+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio,...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio,...

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: letu
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio, Est. Sant'Elia, P. M. Lombardi (concl. parz. diff.); ric. P. m. c. De Risi. Annulla senza rinvio Trib. Sala Consilina 19 gennaio 1978 Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp. 183/184-185/186 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171556 . Accessed: 28/06/2014 08:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.196 on Sat, 28 Jun 2014 08:26:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio, Est. Sant'Elia, P. M. Lombardi (concl. parz. diff.); ric. P. m. c. De Risi. Annulla

Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio, Est. Sant'Elia, P. M. Lombardi(concl. parz. diff.); ric. P. m. c. De Risi. Annulla senza rinvio Trib. Sala Consilina 19 gennaio1978Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1980), pp.183/184-185/186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171556 .

Accessed: 28/06/2014 08:26

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.196 on Sat, 28 Jun 2014 08:26:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio, Est. Sant'Elia, P. M. Lombardi (concl. parz. diff.); ric. P. m. c. De Risi. Annulla

PARTE SECONDA

la stessa legge annuale del bilancio dello Stato che contiene le

relative appostazioni nei singoli capitoli di spesa; seguono quindi decreti ministeriali di assegnazione ai diversi uffici; questi infine

emanano le disposizioni interne per la distribuzione e l'uso delle

vetture.

Nella fattispecie, come rammenta anche l'impugnata sentenza, si ebbe il decreto interministeriale 12 marzo 1966 che assegnò 16

« Vista la deliberazione n. 2197 del 13 luglio 1976, con la quale la giunta regionale del Molise stabilisce « di riproporre, come ripro pone, integralmente le deliberazioni nn. 909, 910, 911, 913 e 914 del 25 marzo 1976, nn. 1454, 1455, 1460, 1461, 1462, 1463, 1469, 1474 e 1486 del 18 maggio 1976, nn. 1951 e 1952 del 10 giugno 1976, nn.

2056, 2060 e 2061 del 25 giugno 1976 », tutte relative all'approvazione di rendiconti di spese sostenute dall'economo regionale, fra l'altro, per l'uso di autovetture di proprietà dell'amministrazione regionale;

Rilevato, preliminarmente, che solo per le prime cinque delle men zionate delibere può parlarsi di riproposizione, essendo state esse an nullate da questa commissione di controllo, mentre per tutte le re stanti, per le quali è stata formulata richiesta di chiarimenti, non v'è materia per una riproposizione, dovendo invece stabilirsi, ai fini dell'ammissione all'ulteriore corso o dell'annullamento, se i chiari menti richiesti siano stati forniti;

Premesso, inoltre, che all'annullamento delle summenzionate deli bere questa commissione, come ebbe cura di chiarire nelle proprie decisioni, dovette procedere perché l'art. 45 legge 10 febbraio 1953 n. 62, secondo l'interpretazione comunemente accolta, non consente che per una volta la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio all'amministrazione regionale, e nei casi in questione il dubbio sulla legittimità di spese relative all'impiego di autoveicoli dell'amministrazione medesima nasceva dall'esame dei documenti at testanti l'indole delle spese, trasmessi a seguito di precedente richie sta di questa commissione;

Premesso, altresì', che il riferimento ai principi della legislazione statale che regola il servizio automobilistico delle pubbliche ammi nistrazioni, contenuto nelle cinque decisioni di annullamento ed in quelle, più numerose, di richiesta di chiarimenti, non è generico, come afferma la giunta regionale nella deliberazione ora all'esame, in quan to integrato dal testuale richiamo alle numerose decisioni interlocuto rie già adottate in argomento da questa commissione di controllo (fra queste la decisione n. 1873 dell'I 1 giugno 1976, contenente anche un parziale annullamento, è riportata in extenso nel n. 12 del Bollettino ufficiale della regione in data 1° luglio 1976), dove il contenuto di questi principi, desumibile dal r. d. 3 aprile 1926 n. 746 (e successive modificazioni), era così sintetizzato: « l'uso di automezzi dell'ammi nistrazione per l'espletamento di missioni è da ritenere consentito quan do si tratti di soggetti ai quali è stata assegnata ad personam un'au tovettura per esigenze di servizio o quando si tratti di automezzi de stinati a servizi tecnici ed utilizzati nella missione in conformità di questa loro destinazione, cioè in un modo o per un motivo che trovi nelle esigenze tecniche del servizio una specifica giustificazione »;

