sezione distaccata di Pietrasanta; sentenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1991), pp.305/306-307/308Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186372 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
I
PRETURA DI LUCCA; sezione distaccata di Pietrasanta; sen
tenza 18 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Quadrelli e altri.
PRETURA DI LUCCA;
Legge penale — Errore o ignoranza scusabile — Fattispecie di
reato edilizio (Cod. pen., art. 5; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 20).
Va esclusa quella negligenza in cui versa chi viola un precetto
penale ignorato per sua colpa, ove la costruzione di un manu
fatto in pannelli, effettuata in violazione delle norme sulla
concessione edilizia, insista in un terreno limitrofo a quello in cui preesistono edifici dì dimensioni ancora maggiori mai
sottoposti a controllo e la cui indisturbata permanenza pote va come tale dare luogo a una scusabile ignoranza del precet to in chi operava in situazioni analoghe. (1)
II
PRETURA DI LUCCA; sezione distaccata di Pietrasanta; sen
tenza 4 marzo 1991; Giud. Carletti; imp. Modou.
Legge penale — Errore o ignoranza scusabile — Fattispecie (Cod.
pen., art. 5; d.l. 20 aprile 1971 n. 163, regime fiscale degli
apparecchi d'accensione, art. 1, 8; 1. 18 giugno 1971 n. 376,
conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 aprile 1971
n. 163, art. 1).
Integra gli estremi del reato di cui agli art. 1 e 8 d.l. 163/71
la detenzione per la vendita, da parte di un immigrato sene
galese, di accendini privi del prescritto bollo di Stato, ove
l'ipotesi della incolpevole ignoranza della legge penale possa essere formulata solo in forza delle condizioni di immigrato dell'autore del fatto ma non sia sorretta da un indizio po sitivo. (2)
I
Il pretore, espletato l'odierno dibattimento nei confronti di
Paolo Quadrelli, Marco Quadrelli, Leonardi Sabrina, Andrea
(1-2) I. - Nel caso oggetto della pronuncia sub 1) il profilo attinente
all'ignoranza della normativa edilizia, che nella sostanza finisce però con l'apparire un obiter dictum (la responsabilità degli imputati sarebbe
già carente in fatto: v. in motivazione), si impernia sul tradizionale
parametro di scusabilità consistente nel fare ragionevole affidamento
nella tolleranza o comunque nel comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione: per un precedente sempre in materia edilizia, v. Pret. Pistoia 1° giugno 1988, Foro it., 1989, II, 680, con nota di richiami
(per il disconoscimento della scusabilità dell'ignorantia legis nel caso di realizzazione abusiva di un impianto di serra da parte di titolare
di impresa agricola, v., invece, Cass. 2 maggio 1988, Rurali, id., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 647).
Sul rischio che, applicando con larghezza il predetto criterio di scusa,
vengano incoraggiate prassi eccessivamente lassiste, cfr. Pulitanò, L'er
rore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 492; e, in sede di
commento della «storica» sentenza 364/88, che ha dichiarato parzial mente incostituzionale l'art. 5 c.p., Fiandaca, in Foro it., 1988,1, 1385.
II. - Con riferimento alla stessa fattispecie concreta di cui alla pro nuncia sub 2) è, invece, pervenuta al riconoscimento della scusabilità
dell'ignoranza Pret. Prescia 21 novembre 1988, id., 1989, II, 249, con
nota di richiami: invero, in questa precedente occasione, l'organo giu dicante ha preteso minore rigore in punto d'accertamento, ritenendo
sufficiente far leva — ai fini dell'esenzione da responsabilità — sulle
condizioni soggettive d'inferiorità dell'immigrato, e accontentandosi della
sua condizione d'incensurato nonché della mancanza di precedenti de
nunce per reati della stessa indole.
Per altre ipotesi di ignorantia legis inevitabile-scusabile, dovuta a con
dizioni d'inferiorità di soggetti extracomunitari, cfr. Trib. Genova 30
maggio 1989, ibid., 540, con nota di richiami; Trib. min. Firenze 27
settembre 1989, id., 1990, II, 192, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1991.
Quadrelli e Anna Gabrielli, imputati come in epigrafe; rilevato che secondo i rilievi dei vigili urbani di Pietrasanta
alla data del 31 gennaio 1990 i prevenuti avevano in corso la
costruzione di un manufatto in pannelli di cemento della super ficie di mq 22,79; che il terreno interessato trovasi in località
Torretta, via Tonfano, dal vecchio p.r.g. inserito in zona di
rispetto stradale, da variante in salvaguardia in zona agricola di particolare valore ambientale;
ritenuto che sul terreno de quo non insiste alcun vincolo pae
saggistico o ambientale, la previsione di piano comportando sol
tanto una diversa disciplina urbanistica, non una tutela raffor
zata e particolare;
ritenuto, pertanto, che il fatto configura per sé il reato mino
re di cui all'art. 20, lett. b), 1. 47/85; rilevato che edifici di rilevanti dimensioni insistono in terreno
limitrofo a quello de quo; che essi non sono mai stati sottoposti a controllo; che secondo quanto oggi riferisce il verbalizzante
la loro costruzione sarebbe risalente ma che tale presunzione è del tutto imprecisata e indimostrata e che essa non giustifica in ogni caso la rilevata omissione;
che l'indisturbata permanenza di tali maggiori manufatti po teva come tale dare luogo ad una scusabile ignoranza del pre cetto in chi operava in situazioni analoghe; che l'ipotesi è pie namente confermata dagli accadimenti successivi; che infatti, avendo il sindaco disposto la sospensione dei lavori per cui è
causa, non solo fu sospesa la costruzione del nuovo manufatto, ma fu demolito quanto già ne sussisteva (sia la parte in muratu
ra, nuova, sia la piccola tettoia, vecchia, a confine); ritenuto che la demolizione dei manufatti incriminati esclude
di per sé l'oggetto giuridico del reato urbanistico — cioè quella lesione del corretto uso del territorio che è tutelata in una con
l'esclusiva del controllo comunale; che allo stesso modo, infat
ti, non è punibile il precario o la costruzione autorizzata da
concessione successiva (art. 22 1. 47/85); ritenuto ancora che, anche a non voler seguire questa tesi,
va esclusa nel caso di specie quella negligenza in cui versa sia
chi viola un precetto penale conosciuto sia chi lo viola per aver
lo ignorato per sua colpa; che infatti, nel caso de quo, la colpa
dell'ignoranza sul precetto urbanistico e sul suo preciso conte
nuto va addebitata certamente all'amministrazione, per aver es
sa, in situazioni prossime e più gravi, omesso ogni vigilanza sul territorio;
ritenuto che di questa omissione va fatta denuncia al titolare
dell'azione penale, per un separato procedimento; rilevato ancora che tale omessa denuncia è nella specie aggra
vata dal fatto che i quattro imputati non commisero il fatto,
i lavori essendo stati disposti esclusivamente dal loro padre e
suocero; che i verbalizzanti appresero la verità nel corso delle
ingadini, ma non la riferirono al pubblico ministero neppure a integrazione delle informazioni precedenti;
Visti ed applicati gli art. 529 ss. e 331 c.p.p. per questi moti
vi, assolve Paolo Quadrelli, Marco Quaderelli, Sabrina Leonar
di, Andrea Quadrelli Anna Gabrielli e per non aver commesso
il fatto; dispone trasmettersi copia degli atti al pubblico mini
stero presso il tribunale in ordine ai fatti di reato emersi nel
corso del dibattimento.
II
Il pretore, espletato l'odierno dibattimento nei confronti di
Loum Modou, imputato come in epigrafe; rilevato che il reato d cui al capo a) è in fatto pienamente
provato; che il Loum Modou è stato trovato in possesso di un
numero rilevante di accenditori automatici, evidentemente dete
nuti per la vendita; che gli accenditori erano sprovvisti del pre
scritto contrassegno di Stato, atto a documentare l'avvenuto pa
gamento dello speciale tributo (cfr. art. 8 d.l. 163/71 contenen
te la norma incriminatrice); rilevato in particolare che il collegamento tra Loum Modou
e la merce sequestrata è provato dal suo remissivo comporta
mento al momento della perquisizione domiciliare; che al con
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PARTE SECONDA
trario l'ipotesi della sua incolpevole ignoranza circa il precetto
penale può essere formulata in forza delle sue condizioni di im
migrato ma non è sorretta da alcun indizio positivo;
rilevato, quanto al reato di cui al capo b), che l'imputato — con singolare inversione dei principi probatori vigenti in ma
teria penale — doveva effettivamente dare la prova della legitti ma provenienza della merce (art. 25 d.p.r. 43/73), ma che era
compito dell'accusa provare trattarsi di merci estere soggette a diritti di confine; che nella specie la circostanza è data per
presupposta e non ha formato oggetto di alcun accertamento; rilevato infine che il Loum Modou fu trovato in possesso
di musicassette di autori vari, sprovviste del timbro Siae e dun
que abusivamente riprodotte; che anche il delitto di cui al capo
c) sussiste dunque nei suoi estremi fattuali, ma che in ordine
ad esso può dubitarsi del dolo dell'autore; ritenuto infatti che — diversamente da quanto accade per il
reato a) la norma incriminatrice punisce chi, senza esser con
corso nella riproduzione, detiene per la vendita cassette abusi
vamente riprodotte, e non semplicemente cassette prive del tim
bro Siae; che la distanza tra la norma incriminatrice e quelle
integrative del precetto apre ampio spazio ad ipotesi di errore
sul fatto di reato; che in ordine alla volontà dell'imputato di
detenere comunque cassette riprodotte anche abusivamente non
è stata addotta alcuna prova; ritenuto che per il reato a) va comminata la pena minima
edittale, cioè la multa per un ammontare pari a venti volte il
contributo evaso; che sia gli accendini che le musicassette van
no confiscati ai sensi dell'art. 240/2, n. 2, c.p.; Visti ed applicati agli art. 529 e 533 c.p.p. per questi motivi
dichiara Loum Modou responsabile del reato a) ascrittogli e
lo condanna alla pena di lire 2.700.000 di multa oltre le spese; assolve Loum Modou dal reato b) perché manca la prova
che il fatto sussista, dal reato c) perché il fatto non costituisce
reato; visto l'art. 240/2, n. 2, c.p., dispone la confisca degli accen
dini e delle municassette sotto sequestro.
PRETURA DI CATANIA; sezione distaccata di Giarre; sen
tenza 3 dicembre 1990; Giud. Pennisi; imp. Cavallaro.
PRETURA DI CATANIA;
Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Applicazione della pena su richiesta delle parti — Demolizione — Ammis
sibilità (Cod. proc. pen., art. 444, 445; 1. 28 febbraio 1985
n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art.
7).
L'ordine giudiziale di demolizione delle costruzioni abusive va
adottato anche in caso di pena applicata su richiesta delle
parti (in motivazione, è puntualizzato che il provvedimento, ex art. 7, 9° comma, l. 47/85 — quale sanzione amministrati
va irrogata dal giudice — non è assoggettato al regime di
inapplicabilità previsto dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., ri
guardante esclusivamente le pene accessorie e le misure di si
curezza). (1)
(1) I. - Non constano precedenti in termini. In dottrina, nello stesso senso si è pronunciato De Chiara, La demolizione delle opere abusive ex art. 7, ultimo comma, l. n. 47 del 1985, in Corriere giur., J990, 1173, spec. 1178.
II. - Nel provvedimento in epigrafe, l'ordine di demolizione ex art.
7, 9° comma, 1. 47/85 viene classificato come sanzione di natura ammi nistrativa — se pur irrogabile da un'autorità giudiziaria — come opina to dalla prevalente giurisprudenza della Suprema corte (cfr. sent. 22
aprile 1988, Medda, Foro it., 1990, II, 506, con nota di Giorgio) ed anche dalla Corte costituzionale (ord. 26 gennaio 1990, n. 33, Riv.
Il Foro Italiano — 1991.
(Omissis). — Ai sensi del 9° comma dell'art. 7 1. 28 febbraio
1985 n. 47 va ordinata, ancora, la demolizione del manufatto
realizzato in assenza della concessione edilizia, cosi come me
glio descritto nell'informativa in atti, non risultando altrimenti
eseguita tale demolizione.
Né può dirsi che l'applicazione della pena c.d. patteggiata
valga ad escludere o assorbire siffatta pronunzia giudiziale in
quanto non una pena accessoria o una misura di sicurezza ne
è oggetto (cfr. art. 445 c.p.p.) bensì' una sanzione amministrati
va eccezionalmente (ma l'ordinamento offre altri esempi del ge
nere) irrogata dal giudice penale.
giur. edilizia, 1990, I, 3), essendo rimasta minoritaria la tesi favorevole
al suo inquadramento tra le pene accessorie. L'orientamento maggiori tario è stato ribadito ulteriormente da Cass. 13 luglio 1988, Congiu, Riv. pen., 1990, 486; 14 ottobre 1988, Cocco, ibid., 775; 19 gennaio
1990, Pignatiello, ibid., 1065, e 12 febbraio 1990, Migno, id., 1991, 82. In dottrina, nello stesso senso, oltre a De Chiara, op. cit., cfr.
anche Mendoza-Quarto, L'ordine di demolizione di opere abusive emes
so dal giudice penale, in Cass, pen., 1990, 2010.
III. - In giurisprudenza, si è posta una questione affine a quella decisa nella sentenza in rassegna e cioè se la pronuncia ex art. 444
c.p.p. escluda l'applicazione della sospensione della patente di guida, ex art. 91 cod. stradale, ritenuta da una parte della giurisprudenza una sanzione amministrativa atipica, irrogabile (anche) dall'autorità
giudiziaria. Orbene, in proposito Trib. Treviso 9 luglio 1990, ibid.,
II, 346, ha dato una risposta negativa, sul presupposto che la sospen sione della patente costituisce un effetto penale conseguente a sentenza
di condanna in senso stretto, tale non potendosi reputare la sentenza
ex art. 444 c.p.p., produttrice delle eccezionali conseguenze previste dall'art. 445 c.p.p. In senso contrario, si è espresso Trib. Tortona
2 febbraio 1990, Arch, nuova proc. pen., 1990, 537, secondo cui non
può essere esclusa l'applicabilità — ex art. 444 c.p.p. — della sospen sione della patente, attesa la sua natura di sanzione atipica, non ricon
ducibile alle categorie della pena accessoria e delle misure di sicurezza
(e, cosi, seguendo lo stesso iter argomentativo del Pretore di Giarre). In argomento, è intervenuta anche la Suprema corte, che, però, ha
risolto a monte la questione, reputando che il provvedimento de quo debba essere qualificato come pena accessoria, in virtù di quanto sta
tuito ex art. 80 ter cod. strada non irrogabile — come tale — in sede
di patteggiamento (sent. 14 maggio 1990, Casol, ibid., e Cass, pen.,
1990, II, 338; nello stesso senso, cfr. anche Trib. Alba 14 dicembre
1989, Arch, nuova proc. pen., 1990, 173). Tale orientamento è stato
ora ratificato da sez. un. 19 dicembre 1990, Lapelli, Foro it., 1991,
II, 205, con nota di Ciani.
IV. - L'assunto del Pretore di Giarre presta ossequio al noto brocar
do ermeneutico ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit; sicché, una volta
esclusa la classificazione del provvedimento demolitorio come pena ac
cessoria o misura di sicurezza, risulterebbero conseguentemente esclusi i riflessi «premiali» accessori, contemplati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p. Tuttavia, l'opposta opzione interpretativa potrebbe giustificarsi, se l'or
dine de quo fosse sussunto tra gli effetti penali, citati dal 2° comma
dell'art. 445 c.p.p., che si estinguono — ope legis — se il condannato
ex art. 444 c.p.p. non commette un reato della stessa indole, nel quin quennio (in caso di delitto) o nel biennio (in caso di contravvenzione) successivo (in dottrina, sul peculiare meccanismo d'estinzione ritardata del reato previsto dall'art. 445, 2° comma, c.p.p., cfr. Masselli, L'ap
plicazione della pena su richiesta della parti, in AA.VV., Profili del
nuovo processo penale a cura di Garavoglia, Padova, 1988, 168; Pi
gnatelli, in Commento al codice di procedura penale a cura di Chia
vario, Torino, 1990, IV, 802-803). In sostanza, se tale qualificazione fosse ritenuta corretta, l'irrogazione della sanzione demolitoria dovreb
be ritenersi bloccata, in attesa del decorso del detto termine dilatorio
(biennale, attesa la natura contravvenzionale dei reati ex art. 20 1. 47/85), salva la sua, successiva irrogazione — anche in sede di incidente di
esecuzione — nel caso di commissione di un ulteriore reato urbanistico.
Senonché, in dottrina, sull'ampiezza della nozione di «effetti penali» sussistono varie e contrastanti opinioni (cfr. Siracusano, Condanna
(dir. proc. pen.), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, VIII, 733; Frisoli, Effetti penali della sentenza di condanna, id., Milano,
1965, XIV, 408 ss.; Frosali, Pena (diritto penale), voce del Novissimo
digesto, Torino, 1965, XII, 816, spec. 822-825; Mantovani, Diritto pe nale, 1979, 716). Peraltro, la Corte costituzionale, in una sua recente
sentenza, ha sottolineato che tra gli effetti penali non possono essere
ricompresi i provvedimenti «(. . .) di carattere (. . .) amministrativo che, soltanto per motivi di connessione, si affiancano al dispositivo penale
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