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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sentenza 9 aprile 1980; Giud. De Scalzi; imp. Zanardi e...

Date post: 31-Jan-2017
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sentenza 9 aprile 1980; Giud. De Scalzi; imp. Zanardi e altra Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp. 579/580-581/582 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171627 . Accessed: 25/06/2014 05:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.46 on Wed, 25 Jun 2014 05:50:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 9 aprile 1980; Giud. De Scalzi; imp. Zanardi e altraSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.579/580-581/582Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171627 .

Accessed: 25/06/2014 05:50

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE SECONDA

mento di pena per la continuazione, su lire 42.030.000 di ammen

da (18.000x2335 giornate lavorative) si determina in lire 20 mi

lioni di ammenda, suddivise proporzionalmente, con approssima

zione, per ogni rapporto di lavoro.

In concreto si irroga a ciascuno degli imputati la pena di lire

62.030.000 (sessantaduemilionitrentamila) di ammenda, cosi suddi

visa per ogni rapporto di lavoro a domicilio. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI MONCALIERI; sentenza 24 aprile 1980; Giud.

Fiengo; imp. Robasto e altri. PRETURA DI MONCALIERI;

Edilizia e urbanistica — Lavori di rifacimento dell'intonaco ester

no — Miglioramento dei servizi igienici — Interventi di manu

tenzione ordinaria — Obbligo di concessione o autorizzazione

— Insussistenza (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la

edificabilità dei suoli, art. 9; legge 5 agosto 1978 n. 457, norme

per l'edilizia residenziale, art. 31).

Edilizia e urbanistica — Serra realizzata in materiale plastificato — Obbligo della concessione — Insussistenza (Legge 28 gen

naio 1977 n. 10, art. 1).

Il rifacimento dell'intonaco esterno di uno stabile ed • il migliora mento dei servizi igienici, costituiscono interventi di manuten

zione ordinaria che, come tali, non richiedono il preventivo ri

lascio né della concessione né dell'autorizzazione sindacale. (1)

Una serra realizzata in materiale plastificato ed infìssa al suolo

tramite nervature in metallo non rientra nell'ambito delle co

struzioni per cui è obbligatoria la concessione edilizia. (2)

Il Pretore, ecc. — Fatto e diritto. — A seguito di rapporto dei

vigili urbani di Nichelino veniva iniziato procedimento penale nei

confronti di Robasto Costanzo, Robasto Guido e Robasto Lucia,

ecc. venivano tratti a giudizio di questo pretore per rispondere

del reato ascritto in rubrica.

All'odierno dibattimento, celebrato alla presenza degli impu

tati, p. m. e difensori concludevano come da separato verbale.

(1) La disciplina degli interventi di manutenzione ordinaria risulta

dal combinato disposto degli art. 31, lett. a), legge 5 agosto 1978 n.

457 e art. 9, lett. c), legge 28 gennaio 1977 n. 10: tali interventi non

sono subordinati né a concessione edilizia né alla autorizzazione di

cui all'art. 48 legge 5 agosto 1978, cit. e la loro esecuzione senza i

citati provvedimenti comunali non integra alcuna delle ipotesi con

travvenzionali di cui all'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10. Tutta

la materia presenta una certa difficoltà applicativa per la non chiara

dizione dell'art. 31 della legge n. 457: cosi, nel caso in esame, il

miglioramento dei servizi igienici è stato ritenuto intervento manu

tentivo ordinario, mentre l'art. 31, lett. b), definisce manutenzione

straordinaria l'attività volta a « realizzare ed integrare i servizi igie nico-sanitari e tecnologici » ed a sua volta alla lett. a) fra gli inter

venti ordinari è ricompresa l'attività volta ad « integrare o mante

nere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti». In argomento e

specificatamente sulle opere di manutenzione straordinaria e sull'ul

teriore problema se la loro esecuzione in assenza di autorizzazione

integri alcuno e quali dei reati previsti all'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10, cfr. nota di richiami di F. Nisticò a Trib. Rieti 29 set

tembre 1978, Foro it., 1980, II, 269.

