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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 23 aprile 1980; Pres. Plotino, Est. Meschini; imp....

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sentenza 23 aprile 1980; Pres. Plotino, Est. Meschini; imp. Bandinelli ed altro Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp. 451/452-455/456 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171608 . Accessed: 28/06/2014 10:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.227 on Sat, 28 Jun 2014 10:37:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 23 aprile 1980; Pres. Plotino, Est. Meschini; imp. Bandinelli ed altro

sentenza 23 aprile 1980; Pres. Plotino, Est. Meschini; imp. Bandinelli ed altroSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.451/452-455/456Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171608 .

Accessed: 28/06/2014 10:37

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PARTE SECONDA

logica che — anziché la ricordata presunzione costituzionale —

sembra privilegiare una presunzione contraria, cioè quella del la colpevolezza dell'imputato in stato di detenzione.

Per questi motivi, visti gli art. 134 Cost, e 23 legge 11 marzo

1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 d.l. 15 di

cembre 1979 n. 625, cosi come modificato dalla legge 6 febbraio

1980 n. 15, per contrasto con gli art. 3, 1° comma, 13, 1°, 2° e 5° comma, 25, 2° comma, e 27, 2° comma, Cost.; ecc.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 23 aprile 1980; Pres. Plotino, Est. Meschini; imp. Bandinelli ed altro.

TRIBUNALE DI ROMA;

Stupefacenti e sostanze psicotrope — Reati concernenti le c. d.

droghe leggere — Natura di reato di pericolo — Elemento

soggettivo e oggettivo del reato — Sussistenza — Fattispecie

(Legge 22 dicembre 1975 n. 685, disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope; prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, art. 72). Circostanze di reato — Attenuanti — Motivi di particolare va

lore morale e sociale — Atti di disobbedienza civile — Ap plicabilità — Fattispecie (Cod. pen., art. 62; legge 22 dicem

bre 1975 n. 685, art. 72).

Debbono qualificarsi come reati di pericolo i reati concementi

l'acquisto, la detenzione e la vendita delle c. d. droghe leggere che, stante l'incertezza circa l'entità del danno da esse pro dotto, sono dettati dall'esigenza di evitare qualsiasi pericolo

per l'incolumità del consumatore e di prevenire ogni eventua

le « scivolamento » verso il consumo delle c. d. droghe pesanti;

integra pertanto l'elemento materiale del reato di cui all'art. 72

legge 22 dicembre 1975 n. 685 la detenzione della sostanza stu

pefacente a fine di spaccio e quello soggettivo la consapevo lezza della presenza della droga con l'intenzione di cederla

ad altri, indipendentemente dalla concreta esistenza degli ef

fetti pregiudizievoli di tale azione e dalla conoscenza della no

cività della sostanza (nella specie, entrambi gli elementi sono

stati ritenuti sussistere nell'azione degli imputati che avevano

ceduto a terzi alcuni « spinelli » con lo scopo evidente di pro testare contro una legge ritenuta iniqua). (1)

E applicabile l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen., ai

comportamenti tenuti con la consapevole volontà di violare

le leggi esistenti e per favorire la riforma delle stesse (nella

specie, gli imputati avevano offerto in pubblico sigarette alla

marijuana per sollecitare un intervento legislativo per la depe nalizzazione del consumo e del commercio delle droghe leg

gere e per la prevenzione delle droghe pesanti, tale da impe dire la creazione di un mercato nero, la crescita della crimina

lità comune e la commissione di delitti contro il patrimonio al fine di procurarsi sostanze stupefacenti). (2)

(1) Non si rinvengono precedenti editi sulla questione specifica. Secondo Trib. Napoli 4 maggio 1976, Foro it., Rep. 1978, voce

Stupefacenti, n. 48, commentata da Manera, in Giust. pen., 1978, II,

239, il reato di cui all'art. 72 legge 685/1975 deve ritenersi integrato

quando ricorrano due condizioni: che la condotta criminosa sia finaliz

zata all'uso personale della droga da parte di terzi e che sia riferibile a « modiche quantità » di stupefacenti.

Sulla nozione di « modica quantità » v., da ultimo, Trib. Firenze 6

novembre 1978, Foro it., 1979, II, 385, con nota di richiami, sulla

cessione di modiche quantità di stupefacenti per uso di gruppo; Cass.

7 ottobre 1977, Vacchelli, id., Rep. 1978, voce cit., n. 33, che ha con

siderato non modico il quantitativo di sette grammi di cocaina; Trib.

Grosseto 10 gennaio 1977, id., Rep. 1977, voce cit., n. 37; Cass. 7

giugno 1976, Zappellaro, id., Rep. 1978, voce cit., n. 39, nel senso che

la sussistenza dell'estremo della modica quantità va accertato con ri

ferimento non soltanto al quantitativo ma anche alla natura della

sostanza; in dottrina v. R. Talia, in Giust. pen., 1980, II, 187; Pas sacantando e Froldi, in Zacchia, 1978, 250.

Per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 72 legge 685/1975, nella parte in cui non contiene indica zioni di sorta in relazione alla portata dell'espressione « modica quan tità », v. App. Roma, ord. 12 gennaio 1978 e 24 febbraio 1977, Foro

it., Rep. 1978, voce cit., nn. 41, 44; 20 e 27 gennaio 1977, 5 e 14 ottobre 1976, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 17-20.

(2) Per un'applicazione dell'attenuante dei motivi di particolare va lore morale e sociale in ordine alla legge 685/1975 cfr. Trib. Roma 28 maggio 1979, Foro it., 1980, II, 265, con nota di richiami, che l'ha ritenuta operante nel caso di tossicodipendente responsabile di

Il Tribunale, ecc. — Svolgimento del processo. — Alle ore 9,45 del 4 ottobre 1979 il consigliere comunale Angelo Bandinelli, rap presentante del Partito Radicale, si presentava presso il gabi netto del sindaco di Roma e, rivolgendosi ai vigili urbani Troc coli e Petraglia, in servizio presso l'ufficio, dichiarava di essere imbottito di droga; contemporaneamente estraeva da una tasca un sacchetto di plastica contenente dell'erba secca e due siga rette confezionate a mano, che offriva ai vigili e, alla perples sità di questi, ad altre persone che si trovavano a passare, dicen do: «Volete fumare questi spinelli? Sono alla marijuana».

Invitava quindi i vigili ad arrestarlo perché spacciava droga; aveva infatti offerto le sigarette, oltre che a loro, anche al sin daco e a due uscieri, depositandole sui rispettivi tavoli.

I vigili avvertivano allora gli agenti del I distretto di polizia che, giunti sul posto, provvedevano a sequestrare le sigarette e la sostanza contenuta nel sacchetto in possesso del Bandinelli, verificando altresì che effettivamente sia al sindaco che agli uscie ri di cui sopra erano state offerte delle sigarette: anche queste erano sequestrate, mentre il Bandinelli veniva tratto in arresto. Del fatto era data notizia all'a. g. con rapporto del 4 ottobre 1979.

II giorno successivo, verso le ore 11,30, il vice questore dott.

Pompò si recava presso la sede del Partito Radicale in via di Torre Argentina 18, avendo aviito notizia che, nel corso di una

conferenza tenuta dal segretario del partito, sarebbero state di stribuite sigarette alla marijuana.

In effetti Jean Fabre, presa la parola, criticava la legislazione

vigente in materia di stupefacenti, affermando in particolare che tra queste sostanze non avrebbero dovuto essere compresi la ca

napa indiana e i suoi derivati; faceva quindi portare dall'on. Bonino un vaso con una pianta di cannabis indica alta circa 135

cm., preannunciando che avrebbe distribuito, come già altre vol

te, sigarette di marijuana. Poi il Fabre accendeva una sigaretta e, aspirata qualche boccata, la passava alla Bonino, invitandola

a passarla a sua volta; quest'ultima, dopo aver fumato, la resti

tuiva al Fabre, che la offriva all'on. Mellini e quindi ad una ra

gazza che si trovava alle sue spalle. A questo punto interveniva il vice questore che, chiesto con

che cosa fosse stata confezionata la sigaretta, ed avendo avuto

la conferma che si trattava di marijuana, provvedeva a sequestrare la sigaretta stessa nonché tutte le altre contenute in un pacchetto che il Fabre aveva messo sul tavolo, invitando gli astanti a ser

virsi del suo contenuto. Veniva inoltre sequestrata la pianta di

cannabis, mentre il Fabre era arrestato e denunciato con rapporto del I distretto di polizia in data 5 ottobre 1979.

Nel corso degli interrogatori rispettivamente resi al p. m. gli arrestati ammettevano entrambi i fatti loro contestati, aggiun

gendo che avevano agito per la modifica della legge del 1975, cioè per la depenalizzazione del consumo e del commercio delle

droghe leggere, scopo questo che si erano prefissi lo stesso Par

tito Radicale e diverse altre forze politiche: in proposito erano

già state presentate proposte legislative da parte dei gruppi par lamentari ed era prevista una manifestazione in piazza Navona

per sensibilizzare al problema il Parlamento e l'intera opinione

pubblica. Il Bandinelli ed il Fabre erano tratti a giudizio con rito diret

tissimo per rispondere dei reati in epigrafe. Al dibattimento, dopo la riunione dei processi e la produzione,

da parte del p. m., di relazione relativa alle indagini di labora

torio effettuate dalla polizia scientifica sulla sostanza in seque

stro, si è dato corso all'interrogatorio degli imputati. Essi hanno

ribadito quanto dichiarato in precedenza: il Fabre ha sottolineato

in particolare l'incongruenza della legge 685/75 allorché essa in

clude tra gli stupefacenti le sostanze in oggetto, che sono meno

nocive dell'alcool e del fumo e non danno assuefazione; e la

contraddittorietà di tale normativa che consente di fare uso per

sonale, anche non terapeutico, di sostanze stupefacenti, vietan

done però il commercio, cosi' da costringere chiunque voglia pro curarsele a ricorrere al mercato nero.

detenzione di hashish, il quale abbia fatto ricorso alla sostanza allo

scopo di abbandonare l'uso della più dannosa eroina. Per riferimenti ad altri comportamenti inquadrabili nella c. d. disob

bedienza civile v. Pret. Milano 11 gennaio 1980, id., 1980, II, 350, con nota di richiami, in tema di aborto clandestino al fine di solle

citare una nuova disciplina della materia e Cass. 29 novembre 1978,

n. 5620, id., 1978, I, 2707, con nota di richiami, sulla vicenda degli autoriduttori nei confronti della S.i.p. (da ultimo, per riferimenti, v.

Trib. Roma 29 marzo 1980, id., 1980, II, 326, in tema di « bilancio

tipo » della S.i.p. e reato di false comunicazioni sociali). In dottrina cfr. Rodotà, Alla ricerca delle libertà, 1978, 63-74.

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GIURISPRUDENZA PENALE

Il compimento del gesto da cui ha avuto origine il processo,

gesto tanto più clamoroso in quanto gli imputati si sono dichia rati espressamente estranei all'uso personale di sostanze stupefa centi, si inquadra dunque, secondo il Fabre, nel complesso delle

iniziative adottate dai radicali per la soluzione del problema della droga.

Il Bandinelli, dal canto suo, ha precisato di aver offerto gli

spinelli al sindaco e alle altre persone presenti nel suo ufficio

per protestare contro la lentezza delle autorità comunali nell'af

frontare il problema delle tossicodipendenze, nonostante la sua

attuale gravità nella città di Roma; in merito vi erano state due

sole riunioni, una della commissione sanità e l'altra della com

missione scuola, nelle quali non era stato praticamente concluso

nulla.

Sono stati inoltre ascoltati come testi il dot. Pompò e il vigile Troccoli, che hanno confermato i fatti di cui ai rapporti sopra citati; dopo la concessione agli imputati della libertà provviso ria, è stata raccolta la testimonianza del sindaco di Roma ed è

stata effettuata perizia al fine di accertare l'esatta quantità e na

tura delle sostanze sequestrate, nonché gli effetti delle stesse sul

l'organismo umano, con particolare riferimento ai fenomeni della

assuefazione, della dipendenza e della cronicità delle conseguenze tossiche. È stato richiesto inoltre ai periti nominati di specificare se il consumo di marijuana favorisca quello di droghe pesanti e

se esso produca la c. d. sindrome amotivazionale.

Dopo il deposito della relazione peritale, p. m. e difesa hanno

concluso come da verbale.

Motivi della decisione. — La perizia eseguita in dibattimento

ha permesso di accertare che le sei sigarette sequestrate al Fabre

sono state confezionate con un preparato di cannabis indica: in

esse sono complessivamente contenuti poco più di 20 milligrammi di principio attivo (THC, ovvero delta-9-tetraodrocannabinolo). Tale quantitativo costituisce il corrispettivo di una dose abituale

media.

Quanto alla sostanza contenuta nel sacchetto e nelle tre siga rette in possesso del Bandinelli, si tratta in entrambi i casi di

canapa indiana, presente rispettivamente, quanto a tenore di

principio attivo, in circa 125 milligrammi, pari a sei dosi medie, ed in circa 21 milligrammi, pari ad una dose media.

Sono certamente quantità molto modeste, ma pur sempre ido

nee a produrre effetti stupefacenti. A tale proposito non è sfug

gito a questo collegio che il contenuto di THC di ciascuna delle

sigarette offerte dagli imputati era pari (Bandinelli) o addirittura

inferiore (Fabre) al quantitativo minimo necessario per il verifi

carsi dei suddetti effetti; quantitativo questo indicato nella rela

zione di perizia in atti in 7 mg. di principio attivo per sigaretta. Tale particolare è tuttavia irrilevante; è infatti alla quantità com

plessivamente offerta che bisogna avere riguardo, non potendo l'attività dei prevenuti frazionarsi in tante azioni distinte per

quanti sono i potenziali consumatori o le sigarette di marijuana.

Seguendo tale criterio, bisognerebbe ritenere colpevole del reato

di cui all'art. 72 legge stupefacenti chi spaccia un rilevante quan titativo di droga, suddiviso in piccole dosi; il che è assurdo. Oc

corre invece considerare unitariamente il comportamento del Fa

bre e del Bandinelli e concludere che esso è idoneo al fine della

commissione del reato loro ascritto: il quantitativo (circa 20 mg.) di THC globalmente contenuto nelle sigarette da ciascuno detenu

te, a prescindere dalla presenza della pianta di cannabis e della

marijuana di cui alla busta in possesso di Bandinelli, determina certamente effetti stupefacenti.

Questi consistono, in generale, in alterazioni della frequenza cardiaca, alterazioni del^senso del tempo e dello spazio, emotività

incontrollata, amnesia, ridotta prestazione nella guida di veicoli,

possibile aggravamento di preesistente malattia cardiaca ischemi

ca; effetti tutti qualificabili come tossici, in quanto pregiudizie voli dell'economia biologica dell'organismo e delle prestazioni intellettive. Tra i consumatori inveterati di marijuana e, appa rentemente, in rapporto all'intensità del consumo, si registrano alterazioni della memoria, confabulazioni, deficienze degli ormo ni sessuali, una certa incidenza di ricoveri psichiatrici di urgenza, una maggiore frequenza di incidenti stradali.

Quanto al fenomeno dell'assuefazione o tolleranza, esso è cer

tamente presente nel caso della marijuana e del THC; l'interru

zione dell'uso continuativo di prodotti della cannabis produce inoltre una sindrome di astinenza di tipo psichico.

Le conseguenze sopra evidenziate, perlomeno per quanto ri

guarda il consumo moderato e non inveterato, non divergono molto da quelle legate all'uso e all'abuso di prodotti alcoolici, ovvero al vizio del fumo; si tratta, probabilmente, di diversa in

tensità o durata dell'effetto, ma nessuno può negare che le alte

razioni nell'emotività o nella memoria derivino anche dall'aver bevuto qualche bicchiere di troppo; o che la sindrome da asti nenza di tipo psichico sia presente anche nel fumatore che de cida di sospendere o diminuire il consumo di sigarette.

La sostanza in questione, cosi come l'hashish, è d'altra parte diversa, sempre sotto il profilo degli effetti, dalle droghe c. d. pe santi (eroina, morfina, ecc.). A parte l'alta soglia di tossicità (gli effetti divengono evidenziabili, per quanto riguarda l'inalazione di cannabis, a partire da 7 mg. per sigaretta, mentre la dose me dia è stabilita in 20 mg. di THC per sigaretta), non è certo che l'uso della marijuana comporti dipendenza fisica, rimanendo as

sente, nel caso di interruzione dell'uso stesso, la relativa sindro me astinenziale; né che esso induca il consumo di droghe pe santi; è provato invece che gli eroinomani hanno usato ed usano

prodotti di cannabis. Tale passaggio qualitativo può essere tut tavia spiegato, secondo gli studi esistenti sull'argomento, in base a fattori esclusivamente economici, quali la presenza sul mercato dell'una o dell'altra droga ed il maggior profitto derivante dal commercio di droghe pesanti rispetto a quello di hashish e marijua na: profitto legato ai prezzi più elevati praticabili nella vendita al dettaglio e allo stato di tossicodipendenza del consumatore di

droghe pesanti, che comporta una continua tensione della do manda delle stesse.

Si verifica cosi' che, una volta iniziato il consumatore all'uso dell'hashish o della marijuana, tali prodotti scompaiono dal mer cato per far posto all'eroina, propinata all'inizio come sostitutivo dei prodotti mancanti, e poi come stupefacente insostituibile per ché capace di dare effetti qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli delle prime sostanze; di qui alla tossicodipenden za, inevitabilmente indotta dal consumo delle droghe pesanti, il

passo è breve.

•Come si vede, nel processo sopra descritto non intervengono elementi « interni », propri cioè del tipo di droga inizialmente usato ovvero della personalità del consumatore, ma soltanto « ester ni », connessi alla logica del mercato e del profitto. Si può par lare tutt'al più di un indebolimento della volontà del consuma tore di droga leggera, incapace di rifiutare l'offerta di altra dro

ga: ma diventa arduo determinare quanto tale indebolimento de

rivi dall'assuefazione alla precedente sostanza stupefacente e quan to dalla curiosità, dal « gusto del proibito » che il soggetto prova nel procurarsi la droga sconosciuta, la cui detenzione viene pu nita più severamente, e dalle stesse modalità con cui questa gli viene offerta.

Il « lancio » della droga pesante sul mercato non avviene in fatti in modo molto dissimile da quello di un qualsiasi altro pro dotto commerciale, accuratamente preparato da campagne pubbli citarie, offerte gratuite, ecc.: attività volte tutte, come nel caso

degli stupefacenti, a conquistare, attraverso la « persuasione » dei

potenziali consumatori, una quota di mercato più consistente

possibile. A tutto quanto sopra detto si aggiunga che, nel caso della ma

rijuana, la produzione degli effetti stupefacenti è legata, sia sotto il profilo dell'intensità che sotto quello della qualità, a molteplici fattori indipendenti dall'entità della dose e dalla eventuale pre senza di assuefazione: essi vanno dall'uso comunitario o indivi duale allo stato d'animo dell'assuntore, alla situazione ambienta

le, ecc. Non può pertanto definirsi con esattezza, anche per l'as

senza di indagini scientifiche in proposito, fino a qual punto l'uso dell'hashish e della marijuana sconvolga irreversibilmente l'equi librio fisio-psichico dell'individuo: ciò che è certo è che manca

la prova della presenza di effetti tossici cronici a carico del soma

e di effetti distruttivi della volontà individuale (assenza di sin drome amotivazionale, a parte ogni questione in ordine all'esi stenza o meno di tale « malattia » in generale): conseguenze in

vece legate indubbiamente al consumo di droghe pesanti.

Si giustifica cosi' la denominazione di « droghe leggere » data

all'hashish e ai derivati della canapa indiana in contrapposizione alle droghe pesanti; nonché il diverso trattamento normativo (v. 1° e 2° comma degli art. 71 e 72 legge 685/75) cui sono sottoposti la detenzione e il commercio delle due specie di sostanze stu

pefacenti. La previsione dei reati concernenti le droghe leggere, stante l'incertezza circa l'entità del danno da esse prodotto, è det

tata dall'esigenza di evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità

del consumatore e di prevenire ogni eventuale « scivolamento »

verso il consumo delle droghe pesanti: è quindi evidente la na

tura di reati di pericolo propria delle fattispecie criminose in

questione. Tale natura comporta la compiutezza dell'elemento materiale

del reato non appena la sostanza stupefacente venga detenuta a

fine di spaccio o ceduta; si prescinde del tutto dalla concreta esi

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partì; seconda

stenza degli effetti pregiudizievoli di tale azione. La stessa cosa

deve dirsi a proposito dell'elemento soggettivo del reato, che sus

siste allorché il detentore è consapevole della presenza della dro

ga ed intende cederla ad altri, anche se sia ignaro circa la noci

vità della sostanza e le sue conseguenze sull'organismo del con

sumatore.