Considerato, nel merito, che con l'attuale provvedimento la giunta regionale, senza contestare la necessità di fare riferimento ai principi della legislazione statale che regolano la materia in discussione finché non intervenga apposita normativa della regione stessa (va ricordata, ancora una volta, l'esplicita indicazione in questo senso che si de sume dall'art. 35, 4° comma, legge 19 marzo 1976 n. 335, che del resto ribadisce un principio coessenziale al sistema normativo vigen te), contesta invece la vigenza, o « la applicabilità », della disciplina dettata dal r. d. n. 746 del 1926, perché vetusta, superata dalle reali esigenze funzionali del servizio e di fatto 'disattesa dalla stessa am ministrazione dello Stato, senza che a tal fine sia stata emanata al cuna norma legislativa;

Che in questo modo si postula un'invalidazione quasi per desuetu dinem, o per instaurazione di una contraria prassi, di norme scritte, che non ha riscontro nel nostro sistema giuridico-costituzionale; men tre il rilievo, in sé pienamente aderente alla realtà di fatto, che !a normativa suddetta sia disapplicata in primo luogo dalla stessa am ministrazione dello Stato, senza che sia stata avvertita l'esigenza di sostituirla o modificarla attraverso lo strumento legislativo, resta privo di significato per questa commissione di controllo, che non ha il com pito di adeguare l'azione amministrativa della regione all'azione del l'amministrazione statale, ma il diverso compito di verificarne la ri spondenza all'ordinamento; del resto è ben noto che la legittimità del comportamento dell'amministrazione statale in materia di utilizzazione dei propri autoveicoli è attualmente oggetto di indagine da parte sia della magistratura contabile che della magistratura penale;

Ritenuto che a questo problema di diritto '(vigenza, o « applicabi lità », della normativa statale in materia), da risolvere in senso oppo sto a quello assunto a fondamento del nuovo provvedimento della giunta regionale, si limitano le deduzioni esposte dalla giunta mede sima, la quale non ha offerto, né in relazione alle delibere oggetto propriamente di riproposizione (le delibere annullate nn. 909, 910, 911, 913 e 914), né in relazione a quelle per le quali era stata formulata richiesta di chiarimenti, alcun elemento idoneo a suffragare la legit

automobili al Consiglio superiore della magistratura e quindi l'or dine di servizio 29 ottobre 1969 di quest'ultimo, che mise tre delle suddette vetture a disposizione dei magistrati segretari.

Ora, da siffatta regolamentazione emerge che la singola ammi nistrazione statale dispone per legge di un certo numero di auto veicoli, designandone l'uso per il funzionamento dei servizi tec nici con sue disposizioni interne, ispirate ai noti criteri di discre zionalità che le sono propri. L'ufficio dispone la distribuzione e la destinazione delle vetture, cui si debbono adeguare i suoi fun zionari, interpretando cosi' nella maniera più idonea il fur Tiona mento dei suoi servizi.

Esso può dunque ritenere corrispondente alle esigenze dello svolgimento dei propri compiti, fra l'altro, anche l'uso dell'au toveicolo da parte di qualche funzionario, con autista, per com piere vari percorsi e itinerari cittadini, ivi compreso l'accompa gnamento casa-ufficio.

Il funzionario in tal modo non si appropria né distrae alcun ché dalla destinazione di ufficio, dal momento che attua le di sposizioni dello stesso.

E i dirigenti del medesimo, a loro volta, lecitamente e dovero samente individuano quelli che sono, a loro avviso, i mezzi mi gliori per il funzionamento dei suoi servizi.

Ed invero, per « servizio tecnico » deve intendersi ogni attività dell'ufficio, nel suo ambito di competenza; cosicché il limite al l'anzidetta discrezionalità sarà soltanto quello indicato nel citato 3° comma dell'art. 4 decreto del 1926: l'impiego dell'autoveicolo per ragioni personali di carattere privato.

L'esame approfondito, infine, Caso per caso, sull'eventuale tra valicamento di tale limite spetta al giudice di merito, la cui va lutazione di fatto è naturalmente insindacabile in questa sede di mera legittimità.

