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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 27 giugno 1986; Giud. Librino; imp. Crivello

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 27 giugno 1986; Giud. Librino; imp. Crivello Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp. 335/336-337/338 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179677 . Accessed: 25/06/2014 04:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.54 on Wed, 25 Jun 2014 04:07:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 27 giugno 1986; Giud. Librino; imp. CrivelloSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp.335/336-337/338Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179677 .

Accessed: 25/06/2014 04:07

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE SECONDA

Quanto al trattamento sanzionatone, tenuto conto dei criteri

di cui all'art. 132 c.p. e concesse le attenuanti generiche, giacché

l'imputato non ha subito altre condanne, è equo infliggere la pe na di mesi otto di reclusione (pena base anni uno), oltre al paga mento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ricorrono le condizioni poiché la pena inflitta resti sospesa, nella sua esecuzione, per il termine e alle condizioni di legge.

PRETURA DI CARINI; sentenza 27 giugno 1986; Giud. Libri

no; imp. Crivello.

PRETURA DI CARINI; !

Edilizia e urbanistica — Sanatoria — Ultimazione dei lavori —

Nozione — Estensione ad opera di legge regionale — Inammis

sibilità — Fattispecie (Cost., art. 25; 1. 28 febbraio 1985 n.

47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 31, 44;

1. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, norme integrative della 1.

reg. 10 agosto 1985 n. 37, relativa a «nuove norme in materia

di controllo della attività urbanistico-edilizia, riordino urbani

stico e sanatoria delle opere abusive», art. 3).

Ai fini della sospensione del procedimento penale, non si può tenere conto della estensione della nozione di 'ultimazione dei

lavori'per la sanatoria delle opere abusive, operata da una leg

ge della regione Sicilia. (1)

(1) I. - Non constano precedenti in termini.

Nel caso di specie, è stata effettuata una particolare applicazione del

(consolidato) criterio ermeneutico, secondo cui tra le possibili interpreta zioni di una norma dev'essere preferita quella più aderente ai principi costituzionali (in proposito, tra le altre: Cass. 22 giugno 1983, n. 4272, Foro it., Rep. 1983, voce Corte costituzionale, n. 35; e, in motivazione, Cass. 16 novembre 1987, Ciardi, Corriere giur., 1988, 33). Tale scelta

interpretativa ha portato il giudicante a reputare tamquam non esset sul

piano penale (sostanziale e processuale) una norma regionale, ritenuta

costituzionalmente illegittima, per aver invaso un campo (quello della nor

mativa penale) riservato al monopolio della legislazione statale. E, inve

ro, come viene evidenziato in motivazione, l'art. 3 1. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26 poneva una regolamentazione giuridica difforme da quella fissata da una norma statale (art. 31 1. 28 febbraio 1985 n. 47), riguar dante il procedimento di sanatoria delle opere edilizie abusive e — come

tale — incidente in campo penale (sostanziale e processuale), alla luce

di quanto disposto dagli art. 38, 39 e 44 della stessa legge nazionale.

Quindi — alla luce di una interpretatio abrogans — la sentenza in epigra fe ha ritenuto di poter prescindere radicalmente dalla suddetta norma

regionale; in passato, invece, di fronte a norme regionali (ancora emana

te dalla regione Sicilia: 1. reg. 15 novembre 1982 n. 135), ritenute invasive

della potestà legislativa statale esclusiva in materia penale, un altro giudi ce di merito scelse la (diversa) strada dell'eccezione di illegittimità costitu

zionale (Pret. Messina, ord. 3 gennaio 1983, Foro it., 1984, II, 107).

Orbene, in una recente pronuncia, la Corte di cassazione ha sostanzial

mente condiviso la scelta ermeneutica effettuata nella sentenza che si ri

porta (Cass. 10 dicembre 1985, Ganassi, Giur. it., 1987, II, 66 e Cass.

pen., 1987, 1003): è stato sostenuto che il giudice penale deve (diretta

mente) escludere la giuridica rilevanza di una normativa regionale — nel

caso di specie, 1. reg. Emilia-Romagna 29 gennaio 1983 n. 7 — incompa tibile con quella nazionale di settore, nell'ipotesi concreta: 1. 10 maggio 1976 n. 319 in materia di inquinamento idrico.

II. - Sul tema della potestà normativa delle regioni in materia penale,

per ampi riferimenti agli orientamenti della dottrina ed alla giurispruden za della Corte costituzionale, cfr. S.D. Messina, Legge regionale e abro

gazione di legge penale? (nota a Pret. Messina, ord. 3 gennaio 1983,

cit.), in Foro it., 1984, II, 107; E. Gizzi, Regione, voce del Novissimo

digesto, appendice, Torino, 1986, VI, 519; G. Fiandaca, in nota a Corte

cost. 7 luglio 1986, n. 179, Foro it., 1987, I, 20.

III. - Va ricordato che dopo la emanazione della (discussa) legge statale

28 febbraio 1985 n. 47, la regione Sicilia predispose un complesso di

norme — tra cui quella «disapplicata» nella sentenza in epigrafe — poi

impugnate dal commissario di governo innanzi alla Corte costituzionale,

perché reputate «interferenti» nella materia penale riservata alla legisla zione statale. Con sentenza n. 179 del 7 luglio 1986, cit., la Corte

Il Foro Italiano — 1988.

(Omissis). La difesa dell'imputato ha chiesto la sospensione del

procedimento ex art. 44 1. 47/85 giacché le opere, alla data del

1° ottobre 1983, erano da ritenersi ultimate secondo la nuova

definizione che di tale termine fornisce l'art. 3 1. reg. sic. 15 mag

gio 1986 n. 26, emessa con l'intento di agevolare la sanatoria

delle opere abusive, ampliandone la casistica, semplificando la

documentazione richiesta e limitando gli accertamenti.

Ma tale assunto non pare condivisibile.

Non può negarsi che il citato art. 3 ha profondamente modifi

cato, per la regione sicialiana, il 2° comma dell'art. 31 1. 47/85

che afferma, come è noto, che «si intendono ultimati gli edifici

nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura», stabilendo invece, riprendendo la nozione della prima legge re

gionale di sanatoria (art. 8 1. 29 febbraio 1980 n. 7) che ai fini

del limite temporale delle opere sanabili (che resta quello del 1°

ottobre 1983) «si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata

eseguita la struttura portante sia essa del tipo intelaiato in cemen

to armato o in acciaio, o con pannelli portanti o in muratura

e sia completata la copertura».

La nozione di «rustico» è infatti diversa e più ampia di quella di «struttura», intendendosi, anche nel linguaggio comune, «al

rustico» un fabbricato privo delle opere di rifinitura e dunque

nel quale non sarebbe stato realizzato altro oltre la mera struttu

ra. In pratica, tenendo conto delle tecniche edilizie consuete, che

vedono il dominante impiego di strutture edilizie intelaiate in ce

mento armato, perché l'immobile possa ritenersi con il rustico

eseguito alla data del 1° ottobre 1983 (e perciò suscettibile di

sanatoria) si richiede, da parte della 1. 47/85, l'avvenuta realizza

zione, appunto entro tale data, anche della c.d. muratura di tam

ponamento, costituita da materiale di possibile varia natura (se

condo i luoghi e le abitudini costruttive: tufi segati, laterizi fora

ti, mattoni pieni cotti o di pomice-cemento, ecc.) non portante

ed avente la funzione di riempire gli spazi esterni verticali tra

le strutture dell'immobile.

Tale interpretazione è stata pure esattamente recepita dalla cir

colare n. 3356/85 del 30 luglio 1985 del ministero dei lavori pub

blici che ha avuto cura di precisare che «quanto all'espressione

costituzionale ha ritenuto illegittima la legge dell'assemblea regionale 2

aprile 1986, intitolata «modifiche ed integrazioni alla 1. reg. 10 agosto 1985 n. 37», perché lesiva delle attribuzioni statali in materia penale, in quanto disciplinante la sanatoria degli abusi edilizi in maniera contra

stante con la legge nazionale. Per un primo commento delle norme fissate

dalla menzionata 1. reg. 2 aprile 1986, cfr. M. Cicala, Il condono sicilia

no, in Corriere giur. 1986, 694. Peraltro, la citata pronuncia della Corte

costituzionale ha suscitato unanimi commenti favorevoli in dottrina: cfr. — oltre a Fiandaca, cit. — anche G. Tosi, L'illegittimità del condono

edilìzio siciliano: un'applicazione del limite penale, in Riv. giur. urbani

stica, 1987, 44 ss.; Travi, Il condono edilizio in Sicilia e il limite della

materia penale, in Regioni, 1987, 143 ss.

IV. - Infine, sui rapporti tra la competenza legislativa delle regioni

[a statuto ordinario] e quella dello Stato nelle materie di cui all'art. 117

Cost, (tra cui rientra anche l'urbanistica) ed a seguito della entrata in

vigore del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, v. Cass. 24 novembre 1981, Pon

tiggia, Foro it., Rep. 1983, voce Regione, n. 165, e in Cass, pen, 1983, 1661 con nota di F. Giampietro, che tra l'altro, ha sostenuto: 1) che

«le materie indicate di competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost., sono soggette ai mutamenti dei contenuti definitori delle materie stesse, a seconda del modificarsi dell'ordinamento statale positivo; pertanto, il

legislatore ordinario può ridefinire — quando modifica la disciplina nor

mativa del settore — le materie regionali e collegarle tra loro, con l'unico

limite che non deve pervenire a risultati che contraddicano il senso comu

ne delle espressioni usate dall'art. 117 Cost.»; 2) che «la competenza legis lativa delle regioni a statuto ordinario è ripartita (o concorrente), nel

senso che spetta allo Stato porre i principi fondamentali, che si possono anche desumere dalle leggi vigenti e alla regione porre norme di contenu

to, nei limiti di tali principi. Pertanto, nelle materie regionali, la fattispe cie normativa è complessa, perché viene determinata dal concorso della

norma statale e di quella regionale»; 3) che «inoltre, dal fatto che la

legislazione è ripartita, consegue un problema di limiti, perché la norma

zione sia dello Stato che delle regioni non può essere invasiva delle sfere

di competenza legislativa dell'altro soggetto: lo Stato non può porre nor

me di dettaglio (o di specie) e la regione non può porre norme di principio».

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GIURISPRUDENZA PENALE

"rustico" essa comprende, oltre alla muratura portante — negli edifici realizzati con sistemi tradizionali — e l'intelaiatura in ce

mento armato o in travi in acciaio, anche le tamponature perime trali».

Ora, la 1. reg. 15 maggio 1986 n. 26, dando diversa e più am

pia interpretazione della nozione di ultimazione dei lavori, ha,

in pratica, per la Sicilia, determinato uno slittamento del termi

ne, posto dalla legge statale, per l'ammissibilità della sanatoria,

non già operando direttamente sulla data del 1° ottobre 1983,

ma consentendo la sanatoria anche ad opere che alla data suddet

ta non potrebbero rientrarvi per la 1. 47/85 appunto per la man

cata esecuzione del rustico.

