sentenza 4 dicembre 1979; Giud. Darin; imp. TomazSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.639/640-643/644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171641 .
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PARTE SECONDA
caso con riferimento all'epoca del fatto commesso e proprio in
contemjplaziqne di quella verifica la legge penale si ispira a cri teri di opportuna prudenza quanto all'adozione di misure re strittive della libertà personale: pur in presenza di reato per il
quale sia obbligatoria la cattura, può essere ordinato, in sosti
tuzione, il ricovero in un riformatorio giudiziario (art. 246, ult.
comma, cod. proc. pen.) ed oggi, con l'entrata in vigore della
legge 25 luglio 1956 n. 888, il ricovero in un istituto di osserva zione per meglio favorire l'indagine sulla personalità del minore, lo studio delle misure e del trattamento rieducativo più idonei
per assicurarne il riadattamento sociale (art. 8 cit. legge 888) e chiaramente per impedire che il minore infradiciottenne, prima ancora di accertare se al momento del fatto-reato fosse imputa bile, venga considerato tale agli effetti della carcerazione pre ventiva, con arbitraria equiparazione all'adulto o al minore si curamente imputabile.
Se, pertanto, la previsione del divieto di concessione della li bertà provvisoria costituisce, per talune categorie di reato, espres sione insindacabile della discrezionalità legislativa con riferimen to ai soggetti da presumere imputabili per legge, la estensione del divieto ai soggetti che imputabili non possono ritenersi prima della necessaria verifica si porrebbe in contrasto non soltanto con le richiamate norme madri del sistema sanzionatorio e con l'univoco indirizzo della legislazione minorile, dichiaratamente tesa ad evitare l'adozione di misure restrittive quando esse si
pongano in contrasto con le finalità di recupero e di emenda, ma anche con le guarentigie costituzionali di cui agli art. 31, 13, 27 e con lo stesso art. 32 che, garantendo la tutela della sa
lute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, non consente alcun indiscriminato divieto di conces sione della libertà provvisoria a minori infradiciottenni quando la carcerazione preventiva o il protrarsi della stessa costituisca
pericolo per la salute non solo fisica ma anche psichica (sulla
equiparazione, agli effetti che interessano, dei due settori della
patologia, si vedano gli art. 88, 591, 593 cod. pen. ed oggi, per una sistematica collocazione del disagio psichico nel generale concetto di « salute », la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833).
Ma la legge 152 in esame, oltre a non contenere alcuna espres sione volta ad accreditare in maniera non equivoca la estensione del divieto di libertà provvisoria anche ai minori infradiciottenni, reca, anzi, all'ultimo comma dell'art. 1 una deroga — concernente la possibilità di concedere la libertà provvisoria per ragioni di salute particolarmente gravi — la quale, se correttamente appli cata, ben si attaglia alle particolari esigenze di quella fascia mi
norile, nel senso che ogni qual volta la restrizione in carcere, nei riformatori giudiziari, nelle prigioni-scuola o in simili strut ture segreganti costituisca concreto pericolo per l'equilibrio bio
psichico del soggetto in età evolutiva non è applicabile il divie to in discorso e nulla osta, ove non sussistano ragioni di cautela
processuale e particolari esigenze di tutela della collettività, alla concessione della libertà provvisoria.
Tale interpretazione trova definitiva conferma nella decisione n. 46 del 20 aprile 1978 (Foro it., 1978, I, 1073) con la quale la Corte costituzionale, nel rigettare la eccezione di incostituzio nalità dell'art. 1 legge 152, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., ha dichiarato la immunità della norma dalla eccepita censura in
quanto essa « appare suscettibile di una interpretazione che non escluda la concessione della libertà provvisoria ai minori » infra diciottenni.
In conclusione, le condizioni di vita individuali e familiari dei minori V. e F., la loro personalità già compromessa dalle negative esperienze fatte, il pericolo che il protrarsi della carcerazione pre ventiva aggravi lo stato di salute, soprattutto psichica, di soggetti nei confronti dei quali lo stato di detenzione potrebbe finire per essere destrutturante, rendono opportuna la concessione della li bertà provvisoria, disponendo per il solo F. (che, a cagione della
specifica età e per evitare che il medesimo, se lasciato del tutto
incontrollato, possa dedicarsi al delitto, ne appare abbisognevole) il ricovero in un istituto di osservazione.