Per questi motivi, visti gli art. 387 e 531 cod. proc. pen., chiede che la corte voglia respingere il ricorso nei confronti del Romeo e dichiararlo inammissibile nei confronti dei coimputati ».

La corte, considerato che le puntuali argomentazioni del p. g. non possono non essere condivise perché pienamente aderenti ad esatti criteri di ermeneutica interpretativa della normativa che disciplina il servizio automobilistico delle amministrazioni statali, le fa proprie e decide in conformità.

Per questi motivi, visti gli art. 387 e 531 cod. proc. pen., dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma nei confronti di Todaro Vittoria, e Nardiello Antonio e rigetta il ricorso nei confronti di Romeo Vittorio.

timità dell'impiego degli autoveicoli dell'amministrazione regionale, nei casi specificamente segnalati inei precedenti atti decisori di questa commissione, con riferimento alla normativa richiamata;

Che, pertanto, il provvedimento in esame, per la parte in cui con tiene propriamente una riproposizione, lascia le cose allo stesso punto in cui si trovavano all'atto dell'annullamento delle delibere nn. 909, 910, 911, 913 e 914, annullamento che deve perciò essere conferma to; e per la restante parte omette di apportare i chiarimenti richiesti, onde anche per tale parte deve essere annullato;

Visto l'art. 45 della legge 10 febbraio 1953 n. 62: Decide di annullare, per quanto in premessa, la deliberazione della

giunta regionale del Molise n. 2197 del 13 luglio 1976 ».

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I penale; sentenza 17 no vembre 1978; Pres. Ambrosio, Est. Sant'Elia, P. M. Lombardi (conci, parz. difl.); ric. P.m. c. De Risi. Annulla senza rinvio Trib. Sala Consilina 19 gennaio 1978.

Armi — Coltello con apertura a scatto — Arma per il cui porto non è ammessa licenza — Punibilità — Disciplina applicabile (Cod. pen., art. 699; legge 18 aprile 1975 n. 110, norme inte grative della disciplina vigente per il controllo delle armi, del le munizioni e degli esplosivi, art. 4).

Il coltello con apertura a scatto rientra fra le armi per le quali non è ammessa licenza, pertanto deve ritenersi che il porto di esso sia in ogni caso illegale e trovi la sua sanzione nel capo

This content downloaded from 46.243.173.196 on Sat, 28 Jun 2014 08:26:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione I penale; sentenza 17 novembre 1978; Pres. Ambrosio, Est. Sant'Elia, P. M. Lombardi (concl. parz. diff.); ric. P. m. c. De Risi. Annulla

GIURISPRUDENZA PENALE

verso dell'art. 699 cod. pen. e non già nell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, la cui sfera di applicazione è limitata al porto di

armi (non da sparo), per le quali è consentita l'autorizzazione

di cui all'art. 42 t. u. delle leggi di pubblica sicurezza, cui il

citato art. 4 fa espresso richiamo. (1)

La Corte, ecc. — Fatto. — Il Pretore di Sala Consilina, con

sentenza del 19 gennaio 1978, dichiarava De Risi Rosa colpe vole della contravvenzione ascrittale ai sensi dell'art. 699 cod.

pen. e dell'art. 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 e condannava la

stessa ad un anno di arresto. Impugnata tale sentenza, il tribu

nale della stessa città, ritenuto che esattamente il primo giudice aveva affermato le responsabilità della De Risi per avere costei

portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, con apertura della lama a scatto (molletta), riteneva tuttavia di

applicare al fatto la norma di cui al 1° comma dell'art. 4 legge 18

aprile 1975 n. 110, condannando l'imputata ad un mese di arresto.

È insorto avverso quest'ultima sentenza il p. m., proponendo ricorso per cassazione con due mezzi: a) violazione dell'art. 515

cod. proc. pen., per avere il tribunale dato al fatto una diversa

definizione giuridica, senza che sul punto fosse stato dedotto

uno specifico motivo di appello, avendo la imputata investito

(1) In grado di appello il Tribunale di Sala Consilina aveva rite nuto applicabile al caso di specie l'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, muovendo dalla considerazione che l'art. 699 cod. pen. dovesse rite nersi, a seguito dell'entrata in vigore di tale legge, implicitamente abrogato.