Ma tale modifica non sembra possa avere refluenze sul piano

penale. Se ciò si ammettesse, come affermato dalla difesa del

l'imputato, vi sarebbe, in primo luogo, palese violazione del prin

cipio di uguaglianza dei cittadini, giacché questi subirebbero o

meno un procedimento penale (per il collegamento di questo alla

sanatoria) in relazione allo stato della esecuzione delle opere abu

sive, alla data del 1° ottobre 1983 a seconda che queste siano

state realizzate nella regione siciliana o nel restante territorio na

zionale; e ciò — si badi — per tale mero criterio territoriale e

senza che si ravvisi alcuna valida ragione che giustifichi tale di

scriminazione e motivi tale differenziazione (tra l'altro, se vuole

riprendersi il ricorrente e per larga parte pretestuoso argomento

degli «abusi per necessità», si osserva che l'ampliamento della

nozione di cui all'art. 3 1. 26/86 riguarda in Sicilia tutte le opere,

senza alcuna considerazione per le condizioni soggettive del ri

chiedente la sanatoria che dunque può anche non essere «abusivo

per necessità»). In secondo luogo, se si ammettesse l'incidenza della norma esa

minata anche sul piano penale, si affermerebbe sostanzialmente

che la regione ha violato la riserva di legge statale (art. 25 Cost.), che si estende, come è noto, non solo alle norme incriminatrici

ma anche a quelle che sono a favore del reo. Si richiama in pro

posito l'insegnamento della Suprema corte (Cass. 24 ottobre 1975,

Maltagliati, Foro it., Rep. 1977, voce Legge penale, n. 2) secon

do cui «l'art. 25, 2° comma, Cost, va interpretato nel senso che

il legislatore costituzionale ha inteso riservare esclusivamente allo

Stato la potestà normativa penale oltre che con riguardo alla pos sibilità di configurare nuove ipotesi di reato, anche relativamente

all'eventualità di depenalizzazioni assolute o limitate, tali da ren

dere lecite azioni od omissioni già penalmente rilevanti secondo

l'ordinamento giuridico nazionale ovvero di trasformare fatti reato,

già come tali previsti e sanzionati da leggi statali, in illeciti ammi

nistrativi punibili con sanzioni ugualmente amministrative». Ha

ribadito altresì' Cass. 2 dicembre 1983, Spinozzi (id., Rep. 1984,

voce cit., n. 9) che «le leggi regionali non possono configurare

nuove ipotesi di reato né rendere non punibili azioni od omissioni

penalmente rilevanti neppure nelle materie in cui le regioni hanno

autonoma potestà normativa, poiché è riservata esclusivamente

allo Stato la potestà normativa penale». Ciò che preme rilevare è che, nella specie, non vi è stata da

parte della legge regionale la mera individuazione del contenuto

di disposizioni o di procedure particolari determinate da situazio

ni locali che rendano attuabile e concretamente operante nella

regione la sanatoria, o che disciplinino l'attività degli organi pre

posti all'esame delle pratiche, cosi come avviene, ad esempio, quan do il contenuto di una norma penale, avente dei caratteri di inde

terminatezza, venga integrato da altre disposizioni normative (an

che di rango inferiore); ma vi è stata una vera e propria sostitu

zione del criterio fondamentale, astratto e generalizzato, per la

stessa determinazione della summa divisio tra opere sanabili e non.

Se tale mutamento è accoglibile sul piano amministrativo per

la competenza della regione in materia, non può esserlo sul piano

penale, per le considerazioni di cui sopra che inducono a formu

lare riserve sulla costituzionalità della norma intesa come caldeg

giato dalla difesa dell'imputato. E poiché per il principio genera

le di conservazione la legge va interpretata (se ciò è possibile,

come lo è nella specie) nel senso in cui non urti con principi

costituzionali, deve necessariamente concludersi che la mutata no

zione di «ultimazione dei lavori» introdotta dalla 1. reg. 15 mag

gio 1986 n. 26 non sia utilizzabile sul piano penale per il quale l'unica nozione accoglibile è quella data dall'art. 31 1. 47/85; e

che, conseguentemente, ove le opere risultino, come nella specie,

Il Foro Italiano — 1988.

temporalmente escluse dalla sanatoria ai sensi del richiamato art.

31, non operi altresì' la sospensione del procedimento ex art. 44

stessa legge (giacché tale sospensione deve riferirsi solo alle opere

temporalmente ammesse alla sanatoria); cosi come debba esclu

dersi l'estinzione dei reati anche in caso di intera corresponsione dell'oblazione.

