+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 20 aprile 1988; Pres. Barbarisi, Est. Palminota;...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 20 aprile 1988; Pres. Barbarisi, Est. Palminota;...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: doanthien
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 20 aprile 1988; Pres. Barbarisi, Est. Palminota; imp. Di Stefano e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1989), pp. 181/182-183/184 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23182714 . Accessed: 28/06/2014 17:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sentenza 20 aprile 1988; Pres. Barbarisi, Est. Palminota; imp. Di Stefano e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1989), pp.181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23182714 .

Accessed: 28/06/2014 17:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA PENALE

strativa con i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, tesi che, in definitiva, si palesa insufficientemente sostenibile solo sulla base dell'affermata riserva di proprietà dello Stato di cui

all'art. 1 della legge sulla caccia.

Per le esposte considerazioni lo Iulianetti va mandato assolto

dall'imputazione ascrittagli per l'insussistenza degli estremi del

l'illecito penale.

CORTE D'APPELLO DI MELANO; sentenza 20 aprile 1988; Pres.

Barbarisi, Est. Palmi nota; imp. Di Stefano e altri.

CORTE D'APPELLO DI MELANO; s

Tribunale per i minorenni — Competenza — Giorno del com

messo reato — Incertezza — Conseguenze (Cod. pen., art. 81,

110; cod. proc. pen., art. 36; r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, art. 9).

Ai fini della determinazione della competenza, nel dubbio insu

perabile sulla data del commesso reato, il principio del favor

rei impone di reputarlo commesso anteriormente al compimen to del diciottesimo anno di età da parte dell'imputato, cosi da

permettere a quest'ultimo di fruire delle più favorevoli disposi

zioni di legge relative ai minori di età; pertanto, va annullata

la decisione di primo grado pronunciata dal tribunale ordinario

e gli atti vanno trasmessi al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, funzionalmente competente. (1)

(1) Non constano precedenti editi.

La decisione in epigrafe affronta il delicato problema dei criteri atti ad individuare il giudice competente in ipotesi di dubbio relativo al tem

pus commissi delicti, quando incontroversa è la commissione del reato da parte dell'imputato, mentre assolutamente incerto è se il fatto sia stato

posto in essere prima e/o dopo il compimento del diciottesimo anno. Nel senso che, qualora i reati attribuiti all'imputato siano stati certa

mente commessi prima e dopo il compimento del diciottesimo anno di

età, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il protrarsi della

continuazione oltre i limiti dell'età minore renderebbe competente il giu dice ordinario, v. Cass. 22 maggio 1985, Di Grazia, Foro it., Rep. 1986, voce Tribunale per i minorenni, n. 29; 18 ottobre 1978, Papacci, id.,

Rep. 1979, voce Reato continuato, n. 57.

La giurisprudenza citata aderisce implicitamente alla tesi per la quale il tempus commissi delicti, in caso di reato continuato, va fissato al mo

mento del verificarsi dell'evento, in forza della struttura unitaria del rea

to stesso.

Nello stesso senso, sempre implicitamente, quella scarsa e non più re

cente giurisprudenza che, in materia di imputabilità del reo, ritiene che

vadano escluse dalla continuazione le violazioni in ordine alle quali il

soggetto agente non sia imputabile, poiché, raggiunta la maggiore età, la diminuita capacità in cui si siano commesse le precedenti violazioni

non sarà rilevante ed il reato continuato si considererà commesso in quel

periodo di età in cui cessò la continuazione (cosi Cass. 31 maggio 1926,

Lupo, Giust. pen, 1926, 555, massimata in Foro it.. Rep. 1926, voci Mi

nore età agli effetti penali, n. 3 e Reato continuato, n. 6; nonché Cass.

16 gennaio 1925, Lo Piccolo, id., Rep. 1925, voce cit., n. 6 e in Giust.

pen., 1925, 622). Tuttavia, con riferimento a fattispecie di durata poste in essere da mi

nori di età, maggiori consensi incontra in una parte della dottrina la teo

ria dell'attività, sulla base del presupposto che la imputabilità è elemento

soggettivo che accompagna l'azione e non l'evento (Baviera, Diritto mi

norile, III ed., 37 ss.; Russo Parrino, Diritto penale minorile, 96 ss.;

Pannain, Manuale di diritto penale, 412 ss.; Duni, Il perdono giudiziale, II ed., 112). Più di recente, la dottrina ha comunque sostenuto che la

ratio di favor rei che ha ispirato la riforma dell'art. 81 c.p. impone di

ritenere il reato continuato consumato nel momento della realizzazione

della condotta o nel momento del verificarsi dell'evento, avendo riguardo ai risultati più favorevoli che conseguirebbero dall'accoglimento dell'una

o dell'altra tesi (Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, 382;

Mantovani, Diritto penale, 447; Zagrebelsky, Il reato continuato, II

ed., 131). Ora, la Corte d'appello di Milano si è rifatta proprio a tale principio

per risolvere la questione del giudice astrattamente competente a conosce

re del reato commesso dal minore in ipotesi di dubbio irrisolto sul tempus commissi delicti, questione che — come leggesi in motivazione — non

è soltanto di diritto processuale ma coinvolge innanzittutto problematiche di diritto sostanziale.

Il Foro Italiano — 1989.

È opportuno esaminare per primo il principale motivo di ap

pello di Moreno Capella, il quale contiene una eccezione di in

competenza, d'altronde rilevabile d'ufficio.

Moreno Capella è nato il 4 agosto 1967. Egli, quindi, ha com

piuto il diciottesimo anno di età il 4 agosto 1985. Nel capo di

imputazione che lo riguarda (riportato più sopra) si legge che

i vari delitti che gli vengono ascritti (in numero, a dire il vero,

imprecisato) sarebbero stati commessi «nell'anno 1985 e sino al

13 novembre 1985» (sic), vale a dire in tanti distinti istanti, quan to sono i delitti (si tratta sempre di cessione di hashish), e perciò di reati istantanei), istanti compresi tutti in un periodo di tempo

Che la legislazione penale minorile sia ispirata a criteri di particolare benevolenza e specialità già discende dalla previsione codicistica della di minuente della minore età (art. 98 c.p.), dall'istituto del perdono giudi ziale applicabile solo ai minori (art. 169 c.p.), dalla disciplina della

sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), caratterizzata da limi ti più ampi di concessione rispetto a quelli previsti per i maggiorenni.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza 20 aprile 1978, n. 46, Foro it., 1978, I, 1073, con nota di La Greca, ha ribadito la tendenza a considerare come ultima ratio il ricorso alla istituzione carceraria per i minorenni, nonché l'intendimento di non lasciare intentata alcuna possi bilità di recupero dei soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di

vista fisico-psichico, peraltro nel solco della precedente pronuncia n. 108 del 5 luglio 1973, id., 1973, I, 2703, tesa ad ampliare l'ambito della con cessione del perdono giudiziale anche ai casi in cui il minore avesse com messo più reati legati a quelli, per i quali fosse stato già concesso il

beneficio, dal vincolo della continuazione, ammettendo inoltre il perdono

giudiziale per una seconda volta, purché si trattasse di reato commesso

anteriormente alla prima sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non superasse i limiti di legge (nello stesso senso, in dottrina, cfr. Favino, Ancora sul trattamento giuridico più favorevole del minore, in Temi romana, 1985, 1096).

Correlativamente, sul piano processuale la legge di riforma n. 81 del 16 febbraio 1987 (delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice

di procedura penale, Le leggi, 1987, 757) ha stabilito che il processo a

carico di imputati minorenni deve svolgersi secondo i principi generali del nuovo processo penale, ma «con le modificazioni e le integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione», modificazioni e integra zioni che trovano riscontro, seppure parzialmente, nella elencazione di

una serie sintetica e aperta di criteri-guida contenuti nell'art. 3 1. cit.

Come risulta dalla premessa del guardasigilli Giuliano Vassalli alla re

lazione di accompagnamento al d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447 — appro vazione del codice di procedura penale — nella seduta del consiglio dei ministri del 22 settembre 1988, le disposizioni sul processo minorile ten

dono all'adozione di misure che favoriscano la chiusura anticipata del

processo nei casi più lievi, che consentano una «uscita dal penale» attra

verso interventi precoci di sostegno e di messa alla prova, mediante la

specializzazione degli organi e degli operatori della giustizia minorile a

tutti i livelli.

Si tratta di principi che trovano puntuale riscontro sul piano interna

zionale nella dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall'assem

blea delle Nazioni unite il 20 novembre 1959, ribaditi e rafforzati dalle

c.d. «regole di Pechino» approvate dall'Onu nel novembre 1985 e dalla

ancora più recente raccomandazione 87/20 del Consiglio d'Europa circa

«Le reazioni sociali alla delinquenza minorile», approvata dal comitato

dei ministri nella seduta del 17 settembre 1987. In questo quadro si inserisce la decisione della Corte costituzionale n.

222 del 19 luglio 1983, Foro it., 1983, I, 2062, con nota di La Greca, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.

3 Cost., l'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottraeva

alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a

carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso

reato, in tal modo non solo capovolgendo il precedente orientamento col

ritenere prevalente rispetto all'esigenza del simultaneusprocessus l'esigen za di favorire la competenza del giudice specializzato, ma qualificando 10 stesso tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive at

tribuzioni, istituto del quale la repubblica deve favorire lo sviluppo ed

11 funzionamento, in adempimento del dovere dello Stato di proteggere la gioventù, sancito all'art. 31 Cost.

La sentenza in epigrafe dunque aderisce a quell'orientamento che ritie

ne la competenza degli organi di giustizia minorile assoluta ed assorbente

rispetto ad ogni ipotesi di reato commesso dal minore (Cass. 12 novem

bre 1984, Romano, id., Rep. 1986, voce Tribunale per i minorenni, n.

12; 8 novembre 1984, Vicario, ibid., n. 11, nel senso che è nullo il proce dimento celebrato davanti al giudice ordinario in presenza dei presuppo sti che fondano la competenza del giudice dei minori).

Tuttavia, non sono mancate voci di allarme per i pericoli insiti in un

sistema caratterizzato da una situazione di rigido isolamento in cui la

magistratura minorile si trova ad operare, sia sotto il profilo ideologico

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

183 PARTE SECONDA 184

che inizia con le ore zero del 1° gennaio 1985 e che termina con

le ore ventiquattro del giorno 13 novembre dello stesso anno.

Questo stando al capo di imputazione. Naturalmente, poiché è

impensabile che Capella abbia commesso tante cessioni di ha

shish, quanti sono i minimi (quattrocentocinquantacinquemilaquat

trocentottanta) compresi in quei trecentodiciassette giorni, spetta la giudice determinare, innanzi tutto, il numero delle cessioni di

hashish poste in essere da Capella in tutto il periodo considerato

(numero che il capo di imputazione lascia nell'ombra), e poi le

date in cui ciascuna cessione è avvenuta. Il tribunale non sembra

essersi dato soverchio carico di questo accertamento, procedendo nella motivazione della sentenza in modo assai sommario e ap

prossimativo. Certo è, comunque, che il 13 novembre 1985 (ulti mo giorno del periodo considerato) Capella non compi alcuna

cessione di hashish. In tale giorno avvenne soltanto la prima au

dizione del teste Franco Dell'Arte (da parte dei carabinieri), il

quale non parlò affatto (neppure nelle audizioni successive) di

acquisti di hashish da lui fatti presso Capella quello stesso gior

no, bensì' di acquisti fatti in epoca precedente. Giova poi rilevare

che delle cessioni di hashish, che Capella avrebbe fatto a persone diverse da Dell'Arte, non vi è prova in atti; e che l'unico riferi

mento a tali ipotetiche cessioni è contenuto nelle ora richiamate

dichiarazioni del teste Dell'Arte ai carabinieri, quando egli ha

affermato di conoscere Capella quale fornitore di altri tossicodi

pendenti della zona, senza fornire alcuna precisazione. Trattasi,

quindi, di una voce incontrollata e incontrollabile. Per quanto

riguarda, invece, le cessioni di hashish che Capella avrebbe fatto

a Dell'Arte, quest'ultimo ha dichiarato, in ultimo, al dibattimen

to di primo grado, di aver ricevuto una sola volta hashish da

Capella (e per giunta gratuitamente), e più precisamente nei pri mi mesi dell'anno 1985 (quando, cioè, Capella era ancora minore

di età). Peraltro, lo stesso Dell'Arte (il quale, allo stesso dibatti

mento di primo grado, aveva in un primo momento negato di

aver mai ricevuto hashish da Capella, cosi come aveva negato,

quando era stato sentito dal giudice istruttore) aveva dichiarato

ai carabinieri, il 13 novembre 1985 (come si è visto), di avere

in precedenza acquistato alcune volte hashish da Capella. In pre

cedenza, quando? E quante volte? Prima o dopo il 4 agosto 1985

(quando Capella divenne maggiorenne)? Il mistero rimane fitto.

Dell'Arte dinanzi ai carabinieri non forni la minima indicazione

cronologica (e neppure precisò quante volte avesse acquistato ha

shish da Capella). Probabilmente non ricordava o non volle dire;

o, più semplicemente, non gli fu chiesto, perché i carabinieri non

si resero conto del problema giuridico che si profilava per il fatto

dell'avere Capella compiuto i diciotto anni di età pochi mesi pri ma della audizione del teste, e quindi non si preoccuparono di

porgli quelle domande di precisazioni, le quali, forse, avrebbero

potuto portare a più puntuali risposte. Comunque siano andate

le cose, sta di fatto che il mistero rimane e che le successive di

chiarazioni di Dell'Arte non lo hanno affatto delucidato. A me

culturale che sotto quello organizzativo-materiale (Ghiara, Ampliamento della competenza penale deI tribunale per i minorenni: giustificazioni e

possibili inconvenienti, in Giur. costit., 1984, I, 1195); sistema che con duce al rischio della frammentazione delle indagini e delle acquisizioni probatorie, ostacola il recupero sociale del minore e rende assai difficile la normale osmosi di esperienze maturate dai magistrati minorili e da

quelli ordinari nell'ambito delle rispettive competenze (verso una «parzia le e ragionevole osmosi tra il sistema penale comune e quello proprio dei minori», Favino, cit., 1097).

La necessità di un coordinamento tra procedimenti separati e come tali assolutamente autonomi (cfr. Leone, Manuale di diritto processuale penale, 1978, 136; Manzini, Trattato di diritto processuale penale, 1968, II, 25) non è d'altronde esigenza solo teorica a fronte di pronunce che

ribadiscono, in forza del principio del libero convincimento del giudice, l'impossibilità che un procedimento — seppure logicamente connesso —

spieghi alcuna efficacia in ordine alla valutazione dei fatti e alla loro

qualificazione giuridica, con eventualità in concreto di conflitto di giudi cati e di risultati, formalmente inattaccabili, ma aberranti nel merito (cfr. Cass. 10 dicembre 1986, Salamina e App. minorenni Lecce 19 marzo

1986, Foro it., 1988, II, 224, con nota di Pitarresi). Sulla problematica in generale, cfr., di recente, La Greca, Tribunale per i minorenni, voce del Novissimo digesto, appendice, 1987, VII, 872; Id., Il tribunale per i minorenni: novità e tendenze, in Quaderni giustizia, 1986, fase. 62, 38; M. Dogliotti, Riforma o soppressione de! tribunale per i minorenni?, in Dir. famiglia, 1986, 765; L. Monteverde, Quale giudice per i mino ri?, in Questione giustizia, 1987, 199. [L. Renda]

Il Foro Italiano — 1989.

