sentenza 9 aprile 1980; Giud. De Scalzi; imp. Zanardi e altraSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.579/580-581/582Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171627 .
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PARTE SECONDA
mento di pena per la continuazione, su lire 42.030.000 di ammen
da (18.000x2335 giornate lavorative) si determina in lire 20 mi
lioni di ammenda, suddivise proporzionalmente, con approssima
zione, per ogni rapporto di lavoro.
In concreto si irroga a ciascuno degli imputati la pena di lire
62.030.000 (sessantaduemilionitrentamila) di ammenda, cosi suddi
visa per ogni rapporto di lavoro a domicilio. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI MONCALIERI; sentenza 24 aprile 1980; Giud.
Fiengo; imp. Robasto e altri. PRETURA DI MONCALIERI;
Edilizia e urbanistica — Lavori di rifacimento dell'intonaco ester
no — Miglioramento dei servizi igienici — Interventi di manu
tenzione ordinaria — Obbligo di concessione o autorizzazione
— Insussistenza (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la
edificabilità dei suoli, art. 9; legge 5 agosto 1978 n. 457, norme
per l'edilizia residenziale, art. 31).
Edilizia e urbanistica — Serra realizzata in materiale plastificato — Obbligo della concessione — Insussistenza (Legge 28 gen
naio 1977 n. 10, art. 1).
Il rifacimento dell'intonaco esterno di uno stabile ed • il migliora mento dei servizi igienici, costituiscono interventi di manuten
zione ordinaria che, come tali, non richiedono il preventivo ri
lascio né della concessione né dell'autorizzazione sindacale. (1)
Una serra realizzata in materiale plastificato ed infìssa al suolo
tramite nervature in metallo non rientra nell'ambito delle co
struzioni per cui è obbligatoria la concessione edilizia. (2)
Il Pretore, ecc. — Fatto e diritto. — A seguito di rapporto dei
vigili urbani di Nichelino veniva iniziato procedimento penale nei
confronti di Robasto Costanzo, Robasto Guido e Robasto Lucia,
ecc. venivano tratti a giudizio di questo pretore per rispondere
del reato ascritto in rubrica.
All'odierno dibattimento, celebrato alla presenza degli impu
tati, p. m. e difensori concludevano come da separato verbale.
(1) La disciplina degli interventi di manutenzione ordinaria risulta
dal combinato disposto degli art. 31, lett. a), legge 5 agosto 1978 n.
457 e art. 9, lett. c), legge 28 gennaio 1977 n. 10: tali interventi non
sono subordinati né a concessione edilizia né alla autorizzazione di
cui all'art. 48 legge 5 agosto 1978, cit. e la loro esecuzione senza i
citati provvedimenti comunali non integra alcuna delle ipotesi con
travvenzionali di cui all'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10. Tutta
la materia presenta una certa difficoltà applicativa per la non chiara
dizione dell'art. 31 della legge n. 457: cosi, nel caso in esame, il
miglioramento dei servizi igienici è stato ritenuto intervento manu
tentivo ordinario, mentre l'art. 31, lett. b), definisce manutenzione
straordinaria l'attività volta a « realizzare ed integrare i servizi igie nico-sanitari e tecnologici » ed a sua volta alla lett. a) fra gli inter
venti ordinari è ricompresa l'attività volta ad « integrare o mante
nere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti». In argomento e
specificatamente sulle opere di manutenzione straordinaria e sull'ul
teriore problema se la loro esecuzione in assenza di autorizzazione
integri alcuno e quali dei reati previsti all'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10, cfr. nota di richiami di F. Nisticò a Trib. Rieti 29 set
tembre 1978, Foro it., 1980, II, 269.
In dottrina v. Zini, Legge 28 gennaio 1977 n. 10 - Concessioni gra tuite: manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, modifiche interne,
edifici unifamiliari, interpretazioni e limiti, in Comuni d'Italia, 1978, 726.
(2) Si riscontrano due precedenti specifici, vigendo la normativa
urbanistica del 1942: hanno, infatti, ritenuto sussistente l'obbligo del
la licenza edilizia per la realizzazione di serre agricole Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 1976, n. 1031, Foro it., Rep. 1976, voce Edilizia e
urbanistica, n. 606 e T.A.R. Liguria 15 maggio 1975, n. 89, ibid., n.
607. Sulla interpretazione da fornire al termine costruzione per la
esecuzione della quale era necessaria la licenza ed oggi si ritiene ne
cessaria la concessione v. la nota di richiami a Cass. 19 marzo 1980,
Ferrari, in questo fascicolo, II, 537, e ivi la riportata giurisprudenza sul concetto di precarietà dell'opera.
In dottrina v. Morsillo, Impianti di serre e licenza edilizia, in
Giur. agr. it., 1975, 591; Ancora sulla licenza edilizia per impianti di
serre, id., 1976, 369; Annunziata, La legge sulla edificabilità dei
suoli e le opere per cui occorre la concessione, in Riv. giur. edilizia,
1977, III, 3.
Ritiene questo pretore che i presenti vadano assolti.
I lavori di cui trattasi e che hanno determinato l'imputazione consistono nella collocazione di serre in struttura metallica e
nella ristrutturazione di un'ala del fabbricato costituente la casci
na Veruca di proprietà dei prevenuti.
Ebbene per quanto concerne le c. d. ristrutturazioni nessun
addebito si ritiene sia da muovere agli imputati.
II tecnico del comune di Nichelino, nel corso dell'istruttoria di
battimentale, ha precisato che tali lavori sono consistiti in un
rifacimento dell'intonaco esterno e nel miglioramento dei servizi
igienici.
Da ciò consegue che i suddetti lavori esulano dall'ambito di
quelli la cui realizzazione è subordinata alla concessione edilizia
rientrando piuttosto nell'ambito dei lavori di manutenzione ordi
naria che, ai sensi dell'art. 9, lett. c), legge 28 gennaio 1977 n.
10, non sono condizionati al rilascio di un provvedimento ammi
nistrativo.
Per quanto concerne gli altri lavori, relativi alla costruzione
delle serre, ritiene il giudicante che neanche sussista responsabi lità per la contravvenzione contestata.
Le serre costituite di materiale plastificato ed infisse al suolo
tramite nervature in metallo non rientrano, difatti, nell'ambito
delle costruzioni per cui è imposta licenza edilizia.
Pur mancando una definizione legislativa di costruzione è
giurisprudenza costante che tale debba ritenersi quell'opera sta
bilmente incorporata al suolo e tale da trasformare in modo du
revole l'assetto edilizio.
Pur non facendo la legge urbanistica alcuna distinzione tra la
mole, l'ubicazione, la destinazione della costruzione e la natura
del materiale impiegato per la costruzione non può non ritenersi
che nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, risulti con
evidenza la precarietà dell'opera, la facile rimovibilità della stessa
desumibile, tra l'altro, sia dal materiale adoperato che dalla desti
nazione dell'opera, sia da escludersi la caratteristica di « costru
zione ».
Da ciò consegue che la formula più idonea per rendere assolti
i presenti è perché il fatto non costituisce reato.
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI MORTARA; sentenza 9 aprile 1980; Giud. De
Scalzi; imp. Zanardi e altra. PRETURA DI MORTARA;
Atti osceni e contrari alla pubblica decenza — Congiunzione car
nale in autovettura parcheggiata di notte in luogo appartato —
Insussistenza del reato — Fattispecie (Cod. pen., art. 527, 529).
Non sussiste il reato di atti osceni nel caso di congiunzione car
nale nell'interno di un'autovettura, non provvista di tendine o
schermi e senza vetri appannati, parcheggiata in piena notte
in luogo appartato e privo di qualsiasi illuminazione. (1)
(1) In fattispecie simili la Cassazione ha sempre ritenuto invece
che ricorresse la violazione dell'art. 527 cod. pen., esulando il reato
soltanto quando ogni possibilità di percezione, anche soltanto fugace,
sia assolutamente esclusa da comprovati accorgimenti (nei vari casi:
tendine, schermi o vetri appannati) o da comprovate circostanze di
tempo e di luogo impeditive della visibilità dall'esterno: cosi' v. Cass.
