sezione distaccata di Poggio Mirteto; sentenza 15 febbraio 1990; Giud. Canevelli; imp.RemedianiSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1990), pp.279/280-281/282Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183614 .
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PARTE SECONDA
il problema e dell'identificazione della persona disattenta o negli
gente e della rilevanza causale nella determinazione dell'evento
delle condotte colpose in ipotesi: ciò, ad es., vale per il dott.
Rollo che al p.m. ha dichiarato di non ricordare se la Di Biasi
prima dell'incidente avesse posto in essere o meno un tentativo
di suicidio; se infatti tale imputato non ha richiesto agli infermie
ri di stare particolarmente attenti alla De Biasi nondimeno si può dire che il suicidio non ci sarebbe stato se il prevenuto si fosse
invece attivato).
Proprio per le or ora accennate conseguenze in fatto di respon sabilità penale dei singoli addetti al reparto di psichiatria una
volta venuto meno l'obbligo di custodia dei ricoverati è ultroneo
con riferimento al suicidio del giovane Aprile F. Paolo qualsiasi
approfondimento circa la finestra esatta ed il reparto esatto dal
quale il predetto si è lanciato nel vuoto, nonché circa i motivi
per i quali in merito in atti si rinvengono indicazioni non proprio combacianti.
Considerazioni analoghe valgono anche per il suicidio Lanzil
lotti: è vero che la Lanzillotti, al pari in sostanza della De Biasi,
quando si butta dalla finestra è sola nella camera e che ciò avreb
be dovuto di per sé costituire il motivo per una più intensa vigi
lanza, è vero che la Lanzillotti per potersi suicidare ha dovuto
dapprima sollevare la tapparella della propria finestra e che nes
suno degli infermieri ha sentito il rumore della serranda mentre
veniva alzata, è vero che non era la prima volta che la Lanzillotti
pensava di togliersi la vita e che tali «precedenti» non dovevano
essere sconosciuti ai medici del «Di Summa», è vero infine che
il fatto è accaduto quando gli infermieri — per loro libera scelta — avevano un turno impossibile di 24 ore consecutive, tutto ciò
comunque non può costituire, sic et simpliciter, l'antecedente cau
sale della morte della povera Lanzillotti (è quanto mai evidente
che una simile conclusione sarebbe affrettata, potendo nella real
tà rivelarsi erronea: ad es. per poter rimproverare agli infermieri
di non aver sentito la Lanzillotti mentre sollevava la serranda
bisognerebbe essere sicuri che all'ora dei fatti senz'altro tale ru
more si imponeva a tutti gli altri e che l'attenzione degli imputati non fosse distratta da altri compiti).
Anche qui perciò il problema è il solito: quello dell'individua
zione in capo ai singoli prevenuti di specifiche colpe (individua zione alla quale di certo non giova tra l'altro l'amara considera
zione che i suicidi in oggetto, come anche il precedente suicidio
che non ha dato luogo ad alcuna imputazione, si verificano in
ambienti molto ristretti essendo i degenti sistemati in sole tre ca
merate, e perciò in ambienti a colpo d'occhio padroneggiabilissi mi per chi deve eseguire la vigilanza).
PRETURA DI RIETI; sezione distaccata di Poggio Mirteto; sen
tenza 15 febbraio 1990; Giud. Canevelli; imp. Remediani.
PRETURA DI RIETI;
Circolazione stradale — Guida senza patente — Applicazione della
pena su richiesta — Confisca del veicolo — Esclusione (Cod.
pen., art. 240; cod. proc. pen. del 1988, art. 444, 445; d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, testo unico delle norme sulla circolazio
ne stradale, art. 80 bis; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche
al sistema penale, art. 142).
In ipotesi di reato di guida senza patente, la confisca del veicolo
non può essere disposta qualora il procedimento venga definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. (1)
(1) Questione nuova per quanto concerne gli effetti della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinata dall'art. 444, 2° comma, c.p.p. approvato con d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447.
li Foro Italiano — 1990.
Ritenuto che l'imputato ha presentato tempestivamente richie
sta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p.; che
il p.m. ha prestato il consenso per la pena previa concessione
delle attenuanti generiche per mesi 2, di arresto e lire 50.000 di
ammenda e che l'imputato si è dichiarato d'accordo su tale quan
tificazione; che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazio ne delle circostanze prospettate dalle parti appaioni corrette; che
in ordine agli effetti previsti dall'art. 445 c.p.p. deve ritenersi
che l'applicazione della pena su richiesta non possa comportare
la confisca al di fuori dei casi espressamente previsti: art. 240,
2° comma, c.p.; che la confisca disciplinata dall'art. 80 bis t.u.
circolazione stradale non è assimilabile alla confisca obbligatoria
di cui all'art. 240, 2° comma, c.p.; che, infatti, la confisca del
veicolo è subordinata all'emanazione di una sentenza di condan
na mentre l'art. 240, 2° comma, c.p. prevede una confisca obbli
gatoria anche in caso di proscioglimento, che, pertanto, può di
sporsi il dissequestro dell'autovettura in custodia.