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI CHIOGGIA; sentenza 4 dicembre 1979; Giud.
Darin; imp. Tomaz.
PRETURA DI CHIOGGIA;
Abuso di potere e violazione dei doveri d ufhcio — Omissione di atti d'ufficio — Sindaco — Sussistenza del reato — Fattispe cie (Cod. pen., art. 328).
Commette il reato di omissione di atti d'ufficio il sindaco che non adotti il provvedimento di divieto di balneazione in pre senza di inquinamenti verificatisi nel litorale marino del co mune. (1)
Il Pretore, ecc. — Con missiva del 28 marzo 1979 il medico
provinciale di Venezia inviava al sindaco e all'ufficiale sanitario
di Chioggia le relazioni di analisi batteriologica delle acque del litorale comunale destinate alla balneazione dall'inizio dell'an
no, facendo presente che i risultati avevano evidenziato un coli
titolo superiore a quello consentito dalla circolare ministeriale 1° giugno 1971, con ripetuta presenza di salmonella, ed invitan do ad adottare provvedimenti adatti a ridurre l'inquinamento.
Il giorno 12 aprile 1979 il sindaco riferiva i dati alla giunta, affermando che « sarà posta particolare attenzione ai dati che
perverranno nei mesi futuri da parte del medico provinciale e
comunque per studiare eventuali provvedimenti da prendersi per evitare la balneazione nelle zone alle foci del Brenta, dell'Adige e sulla spiaggia del Bacucco e eventualmente anche nelle altre zone se eventi lo dovessero imporre ».
Con missiva del 12 giugno 1979 diretta al sindaco, il medico
provinciale inviava nuovi dati rammentando il contenuto della
circolare ministeriale 1° giugno 1971 e chiedendo che gli venis sero comunicati i provvedimenti adottandi.
Con fonogramma del 23 giugno 1979 il medico provinciale in viava al sindaco ed all'ufficiale sanitario (e per conoscenza al
prefetto, al pretore ed all'assessore alla sanità) i risultati delle
analisi relative ai campioni prelevati in data 11 giugno 1979, evidenziami un colititolo superiore al consentito in tutti i punti di prelievo, ed invitando nuovamente il sindaco ad « adottare
urgenti provvedimenti ».
Evidentemente allarmato dal momento che i dati erano stati
inviati, per la prima volta dopo qualche anno, pure al pretore, il sindaco Tomaz si recava dallo scrivente, il quale gli ricordava
gli obblighi di legge e lo invitava a riferire per iscritto le con testazioni che egli muoveva al medico provinciale.
Giunta la relazione, lo scrivente disponeva nuovi prelievi allo
scopo di tenere sotto controllo la situazione.
Il 28 giugno 1979 un nuovo fonogramma portava a conoscen za che i colititoli erano superiori ai limiti iti quasi tutti i punti di prelievo.
Con esso si invitava nuovamente il Tomaz ad « adottare ur
genti provvedimenti ed emanare ordinanza divieto balneazione dette zone ».
Altro fono il 4 luglio 1979: colititoli superiori ai limiti in tutti i punti eccetto uno: « Stante rilevante et ripetute condizioni
inquinamento batteriologico, invitasi la S.V. a volere delimitare zone inquinate ed emettere ordinanza divieto balneazione dette zone (giusto disposto circ. min. san. n. 40. 5/79 D.A.G. 67 in
data 1° giugno 1971 et ordinanza quest'ufficio in data 23 marzo
1972). Attendesi urgente comunicazione su provvedimenti adot tati S.V. ».
Nessun provvedimento di divieto veniva in tale periodo assun to dal sindaco, il quale si limitava a rispondere di avere fatto
attivare un depuratore alla foce del Brenta e di avere affidato incarichi per il controllo delle acque.
Finalmente, dopo un sollecito del 10 luglio del medico pro vinciale, veniva disposto il divieto di balneazione limitatamente
alla zona da 400 metri a nord a 400 metri a sud delle foci del fiume Brenta e del fiume Adige.
(1) In termini, Pret. Livorno 21 aprile 1976, Foro it., Rep. 1977, voce Abuso di poteri, nn. 45, 46, menzionata in motivazione, secon do cui l'emissione di ordinanze che vietino la balneazione in tratti di mare inquinato spetta esclusivamente al sindaco, responsabile per tanto del reato di omissione di atti d'ufficio qualora non provveda. La legge, infatti, non prevede in proposito la competenza dell'uffi ciale sanitario la cui responsabilità, sotto il profilo di cui all'art. 328 cod. pen., viene invece in considerazione nel caso in cui questi tra scuri di osservare le disposizioni impartite dalle autorità competenti per la vigilanza sulle condizioni igienico sanitarie delle acque ma rine destinate alla balneazione, omettendo di eseguire le prescritte attività di controllo e di accertamento e di vietare, nei casi dovuti, la balneazione e di vigilare sulla osservanza di questo divieto (Pret. Genova 16 settembre 1975, id., 1976, II, 153, con nota di richiami; sostanzialmente in termini, Pret. Bordighera 2 dicembre 1977, id., 1978, II, 146, con nota di richiami).
Sul punto che l'elemento intenzionale del reato di cui all'art. 328 cod. pen. consiste nel dolo generico, ossia nella cosciente volontà di rifiutare, ritardare od omettere l'atto dovuto, Cass. 18 gennaio 1979, Mammarella, id., 1979, II, 565, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA PENALE
Nello stesso periodo il sindaco riferiva al maresciallo coman dante del nucleo operativo, incaricato delle indagini dallo scri
vente, di non avere preso provvedimenti dal momento che non erano state effettuate le ulteriori analisi con la frequenza indi cata dalla circolare ministeriale più volte citata, ragione per cui l'ufficio del medico provinciale veniva interessato attraverso la
p. s. per l'effettuazione degli ulteriori prelievi a norma di legge.
Questi venivano eseguiti regolarmente i giorni 9, 11, 13, 16, 18 luglio e comunicati al sindaco con invito ad emettere « ordinan za di divieto balneazione nelle zone dei litorali di Sottomarina e Isola Verde che abbiano superato per più di una volta il li mite colimetrico di X100 cc. ».
Le analisi evidenziavano che il limite era stato superato in tutti e cinque i prelievi per le zone foci Brenta, foci Adige e Ca' dei Tamerici, in quattro per la zona Park Hotel, in tre per l'Hotel Astoria e in due per le zone diga e colonie.
Il sindaco emetteva ordinanza di divieto della balneazione, in data 4 agosto 1979, non per tutte le zone, ma limitatamente al tratto di litorale compreso da 400 metri a nord delle foci del fiume Brenta a tutta la foce del fiume Adige.
Preso atto di quanto sopra, in data 8 agosto lo scrivente invia va comunicazione giudiziaria al sindaco Tomaz per omissione atti d'ufficio e disponeva il divieto di balneazione per tutte le altre zone, allo scopo di evitare che il reato omissivo venisse portato a conseguenze ulteriori.
Nel corso dell'istruttoria veniva ascoltato il medico provinciale prof. Magri, il quale riferiva di avere iniziato ad inviare i re ferti pure alla pretura in seguito alle mancate risposte del sin daco agli inviti più sopra elencati; veniva inoltre fatto presente che, anche se tutto il litorale veniva sottoposto a periodici con trolli lungo tutto l'arco dell'anno — e con maggior frequenza nel periodo estivo — mai si erano potuti effettuare prelievi con la frequenza di cui alla circ. min. (fatta eccezione per quelli del luglio) a causa della carenza di personale.
L'imputato dichiarava che i colonbatteri non sono nocivi, che l'ordinanza doveva essere emessa dal medico provinciale, che per emetterla si dovevano attendere gli esiti dei cinque controlli nei dieci giorni successivi al primo prelievo positivo, che quelli del luglio al momento della comunicazione non erano più at tuali e che comunque lui stesso aveva vietato la balneazione dove l'aveva ritenuto opportuno e cioè nelle zone con indice colime trico superiore ai 600 CF/100 cc. (limite proposto dalla Orga nizzazione mondiale della sanità) mentre nelle altre gli indici, anche se spesso positivi, erano variabili.
Citato a giudizio per rispondere del reato in rubrica, Tomaz Luigi non è oggi comparso malgrado la ritualità della notifica del decreto di citazione ed è stato dichiarato contumace.
Data lettura degli atti consentiti, è stato ascoltato come testi mone il medico provinciale che ha confermato quanto deposto in istruttoria; l'analizzatore del laboratorio provinciale di igie ne e profilassi, che ha confermato gli esiti delle analisi e, infine, il maresciallo del nucleo operativo dei carabinieri di Sottoma rina, che ha confermato i rapporti. P. m. e difesa concludevano come da verbale dopodiché veniva pronunziato il dispositivo in atti.