In dottrina v. Zini, Legge 28 gennaio 1977 n. 10 - Concessioni gra tuite: manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, modifiche interne,

edifici unifamiliari, interpretazioni e limiti, in Comuni d'Italia, 1978, 726.

(2) Si riscontrano due precedenti specifici, vigendo la normativa

urbanistica del 1942: hanno, infatti, ritenuto sussistente l'obbligo del

la licenza edilizia per la realizzazione di serre agricole Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 1976, n. 1031, Foro it., Rep. 1976, voce Edilizia e

urbanistica, n. 606 e T.A.R. Liguria 15 maggio 1975, n. 89, ibid., n.

607. Sulla interpretazione da fornire al termine costruzione per la

esecuzione della quale era necessaria la licenza ed oggi si ritiene ne

cessaria la concessione v. la nota di richiami a Cass. 19 marzo 1980,

Ferrari, in questo fascicolo, II, 537, e ivi la riportata giurisprudenza sul concetto di precarietà dell'opera.

In dottrina v. Morsillo, Impianti di serre e licenza edilizia, in

Giur. agr. it., 1975, 591; Ancora sulla licenza edilizia per impianti di

serre, id., 1976, 369; Annunziata, La legge sulla edificabilità dei

suoli e le opere per cui occorre la concessione, in Riv. giur. edilizia,

1977, III, 3.

Ritiene questo pretore che i presenti vadano assolti.

I lavori di cui trattasi e che hanno determinato l'imputazione consistono nella collocazione di serre in struttura metallica e

nella ristrutturazione di un'ala del fabbricato costituente la casci

na Veruca di proprietà dei prevenuti.

Ebbene per quanto concerne le c. d. ristrutturazioni nessun

addebito si ritiene sia da muovere agli imputati.

II tecnico del comune di Nichelino, nel corso dell'istruttoria di

battimentale, ha precisato che tali lavori sono consistiti in un

rifacimento dell'intonaco esterno e nel miglioramento dei servizi

igienici.

Da ciò consegue che i suddetti lavori esulano dall'ambito di

quelli la cui realizzazione è subordinata alla concessione edilizia

rientrando piuttosto nell'ambito dei lavori di manutenzione ordi

naria che, ai sensi dell'art. 9, lett. c), legge 28 gennaio 1977 n.

10, non sono condizionati al rilascio di un provvedimento ammi

nistrativo.

Per quanto concerne gli altri lavori, relativi alla costruzione

delle serre, ritiene il giudicante che neanche sussista responsabi lità per la contravvenzione contestata.

Le serre costituite di materiale plastificato ed infisse al suolo

tramite nervature in metallo non rientrano, difatti, nell'ambito

delle costruzioni per cui è imposta licenza edilizia.

Pur mancando una definizione legislativa di costruzione è

giurisprudenza costante che tale debba ritenersi quell'opera sta

bilmente incorporata al suolo e tale da trasformare in modo du

revole l'assetto edilizio.

Pur non facendo la legge urbanistica alcuna distinzione tra la

mole, l'ubicazione, la destinazione della costruzione e la natura

del materiale impiegato per la costruzione non può non ritenersi

che nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, risulti con

evidenza la precarietà dell'opera, la facile rimovibilità della stessa

desumibile, tra l'altro, sia dal materiale adoperato che dalla desti

nazione dell'opera, sia da escludersi la caratteristica di « costru

zione ».

Da ciò consegue che la formula più idonea per rendere assolti

i presenti è perché il fatto non costituisce reato.

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI MORTARA; sentenza 9 aprile 1980; Giud. De

Scalzi; imp. Zanardi e altra. PRETURA DI MORTARA;

Atti osceni e contrari alla pubblica decenza — Congiunzione car

nale in autovettura parcheggiata di notte in luogo appartato —

Insussistenza del reato — Fattispecie (Cod. pen., art. 527, 529).

