sentenza 20 aprile 1988; Pres. Barbarisi, Est. Palminota; imp. Di Stefano e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1989), pp.181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23182714 .
Accessed: 28/06/2014 17:37
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA PENALE
strativa con i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, tesi che, in definitiva, si palesa insufficientemente sostenibile solo sulla base dell'affermata riserva di proprietà dello Stato di cui
all'art. 1 della legge sulla caccia.
Per le esposte considerazioni lo Iulianetti va mandato assolto
dall'imputazione ascrittagli per l'insussistenza degli estremi del
l'illecito penale.
CORTE D'APPELLO DI MELANO; sentenza 20 aprile 1988; Pres.
Barbarisi, Est. Palmi nota; imp. Di Stefano e altri.
CORTE D'APPELLO DI MELANO; s
Tribunale per i minorenni — Competenza — Giorno del com
messo reato — Incertezza — Conseguenze (Cod. pen., art. 81,
110; cod. proc. pen., art. 36; r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, art. 9).
Ai fini della determinazione della competenza, nel dubbio insu
perabile sulla data del commesso reato, il principio del favor
rei impone di reputarlo commesso anteriormente al compimen to del diciottesimo anno di età da parte dell'imputato, cosi da
permettere a quest'ultimo di fruire delle più favorevoli disposi
zioni di legge relative ai minori di età; pertanto, va annullata
la decisione di primo grado pronunciata dal tribunale ordinario
e gli atti vanno trasmessi al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, funzionalmente competente. (1)
(1) Non constano precedenti editi.
La decisione in epigrafe affronta il delicato problema dei criteri atti ad individuare il giudice competente in ipotesi di dubbio relativo al tem
pus commissi delicti, quando incontroversa è la commissione del reato da parte dell'imputato, mentre assolutamente incerto è se il fatto sia stato
posto in essere prima e/o dopo il compimento del diciottesimo anno. Nel senso che, qualora i reati attribuiti all'imputato siano stati certa
mente commessi prima e dopo il compimento del diciottesimo anno di
età, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il protrarsi della
continuazione oltre i limiti dell'età minore renderebbe competente il giu dice ordinario, v. Cass. 22 maggio 1985, Di Grazia, Foro it., Rep. 1986, voce Tribunale per i minorenni, n. 29; 18 ottobre 1978, Papacci, id.,
Rep. 1979, voce Reato continuato, n. 57.
La giurisprudenza citata aderisce implicitamente alla tesi per la quale il tempus commissi delicti, in caso di reato continuato, va fissato al mo
mento del verificarsi dell'evento, in forza della struttura unitaria del rea
to stesso.
Nello stesso senso, sempre implicitamente, quella scarsa e non più re
cente giurisprudenza che, in materia di imputabilità del reo, ritiene che
vadano escluse dalla continuazione le violazioni in ordine alle quali il
soggetto agente non sia imputabile, poiché, raggiunta la maggiore età, la diminuita capacità in cui si siano commesse le precedenti violazioni
non sarà rilevante ed il reato continuato si considererà commesso in quel
periodo di età in cui cessò la continuazione (cosi Cass. 31 maggio 1926,
Lupo, Giust. pen, 1926, 555, massimata in Foro it.. Rep. 1926, voci Mi
nore età agli effetti penali, n. 3 e Reato continuato, n. 6; nonché Cass.
16 gennaio 1925, Lo Piccolo, id., Rep. 1925, voce cit., n. 6 e in Giust.