Le circolari ministeriali 1° e 19 giugno 1971 nelle quali ven gono prescritte le modalità di accertamento ed i criteri valuta tivi dell'idoneità igienico-sanitaria delle acque marine destinate alla balneazione, stabiliscono pure la procedura da adottare per l'emissione dell'ordinanza di divieto della balneazione.
Infatti, si prevede che il medico provinciale deve comunicare il proprio parere ex art. 6 legge 13 marzo 1958 n. 296 al sindaco e al prefetto secondo le rispettive competenze, affinché essi emet tano il provvedimento (« si ritiene che tale provvedimento rive sta le caratteristiche della contingibilità ed urgenza e per la tem
poraneità e provvisorietà del provvedimento stesso, e per l'ur
genza dell'intervento, essendo iniziata la stagione balneare »).
Non si può non condividere l'avviso del ministero della sa nità sulla sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordi
nanza, desumendosi il requisito della contingibilità e quello del
l'urgenza dalla variabilità della presenza dei coliformi nei punti di prelievo nonché dallo stesso meccanismo previsto dalla nor mativa: al verificarsi di un campione negativo devono essere di
sposti altri cinque prelievi nei dieci giorni successivi e se an che uno solo di questi dà esito negativo va vietata la balneazio
ne; nuovi esami, poi, possono imporre la revoca della ordinanza. Deriva da tali considerazioni che al sindaco competeva di emet
tere il provvedimento sulla base di un triplice ordine di consi derazioni.
In primo luogo in virtu del generico potere di ordinanza at tribuitogli, nella presente materia, dall'art. 153 t. u. della legge comunale e provinciale del 1915, in secondo luogo, perché, pa cifico essendo che egli agisce nella fattispecie come ufficiale di governo, è per lui obbligatoria l'osservanza delle norme interne contenute nella circolare sopra citata e, in terzo luogo, infine, perché, nella stessa veste, sembra sottoposto alle disposizioni impartite dal medico provinciale (che sono state citate con am piezza, più sopra).
Nessuno dubbio perciò che l'emanazione dell'ordinanza de qua rientri nella nozione di « atti d'ufficio ».
La difesa ha sostenuto che il giudice penale non può sindacare l'art, il quid e il quando del provvedimento, rientrando esso nella discrezionalità della massima autorità comunale.
Si osserva che « nella nozione di atto d'ufficio, ai fini del de litto di cui all'art. 328 cod. pen., sono compresi tutti gli atti che rientrano nella competenza funzionale del pubblico ufficiale ed il compimento di essi deve essere per lui doveroso.
« Nulla però importa che tale obbligatorietà risulti espressamen te dalla legge o da un ordine dell'autorità ovvero dal contenuto generico del rapporto d'ufficio o servizio » (Cass., Sez. Ili, 3
aprile 1964, Foro it., Rep. 1965, voce Abuso di ufficio, n. 25). È certo e pacificamente ammesso che l'autorità giudiziaria può
giudicare l'operato discrezionale dell'autorità amministrativa quan do da esso emergano fatti aventi carattere di reato (nella specie: omissioni che compromettano lo scopo istituzionale dell'ufficio).
Va posto in rilievo, inoltre, come la circolare del ministero della sanità, proprio nel suo tenore letterale, indica come dove rosa l'emissione dell'ordinanza di divieto della balneazione al ve rificarsi di determinati presupposti (la balneazione dovrà essere vietata qualora più di un campione sui cinque prelevati nello stesso punto nell'arco di dieci giorni presenti un colititolo supe riore ai 100 colonbatteri fecali per 100 mi »).
Si è più sopra posto in evidenza come il sindaco Tomaz, rice vuti i referti, che indicavano in tutti i punti del litorale una pre senza di colonbatteri superiore al limite almeno in due prelievi, si sia limitato ad emettere il provvedimento restrittivo limitata mente alle foci.
Non può perciò nemmeno sostenersi che male sia stato giudi cato il « quando » dell'ordinanza, apparendo logico che il tempo necessario per l'emanazione del provvedimento relativo alle foci dei fiumi fosse sufficiente, essendo basato sui medesimi risultati, pure per pronunziarlo nei confronti del resto del litorale.