Non sussiste il reato di atti osceni nel caso di congiunzione car

nale nell'interno di un'autovettura, non provvista di tendine o

schermi e senza vetri appannati, parcheggiata in piena notte

in luogo appartato e privo di qualsiasi illuminazione. (1)

(1) In fattispecie simili la Cassazione ha sempre ritenuto invece

che ricorresse la violazione dell'art. 527 cod. pen., esulando il reato

soltanto quando ogni possibilità di percezione, anche soltanto fugace,

sia assolutamente esclusa da comprovati accorgimenti (nei vari casi:

tendine, schermi o vetri appannati) o da comprovate circostanze di

tempo e di luogo impeditive della visibilità dall'esterno: cosi' v. Cass.

22 maggio 1975, Vermillo, Foro it., Rep. 1976, voce Atti osceni, n. 1; 15 maggio 1973, Morelli, id., Rep. 1973, voce cit., n. 8; 10

dicembre 1971, Cerino, id., Rep. 1972, voce cit., n. 4; 12 febbraio

1971, Mattielli, ibid., n. 5; 26 ottobre 1970, Curk, id., Rep. 1971, voce cit., n. 8; 6 novembre 1969, Lorrai, id., Rep. 1970, voce cit.,

n. 13; 20 dicembre 1968, Pagani, id., Rep. 1969, voce cit., n. 22; 25

ottobre 1968, Biondi, ibid., n. 19; 5 giugno 1967, Folchi, id., Rep.

1967, voce cit., n. 8; 9 maggio 1967, Rusolo, ibid., n. 7; 31 gennaio

1966, Provvedi, id., Rep. 1966, voce cit., n. 15: 12 febbraio 1964,

Cardone, id., Rep. 1964, voce cit., n. 11; 2 ottobre 1963, Palmieri,

ibid., n. 13; 5 giugno 1962, Rivoira, id., Rep. 1963, voce cit., n. 7; 27 febbraio 1962, Serafini, ibid., n. 6: a riprova del consolidamento

dell'orientamento giurisprudenziale è da notare che negli ultimi venti

anni (forieri peraltro di una inconfutabile evoluzione dei costumi ses

suali degli italiani) nessuna delle sentenze sopracitate è stata ripor tata per esteso su riviste giuridiche (le ultime sono Cass. 13 novem

bre 1961, Borsi, id., 1962, II, 120, con nota di richiami di M. Bo

schi e Cass. 12 ottobre 1960, Furlan, id., 1961, II, 1, con nota di

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GIURISPRUDENZA PENALE

Il Pretore, ecc. — Fatto e diritto. — In data 15 giugno 1979

verso le ore 03,30 una pattuglia di carabinieri della stazione di

Candia Lomellina eseguendo un servizio perlustrativo in aperta campagna, per la prevenzione e repressione di reati contro il

patrimonio, in una strada campestre sorprendeva un'autovettura

ferma con dentro una coppia di giovani in atteggiamento ine

quivocabile di congiunzione carnale, come gli estensori del rap porto avevano potuto vedere, illuminando l'interno di detta auto vettura coi fari dell'automezzo di servizio.

Procedutosi, pertanto, contro gli imputati per il reato di epi

grafe (imputati del reato previsto e punito dall'art. 527, 1° comma, cod. pen. per aver compiuto atti osceni in luogo esposto al pubbli co, congiungendosi carnalmente all'interno di autovettura parcheg

giata in strada campestre in ora notturna. In Agro di Cozzo il 15

giugno 1979 verso le ore 03,30), costoro al dibattimento ammette

vano di essersi congiunti carnalmente all'interno dell'autovettura

come sopra posteggiata, dichiarando di aver preso le precauzioni

(luogo appartato, ora notturna, ecc.) che avevano ritenuto suffi

ciente per non farsi scorgere da terzi. Si dava lettura del rapporto.

In esito all'odierno dibattimento osservasi non esservi alcun

dubbio sull'attività sessuale commessa dagli imputati, come da

loro stessa confessione. Parimenti è indiscusso che l'interno del

l'autovettura dello Zanardi era luogo « esposto al pubblico »,

perché dal di fuori, previa illuminazione dall'esterno, si poteva

vedere all'interno, non essendovi tendine o schermi e neppure i

vetri appannati, come del resto chiarito nel rapporto di cui si è

dato letttura e non contestato dagli imputati. Rimane da esami

nare la questione se l'attività sessuale, congiunzione carnale, com

messa dagli imputati, debba essere qualificata « atti osceni » cioè

atti che « secondo il comune sentimento offendono il pudore »

(art. 529, 1° comma, cod. penale). In tale valutazione si deve te

ner presente il senso di pudore « medio » cioè della maggio ranza della popolazione del territorio interessato, senza tener

conto degli estremi di minoranze eccessivamente rigoristiche o

permissive.

Orbene, tenuto conto che si tratta dell'anno 1979, di popola zione evoluta, anche per ciò che concerne i costumi e la mo

rale personale e familiare in conseguenza della rivoluzione in

dustriale e dei mezzi di informazione di massa, degli spettacoli e

delle informazioni tramite pubblicità, stampe, films, televisione, ecc. per cui anche gli adolescenti hanno conoscenza sicuramente

non solo teorica ma anche quasi sempre pratica delle esigenze del sesso e della fenomenologia che ne consegue, senza che l'atti

vità sessuale, in se e per se, provochi più in alcuno senso di ri

volta o di disapprovazione morale, sempre che non si accompa

gni ad innaturali esibizionismi, come se il fatto fosse commesso

in consapevole presenza di persone, ed in cui quindi opererebbe

richiami e brevi osservazioni di L. De Villa) che si sono limitate a pubblicare massime stereotipe tratte evidentemente da motivazioni

poco meritevoli. In senso parzialmente conforme alla sentenza che si riporta v. App.

Roma 4 dicembre 1976, id., 1977, II, 441 (par. 14, brevissimo, della

motivazione) che peraltro al pari delle rare altre sentenze di merito si muove sempre negli ambiti di manovra concessi dalla giurisprudenza della Cassazione.

La peculiarità di Pret. Mortara è invece, una volta preso atto del l'orientamento consolidato, nell'identificazione della nozione attuale di comune sentimento del pudore (che secondo la giurisprudenza pre valente — da ultimo, Cass. 10 ottobre 1978, P. m. c. Del Punta, id., 1980, II, 431 — è dalla legge affidata all'interpretazione del giu dice il quale in tale valutazione deve tenere conto del periodo storico nel quale egli è chiamato ad esprimere il suo giudizio; secondo Trib. Roma 7 luglio 1979, id., 1980, II, 456, è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 70 Cost., la questione di costituzionalità del l'art. 529 cod. pen. nella parte in cui demanda al giudice il potere di stabilire quali siano in concreto gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore: nello stesso senso, tra le

altre, con riferimento all'art. 3 Cost. Cass. 2 dicembre 1970, Caricchia, id., Rep. 1972, voce pit., n. 2).

Sulla nozione di osceno v., da ultimo, in tema di pubblicazioni Trib. Roma 7 luglio 1979, id., 1980, II, 431, con nota di richiami e, in tema di spettacoli cinematografici, Cass. 14 novembre 1978, P. m. e. Poccioni, 10 ottobre 1978, P. m. c. Del Punta, 15 febbraio 1978, Grimaldi, id., 1980, II, 430.

Sulla nozione e sul reato affine di atti contrari alla pubblica de cenza v., in tema di nudità integrale in pubblica spiaggia, da ultimo, Cass. 18 novembre 1978, P. m. c. Tavani, Pret. Ancona 2 maggio 1979, id., 1980, II, 320, con nota di richiami; Pret. Alghero 25 luglio 1980 e Pret. Grosseto 23 aprile 1979, che saranno riportate sul pros simo fascicolo.

