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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione I penale; sentenza 18 ottobre 1948; Pres. ed est....

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione I penale; sentenza 18 ottobre 1948; Pres. ed est. Caruso P., P. M. Ebner (concl. parzial. diff.); conflitto in causa Ferrara e Nicosia Source: Il Foro Italiano, Vol. 72, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1949), pp. 93/94-97/98 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23139500 . Accessed: 25/06/2014 03:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 25 Jun 2014 03:53:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I penale; sentenza 18 ottobre 1948; Pres. ed est. Caruso P., P. M. Ebner (concl. parzial.diff.); conflitto in causa Ferrara e NicosiaSource: Il Foro Italiano, Vol. 72, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1949), pp.93/94-97/98Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23139500 .

Accessed: 25/06/2014 03:53

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GIURISPRUDENZA PENALE

garanzia d'immunità per gli eventuali attentati alla per sonalità dello Stato italiano in caso di guerra con la Ger mania.

Evidente è, poi, l'assoluta irrilevanza, ai fini della de cisione da emettere, della considerazione che,non possa l'alto-atesino chiamato alle armi dalle autorità tedesche es sere posto nell'alternativa fra la diserzione verso lo Stato

germanico ed il tradimento verso lo Stato italiano, perchè ad escludere la possibilità di una tale situazione basta il 1° oapov. dell'art. 242 cod. pen., che dichiara non pu nibile il cittadino che trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, si trovi nella necessità di arruolarsi in base a legge dello Stato medesimo. Nè all'im

putato può, infine, giovare il principio che il suddito ne mico non può rendersi colpevole di tradimento verso lo Stato italiano, perchè tale principio non è esatto, nè ha carattere di assolutezza. Ad esso si fa eccezione nel caso di suddito nemico residente nel Regno, il quale per l'art. 3 cod. pen. è soggetto alla legge penale italiana, e non può minimamente ritenersi autorizzato ad abusare dell'ospita lità per attentare alla personalità dello Stato, e nel caso di suddito nemico che fu cittadino italiano. A carico del l'ex cittadino italiano permane, per la disposizione di cui all'art. 242, 2° capov., cod. pen., un limitato obbligo di fedeltà verso lo Stato italiano consistente nel dovere di non attentare alla personalità dello stesso. Quando a tale dovere contravviene, viola il limitato obbligo di fedeltà, tradendo lo Stato italiano, ed aiutando lo Stato nemico che con lui non s'identifica.

Pronunziandosi sul dedotto forzato arruolamento del l' Antoniazzi nell'esercito tedesco, la Corte di merito ha ritenuto che lo stesso avrebbe potuto, a norma del 1° capo verso dell'art. 242 cod. pen., portare alla non punibilità del

l'imputato se il medesimo si fosse limitato a prestare ser vizio di soldato nell'esercito tedesco ; ma non aveva, nel caso concreto, efficacia di esimente perchè l'Antoniazzi era

responsabile di gravi delitti che aveva consumato quale facente parte non di un corpo militare tedesco, ma di una

organizzazione della gendarmeria, la cui attività si espli cava nei crimini più gravi, ed erasi reso, fra l'altro, col

pevole dell'uccisione di numerosi italiani e di gravissime sevizie in danno di patrioti italiani arrestati.

Non esattamente il ricorrente assume che la Corte di Padova abbia ritenuto dubbio l'arruolamento d'autorità dell'Antoniazzi nell'esercito tedesco. In realtà invece tale arruolamento si è dato dalla Corte di merito per ammesso, e soltanto per il passaggio nella feldgendarmeria si è, nella impugnata sentenza, osservato che non si era data la

prova dell'asserita costrizione, e ohe lo zelo dell'Antoniazzi nella esplicazione della sua attività collaborazionistica, stava anzi a provare la volontarietà del passaggio stesso.

Comunque se la feldgendarmeria fosse o meno un corpo militare è questione che non occorre risolvere, come non è necessario stabilire se sia sufficiente la motivazione della

impugnata sentenza nella parte con cui si è ritenuto che volontariamente l'Antoniazzi ebbe a far parte di quella or

ganizzazione, perchè a giustificare la esclusione della esi

mente, di cui al 1° capoverso dell'art. 242 cod. pen., basta il fatto che la Corte di merito abbia ritenuto ohe l'imputato ebbe a concorrere nell'uccisione di 12 persone catturate e fu feroce seviziatore. L'uccisione di disertori dell'esercito

repubblicano, renitenti e patrioti catturati e le sevizie agli arrestati sono fatti che esulano dal campo dell'attività riservata al soldato ed importano violazione delle leggi e

degli usi di guerra e, perciò, se responsabili se ne siano resi cittadini italiani o individui come tali considerati per legge, vengono a costituire atti di aiuto al nemico. Il prin cipio che il belligerante, il quale violi le leggi e gli usi di

guerra, debba essere, a norma dell'art. 235 n. 2 cod. pen. mil. guerra, giudicato dal tribunale militare di guerra e sia

soggetto soltanto alle sanzioni comminate dalla legge per tali violazioni, non è applicabile nei riguardi di chi sia o debba essere considerato cittadino italiano ed abbia agito per favorire il nemico. Egli, violando le leggi e gli usi di

guerra per rendersi utile al nemico, vien meno all'obbligo di astenersi da qualsiasi attentato alla personalità dello

Stato italiano. La norma contenuta nell'art. 242, 1° ca

pov., cod. pen. non è che specifica applicazione del prin cipio generale della non punibilità di chi abbia agito in istato di necessità. Perciò, ove il cittadino o colui che come cittadino è considerato, nell'esercito nemico compia atti esulanti dai suoi doveri di soldato in danno dello Stato italiano, non può più invocare l'accennata disposi zione di legge, per cui riprendono il loro impero le norme richiamanti la punizione dei delitti contro la personalità dello Stato.

Per questi motivi, respinge, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I penale ; sentenza 18 ottobre 1948 ; Pres. ed est. Caruso P., P. M. Ebner (conci, parzial. diff.) ; con flitto in causa Ferrara e Nicosia.

(Sent, denunciata : Trib. Catania 31 luglio 1948)

Conflitto di giurisdizione penale — Conflitto tra il giu dice dell'istruzione e il tribunale — Definizione giu ridica del reato — Diversa valutazione delle mede sime risultanze processuali — Competenza della Corte d'assise — Annullamento della sentenza di rinvio e rimessione degli atti al Procuratore generale (Cod. proc. pen., art. 35 e 54).

Nel caso di conflitto di competenza tra il giudice istruttore e il giudice del dibattimento "per diversa valutazione delle medesime risultanze processuali (nella specie : lesione grave o gravissima) la Corte suprema non ha poteri per valu tare le risultanze di specie senza sostituirsi al giudice di merito e deve dichiarare la competenza del giudice dibat timentale superiore, il quale, con pienezza di indagini e di apprezzamento e con libertà di giudizio, stabilirà se il fatto costituisca il reato più grave o quello meno

grave. (1) In tale caso, annullata la sentenza di rinvio a giudizio, nel

punto in controversia, la Corte suprema non deve rinviare

gli atti al giudice dell'istruzione, ma rimetterli al Procu tore generale per Vulteriore corso. (2)

Il Procuratore generale, eco. — (Omissis). Nella specie il Giudice istruttore di Catania rinviò i predetti imputati a giudizio del Tribunale, dando al fatto sopra enunciato la

definizione di lesioni gravi, guarite in giorni 59, con pe ricolo di vita e indebolimento permanente degli arti di de

stra e della facoltà protettiva della scatola cranica (art. 582

1» parte, 583 1» parte n. 1 e 2, 585, 577 cod. penale). Il Tribunale (Sez. V), soprassedendo su una preliminare re

quisitoria per dichiarazione d'incompetenza, procedette a dibattimento, a seguito del quale, con sentenza ampia mente motivata a termini dell'art. 35 primo comma, se

conda ipotesi, cod. proc. pen., rinviò gli atti al P. M.

(1-2) Non ci risultano precisi precedenti. Vedi: Lattanzi, Conflitto di competenza tra il giudice del

l'istruzione e il giudice del dibattimento e poteri della Corte di

cassazione, in Giu.st. pen., 1949, III, 42, il quale dissente dalla seconda massima. È da rilevare che su questa massima sono state difformi le conclusioni del Procuratore generale.