Le considerazioni appena svolte circa la doverosità del com portamento dell'imputato dimostrano che l'omissione è avvenu ta « indebitamente ».
In giurisprudenza, ritengono che commetta il reato di omis sione di atti d'ufficio il sindaco che non provveda a vietare la balneazione in tratti di mare inquinati: Pret. Livorno 21 aprile 1976, imp. Raugi ed altri (id., Rep. 1977, voce Abuso di po teri, nn. 45, 46); Pret. Genova 16 settembre 1975, imp. Lombardi (id., 1976, II, 153); iPret. Livorno 19 febbraio 1975, imp. Raugi ed altri (id., Rep. 1976, voce cit., n. 45); vedasi pure Trib. Vi cenza 27 ottobre 1975 (id., Rep. 1976, voce Sanità pubblica, n. 75), in motivazione.
Occorre ora esaminare la tesi difensiva secondo cuj dovevano essere imputati, invece del sindaco o comunque insieme ad esso, il medico provinciale, l'ufficiale sanitario, il comandante della ca pitaneria di porto ed il prefetto.
Per il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, in particolare, si sostiene che ad essi spetta l'emissione di provvedimenti in materia di salute pubblica, cui sono funzionalmente preposti in virtù della legge 13 marzo 1958 n. 296 e del d. pres. 11 febbraio 1961 n. 264 (che all'art. 20 prevede espressamente che l'uffi ciale sanitario adotta i provvedimenti che non comportano im
pegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del comune). Si osserva che l'istituzione del ministero della sanità e la suc
cessiva legislazione sui servizi e sugli organi sanitari non hanno minimamente toccato l'ordinamento sostanziale del comune, il
quale continua ad essere retto dalla precedente disciplina, e che, non essendo stata abrogata la normativa relativa, non possono essere sottratti al sindaco dalle citate leggi del 1958 e del 1961 i provvedimenti di sua esclusiva competenza quali l'emanazione di ordinanze contingibili di necessità e urgenza (T.A.R. Veneto 25 luglio 1974, n. 22, id., Rep. 1975, voce Comune, n. 191; Trib. Vicenza 27 ottobre 1975, cit.; Pret. Genova 16 settembre 1975, cit.).
Ne deriva che, fermo restando l'obbligo di emettere il provve dimento da parte del sindaco, per i motivi già esposti, agli or
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PARTE SECONDA
gani in questione sarebbe spettata l'emanazione una volta accer
tata l'omissione del sindaco: l'ordinanza dello scrivente, accer
tando l'omissione di questo onde impedire che il reato venisse
portato a conseguenze ulteriori, ha impedito l'eventuale provve dimento di quelli.
Uguale funzione esclusivamente surrogatoria sarebbe spettata al prefetto, tenendosi presente che l'ambito territoriale per l'ema
nazione dei suoi provvedimenti contingibili e urgenti è l'intera
provincia o più comuni della medesima (art. 20 legge comunale
e provinciale del 1934) e non gli competeva perciò di attivarsi
per primo. Le stesse considerazioni andrebbero fatte per il comandante
della capitaneria di porto, se non sussistessero perplessità sulla
sua competenza a provvedere, ex art. 30 cod. nav., in presenza di
tanti organi funzionalmente e specificamente competenti in ma
teria di salute pubblica.
Configurato pertanto il potere-dovere del sindaco di attivarsi
come nascente con la comunicazione dei dati relativi ai prelievi
effettuati con le modalità e la frequenza imposti dalle circolari
del ministero della sanità, il Tomaz va ritenuto responsabile di
un'unica omissione d'atti d'ufficio e non di omissione continua
ta, come contestatogli.
Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo del reato in questio
ne, risulta evidente la consapevolezza del comportamento omis
sivo da parte dell'imputato, in primo luogo per il tenore del
tutto esplicito della missiva del medico provinciale del 25 luglio
1979 con cui si invitava il sindaco a disporre il divieto di bal
neazione, sulla base di dati estremamente chiari, e, in secondo
luogo, per il fatto stesso che il prevenuto vietò la balneazione
limitatamente ad alcune zone, più lontane agli interessi turistici
di Sottomarina. ,
Nel commisurare l'entità della pena, vanno tenute presenti,
da una parte, la gravità del reato (la salute pubblica è un inte
resse costituzionalmente garantito) e dall'altra la personalità del
l'imputato, per la quale anche una pena pecuniaria si ritiene
possa conseguire il suo scopo.
Pena equa pertanto stimasi quella di lire trecentomila di mul
ta, che viene ridotta, per effetto dell'applicazione delle circostan
ze attenuanti generiche concedibili per l'incensuratezza del pre
venuto, a lire duecentomila di multa.
Alla condanna consegue, ex art. 31 cod. pen. l'interdizione dai
pubblici uffici per anni uno.
Non è concedibile il beneficio della non menzione per il di
sposto dell'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. penale.
La ragionevole previsione che l'imputato si asterrà dal commet
tere ulteriori reati consente l'applicazione del beneficio della so
spensione condizionale della pena.
Il Tomaz va infine condannato al pagamento delle spese pro
cessuali.
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI AVERSA; sentenza 15 novembre 1979; Giud.
Cozzella; imp. Lettera.
PRETURA DI A VERS A;
Misure di prevenzione — Rimpatrio con foglio di via obbliga
torio — Mancata presentazione all'autorità di pubblica sicu
rezza nei termini prescritti — Punibilità — Disciplina appli
cabile (R. d. 18 giugno 1931 n. 773, t. u. leggi di pubblica si
curezza, art. 163; legge 27 dicembre 1956 n. 1423, misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la si
curezza e la pubblica moralità, art. 2).
La mancata presentazione nel termine prescritto all'autorità di
pubblica sicurezza indicata nel foglio di via obbligatorio è
sanzionata penalmente dall'art. 163 t. u. leggi di pubblica si
curezza, norma da ritenersi tuttora in vigore in quanto non
incompatibile con la nuova disciplina della materia prevista
dall'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423. (1)'
(1) Sul problema affrontato nella presente sentenza, e cioè quello della normativa applicabile alla fattispecie di mancata presentazione all'autorità di p. s. nei termini prescritti dal foglio di via obbliga
torio, si riscontrano in giurisprudenza orientamenti contrastanti.
In senso conforme alla decisione del pretore è orientata una larga
parte della giurisprudenza la quale ritiene la sopravvivenza dell'art.
Il Pretore, ecc. — Fatto. — A seguito di denuncia del 15 gen naio 1979 dei carabinieri di S. Arpino Lettera Rosa fu citata a
giudizio per rispondere del reato rubricato.
Nell'odierno pubblico dibattimento, in cui la predetta non è
comparsa, ond'è che, rituale apparendo la notifica del decreto di
citazione, è stata dichiarata contumace, datasi lettura degli atti
per i quali essa era consentita, il p. m. e la difesa hanno con
cluso come da verbale di udienza.
163 t. u. l.p. s. alla nuova normativa contenuta nell'art. 2 legge 1423/
1956, trattandosi di disposizioni disciplinanti comportamenti diversi. In
particolare l'art. 2 suddetto, regolando ex novo la sottoposizione di
persone pericolose alla misura di prevenzione del rimpatrio obbliga torio e fissando nuovi criteri a tutela dei diritti dell'interessato e
nuove garanzie a favore dello stesso, avrebbe abrogato l'art. 157
t. u. 1. p. s. che precedentemente regolava la materia in questione;
non prevedendo, però, le modalità con le quali il rimpatrio deve es
sere attuato, avrebbe lasciato in vita l'art. 163 t.u. 1. p. s., che prov
vede appunto in proposito stabilendo che le persone rimpatriate non
possano allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato e debbano pre
sentarsi all'autorità di p. s. nel termine prescritto. Cosicché sarebbero
configurabili distintamente una inosservanza all'obbligo di rimpa
trio, consistente nel far ritorno nel luogo da cui si è disposto l'allon
tanamento, rientrante nella previsione dell'art. 2 legge 1423/1956 ed
una inosservanza del foglio di via, consistente nella violazione dei
termini di presentazione all'autorità di p. s. o nella deviazione dal
l'itinerario stabilito, penalmente sanzionata dall'art. 163 t. u. l.p. s.
Cosi, da ultimo, Cass. 11 luglio 1977," Ferro, Foro it., Rep. 1979,
voce Misure di prevenzione, n. 33. Nello stesso senso v. anche Cass.
17 dicembre 1973, Cabitza, id., Rep. 1975, voce cit., n. 30; 16 otto
bre 1973, De Novellis, ibid., n. 36; 6 aprile 1973, Vasapollo, id.,
1974, II, 236, con nota di richiami.
Secondo un opposto orientamento, invece, l'art. 2 legge 1423/1956,
disciplinando nuovamente la materia del rimpatrio obbligatorio, già
regolata dagli art. 157 e 163 t. u. l.p. s., ha raggruppato varie ipotesi
di condotta criminosa, colpendole tutte attraverso la previsione della
medesima sanzione; la violazione della predetta norma, pertanto, sus
sisterebbe non soltanto nei due fondamentali casi che il soggetto
rimpatriato con foglio di via non lasci il luogo interdettogli ovvero
vi faccia ritorno nel periodo del divieto o senza autorizzazione, ma
anche nel caso che, allontanandosi, non raggiunga il luogo di desti
nazione o si discosti dall'itinerario stabilito o, infine, non si pre
senti all'autorità di p. s. del luogo nel termine stabilito (Cass. 14
marzo 1977, Girardi, id., Rep. 1978, voce cit., n. 35; 20 dicembre
1974, Fringuelli, id., Rep. 1976, voce cit., nn. 58, 59).
In posizione intermedia rispetto a questi due orientamenti si col
locano alcune decisioni nelle quali il problema dei rapporti fra le
due norme è stato risolto nel senso della sopravvivenza parziale
dell'art. 163 t. u. 1. p. s., le cui previsioni continuerebbero a disci
plinare le modalità del rimpatrio, mentre la sanzione per la viola
zione di tali modalità sarebbe da ricercarsi nell'art. 2 legge 1423/1956. Pertanto il reato di mancata presentazione all'autorità di p. s. nel
termine prescritto dal foglio di via, risulterebbe dal combinato di
sposto degli art. 163 t. u. 1. p. s. e 2 legge 1423/1956 (Cass. 14 marzo
1978, Lucisi, id., Rep. 1978, voce cit., n. 29; Pret. Torino 22 di
cembre 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 60; Cass. 2 maggio 1973,
Ihofer, id., Rep. 1974, voce cit., n. 49).
Pressoché unanimemente, invece, si esclude che la mancata pre
sentazione all'autorità di p s. nel termine prescritto, anziché rien
trare in una delle due norme suddette, sia da considerarsi, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 1423/1956, un comportamento penal
mente irrilevante o integri la contravvenzione prevista dall'art. 650
cod. penale. V., in tal senso, oltre a Cass. 14 marzo 1977 e 20 dicem
bre 1974 già citate, anche Cass. 27 settembre 1976, Girardi, id.,
Rep. 1978, voce cit., n. 37. Contra, cfr. una isolata decisione:
Pret. Torino 19 gennaio 1971, id., Rep. 1973, voce cit., n. 68, la
quale ha ritenuto che il comportamento di chi, rinviato dal questore
con foglio di via obbligatorio al comune di residenza, omette di
presentarsi nel termine stabilito all'autorità di p. s., come impostogli
nel detto provvedimento, non integra gli estremi della contravven
zione di cui all'art. 2 legge 1423/1956, ma di quella di cui all'art.
650 cod. penale. Si evince dalla giurisprudenza richiamata, al di là del contrasto
circa la normativa applicabile, una sostanziale conformità di orienta
mento quanto al contenuto delle decisioni, ove si consideri da una
parte la generale tendenza a conservare in ogni caso la punibilità
anche delle violazioni alle prescrizioni contenute nell'art. 163 t.u. 1.
p. s. e dall'altra il fatto che sia l'art. 163 che l'art. 2 legge 1423/1956
prevedono lo stesso tipo di sanzione (arresto da uno a sei mesi). Per
cui, quale che sia la disposizione ritenuta applicabile, il trattamento
normativo rimane invariato sia in ordine ai tipi di comportamenti sanzionabili sia in ordine all'entità della sanzione.
Nel senso che la figura criminosa di cui all'art. 163 t. u. l.p. s.
sia un reato omissivo istantaneo che si consuma con lo scadere del
l'ultimo giorno utile per la presentazione all'autorità di p. s., v., ai
fini della determinazione della data di decorrenza del termine di pre
scrizione, Cass. 24 novembre 1976, Mantegazza, id., Rep. 1979,
voce cit., n. 19 (in Mass. pen., 1978, 1533, con nota di Giunti).
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