sezione III penale; sentenza 27 novembre 1990; Pres. Glinni, Est. Siena, P.M. Ciani (concl. conf.);ric. Barrasso. Conferma App. Napoli 18 ottobre 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1992), pp.93/94-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185901 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 27 no
vembre 1990; Pres. Glinni, Est. Siena, P.M. Ciani (conci,
conf.); ric. Barrasso. Conferma App. Napoli 18 ottobre 1989.
Idrocarburi — Oli minerali — Trasporto — Certificato di pro venienza — Mancanza — Concorso nel reato di venditore
e compratore (D.l. 5 maggio 1957 n. 271, disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olì minerali, art. 15; 1. 2 luglio 1957 n. 474, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 5 maggio 1957 n. 271).
In materia di repressione di frodi nel settore degli oli minerali,
il venditore che non rilasci il certificato di provenienza con
corre nel reato del trasportatore, previsto dall'art. 15 d.l. 5
maggio 1957 n. 271, convertito, con modifiche, in l. 2 luglio 1957 n. 474. (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza 10 aprile 1986
il Tribunale di Avellino condannava Barrasso Pasquale e Ros
setti Giuseppe alla pena di mesi cinque di reclusione e lire 3
(1) La sentenza affronta il problema dell'individuazione del soggetto attivo del reato di trasporto abusivo di oli minerali, ai sensi della 1.
n. 474 del 2 luglio 1957, riscontrando la fonte della responsabilità del
venditore dell'idrocarburo nell'istituto del concorso nel reato del tra
sportatore (in generale, sulle norme repressive in materia di idrocarbu
ri, v. Piccinino, Oli e derivati petroliferi (diritto penale), voce del No
vissimo digesto, appendice, Torino, 1984, V, 387 ss.). Sembra, cosi, che la decisione della corte riproponga quel filone di pensiero rappre sentato da qualche sporadica decisione delle corti di merito, che richia
ma espressamente l'art. 110 c.p. (v., in proposito, App. Catanzaro 6
febbraio 1985, Foro it., 1986, II, 599, spec. 605). Per potere, però individuare correttamente l'autore del reato di tras
porto illecito di oli minerali, è opportuno accertare, prima, quale sia
la natura del reato in questione, per pervenire, poi, all'individuazione
del comportamento costituente reato, ed in proposito si deve osservare
quanto segue. I. - Dal complesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della legge su men
zionata (quantità dell'idrocarburo, qualità, numero e tipo dei recipien
ti, nome, cognome ed indirizzo del mittente e del destinatario, ecc.) si può dedurre che la certificazione di provenienza di cui alla legge cit.
serve a rendere possibile l'individuazione certa di un determinato pro
dotto, individuazione sottoposta al controllo da parte degli agenti del
l'amministrazione finanziaria (la giurisprudenza è pacifica nell'afferma
re che scopo delle norme in questione è quello di permettere il controllo
continuo di ogni movimento della merce; v. Cass. 13 marzo 1981, Lu
gani, Foro it., Rep. 1983, voce Idrocarburi, n. 24; 10 aprile 1981, Bolo
gna, id., Rep. 1982, voce cit., n. 19; 9 ottobre 1981, Bianchini, id.,
Rep. 1983, voce cit., n. 23; 28 settembre 1983, Cevoloni, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23; 25 gennaio 1984, Borrega, id., Rep. 1985, voce cit., n. 17; 24 febbraio 1984, Zorzi, ibid., n. 13; 10 giugno 1986, Veronese,
id., Rep. 1987, voce cit., n. 11; 8 luglio 1986, Giudice, ibid., n. 10).
Invero, dal punto di vista del soggetto privato l'obbligazione tributa
ria non si risolve soltanto in un mero obbligo di adempiere a contenuto
patrimoniale (obbligazione principale), ma anche in una serie di obbli
ghi strumentali, funzionali e connessi alla concretizzazione di quest'ulti mo (sul punto, v. A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Mila
no, 1971, 81 ss.; v. pure Traversi, Presunzioni tributarie e prove pena
li, in I reati in materia fiscale coordinato da Corso e Stortoni, Torino,
1990, 764 e 765). Ed in questa prospettiva si configura come reato il comportamento
indirizzato a sfuggire all'assolvimento dell'obbligo principale a conte
nuto patrimoniale, in quanto il trasporto senza prescritto certificato rea
lizza il pericolo dell'evasione del tributo, non permettendo la corretta
individuazione di una res con la parte di un bene, per il quale è stato
preliminarmente assolto l'obbligo del pagamento dell'imposta (accenna a questo collegamento tra il suddetto controllo e l'imposta, Cass. 21
novembre 1983, Bertocci, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 20; 5 feb
braio 1980, Fabris, id., Rep. 1981, voce cit., n. 24, ove si afferma
testualmente che «la mancata o la irregolarità del certificato fa presu mere l'omesso pagamento dell'imposta, giacché normalmente il prodot to viene trasportato abusivamente allo scopo di frodare l'imposta». V.
pure Cass. 12 gennaio 1979, Banchelli, id., Rep. 1979, voce cit., n.
17, che nell'intento di distinguere il reato di trasporto illecito dai reati
di falso afferma che l'effetto del primo consiste nel pericolo dell'evasio
ne del tributo). Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, che fa arretrare la punibi
lità al momento del trasporto abusivo degli olì minerali, e questa previ sione si può giustificare soltanto nella misura in cui si intende rafforza
re la tutela in un settore, come quello tributario, talmente delicato da
tendere alla responsabilizzazione financo di un soggetto non tenuto al
Il Foro Italiano — 1992.
milioni di multa, perché dichiarati colpevoli del reato di cui
agli art, 5 e 15, cpv., 1. 474/57 per avere, in concorso tra loro,
fatto circolare un automezzo trasportante litri 4500 di gasolio
per autotrazione senza la prescritta documentazione di legitti
mazione e in particolare del certificato di provenienza Hter 16.
Su gravame degli imputati e del p.m., la Corte d'appello di
Napoli con decisione in data 18 ottobre 1989, in parziale rifor
ma della sentenza impugnata, confermata nel resto, determina
va la pena in mesi cinque di reclusione e lire 7 milioni di
multa.
Il solo Barrasso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1) l'erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato
contestato è attribuibile soltanto al trasportatore ed il concorso
del gestore di un impianto di distribuzione è ipotizzabile solo
se sia dimostrato il concorso di quest'ultimo nel trasporto; nella
specie, poi, gli impianti non potevano erogare più di 1000 litri
per volta;
2) la motivazione insufficiente sul punto di avere personal
mente erogato il gasolio in questione;
pagamento dell'imposta (v., ad es., la responsabilità dell'acquirente per il mancato rilascio dello scontrino fiscale da parte del venditore).
Si potrebbe — è vero — contestare la correttezza di un siffatto colle
gamento, dato che la legge stessa all'art. 15 contiene l'inciso letterale
«indipendentemente dall'imposta evasa», che, interpretato nel senso del
l'irrilevanza del pagamento o meno dell'imposta stessa, consentirebbe
la configurabilità del reato di trasporto illecito, sia o meno assolto l'ob
bligo del pagamento dell'imposta (v., in questo senso, Cass. 17 ottobre
1978, Foschi, ibid., n. 16; 25 gennaio 1984, cit.), ed oltretutto la possi bilità di un concorso tra i due reati: il trasporto senza il prescritto certi
ficato di origine e l'evasione dell'imposta (in questo senso, v. Cass.