22 maggio 1975, Vermillo, Foro it., Rep. 1976, voce Atti osceni, n. 1; 15 maggio 1973, Morelli, id., Rep. 1973, voce cit., n. 8; 10
dicembre 1971, Cerino, id., Rep. 1972, voce cit., n. 4; 12 febbraio
1971, Mattielli, ibid., n. 5; 26 ottobre 1970, Curk, id., Rep. 1971, voce cit., n. 8; 6 novembre 1969, Lorrai, id., Rep. 1970, voce cit.,
n. 13; 20 dicembre 1968, Pagani, id., Rep. 1969, voce cit., n. 22; 25
ottobre 1968, Biondi, ibid., n. 19; 5 giugno 1967, Folchi, id., Rep.
1967, voce cit., n. 8; 9 maggio 1967, Rusolo, ibid., n. 7; 31 gennaio
1966, Provvedi, id., Rep. 1966, voce cit., n. 15: 12 febbraio 1964,
Cardone, id., Rep. 1964, voce cit., n. 11; 2 ottobre 1963, Palmieri,
ibid., n. 13; 5 giugno 1962, Rivoira, id., Rep. 1963, voce cit., n. 7; 27 febbraio 1962, Serafini, ibid., n. 6: a riprova del consolidamento
dell'orientamento giurisprudenziale è da notare che negli ultimi venti
anni (forieri peraltro di una inconfutabile evoluzione dei costumi ses
suali degli italiani) nessuna delle sentenze sopracitate è stata ripor tata per esteso su riviste giuridiche (le ultime sono Cass. 13 novem
bre 1961, Borsi, id., 1962, II, 120, con nota di richiami di M. Bo
schi e Cass. 12 ottobre 1960, Furlan, id., 1961, II, 1, con nota di
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GIURISPRUDENZA PENALE
Il Pretore, ecc. — Fatto e diritto. — In data 15 giugno 1979
verso le ore 03,30 una pattuglia di carabinieri della stazione di
Candia Lomellina eseguendo un servizio perlustrativo in aperta campagna, per la prevenzione e repressione di reati contro il
patrimonio, in una strada campestre sorprendeva un'autovettura
ferma con dentro una coppia di giovani in atteggiamento ine
quivocabile di congiunzione carnale, come gli estensori del rap porto avevano potuto vedere, illuminando l'interno di detta auto vettura coi fari dell'automezzo di servizio.
Procedutosi, pertanto, contro gli imputati per il reato di epi
grafe (imputati del reato previsto e punito dall'art. 527, 1° comma, cod. pen. per aver compiuto atti osceni in luogo esposto al pubbli co, congiungendosi carnalmente all'interno di autovettura parcheg
giata in strada campestre in ora notturna. In Agro di Cozzo il 15
giugno 1979 verso le ore 03,30), costoro al dibattimento ammette
vano di essersi congiunti carnalmente all'interno dell'autovettura
come sopra posteggiata, dichiarando di aver preso le precauzioni
(luogo appartato, ora notturna, ecc.) che avevano ritenuto suffi
ciente per non farsi scorgere da terzi. Si dava lettura del rapporto.
In esito all'odierno dibattimento osservasi non esservi alcun
dubbio sull'attività sessuale commessa dagli imputati, come da
loro stessa confessione. Parimenti è indiscusso che l'interno del
l'autovettura dello Zanardi era luogo « esposto al pubblico »,
perché dal di fuori, previa illuminazione dall'esterno, si poteva
vedere all'interno, non essendovi tendine o schermi e neppure i
vetri appannati, come del resto chiarito nel rapporto di cui si è
dato letttura e non contestato dagli imputati. Rimane da esami
nare la questione se l'attività sessuale, congiunzione carnale, com
messa dagli imputati, debba essere qualificata « atti osceni » cioè
atti che « secondo il comune sentimento offendono il pudore »
(art. 529, 1° comma, cod. penale). In tale valutazione si deve te
ner presente il senso di pudore « medio » cioè della maggio ranza della popolazione del territorio interessato, senza tener
conto degli estremi di minoranze eccessivamente rigoristiche o
permissive.
Orbene, tenuto conto che si tratta dell'anno 1979, di popola zione evoluta, anche per ciò che concerne i costumi e la mo
rale personale e familiare in conseguenza della rivoluzione in
dustriale e dei mezzi di informazione di massa, degli spettacoli e
delle informazioni tramite pubblicità, stampe, films, televisione, ecc. per cui anche gli adolescenti hanno conoscenza sicuramente
non solo teorica ma anche quasi sempre pratica delle esigenze del sesso e della fenomenologia che ne consegue, senza che l'atti
vità sessuale, in se e per se, provochi più in alcuno senso di ri
volta o di disapprovazione morale, sempre che non si accompa
gni ad innaturali esibizionismi, come se il fatto fosse commesso
in consapevole presenza di persone, ed in cui quindi opererebbe
richiami e brevi osservazioni di L. De Villa) che si sono limitate a pubblicare massime stereotipe tratte evidentemente da motivazioni
poco meritevoli. In senso parzialmente conforme alla sentenza che si riporta v. App.
Roma 4 dicembre 1976, id., 1977, II, 441 (par. 14, brevissimo, della
motivazione) che peraltro al pari delle rare altre sentenze di merito si muove sempre negli ambiti di manovra concessi dalla giurisprudenza della Cassazione.
La peculiarità di Pret. Mortara è invece, una volta preso atto del l'orientamento consolidato, nell'identificazione della nozione attuale di comune sentimento del pudore (che secondo la giurisprudenza pre valente — da ultimo, Cass. 10 ottobre 1978, P. m. c. Del Punta, id., 1980, II, 431 — è dalla legge affidata all'interpretazione del giu dice il quale in tale valutazione deve tenere conto del periodo storico nel quale egli è chiamato ad esprimere il suo giudizio; secondo Trib. Roma 7 luglio 1979, id., 1980, II, 456, è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 70 Cost., la questione di costituzionalità del l'art. 529 cod. pen. nella parte in cui demanda al giudice il potere di stabilire quali siano in concreto gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore: nello stesso senso, tra le
altre, con riferimento all'art. 3 Cost. Cass. 2 dicembre 1970, Caricchia, id., Rep. 1972, voce pit., n. 2).
Sulla nozione di osceno v., da ultimo, in tema di pubblicazioni Trib. Roma 7 luglio 1979, id., 1980, II, 431, con nota di richiami e, in tema di spettacoli cinematografici, Cass. 14 novembre 1978, P. m. e. Poccioni, 10 ottobre 1978, P. m. c. Del Punta, 15 febbraio 1978, Grimaldi, id., 1980, II, 430.
Sulla nozione e sul reato affine di atti contrari alla pubblica de cenza v., in tema di nudità integrale in pubblica spiaggia, da ultimo, Cass. 18 novembre 1978, P. m. c. Tavani, Pret. Ancona 2 maggio 1979, id., 1980, II, 320, con nota di richiami; Pret. Alghero 25 luglio 1980 e Pret. Grosseto 23 aprile 1979, che saranno riportate sul pros simo fascicolo.
in capo alle medesime un sentimento non tanto di scandalo ma di irritazione per l'evidente mancanza di riguardo nel fare i « pro pri comodi», o in luoghi degni di particolare riverenza, ecc. o in modo altrimenti offensivo per lo spettatore anche occasionale, non si ritiene che vi sia stata offesa del comune sentimento del
pudore. Tale sentimento, con l'evoluzione della morale indivi duale e familiare, ormai liberata dalle ipoteche religiose, ora ac cetta largamente le relazioni intime prematrimoniali, tra giovani, fidanzati o meno, come espressione non solo di uno stimolo na turale fisico, ma anche come completamento della personalità dei partecipanti all'amplesso e, quindi, laddove non operi un senso di ripulsa per il modo offensivo pei terzi con cui l'atto fosse commesso, nessuno si risente più nel vedere, qualora ve
nisse occasionalmente a trovarsi nei luoghi ove tali atti abitual mente vengono compiuti, le attività sessuali medesime che tutti
sanno e tutti accettano essere compiute, e tenuto conto che chi si avvicina ad una autovettura o a una coppia in luogo appartato di notte sa o deve prevedere cosa potrebbe vedere e quindi se è
ipersensibile non ha a che non guardare. Nella fattispecie gli im
putati avevano adottato tutte le cautele del caso per ripararsi da
occhi indiscreti d'improbabili passanti: e quindi i loro atti non
possono essere qualificati osceni (conf. App. Roma 4 dicembre
1976, Foro it., 1977, II, 441).
Gli imputati devono quindi essere assolti colla formula « per ché il fatto non costituisce reato».
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI TARANTO; sentenza 27 marzo 1980: Giud. F. Ip
polito; imp. Natale.
PRETURA DI TARANTO;
Ubriachezza — Richiesta di cure mediche — Causa di non pu nibilità — Sussistenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 688).
Deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato, essen done esclusa l'antigiuridicità, l'imputato che, in stato di mani
festa ubriachezza, si presenti spontaneamente al pronto soc corso per urgente bisogno di cure mediche. (1)
(1) In senso contrario v. Cass. 22 maggio 1972, Minazie, Foro it., Rep. 1973, voce Ubriachezza, n. 3, che ha ritenuto responsabile della contravvenzione di ubriachezza chi, essendosi recato presso un am bulatorio di medico condotto per farsi medicare delle ferite conse guenti ad un incidente stradale, era stato ivi colto in stato di ubria chezza dagli agenti di polizia che procedevano agli accertamenti in ordine al sinistro.
Sulla non manifesta infondatezza, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod.
pen., in quanto indirettamente sanziona l'assunzione di sostanze al cooliche, condizionando la punibilità della ubriachezza allo scoordi namento psicomotorio, mentre in base alla legge n. 685 del 1975 non viene punito il consumatore di stupefacenti, ofr. Pret. Città di Ca stello 12 maggio 1978, id., Rep. 1979, voce cit., n. 2; Pret. Cesena 6 ottobre 1977, 16 giugno 1977, 6 giugno 1977 (richiamate in motiva
zione), id., Rep. 1978, voce cit., nn. 1-3; Pret. Brescia 6 maggio 1976, id., 1976, II, 340, con nota di richiami.
Sempre in tema di legittimità costituzionale v. anche Corte cost. 30 giugno 1971, n. 155, id., 1971, I, 2443, con nota di richia
mi, secondo cui è manifestamente infondata la questione di costi tuzionalità dell'art. 688, 2° comma, cod. pen. che prevede per chiun
que venga colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico una pena maggiore se l'ubriaco risulti già con dannato per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità indivi duale, in riferimento all'art. 3 Cost.
Sui caratteri della ubriachezza ai fini dell'art. 688 cod. pen. v. Cass. 4 settembre 1968, Degli Esposti, id., 1969, II, 633, con nota di richiami, secondo cui è irrilevante la circostanza che dall'accerta
mento del tasso alcolimetrico ematico risulti nell'imputato uno stato di lieve etilismo allorché nel suo comportamento siano evidenti le manifestazioni della ubriachezza.
In tema di cause di esclusione dell'antigiuridicità, v., da ultimo, Pret. Milano 11 gennaio 1980, id., 1980, II, 350, con nota di richia
mi, che ha ritenuto applicabile l'esimente dello stato di necessità alla donna che sia stata costretta a ricorrere all'aborto clandestino dalla carenza di idonee strutture sanitarie pubbliche.
Sulla disciplina legislativa delle sostanze stupefacenti, v., da ulti
mo, Trib. Roma 23 aprile 1980, id., 1980, II, 4$1, con nota di ri
chiami, che ha ritenuto applicabile l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, n. 1,
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