Possiamo ricordare che la Cassazione aveva deciso che sussi ste conflitto tra giudice istruttore e giudice del dibattimento an che se il contrasto derivi non dalla emergenza di nuova prova, ma dal divario di apprezzamento del medesimo materiale probatorio : 15 novembre 1940, Binovello, Foro it., Rep. 1941, voce Conflitto di giurisd. pen., n. 0 ; come nel caso attuale. Quando gli ele menti sono mutati non si verifica conllitto : Cass. 25 settembre

1944, Verzino, id., Rep. 1943-45, voce Competenza pen., n. 39 ; in tal caso non sorge conflitto, ma il giudice del dibattimento deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere

gli atti al Pi M. : Cass. 5 luglio 1946, Marno, id., Rep. 194'i, nn. 00, 07. Peraltro è stato anche ritenuto che non sussiste con flitto se il fatto è risultato più gra\e al dibattimento in base

agli stessi elementi acquisiti, ma non valutati dal giudice istrut tore : Oass. 3 aprile 1940, Giglio, ibid., voce clt.,n. 08.

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PARTE SECONDA

giudicando essere emersi nuovi elementi, tali da persua dere che alla lesione fossero conseguiti, per distruzione di materia cerebrale, una emiparesi di natura organica e

quindi immodificabile, specie dell'arto superiore destro, nonché un difetto di favella (disartria) di gravità così ac centuata e guarigione così incerta da doversi considerare

probabilmente insanabile e quindi permanente (art. 583 secondo comma, n. 1 e 2, cod. penale). Fu quindi ripresa l'istruzione formale, contestandosi al Ferrara il delitto di tentato omicidio (art. 56, 575, 577 cod. pen.) ; a seguito della quale la Sezione istruttoria, con sentenza 8 marzo

1948, in difformità delle conclusioni del P. M., dispose nuovamente rinvio al Tribunale, confermando la definizione

giuridica già data dal Giudice istruttore : a) perchè la in tenzione omicida è da escludersi in base alle risultanze istruttorie ; b) perchè la paresi dell'arto superiore destro costituisce soltanto indebolimento permanente, radicandosi in parte in una lesione di natura organica e quindi immo

dificabile, in parte in una lesione di natura funzionale a

genesi psico-neurotica e quindi modificabile ; e) perchè la difficoltà di favella, pur essendo grave e di guarigione incerta, è probabilmente sanabile avendo origine in una lesione di natura psicogena e non organica ; d) perchè non costituisce malattia insanabile, ma solo indebolimento

permanente, la breccia esistente nella scatola cranica in

seguito alla lesione e alla cranicetomia. Il Tribunale di Catania (Sez. VI), rinnovato il dibat

timento, ha nuovamente reagito alla definizione data al fatto dagli organi istruttori, e con lucida motivazione in fatto ha affermato che la paresi dell'arto superiore destro,

aggravatasi nel corso dell'ultimo anno, e la vera e propria disartria della favella son conseguite a distruzioni irrepa rabili della corteccia cerebrale e della massa encefalea, con alterazioni dirette e indirette dei centri nervosi, insuscet tibili di guarigione, nonché di miglioramento.

L'identificazione dei precisi termini del dissenso fra il Giudice più elevato della istruttoria e quello interme dio del dibattimento dimostra che gli apprezzamenti dif

formi, pur attenendo a questioni medico-legali fra le più complesse, si radicano soltanto in divergenze sulla valuta zione in fatto ; invero le massime d'esperienza scientifica

applicabili alla specie non possono non fondarsi su osser vazioni e constatazioni cliniche per stabilire la qualità e la misura della materia cerebrale distrutta, le certe riper cussioni e le probabili conseguenze della perdita ; e se è

proprio sulla interpretazione delle risultanze cliniche che si appunta il dissidio, il problema della riconduzione ad una piuttosto che ad altra ipotesi della legge penale è in solubile.

In sede di ricorso, il giudice di rito ha un compito più agevole di quello assegnatogli in sede di conflitto, perchè si fonda sulle risultanze di fatto stabilite insindacabil mente dal giudice di merito, tuttavia in sede di conflitto

l'organo regolatore delle competenze ha poteri di deliba zione sommaria delle risultanze di fatto per l'applicazione di massime d'esperienza e quindi l'identificazione precisa della norma giuridica. Ma nella situazione processuale che si viene a determinare per contrasti del genere di

quello in questione, è concettualmente escluso, per due

motivi, che una risoluzione possa essere adottata su ele menti di ricerche concrete, e in più di un punto opina bili in conseguenza della difficoltà delle indagini cliniche, della coordinazione dei dati e delle oscitanze della stessa scienza psichiatrica, la quale altro non permette, allo stato

attuale, che di fissare quanto oh auetoritatem doctorum vi detur probabilior ; perchè le constatazioni di fatto che la Su

prema corte può compiere in sede di procedimento inci dentale di conflitto non possono condurla nè a comprimere la volontà di uno dei due giudici del merito, il quale con sidera indispensabili per un giudizio informato valutazioni che esorbitano dalla sua competenza, nè a limitare l'inda

gine dibattimentale per l'accertamento integrale del vero, con le garanzie del contraddittorio efficiente, che è fra i

principii basilari del processo moderno. In sostanza, sif fatti contrasti consistono in un opposto giudizio, che è esclusivamente di merito, da un lato quello dell'organo

istruttorio, il quale, per la sua competenza illimite nel

giudizio d'accusa, è legittimato a conoscere ad ugual titolo di tutte le risultanze processuali, e giudica cite per deci dere sul minor reato attribuito siano sufficienti i limitati

poteri d'istruttoria dibattimentale dell'organo intermedio o inferiore del dibattimento, dall'altro quello di costui che reputa si debbano valutare elementi costitutivi di un reato più grave, su cui egli non può investigare, almeno con adeguatezza, perchè può conoscerne soltanto il giudice superiore. E se l'organo regolatore delle competenze non ò in grado di escludere assolutamente la fondatezza della reazione del giudice dibattimentale, e cioè la ragionevo lezza del dubbio che egli si è prospettato, la risoluzione del conflitto, in applicazione dei principii desumibili dal l'art. 34 del codice, non può che sboccare nella dichiara zione di competenza del giudice dibattimentale superiore a quello investito dalla sentenza istruttoria, il quale, es sendo legittimato a compiere tutte le indagini, solo può sta bilire il fatto nell'integrità degli elementi utili a decidere dell'affare con cognizione piena e solo può giudicare, insie

me, del reato più grave e di quello meno grave. Stabilita questa verità, che, del resto, nell'ultimo bien

nio è stata riconosciuta più volte dalla Suprema corte come innegabile, e tenuto conto che contrasti siffatti si

riproducono, con frequenza, per effetto evidente della più progredita evoluzione dialettica dei principi sul conflitto, sembra che convenga, e sia anzi doveroso, risolvere il pro blema, ormai maturo, rinunciando ai compromessi finora

suggeriti alla prassi dalla prudente circospezione, nonché dal fermo proposito di non sostituire, per effetto d'indi retta autorità della pronuncia del più elevato organo giu diziario, il giudizio superficiale e incompetente di un or

gano di diritto a quello informato e competente degli or

gani di merito, o l'annullamento integrale della sentenza con monito al nuovo giudice dell'accusa di non ostacolare l'accertamento dibattimentale del vero, o l'annullamento della dichiarazione d'incompetenza implicitamente conte nuta nell'ordinanza rilevatrice di conflitto, con la rimes sione degli atti al P. M., per contestazione che nel dibat timento fosse emersa o avesse preso corpo o si fosse fissata con chiarezza qualche risultanza soltanto accennata in istruttoria e perciò trascurata o non adeguatamente iden tificata dall'organo requirente e dal giudice dell'accusa.

Anche nella specie riuscirebbe comodo o annullare la sentenza istruttoria per vizi di motivazione, esortando il

giudice dell'accusa a non pretendere di poter sostituire il suo giudizio a quello del giudice del dibattimento, o rile vare che il Tribunale fonda il suo dissenso, fra l'altro, sulla

persuasione che la monoplegia si sia aggravata col decorso del tempo, ma non è possibile dissimularsi che il Tribunale si riferisca a un aggravamento progressivo constatato già in istruttoria, che fra la sentenza di rinvio e l'ordinanza rilevatrice di conflitto nemmeno quattro mesi intercedono, nè che la circostanza di per sè è da sola irrimediabilmente

equivoca in rapporto al complesso giudizio sulla probabi lità della guarigione. Tuttavia simili soluzioni logoratriei del conflitto, per quanto non estranee all'ordinamento giu ridico in campo superiore a quello giurisdizionale e per casi in cui mancano mezzi predisposti al componimento dei dissensi, non escludono che il contrasto si protragga o addirittura si perpetui, arenando il processo per lungo pe riodo, come è già avvenuto nella specie contro la volontà della legge, che ne esige la celere definizione, nè risolvono la situazione mediante il mezzo esistente e a tal fine ap prestato (procedimento incidentale) con quel provvedimento chiarificatore (determinazione del giudice di merito) com messo dal sistema e quindi imposto all'organo regolatore delle competenze giudiziarie. Nè sarebbe possibile dissimu larsi che coi provvedimenti consimili la prassi esorbita dai limiti del procedimento incidentale di conflitto, rimettendo in discussione punti fermi in cui si è costituito un giudi cato preparatorio efficiente (ad esempio, nella specie, esclu sione della volontà omicida), il quale non può essere stato deviato dal giudizio tutt'affatto distinto sulla semplice precisazione dell'ipotesi penale applicabile in gruppo iden tico (qualità obiettiva della lesione agli effetti della pena

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97 GIURISPRUDENZA PENALE 98

e della determinazione di competenza del giudice dibatti

mentale) . Fra i due organi in contrasto non è in dibattito la sufficienza degli elementi accertati per procedere al giu dizio di accusa (giudizio di chiusura dell'istruzione prepa ratoria), nè la sufficienza degli elementi di responsabilità per la pubblica indagine dibattimentale (giudizio di rinvio) in rapporto a un reato, almeno provvisoriamente certo

(lesioni personali volontarie) ; si discute invece, in sostanza, se gli elementi accertati siano idonei ad escludere ogni dubbio sulla sussistenza di una ipotesi più grave (lesioni

gravissime) e consentano di limitare l'oggetto del dibatti mento in ambito circoscritto (lesioni gravi), dovendosi con siderare già raggiunta la certezza giuridica nell'escludere la probabile insanabilità della malattia e la permanenza della grave difficoltà di favella. Quindi sarebbe irrazionale

e arbitrario il ripiego di dichiarare insufficiente l'indagine istruttoria o deviata dai retti principii del diritto sostan tivo la definizione giuridica del fatto nella sentenza di

rinvio o nell'ordinanza rilevatrice di conflitto.

L'organo regolatore delle competenze, mancando di

adeguati poteri per valutare le risultanze di specie senza

sostituirsi al giudice di merito, non è in grado di stabilire che il maggior reato sussiste, e nemmeno, senza arbitrio,

potrebbe affermare che la sussistenza di esso appare più probabile in confronto alla sussistenza del reato minore. La specie, cioè, denuncia il caso limite in tutta la sua

evidenza, e, nella debolezza della disciplina legislativa, reclama dal misuratore rigore della Suprema corte soltanto

l'applicazione di una massima generale chiarificatrice dei

principi sulla separazione delle competenze. La verità è

che, fermo il giudizio di rinvio al dibattimento, del quale non si discute e in ordine al quale nulla v'è da obiettare, la imputazione del maggior reato è indispensabile nella

situazione processuale che è venuta a determinarsi, da un

lato per la pronuncia del giudice nella fase preparatoria che, valutando le risultanze di fatto e con argomentazioni non infondate, ritiene di poter escludere la probabile in

sanabilità della malattia e la permanente difficoltà di fa

vella, dall'altro lato per la pronuncia del giudice della

fase dibattimentale, che, in realtà fin dal primo momento, valutando le stesse risultanze e con argomentazioni egual mente non infondate, opina indispensabile la pubblica rinnovazione dell'indagine per accertamento diretto dei su

indicati elementi costitutivi del reato maggiore, sia pure

per escluderlo con una decisione valida.

Dati quindi i termini del contrasto e l'oggetto del pro cedimento incidentale di conflitto, la Suprema corte non

è legittimata a provocare rinnovazione dei primi momenti

del giudizio d'accusa, ma deve attenersi alla risoluzione

dell'ultimo ed unico punto in controversia per assicurare

la prosecuzione del processo. La funzione della sentenza

istruttoria di rinvio è quella d'imprimere al processo, me

diante un giudizio di necessità od utilità del dibattimento, un semplice impulso processuale, il quale diventa irrevo

cabile quando abbia assunto la forza legale sufficiente a

conseguire il fine ; nella specie, il giudizio d'accusa in un

solo punto si rivela viziato, e cioè nel disconoscere che

l'imputazione di lesioni gravissime, a termini dell'art. 583

secondo comma n. 1 e 3, cod. pen., è processualmente in

dispensabile perchè solo il giudice, che a termini dell'arti

colo 34 può rinnovare la indagine di merito con tutti i

poteri della competenza e tutte le garanzie del contraddit

torio, può porre le premesse obiettive valide a realizzare

la certezza giuridica in ordine ad una conclusiva ed effi

ciente definizione giuridica del fatto, quindi la risoluzione

del conflitto non può esorbitare da un annullamento par ziale e dai provvedimenti di conseguenza.

Orbene, dato il sistema processuale di passaggio dalla

fase preparatoria a quella dibattimentale, rimane da sta

bilire se la Suprema corte possa essa stessa, integrando la

lacuna legislativa col ricorso al procedimento analogico,

disporre la rimessione al giudice dibattimentale compe tente o debba rinviare al giudice dell'istruttoria per una

decisione supplementare informata al principio di diritto

processuale, stabilito nel limitato ambito del regolamento di competenza, e cioè che, nel caso di reazione del giudice

dibattimentale inferiore o intermedio del dibattimento alla

sentenza di rinvio per apprezzabili dubbi sulla compe tenza, materia del giudice superiore, il procedimento debba esser necessariamente rimesso a tal giudice. Sembra al re

quirente che alla prima soluzione si oppongano irresisti

bilmente i principi sulla contestazione dell'accusa, e poi ché, inoltre, il rinvio per una piuttosto che per altra im

putazione apporta o può apportare conseguenze varie, più

importanti fra le quali quelle concernenti la custodia pre ventiva, conviene seguire la prassi ed annullare la sen

tenza del giudice della fase preparatoria nel punto in con

troversia, rinviandogli gli atti per nuovo giudizio su tal

punto. Pertanto, visto l'art. 54 cod. proc. penale ; chiede che la Corte Ecc.ma, risolvendo il conflitto ed

annullando la sentenza della Sezione istruttoria nel punto in cui definiva il reato imputabile ed indicava nel Tribu

nale il giudice di rinvio, dichiari che appartiene alla Corte di assise la competenza a conoscere per materia del reato

di lesioni gravissime, allo stato, imputabile al Ferrara, per effetto di connessione dell'altro, del procedimento cumula

tivo ; ed ordini che gli atti siano rimessi alla Sezione istrut

toria di Catania, diversamente composta, per rinnovazione del giudizio sul punto annullato e per l'ulteriore corso.

La Corte, ecc. — Adottando la motivazione del P. M.

presso questa Corte specie sul punto che, a seguito della ben motivata ordinanza del Tribunale di Catania dichia rativa di incompetenza per materia, spetti al giudice di

competenza superiore di stabilire, con pienezza di indagini e di apprezzamento e con libertà di giudizio, se il fatto

attribuito al Ferrara rientri nell'ipotesi di cui all'art. 583 secondo comma n. 1 e 3, cod. pen., e di emanare la con

seguente pronuncia, anche se l'ipotesi, che appare con fon

datezza possa contestarsi all'imputato, dovesse restare esclusa in seguito alle risultanze del dibattimento ; ma in

parziale difformità delle richieste dello stesso P. M. in

quanto, risolvendosi il conflitto, non occorre che gli atti ritornino all'organo istruttorio.

Per questi motivi, annui'a la sentenza della Sezione

istruttoria e rimette gli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I penale; sentenza 15 marzo 1948; Pres. Caruso

P., Est. Pili, P. M. Loschiavo (conci, conf.) ; ricc.

Peveri e Bruni (Aw. Saltelli).

(Sent, denunciata : 0. assise Piacenza 18 dicembre 1946)

Complicità e correità — Reato diverso da quello vo

luto da taluno dei concorrenti — Nesso di causalità

fisica e psichica — Reato diverso al di là di ogni

previsione — Irresponsabilità del compartecipe (Cod.

pen., art. 116).

L'art. 116 cod. pen. non configura un esempio tipico di

responsabilità obiettiva, che prescinda da ogni contributo

psicologico del compartecipe. ( 1) Esso invece è basato sul principio fondamentale del con

corso di cause interdipendenti, in base al quale tutti i

partecipanti rispondono del reato, tanto se ne sono causa

diretta quanto se ne sono causa indiretta. (2) E' quindi necessaria la disamina se concorra la causalità

psicologica, se cioè ci sia stata nei compartecipi la vo

lontà consapevole di commettere il reato con la previsione di un eventuale reato diverso o se questo si sia verificato al di là di ogni previsione del compartecipe e del con

certato piano criminoso. (3)

(1-3) La previsione del compartecipe nel reato diverso

da quello voluto.

Ija suestesa sentenza del Supremo Collegio non è la prima a richiedere un nesso di causalità anche psicologico e a negare

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