La decisione della corte si fonda, invece, sul diverso presupposto che l'art. 699 cod. pen. mantenga tutt'ora un'efficacia normativa re siduale rispetto a quelle ipotesi non espressamente disciplinate dalla predetta legge. In tal senso, ma con riferimento alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, v. Cass. 20 febbraio 1973, Pacioselli, Foro it., Rep. 1974, voce Armi, n. 12, la quale ha ritenuto che, in mancanza di una abrogazione espressa, devono ritenersi ancora in vigore tutte le norme contenute nel codice penale e nelle leggi di pubblica sicurezza relative alla fabbricazione, detenzione, trasporto, ecc. delle armi e delle ma terie esplodenti.

In senso conforme alla tesi del tribunale v., invece, Trib. Siracusa 27 giugno 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 36, secondo cui a seguito della legge 110/1975 si è verificata l'abrogazione dell'art. 699, 1° e 2° comma, cod. pen.; tale legge, infatti, non solo ha abrogato espres samente l'art. 42, 1" e 2° comma, t. u. leggi di p. s., ma ha altresì dettato una nuova regolamentazione del porto di tutte le armi pro prie (ad eccezione di quelle menzionate nella legge 14 ottobre 1974 n. 497, tra cui le armi comuni da sparo) punendolo nei casi di illi ceità (tra i quali il caso di porto di armi proprie per le quali non è ammessa licenza) con una sanzione specifica, senza far salve (come invece l'art. 17 t. u. leggi di p. s.) le eventuali diverse sanzioni del codice penale.

Sul problema specifico del porto di coltello a serramanico, in ter mini con la decisione della corte si era pronunciata, prima dell'en trata in vigore della legge 110/1975, Cass. 10 dicembre 1974, Castel

lano, id., Rep. 1975, voce cit., n. 31, la quale aveva ritenuto che, trattandosi di arma per il cui porto non è ammessa licenza, fosse

configurabile il reato di cui al capoverso dell'art. 699 cod. penale. Altra giurisprudenza aveva invece classificato il coltello con apertura a scatto fra le armi per il cui porto è richiesta la licenza dell'autorità, ritenendo configurabile, in difetto di tale licenza, l'ipotesi del 1° com ma dell'art. 699 cod. pen. (cfr. Cass. 11 marzo 1975, Inneo, id., Rep. 1976, voce cit., n. 55; 23 ottobre 1973, Guastella, id., Rep. 1974, voce cit., n. 32).

In relazione alla nota distinzione fra armi proprie e improprie, la

giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della legge 110/1975 ri teneva che il coltello a serramanico dovesse considerarsi strumento na turalmente destinato all'offesa e quindi arma propria (v. Cass. 11 marzo 1975 e 10 dicembre 1974, cit.). Per una collocazione fra le armi improprie cfr., di recente, Cass. 31 gennaio 1978, De Rossi, id., Rep. 1978, voce cit., n. 47. Nello stesso senso, sostanzialmente, anche Trib. Frosinone 17 febbraio 1977, id., Rep. 1977, voce cit., n. 63.

Con riferimento al porto di coltello a serramanico Pret. Chiavenna

(ord. 22 giugno 1976, id., 1977, II, 224, con nota di richiami) ha

sollevato questione di costituzionalità dell'art. 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (che ha aumentato le sanzioni previste dall'art. 699 cod.

pen.) nella parte in cui punisce il porto di tale arma con una pena detentiva minima più elevata di quella comminata per il reato di

porto abusivo di arma da fuoco, in riferimento all'art. 3 Cost.

In dottrina, sul problema dei rapporti fra legislazione speciale e

norme del codice penale in materia di armi v. Mazza, Porto abusivo di armi previsto dal codice penale, legislazione speciale sulle armi e

depenalizzazione delle contravvenzioni punibili soltanto con l'ammenda, in Riv. polizia, 1978, 3. Sulle armi comuni non da sparo e sui relativi

reati, cfr. Vigna-Bellagamba, Armi, munizioni, esplosivi, Milano, 1978, 66 s. e 223 s.

con la sua impugnazione la sentenza del primo giudice solo sul

punto relativo alla sua responsabilità; b) violazione dell'art. 699 cod. pen., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la fat

tispecie rientrasse nella ipotesi di reato previsto e punito dal l'art. 4 legge n. 110 del 1975.

