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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 3 febbraio 1988; Giud. Giorgio; imp. Campanella

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sentenza 3 febbraio 1988; Giud. Giorgio; imp. Campanella Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp. 613/614-615/616 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179790 . Accessed: 28/06/2014 17:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 3 febbraio 1988; Giud. Giorgio; imp. Campanella

sentenza 3 febbraio 1988; Giud. Giorgio; imp. CampanellaSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp.613/614-615/616Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179790 .

Accessed: 28/06/2014 17:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA PENALE

(Omissis). La Cassazione è ormai orientata nel ritenere irrile

vante l'accertata illegittimità della concessione edilizia, in quanto la legge richiede al giudice di controllare esclusivamente l'esisten

za dell'atto concessorio «sulla base dell'esteriorità formale e della

sua provenienza dall'organo legittimato» (cosi Cass. 31 gennaio

1987, Giordano, Foro it., Rep. 1987, voce Competenza penale, n. 21, richiamando l'orientamento inaugurato da Cass. 15 marzo

1982, Basso, id., Rep. 1983, voce Edilizia e urbanistica, n. 730; e poi seguito da Cass. 10 gennaio 1984, Tortorella, id., Rep. 1985, voce cit., nn. 684, 749; 13 marzo 1985, Meraviglia, id., 1986,

II, 84; 31 gennaio 1986, Ainora), salvo che risulti l'assenza del

l'atto — nell'ipotesi scolastica della concessione rilasciata da or

gano privo di potere o assolutamente incompetente oppure relati

vamente al rilascio della concessione quale frutto di attività cri

minosa del pubblico ufficiale o del privato richiedente — nel qual caso dovrà ritenersi integrata la fattispecie di reato. Ciò, si è det

to, perché il giudice penale non può disapplicare l'atto illegittimo ex art. 5 1. 2248/1865, ali. E, ma è tenuto solo ad effettuare

una forma di controllo sull'attività amministrativa per riscontra

re la tutela del bene penalmente protetto; e poiché «l'interesse

tutelato» dalla normativa di cui alle leggi 10/77 e 47/85 «è quello

pubblico di sottoporre l'attività edilizia al preventivo controllo

della p.a. con conseguente imposizione a chi voglia edificare del

l'obbligo di richiedere l'apposita autorizzazione amministrativa», è sufficiente accertare l'esistenza del provvedimento per escludere

la sussistenza del reato in esame: cosi come va ritenuto responsa bile che, pur svolgendo attività edilizia «nel rispetto delle norme

sostanziali che la disciplinano», non sia munito della prescritta concessione (ancora Cass. 31 gennaio 1987, Giordano, cit.).

Pur riconoscendo l'autorevolezza della fonte da cui proviene l'orientamento ora ricordato, non si può certo concordare sia sul

l'esito finale cui esso conduce, né sulle premesse da cui l'orienta

mento prende le mosse. La Suprema corte, spingendosi nella ri

cerca di una corretta correlazione tra poteri del giudice penale e controllo della attività amministrativa, ha esattamente accanto

nato il tradizionale approccio ancorato alla tematica della disap

plicazione individuando nell'attività interpretativa del giudice, ri

spetto a fattispecie penali caratterizzate da elementi normativi ri

conducibili a categorie di provvedimenti amministrativi, il mezzo

attraverso il quale si esplica il controllo sulla legittimità dei prov vedimenti stessi. Ma è proprio su tale profilo che si appuntano i dubbi del giudicante: l'interesse penalmente tutelato dalla nor

mativa urbanistica non può essere considerato il solo governo del territorio, ma l'ordinato assetto del territorio stesso. Non si

può fondatamente sostenere che il legislatore penale abbia previ sto la tutela del controllo sull'attività edilizia in quanto tale, ridu

cendo cosi la garanzia penale del sistema e degli interessi ammini

strativi all'accertamento di pure forme e accontentandosi, com'è

stato icasticamente rilevato da autorevole dottrina, «di un simu

lacro di provvedimento amministrativo per ritenere esclusa l'offe

sa all'interesse finale cui tutto il meccanismo sia di controllo am

ministrativo che di tutela penale sembrerebbe mirare, ossia quello

al buon assetto territoriale».

In questo senso, del resto, depone il mutato regime di control

lo introdotto con la 47/85 che, con l'ammettere la rilevanza dello

strumemto della c.d. concessione in sanatoria ex art. 13, ha mo

dificato l'assetto previgente ove era irrilevante — come ricorda

la Cassazione nel brano surriportato — che l'attività edilizia fos

se sostanzialmente conforme alla pianificazione urbanistica una

volta che fosse accertata la mancanza della concessione. La con

cezione, per cosi dire, formale del reato edilizio non ha più senso

nell'ambito di una disciplina che consente di conseguire l'estin

zione del reato a condizione che venga accertata, pur in assenza

dell'atto amministrativo richiesto dalla legge per lo svolgimento

di attività edilizia, la conformità di tale attività a quanto previsto

negli strumenti urbanistici. Evidentemente, il legislatore mira sem

pre più alla tutela non del solo controllo amministrativo, ma de

gli specifici interessi cui quel controllo è diretto.

territorio, in Cass. pen., 1983, 1861 ss. — sono motivati dall'argomenta zione secondo cui l'interesse penalmente tutelato dalla normativa urbani

stica non è il solo governo del territorio quanto piuttosto l'ordinato asset

to del territorio stesso, sicché non ci si potrebbe accontentare di un «si

mulacro di provvedimento amministrativo» per ritenere esclusa l'offesa

a tale interesse.

Il Foro Italiano — 1988.

In questa chiave ricostruttiva, si impone l'accertamento delle

lesioni dell'interesse penalmente protetto in conseguenza dell'atti

vità edilizia operata dagli imputati in forza della concessione ille

gittimamente rilasciata. Non sorgono dubbi in ordine a tale rilie

vo, atteso lo stridente contrasto tra l'opera realizzata dagli impu tati e le previsioni del piano particolareggiato che intesero

appositamente escludere la tipologia di intervento eseguita dai pre venuti. Ciò che, invece, non sembra sussistere è l'elemento psico

logico della fattispecie che consenta di giungere all'affermazione

di responsabilità nei confronti del Damaggio e del Gueli. Pur

essendo al cospetto di una fattispecie contravvenzionale, vi sono

elementi che consentono di ritenere esclusa l'addebitabilità del

fatto agli imputati sotto il profilo psicologico. Se, infatti, per il Damaggio soccorre quella generale presunzione di buona fede

attribuita a coloro che si adeguano ad un provvedimento delle

p.a. che presenta formalmente i richiesti requisiti di legittimità

(v. anche le dichiarazioni dell'imputato che ha riferito di non

essere a conoscenza, al momento del rilascio della seconda con

cessione, degli intervenuti mutamenti dello strumento urbanisti

co) per il Gueli, ingegnere esercente l'attività in Gela, si potrebbe ritenere che lo stesso fosse in grado di valutare, in termini di

legittimità, l'operato della concessione edilizia comunale: ma le

stesse dichiarazioni dell'imputato, messe in relazione all'obietti

vamente equivoco testo del decreto regionale sopra esaminato, fanno ritenere che egli in buona fede ritenne che lo strumento

urbanistico potesse consentire l'intervento autorizzato con la con

cessione (non potendosi richiedere, pur ad un soggetto tecnica

mente qualificato, un grado di diligenza sicuramente superiore alla media nell'esaminare gli atti amministrativi).

Per tali motivi, gli imputati vanno assolti dall'imputazione lo

ro ascritta perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'e

lemento psicologico.

PRETURA DI PUTIGNANO; sentenza 3 febbraio 1988; Giud.

Giorgio; imp. Campanella.

PRETURA DI PUTIGNANO;

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Pertinenze —

Fattispecie (L. 25 marzo 1982 n. 94, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edili

zia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, art. 7; 1.

28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'atti

vità urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle ope re edilizie, art. 20).

Sono assoggettate al regime meramente autorizzatorio di cui al

l'art. 71. n. 94 del 1982 — e come tali sono escluse dalla previ sione Sanzio notoria dell'art. 20, lett. b), l. n. 47 del 1985 ri

guardo al reato di costruzione in assenza di concessione — le

sole pertinenze che accedono ad edifici già esistenti, e non quelle

poste a servizio di un ambiente nuovo. (1)

Fatto e diritto. — Campanella Giacinto e Campanella Luigi sono stati ritualmente tratti a giudizio dinanzi a questa pretura,

per ivi rispondere del reato specificato in rubrica.

All'odierna udienza, i prevenuti sono stati dichiarati contumaci — non essendo comparsi, senza aver fatto constare alcun legitti

mo impedimento a comparire. Indi, escusso il verbalizzante ing.

Licciulli e data lettura degli atti consentiti, p.m. e difesa hanno

concluso come da verbale in atti.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, i prevenuti devono es

(1) La pronuncia si pone nel solco di un consolidato indirizzo giuris

prudenziale, che ha un autorevole suggello in due sentenze della Corte

suprema: sent. 7 febbraio 1983, Scocca, Foro it., Rep. 1984, voce Edili

zia e urbanistica, n. 346, e 3 dicembre 1984, Rocca, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 636, e che si appoggia sul dato testuale dell'art. 7 1. 94/82, in

cui si parla di «opere ... al servizio di edifici già esistenti».

Se ne deduce a contrario con tutta evidenza che le pertinenze di un

ambiente nuovo sono sottoposte al regime concessorio di cui alla 1. 47/85

insieme alle costruzioni cui accedono. In dottrina si veda, sul punto, Rosselli, in Legislazione pen., 1985, 588.

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PARTE SECONDA

sere dichiarati colpevoli del reato loro ascritto. Orbene, la consi

stenza oggettiva dei manufatti indicata in rubrica risulta dalla

documentazione fotografica in atti. Questa, invero, evidenzia in

modo incontestabile l'attitudine delle due costruzioni in questio ne a determinare una trasformazione durevole della porzione di

territorio, su cui le stesse insistono. La difesa, invero, ha incen

trato il suo intervento sulla circostanza che i due box per cui

è processo costituendo pertinenze — ai sensi e per gli effetti di

cui al combinato disposto degli art. 7 1. 94/82 e 10 1. 47/85 —

sarebbero assoggettate ad un regime meramente autorizzatorio, come tale penalmente irrilevante ex art. 20 lett, b), 1. 47/85, co

me più volte affermato dalla Suprema corte (sent. 4 febbraio 1985,

Poggispalla, Foro it., Rep. 1986, voce Edilizia e urbanistica, n.

441). Senonché, detta tesi non può essere accolta nel caso di spe cie. Invero, in giurisprudenza è stato già affermato che «le perti nenze di cui all'art. 7 1. 94/82 consistono nella realizzazione di

un vano accessorio a servizio di un'abitazione, ma non di un

ambiente nuovo» (Cass. 7 febbraio 1983, Scocca, id., Rep. 1984, voce cit., n. 346). Più recentemente, e stato evidenziato che «le

disposizioni di cui all'art. 7 1. 94/82 (. . .) concernono gli edifici già esistenti (. . . (Cass. 3 dicembre 1984, Rocca, id., Rep. 1986, voce cit., n. 636). Tale tesi, ad onor del vero, trova conforto

nel dictum letterale della citata norma urbanistica, che, appunto, si riferisce ad «opere ... al servizio di edifici già esistenti». Essa — com'è stato evidenziato in dottrina — costituisce estrinseca

zione del principio generale secondo cui le opere di per sé assog

gettate ad autorizzazioni, se realizzate nel contesto di opere as

soggettate a concessione, debbono rientrare in tale concessione.

Dette opere, solo se poste al servizio di edifici già esistenti, ri

chiedono un'autorizzazione. Dette opere, invece, quando sono con

nesse ad altri interventi assoggettati a concessione trovano la loro

collocazione più corretta nella concessione.

In sostanza, la ratio giustificativa della norma introdotta dal

l'art. 7 1. 94/82 è stata quella di introdurre un regime giuridico

più «leggero» dal punto di vista procedimentale (autorizzazione) e sanzionatorio (solo di natura amministrativa: art. 10 1. 47/85)

per quegli interventi edilizi che, per il loro modesto impatto urba

nistico, non hanno l'attitudine a modificare la conformazione mor

fologica del territorio, già determinata dalla preesistente costru

zione principale, e nei cui confronti svolgono una funzione ausi

liaria, in quanto idonei a renderne possibile una migliore utilizzazione o un aumento di decoro (Cass. 2 ottobre 1984, Belli

ni, id., Rep. 1985, voce cit., n. 625). Tanto premesso, la realizza

zione di un box, posto a servizio di un unico immobile, adibito

ad uso abitativo costituisce senz'altro una «pertinenza» in senso

tecnico. Senonché, nel caso di specie — come risulta pacifica mente dagli atti — i prevenuti dapprima hanno realizzato ex no

vo — sulla base di regolare concessione — una sopraelevazione dell'immobile di loro proprietà sito in via Tripoli, costruendo quat tro nuovi appartamenti; indi, essi hanno costruito i due manufat

ti in questione adibendoli a garages {posti al servizio dei proprie tari dei citati nuovi appartamenti) e collocando detti box nella

zona che — secondo il progetto assentito dall'autorità comunale — avrebbe dovuto essere destinata a zona di parcheggio scoperta recintata (come riferito in udienza dall'ingegnere comunale Lic

ciulli). (Omissis)

I

PRETURA DI CASTELFIORENTINO; sentenza 28 ottobre 1987; Giud. Carugno; imp. Viani.

PRETURA DI CASTELFIORENTINO;

Frode in commercio e nell'industria — Frode nell'esercizio del

commercio — Produzione e consegna di insaccati composti con

carne congelata — Menzione dello stato fisico originario —

Omissione — Reato — Sussistenza (Cod. pen., art. 515; r.d.

20 dicembre 1928 n. 3298, regolamento per la vigilanza sanita

ria delle carni, art. 55; d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, attuazio

ne della direttiva (Cee) n. 79/112, relativa alla etichettatura dei

prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla rela

II Foro Italiano — 1988.

tiva pubblicità, nonché della direttiva (Cee) n. 77/94, relativa

ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particola

re, art. 4, 5).

Il produrre e consegnare insaccati (nella specie, prosciutti) com

posti con carne congelata senza indicare in alcun modo l'origi nario stato fisico di quell'ingrediente costituisce il reato di fro de in commercio perché induce il consumatore a credere che

il prodotto vendutogli sia stato realizzato con carne fresca e

quindi sia diverso per qualità da quanto dichiarato. (1)

II

PRETURA DI CREMONA; sentenza 3 giugno 1987; Giud. Nuz

zo; imp. Negroni.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Insaccati composti con carne congelata — Bollo metallico — Omissione — Reato — Esclusione (R.d. 20 dicembre 1928 n. 3298, art. 55, 62; r.d.

27 luglio 1934 n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, art.

358; d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, art. 1, 2, 3, 5, 18).

L'art. 55, 2°, 3°, 4°, 5° comma, r.d. 20 dicembre 1928 n. 3298

è da ritenere abrogato per incompatibilità con le disposizioni emanate in materia di etichettatura dal d.p.r. n. 322 del 1982, sicché agli insaccati composti con carne congelata non vanno

più applicati i bolli metallici richiesti per informare il consuma

tore circa lo stato fisico della carne ali 'atto del suo impiego. (2)

I

Fatto e diritto. — Il 17 novembre 1986, carabinieri del nucleo

antisofisticazioni di Firenze sequestravano presso il salumificio

Isac di Certaldo 450 prosciutti in quanto per la produzione degli

stessi, il cui ciclo era ancora in corso di svolgimento, era stata

utilizzata carne importata dall'estero in stato di congelazione e

successivamente scongelata senza che, poi, fosse in qualche modo

indicato tale originario suo stato.

Nel corso delle ulteriori indagini risultava che lo stesso salumi

ficio aveva venduto, nell'ottobre-novembre dello stesso anno, a

varie ditte della zona, notevoli quantitativi di prosciutto finito

realizzato con carne congelata senza indicare né altrimenti dichia

rare agli acquirenti tale circostanza e, quindi, come se gli stessi

fossero stati realizzati con carne fresca. Venivano, pertanto, se

questrati, presso gli acquirenti, i prosciutti, facenti parte di quelle

partite, ancora in loro possesso. All'esito della sommaria istruzione svolta al riguardo, Viani

Franca, quale responsabile del salumificio Isac, veniva rinviata

a giudizio affinché rispondesse dei reati specificati in epigrafe. All'odierno dibattimento, interrogata l'imputata e raccolte le

deposizioni testimoniali, il p.m. e il difensore concludevano la

discussione orale come da verbale.

È noto, che, secondo recente e costante insegnamento giuris

prudenziale della Suprema corte, la fattispecie criminosa della frode

in commercio, delineata dal legislatore nella norma incriminatrice

di cui all'art. 515 c.p., ricorre senz'altro qualora venga venduto

un prodotto alimentare scongelato senza indicare il suo ori

ginario stato di congelazione e, quindi, come se fosse fre

(1-2) In senso conforme alla questione sub I, in ipotesi analoghe, v. Pret. Rovereto 10 luglio 1986, Rass. dir. tecnica alimentaz., 1987, 93; Pret. Salerno 4 novembre 1985, id., 1986, 172; in senso contrario, v.

App. Salerno 5 maggio 1986, ibid., 535 (che ha riformato Pret. Salerno 4 novembre 1985, cit.).

Per l'applicazione dell'art. 515 c.p. in caso di detenzione di pesce con

gelato all'interno di un ristorante senza farne menzione specifica nel me

nu, v., da ultimo, le sentenze citate dal Pretore di Castel fiorentino. Per un caso di frode in commercio per omessa dichiarazione del trattamento chimico praticato, v. Cass. 21 febbraio 1985, Basile, Foro it., 1986, II, 549.

In materia di insaccati contenenti additivi chimici, v. Pret. Torino 4

aprile 1987, Rass. dir. tecnica alimentaz., 1987, 412, e Trib. Como 21

luglio 1987, ibid. In tema di violazioni al regolamento di vigilanza sanita ria sulle carni, v., da ultimo, Cass. 2 dicembre 1985, Di Martino, Foro

it., 1988, II, 456. In dottrina sul d.p.r. n. 322, v. Correrà, Tutela igienico-sanitaria de

gli alimenti e bevande, Milano, 2a ed., 1986; Id., Alimenti surgelati, con

gelati, refrigerati, Salerno, 1987.

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