La presenza del dolo, nel senso appena specificato, va riba

dita nel caso di specie, in cui gli imputati hanno ceduto a terzi

alcuni spinelli con l'evidente scopo di protestare contro una

legge ritenuta iniqua: nell'azione del Fabre e del Bandinelli è cer

tamente rilevabile la volontà di offrire marijuana e di fare in

mòdo che gli astanti accettassero; non può parlarsi di reato im

possibile, né di assenza di volontà prava, proprio perché ci si

trova di fronte ad un reato di mera condotta e questa si è verifi

cata in tutti i suoi momenti secondo i disegni degli agenti. L'even

to parodistico, costituito dall'accettazione delle sigarette da parte delle persone presenti e dal fumo comunitario per protesta, sta

fuori del reato e la sua previsione, come fine esclusivo del com

portamento degli imputati, non è rilevante ai fini della sussistenza

della fattispecie criminosa.

È evidente la minima intensità dell'elemento soggettivo, fatto

questo valutabile ai fini dell'art. 133 cod. pen.; cosi come è evi

dente l'assenza dell'aggravante contestata al Fabre, posto che le

persone che accettarono gli spinelli da questi offerti possono con siderarsi destinatari dell'attività di spaccio più che compartecipi.

Si avverte naturalmente che la condotta degli imputati è di

versa da quella dello spacciatore comune di droga: essa si inqua dra nel più ampio contesto della c. d. disobbedienza civile, cioè dei comportamenti tenuti con la consapevole volontà di violare le

leggi esistenti e proprio per favorire la riforma delle leggi stesse. I quali comportamenti sono tanto più efficaci quanto più nume rosi sono i consensi che essi sono capaci di raccogliere dai citta dini: di qui la necessità di pubblicizzare adeguatamente le inizia

tive in materia, concretizzandole nel comportamento di gesti cla

morosi, il cui significato sia immediatamente accessibile a tutti.

Nel caso in oggetto, il carattere di disobbedienza civile insito nel gesto degli imputati è reso evidente, per quanto riguarda il

Bandinelli, dall'offerta della marijuana al sindaco in persona; e, per quanto riguarda il Fabre, dalla convocazione di una confe renza stampa, nel corso della quale era stata prevista e pubbli cizzata la possibilità dell'uso della droga leggera. Del fatto era stato dato avviso con telegramma persino al vice questore dott.

Pompò. Il problema sta dunque nella valutazione di tale comportamen

to ai fini penalistici. Esclusa, per le considerazioni che precedo no, la sua rilevanza in ordine all'elemento soggettivo ed oggettivo, non resta che inquadrarlo nei moventi della condotta e quindi nella circostanza di cui all'art. 62, n. 1, cod. penale. Che ricor rano i presupposti per l'applicazione di tale attenuante è certo: l'offerta di marijuana e quindi, in generale, la disobbedienza ci

vile, non risponde a convinzioni liberalizzatrici puramente perso nali, né si pone come pura e semplice istigazione a commettere dei reati sperando nell'impunità cagionata dall'elevato numero

dei soggetti delinquenti (nel qual caso ricorrerebbero gli estremi del reato di cui all'art. 414 cod. penale). Essa è diretta invece a sensibilizzare il grosso dell'opinione pubblica e delle forze poli tiche in merito al problema della droga, obiettivamente grave e

già avvertito dai settori più avanzati della cittadinanza e dei par titi, attraverso la denuncia della inadeguatezza dell'intervento le

gislativo in ordine a qualsiasi soluzione. Il significato più profon do della manifestazione di dissenso organizzata dagli imputati è

dunque quello di sollecitare interventi adeguati che prevengano l'uso delle droghe pesanti, evitino la creazione di un mercato

nero, impediscano la crescita della criminalità comune in genere ed in particolare la commissione di delitti contro il patrimonio al fine di procurarsi sostanze stupefacenti. Visto sotto questa luce, lo scopo perseguito dal Fabre e dal Bandinelli va ben al di là della depenalizzazione del commercio delle droghe leggere, inve stendo la capacità stessa della società a creare valide alternative al regime della droga, prima di reprimere l'uso attraverso norme

criminali; i motivi del comportamento dei prevenuti, che si sono

sottoposti con piena coscienza alle conseguenze penali del pro prio gesto, in vista dello scopo suddetto, sono quindi encomiabili dal punto di vista morale e sociale.