Visti ed applicati gli art. 444 e 445 c.p.p. dispone nei confonti
di Remediani Giovanni Battista l'applicazione su conforme richiesta
Sull'applicabilità della confisca, in ipotesi di sentenza dichiarativa del
l'estinzione del reato di guida senza patente per intervenuta applicazione di sanzione sostitutiva su richiesta ex art. 77 1. 689/81, la giurisprudenza non si è espressa in maniera univoca. Un orientamento contrario alla
possibilità di disporre la confisca del veicolo è stato seguito da Cass.
18 dicembre 1985, Spozzi, Foro it., Rep. 1987, voce Circolazione strada
le, n. 175; 22 maggio 1985, Cobras, id., Rep. 1986, voce cit., n. 149; 17 dicembre 1984, Tulletti, ibid., n. 145, sul presupposto che la decisione
pronunciata in applicazione della procedura regolata dall'art. 77 1. cit.
non sia assimilabile ad una sentenza di condanna, richiesta dall'art. 80
bis codice della strada (l'interpretazione proposta troverebbe, ora, un osta
colo difficilmente superabile nella formulazione dell'art. 445, 1° comma,
c.p.p. del 1988 che ha espressamente statuito che la sentenza emessa a
seguito di richiesta di applicazione della pena deve essere equiparata ad
una sentenza di condanna). Secondo un altro indirizzo interpretativo, rappresentato da Cass. 22
maggio 1985, Aspergo, ibid., n. 148; 11 gennaio 1985, Galanti, ibid., n. 146; 17 novembre 1982, Spadoni, id., 1983, II, 221, con nota di richia
mi, e, per la giurisprudenza di merito, da Pret. Polla 21 dicembre 1982,
id., Rep. 1985 voce cit., n. 131 (per esteso in Nuovo dir., 1985, 188, con nota adesiva di G. Lotito), la confisca del veicolo non può essere
disposta sotto il profilo sia della mancanza di una sentenza di condanna, sia dell'impossibilità di ricondurre la confisca prevista dall'art. 80 bis co
dice della strada ai casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, 2°
comma, c.p., facendo difetto il carattere intrinsecamente criminoso del
veicolo.
L'applicabilità della confisca del veicolo, anche quando venga emessa
sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta applicazione di san
zione sostitutiva ex art. 77 1. cit., è stata sostenuta, invece, da Cass. 3
ottobre 1986, Messere, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 137, secondo cui l'art. 80 bis codice della strada, avendo espressamente previsto l'ob
bligatorietà della confisca, ha fornito un'interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 240 c.p. segnatamente laddove stabilisce l'ordine giudi ziale di confisca delle cose... l'uso delle quali costituisce reato. Nella giuris prudenza di merito, l'obbligatorietà della confisca, anche a seguito di
applicazione dell'art. 77 1. 689/81, è stata affermata da Pret. Bari 28
febraio 1984, id., Rep. 1985 voce cit., n. 136. Per riferimenti, in tema di confisca di veicolo, cfr. Corte cost. 20 no
vembre 1985, n. 295, id., 1986, I, 2960, con nota di richiami, che ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis codice della strada, nella parte in cui non prevede l'applicazione della pena accessoria della confisca del veicolo anche in ipotesi di guida con «foglio rosa» senza la presenza di persona provvista di patente, os servando che un'eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe avuto il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, con violazione del fondamentale
principio di legalità consacrato nell'art. 25 Cost.
Per le prime applicazioni giurisprudenziali dell'istituto del «patteggia mento», disciplinato dagli art. 444 ss. c.p.p. del 1988, v. Trib. Genova 16 novembre 1989, 15 novembre 1989 e ord. 3 novembre 1989, id., 1990, II, 35, con nota di richiami, in contrasto sull'entità della diminuzione massima della pena in ipotesi di applicazione della stessa su richiesta delle
parti; Trib. Venezia 6 novembre 1989, in questo fascicolo, II, 251, con nota di richiami, in merito all'ammissibilità del patteggiamento parziale.
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GIURISPRUDENZA PENALE
delle parti della pena di mesi 2 di arresto e lire 50.000 di ammen
da previa concessione delle attenuanti generiche, pena sospesa e
non menzione. Ordina il dissequestro dell'autovettura e la resti
tuzione all'avente diritto.
PRETURA DI CrVITANOVA MARCHE; sentenza 9 agosto 1989;
Giud. Fanuli; imp. Senesi.
PRETURA DI CrVITANOVA MARCHE;
Acque pubbliche e private — Tutela dall'inquinamento — Disca
rica di rifiuti solidi — Insediamento produttivo — Configura bilità — Fattispecie (L. 10 maggio 1976 n. 319, norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento, art. 13, 14, 21; d.l. 10
agosto 1976 n. 544, proroga dei termini di cui agli art. 15,
17 e 18 1. 10 maggio 1976 n. 319, art. 1 quater, 1. 8 ottobre
1976 n. 690, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
10 agosto 1976 n. 544, art. unico).
Risponde del reato previsto dall'art. 21, 3° comma, I. 10 maggio
1976 n. 319, il legale rappresentante di una discarica di rifiuti solidi (urbani e speciali assimilabili agli urbani), costituente un insediamento produttivo, perché caratterizzato da scarichi non
assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, in
quanto superiori ai limiti di accettabilità, indicati nelle tabelle
allegate alla legge suddetta (nella specie, il percolato — rive
niente da una discarica — si riversava in un torrente e nel sot
tosuolo, con valori superiori a quelli fissati dalle tabelle A e
C della I. 319/76). (1)
(1) I. - Non constano precedenti in termini. La sentenza segue la tesi
patrocinata dalla Suprema corte — a sezioni unite — in merito al criterio
discretivo tra gli insediamenti produttivi e quelli civili (cfr. Cass. 10 otto
bre 1987, Ciardi, Foro it., 1988, II, 363, con nota di Carofiglio, cui
si rinvia per ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza). In virtù di tale orientamento — ripreso di recente anche da Cass. 22
gennaio 1988, Finocchiaro, Riv. pen., 1989, 182; 14 giugno 1988, Arca
ro, ibid., 611 e 8 marzo 1988, Capozzi, ibid., 1185 — anche gli insedia
menti adibiti a prestazioni di servizi possono qualificarsi come produttivi, in conseguenza delle specifiche caratteristiche qualitative dei propri re
flui. Detta opzione ermeneutica — c.d. sostanziale — è stata (argomenta
tivamente) criticata da P. Giampietro, Imprese di servizi, qualità degli scarichi e tutela del patrimonio idrico: la recente sentenza delle sezioni
unite penali, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1988, 711, nonché da De
Vecchi, Prestazioni di servizi: insediamento civile e produttivo nella nor
mativa antinquinamento, in Riv. pen., 1989, 1204; in senso favorevole
invece, si sono sostanzialmente espressi Tremolada, Problemi interpreta tivi ed applicazione della legge Merli, in Riv. giur. ambiente, 1988, 309, nonché Pica, Una svolta nella distinzione tra insediamenti produttivi ed
insediamenti civili, in Riv. pen. economia, 1989, 28. La tesi contraria
a quella patrocinata nella pronuncia in epigrafe — c.d. formalistica —
è stata accolta recentemente da Pret. Feltre 11 ottobre 1989, Riv. pen.,
1989, 1204. La sentenza 314/83 della Corte costituzionale — richiamata in motiva
zione — è massimata in Foro it., Rep. 1983, voce Acque pubbliche, n.
128 ed annotata da Vannucci, in Giur. agr. it., 1983, 487 e da F. Giam
pietro, in Inquinamenti e responsabilità dei pubblici amministratori, a
cura di F. e P. Giampietro, Milano 1987, 264 ss.
II. - Nel provvedimento in rassegna, viene innanzitutto evidenziato che
i reflui di una discarica non possono qualificarsi come scarichi «indiret
ti», reputandosi tali in dottrina — sul piano soggettivo — quelli «non
effettuati direttamente dal soggetto che li ha prodotti» (cfr. Amendola,
La tutela penale dall'inquinamento idrico, Milano, 1987, 53-56; in giuris
prudenza, cfr. Cass. 7 ottobre 1987, Inguscio, Foro it., 1989, II, 483,
con nota di richiami). In realtà — sostiene il giudicante — la discarica
in sé può essere qualificata — a mente dell'art. 1 quater 1. 690/76 —
Il Foro Italiano — 1990.
(Omissis). — 5. - Reati di cui ai capi B) C) D) E). Scarichi inquinanti nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. Va
osservato come, in diritto, nessun dubbio possa sorgere in ordine
alla configurabilità dei reati di cui si discute. Premesso che il
d.p.r. 915/82 fa espressamente salve le disposizioni di cui alla
1. 319/76 e successive modifiche, quali quelle che qui interessano
e che, secondo costante giurisprudenza della Suprema corte, la
normativa di cui trattasi si applica a tutti gli «sversamenti», an
che «episodici» («a tutti gli scarichi di entità apprezzabile, siano
essi continui, saltuari o isolati» — cfr., per tutte, Cass. 6 ottobre
1982, Marzaduri, Foro it., Rep. 1983, voce Acque pubbliche, n.
105). È appena il caso di sottolineare — anche se, per la verità,
nessuna delle parti processuali lo ha contestato — che gli scarichi
di percolato originatisi dalla discarica debbono essere qualificati
«scarichi», ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21 e 1 1. 319/76
sia che si consideri — come appare difficilmente dubitabile —
«insediamento» la discarica di rifiuti solidi, sia che non la si con sideri tale.
Sotto questo secondo punto di vista ci si dovrebbe chiedere
se possa valere ad escludere la configurabilità dei reati in questio
ne il fatto che il prevenuto, quale gestore della discarica, non
fosse titolare di «scarichi» «da insediamento, ma che lo stesso
siasi limitato a smaltire nella medesima discarica rifiuti, peraltro,
solidi, provenienti da insediamenti civili e produttivi «altrui», i
quali rifiuti ebbero poi a determinare — per le ragioni che si
esporranno nel seguito — emissioni «liquide» confluenti nelle ac
que superficiali e sotterranee. Ritiene al proposito il giudicante
che si possa e si debba scindere la disciplina degli insediamenti civili e produttivi, con i relativi obblighi, gravanti sui rispetivi titolari, da quelli degli «scarichi» veri e propri, con i relativi ed
autonomi obblighi, gravanti su chi li apre e «comunque» li effet
tua — anche se non titolare di insediamenti — svolgendo diretta
mente «attività inquinante».
come installazione adibita ad un servizio (quello dello smaltimento dei
rifiuti), fonte autonoma di scarichi, assimilabili a quelli degli insediamen
ti produttivi, per le caratteristiche qualitative degli stessi, come accertate
in sede di analisi di laboratorio.
III. - Un altro giudice di merito (aderendo alla tesi «formalistica») ha invece classificato come insediamento civile un'impresa di smaltimen
to di rifiuti urbani, sul presupposto della destinazione della stessa ad un'at
tività di «prestazione di servizi continuativa ed abituale, culminante nel
l'immissione degli scarichi nel suolo» (cosi, Pret. Fermo 17 novembre
1982, imp. Borraccini, inedita, richiamata da P. Giampietro, I rifiuti nella giurisprudenza penale e amministrativa, Rimini, 1988, 75-76). Pe
raltro, un inceneritore di rifiuti, i cui effluenti liquidi (provenienti dal
l'abbattimento delle polveri) si riversavano in un fosso, è stato classifica
to come insediamento produttivo, essendo utilizzato per un'attività di eli
minazione di rifiuti mediante trasformazione dei beni, da equipararsi alla
produzione, in relazione alle profonde mutazioni chimiche e fisiche dei
beni soggetti all'incenerimento (Pret. Firenze 10 gennaio 1985, imp. Mon
tano, inedita, citata da Giampietro, op. cit., 99-101). IV. - Manca nella sentenza in epigrafe ogni riferimento alla normativa
prevista dalla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui
all'art. 5 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 (su cui, in generale, cfr. Corte
cost. 30 giugno 1988, n. 744, Foro it., Rep. 1988, voce Sanità pubblica, nn. 308, 309; nonché, in dottrina, F. e P. Giampietro, Lo smaltimento
dei rifiuti, Rimini, 1985, 156 ss.), pubblicata in G.U. 13 settembre 1984, n. 253 ed entrata in vigore il 28 settembre successivo, attesa la sua natura
regolamentare.
Eppure, i paragrafi 4.2.2., lett. c) e d), 4.2.3.2., 4.2.3.3., lett. d), indi
cano distintamente i limiti e le caratteristiche dei reflui (c.d. percolato) di ciascuno dei tipi di discariche, legalmente ammissibili; cosi, per i reflui
delle discariche del tipo rilevante nel caso di specie (di prima categoria, come tali abilitate a ricevere rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimila
bili agli urbani), è obbligatorio il rispetto dei limiti di accettabilità della
1. 319/76, purché sia stato realizzato un sistema di drenaggio e di capta zione del percolato (ai sensi del paragrafo 4.2.2., lett. c).
V. - Sui rapporti tra le normative previste dalla 1. 319/76 e dal
d.p.r. 915/82 e per l'individuazione dei rispettivi ambiti di applicabi
lità, da ultimo, Giampietro, op. cit., 71 ss., e più recentemente, Rifiuti
(smaltimento dei), voce dell' Enciclopedia deI diritto, Milano, 1989, XL,
794 ss.
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