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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || sezione VI penale; sentenza 18 marzo 1986; Pres. Picozzi,...

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sezione VI penale; sentenza 18 marzo 1986; Pres. Picozzi, Est. Teresi, P. M. Cucco (concl. diff.); ric. Della Ragione. Annulla senza rinvio App. Salerno 2 aprile 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp. 513/514-515/516 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179755 . Accessed: 25/06/2014 01:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.106 on Wed, 25 Jun 2014 01:58:08 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI penale; sentenza 18 marzo 1986; Pres. Picozzi, Est. Teresi, P. M. Cucco (concl. diff.);ric. Della Ragione. Annulla senza rinvio App. Salerno 2 aprile 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp.513/514-515/516Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179755 .

Accessed: 25/06/2014 01:58

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GIURISPRUDENZA PENALE

preso il difensore dell'imputato. La differenza di trattamento, nella

sfera delle notificazioni, fra imputato e difensore non rientra nel

la logica del sistema, anzi, irrazionalmente, lo contraddice.

Rimarrebbe, infatti, privo di un supporto logico e giustificati vo il comportamento del legislatore, il quale, da una parte, avrebbe

assicurato un ulteriore perfezionamento delle modalità di notifi

cazione all'imputato con la prescrizione, nella ipotesi di cui al

l'art. 169, 2° cpv., dell'avviso di ricevimento per la raccomandata

e, dall'altra, avrebbe continuato a rimanere inerte nei confronti

del difensore dell'imputato, escluso, tanto prima che dopo, per il tassativo disposto dall'art. 175 c.p.p. e dell'art. 4 disp. att., nella ipotesi di notificazione a mano del portiere, sia della notizia

di tale notificazione a mezzo di lettera raccomandata, sia, ovvia

mente, dal perfezionamento di tale modalità di notificazione con

la prescrizione dell'avviso di ricevimento per la raccomandata.

La differenziazione di trattamento nel campo delle notificazio

ni fra l'imputato e il suo difensore, cui conduce l'interpretazione letterale del testo delle norme in oggetto che questa corte non

ritiene di convidivere, avrebbe riflessi negativi proprio sulla posi zione dell'imputato che si intende meglio salvaguardare perfezio nando le modalità di notificazioni nei suoi confronti. Infatti il

trattamento peggiorativo riservato al difensore finirebbe col ri

durre lo spazio su cui si muove e si sviluppa la difesa tecnica

dell'imputato, assicurata, appunto, in primo luogo, da un valido

meccanismo di notificazioni, che contenga, cioè, identiche garan zie tanto per l'imputato quanto per il suo difensore.

Appare logico, pertanto, ritenere che il legislatore non abbia

inteso comprendere il difensore dell'imputato fra le «persone di

verse» di cui all'art. 175 c.p.p., proprio perché al difensore si

applicano, nella ipotesi di cui al 2° capoverso dell'art. 169 c.p.p., le stesse disposizioni stabilite in detto capoverso per l'imputato.

È questa l'interpretazione della norma che evita le stridenti di

sarmonie nel sistema cui conduce quella restrittiva alla quale ade

risce il requirente.

Va, di conseguenza, annullata l'ordinanza 23 dicembre 1985

della Corte d'appello di Palermo, in accoglimento del ricorso de

gli imputati, con rinvio.

Va, altresì', annullata con rinvio, in accoglimento del ricorso

del procuratore generale, anche l'ordinanza 1° aprile 1986 della

stessa corte dato che, come rilevato dal ricorrente, la corte di

merito ha omesso di motivare sul rigetto della istanza del p.m. di imporre agli imputati, scarcerati per decorrenza dei termini

di custodia cautelare, l'obbligo di soggiornare in un piccolo comune.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 18 mar

zo 1986; Pres. Picozzi, Est. Teresi, P. M. Cucco (conci, diff.); ric. Della Ragione. Annulla senza rinvio App. Salerno 2 aprile 1985.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Pane con umidità

superiore al limite legale — Ipotesi di frode tossica con riferi

mento alle persone destinatarie — Insussistenza (L. 30 aprile

1962 n. 283, disciplina igienica della produzione e della vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande, art. 5, 6; 1. 4 luglio

1967 n. 580, disciplina per la lavorazione e commercio dei ce

reali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, art. 16).

L'eccedenza di umidità in misura del 31,5% anziché del 30% in

una pezzatura di pane destinato all'alimentazione dei degenti

ricoverati in un ospedale non dà luogo, di per sé sola, all'ipote

si di frode tossica, configurata dall'art. 6, 5° comma, l. 30

aprile 1962 n. 283, quale aggravante della contravvenzione di

cui all'art. 5, lett. a), stessa legge, in quanto per tale fatto l'ali

mento non si può ritenere «qualitativamente diverso» con rife

rimento alla particolare natura dei suoi destinatari. (1)

(1) Sulla fattispecie non constano precedenti. La sentenza ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi della «frode tossica»

e non vi è dubbio che tale decisione appare in sé condivisibile; quel che

Il Foro Italiano — 1988.

Fatto. — In esito a regolare gara la ditta «Rarità e C.» di

Casoria veniva dichiarata aggiudicataria della fornitura di pane

per la durata di un anno, salvo conferma, da destinarsi alla ali

mentazione dei ricoverati presso gli ospedali riuniti di Salerno.

A seguito del prelievo di un campione ed alla successiva analisi

effettuata dal laboratorio di igiene e profilassi di Salerno si accer

tava che il pane sottoposto ad esame — e prelevato in data 8

marzo 1982 — era risultato contenente un quantitativo di acqua

(umidità = 31,5%) superiore al limite legale, fissato nel 30%. Si procedeva pertanto nei confronti del titolare della ditta in

questione Della Ragione Augusto per i seguenti reati: a) art. 356, 1° e 2° comma c.p.; b) art. 5, lett. a), e 6 1. 283/62, sotto il

profilo della esistenza di una frode tossica in riferimento alle con

dizioni di infermità delle persone destinate a consumare il predet to alimento; e) art. 16 1. 580/67, per avere prodotto e posto in

vendita pane con umidità superiore a quella massima consentita

dalla legge.

però desta perplessità è il fatto che la corte abbia annullato del tutto

la condanna inflitta per la violazione della lett. a) dell'art. 5 1. 283/62.

Infatti, all'imputato era stato contestato di aver venduto un pane diffor

me dai requisiti prescritti in generale dalla norma incriminatrice su citata. Era stata inoltre contestata, quale aggravante a norma del 5° comma dell'art. 6, l'ipotesi della frode tossica con riferimento «alle condizioni di infermità delle persone destinate a consumare» l'alimento. Orbene, a nostro avviso, il fatto materiale costitutivo del reato sussisteva piena mente e di conseguenza andava confermata la condanna per detta con

travvenzione. Per un precedente in cui è stata ritenuta la contravvenzione di cui all'art. 5, come ipotesi di trattamento che varia la composizione naturale del prodotto, cfr. Cass. 8 novembre 1985, Ollino, Foro it., 1987,

II, 160, con nota di richiami (fattispecie relativa al rinvenimento in aceto

di piombo e rame in quantità superiore al limite di legge). In tema di frode tossica, v. Cass. 10 dicembre 1980, Caralla, id., Rep.

1983, voce Alimenti e bevande, n. 56 (il concetto di dannosità per la

salute va inteso in senso lato, per cui l'aggravante di cui all'art. 6 1.

30 aprile 1962 n. 283 ricorre anche quando, indipendentemente dall'atti

tudine in sé a cagionare una malattia, la sostanza oggetto della frode

possa costituire soltanto una causa di perturbamento o di alterazione del

le funzioni fisiche, psichiche o psicofisiche); 20 maggio 1981, Puglisi, ibid., n. 77 (per l'applicabilità della pena accessoria della pubblicazione della

sentenza di condanna . . . necessita una particolare ed allarmante con

dotta di frode, che deve essere esplicitamente contestata nel capo di im

putazione); 15 aprile 1980, Ercole, id., Rep. 1981, voce cit., n. 92 (la

pubblicazione della sentenza di condanna è sancita dall'ultimo comma

dell'art. 6 1. 283 del 1962 con specifico riferimento alle ipotesi di condan

na per «frode tossica o comunque dannosa alla salute», ovverosia in quei casi nei quali è accertata l'attitudine della sostanza alimentare a produrre effetti intossicanti o un pericolo di danno per la salute del consumatore;

pericolo da accertarsi caso per caso); 27 gennaio 1975, Forsoni, id., Rep. 1976, voce cit., n. 34.

Sul concetto di frode tossica, v. Correrà, Tutela igienico-sanitaria de

gli alimenti e bevande, Milano, 1986, 128-133. Cfr., in generale, Sigi

smondo Frode alimentare, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1969,

XVIII, 97 ss.; Azzali, Osservazioni in tema di frodi alimentari, in AA.

VV., Problemi penali in tema di frodi alimentari, Milano, 1971, 45, e

Bricola, Tipologia delle frodi, ibid., 103.

Nella normativa del 1962 il concetto di «frode tossica o comunque dannosa alla salute» ricorre in due disposizioni: una è quella di cui al

5° comma dell'art. 6, l'altra è quella di cui all'ultimo comma dell'art.

1. Nel caso previsto dall'art. 6, la sussistenza della contestata frode tossi

ca importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di concessione dei

benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione

nel casellario giudiziale (peraltro, i giudici, che in primo grado hanno

esaminato la fattispecie di cui alla sentenza qui riportata, hanno concesso

il beneficio previsto dall'art. 163 c.p. nonostante l'affermazione di colpe volezza per il reato di cui all'art. 5, lett. a), aggravato a norma del 5°

comma dell'art. 6). Nel caso previsto dall'art. 1, la ricorrenza della frode

tossica o comunque dannosa alla salute obbliga il medico o il veterinario

provinciale (attualmente sostituiti dai competenti organi delle Usi) a tras

mettere all'autorità giudiziaria la denuncia indipendentemente dal decor

so del termine per la richiesta di revisione di analisi e dall'avvenuto esple tamento della medesima. Su tale problematica cfr. Correrà, op. cit.,

31, secondo il quale «Il sistema è, a parer nostro, criticabile in quanto finisce per lasciare eccessivi ambiti di discrezionalità all'autorità sanitaria

amministrativa; il parametro del «comunque dannoso», richiamato dal

legislatore, è troppo vago e perdippiù fondato su un presupposto — la

frode — la cui struttura giuridica è estranea alla competenza dell'autorità

sanitaria». Da ultimo, su tali questioni, v. Corte cost., ord. 15 ottobre

1987, n. 363, Foro it., 1988, I, 23, con nota di richiami.

Sui reati in materia di sfarinati, v. Correrà, Cereali, sfarinati, pane,

pasta, dolciumi, prodotti da forno, Salerno, 1985. [V. Paone]

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PARTE SECONDA

Con sentenza del 19 settembre 1983 il Tribunale di Salerno as

solveva l'imputato dal delitto sub a) perché il fatto non costitui

sce reato, per difetto di dolo; determinava in giorni venti di arresto

ed in 700 mila lire di ammenda la pena per il reato sub b), conce

dendo il beneficio di cui all'art. 163 c.p.; dichiarava, infine, non

doversi procedere in ordine alla contestazione sub c) per interve

nuta oblazione.

Tale decisione veniva impugnata dal Della Ragione innanzi alla

Corte d'appello di Salerno che in data 2 aprile 1985 confermava

integralmente la sentenza di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato

denunciando, con una prima censura, il difetto e la contradditto

rietà della motivazione, sotto il profilo che il giudice di merito

sarebbe dovuto pervenire all'assoluzione con la diversa formula

«il fatto non sussiste» — quanto al reato di cui all'art. 356 c.p. — posto che il campione a suo tempo prelevato era stato pesato con una comune bilancia: ed al riguardo viene contestato sia il

dubbio su tale circostanza prospettato in sentenza, sia la asserita

irrilevanza — in ogni caso — della stessa, atteso che non sarebbe

stata richiesta a suo tempo la revisione dell'analisi.

Sempre in relazione al reato sub a) si è dedotta, con un secon

do motivo, la inosservanza dell'art. 10 d.p.r. 26 marzo 1980 n.

327, per quanto attiene alle prescrizioni imposte nella pesatura dei campioni, e, di conseguenza, l'erronea applicazione dell'art.

356 c.p. difettando qualsiasi concreto elemento atto a far ritenere

che con certezza il pane esaminato contenesse un gradiente di

umidità superiore a quello consentito. Con un terzo ordine di

censura si è ancora eccepita la violazione di legge sostanziale sot

to il profilo che nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il combinato disposto degli art. 16 e 44 1. 4 luglio 1967 n. 580

e non il reato contestato sub b) che si riferisce in via generale alla produzione e «vendita delle sostanze alimentari e delle be

vande» e non alla lavorazione ed al commercio dei cereali, degli sfornati del pane e delle paste alimentari, specificamente prese in esame dalle prime norme citate (art. 15 c.p.).

E, si è soggiunto, non si sarebbe potuto pervenire ad un'affer

mazione di responsabilità, posto che per la violazione dell'art.

16 1. 580/67 era intervenuta l'oblazione.

Con un quarto ed ultimo motivo, infine, si contesta che in

ogni caso i fatti addebitati potessero rientrare nella previsione rubricata sub b) in quanto — a prescindere dai rilievi precedenti — non poteva affermarsi, come hanno fatto i giudici di merito,

che la semplice presenza di una percentuale di umidità superiore alla norma faceva diventare il pane privo anche in parte dei pro

pri elementi nutritivi, o mescolato a sostanze di qualità inferiore,

0, comunque, trattato in modo da variare la propria composizio ne naturale.

Diritto. — Osserva il collegio che i primi due motivi di ricorso

sono infondati e cosi pure il terzo che si riferisce in modo specifi co alla possibilità di rubricare i fatti contestati sotto il profilo di cui agli art. 5, lett. a), e 6 1. 283/62. (Omissis)

Quanto al terzo motivo di ricorso, è appena il caso di rilevare

che l'art. 16 1. 580/67 nel determinare il contenuto massimo di

acqua tollerato nel pane costituisce indubbiamente norma di ca

rattere speciale: a fortiori, per l'esistenza di una precisazione in

tal senso contenuta nell'art. 44, ultimo comma, citata legge: ma

tale constatazione non comporta affatto, come pare voglia soste

nere il ricorrente, che la violazione delle prescrizioni ivi contenute

non possa integrare anche diverse ipotesi di reato, ove ne sussi

stano i presupposti.

Ciò, infatti, è espressamente previsto dall'art. 81 c.p. per quei casi nei quali attraverso una sola condotta criminosa siano so

stanzialmente violate diverse disposizioni di legge (concorso

formale). Ed appunto sotto tale profilo è stato contestato al Della Ragio

ne anche il reato di cui agli art. 5, lett. a), e 6 1. 283/62 avendo

l'accusa ipotizzato l'esistenza di una frode tossica — espressa mente contestata — in relazione alle condizioni di infermità delle

persone destinate a consumare l'alimento.

Sul piano astratto, pertanto, l'illecito di cui al citato art. 16

1. 580/67 non assorbiva anche la diversa fattispecie contestata

al capo b) dell'originaria rubrica.

Altro è il discorso sul piano concreto.

Il Foro Italiano — 1988.

Il ricorrente ha sottolineato infatti che — a parte la contestata

presenza di un grado di umidità superiore alla norma — il pane fornito all'ente ospedaliero non poteva essere considerato sotto

alcun profilo privato di alcun elemento nutritivo o mescolato con

sostanze di qualità inferiore o comunque trattato in modo da

variarne la composizione naturale: e, inoltre, che la contestata

eccedenza di umidità, da per sé sola, non integrava un'ipotesi

di frode tossica sulla base del rilievo concernente la destinazione

dell'alimento agli ammalati dell'ospedale. I rilievi paiono esatti. Osserva al riguardo il collegio che l'ana

lisi a suo tempo eseguita dal laboratorio di igiene e profilassi di Salerno ebbe a mettere in evidenza — con riferimento al caso

di specie — la sola presenza di acqua in misura del 31,5%, invece

di quella del 30% indicata come limite massimo tollerato per le

pezzature di pane oscillanti tra i 100 ed i 250 gr. (art. 16, 1°

comma, 1. 580/67). Tale dato anomalo, ora, accertata la conformità del prodotto

a tutte le altre prescrizioni, se, da un lato, poteva integrare sen

z'altro le contestate ipotesi di frode nell'esecuzione di pubbliche forniture e di violazione delle specifiche prescrizioni in tema di

cereali, sfarinati, pane, ecc., dall'altro, in tanto poteva acquista re rilievo particolare ai fini della sussistenza di un'ipotesi di frode

tossica, in quanto, oggettivamente, era desumibile che per tale

fatto l'alimento dovesse ritenersi «qualitativamente diverso» con

riferimento alla particolare natura dei suoi destinatari, degenti in un ospedale.

Tale «diversità qualitativa», ora, non poteva essere presunta — cosi come è stato prima contestato e poi ritenuto nel merito — in quanto è dato di comune esperienza quello secondo il quale l'alimentazione degli ammalati in genere e dei ricoverati in parti

colare, non sempre ha carattere di specialità, plurime essendo le

situazioni nelle quali il tipo di malattia e di terapia non compor tano affatto la somministrazione di un vitto diverso per qualità o quantità: ed altrettanto notorio è poi il rilievo che nei casi par

ticolari, per quel che concerne il pane, o v'è eliminazione di tale

alimento o v'è la sua sostituzione in genere con altri prodotti di tipo del tutto diverso, quali grissini, fette biscottate, ecc.

L'eccesso di umidità, comunque, avrebbe potuto avere un rilie

vo nel caso di specie ove fosse risultato che il pane in questione fosse destinato in via esclusiva a determinati ammalati e che, con

trattualmente, fosse stata specificata tale destinazione, con ciò

sottolineando la necessità, ai fini particolari, del rispetto di tutte

le prescrizioni in materia: la loro violazione, infatti, avrebbe com

portato l'inidoneità del prodotto ad essere destinato all'alimenta

zione, per una diversità del contenuto di acqua insindacabilmente

ritenuta eccessiva per esigenze sanitarie.

Ma l'esistenza di tale particolare esigenza non risulta in alcun

modo provata ed anzi dallo stesso verbale di prelevamento dei

campioni risulta chiaramente che il pane era destinato sia all'ali

mentazione dei degenti, sia a quella degli stessi dipendenti dell'o

spedale.

E, per i rilievi già prospettati in precedenza, appare evidente

che non può parlarsi nel caso di specie di «frode tossica» sulla

sola base della violazione, nella misura di gr. 1,5, del grado di

umidità massima tollerata per il prodotto alimentare in esame.

L'accoglimento del motivo specifico di ricorso comporta l'an

nullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla

contestazione originariamente rubricata sub b).

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