+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991;...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991;...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: lamtuyen
View: 215 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1991), pp. 305/306-307/308 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23186372 . Accessed: 24/06/2014 22:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 22:31:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altri

sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1991), pp.305/306-307/308Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186372 .

Accessed: 24/06/2014 22:31

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 22:31:44 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altri

GIURISPRUDENZA PENALE

I

PRETURA DI LUCCA; sezione distaccata di Pietrasanta; sen

tenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altri.

PRETURA DI LUCCA;

Legge penale — Errore o ignoranza scusabile — Fattispecie di

reato edilizio (Cod. pen., art. 5; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 20).

Va esclusa quella negligenza in cui versa chi viola un precetto

penale ignorato per sua colpa, ove la costruzione di un manu

fatto in pannelli, effettuata in violazione delle norme sulla

concessione edilizia, insista in un terreno limitrofo a quello in cui preesistono edifici dì dimensioni ancora maggiori mai

sottoposti a controllo e la cui indisturbata permanenza pote va come tale dare luogo a una scusabile ignoranza del precet to in chi operava in situazioni analoghe. (1)

II

PRETURA DI LUCCA; sezione distaccata di Pietrasanta; sen

tenza 4 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Modou.

Legge penale — Errore o ignoranza scusabile — Fattispecie (Cod.

pen., art. 5; d.l. 20 aprile 1971 n. 163, regime fiscale degli

apparecchi d'accensione, art. 1, 8; 1. 18 giugno 1971 n. 376,

conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 aprile 1971

n. 163, art. 1).

Integra gli estremi del reato di cui agli art. 1 e 8 d.l. 163/71

la detenzione per la vendita, da parte di un immigrato sene

galese, di accendini privi del prescritto bollo di Stato, ove

l'ipotesi della incolpevole ignoranza della legge penale possa essere formulata solo in forza delle condizioni di immigrato dell'autore del fatto ma non sia sorretta da un indizio po sitivo. (2)

I

Il pretore, espletato l'odierno dibattimento nei confronti di

Paolo Quadrelli, Marco Quadrelli, Leonardi Sabrina, Andrea

(1-2) I. - Nel caso oggetto della pronuncia sub 1) il profilo attinente

all'ignoranza della normativa edilizia, che nella sostanza finisce però con l'apparire un obiter dictum (la responsabilità degli imputati sarebbe

già carente in fatto: v. in motivazione), si impernia sul tradizionale

parametro di scusabilità consistente nel fare ragionevole affidamento

nella tolleranza o comunque nel comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione: per un precedente sempre in materia edilizia, v. Pret. Pistoia 1° giugno 1988, Foro it., 1989, II, 680, con nota di richiami

(per il disconoscimento della scusabilità dell'ignorantia legis nel caso di realizzazione abusiva di un impianto di serra da parte di titolare

di impresa agricola, v., invece, Cass. 2 maggio 1988, Rurali, id., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 647).

Sul rischio che, applicando con larghezza il predetto criterio di scusa,

vengano incoraggiate prassi eccessivamente lassiste, cfr. Pulitanò, L'er

rore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 492; e, in sede di

commento della «storica» sentenza 364/88, che ha dichiarato parzial mente incostituzionale l'art. 5 c.p., Fiandaca, in Foro it., 1988,1, 1385.

II. - Con riferimento alla stessa fattispecie concreta di cui alla pro nuncia sub 2) è, invece, pervenuta al riconoscimento della scusabilità

dell'ignoranza Pret. Prescia 21 novembre 1988, id., 1989, II, 249, con

nota di richiami: invero, in questa precedente occasione, l'organo giu dicante ha preteso minore rigore in punto d'accertamento, ritenendo

sufficiente far leva — ai fini dell'esenzione da responsabilità — sulle

condizioni soggettive d'inferiorità dell'immigrato, e accontentandosi della

sua condizione d'incensurato nonché della mancanza di precedenti de

nunce per reati della stessa indole.

Per altre ipotesi di ignorantia legis inevitabile-scusabile, dovuta a con

dizioni d'inferiorità di soggetti extracomunitari, cfr. Trib. Genova 30

maggio 1989, ibid., 540, con nota di richiami; Trib. min. Firenze 27

settembre 1989, id., 1990, II, 192, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1991.

