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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Sezione III penale; sentenza 30 marzo 1944; Pres. Miraulo...

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione III penale; sentenza 30 marzo 1944; Pres. Miraulo P., Est. Maroni, P. M. Mirto (concl. conf.); ricc. P. M., Brizzi ed altri (Avv. Laureti, Niccolai) Source: Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1944-1946), pp. 173/174-175/176 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23139369 . Accessed: 24/06/2014 20:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione III penale; sentenza 30 marzo 1944; Pres. Miraulo P., Est. Maroni, P. M. Mirto (concl.conf.); ricc. P. M., Brizzi ed altri (Avv. Laureti, Niccolai)Source: Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1944-1946), pp.173/174-175/176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23139369 .

Accessed: 24/06/2014 20:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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178 GIURISPRUDENZA PENALE 174

Risulta dagli atti ohe la Cancelleria della Corte di Na

poli richiese, nel marzo 1945, alla direzione del carcere

giudiziario di Salerno un duplicato della dichiarazione, resa dal detenuto Farace, di rinuncia a comparire nel giudizio d'appello. Il duplicato trasmesso dalla direzione del car

cere doveva riferirsi all'udienza del 4 novembre, se la

Cancelleria, con attergato al foglio di trasmissione, resti tuiva il duplicato o rettificando che la dichiarazione che

interessa questa Corte riguarda l'udienza del 9 novembre 1944 ».. Rispondeva la direzione : « Si rende con la data

rettificata per l'udienza del 9 novembre 1944, poiché il

4 detto non fu discussa ».

Il duplicato in questione, che trovasi in atti, porta la

dichiarazione ohe il Farace avrebbe fatto il 26 ottobre 1944 nei termini seguenti : « Rinunzio a oomparire al giu dizio del mio appello fissato alla 9a sezione per il 4 no

vembre 1944 e rimandato per il giorno 9 novembre detto

anno, presso la Corte d'appello suddetta ».

Questi elementi documentali chiariscono la reale situa zione di fronte a deficienze che si riscontrano così nel

verbale di dibattimento come nella sentenza impugnata. Se si considera che il decreto di citazione per l'udienza del

4 novembre fu notificato al Farace il 26 ottobre, si può bene ammettere che egli facesse nello stesso giorno la

dichiarazione di rinunzia a comparire a quella udienza :

non si può invece ammettere, senza offesa alla cronolo

gia, che nel giorno 26 ottobre l'imputato potesse rinun

ziare a comparire all'udienza del 9 novembre, essendo stata

questa fissata il giorno 28 ottobre ed avendone l'imputato avuta notizia il giorno 31. Nè a contrario avviso può con

durre il testo dell'ordinanza con la quale la Corte stabi

liva di procedere in assenza dell'imputato ; daochè, nel

dare atto della rinunzia di lui a comparire, non è fatto

cenno alla data in cui la rinunzia stessa fu fatta, nè a do cumento alcuno che ad essa si riferisca.

Mancando la prova che l'imputato detenuto abbi» ri

nunziato a oomparire all'udienza in cui si celebrò il giu dizio, la sua assenza deve ascriversi alla manoata tradu

zione di lui al dibattimento : e con ciò è stata violata la

norma di cui agli art. 427 e 497 cod. proo. pen., la quale sta

bilisce che l'imputato in stato d'arresto assiste al giudizio a meno che vi abbia rinunziato ed il giudice non ritenga necessaria la sua comparizione personale. E pertanto la

sentenza deve essere annullata, con rinvio. Per questi motivi, accoglie il ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione iii penale; sentenza 30 marzo 1944; Pres. Mi

ratilo P., Est. Maroni, P. M. Mieto (conci, conf.) ; riec. P. M„ Brizzi ed altri (Avv. Laureti, Niccolai).

(Sent, denunciata : Assise Spoleto 18 novembre 1942)

Cassazione penale — Sentenza di assoluzione, per insuf

ficienza di prove — Sindacato della Corte di cassa

zione — Limiti — Prove — Prova generica e specifica

(Cod. proc. pen., art. 475, n. 3, 479, 524). Sentenza penale — Assoluzione — Formula (Cod. proc.

pen., art. 479).

Nelle sentenze di assoluzione per insufficienza di prove il

sindacato della Corte di cassazione non pud essere ohe

limitato ad esaminare se il dubbio, per il quale il giu dice non si convinse di condannare, poteva logicamente sussistere. (1)

Quando Vassoluzione per insufficienza di prove è stata deli berata da una Corte di assise, il controllo giuridico della

motivazione deve essere compiuto con estrema delica

tezza. (2) La distinzione tra prova generica e prova specifica non ha

che un valore puramente dottrinale, mentre non si ha ohe

una unica attività inquirente diretta ad accertare la ma

terialità del fatto delittuoso e l'autore di esso mediante

ogni mezzo di prova consentito dalla legge.

Ed è erroneo affermare ohe Vingenere debba esclusivamente

affiorare da constatazioni obbiettive, essendo invece con

forme al diritto che il libero convincimento del giudice

possa adagiarsi sulla ricostruzione del fatto attraverso

tutte le prove acquisite, opportunamenie coordinate ed

armonizzate.

Non si pud in sede di cassazione considerare la fondatezza o la infondatezza del dubbio, nè può ritenersi causa di

contraddittorietà della motivazione la differenza di numero

o la diversità di importanza degli elementi positivi di

colpevolezza e di quelli negativi, in quanto un qualsiasi

apprezzamento in proposito urterebbe contro la libertà di

convincimento del giudice. (3) All'assoluzione con formula piena non si può addivenire se

non nel caso in cui manchi assolutamente la prova che

il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso. (4)

La Corte, ecc. — Brizzi Emilia, Macchini Ernesto, Chiocci Oliva, Paoletti Anna, Angeli Maddalena venivano

rinviati al giudizio della Corte di assise di Spoleto per ri

spondere :

La Brizzi ed il Macchini del delitto di cui agli art. 575

577, n. 2 e 3, ultimo oapov., cod. pen. per avere in Ber

cide di Spoleto il 17 maggio 1933, in correità fra di loro, e con premeditazione, cagionato la morte di Marzoochi

Serafino, marito della Brizzi, mediante avvelenamento con

ossido di carbonio.

La Brizzi inoltre del delitto di cui all'art. 646 cod. pen.

per avere consentito all'aborto cagionato dalla Chiocci in

giorno imprecisato del 1935 in Spoleto. La Chiocci del delitto di cui all'art. 546, prima parte,

cod. pen. per avere cagionato l'aborto della Brizzi, con il

suo consenso, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. Il Macchini, la Paoletti e la Angeli, del delitto di cui

agli art. 110, 546 cod. pen. per concorso nel detto reato

di procurato aborto della Brizzi ad opera della Chiocci.

La Corte di assise, con sentenza in data 18 novembre

1942, dichiarava la Brizzi, il Macchini, la Chiocci e la

Paoletti colpevoli del delitto di aborto loro ascritto, e

condannava la Brizzi ed il Macohini alla pena di tre anni

di reclusione ; la Chiocci a quella di tre anni e mesi sei, e

la Paoletti a quella di anni due della stessa pena. Assol

veva la Brizzi ed il Macohini dal delitto di omicidio loro

ascritto per insufficienza di prove, e l'Angeli dal concorso

nell'aborto per non avere commesso il fatto.

Avverso tale sentenza la Brizzi, il Macohini, la Chiocoi

e la Paoletti, nonché il P. M. proponevano ricorso a que sta Corte suprema. (Omissis)

In ordine al ricorso del P. M., si osserva che esso so

stanzialmente rinnova la questione relativa ai limiti di

legalità ed al sindacato di questo Supremo collegio rela

tivamente alle sentenze di assoluzione per insufficienza di

prove, pronunciate in ispeeie da una Corte di assise. Tale

questione ha già fatto oggetto di studio e di profondo esame da parte di questa Suprema corte, che ha fissato

in proposito principi, i quali devono considerarsi come

basilari. Premesso ohe secondo il nostro diritto processuale non vige il sistema delle prove legali, e la decisione è

lasciata al libero convincimento del giudice, questa Corte

ha affermato che nelle sentenze di assoluzione per insuf

cienza di prove il suo sindacato non può essere che limi

tato ad esaminare se il dubbio, per il quale il giudice non

si convinse di condannare, poteva logicamente sussistere.

(1-3) Come è ricordato in testo gli stessi principi sono stati affermati con la sentenza 13-20 marzo 1942, Mulas (-Foro U., 1942, II, con nota di richiami).

Vedi : Battaglini E., Il sindacato della Corte suprema di cassione sulla motivazione delle stntenze penali, in Giurisprudenza eompleta della Cassazione, sezioni penali, anno 1944, a cura del l'Istituto italiano di studi legislativi, pag. 105.

(4) Ci sembra che con questa massima, che riproduce esat tamente le parole della decisione, il Supremo Collegio si allon tani da quella che è da più tempo la sua giurisprudenza costante. Vedi: Casa. 29 novembre 1944, Pellingra (retro, col. 59) e le nu merose sentenze richiamate in nota..

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176 PARTE SECONDA 176

Ha in conseguenza stabilito che solo quando risulti dalle

premesse di fatto ohe il dubbio non poteva assolutamente

essere generato, deve riconoscersi un vizio logico di mo

tivazione tale da rendere nulla la sentenza, mentre quando

emerga che la valutazione delle prove in un senso o nel

senso opposto poteva sorgere, la decisione dubitativa del

giudizio di merito deve ritenersi insindacabile, senza che

sia possibile ricercare la obbiettiva infondatezza o meno

del dubbio, o riscontrare una causa di contraddittorietà

della motivazione nella differenza di numero e di impor tanza degli elementi positivi e negativi considerati nei

confronti dell'imputato. Ha inoltre osservato che, quando l'assoluzione per insufficienza di prove è stata deliberata

da una Corte di assise, il controllo giuridico della moti

vazione deve essere compiuto con estrema delicatezza. È

invero necessario avere riguardo alla particolare natura

dell'istituto, ed alla speciale oomposizione dell'organo giu dicante, costituito in maggioranza di assessori, il cui con

tributo psicologico ed etico trova modo di esplicarsi so

pratutto in quella parte della deliberazione, che è l'esito

della valutazione delle prove sulla attribuzione del fatto

all'attività dell'imputato. Per il che occorre evitare il pei ricolo che l'esigenza di una perfetta omogeneità nella

struttura della motivazione ed una ecoessiva rigidezza della critica della forma, con la quale sia stato rappre sentato il pensiero dubitativo, da cui furono resi perplessi i componenti del Collegio, importino quel riesame del con

vincimento del giudice, che in sede di cassazione è inter

detto, e vadano a ferire profondamente l'intima essenza

dell'istituto dell'Assise.

Ciò posto, ed esaminando la sentenza impugnata sulla base di tali principi, chiaro apparisce che il ricorso del P. M. deve ritenersi giuridicamente infondato, e non può quindi essere accolto.

Nella detta sentenza invero, dopo nnp dettagliata espo sizione dei vari elementi emersi a base dell'accusa di omicidio a carico della Brizzi e del Macchini, si dichiara che la Corte di assise non ha ritenuto tuttavia di poter

pervenire ad una pronuncia di responsabilità per non esserle sembrata sufficiente la prova generica, partendo dal prin cipio che questa debba risultare da contestazioni obbiet

tive, senza che possa essere fornita od integrata dalla

prova speoifica. Ora, come bene osserva il P. M. nel suo primo motivo

di ricorso, che nonostante la genericità della enunciazione si palesa sostanzialmente specifico, la erroneità di un tale

principio non può essere disconosoiata. La distinzione invero tra prova generica e prova specifica non ha che un valore puramente dottrinale, mentre non si ha ohe un'unica attività inquirente, diretta ad accertare la ma terialità del fatto delittuoso, e l'autore di esso, mediante

ogni mezzo di prova consentito dalla legge. Ed è a con siderarsi del pari erroneo l'affermare che l'ingenere debba esclusivamente affiorare da constatazioni obbiettive, essendo invece conforme al diritto che il libero convincimento del

giudice possa adagiarsi sulla ricostruzione del fatto attra verso tutte le prove acquisite, opportunamente coordinate ed armonizzate.

Senonchè non può da tale errore di principio trarsi motivo di annullamento della impugnata sentenza, in

quanto la decisione del Collegio, di assolvere cioè i due

imputati per insufficienza di prove dalla imputazione di omicidio loro ascritta, ebbe a derivare sostanzialmente non già da esso ma bensì da tutto l'insieme delle circo stanze che resero perplesso ed incerto l'animo dei giudici sull'azione, alla quale si dovesse attribuire effettivamente la morte del Marzocchi. Bisulta invero dalla stessa sen tenza ohe la Corte di merito, pur non dissimulando la gra vità degli elementi di accusa sorti a carico dei due im

putati, giudicò che essi venivano a perdere un valore de cisivo per la condanna, per non essersi potuta avere una

prova certa e oapace di dirimere il dubbio se la morte del Marzocchi dovesse attribuirsi ad opera delittuosa al trui ovvero a suicidio, e di rendere sicuri che esso fosse stato narcotizzato o quanto meno profondamente addor

montato, condizione questa essenziale per la constatazione del delitto. Tale dubbio il Collegio dichiarò di trarre, oltre che dai risultati della inohiesta compiuta dall'Arma dei Carabinieri al momento del fatto, che conclusero per la

ipotesi del suicidio, dalla circostanza che, allorquando dopo vari anni si iniziò l'istruttoria penale e si procedette al l'esame necroscopico dei resti esumati, non fu potuta ri scontrare la presenza di tracce di un narcotico, che già era stato escluso dal medico che aveva proceduto alle

prime constatazioni, nonché dal non essersi potuto accer tare se le sostanza versata dalla Brizzi nella minestra del marito fosse stata effettivamente un soporifero, data la difficoltà di acquistarlo senza prescrizione medica, e po tendo il sonno, da cui il Marzooohi fu preso, essere deri vato da altra causa. D'altra parte non può a seguito di

quanto sopra dichiararsi la nullità della sentenza per il

logicità e contraddittorietà di motivazione, come pretende rebbe il P. M. con il suo secondo motivo di ricorso, in

quanto a suo dire i gravi elementi di accusa, ritenuti a carico dei due imputati, avrebbero dovuto condurre lo

gicamente ad una affermazione di responsabilità ; e di fronte ad essi la tenuità degli elementi addotti a ragione di dubbio, oltre costituire una manifesta contraddizione, importa un aperto contrasto fra le premesse e la conclu sione assolutoria.

Secondo invero i principi sopraricordati, non può in

questa sede essere considerata la fondatezza o la infon datezza del dubbio, nè può ritenersi causa di contraddit torietà della motivazione la differenza di numero o la diversità eli importanza degli elementi positivi di colpevo lezza e di quelli negativi, in quanto un qualsiasi apprez zamento in proposito urterebbe oontro la libertà di con vincimento del giudice ; ed il dubbio, pur apparendo di scarsa entità di fronte alla gravità delle prove di colpe volezza, potrebbe essere stato del pari sufficiente ad in validare nell'animo del giudicante quella certezza ohe è necessaria per condannare. Un tale criterio è da tenersi tanto più presente nella fattispecie, in cui gli elementi

positivi di colpevolezza, nonostante la loro imponenza, si sono mantenuti pur sempre nel campo della prova indi ziaria, onde il dubbio non ebbe ad urtare contro la irre

fragabilità della prova diretta. Come si è già accennato, ai fini del giudizio di controllo giuridico, ciò che importa è di rilevare se dalla sentenza risulti per quale motivo il

giudice ha sentito nel momento della decisione, sorgere nel suo animo quello stato di incertezze e di perplessità sul pieno valore delle prove a carico, ohe lo ha indotto ad assolvere. Nel caso presente, come risulta da quanto so

pra si è esposto, l'esame della motivazione della sentenza

impugnata rivela, indipendentemente dallo stile e dalle

parole usate dall'estensore, sostanzialmente espresso lo stato di dubbio del giudice, nonché i motivi per i quali apparisce logicamente ammissibile che esso abbia assolto

gli imputati per non essersi completamente convinto della loro colpevolezza. E pertanto, poiché il sostanziale con tenuto della motivazione legittima il dispositivo, e porta al riconoscimento che della decisione adottata è stata for nita adeguata ragione, non può ritenersi sussistere la pre tesa illogicità e contraddittorietà Dell'impugnata sentenza, onde il ricorso proposto dal P. M. deve essere in ogni sua

parte rigettato. E rigettato del pari deve essere il ricorso del Mac

chini diretto ad ottenere l'assoluzione con formula piena, non potendosi a questa addivenire se non nel caso in oui manchi assolutamente la prova ohe il fatto sussista, o che

l'imputato lo abbia commesso. Nella fattispecie, invece, nonostante le ragioni di dubbio ohe hanno legittimato l'assoluzione con la formola dubitativa, non sono man cati, come già si è esposto, gravi elementi per l'afferma zione della colpevolezza. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta i ricorsi.

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