in capo alle medesime un sentimento non tanto di scandalo ma di irritazione per l'evidente mancanza di riguardo nel fare i « pro pri comodi», o in luoghi degni di particolare riverenza, ecc. o in modo altrimenti offensivo per lo spettatore anche occasionale, non si ritiene che vi sia stata offesa del comune sentimento del

pudore. Tale sentimento, con l'evoluzione della morale indivi duale e familiare, ormai liberata dalle ipoteche religiose, ora ac cetta largamente le relazioni intime prematrimoniali, tra giovani, fidanzati o meno, come espressione non solo di uno stimolo na turale fisico, ma anche come completamento della personalità dei partecipanti all'amplesso e, quindi, laddove non operi un senso di ripulsa per il modo offensivo pei terzi con cui l'atto fosse commesso, nessuno si risente più nel vedere, qualora ve

nisse occasionalmente a trovarsi nei luoghi ove tali atti abitual mente vengono compiuti, le attività sessuali medesime che tutti

sanno e tutti accettano essere compiute, e tenuto conto che chi si avvicina ad una autovettura o a una coppia in luogo appartato di notte sa o deve prevedere cosa potrebbe vedere e quindi se è

ipersensibile non ha a che non guardare. Nella fattispecie gli im

putati avevano adottato tutte le cautele del caso per ripararsi da

occhi indiscreti d'improbabili passanti: e quindi i loro atti non

possono essere qualificati osceni (conf. App. Roma 4 dicembre

1976, Foro it., 1977, II, 441).

Gli imputati devono quindi essere assolti colla formula « per ché il fatto non costituisce reato».

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI TARANTO; sentenza 27 marzo 1980: Giud. F. Ip

polito; imp. Natale.

PRETURA DI TARANTO;

Ubriachezza — Richiesta di cure mediche — Causa di non pu nibilità — Sussistenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 688).

Deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato, essen done esclusa l'antigiuridicità, l'imputato che, in stato di mani

festa ubriachezza, si presenti spontaneamente al pronto soc corso per urgente bisogno di cure mediche. (1)

(1) In senso contrario v. Cass. 22 maggio 1972, Minazie, Foro it., Rep. 1973, voce Ubriachezza, n. 3, che ha ritenuto responsabile della contravvenzione di ubriachezza chi, essendosi recato presso un am bulatorio di medico condotto per farsi medicare delle ferite conse guenti ad un incidente stradale, era stato ivi colto in stato di ubria chezza dagli agenti di polizia che procedevano agli accertamenti in ordine al sinistro.

Sulla non manifesta infondatezza, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod.

pen., in quanto indirettamente sanziona l'assunzione di sostanze al cooliche, condizionando la punibilità della ubriachezza allo scoordi namento psicomotorio, mentre in base alla legge n. 685 del 1975 non viene punito il consumatore di stupefacenti, ofr. Pret. Città di Ca stello 12 maggio 1978, id., Rep. 1979, voce cit., n. 2; Pret. Cesena 6 ottobre 1977, 16 giugno 1977, 6 giugno 1977 (richiamate in motiva

zione), id., Rep. 1978, voce cit., nn. 1-3; Pret. Brescia 6 maggio 1976, id., 1976, II, 340, con nota di richiami.

Sempre in tema di legittimità costituzionale v. anche Corte cost. 30 giugno 1971, n. 155, id., 1971, I, 2443, con nota di richia

mi, secondo cui è manifestamente infondata la questione di costi tuzionalità dell'art. 688, 2° comma, cod. pen. che prevede per chiun

que venga colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico una pena maggiore se l'ubriaco risulti già con dannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità indivi duale, in riferimento all'art. 3 Cost.

Sui caratteri della ubriachezza ai fini dell'art. 688 cod. pen. v. Cass. 4 settembre 1968, Degli Esposti, id., 1969, II, 633, con nota di richiami, secondo cui è irrilevante la circostanza che dall'accerta

mento del tasso alcolimetrico ematico risulti nell'imputato uno stato di lieve etilismo allorché nel suo comportamento siano evidenti le manifestazioni della ubriachezza.

In tema di cause di esclusione dell'antigiuridicità, v., da ultimo, Pret. Milano 11 gennaio 1980, id., 1980, II, 350, con nota di richia

mi, che ha ritenuto applicabile l'esimente dello stato di necessità alla donna che sia stata costretta a ricorrere all'aborto clandestino dalla carenza di idonee strutture sanitarie pubbliche.

Sulla disciplina legislativa delle sostanze stupefacenti, v., da ulti

mo, Trib. Roma 23 aprile 1980, id., 1980, II, 4$1, con nota di ri

chiami, che ha ritenuto applicabile l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, n. 1,

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