Diritto. — Il primo motivo di ricorso non ha fondamento.

Il principio invocato dal p. m. ricorrente, secondo il quale, attraverso una più rigorosa interpretazione dell'art. 515 cod. proc. pen., il giudice di appello può dare al fatto una diversa qualifi cazione giuridica nei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, consacrato nella prima parte di detto articolo, non trova nella

specie applicazione. Ed invero il motivo dedotto dall'appellante a sostegno della impugnazione investiva il tribunale della cogni zione degli estremi del reato, devolvendo cosi' allo stesso, in caso di accoglimento del gravame, sia il potere di pronunciare sen tenza di assoluzione, ove avesse riconosciuto l'inesistenza di tali

estremi, sia quello appunto di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, per effetto della valutazione di tali estremi.

Ciò premesso, deve però rilevarsi che, nell'esercizio del potere dovere d'individuare così la norma, applicabile nella specie, fra

quelle che regolano la materia, il tribunale ha errato, ritenendo

abrogata, per effetto della legge 18 aprile 1975 n. 110, la norma

penale, che invece rettamente era stata dal primo giudice ritenuta in vigore ed applicata.

Questo collegio, uniformandosi a sue precedenti pronunce, ri tiene che l'art. 4 legge n. 110 non abbia avuto efficacia abroga tiva rispetto all'art. 699 cod. pen. nella parte in cui commina la

più grave sanzione da diciotto mesi a tre anni di arresto per il caso in cui la violazione prevista da tale articolo abbia ad og getto armi per le quali non sia ammessa licenza.

Poiché fra tali armi rientra indubbiamente la cosiddetta « mol

letta», il coltello cioè con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le caratte

ristiche di un pugnale o stiletto, deve ritenersi che il porto di esso sia in ogni caso illegale e trovi la sua sanzione nel capo verso dell'art. 699 e non già nell'art. 4 legge n. 110, la cui sfera di applicazione è limitata al porto di armi (non da sparo), per le

quali è consentita l'autorizzazione di cui all'art. 42 t. u. delle

leggi di p. s., cui il citato art. 4 fa espresso richiamo.

In conseguenza, pur dovendosi respingere la tesi sostenuta dal

ricorrente p. m. e gli argomenti esposti a sostegno della tesi

stessa, secondo cui la sanzione prevista dal 3° comma dell'art. 4

si riferirebbe soltanto alle violazioni contemplate nel comma se

condo e non anche a quelle contemplate nel primo, deve rite

nersi valida la «tricotomia», cui accenna lo stesso p.m., allor

ché sostiene che per le armi (che non siano da sparo), delle quali non è consentito il porto in senso assoluto,' è tuttora applicabile l'art. 699, capov., cod. penale.

Accogliendosi pertanto il secondo motivo di ricorso, la senten

za impugnata dev'essere annullata senza rinvio, dichiarandosi

esecutiva quella di primo grado, avverso la quale non era stato

proposto alcun altro motivo di appello, che consentisse un rie

same in sede di rinvio.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I penale; sentenza 15 no

vembre 1978; Pres. Siotto, Est. Piccininni, P. M. (conci. conf.ì;

ric. Azzi ed altri. Conferma Assise app. Genova 27 otto

bre 1977.

Pena — Delitti contro la personalità aeuo stato — strage poli

tica — Ergastolo — Questione di costituzionalità — Manifesta

infondatezza (Cost., art. 3, 27; cod. pen., art. 285).

Personalità dello Stato (delitti contro la) — Strage politica —

Dolo subspecifico — Strage comune — Attentato contro l'in

tegrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato — Nozione — Dif

ferenze — Fattispecie (Cod. pen., art. 241, 285, 422).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità della

pena dell'ergastolo anche in relazione al delitto di cui all'art.

285 cod. pen., in riferimento agli art. 3 e 27 Cost. (1)

(1) Corte cost. 22 novembre 1974, n. 264 (Foro it., 1975, I, 11, con nota di richiami, e in Giust. pen., 1975, I, 33, con nota di

This content downloaded from 46.243.173.196 on Sat, 28 Jun 2014 08:26:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended