sentenza 3 febbraio 1988; Giud. Giorgio; imp. CampanellaSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp.613/614-615/616Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179790 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
(Omissis). La Cassazione è ormai orientata nel ritenere irrile
vante l'accertata illegittimità della concessione edilizia, in quanto la legge richiede al giudice di controllare esclusivamente l'esisten
za dell'atto concessorio «sulla base dell'esteriorità formale e della
sua provenienza dall'organo legittimato» (cosi Cass. 31 gennaio
1987, Giordano, Foro it., Rep. 1987, voce Competenza penale, n. 21, richiamando l'orientamento inaugurato da Cass. 15 marzo
1982, Basso, id., Rep. 1983, voce Edilizia e urbanistica, n. 730; e poi seguito da Cass. 10 gennaio 1984, Tortorella, id., Rep. 1985, voce cit., nn. 684, 749; 13 marzo 1985, Meraviglia, id., 1986,
II, 84; 31 gennaio 1986, Ainora), salvo che risulti l'assenza del
l'atto — nell'ipotesi scolastica della concessione rilasciata da or
gano privo di potere o assolutamente incompetente oppure relati
vamente al rilascio della concessione quale frutto di attività cri
minosa del pubblico ufficiale o del privato richiedente — nel qual caso dovrà ritenersi integrata la fattispecie di reato. Ciò, si è det
to, perché il giudice penale non può disapplicare l'atto illegittimo ex art. 5 1. 2248/1865, ali. E, ma è tenuto solo ad effettuare
una forma di controllo sull'attività amministrativa per riscontra
re la tutela del bene penalmente protetto; e poiché «l'interesse
tutelato» dalla normativa di cui alle leggi 10/77 e 47/85 «è quello
pubblico di sottoporre l'attività edilizia al preventivo controllo
della p.a. con conseguente imposizione a chi voglia edificare del
l'obbligo di richiedere l'apposita autorizzazione amministrativa», è sufficiente accertare l'esistenza del provvedimento per escludere
la sussistenza del reato in esame: cosi come va ritenuto responsa bile che, pur svolgendo attività edilizia «nel rispetto delle norme
sostanziali che la disciplinano», non sia munito della prescritta concessione (ancora Cass. 31 gennaio 1987, Giordano, cit.).
Pur riconoscendo l'autorevolezza della fonte da cui proviene l'orientamento ora ricordato, non si può certo concordare sia sul
l'esito finale cui esso conduce, né sulle premesse da cui l'orienta
mento prende le mosse. La Suprema corte, spingendosi nella ri
cerca di una corretta correlazione tra poteri del giudice penale e controllo della attività amministrativa, ha esattamente accanto
nato il tradizionale approccio ancorato alla tematica della disap
plicazione individuando nell'attività interpretativa del giudice, ri
spetto a fattispecie penali caratterizzate da elementi normativi ri
conducibili a categorie di provvedimenti amministrativi, il mezzo
attraverso il quale si esplica il controllo sulla legittimità dei prov vedimenti stessi. Ma è proprio su tale profilo che si appuntano i dubbi del giudicante: l'interesse penalmente tutelato dalla nor
mativa urbanistica non può essere considerato il solo governo del territorio, ma l'ordinato assetto del territorio stesso. Non si
può fondatamente sostenere che il legislatore penale abbia previ sto la tutela del controllo sull'attività edilizia in quanto tale, ridu
cendo cosi la garanzia penale del sistema e degli interessi ammini
strativi all'accertamento di pure forme e accontentandosi, com'è
stato icasticamente rilevato da autorevole dottrina, «di un simu
lacro di provvedimento amministrativo per ritenere esclusa l'offe
sa all'interesse finale cui tutto il meccanismo sia di controllo am
ministrativo che di tutela penale sembrerebbe mirare, ossia quello
al buon assetto territoriale».
In questo senso, del resto, depone il mutato regime di control
lo introdotto con la 47/85 che, con l'ammettere la rilevanza dello
strumemto della c.d. concessione in sanatoria ex art. 13, ha mo
dificato l'assetto previgente ove era irrilevante — come ricorda
la Cassazione nel brano surriportato — che l'attività edilizia fos
se sostanzialmente conforme alla pianificazione urbanistica una
volta che fosse accertata la mancanza della concessione. La con
cezione, per cosi dire, formale del reato edilizio non ha più senso
nell'ambito di una disciplina che consente di conseguire l'estin
zione del reato a condizione che venga accertata, pur in assenza
dell'atto amministrativo richiesto dalla legge per lo svolgimento
di attività edilizia, la conformità di tale attività a quanto previsto
negli strumenti urbanistici. Evidentemente, il legislatore mira sem
pre più alla tutela non del solo controllo amministrativo, ma de
gli specifici interessi cui quel controllo è diretto.
territorio, in Cass. pen., 1983, 1861 ss. — sono motivati dall'argomenta zione secondo cui l'interesse penalmente tutelato dalla normativa urbani
stica non è il solo governo del territorio quanto piuttosto l'ordinato asset
to del territorio stesso, sicché non ci si potrebbe accontentare di un «si
mulacro di provvedimento amministrativo» per ritenere esclusa l'offesa
a tale interesse.
Il Foro Italiano — 1988.
In questa chiave ricostruttiva, si impone l'accertamento delle
lesioni dell'interesse penalmente protetto in conseguenza dell'atti
vità edilizia operata dagli imputati in forza della concessione ille
gittimamente rilasciata. Non sorgono dubbi in ordine a tale rilie
vo, atteso lo stridente contrasto tra l'opera realizzata dagli impu tati e le previsioni del piano particolareggiato che intesero
appositamente escludere la tipologia di intervento eseguita dai pre venuti. Ciò che, invece, non sembra sussistere è l'elemento psico
logico della fattispecie che consenta di giungere all'affermazione
di responsabilità nei confronti del Damaggio e del Gueli. Pur
essendo al cospetto di una fattispecie contravvenzionale, vi sono
elementi che consentono di ritenere esclusa l'addebitabilità del
fatto agli imputati sotto il profilo psicologico. Se, infatti, per il Damaggio soccorre quella generale presunzione di buona fede
attribuita a coloro che si adeguano ad un provvedimento delle
p.a. che presenta formalmente i richiesti requisiti di legittimità
(v. anche le dichiarazioni dell'imputato che ha riferito di non
essere a conoscenza, al momento del rilascio della seconda con
cessione, degli intervenuti mutamenti dello strumento urbanisti
co) per il Gueli, ingegnere esercente l'attività in Gela, si potrebbe ritenere che lo stesso fosse in grado di valutare, in termini di
legittimità, l'operato della concessione edilizia comunale: ma le
stesse dichiarazioni dell'imputato, messe in relazione all'obietti
vamente equivoco testo del decreto regionale sopra esaminato, fanno ritenere che egli in buona fede ritenne che lo strumento
urbanistico potesse consentire l'intervento autorizzato con la con
cessione (non potendosi richiedere, pur ad un soggetto tecnica
mente qualificato, un grado di diligenza sicuramente superiore alla media nell'esaminare gli atti amministrativi).
Per tali motivi, gli imputati vanno assolti dall'imputazione lo
ro ascritta perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'e
lemento psicologico.
PRETURA DI PUTIGNANO; sentenza 3 febbraio 1988; Giud.
Giorgio; imp. Campanella.
PRETURA DI PUTIGNANO;
Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Pertinenze —
Fattispecie (L. 25 marzo 1982 n. 94, conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edili
zia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, art. 7; 1.
28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'atti
vità urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle ope re edilizie, art. 20).
Sono assoggettate al regime meramente autorizzatorio di cui al
l'art. 71. n. 94 del 1982 — e come tali sono escluse dalla previ sione Sanzio notoria dell'art. 20, lett. b), l. n. 47 del 1985 ri
guardo al reato di costruzione in assenza di concessione — le
sole pertinenze che accedono ad edifici già esistenti, e non quelle
poste a servizio di un ambiente nuovo. (1)
Fatto e diritto. — Campanella Giacinto e Campanella Luigi sono stati ritualmente tratti a giudizio dinanzi a questa pretura,
per ivi rispondere del reato specificato in rubrica.
All'odierna udienza, i prevenuti sono stati dichiarati contumaci — non essendo comparsi, senza aver fatto constare alcun legitti
mo impedimento a comparire. Indi, escusso il verbalizzante ing.
Licciulli e data lettura degli atti consentiti, p.m. e difesa hanno
concluso come da verbale in atti.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, i prevenuti devono es
(1) La pronuncia si pone nel solco di un consolidato indirizzo giuris
prudenziale, che ha un autorevole suggello in due sentenze della Corte
suprema: sent. 7 febbraio 1983, Scocca, Foro it., Rep. 1984, voce Edili
zia e urbanistica, n. 346, e 3 dicembre 1984, Rocca, id., Rep. 1986, voce
cit., n. 636, e che si appoggia sul dato testuale dell'art. 7 1. 94/82, in
cui si parla di «opere ... al servizio di edifici già esistenti».
Se ne deduce a contrario con tutta evidenza che le pertinenze di un
ambiente nuovo sono sottoposte al regime concessorio di cui alla 1. 47/85
insieme alle costruzioni cui accedono. In dottrina si veda, sul punto, Rosselli, in Legislazione pen., 1985, 588.
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PARTE SECONDA
sere dichiarati colpevoli del reato loro ascritto. Orbene, la consi
stenza oggettiva dei manufatti indicata in rubrica risulta dalla
documentazione fotografica in atti. Questa, invero, evidenzia in
modo incontestabile l'attitudine delle due costruzioni in questio ne a determinare una trasformazione durevole della porzione di
territorio, su cui le stesse insistono. La difesa, invero, ha incen
trato il suo intervento sulla circostanza che i due box per cui
è processo costituendo pertinenze — ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli art. 7 1. 94/82 e 10 1. 47/85 —
sarebbero assoggettate ad un regime meramente autorizzatorio, come tale penalmente irrilevante ex art. 20 lett, b), 1. 47/85, co
me più volte affermato dalla Suprema corte (sent. 4 febbraio 1985,
Poggispalla, Foro it., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n.
441). Senonché, detta tesi non può essere accolta nel caso di spe cie. Invero, in giurisprudenza è stato già affermato che «le perti nenze di cui all'art. 7 1. 94/82 consistono nella realizzazione di
un vano accessorio a servizio di un'abitazione, ma non di un
ambiente nuovo» (Cass. 7 febbraio 1983, Scocca, id., Rep. 1984, voce cit., n. 346). Più recentemente, e stato evidenziato che «le
disposizioni di cui all'art. 7 1. 94/82 (. . .) concernono gli edifici già esistenti (. . . (Cass. 3 dicembre 1984, Rocca, id., Rep. 1986, voce cit., n. 636). Tale tesi, ad onor del vero, trova conforto
nel dictum letterale della citata norma urbanistica, che, appunto, si riferisce ad «opere ... al servizio di edifici già esistenti». Essa — com'è stato evidenziato in dottrina — costituisce estrinseca
zione del principio generale secondo cui le opere di per sé assog
gettate ad autorizzazioni, se realizzate nel contesto di opere as
soggettate a concessione, debbono rientrare in tale concessione.
Dette opere, solo se poste al servizio di edifici già esistenti, ri
chiedono un'autorizzazione. Dette opere, invece, quando sono con
nesse ad altri interventi assoggettati a concessione trovano la loro
collocazione più corretta nella concessione.
In sostanza, la ratio giustificativa della norma introdotta dal
l'art. 7 1. 94/82 è stata quella di introdurre un regime giuridico
più «leggero» dal punto di vista procedimentale (autorizzazione) e sanzionatorio (solo di natura amministrativa: art. 10 1. 47/85)
per quegli interventi edilizi che, per il loro modesto impatto urba
nistico, non hanno l'attitudine a modificare la conformazione mor
fologica del territorio, già determinata dalla preesistente costru
zione principale, e nei cui confronti svolgono una funzione ausi
liaria, in quanto idonei a renderne possibile una migliore utilizzazione o un aumento di decoro (Cass. 2 ottobre 1984, Belli
ni, id., Rep. 1985, voce cit., n. 625). Tanto premesso, la realizza
zione di un box, posto a servizio di un unico immobile, adibito
ad uso abitativo costituisce senz'altro una «pertinenza» in senso
tecnico. Senonché, nel caso di specie — come risulta pacifica mente dagli atti — i prevenuti dapprima hanno realizzato ex no
vo — sulla base di regolare concessione — una sopraelevazione dell'immobile di loro proprietà sito in via Tripoli, costruendo quat tro nuovi appartamenti; indi, essi hanno costruito i due manufat
ti in questione adibendoli a garages {posti al servizio dei proprie tari dei citati nuovi appartamenti) e collocando detti box nella
zona che — secondo il progetto assentito dall'autorità comunale — avrebbe dovuto essere destinata a zona di parcheggio scoperta recintata (come riferito in udienza dall'ingegnere comunale Lic
ciulli). (Omissis)
I
PRETURA DI CASTELFIORENTINO; sentenza 28 ottobre 1987; Giud. Carugno; imp. Viani.
PRETURA DI CASTELFIORENTINO;
Frode in commercio e nell'industria — Frode nell'esercizio del
commercio — Produzione e consegna di insaccati composti con
carne congelata — Menzione dello stato fisico originario —
Omissione — Reato — Sussistenza (Cod. pen., art. 515; r.d.
20 dicembre 1928 n. 3298, regolamento per la vigilanza sanita
ria delle carni, art. 55; d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, attuazio
ne della direttiva (Cee) n. 79/112, relativa alla etichettatura dei
prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla rela
II Foro Italiano — 1988.
tiva pubblicità, nonché della direttiva (Cee) n. 77/94, relativa
ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particola
re, art. 4, 5).
Il produrre e consegnare insaccati (nella specie, prosciutti) com
posti con carne congelata senza indicare in alcun modo l'origi nario stato fisico di quell'ingrediente costituisce il reato di fro de in commercio perché induce il consumatore a credere che
il prodotto vendutogli sia stato realizzato con carne fresca e
quindi sia diverso per qualità da quanto dichiarato. (1)
II
PRETURA DI CREMONA; sentenza 3 giugno 1987; Giud. Nuz
zo; imp. Negroni.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Insaccati composti con carne congelata — Bollo metallico — Omissione — Reato — Esclusione (R.d. 20 dicembre 1928 n. 3298, art. 55, 62; r.d.
27 luglio 1934 n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, art.
358; d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, art. 1, 2, 3, 5, 18).
L'art. 55, 2°, 3°, 4°, 5° comma, r.d. 20 dicembre 1928 n. 3298
è da ritenere abrogato per incompatibilità con le disposizioni emanate in materia di etichettatura dal d.p.r. n. 322 del 1982, sicché agli insaccati composti con carne congelata non vanno
più applicati i bolli metallici richiesti per informare il consuma
tore circa lo stato fisico della carne ali 'atto del suo impiego. (2)
I
Fatto e diritto. — Il 17 novembre 1986, carabinieri del nucleo
antisofisticazioni di Firenze sequestravano presso il salumificio
Isac di Certaldo 450 prosciutti in quanto per la produzione degli
stessi, il cui ciclo era ancora in corso di svolgimento, era stata
utilizzata carne importata dall'estero in stato di congelazione e
successivamente scongelata senza che, poi, fosse in qualche modo
indicato tale originario suo stato.
Nel corso delle ulteriori indagini risultava che lo stesso salumi
ficio aveva venduto, nell'ottobre-novembre dello stesso anno, a
varie ditte della zona, notevoli quantitativi di prosciutto finito
realizzato con carne congelata senza indicare né altrimenti dichia
rare agli acquirenti tale circostanza e, quindi, come se gli stessi
fossero stati realizzati con carne fresca. Venivano, pertanto, se
questrati, presso gli acquirenti, i prosciutti, facenti parte di quelle
partite, ancora in loro possesso. All'esito della sommaria istruzione svolta al riguardo, Viani
Franca, quale responsabile del salumificio Isac, veniva rinviata
a giudizio affinché rispondesse dei reati specificati in epigrafe. All'odierno dibattimento, interrogata l'imputata e raccolte le
deposizioni testimoniali, il p.m. e il difensore concludevano la
discussione orale come da verbale.
È noto, che, secondo recente e costante insegnamento giuris
prudenziale della Suprema corte, la fattispecie criminosa della frode
in commercio, delineata dal legislatore nella norma incriminatrice
di cui all'art. 515 c.p., ricorre senz'altro qualora venga venduto
un prodotto alimentare scongelato senza indicare il suo ori
ginario stato di congelazione e, quindi, come se fosse fre
(1-2) In senso conforme alla questione sub I, in ipotesi analoghe, v. Pret. Rovereto 10 luglio 1986, Rass. dir. tecnica alimentaz., 1987, 93; Pret. Salerno 4 novembre 1985, id., 1986, 172; in senso contrario, v.
App. Salerno 5 maggio 1986, ibid., 535 (che ha riformato Pret. Salerno 4 novembre 1985, cit.).
Per l'applicazione dell'art. 515 c.p. in caso di detenzione di pesce con
gelato all'interno di un ristorante senza farne menzione specifica nel me
nu, v., da ultimo, le sentenze citate dal Pretore di Castel fiorentino. Per un caso di frode in commercio per omessa dichiarazione del trattamento chimico praticato, v. Cass. 21 febbraio 1985, Basile, Foro it., 1986, II, 549.
In materia di insaccati contenenti additivi chimici, v. Pret. Torino 4
aprile 1987, Rass. dir. tecnica alimentaz., 1987, 412, e Trib. Como 21
luglio 1987, ibid. In tema di violazioni al regolamento di vigilanza sanita ria sulle carni, v., da ultimo, Cass. 2 dicembre 1985, Di Martino, Foro
it., 1988, II, 456. In dottrina sul d.p.r. n. 322, v. Correrà, Tutela igienico-sanitaria de
gli alimenti e bevande, Milano, 2a ed., 1986; Id., Alimenti surgelati, con
gelati, refrigerati, Salerno, 1987.
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