Gli imputati vanno dunque dichiarati responsabili dei reati loro ascritti, esclusa l'aggravante contestata al capo B) della ru

brica; agli stessi, in considerazione del loro buon comportamento processuale, possono essere concesse le attenuanti generiche. Pena

base, avuto riguardo a tutti gli elementi sopra evidenziati, è quel la minima di anni uno di reclusione e lire 100.000 di multa per

ciascuno degli imputati; tale pena va diminuita, ex art. 62 bis cod. pen., a mesi otto di reclusione e lire 70.000 di multa e quindi a mesi cinque e giorni dieci di reclusione e lire 50.000 di multa, in virtù dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. penale.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese proces suali in solido e pro capite di quelle di custodia preventiva.

Stante l'incensuratezza di entrambi, possono essere concessi al Fabre e al Bandinelli i doppi benefici di legge, presumendosi, an che per le attività da essi quotidianamente svolte, che si aster ranno dal commettere futuri reati.

È obbligatoria la confisca delle sostanze stupefacenti in se

questro. Per questi motivi, ecc.

I

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 7 luglio 1979; Pres. Serrao, Est. Malerba; imp. Venezia.

Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Questione manifestamente infondata di costitu zionalità (Cost., art, 7, 8, 25; cod. pen., art. 402, 403, 404).

Atti osceni e contrari alla pubblica decenza — Nozione — Po

tere discrezionale del giudice — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 70; cod. pen., art.

529). Pubblicazioni e spettacoli osceni e commercio di scritti e altri og

getti contraria alla pubblica decenza — Pubblicazioni oscene e pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza — Nozione

(Cod. pen., art. 528, 725).

Religione e culti (delitti contro la) — Vilipendio della religione dello Stato — Sussistenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 402, 403, 404).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità de

gli art. 402, 403 e 404 cod. pen., nella parte in cui prevedono i reati di vilipendio della religione dello Stato, in riferimento

agli art. 7, 8, 25, ? comma, Cost. (1) È manifestamente infondata la questione di costituzionalità del

l'art. 529 cod. pen., nella parte in cui demanda al giudice il

potere di stabilire quali siano in concreto gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, in

riferimento agli art. 3 e 70 Cost. (2)

Integrano gli estremi del reato di pubblicazioni oscene, di cui all'art. 528 cod. pen., gli scritti, disegni o immagini che con

tengono l'attitudine a risvegliare la sensualità od a suscitare la concupiscenza, richiamando direttamente o indirettamen

te, ma comunque realisticamente, manifestazioni della vita sessuale destinate, per comune sentimento del pudore, ad es sere circondate da riserbo, mentre gli scritti, i disegni o le

immagini che per l'uso di espressioni triviali o scurrili offen dono la pubblica decenza, intesa come grado minimo di de

coro, costumatezza e morale, integrano gli estremi della con travvenzione prevista dall'art. 725 cod. penale. (3)

Per la configurabilità dei reati di cui agli art. 402, 403 e 404 cod. pen. è sufficiente che le manifestazioni oltraggiose nei

confronti della religione, delle persone che la rappresentano e la professano e delle cose oggetto di culto, siano tali da

esporre la religione al ludibrio, allo scherno ed al disprezzo, senza che sia necessario il fine specifico di vilipendere la stessa (nella specie, si è ritenuta la sussistenza dei reati di

vilipendio della religione di Stato, nei confronti del direttore

responsabile del settimanale « Il Male », per disegni e dida scalie oltraggiose rivolte alla crocifissione di Cristo, al dogma della Immacolata Concezione, al pontefice, quale ministro di culto e alla Sacra Sindone). (4)

(1,4-6) Sulle norme che puniscono il vilipendio della religione di Stato cfr. Trib. Roma 16 marzo 1976, Foro it., 1976, II, 187, con nota di richiami, secondo cui tali disposizioni debbono ritenersi ta citamente abrogate per incompatibilità con l'ordinamento costituzio nale repubblicano; Trib. Latina 8 febbraio 1975, id., Rep. 1975, voce Religione e culti (delitti contro la), n. 5, il quale ha ritenuto che la riproduzione di fatti di religiosità, vissuti con modalità anche al di fuori dei canoni della liturgia ufficiale, non può essere considerata vi lipendio della religione dello Stato, ai sensi dell'art. 402 cod. penale.

In dottrina si vedano Ferrato, Sesso in confessionale e vilipendio della religione, in Riv. pen., 1974, 888; Onida, Vilipendio della reli gione e libertà di manifestazione del pensiero, in Giur. costit., 1975, 3160; Albisetti, Vilipendio della religione e libertà di manifestazione

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