6 aprile 1983, Naro, id., Rep. 1984, voce cit., n. 106; 14 febbraio 1984,
Cassetta, id., Rep. 1985, voce cit., n. 11). Senonché l'espressione pre detta deve essere interpretata, invero, nel senso dell'indipendenza delle
vicende giuridiche dei due reati: la circolazione non consentita e l'eva
sione dell'imposta (infatti, come si è rilevato più sopra, è possibile con
figurare la violazione di obblighi strumentali e funzionali rispetto al
pagamento dell'imposta), ma d'altro canto la progressione delineata do
vrebbe più correttamente condurre all'assorbimento del fatto meno gra ve — il trasporto abusivo — in quello più grave — l'evasione dell'im
posta — nelle ipotesi concrete in cui si siano realizzate entrambe le
violazioni degli obblighi derivanti dall'obbligazione tributaria.
II. - Accertata, dunque, la natura dell'illecito de quo, ed individuata
la condotta costituente reato nel fare circolare olì minerali senza l'ac
compagnamento del certificato previsto dalla legge, nella misura in cui
detto comportamento realizza per l'amministrazione finanziaria il peri colo del mancato assolvimento dell'obbligo patrimoniale derivante dal
l'imposta, tale pericolo acquista in realtà rilevanza giuridica a prescin dere dal soggetto (sia esso venditore o trasportatore) che lo pone in
essere; per cui esso può essere realizzato materialmente dal trasportato
re, ma anche da colui che permette che ciò avvenga in contrasto con
le disposizioni di legge: ne deriva, allora, che anche il venditore degli idrocarburi può essere autore del reato di trasporto abusivo, nella misu
ra in cui realizza la violazione di un obbligo di controllo rispetto ad
un contegno altrui, obbligo previsto dalla legge (nell'individuazione del
soggetto attivo del reato in oggetto, Cass. 27 gennaio 1984, Danielut,
ibid., n. 18, afferma che bisogna fare riferimento a «tutti coloro che
operano il movimento della merce», volendo con ciò appunto significa re che possono essere autori del reato soltanto coloro che hanno un
rapporto con il movimento degli oli minerali). La stessa legge sugli idrocarburi, d'altronde, adotta una formulazio
ne che permette di giustificare siffatta nozione di autore: l'espressione
adoperata («trasporta o fa trasportare»), infatti, nella tipizzazione della
condotta illecita, allude al movimento della merce in questione, a pre scindere dalle qualità personali del soggetto e da eventuali altri rapporti dello stesso con la merce trasportata (v., in questo senso, Cass. 5 di
cembre 1978, Fricano, id., Rep. 1979, voce cit., n. 15 e Dir. e pratica
trib., 1980, II, 998, con nota adesiva di Maggini, Sul soggetto attivo
del reato di trasporto di oli minerali senza il certificato di prove
nienza). Al fine di individuare la fonte della responsabilità del venditore di
oli minerali non è dunque necessario ricorrere a norme integrative, qua li quelle sul concorso di persone, in base alle quali il venditore stesso
potrebbe solo atteggiarsi a concorrente nel reato del trasportatore, po
sto che entrambi realizzano un «fatto proprio», quali «co-obbligati»
a tenere la condotta desumibile dalla disposizione di legge. Ne deriva
che in un senso «atecnico» deve intendersi il termine «concorso» adot
tato nella sentenza su riprodotta, la fattispecie si riferisce infatti ad
un'ipotesi di plurisoggettività materiale, in cui i diversi comportamenti sono previsti cumulativamente, ma in maniera autonoma. [E. Vancheri]
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PARTE SECONDA
3) la mancata valutazione degli elementi probatori favorevoli,
quali la consegna delle bolle di consegna;
4) la nullità del giudizio di secondo grado, sia per omessa
motivazione sull'istanza di rinvio avanzata dal difensore, sia per irrituale composizione del collegio giudicante, essendo stato il
dott. Severino Antonio indicato sia quale componente del colle
gio, sia quale procuratore generale. Motivi della decisione. — Accertata, quindi, l'insussistenza
della nullità eccepita dalla difesa del ricorrente, si deve osserva
re che la prima doglianza a sostegno del ricorso è destituita
di giuridico fondamento.
Invero, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul
punto relativo al concorso del ricorrente nel reato in oggetto con il coimputato Rossetti Giuseppe osservando che ai fini della
responsabilità penale a titolo di concorso è sufficiente che il
Barrasso fosse il venditore del carburante in questione. Trattasi di motivazione giuridicamentee corretta, in quanto
ai sensi dell'art. 5 1. 474/59 gli olì minerali carburanti, combu
stibili o lubrificanti, devono, durante il trasporto, essere accom
pagnati dal prescritto certificato di legittimazione, il quale è de
stinato a consentire il continuo controllo di ogni movimento
della merce che, per la sua fungibilità, non consentirebbe, altri
menti, la prova della sua identità.
Nel caso in esame il trasporto da parte del coimputato Ros
setti è avvenuto senza che il carburante fosse accompagnato dal
certificato di provenienza, non rilasciato dal venditore Barrasso.
Sebbene l'art. 15 della citata legge indichi quale autore del
reato in questione il trasportatore o l'ordinatore del trasporto, si tratta non di reato proprio, che può essere commesso è sol
tanto da chi rivesta una data qualità o si trovi in una certa
situazione, ma di reato comune, che può essere commesso da
qualsiasi persona, che abbia concorso nel trasporto del carbu
rante senza certificato di provenienza, non rilasciandolo. E ciò
è avvenuto nel caso in esame, siccome risulta dalla motivazione
della sentenza impugnata. L'asserita circostanza dell'impossibile erogazione di un quan
titativo superiore a 1000 litri per volta è stata già esaminata
dal giudice di appello e ritenuta inverosimile con motivazione
convincente. Trattandosi di una questione di fatto, non è possi bile un sindacato al riguardo in sede di legittimità.
Del pari infondata è la seconda doglianza, posto che la ver
sione dei fatti da parte dell'imputato contrasta — siccome evi
denziato dai giudici di merito — con quanto accertato dai ver
balizzanti.
Priva di pregio è anche la terza censura, in quanto nella spe cie non si discute sul rilascio delle bolle di consegna, bensì' sulla
omessa consegna dei certificati di provenienza. (Omissis) Il ricorso va, pertanto, respinto, con tutte e conseguenze di
legge.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 19 giu gno 1990; Pres. Rombi, Est. Albamonte, P.M. Martusciel io (conci, diff.); ric. De Stefani. Conferma App. Roma 30
marzo 1989.
Sospensione condizionale della pena — Reati edilizi — Demoli zione dell'opera — Condizione — Ammissibilità (Cod. pen., art. 163, 165; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupe ro e sanatoria delle opere edilizie, art. 7, 20).
Il giudice penale può subordinare la sospensione condizionale della pena per il reato di costruzione abusiva alla demolizione
Il Foro Italiano — 1992.
dell'opera illegittimamente realizzata, purché questa non ri
sulti già acquisita al patrimonio comunale. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 26 feb
braio 1990; Pres. De Maio, Est. Morgigni, P.M. Ciampani
(conci, conf.); ric. Bellomo. Annulla senza rinvio App. Tori
no 10 giugno 1987.
Sospensione condizionale della pena — Reati edilizi — Demoli
zione dell'opera — Condizione — Esclusione (Cod. pen., art.
163, 165; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7, 20).
Il giudice penale non può subordinare la sospensione condizio
nale della pena per il reato di costruzione abusiva alla demo
lizione dell'opera illegittimamente realizzata. (2)
I
Osserva in fatto e in diritto. — Con sentenza del 20 marzo
1989, la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di
condanna di primo grado emessa nei confronti di De Stefani
Luigi e Froio Maria Carmela per aver, in qualità di committen
(1-2) I. - La sentenza sub I opera un revirement rispetto al consolida to orientamento di legittimità (recepito, invece, dall'arresto sub II), so stenendo le stesse argomentazioni già sviluppate in dottrina dall'esten sore della stessa pronuncia (v., da ultimo, Albamonte, Demolizione
dell'opera abusiva e poteri del giudice penale, in Cass, pen., 1988, 424 ss.). II. - La sentenza sub II pone a fondamento del suo assunto la sussi
stenza del divieto di interferenza del giudice penale rispetto alle decisio ni sanzionatone in campo edilizio della pubblica amministrazione, af fatto svincolate dall'ordine di demolizione giudiziale, estraneo agli ef fetti del giudicato penale. In tal modo, vengono riprese in parte argomentazioni già ampiamente illustrate da Cass., sez. un., 10 ottobre
1987, Bruni, Foro it., Rep. 1988, voce Sospensione condizionale della
pena, n. 28, non a caso puntigliosamente criticata dalla pronuncia sub I. III. - In effetti, la sentenza sub II sembra trascurare il più incisivo
ruolo affidato al giudice penale in campo edilizio dall'art. 7 1. 47/85; tuttavia, anche la pronuncia sub I desta qualche perplessità, là dove afferma che il giudice penale potrebbe adottare l'ordine di demolizione anche quando «il termine di esecuzione dell'ordine (sindacale di demo
lizione, n.d.r.) sia stato sospeso dal giudice amministrativo adito con ricorso». Ed invero, in tal modo, si dovrebbe riconoscere al giudice penale un potere di disporre l'abbattimento delle opere abusive assoluto ed indifferente anche alle decisioni del giudice amministrativo di censu ra — per vizi di legittimità — dell'ordine sindacale di demolizione (o, anche, del provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria ex art. 13 1. cit.). Senonché, tale scelta ermeneutica sembra collidere con gli art.
24, 1° comma, e 113, 1° e 2° comma, Cost., privando di effettività il diritto del titolare dell'immobile abusivo ad adire per le ragioni (alter native) appena evidenziate, il giudice amministrativo, le cui decisioni
(anche interinali) dovrebbero di fatto considerarsi tamquam non essent
(cfr., ampiamente, Scarano, Limiti ai poteri del giudice penale nei rea ti urbanistici, in Corriere giur., 1988, 226, spec. 232-235; Id., Verso l'incostituzionalità dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, id., 1989, 380, spec. 384-385; contra, Bresciano, Demolizione delle opere abusive e
poteri del giudice penale, in Cass, pen., 1991, 623 ss., spec. 630. Cfr., inoltre, Cass. 26 gennaio 1990, Criscuolo, Riv. pen., 1991, 82, secondo cui il provvedimento giudiziale di demolizione deve sempre attendere la definitività anche dell'eventuale giudizio amministrativo contro l'o
perato del sindaco). IV. - A questo punto, risulta opportuno esaminare distintamente le
prerogative del giudice penale ex art. 7 1. 47/85 e 163 c.p. Orbene, da un canto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'ordi ne giudiziale de quo va adottato quando, al momento della pronuncia della sentenza, in atti non risulti l'avvenuta esecuzione della demolizio ne (Cass. 19 dicembre 1989, Piccolo, Foro it., Rep. 1990, voce Edilizia e urbanistica, n. 630; 20 gennaio 1990, Criscuolo, cit.; 26 febbraio 1990, Zangara, Riv. pen., 1991, 200), essendo del tutto irrilevante il mero autonomo ordine di demolizione da parte dell'autorità amministrativa (cosi, Cass. 13 febbraio 1989, Mocci, Riv. giur. edilizia, 1991, I, 513), se non eseguito concretamente, nonostante l'avvenuta formale acquisi zione al patrimonio comunale dell'opera abusiva (Cass. 10 agosto 1989, Di Stefano, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 629).
È stata, peraltro, evidenziata l'illegittimità dell'ordine de quo nel ca so in cui sia intervenuta delibera consiliare di acquisizione dell'opera abusiva per prevalenti interessi pubblici (Cass. 10 agosto 1989, Di Ste
fano, cit.), dovendo, anzi, in proposito, il giudice penale pregiudizial
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