Quadrelli e Anna Gabrielli, imputati come in epigrafe; rilevato che secondo i rilievi dei vigili urbani di Pietrasanta

alla data del 31 gennaio 1990 i prevenuti avevano in corso la

costruzione di un manufatto in pannelli di cemento della super ficie di mq 22,79; che il terreno interessato trovasi in località

Torretta, via Tonfano, dal vecchio p.r.g. inserito in zona di

rispetto stradale, da variante in salvaguardia in zona agricola di particolare valore ambientale;

ritenuto che sul terreno de quo non insiste alcun vincolo pae

saggistico o ambientale, la previsione di piano comportando sol

tanto una diversa disciplina urbanistica, non una tutela raffor

zata e particolare;

ritenuto, pertanto, che il fatto configura per sé il reato mino

re di cui all'art. 20, lett. b), 1. 47/85; rilevato che edifici di rilevanti dimensioni insistono in terreno

limitrofo a quello de quo; che essi non sono mai stati sottoposti a controllo; che secondo quanto oggi riferisce il verbalizzante

la loro costruzione sarebbe risalente ma che tale presunzione è del tutto imprecisata e indimostrata e che essa non giustifica in ogni caso la rilevata omissione;

che l'indisturbata permanenza di tali maggiori manufatti po teva come tale dare luogo ad una scusabile ignoranza del pre cetto in chi operava in situazioni analoghe; che l'ipotesi è pie namente confermata dagli accadimenti successivi; che infatti, avendo il sindaco disposto la sospensione dei lavori per cui è

causa, non solo fu sospesa la costruzione del nuovo manufatto, ma fu demolito quanto già ne sussisteva (sia la parte in muratu

ra, nuova, sia la piccola tettoia, vecchia, a confine); ritenuto che la demolizione dei manufatti incriminati esclude

di per sé l'oggetto giuridico del reato urbanistico — cioè quella lesione del corretto uso del territorio che è tutelata in una con

l'esclusiva del controllo comunale; che allo stesso modo, infat

ti, non è punibile il precario o la costruzione autorizzata da

concessione successiva (art. 22 1. 47/85); ritenuto ancora che, anche a non voler seguire questa tesi,

va esclusa nel caso di specie quella negligenza in cui versa sia

chi viola un precetto penale conosciuto sia chi lo viola per aver

lo ignorato per sua colpa; che infatti, nel caso de quo, la colpa

dell'ignoranza sul precetto urbanistico e sul suo preciso conte

nuto va addebitata certamente all'amministrazione, per aver es

sa, in situazioni prossime e più gravi, omesso ogni vigilanza sul territorio;

ritenuto che di questa omissione va fatta denuncia al titolare

dell'azione penale, per un separato procedimento; rilevato ancora che tale omessa denuncia è nella specie aggra

vata dal fatto che i quattro imputati non commisero il fatto,

i lavori essendo stati disposti esclusivamente dal loro padre e

suocero; che i verbalizzanti appresero la verità nel corso delle

ingadini, ma non la riferirono al pubblico ministero neppure a integrazione delle informazioni precedenti;

Visti ed applicati gli art. 529 ss. e 331 c.p.p. per questi moti

vi, assolve Paolo Quadrelli, Marco Quaderelli, Sabrina Leonar

di, Andrea Quadrelli Anna Gabrielli e per non aver commesso

il fatto; dispone trasmettersi copia degli atti al pubblico mini

stero presso il tribunale in ordine ai fatti di reato emersi nel

corso del dibattimento.

II

Il pretore, espletato l'odierno dibattimento nei confronti di

Loum Modou, imputato come in epigrafe; rilevato che il reato d cui al capo a) è in fatto pienamente

provato; che il Loum Modou è stato trovato in possesso di un

numero rilevante di accenditori automatici, evidentemente dete

nuti per la vendita; che gli accenditori erano sprovvisti del pre

scritto contrassegno di Stato, atto a documentare l'avvenuto pa

gamento dello speciale tributo (cfr. art. 8 d.l. 163/71 contenen

te la norma incriminatrice); rilevato in particolare che il collegamento tra Loum Modou

e la merce sequestrata è provato dal suo remissivo comporta

mento al momento della perquisizione domiciliare; che al con

This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 22:31:44 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altri

PARTE SECONDA

trario l'ipotesi della sua incolpevole ignoranza circa il precetto

penale può essere formulata in forza delle sue condizioni di im

migrato ma non è sorretta da alcun indizio positivo;

rilevato, quanto al reato di cui al capo b), che l'imputato — con singolare inversione dei principi probatori vigenti in ma

teria penale — doveva effettivamente dare la prova della legitti ma provenienza della merce (art. 25 d.p.r. 43/73), ma che era

compito dell'accusa provare trattarsi di merci estere soggette a diritti di confine; che nella specie la circostanza è data per

presupposta e non ha formato oggetto di alcun accertamento; rilevato infine che il Loum Modou fu trovato in possesso

di musicassette di autori vari, sprovviste del timbro Siae e dun

que abusivamente riprodotte; che anche il delitto di cui al capo

c) sussiste dunque nei suoi estremi fattuali, ma che in ordine

ad esso può dubitarsi del dolo dell'autore; ritenuto infatti che — diversamente da quanto accade per il

reato a) la norma incriminatrice punisce chi, senza esser con

corso nella riproduzione, detiene per la vendita cassette abusi

vamente riprodotte, e non semplicemente cassette prive del tim

bro Siae; che la distanza tra la norma incriminatrice e quelle

integrative del precetto apre ampio spazio ad ipotesi di errore

sul fatto di reato; che in ordine alla volontà dell'imputato di

detenere comunque cassette riprodotte anche abusivamente non

è stata addotta alcuna prova; ritenuto che per il reato a) va comminata la pena minima

edittale, cioè la multa per un ammontare pari a venti volte il

contributo evaso; che sia gli accendini che le musicassette van

no confiscati ai sensi dell'art. 240/2, n. 2, c.p.; Visti ed applicati agli art. 529 e 533 c.p.p. per questi motivi

dichiara Loum Modou responsabile del reato a) ascrittogli e

lo condanna alla pena di lire 2.700.000 di multa oltre le spese; assolve Loum Modou dal reato b) perché manca la prova

che il fatto sussista, dal reato c) perché il fatto non costituisce

reato; visto l'art. 240/2, n. 2, c.p., dispone la confisca degli accen

dini e delle municassette sotto sequestro.

PRETURA DI CATANIA; sezione distaccata di Giarre; sen

tenza 3 dicembre 1990; Giud. Pennisi; imp. Cavallaro.

PRETURA DI CATANIA;

Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Applicazione della pena su richiesta delle parti — Demolizione — Ammis

sibilità (Cod. proc. pen., art. 444, 445; 1. 28 febbraio 1985

n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico

edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art.

7).

L'ordine giudiziale di demolizione delle costruzioni abusive va

adottato anche in caso di pena applicata su richiesta delle

parti (in motivazione, è puntualizzato che il provvedimento, ex art. 7, 9° comma, l. 47/85 — quale sanzione amministrati

va irrogata dal giudice — non è assoggettato al regime di

inapplicabilità previsto dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., ri

guardante esclusivamente le pene accessorie e le misure di si

curezza). (1)

(1) I. - Non constano precedenti in termini. In dottrina, nello stesso senso si è pronunciato De Chiara, La demolizione delle opere abusive ex art. 7, ultimo comma, l. n. 47 del 1985, in Corriere giur., J990, 1173, spec. 1178.

II. - Nel provvedimento in epigrafe, l'ordine di demolizione ex art.

7, 9° comma, 1. 47/85 viene classificato come sanzione di natura ammi nistrativa — se pur irrogabile da un'autorità giudiziaria — come opina to dalla prevalente giurisprudenza della Suprema corte (cfr. sent. 22

aprile 1988, Medda, Foro it., 1990, II, 506, con nota di Giorgio) ed anche dalla Corte costituzionale (ord. 26 gennaio 1990, n. 33, Riv.

Il Foro Italiano — 1991.

(Omissis). — Ai sensi del 9° comma dell'art. 7 1. 28 febbraio

1985 n. 47 va ordinata, ancora, la demolizione del manufatto

realizzato in assenza della concessione edilizia, cosi come me

glio descritto nell'informativa in atti, non risultando altrimenti

eseguita tale demolizione.

Né può dirsi che l'applicazione della pena c.d. patteggiata

valga ad escludere o assorbire siffatta pronunzia giudiziale in

quanto non una pena accessoria o una misura di sicurezza ne

è oggetto (cfr. art. 445 c.p.p.) bensì' una sanzione amministrati

va eccezionalmente (ma l'ordinamento offre altri esempi del ge

nere) irrogata dal giudice penale.

giur. edilizia, 1990, I, 3), essendo rimasta minoritaria la tesi favorevole

al suo inquadramento tra le pene accessorie. L'orientamento maggiori tario è stato ribadito ulteriormente da Cass. 13 luglio 1988, Congiu, Riv. pen., 1990, 486; 14 ottobre 1988, Cocco, ibid., 775; 19 gennaio

1990, Pignatiello, ibid., 1065, e 12 febbraio 1990, Migno, id., 1991, 82. In dottrina, nello stesso senso, oltre a De Chiara, op. cit., cfr.

anche Mendoza-Quarto, L'ordine di demolizione di opere abusive emes

so dal giudice penale, in Cass, pen., 1990, 2010.

III. - In giurisprudenza, si è posta una questione affine a quella decisa nella sentenza in rassegna e cioè se la pronuncia ex art. 444

c.p.p. escluda l'applicazione della sospensione della patente di guida, ex art. 91 cod. stradale, ritenuta da una parte della giurisprudenza una sanzione amministrativa atipica, irrogabile (anche) dall'autorità

giudiziaria. Orbene, in proposito Trib. Treviso 9 luglio 1990, ibid.,

II, 346, ha dato una risposta negativa, sul presupposto che la sospen sione della patente costituisce un effetto penale conseguente a sentenza

di condanna in senso stretto, tale non potendosi reputare la sentenza

ex art. 444 c.p.p., produttrice delle eccezionali conseguenze previste dall'art. 445 c.p.p. In senso contrario, si è espresso Trib. Tortona

2 febbraio 1990, Arch, nuova proc. pen., 1990, 537, secondo cui non

può essere esclusa l'applicabilità — ex art. 444 c.p.p. — della sospen sione della patente, attesa la sua natura di sanzione atipica, non ricon

ducibile alle categorie della pena accessoria e delle misure di sicurezza

(e, cosi, seguendo lo stesso iter argomentativo del Pretore di Giarre). In argomento, è intervenuta anche la Suprema corte, che, però, ha

risolto a monte la questione, reputando che il provvedimento de quo debba essere qualificato come pena accessoria, in virtù di quanto sta

tuito ex art. 80 ter cod. strada non irrogabile — come tale — in sede

di patteggiamento (sent. 14 maggio 1990, Casol, ibid., e Cass, pen.,

1990, II, 338; nello stesso senso, cfr. anche Trib. Alba 14 dicembre

1989, Arch, nuova proc. pen., 1990, 173). Tale orientamento è stato

ora ratificato da sez. un. 19 dicembre 1990, Lapelli, Foro it., 1991,

II, 205, con nota di Ciani.

IV. - L'assunto del Pretore di Giarre presta ossequio al noto brocar

do ermeneutico ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit; sicché, una volta

esclusa la classificazione del provvedimento demolitorio come pena ac

cessoria o misura di sicurezza, risulterebbero conseguentemente esclusi i riflessi «premiali» accessori, contemplati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p. Tuttavia, l'opposta opzione interpretativa potrebbe giustificarsi, se l'or

dine de quo fosse sussunto tra gli effetti penali, citati dal 2° comma

dell'art. 445 c.p.p., che si estinguono — ope legis — se il condannato

ex art. 444 c.p.p. non commette un reato della stessa indole, nel quin quennio (in caso di delitto) o nel biennio (in caso di contravvenzione) successivo (in dottrina, sul peculiare meccanismo d'estinzione ritardata del reato previsto dall'art. 445, 2° comma, c.p.p., cfr. Masselli, L'ap

plicazione della pena su richiesta della parti, in AA.VV., Profili del

nuovo processo penale a cura di Garavoglia, Padova, 1988, 168; Pi

gnatelli, in Commento al codice di procedura penale a cura di Chia

vario, Torino, 1990, IV, 802-803). In sostanza, se tale qualificazione fosse ritenuta corretta, l'irrogazione della sanzione demolitoria dovreb

be ritenersi bloccata, in attesa del decorso del detto termine dilatorio

(biennale, attesa la natura contravvenzionale dei reati ex art. 20 1. 47/85), salva la sua, successiva irrogazione — anche in sede di incidente di

esecuzione — nel caso di commissione di un ulteriore reato urbanistico.

Senonché, in dottrina, sull'ampiezza della nozione di «effetti penali» sussistono varie e contrastanti opinioni (cfr. Siracusano, Condanna

(dir. proc. pen.), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, VIII, 733; Frisoli, Effetti penali della sentenza di condanna, id., Milano,

1965, XIV, 408 ss.; Frosali, Pena (diritto penale), voce del Novissimo

digesto, Torino, 1965, XII, 816, spec. 822-825; Mantovani, Diritto pe nale, 1979, 716). Peraltro, la Corte costituzionale, in una sua recente

sentenza, ha sottolineato che tra gli effetti penali non possono essere

ricompresi i provvedimenti «(. . .) di carattere (. . .) amministrativo che, soltanto per motivi di connessione, si affiancano al dispositivo penale

This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 22:31:44 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended