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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione distaccata di Poggio Mirteto; sentenza 15 febbraio...

Date post: 27-Jan-2017
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sezione distaccata di Poggio Mirteto; sentenza 15 febbraio 1990; Giud. Canevelli; imp. Remediani Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1990), pp. 279/280-281/282 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183614 . Accessed: 28/06/2014 09:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.193 on Sat, 28 Jun 2014 09:28:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione distaccata di Poggio Mirteto; sentenza 15 febbraio 1990; Giud. Canevelli; imp.RemedianiSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1990), pp.279/280-281/282Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183614 .

Accessed: 28/06/2014 09:28

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE SECONDA

il problema e dell'identificazione della persona disattenta o negli

gente e della rilevanza causale nella determinazione dell'evento

delle condotte colpose in ipotesi: ciò, ad es., vale per il dott.

Rollo che al p.m. ha dichiarato di non ricordare se la Di Biasi

prima dell'incidente avesse posto in essere o meno un tentativo

di suicidio; se infatti tale imputato non ha richiesto agli infermie

ri di stare particolarmente attenti alla De Biasi nondimeno si può dire che il suicidio non ci sarebbe stato se il prevenuto si fosse

invece attivato).

Proprio per le or ora accennate conseguenze in fatto di respon sabilità penale dei singoli addetti al reparto di psichiatria una

volta venuto meno l'obbligo di custodia dei ricoverati è ultroneo

con riferimento al suicidio del giovane Aprile F. Paolo qualsiasi

approfondimento circa la finestra esatta ed il reparto esatto dal

quale il predetto si è lanciato nel vuoto, nonché circa i motivi

per i quali in merito in atti si rinvengono indicazioni non proprio combacianti.

Considerazioni analoghe valgono anche per il suicidio Lanzil

lotti: è vero che la Lanzillotti, al pari in sostanza della De Biasi,

quando si butta dalla finestra è sola nella camera e che ciò avreb

be dovuto di per sé costituire il motivo per una più intensa vigi

lanza, è vero che la Lanzillotti per potersi suicidare ha dovuto

dapprima sollevare la tapparella della propria finestra e che nes

suno degli infermieri ha sentito il rumore della serranda mentre

veniva alzata, è vero che non era la prima volta che la Lanzillotti

pensava di togliersi la vita e che tali «precedenti» non dovevano

essere sconosciuti ai medici del «Di Summa», è vero infine che

il fatto è accaduto quando gli infermieri — per loro libera scelta — avevano un turno impossibile di 24 ore consecutive, tutto ciò

comunque non può costituire, sic et simpliciter, l'antecedente cau

sale della morte della povera Lanzillotti (è quanto mai evidente

che una simile conclusione sarebbe affrettata, potendo nella real

tà rivelarsi erronea: ad es. per poter rimproverare agli infermieri

di non aver sentito la Lanzillotti mentre sollevava la serranda

bisognerebbe essere sicuri che all'ora dei fatti senz'altro tale ru

more si imponeva a tutti gli altri e che l'attenzione degli imputati non fosse distratta da altri compiti).

Anche qui perciò il problema è il solito: quello dell'individua

zione in capo ai singoli prevenuti di specifiche colpe (individua zione alla quale di certo non giova tra l'altro l'amara considera

zione che i suicidi in oggetto, come anche il precedente suicidio

che non ha dato luogo ad alcuna imputazione, si verificano in

ambienti molto ristretti essendo i degenti sistemati in sole tre ca

merate, e perciò in ambienti a colpo d'occhio padroneggiabilissi mi per chi deve eseguire la vigilanza).

PRETURA DI RIETI; sezione distaccata di Poggio Mirteto; sen

tenza 15 febbraio 1990; Giud. Canevelli; imp. Remediani.

PRETURA DI RIETI;

Circolazione stradale — Guida senza patente — Applicazione della

pena su richiesta — Confisca del veicolo — Esclusione (Cod.

pen., art. 240; cod. proc. pen. del 1988, art. 444, 445; d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, testo unico delle norme sulla circolazio

ne stradale, art. 80 bis; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche

al sistema penale, art. 142).

In ipotesi di reato di guida senza patente, la confisca del veicolo

non può essere disposta qualora il procedimento venga definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. (1)

(1) Questione nuova per quanto concerne gli effetti della sentenza di

applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinata dall'art. 444, 2° comma, c.p.p. approvato con d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447.

li Foro Italiano — 1990.

Ritenuto che l'imputato ha presentato tempestivamente richie

sta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p.; che

il p.m. ha prestato il consenso per la pena previa concessione

delle attenuanti generiche per mesi 2, di arresto e lire 50.000 di

ammenda e che l'imputato si è dichiarato d'accordo su tale quan

tificazione; che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazio ne delle circostanze prospettate dalle parti appaioni corrette; che

in ordine agli effetti previsti dall'art. 445 c.p.p. deve ritenersi

che l'applicazione della pena su richiesta non possa comportare

la confisca al di fuori dei casi espressamente previsti: art. 240,

2° comma, c.p.; che la confisca disciplinata dall'art. 80 bis t.u.

circolazione stradale non è assimilabile alla confisca obbligatoria

di cui all'art. 240, 2° comma, c.p.; che, infatti, la confisca del

veicolo è subordinata all'emanazione di una sentenza di condan

na mentre l'art. 240, 2° comma, c.p. prevede una confisca obbli

gatoria anche in caso di proscioglimento, che, pertanto, può di

sporsi il dissequestro dell'autovettura in custodia.

Visti ed applicati gli art. 444 e 445 c.p.p. dispone nei confonti

di Remediani Giovanni Battista l'applicazione su conforme richiesta

Sull'applicabilità della confisca, in ipotesi di sentenza dichiarativa del

l'estinzione del reato di guida senza patente per intervenuta applicazione di sanzione sostitutiva su richiesta ex art. 77 1. 689/81, la giurisprudenza non si è espressa in maniera univoca. Un orientamento contrario alla

possibilità di disporre la confisca del veicolo è stato seguito da Cass.

18 dicembre 1985, Spozzi, Foro it., Rep. 1987, voce Circolazione strada

le, n. 175; 22 maggio 1985, Cobras, id., Rep. 1986, voce cit., n. 149; 17 dicembre 1984, Tulletti, ibid., n. 145, sul presupposto che la decisione

pronunciata in applicazione della procedura regolata dall'art. 77 1. cit.

non sia assimilabile ad una sentenza di condanna, richiesta dall'art. 80

bis codice della strada (l'interpretazione proposta troverebbe, ora, un osta

colo difficilmente superabile nella formulazione dell'art. 445, 1° comma,

c.p.p. del 1988 che ha espressamente statuito che la sentenza emessa a

seguito di richiesta di applicazione della pena deve essere equiparata ad

una sentenza di condanna). Secondo un altro indirizzo interpretativo, rappresentato da Cass. 22

maggio 1985, Aspergo, ibid., n. 148; 11 gennaio 1985, Galanti, ibid., n. 146; 17 novembre 1982, Spadoni, id., 1983, II, 221, con nota di richia

mi, e, per la giurisprudenza di merito, da Pret. Polla 21 dicembre 1982,

id., Rep. 1985 voce cit., n. 131 (per esteso in Nuovo dir., 1985, 188, con nota adesiva di G. Lotito), la confisca del veicolo non può essere

disposta sotto il profilo sia della mancanza di una sentenza di condanna, sia dell'impossibilità di ricondurre la confisca prevista dall'art. 80 bis co

dice della strada ai casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, 2°

comma, c.p., facendo difetto il carattere intrinsecamente criminoso del

veicolo.

L'applicabilità della confisca del veicolo, anche quando venga emessa

sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta applicazione di san

zione sostitutiva ex art. 77 1. cit., è stata sostenuta, invece, da Cass. 3

ottobre 1986, Messere, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 137, secondo cui l'art. 80 bis codice della strada, avendo espressamente previsto l'ob

bligatorietà della confisca, ha fornito un'interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 240 c.p. segnatamente laddove stabilisce l'ordine giudi ziale di confisca delle cose... l'uso delle quali costituisce reato. Nella giuris prudenza di merito, l'obbligatorietà della confisca, anche a seguito di

applicazione dell'art. 77 1. 689/81, è stata affermata da Pret. Bari 28

febraio 1984, id., Rep. 1985 voce cit., n. 136. Per riferimenti, in tema di confisca di veicolo, cfr. Corte cost. 20 no

vembre 1985, n. 295, id., 1986, I, 2960, con nota di richiami, che ha

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis codice della strada, nella parte in cui non prevede l'applicazione della pena accessoria della confisca del veicolo anche in ipotesi di guida con «foglio rosa» senza la presenza di persona provvista di patente, os servando che un'eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe avuto il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, con violazione del fondamentale

principio di legalità consacrato nell'art. 25 Cost.

Per le prime applicazioni giurisprudenziali dell'istituto del «patteggia mento», disciplinato dagli art. 444 ss. c.p.p. del 1988, v. Trib. Genova 16 novembre 1989, 15 novembre 1989 e ord. 3 novembre 1989, id., 1990, II, 35, con nota di richiami, in contrasto sull'entità della diminuzione massima della pena in ipotesi di applicazione della stessa su richiesta delle

parti; Trib. Venezia 6 novembre 1989, in questo fascicolo, II, 251, con nota di richiami, in merito all'ammissibilità del patteggiamento parziale.

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GIURISPRUDENZA PENALE

delle parti della pena di mesi 2 di arresto e lire 50.000 di ammen

da previa concessione delle attenuanti generiche, pena sospesa e

non menzione. Ordina il dissequestro dell'autovettura e la resti

tuzione all'avente diritto.

PRETURA DI CrVITANOVA MARCHE; sentenza 9 agosto 1989;

Giud. Fanuli; imp. Senesi.

PRETURA DI CrVITANOVA MARCHE;

Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento — Disca

rica di rifiuti solidi — Insediamento produttivo — Configura bilità — Fattispecie (L. 10 maggio 1976 n. 319, norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento, art. 13, 14, 21; d.l. 10

agosto 1976 n. 544, proroga dei termini di cui agli art. 15,

17 e 18 1. 10 maggio 1976 n. 319, art. 1 quater, 1. 8 ottobre

1976 n. 690, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

10 agosto 1976 n. 544, art. unico).

Risponde del reato previsto dall'art. 21, 3° comma, I. 10 maggio

1976 n. 319, il legale rappresentante di una discarica di rifiuti solidi (urbani e speciali assimilabili agli urbani), costituente un insediamento produttivo, perché caratterizzato da scarichi non

assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, in

quanto superiori ai limiti di accettabilità, indicati nelle tabelle

allegate alla legge suddetta (nella specie, il percolato — rive

niente da una discarica — si riversava in un torrente e nel sot

tosuolo, con valori superiori a quelli fissati dalle tabelle A e

C della I. 319/76). (1)

(1) I. - Non constano precedenti in termini. La sentenza segue la tesi

patrocinata dalla Suprema corte — a sezioni unite — in merito al criterio

discretivo tra gli insediamenti produttivi e quelli civili (cfr. Cass. 10 otto

bre 1987, Ciardi, Foro it., 1988, II, 363, con nota di Carofiglio, cui

si rinvia per ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza). In virtù di tale orientamento — ripreso di recente anche da Cass. 22

gennaio 1988, Finocchiaro, Riv. pen., 1989, 182; 14 giugno 1988, Arca

ro, ibid., 611 e 8 marzo 1988, Capozzi, ibid., 1185 — anche gli insedia

menti adibiti a prestazioni di servizi possono qualificarsi come produttivi, in conseguenza delle specifiche caratteristiche qualitative dei propri re

flui. Detta opzione ermeneutica — c.d. sostanziale — è stata (argomenta

tivamente) criticata da P. Giampietro, Imprese di servizi, qualità degli scarichi e tutela del patrimonio idrico: la recente sentenza delle sezioni

unite penali, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1988, 711, nonché da De

Vecchi, Prestazioni di servizi: insediamento civile e produttivo nella nor

mativa antinquinamento, in Riv. pen., 1989, 1204; in senso favorevole

invece, si sono sostanzialmente espressi Tremolada, Problemi interpreta tivi ed applicazione della legge Merli, in Riv. giur. ambiente, 1988, 309, nonché Pica, Una svolta nella distinzione tra insediamenti produttivi ed

insediamenti civili, in Riv. pen. economia, 1989, 28. La tesi contraria

a quella patrocinata nella pronuncia in epigrafe — c.d. formalistica —

è stata accolta recentemente da Pret. Feltre 11 ottobre 1989, Riv. pen.,

1989, 1204. La sentenza 314/83 della Corte costituzionale — richiamata in motiva

zione — è massimata in Foro it., Rep. 1983, voce Acque pubbliche, n.

128 ed annotata da Vannucci, in Giur. agr. it., 1983, 487 e da F. Giam

pietro, in Inquinamenti e responsabilità dei pubblici amministratori, a

cura di F. e P. Giampietro, Milano 1987, 264 ss.

II. - Nel provvedimento in rassegna, viene innanzitutto evidenziato che

i reflui di una discarica non possono qualificarsi come scarichi «indiret

ti», reputandosi tali in dottrina — sul piano soggettivo — quelli «non

effettuati direttamente dal soggetto che li ha prodotti» (cfr. Amendola,

La tutela penale dall'inquinamento idrico, Milano, 1987, 53-56; in giuris

prudenza, cfr. Cass. 7 ottobre 1987, Inguscio, Foro it., 1989, II, 483,

con nota di richiami). In realtà — sostiene il giudicante — la discarica

in sé può essere qualificata — a mente dell'art. 1 quater 1. 690/76 —

Il Foro Italiano — 1990.

(Omissis). — 5. - Reati di cui ai capi B) C) D) E). Scarichi inquinanti nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. Va

osservato come, in diritto, nessun dubbio possa sorgere in ordine

alla configurabilità dei reati di cui si discute. Premesso che il

d.p.r. 915/82 fa espressamente salve le disposizioni di cui alla

1. 319/76 e successive modifiche, quali quelle che qui interessano

e che, secondo costante giurisprudenza della Suprema corte, la

normativa di cui trattasi si applica a tutti gli «sversamenti», an

che «episodici» («a tutti gli scarichi di entità apprezzabile, siano

essi continui, saltuari o isolati» — cfr., per tutte, Cass. 6 ottobre

1982, Marzaduri, Foro it., Rep. 1983, voce Acque pubbliche, n.

105). È appena il caso di sottolineare — anche se, per la verità,

nessuna delle parti processuali lo ha contestato — che gli scarichi

di percolato originatisi dalla discarica debbono essere qualificati

«scarichi», ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21 e 1 1. 319/76

sia che si consideri — come appare difficilmente dubitabile —

«insediamento» la discarica di rifiuti solidi, sia che non la si con sideri tale.

Sotto questo secondo punto di vista ci si dovrebbe chiedere

se possa valere ad escludere la configurabilità dei reati in questio

ne il fatto che il prevenuto, quale gestore della discarica, non

fosse titolare di «scarichi» «da insediamento, ma che lo stesso

siasi limitato a smaltire nella medesima discarica rifiuti, peraltro,

solidi, provenienti da insediamenti civili e produttivi «altrui», i

quali rifiuti ebbero poi a determinare — per le ragioni che si

esporranno nel seguito — emissioni «liquide» confluenti nelle ac

que superficiali e sotterranee. Ritiene al proposito il giudicante

che si possa e si debba scindere la disciplina degli insediamenti civili e produttivi, con i relativi obblighi, gravanti sui rispetivi titolari, da quelli degli «scarichi» veri e propri, con i relativi ed

autonomi obblighi, gravanti su chi li apre e «comunque» li effet

tua — anche se non titolare di insediamenti — svolgendo diretta

mente «attività inquinante».

come installazione adibita ad un servizio (quello dello smaltimento dei

rifiuti), fonte autonoma di scarichi, assimilabili a quelli degli insediamen

ti produttivi, per le caratteristiche qualitative degli stessi, come accertate

in sede di analisi di laboratorio.

III. - Un altro giudice di merito (aderendo alla tesi «formalistica») ha invece classificato come insediamento civile un'impresa di smaltimen

to di rifiuti urbani, sul presupposto della destinazione della stessa ad un'at

tività di «prestazione di servizi continuativa ed abituale, culminante nel

l'immissione degli scarichi nel suolo» (cosi, Pret. Fermo 17 novembre

1982, imp. Borraccini, inedita, richiamata da P. Giampietro, I rifiuti nella giurisprudenza penale e amministrativa, Rimini, 1988, 75-76). Pe

raltro, un inceneritore di rifiuti, i cui effluenti liquidi (provenienti dal

l'abbattimento delle polveri) si riversavano in un fosso, è stato classifica

to come insediamento produttivo, essendo utilizzato per un'attività di eli

minazione di rifiuti mediante trasformazione dei beni, da equipararsi alla

produzione, in relazione alle profonde mutazioni chimiche e fisiche dei

beni soggetti all'incenerimento (Pret. Firenze 10 gennaio 1985, imp. Mon

tano, inedita, citata da Giampietro, op. cit., 99-101). IV. - Manca nella sentenza in epigrafe ogni riferimento alla normativa

prevista dalla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui

all'art. 5 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 (su cui, in generale, cfr. Corte

cost. 30 giugno 1988, n. 744, Foro it., Rep. 1988, voce Sanità pubblica, nn. 308, 309; nonché, in dottrina, F. e P. Giampietro, Lo smaltimento

dei rifiuti, Rimini, 1985, 156 ss.), pubblicata in G.U. 13 settembre 1984, n. 253 ed entrata in vigore il 28 settembre successivo, attesa la sua natura

regolamentare.

Eppure, i paragrafi 4.2.2., lett. c) e d), 4.2.3.2., 4.2.3.3., lett. d), indi

cano distintamente i limiti e le caratteristiche dei reflui (c.d. percolato) di ciascuno dei tipi di discariche, legalmente ammissibili; cosi, per i reflui

delle discariche del tipo rilevante nel caso di specie (di prima categoria, come tali abilitate a ricevere rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimila

bili agli urbani), è obbligatorio il rispetto dei limiti di accettabilità della

1. 319/76, purché sia stato realizzato un sistema di drenaggio e di capta zione del percolato (ai sensi del paragrafo 4.2.2., lett. c).

V. - Sui rapporti tra le normative previste dalla 1. 319/76 e dal

d.p.r. 915/82 e per l'individuazione dei rispettivi ambiti di applicabi

lità, da ultimo, Giampietro, op. cit., 71 ss., e più recentemente, Rifiuti

(smaltimento dei), voce dell' Enciclopedia deI diritto, Milano, 1989, XL,

794 ss.

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