no di voler prestar fede alla sua dichiarazione ultima e ritenere

che la cessione fu una sola e avvenne nei primi mesi del 1985,

nel qual caso sarebbe evidente la competenza del tribunale dei

minorenni. La corte, tuttavia, non vuole adottare questa sempli cistica soluzione, poiché essa deve fondatamente dubitare (come dubitò il tribunale) della veridicità di questa dichiarazione del te

ste, in palese contrasto con la prima sua dichiarazione. La corte

non vuole dunque sfuggire al problema. Quid iuris, nell'ipotesi in cui sia certo che taluno ha commesso un determinato reato,

ma sia assolutamente incerto se lo abbia commesso prima o dopo il compimento del diciottesimo anno di età? Non si tenti di elude

re il problema, come ha fatto oggi il procuratore generale, dicen

do che, trattandosi nella specie di reato continuato, questa corte

dovrebbe giudicare Capella per le cessioni di hashish da lui poste in essere dopo il 4 agosto 1985, mentre dovrebbe trasmettere gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale dei mino

renni affinché proceda nei confronti dello stesso Capella per le

cessioni poste in essere fino a quella data. Una soluzione di que sto genere presupporrebbe, infatti, la certezza che almeno una

cessione di hashish sia stata posta in essere da Capella dopo il

4 agosto 1985. E invece l'incertezza è assoluta, e tutte le ipotesi sono possibili. L'unica cosa certa è, a parere di questa corte, che Capella ha almeno una volta ceduto hashish a Franco Del

l'Arte, tra il 1° gennaio 1985 e il 31 ottobre 1985. Quando, più

precisamente, non si sa. Il problema giuridico, dunque, non può essere eluso e deve essere affrontato e risolto.

Questa corte lo risolve, nel silenzio della legge, applicando il

principio del favor rei. Osserva innanzi tutto che, nel caso di

specie, la questione non è soltanto di diritto processuale, ma in

primo luogo di diritto sostanziale. Al minore di età, infatti, spet ta in ogni caso una diminuzione di pena; quando, addirittura, non ne vada del tutto esente, se ritenuto incapace di intendere

e di volere (a causa appunto dell'età) (art. 98, prima parte, c.p.

per entrambe le ipotesi). Tanto basta per ritenere (senza che oc

corra aggiungere che al solo minore di età è consentito applicare il perdono giudiziale: art. 169 c.p.) che, nel dubbio insuperabile sulla data del commesso reato, il principio del favor rei impone di reputarlo commesso in una data anteriore al compimento del

diciottesimo anno di età, da parte dell'imputato, cosi da permet tere a quest'ultimo di fruire delle più favorevoli disposizioni di

legge (dianzi accennate), relative appunto ai minori di età.

Di conseguenza il reato (o i reati) commesso (o commessi) da

Moreno Capella, di cui al capo di imputazione del presente pro

cesso, deve reputarsi commesso (o tutti commessi) prima del 4

agosto 1985. Ulteriore conseguenza è la competenza funzionale, esclusiva e inderogabile, del tribunale dei minorenni a decidere

su quel capo di imputazione. Pertanto la sentenza di primo gra

do, pronunciata dal tribunale (ordinario) di Varese, deve essere

annullata, per incompetenza, in applicazione dell'art. 36, 2° com

ma, c.p.p., e gli atti devono essere trasmessi al procuratore della

repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano (compe tente anche per il circondario di Varese). (Omissis)

CORTE D'ASSISE DI TRIESTE; sentenza 2 maggio 1988; Pres.

Brenci, Est. Dainotti; imp. Longo.

CORTE D'ASSISE DI TRIESTE;

Omicidio e infanticidio — Omicidio del consenziente — Eutana

sia — Fattispecie (Cod. pen., art. 575, 577, 579).

Non integra gli estremi del reato di omicidio comune aggravato, bensì del reato di omicidio del consenziente, l'uccisione della

propria madre colpita da affezione morbosa inguaribile, anche

se non giunta allo stadio terminale, quando risulti accertato

che l'infermità non ha determinato nella vittima una deficienza

psichica tale da renderne invalido il consenso. (1)

(1) La sentenza si occupa di un nuovo caso di omicidio eutanasico

(uccisione della madre gravemente malata da parte della figlia, mossa a pietà dalle sue sofferenze e spinta dalle richieste della stessa di procu rarle la morte), a cui ha dato rilievo anche la stampa quotidiana,

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended