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sezione VI penale; sentenza 18 marzo 1986; Pres. Picozzi, Est. Teresi, P. M. Cucco (concl. diff.);ric. Della Ragione. Annulla senza rinvio App. Salerno 2 aprile 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp.513/514-515/516Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179755 .
Accessed: 25/06/2014 01:58
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GIURISPRUDENZA PENALE
preso il difensore dell'imputato. La differenza di trattamento, nella
sfera delle notificazioni, fra imputato e difensore non rientra nel
la logica del sistema, anzi, irrazionalmente, lo contraddice.
Rimarrebbe, infatti, privo di un supporto logico e giustificati vo il comportamento del legislatore, il quale, da una parte, avrebbe
assicurato un ulteriore perfezionamento delle modalità di notifi
cazione all'imputato con la prescrizione, nella ipotesi di cui al
l'art. 169, 2° cpv., dell'avviso di ricevimento per la raccomandata
e, dall'altra, avrebbe continuato a rimanere inerte nei confronti
del difensore dell'imputato, escluso, tanto prima che dopo, per il tassativo disposto dall'art. 175 c.p.p. e dell'art. 4 disp. att., nella ipotesi di notificazione a mano del portiere, sia della notizia
di tale notificazione a mezzo di lettera raccomandata, sia, ovvia
mente, dal perfezionamento di tale modalità di notificazione con
la prescrizione dell'avviso di ricevimento per la raccomandata.
La differenziazione di trattamento nel campo delle notificazio
ni fra l'imputato e il suo difensore, cui conduce l'interpretazione letterale del testo delle norme in oggetto che questa corte non
ritiene di convidivere, avrebbe riflessi negativi proprio sulla posi zione dell'imputato che si intende meglio salvaguardare perfezio nando le modalità di notificazioni nei suoi confronti. Infatti il
trattamento peggiorativo riservato al difensore finirebbe col ri
durre lo spazio su cui si muove e si sviluppa la difesa tecnica
dell'imputato, assicurata, appunto, in primo luogo, da un valido
meccanismo di notificazioni, che contenga, cioè, identiche garan zie tanto per l'imputato quanto per il suo difensore.
Appare logico, pertanto, ritenere che il legislatore non abbia
inteso comprendere il difensore dell'imputato fra le «persone di
verse» di cui all'art. 175 c.p.p., proprio perché al difensore si
applicano, nella ipotesi di cui al 2° capoverso dell'art. 169 c.p.p., le stesse disposizioni stabilite in detto capoverso per l'imputato.
È questa l'interpretazione della norma che evita le stridenti di
sarmonie nel sistema cui conduce quella restrittiva alla quale ade
risce il requirente.
Va, di conseguenza, annullata l'ordinanza 23 dicembre 1985
della Corte d'appello di Palermo, in accoglimento del ricorso de
gli imputati, con rinvio.
Va, altresì', annullata con rinvio, in accoglimento del ricorso
del procuratore generale, anche l'ordinanza 1° aprile 1986 della
stessa corte dato che, come rilevato dal ricorrente, la corte di
merito ha omesso di motivare sul rigetto della istanza del p.m. di imporre agli imputati, scarcerati per decorrenza dei termini
di custodia cautelare, l'obbligo di soggiornare in un piccolo comune.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 18 mar
zo 1986; Pres. Picozzi, Est. Teresi, P. M. Cucco (conci, diff.); ric. Della Ragione. Annulla senza rinvio App. Salerno 2 aprile 1985.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Pane con umidità
superiore al limite legale — Ipotesi di frode tossica con riferi
mento alle persone destinatarie — Insussistenza (L. 30 aprile
1962 n. 283, disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande, art. 5, 6; 1. 4 luglio
1967 n. 580, disciplina per la lavorazione e commercio dei ce
reali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, art. 16).
L'eccedenza di umidità in misura del 31,5% anziché del 30% in
una pezzatura di pane destinato all'alimentazione dei degenti
ricoverati in un ospedale non dà luogo, di per sé sola, all'ipote
si di frode tossica, configurata dall'art. 6, 5° comma, l. 30
aprile 1962 n. 283, quale aggravante della contravvenzione di
cui all'art. 5, lett. a), stessa legge, in quanto per tale fatto l'ali
mento non si può ritenere «qualitativamente diverso» con rife
rimento alla particolare natura dei suoi destinatari. (1)
(1) Sulla fattispecie non constano precedenti. La sentenza ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi della «frode tossica»
e non vi è dubbio che tale decisione appare in sé condivisibile; quel che
Il Foro Italiano — 1988.
Fatto. — In esito a regolare gara la ditta «Rarità e C.» di
Casoria veniva dichiarata aggiudicataria della fornitura di pane
per la durata di un anno, salvo conferma, da destinarsi alla ali
mentazione dei ricoverati presso gli ospedali riuniti di Salerno.
A seguito del prelievo di un campione ed alla successiva analisi
effettuata dal laboratorio di igiene e profilassi di Salerno si accer
tava che il pane sottoposto ad esame — e prelevato in data 8
marzo 1982 — era risultato contenente un quantitativo di acqua
(umidità = 31,5%) superiore al limite legale, fissato nel 30%. Si procedeva pertanto nei confronti del titolare della ditta in
questione Della Ragione Augusto per i seguenti reati: a) art. 356, 1° e 2° comma c.p.; b) art. 5, lett. a), e 6 1. 283/62, sotto il
profilo della esistenza di una frode tossica in riferimento alle con
dizioni di infermità delle persone destinate a consumare il predet to alimento; e) art. 16 1. 580/67, per avere prodotto e posto in
vendita pane con umidità superiore a quella massima consentita
dalla legge.
però desta perplessità è il fatto che la corte abbia annullato del tutto
la condanna inflitta per la violazione della lett. a) dell'art. 5 1. 283/62.
Infatti, all'imputato era stato contestato di aver venduto un pane diffor
me dai requisiti prescritti in generale dalla norma incriminatrice su citata. Era stata inoltre contestata, quale aggravante a norma del 5° comma dell'art. 6, l'ipotesi della frode tossica con riferimento «alle condizioni di infermità delle persone destinate a consumare» l'alimento. Orbene, a nostro avviso, il fatto materiale costitutivo del reato sussisteva piena mente e di conseguenza andava confermata la condanna per detta con
travvenzione. Per un precedente in cui è stata ritenuta la contravvenzione di cui all'art. 5, come ipotesi di trattamento che varia la composizione naturale del prodotto, cfr. Cass. 8 novembre 1985, Ollino, Foro it., 1987,
II, 160, con nota di richiami (fattispecie relativa al rinvenimento in aceto
di piombo e rame in quantità superiore al limite di legge). In tema di frode tossica, v. Cass. 10 dicembre 1980, Caralla, id., Rep.
1983, voce Alimenti e bevande, n. 56 (il concetto di dannosità per la
salute va inteso in senso lato, per cui l'aggravante di cui all'art. 6 1.
30 aprile 1962 n. 283 ricorre anche quando, indipendentemente dall'atti
tudine in sé a cagionare una malattia, la sostanza oggetto della frode
possa costituire soltanto una causa di perturbamento o di alterazione del
le funzioni fisiche, psichiche o psicofisiche); 20 maggio 1981, Puglisi, ibid., n. 77 (per l'applicabilità della pena accessoria della pubblicazione della
sentenza di condanna . . . necessita una particolare ed allarmante con
dotta di frode, che deve essere esplicitamente contestata nel capo di im
putazione); 15 aprile 1980, Ercole, id., Rep. 1981, voce cit., n. 92 (la
pubblicazione della sentenza di condanna è sancita dall'ultimo comma
dell'art. 6 1. 283 del 1962 con specifico riferimento alle ipotesi di condan
na per «frode tossica o comunque dannosa alla salute», ovverosia in quei casi nei quali è accertata l'attitudine della sostanza alimentare a produrre effetti intossicanti o un pericolo di danno per la salute del consumatore;
pericolo da accertarsi caso per caso); 27 gennaio 1975, Forsoni, id., Rep. 1976, voce cit., n. 34.
Sul concetto di frode tossica, v. Correrà, Tutela igienico-sanitaria de
gli alimenti e bevande, Milano, 1986, 128-133. Cfr., in generale, Sigi
smondo Frode alimentare, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1969,
XVIII, 97 ss.; Azzali, Osservazioni in tema di frodi alimentari, in AA.
VV., Problemi penali in tema di frodi alimentari, Milano, 1971, 45, e
Bricola, Tipologia delle frodi, ibid., 103.
Nella normativa del 1962 il concetto di «frode tossica o comunque dannosa alla salute» ricorre in due disposizioni: una è quella di cui al
5° comma dell'art. 6, l'altra è quella di cui all'ultimo comma dell'art.
1. Nel caso previsto dall'art. 6, la sussistenza della contestata frode tossi
ca importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di concessione dei
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione
nel casellario giudiziale (peraltro, i giudici, che in primo grado hanno
esaminato la fattispecie di cui alla sentenza qui riportata, hanno concesso
il beneficio previsto dall'art. 163 c.p. nonostante l'affermazione di colpe volezza per il reato di cui all'art. 5, lett. a), aggravato a norma del 5°
comma dell'art. 6). Nel caso previsto dall'art. 1, la ricorrenza della frode
tossica o comunque dannosa alla salute obbliga il medico o il veterinario
provinciale (attualmente sostituiti dai competenti organi delle Usi) a tras
mettere all'autorità giudiziaria la denuncia indipendentemente dal decor
so del termine per la richiesta di revisione di analisi e dall'avvenuto esple tamento della medesima. Su tale problematica cfr. Correrà, op. cit.,
31, secondo il quale «Il sistema è, a parer nostro, criticabile in quanto finisce per lasciare eccessivi ambiti di discrezionalità all'autorità sanitaria
amministrativa; il parametro del «comunque dannoso», richiamato dal
legislatore, è troppo vago e perdippiù fondato su un presupposto — la
frode — la cui struttura giuridica è estranea alla competenza dell'autorità
sanitaria». Da ultimo, su tali questioni, v. Corte cost., ord. 15 ottobre
1987, n. 363, Foro it., 1988, I, 23, con nota di richiami.
Sui reati in materia di sfarinati, v. Correrà, Cereali, sfarinati, pane,
pasta, dolciumi, prodotti da forno, Salerno, 1985. [V. Paone]
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PARTE SECONDA
Con sentenza del 19 settembre 1983 il Tribunale di Salerno as
solveva l'imputato dal delitto sub a) perché il fatto non costitui
sce reato, per difetto di dolo; determinava in giorni venti di arresto
ed in 700 mila lire di ammenda la pena per il reato sub b), conce
dendo il beneficio di cui all'art. 163 c.p.; dichiarava, infine, non
doversi procedere in ordine alla contestazione sub c) per interve
nuta oblazione.
Tale decisione veniva impugnata dal Della Ragione innanzi alla
Corte d'appello di Salerno che in data 2 aprile 1985 confermava
integralmente la sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato
denunciando, con una prima censura, il difetto e la contradditto
rietà della motivazione, sotto il profilo che il giudice di merito
sarebbe dovuto pervenire all'assoluzione con la diversa formula
«il fatto non sussiste» — quanto al reato di cui all'art. 356 c.p. — posto che il campione a suo tempo prelevato era stato pesato con una comune bilancia: ed al riguardo viene contestato sia il
dubbio su tale circostanza prospettato in sentenza, sia la asserita
irrilevanza — in ogni caso — della stessa, atteso che non sarebbe
stata richiesta a suo tempo la revisione dell'analisi.
Sempre in relazione al reato sub a) si è dedotta, con un secon
do motivo, la inosservanza dell'art. 10 d.p.r. 26 marzo 1980 n.
327, per quanto attiene alle prescrizioni imposte nella pesatura dei campioni, e, di conseguenza, l'erronea applicazione dell'art.
356 c.p. difettando qualsiasi concreto elemento atto a far ritenere
che con certezza il pane esaminato contenesse un gradiente di
umidità superiore a quello consentito. Con un terzo ordine di
censura si è ancora eccepita la violazione di legge sostanziale sot
to il profilo che nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il combinato disposto degli art. 16 e 44 1. 4 luglio 1967 n. 580
e non il reato contestato sub b) che si riferisce in via generale alla produzione e «vendita delle sostanze alimentari e delle be
vande» e non alla lavorazione ed al commercio dei cereali, degli sfornati del pane e delle paste alimentari, specificamente prese in esame dalle prime norme citate (art. 15 c.p.).
E, si è soggiunto, non si sarebbe potuto pervenire ad un'affer
mazione di responsabilità, posto che per la violazione dell'art.
16 1. 580/67 era intervenuta l'oblazione.
Con un quarto ed ultimo motivo, infine, si contesta che in
ogni caso i fatti addebitati potessero rientrare nella previsione rubricata sub b) in quanto — a prescindere dai rilievi precedenti — non poteva affermarsi, come hanno fatto i giudici di merito,
che la semplice presenza di una percentuale di umidità superiore alla norma faceva diventare il pane privo anche in parte dei pro
pri elementi nutritivi, o mescolato a sostanze di qualità inferiore,
0, comunque, trattato in modo da variare la propria composizio ne naturale.
Diritto. — Osserva il collegio che i primi due motivi di ricorso
sono infondati e cosi pure il terzo che si riferisce in modo specifi co alla possibilità di rubricare i fatti contestati sotto il profilo di cui agli art. 5, lett. a), e 6 1. 283/62. (Omissis)
Quanto al terzo motivo di ricorso, è appena il caso di rilevare
che l'art. 16 1. 580/67 nel determinare il contenuto massimo di
acqua tollerato nel pane costituisce indubbiamente norma di ca
rattere speciale: a fortiori, per l'esistenza di una precisazione in
tal senso contenuta nell'art. 44, ultimo comma, citata legge: ma
tale constatazione non comporta affatto, come pare voglia soste
nere il ricorrente, che la violazione delle prescrizioni ivi contenute
non possa integrare anche diverse ipotesi di reato, ove ne sussi
stano i presupposti.
Ciò, infatti, è espressamente previsto dall'art. 81 c.p. per quei casi nei quali attraverso una sola condotta criminosa siano so
stanzialmente violate diverse disposizioni di legge (concorso
formale). Ed appunto sotto tale profilo è stato contestato al Della Ragio
ne anche il reato di cui agli art. 5, lett. a), e 6 1. 283/62 avendo
l'accusa ipotizzato l'esistenza di una frode tossica — espressa mente contestata — in relazione alle condizioni di infermità delle
persone destinate a consumare l'alimento.
Sul piano astratto, pertanto, l'illecito di cui al citato art. 16
1. 580/67 non assorbiva anche la diversa fattispecie contestata
al capo b) dell'originaria rubrica.
Altro è il discorso sul piano concreto.
Il Foro Italiano — 1988.
Il ricorrente ha sottolineato infatti che — a parte la contestata
presenza di un grado di umidità superiore alla norma — il pane fornito all'ente ospedaliero non poteva essere considerato sotto
alcun profilo privato di alcun elemento nutritivo o mescolato con
sostanze di qualità inferiore o comunque trattato in modo da
variarne la composizione naturale: e, inoltre, che la contestata
eccedenza di umidità, da per sé sola, non integrava un'ipotesi
di frode tossica sulla base del rilievo concernente la destinazione
dell'alimento agli ammalati dell'ospedale. I rilievi paiono esatti. Osserva al riguardo il collegio che l'ana
lisi a suo tempo eseguita dal laboratorio di igiene e profilassi di Salerno ebbe a mettere in evidenza — con riferimento al caso
di specie — la sola presenza di acqua in misura del 31,5%, invece
di quella del 30% indicata come limite massimo tollerato per le
pezzature di pane oscillanti tra i 100 ed i 250 gr. (art. 16, 1°
comma, 1. 580/67). Tale dato anomalo, ora, accertata la conformità del prodotto
a tutte le altre prescrizioni, se, da un lato, poteva integrare sen
z'altro le contestate ipotesi di frode nell'esecuzione di pubbliche forniture e di violazione delle specifiche prescrizioni in tema di
cereali, sfarinati, pane, ecc., dall'altro, in tanto poteva acquista re rilievo particolare ai fini della sussistenza di un'ipotesi di frode
tossica, in quanto, oggettivamente, era desumibile che per tale
fatto l'alimento dovesse ritenersi «qualitativamente diverso» con
riferimento alla particolare natura dei suoi destinatari, degenti in un ospedale.
Tale «diversità qualitativa», ora, non poteva essere presunta — cosi come è stato prima contestato e poi ritenuto nel merito — in quanto è dato di comune esperienza quello secondo il quale l'alimentazione degli ammalati in genere e dei ricoverati in parti
colare, non sempre ha carattere di specialità, plurime essendo le
situazioni nelle quali il tipo di malattia e di terapia non compor tano affatto la somministrazione di un vitto diverso per qualità o quantità: ed altrettanto notorio è poi il rilievo che nei casi par
ticolari, per quel che concerne il pane, o v'è eliminazione di tale
alimento o v'è la sua sostituzione in genere con altri prodotti di tipo del tutto diverso, quali grissini, fette biscottate, ecc.
L'eccesso di umidità, comunque, avrebbe potuto avere un rilie
vo nel caso di specie ove fosse risultato che il pane in questione fosse destinato in via esclusiva a determinati ammalati e che, con
trattualmente, fosse stata specificata tale destinazione, con ciò
sottolineando la necessità, ai fini particolari, del rispetto di tutte
le prescrizioni in materia: la loro violazione, infatti, avrebbe com
portato l'inidoneità del prodotto ad essere destinato all'alimenta
zione, per una diversità del contenuto di acqua insindacabilmente
ritenuta eccessiva per esigenze sanitarie.
Ma l'esistenza di tale particolare esigenza non risulta in alcun
modo provata ed anzi dallo stesso verbale di prelevamento dei
campioni risulta chiaramente che il pane era destinato sia all'ali
mentazione dei degenti, sia a quella degli stessi dipendenti dell'o
spedale.
E, per i rilievi già prospettati in precedenza, appare evidente
che non può parlarsi nel caso di specie di «frode tossica» sulla
sola base della violazione, nella misura di gr. 1,5, del grado di
umidità massima tollerata per il prodotto alimentare in esame.
L'accoglimento del motivo specifico di ricorso comporta l'an
nullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla
contestazione originariamente rubricata sub b).
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