 giu gno 1875, ric. Spertino {Mori, trib., Milano, 1875, pag. 756).

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