Si impone insomma, a seguito dell'intervento del legislatore re

gionale, la ripropozione della distinzione, come avveniva nel pas

sato, tra le due diverse repressioni, amministrativa e penale, del

l'unico fatto di abusivismo; e lo scioglimento dell'intreccio deter

minato (probabilmente inopportunamente) tra i due settori dalla

1. 47/85 che avrebbe voluto coordinarli, ma che non ha tenuto

conto delle possibili autonome e differenti determinazioni del le

gislatore regionale. (Omissis)

PRETURA DI BRESCIA; ordinanza 19 marzo 1986; Giud. Cot

tinelli; imp. Busseni e altri.

PRETURA DI BRESCIA;

Competenza e giurisdizione penale — Reati divenuti di compe tenza del pretore — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 31; 1.

31 luglio 1984 n. 400, nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore, art. 12).

In seguito all'introduzione del 2° comma dell'art. 31 c.p.p. ad

opera dell'art. 1 l. 400/84, competente a giudicare del reato

di furto aggravato è divenuto il pretore anche qualora si tratti

di furto di energia elettrica la cui esecuzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della citata I. 400/84. (1)

(1) Considerazioni sul furto aggravato di energia elettrica e sul suo

momento di commissione in caso di successione di leggi processuali.

1. - L'ordinanza in epigrafe, pur risolvendo una questione di diritto

transitorio, si segnala sotto un profilo più ampio, ponendo in discussione

problemi di particolare interesse non solo sul piano del diritto penale

processuale, ma anche (e soprattutto) sul versante sostanziale.

In generale, si può osservare come la naturale fluidità dell'energia elet

trica fa si che quest'ultima sembri sfuggire a una precisa qualificazione

giuridica, dando luogo, anche nel diritto penale, a particolari difficoltà

definitorie e a contrastanti posizioni dottrinarie e giurisprudenziali.

2. - La complessa questione relativa al caso di specie verte intorno

all'individuazione del giudice competente a conoscere del reato (furto ag

gravato) che, al momento dell'inizio della sua esecuzione, era devoluto

a un giudice (il tribunale) diverso da quello (il pretore) competente in

base alla legge (frattanto sopravvenuta) del momento della cessazione della

condotta criminosa. Al riguardo, occorre rilevare che si tratta di un problema che di regola

non si pone, in quanto, com'è noto, secondo l'opinione dominante per le norme processuali penali opera il generale principio di attualità (art. 10 e 11 disp. prel. c.c.) per cui, pur mantenendo il loro vigore gli atti

del processo già compiuti, la successiva attività processuale è regolata esclusivamente dalle nuove norme (1). Ciò, ad avviso della Corte costitu

zionale, si verifica anche qualora si tratti di nuove norme sulla competen

za, non venendo lesa la garanzia del giudice naturale (2).

(1) Cfr., tra gli altri, Bellavista e Tranchina, Lezioni di diritto pro cessuale penale, 10a ed., Milano, 1987, 35 s.; Leone, Manuale di diritto

processuale penale, 12a ed., Napoli, 1985, 23; Pagliaro, Principi di di ritto penale, parte generale, 2a ed., Milano, 1980, 121. In senso critico, Bricola, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna Roma, 1981, 290, sub. art. 24-26; Chlavario, Norma giuridica (dir. proc. pen.), voce dell Enciclopedìa del diritto, Milano, 1978, XXVIII, 468 s. In giurisprudenza, v. Corte cost. 1° febbraio 1982, n. 15, Foro it., 1982, I, 2132; Cass. 30 marzo 1978, Maimone, id., Rep. 1979, voce Competen za e giurisdizione penale, n. 53; 28 gennaio 1976, Leone, id., Rep. 1977, voce Libertà personale dell'imputato, n. 82.

(2) Corte cost. 8 aprile 1976, n. 72, Foro it., 1976, I, 1161; 5 maggio 1967, n. 56, id., 1967, I, 1115. Sul punto v. infra, § 7.

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