pen., 1925, 622). Tuttavia, con riferimento a fattispecie di durata poste in essere da mi
nori di età, maggiori consensi incontra in una parte della dottrina la teo
ria dell'attività, sulla base del presupposto che la imputabilità è elemento
soggettivo che accompagna l'azione e non l'evento (Baviera, Diritto mi
norile, III ed., 37 ss.; Russo Parrino, Diritto penale minorile, 96 ss.;
Pannain, Manuale di diritto penale, 412 ss.; Duni, Il perdono giudiziale, II ed., 112). Più di recente, la dottrina ha comunque sostenuto che la
ratio di favor rei che ha ispirato la riforma dell'art. 81 c.p. impone di
ritenere il reato continuato consumato nel momento della realizzazione
della condotta o nel momento del verificarsi dell'evento, avendo riguardo ai risultati più favorevoli che conseguirebbero dall'accoglimento dell'una
o dell'altra tesi (Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, 382;
Mantovani, Diritto penale, 447; Zagrebelsky, Il reato continuato, II
ed., 131). Ora, la Corte d'appello di Milano si è rifatta proprio a tale principio
per risolvere la questione del giudice astrattamente competente a conosce
re del reato commesso dal minore in ipotesi di dubbio irrisolto sul tempus commissi delicti, questione che — come leggesi in motivazione — non
è soltanto di diritto processuale ma coinvolge innanzittutto problematiche di diritto sostanziale.
Il Foro Italiano — 1989.
È opportuno esaminare per primo il principale motivo di ap
pello di Moreno Capella, il quale contiene una eccezione di in
competenza, d'altronde rilevabile d'ufficio.
Moreno Capella è nato il 4 agosto 1967. Egli, quindi, ha com
piuto il diciottesimo anno di età il 4 agosto 1985. Nel capo di
imputazione che lo riguarda (riportato più sopra) si legge che
i vari delitti che gli vengono ascritti (in numero, a dire il vero,
imprecisato) sarebbero stati commessi «nell'anno 1985 e sino al
13 novembre 1985» (sic), vale a dire in tanti distinti istanti, quan to sono i delitti (si tratta sempre di cessione di hashish), e perciò di reati istantanei), istanti compresi tutti in un periodo di tempo
Che la legislazione penale minorile sia ispirata a criteri di particolare benevolenza e specialità già discende dalla previsione codicistica della di minuente della minore età (art. 98 c.p.), dall'istituto del perdono giudi ziale applicabile solo ai minori (art. 169 c.p.), dalla disciplina della
sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), caratterizzata da limi ti più ampi di concessione rispetto a quelli previsti per i maggiorenni.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza 20 aprile 1978, n. 46, Foro it., 1978, I, 1073, con nota di La Greca, ha ribadito la tendenza a considerare come ultima ratio il ricorso alla istituzione carceraria per i minorenni, nonché l'intendimento di non lasciare intentata alcuna possi bilità di recupero dei soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di
vista fisico-psichico, peraltro nel solco della precedente pronuncia n. 108 del 5 luglio 1973, id., 1973, I, 2703, tesa ad ampliare l'ambito della con cessione del perdono giudiziale anche ai casi in cui il minore avesse com messo più reati legati a quelli, per i quali fosse stato già concesso il
beneficio, dal vincolo della continuazione, ammettendo inoltre il perdono
giudiziale per una seconda volta, purché si trattasse di reato commesso
anteriormente alla prima sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non superasse i limiti di legge (nello stesso senso, in dottrina, cfr. Favino, Ancora sul trattamento giuridico più favorevole del minore, in Temi romana, 1985, 1096).
Correlativamente, sul piano processuale la legge di riforma n. 81 del 16 febbraio 1987 (delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice
di procedura penale, Le leggi, 1987, 757) ha stabilito che il processo a
carico di imputati minorenni deve svolgersi secondo i principi generali del nuovo processo penale, ma «con le modificazioni e le integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione», modificazioni e integra zioni che trovano riscontro, seppure parzialmente, nella elencazione di
una serie sintetica e aperta di criteri-guida contenuti nell'art. 3 1. cit.
Come risulta dalla premessa del guardasigilli Giuliano Vassalli alla re
lazione di accompagnamento al d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447 — appro vazione del codice di procedura penale — nella seduta del consiglio dei ministri del 22 settembre 1988, le disposizioni sul processo minorile ten
dono all'adozione di misure che favoriscano la chiusura anticipata del
processo nei casi più lievi, che consentano una «uscita dal penale» attra
verso interventi precoci di sostegno e di messa alla prova, mediante la
specializzazione degli organi e degli operatori della giustizia minorile a
tutti i livelli.
Si tratta di principi che trovano puntuale riscontro sul piano interna
zionale nella dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall'assem
blea delle Nazioni unite il 20 novembre 1959, ribaditi e rafforzati dalle
c.d. «regole di Pechino» approvate dall'Onu nel novembre 1985 e dalla
ancora più recente raccomandazione 87/20 del Consiglio d'Europa circa
«Le reazioni sociali alla delinquenza minorile», approvata dal comitato
dei ministri nella seduta del 17 settembre 1987. In questo quadro si inserisce la decisione della Corte costituzionale n.
222 del 19 luglio 1983, Foro it., 1983, I, 2062, con nota di La Greca, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.
3 Cost., l'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottraeva
alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a
carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso
reato, in tal modo non solo capovolgendo il precedente orientamento col
ritenere prevalente rispetto all'esigenza del simultaneusprocessus l'esigen za di favorire la competenza del giudice specializzato, ma qualificando 10 stesso tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive at
tribuzioni, istituto del quale la repubblica deve favorire lo sviluppo ed
11 funzionamento, in adempimento del dovere dello Stato di proteggere la gioventù, sancito all'art. 31 Cost.
La sentenza in epigrafe dunque aderisce a quell'orientamento che ritie
ne la competenza degli organi di giustizia minorile assoluta ed assorbente
rispetto ad ogni ipotesi di reato commesso dal minore (Cass. 12 novem
bre 1984, Romano, id., Rep. 1986, voce Tribunale per i minorenni, n.
12; 8 novembre 1984, Vicario, ibid., n. 11, nel senso che è nullo il proce dimento celebrato davanti al giudice ordinario in presenza dei presuppo sti che fondano la competenza del giudice dei minori).
Tuttavia, non sono mancate voci di allarme per i pericoli insiti in un
sistema caratterizzato da una situazione di rigido isolamento in cui la
magistratura minorile si trova ad operare, sia sotto il profilo ideologico
This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
183 PARTE SECONDA 184
che inizia con le ore zero del 1° gennaio 1985 e che termina con
le ore ventiquattro del giorno 13 novembre dello stesso anno.
Questo stando al capo di imputazione. Naturalmente, poiché è
impensabile che Capella abbia commesso tante cessioni di ha
shish, quanti sono i minimi (quattrocentocinquantacinquemilaquat
trocentottanta) compresi in quei trecentodiciassette giorni, spetta la giudice determinare, innanzi tutto, il numero delle cessioni di
hashish poste in essere da Capella in tutto il periodo considerato
(numero che il capo di imputazione lascia nell'ombra), e poi le
date in cui ciascuna cessione è avvenuta. Il tribunale non sembra
essersi dato soverchio carico di questo accertamento, procedendo nella motivazione della sentenza in modo assai sommario e ap
prossimativo. Certo è, comunque, che il 13 novembre 1985 (ulti mo giorno del periodo considerato) Capella non compi alcuna
cessione di hashish. In tale giorno avvenne soltanto la prima au
dizione del teste Franco Dell'Arte (da parte dei carabinieri), il
quale non parlò affatto (neppure nelle audizioni successive) di
acquisti di hashish da lui fatti presso Capella quello stesso gior
no, bensì' di acquisti fatti in epoca precedente. Giova poi rilevare
che delle cessioni di hashish, che Capella avrebbe fatto a persone diverse da Dell'Arte, non vi è prova in atti; e che l'unico riferi
mento a tali ipotetiche cessioni è contenuto nelle ora richiamate
dichiarazioni del teste Dell'Arte ai carabinieri, quando egli ha
affermato di conoscere Capella quale fornitore di altri tossicodi
pendenti della zona, senza fornire alcuna precisazione. Trattasi,
quindi, di una voce incontrollata e incontrollabile. Per quanto
riguarda, invece, le cessioni di hashish che Capella avrebbe fatto
a Dell'Arte, quest'ultimo ha dichiarato, in ultimo, al dibattimen
to di primo grado, di aver ricevuto una sola volta hashish da
Capella (e per giunta gratuitamente), e più precisamente nei pri mi mesi dell'anno 1985 (quando, cioè, Capella era ancora minore
di età). Peraltro, lo stesso Dell'Arte (il quale, allo stesso dibatti
mento di primo grado, aveva in un primo momento negato di
aver mai ricevuto hashish da Capella, cosi come aveva negato,
quando era stato sentito dal giudice istruttore) aveva dichiarato
ai carabinieri, il 13 novembre 1985 (come si è visto), di avere
in precedenza acquistato alcune volte hashish da Capella. In pre
cedenza, quando? E quante volte? Prima o dopo il 4 agosto 1985
(quando Capella divenne maggiorenne)? Il mistero rimane fitto.
Dell'Arte dinanzi ai carabinieri non forni la minima indicazione
cronologica (e neppure precisò quante volte avesse acquistato ha
shish da Capella). Probabilmente non ricordava o non volle dire;
o, più semplicemente, non gli fu chiesto, perché i carabinieri non
si resero conto del problema giuridico che si profilava per il fatto
dell'avere Capella compiuto i diciotto anni di età pochi mesi pri ma della audizione del teste, e quindi non si preoccuparono di
porgli quelle domande di precisazioni, le quali, forse, avrebbero
potuto portare a più puntuali risposte. Comunque siano andate
le cose, sta di fatto che il mistero rimane e che le successive di
chiarazioni di Dell'Arte non lo hanno affatto delucidato. A me
culturale che sotto quello organizzativo-materiale (Ghiara, Ampliamento della competenza penale deI tribunale per i minorenni: giustificazioni e
possibili inconvenienti, in Giur. costit., 1984, I, 1195); sistema che con duce al rischio della frammentazione delle indagini e delle acquisizioni probatorie, ostacola il recupero sociale del minore e rende assai difficile la normale osmosi di esperienze maturate dai magistrati minorili e da
quelli ordinari nell'ambito delle rispettive competenze (verso una «parzia le e ragionevole osmosi tra il sistema penale comune e quello proprio dei minori», Favino, cit., 1097).
La necessità di un coordinamento tra procedimenti separati e come tali assolutamente autonomi (cfr. Leone, Manuale di diritto processuale penale, 1978, 136; Manzini, Trattato di diritto processuale penale, 1968, II, 25) non è d'altronde esigenza solo teorica a fronte di pronunce che
ribadiscono, in forza del principio del libero convincimento del giudice, l'impossibilità che un procedimento — seppure logicamente connesso —
spieghi alcuna efficacia in ordine alla valutazione dei fatti e alla loro
qualificazione giuridica, con eventualità in concreto di conflitto di giudi cati e di risultati, formalmente inattaccabili, ma aberranti nel merito (cfr. Cass. 10 dicembre 1986, Salamina e App. minorenni Lecce 19 marzo
1986, Foro it., 1988, II, 224, con nota di Pitarresi). Sulla problematica in generale, cfr., di recente, La Greca, Tribunale per i minorenni, voce del Novissimo digesto, appendice, 1987, VII, 872; Id., Il tribunale per i minorenni: novità e tendenze, in Quaderni giustizia, 1986, fase. 62, 38; M. Dogliotti, Riforma o soppressione de! tribunale per i minorenni?, in Dir. famiglia, 1986, 765; L. Monteverde, Quale giudice per i mino ri?, in Questione giustizia, 1987, 199. [L. Renda]
Il Foro Italiano — 1989.
no di voler prestar fede alla sua dichiarazione ultima e ritenere
che la cessione fu una sola e avvenne nei primi mesi del 1985,
nel qual caso sarebbe evidente la competenza del tribunale dei
minorenni. La corte, tuttavia, non vuole adottare questa sempli cistica soluzione, poiché essa deve fondatamente dubitare (come dubitò il tribunale) della veridicità di questa dichiarazione del te
ste, in palese contrasto con la prima sua dichiarazione. La corte
non vuole dunque sfuggire al problema. Quid iuris, nell'ipotesi in cui sia certo che taluno ha commesso un determinato reato,
ma sia assolutamente incerto se lo abbia commesso prima o dopo il compimento del diciottesimo anno di età? Non si tenti di elude
re il problema, come ha fatto oggi il procuratore generale, dicen
do che, trattandosi nella specie di reato continuato, questa corte
dovrebbe giudicare Capella per le cessioni di hashish da lui poste in essere dopo il 4 agosto 1985, mentre dovrebbe trasmettere gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale dei mino
renni affinché proceda nei confronti dello stesso Capella per le
cessioni poste in essere fino a quella data. Una soluzione di que sto genere presupporrebbe, infatti, la certezza che almeno una
cessione di hashish sia stata posta in essere da Capella dopo il
4 agosto 1985. E invece l'incertezza è assoluta, e tutte le ipotesi sono possibili. L'unica cosa certa è, a parere di questa corte, che Capella ha almeno una volta ceduto hashish a Franco Del
l'Arte, tra il 1° gennaio 1985 e il 31 ottobre 1985. Quando, più
precisamente, non si sa. Il problema giuridico, dunque, non può essere eluso e deve essere affrontato e risolto.
Questa corte lo risolve, nel silenzio della legge, applicando il
principio del favor rei. Osserva innanzi tutto che, nel caso di
specie, la questione non è soltanto di diritto processuale, ma in
primo luogo di diritto sostanziale. Al minore di età, infatti, spet ta in ogni caso una diminuzione di pena; quando, addirittura, non ne vada del tutto esente, se ritenuto incapace di intendere
e di volere (a causa appunto dell'età) (art. 98, prima parte, c.p.
per entrambe le ipotesi). Tanto basta per ritenere (senza che oc
corra aggiungere che al solo minore di età è consentito applicare il perdono giudiziale: art. 169 c.p.) che, nel dubbio insuperabile sulla data del commesso reato, il principio del favor rei impone di reputarlo commesso in una data anteriore al compimento del
diciottesimo anno di età, da parte dell'imputato, cosi da permet tere a quest'ultimo di fruire delle più favorevoli disposizioni di
legge (dianzi accennate), relative appunto ai minori di età.
Di conseguenza il reato (o i reati) commesso (o commessi) da
Moreno Capella, di cui al capo di imputazione del presente pro
cesso, deve reputarsi commesso (o tutti commessi) prima del 4
agosto 1985. Ulteriore conseguenza è la competenza funzionale, esclusiva e inderogabile, del tribunale dei minorenni a decidere
su quel capo di imputazione. Pertanto la sentenza di primo gra
do, pronunciata dal tribunale (ordinario) di Varese, deve essere
annullata, per incompetenza, in applicazione dell'art. 36, 2° com
ma, c.p.p., e gli atti devono essere trasmessi al procuratore della
repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano (compe tente anche per il circondario di Varese). (Omissis)
CORTE D'ASSISE DI TRIESTE; sentenza 2 maggio 1988; Pres.
Brenci, Est. Dainotti; imp. Longo.
CORTE D'ASSISE DI TRIESTE;
Omicidio e infanticidio — Omicidio del consenziente — Eutana
sia — Fattispecie (Cod. pen., art. 575, 577, 579).
Non integra gli estremi del reato di omicidio comune aggravato, bensì del reato di omicidio del consenziente, l'uccisione della
propria madre colpita da affezione morbosa inguaribile, anche
se non giunta allo stadio terminale, quando risulti accertato
che l'infermità non ha determinato nella vittima una deficienza
psichica tale da renderne invalido il consenso. (1)
(1) La sentenza si occupa di un nuovo caso di omicidio eutanasico
(uccisione della madre gravemente malata da parte della figlia, mossa a pietà dalle sue sofferenze e spinta dalle richieste della stessa di procu rarle la morte), a cui ha dato rilievo anche la stampa quotidiana,
This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:46 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions