sezioni unite penali; sentenza 10 ottobre 1987; Pres. Arienzo, Est. Archidiacono, P.M. Niro(concl. conf.); ric. P.m. c. Pasqualetti e altri. Conferma App. Firenze 17 ottobre 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1988), pp. 1/2-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179622 .
Accessed: 28/06/2014 10:45
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.12 on Sat, 28 Jun 2014 10:45:54 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Anno CXIII Roma, 1988 Volume CXI
IL FORO
ITALIANO
PARTE SECONDA
GIURISPRUDENZA PENALE
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 10 ot
tobre 1987; Pres. Arienzo, Est. Archidiacono, P.M. Niro
(conci, conf.); ric. P.m. c. Pasqualetti e altri. Conferma App.
Firenze 17 ottobre 1985.
CORTE DI CASSAZIONE;
Valore aggiunto (imposta sul) — Bolla di accompagnamento —
Previsione di sanzioni penali — Difetto di delega normativa — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 76; d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, norme integrative e cor
rettive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, concernente istituzio
ne e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione
della delega prevista dall'art. 7 1. 10 maggio 1976 n. 249, ri
guardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento
di accompagnamento dei beni viaggianti, art. 7). Valore aggiunto (imposta sul) — Bolla di accompagnamento —
Alterazione — Reato — Esclusione (D.p.r. 6 ottobre 1978 n.
627, art. 7).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 7, ultimo comma, d.p.r. 627/78, nella parte in
cui prevede sanzioni penali, in riferimento all'art. 76 Cost. (1) La norma di cui all'art. 7, ultimo comma, d.p.r. 627/78 ha per
oggetto la tutela della genuinità originale dei mezzi previsti dal
la legge, quali strumenti di trascrizione dei dati imponibili; in
particolare, l'azione consistente nella formazione o alterazione
di documenti deve essere intesa come riferita alla parte carta
cea della bolla di accompagnamento e non al suo contenuto. (2)
(1-2) Con la prima massima è stata respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.p.r. 627/78 in riferimento al l'art. 76 Cost. La questione si basava su di un eccepito difetto di delega, in quanto la previsione di sanzioni penali avrebbe dovuto ritenersi in con trasto con i poteri concessi al governo con l'art. 7 della legge-delega n.
249/76 (cfr. Dainese, Bolla d'accompagnamento: un esempio di produ zione normativa costituzionalmente illegittima, in Rass. trib., 1985, I, 231; Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette ed Iva, Mila
no, 1986, 578). La sentenza giunge tuttavia alla conclusione che la fonte
primaria della delega debba essere ravvisata nella più generale 1. 9 ottobre
1971 n. 825, che all'art. 10 prevede esplicitamente l'irrogabilità di sanzio
ni penali, anche detentive. Nello stesso senso, già in precedenza, v. Fa
nelli, La falsità in bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, in
Corriere trib., 1985, 2783; Ferro, Considerazioni sulla falsificazione del
le bolle di accompagnamento, in Fisco, 1981, 4043. Particolare interesse riveste inoltre la seconda parte della pronuncia,
con la quale le sezioni unite sono intervenute sulla discussa questione della punibilità, o meno, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, d.p.r. 627/78
della condotta di alterazione dei dati originariamente contenuti nei docu menti di accompagnamento di beni viaggianti. In senso conforme, circa
Il Foro Italiano — 1988 — Parte II-1.
Motivi della decisione. — Il ricorrente pubblico ministero de
nunzia la nullità dell'impugnata sentenza, con motivo unico, per «violazione dell'art. 524, n. 1, c.p.p., erronea applicazione della
legge penale», per le ragioni: il fatto contestato all'imputato rien
tra nella norma penale di cui all'art. 7, ultima parte, d.p.r. 6
ottobre 1978 n. 627; la previsione normativa riguarda la falsifica
zione materiale del documento di accompagnamento dei beni viag
gianti; la falsificazione consiste nel mutamento artificioso del testo
originario del documento di accompagnamento, quindi del suo
contenuto.
Il difensore degli imputati denunzia l'illegittimità costituziona
le della detta norma penale, per difetto di delega, essendo stato
attribuito al governo, nella sede relativa, ex art. 76 Cost., il pote re di esercizio della funzione legislativa attinente ad un oggetto
punitivo, definito in soli termini di sanzioni di carattere ammini
strativo.
l'esclusione della configurabilità del reato di cui alla citata disposizione, v. Cass., ord. 22 novembre 1985, F.G., Foro it., Rep. 1986, voce Valore
aggiunto (imposta sul), n. 231; Cass. 22 dicembre 1985, Bollettino trib., 1986, 852, con nota di Furia, L'alterazione di bolle di accompagnamento - L'orientamento della Cassazione e di altri giudici; Cass. 17 febbraio
1987, Stefani, id., 1987, 1018; nella giurisprudenza di merito v. soprattut to App. Trento 19 gennaio 1987, ibid., 780; App. Firenze 17 ottobre
1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 235; 22 maggio 1986, id., 1987, II, 446, con nota di ulteriori richiami anche in dottrina, nonché Trib. Trani 11 novembre 1987 (pres. Paulangelo, est. Lovecchio, imp. Dalui
so), inedita. Per quanto riguarda il diverso orientamento interpretativo respinto dalla presente sentenza, v. Cass. 27 maggio 1986, Bollettino trib., 1987, 517; nonché Trib. Genova 6 novembre 1986, Foro it., 1987, II, 447; App. Venezia 28 ottobre 1986, Bollettino trib., 1987, 857; Trib. Arezzo 24 marzo 1986, Foro it., 1986, II, 431, con nota di richiami; Trib. Man tova 27 novembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 237; Trib. Milano 17 ottobre 1985, id., 1987, II, 460. Questo indirizzo permane inoltre an che in alcune recenti pronunce di merito nelle quali si ribadisce la ricon
ducibilità della condotta di alterazione del contenuto della bolla di
accompagnamento alla fattispecie di cui al citato art. 7, ultimo comma,
d.p.r. 627/78; cosi Trib. Modena 23 ottobre 1987 (pres. Orlandini, est. Di Bari, imp. Bonacini), inedita. Nella motivazione si afferma, in parti colare, che: «La bolla di accompagnamento vuole essere uno strumento
per controllare in ogni sua fase il trasporto delle merci e quindi per docu
mentare con fedeltà le operazioni di acquisto e vendita, i costi e ricavi
relativi, che hanno nel trasferimento materiale dei beni la loro necessaria
premessa di fatto. Potendo verificare il trasporto si vuole prevenire l'eva
sione delle imposte indirette e dirette. Per farlo in modo completo occor re disciplinare tutti gli atti attinenti al trasporto a cominciare dallo
«stampato» che una volta riempito diventa «documento» e di cui va te
nuta adeguata registrazione. Nessun passaggio deve rimanere secondo il
legislatore estraneo al controllo.»
This content downloaded from 193.142.30.12 on Sat, 28 Jun 2014 10:45:54 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE SECONDA
La corte osserva, in relazione alla questione sollevata dalla di
fesa degli imputati: l'esame della non manifesta infondatezza, della
questione di legittimità costituzionale del d.p.r. 6 ottobre 1978
n. 627, quale atto avente forza di legge, in relazione specifica alla norma penale posta dall'art. 7, ultimo comma, assume in
questa sede carattere preliminarmente rilevante ai fini del decide
re, non essendo processualmente possibile esprimere un giudizio di valore giuridico sul contenuto normativo di una legge — o
di un atto avente forza di legge — di cui sia contestata la legitti mità costituzionale.
Il titolo delegatorio del decreto legislativo è nominalmente rife
rito all'art. 7 1. 10 maggio 1976 n. 249, per l'evidente, sola ragio ne di riferimento all'oggetto specifico della funzione legislativa
esercitata, in relazione all'introduzione dell'obbligo di emissione
del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Oggetto
che, quindi, quale particolare species di funzione legislativa dele
gata, per sua natura, rientra ontologicamente nell'ampio genus
posto in materia dalla 1. 9 ottobre 1971 n. 825, che va appunto ritenuta essere la fonte primaria e fondamentale di delega I pia tiva al governo, in tema di riforma tributaria.
Nell'indicata legge, per il combinato disposto degli art. 5 e 10,
punto 11, per la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, viene
definito, fra gli altri, quale oggetto di delega legislativa, quello
propriamente correlato all'irrogabilità di «sanzioni penali, anche
detentive».
Altresì', per l'operatività di tale delega, il tempus condendi (l'ex cursus sul punto è dato: dall'art. 17, 2° comma, stessa legge; dall'art. 2 1. 24 luglio 1972 n. 321; dall'art. 2 1. 14 agosto 1974
n. 354; dall'art. 30 1. 2 dicembre 1975 n. 576; dall'art. 22 1. 13
aprile 1977 n. 114) risulta fissato al 31 dicembre 1979, oltre, cioè,
la data di entrata in vigore del d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627.
Conseguentemente, la sollevata questione d'illegittimità costi
tuzionale della norma in esame, risulta, nei termini di cui all'art.
I 1. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, manifestamente infondata.
In relazione alle ragioni di censura formulate dal p.m.: per stabilire la rilevanza penale dell'oggetto della contestazione d'ac
cusa — quale questione preliminare di legittimità — l'indagine, sui dati essenziali-costitutivi, evidenzia che il fatto si è estrinseca
to nei seguenti termini, «per aver formato ed alterato la bolletta
di accompagnamento emessa dalla Idromoda, senza indicazione
del numero dei capi, aggiungendo sull'esemplare del documento
in sue mfini il numero dei capi trasportati, facendone quindi uso, col presentarlo agli agenti della tributaria, al fine di eludere le
disposizioni sulla circolazione dei beni viaggianti». L'evento prodotto dall'indicata azione è consentito, quindi, nel
l'immutazione del contenuto della detta bolla, rimasta integra nei
suoi elementi strutturali di preformazione stampata. Il rilevato
evento non coincide, sul piano dell'ontologia guridica, con quello
previsto, come elemento costitutivo di reato, dalla norma di cui
all'art. 7, ultima parte, d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627.
L'intelligenza del valore giuridico di tale norma va affidata,
principalmente, alla sua collocazione nel sistema della nuova ri
forma tributaria, quindi all'interpretazione propriamente specifi
ca, mediante i suoi dati, lessicale e logico. Nel quadro generale della riforma tributaria, l'introduzione del
l'imposta sul valore aggiunto ha assunto una funzione di rinno
vamento determinatamente rilevante, in particolare riferimento
al metodo di accertamento della materia imponibile, cioè dell'og
getto dell'imposta. In un sistema economico avanzato, che assuma, quale suo dato
di fondo di produzione della ricchezza, la molteplicità dei rap
porti di scambio di beni e di prestazione di servizi, il prelievo
tributario, mediante un'imposta sul valore aggiunto, non può che
avvenire funzionalmente seguendo l'iter dei versamenti fraziona
ti, in capo ai soggetti che partecipano al ciclo della produzione e della distribuzione, fino alla formazione definitiva dell'oggetto
imponibile (cioè, l'entità di ricchezza consumata, a causa della
quale si è obbligati a pagare l'imposta), cosi come perviene al
soggetto ultimo, cioè il consumatore o fruitore, inciso dall'obbli
go tributario.
In tale particolare sistema di prelievo tributario, primaria preoc
cupazione del legislatore è stata ovviamente quella di creare un
metodo di accertamento particolarmente rigoroso, nell'assoluta
tipicità formale dei suoi criteri.
Da ciò la fissazione di operazioni, modi e tempi tecnici, speci ficamente riferiti ai soggetti partecipanti al ciclo produttivo e di
stributivo dell'oggetto imponibile, ed i correlati adempimenti
II Foro Italiano — 1988.
obbligatori, quali strumenti tassativamente tipici di accertamento.
In tale prospettiva sistematica, si cplloca la normativa desumi
bile dal d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, quale specifica disciplina dei mezzi, dei modi e dei tempi di trasporto e di consegna dei
beni viaggianti: disciplina, cioè, soltanto intesa a garantire il me
todo di accertamento del correlativo valore, corrispondente al par
ticolare momento del ciclo di scambio.
Conseguentemente, le sanzioni previste dall'art. 7, nel sistema
organico dell'intera normativa, sono predisposte — quali mezzi
di prevenzione generale e quali strumenti di repressione in con
creto — in funzione specifica della stessa garanzia di accertamen
to, e non direttamente quali sanzioni intese a colpire l'evasione
fiscale, che, peraltro, nell'ambito del particolare fenomeno tribu
tario, potrebbe essere un dato soltanto eventuale.
Ovviamente, la certezza dell'entità della base imponibile, ed
i metodi tecnici fissati per ottenerla, e cosi, conseguentemente,
l'operatività complementare dei mezzi di natura sanzionatoria,
sono pur sempre anche finalizzati ad impedire l'evasione, ma sol
tanto quale dato indiretto e mediato, mai assunto, però, quale elemento specifico di caratterizzazione giuridica degli strumenti
sanzionatori di cui all'art. 7.
Peraltro, per reprimere direttamente l'evasione fiscale — cioè,
per l'omesso pagamento dell'imposta, in quanto dato oggettiva mente reale — la sanzione di natura penale, all'epoca dell'entrata
in vigore del d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, era predisposta (v. 1° comma, art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633) con un criterio
collegato sia al tempo globale annuale, stabilito per la dichiara
zione d'imposta, sia ad un quantum di importo oggettivamente
predeterminato; cosi, attualmente, anche la disciplina penale sul
punto, di cui al d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella 1.
7 agosto 1982 n. 516.
Stabiliti tali principi direttivi, in tema di indagine sistematica
sui criteri assunti dal legislatore, in materia di sanzioni conse
guenti alla violazione di obblighi tributari, l'interpretazione, les
sicale e logica, dell'ultimo comma dell'art. 7 d.p.r. 6 ottobre 1978
n. 627 risulta di convincente soluzione.
Nella relativa operazione, non appare necessario effettuare in
dagine alcuna, su fattispecie giuridiche sanzionatorie previste da
altre norme tributarie, dato che non sussiste processualmente, nei
limiti fissati dal fatto, oggetto della contestazione d'accusa —
ai quali soltanto deve riferirsi la valutazione di legittimità — que stione attualmente rilevante ai fini del decidere, correlata ad ipo
tesi di concorso di norme o di concorso di reati.
L'intera normativa dell'art. 7 è funzionalmente intesa, nelle sue
varie parti, a garantire il metodo di accertamento dell'oggetto
dell'imposta, nella realtà dinamica del relativo momento di pas
saggio. Le sanzioni previste dalla detta norma — quelle penali come
le altre amministrative — colpiscono la violazione degli adempi menti cui sono tenuti i soggetti del rapporto di scambio, e dei
relativi modi e mezzi, indipendentemente da ogni dato di evasio
ne fiscale, che, peraltro, nella realtà conseguente ad ogni singolo
inadempimento, potrebbe, quale evento connesso, successivo o
comunque conclusivo, anche non prodursi. In tale prospettiva, la particolare norma di cui all'ultima parte
dell'art. 7 ha per oggetto, quale bene giuridico immediato e diret
to, la tutela della genuinità originale dei mezzi — «stampati, do
cumenti o registri» — previsti dalla legge, quali strumenti di
trascrizione dei dati imponibili, materia di denunzia da parte del
soggetto obbligato, quindi di verifica da parte degli organi del
l'amministrazione tributaria. Tutela giuridica che risulta predi
sposta in funzione della natura propria di tale metodo di
accertamento, che impone l'utilizzazione di strumenti cartacei pre fissati morfologicamente, per evidenti ragioni di oggettiva certez
za e di pratica rapidità nei controlli. Prefissazione morfologica di cui, con apposite disposizioni (v., in materia, il d.m. 29 no
vembre 1978), sono state determinate caratteristiche tipologiche e tempi e modi di utilizzazione, quali mezzi pratici per imporre l'effettuazione dell'adempimento tributario e, massimamente, per rendere possibili i relativi controlli.
Né rilievo alcuno negativo, per tale interpretazione, può assu
mere il termine «documenti», inserito fra gli altri indicati nel te
sto della norma, non tanto perché quale dato dell'ampio genus
morfologico, certo ed inconfondibile, soltanto previsto dalla ra
tio legis, ma ulteriormente per l'argomento che il termine «docu
This content downloaded from 193.142.30.12 on Sat, 28 Jun 2014 10:45:54 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA PENALE
mento», nella sua esatta accezione, sta ad indicare il «contenen
te» e non il «contenuto», cioè la dichiarazione, di qualsivoglia natura, in esso incorporata.
Invero, un qualsiasi dato della realtà — dal nome più vario:
carta, modulo, stampato, registro — tecnicamente idoneo a con
tenere una dichiarazione, quando incorpora il detto contenuto, viene poi definito documento (cosi come, nel caso di specie, av
viene nella fase operativa di compilazione), ma il suo tipo ontolo
gico originario rimane pur sempre quello di essere il solo
contenente.
Quindi, l'azione consistente in «formazione o alterazione» di
«documenti», deve intendersi egualmente sempre riferita alla par te cartacea, nella forma appositamente prevista, e cioè al tipo
predisposto, a mezzo del quale è obbligatorio emettere la dichia
razione afferente al relativo adempimento tributario.
Non avendo, nella specie, la contestazione d'accusa avuto ad
oggetto l'imitazione o l'immutazione della forma cartacea della
bolla d'accompagnamento, ma soltanto quella del suo contenuto, correttamente la corte di merito ha pronunziato il proscioglimen
to, con la formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 27 giu
gno 1987; Pres. Barba, Est. Cuomo, P. M. Niro (conci, conf.); ric. Stasi. Annulla senza rinvio Trib. Napoli 13 gennaio 1984.
Armi e materie esplodenti — Arma-giocattolo priva di tappo ros
so — Detenzione e porto — Reato — Sussistenza (L. 18 aprile 1975 n. 110, norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, art. 5).
Costituiscono reato la detenzione ed il porto in luogo pubblico di un 'arma-giocattolo priva del prescritto tappo rosso incorpo rato all'estremità della canna, avendo la prescrizione di cui al
l'art. 5, 4° comma, ultima parte, l. 18 aprile 1975 n. 110,
sanzionata dal successivo 6° comma, portata generale e non
circoscritta ai fabbricanti di armi-giocattolo. (1)
Motivi della decisione. — 1. - Questione che viene in decisione
è quella di stabilire se il porto e/o la detenzione di giocattoli
(1) In ordine alla natura di reato «proprio» o «comune» della violazio ne del precetto di cui all'ultima parte dell'art. 5, 4° comma, 1. 110/75, vedi già Trib. Rimini 24 maggio 1983, Pret. Morbegno 13 novembre 1982, Foro it., 1983, II, 375, con nota di richiami; Cass. 8 novembre 1983, Zucco, id., 1984, II, 442, con osservazioni di Gironi, e Pret. Cagliari 22 maggio 1985, id., 1986, II, 62, con nota di richiami.
Oltre i precedenti ivi segnalati, vedi, più di recente, per la tesi del reato
«proprio», Cass. 5 ottobre 1984, Prati, id., Rep. 1986, voce Armi, n.
43; Trib. S. Maria Capua Vetere 29 maggio 1985, ibid., n. 50; Pret. Imola 19 settembre 1984, ibid., n. 52, e, da ultimo, Cass. 14 marzo 1986, Cavallaro, Giust. pen., 1987, III, 391. Per la tesi, largamente prevalente, del reato «comune», vedi, invece, Cass. 21 gennaio 1985, Barbani, 20 marzo 1985, Vannoni, 30 aprile 1985, Naccari, 29 maggio 1985, Paladi
no, 14 luglio 1985, Fiori, 21 giugno 1985, Pompei, Pret. Ravenna 9 giu gno 1984, Pret. Forlì 22 marzo 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n.
44-49, 57, 51, 53; Cass. 6 febbraio 1984, Nehat, id., Rep. 1985, voce
cit., nn. 24-26; Pret. Napoli 18 novembre 1983, D'Alessio, ibid., n. 28. La tesi del reato «comune» è stata recepita anche da Corte cost. 7
luglio 1986, n. 171, ibid., nn. 39-42, che ha dichiarato l'infondatezza di numerose questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, 4° e 6° com
ma, 1. n. 110/75, in riferimento al principio di eguaglianza per pretesa irrazionale disparità del trattamento sanzionatorio delle fattispecie ivi con
template rispetto ad altre ipotesi ritenute dai giudici a quibus meno gravi. Con la medesima sentenza la corte ha, inoltre, dichiarato infondata la
questione di costituzionalità concernente il pari trattamento sanzionatorio riservato dall'art. 5, 6° comma, della legge in esame alle diverse condotte
(fabbricazione, detenzione, porto) previste dal precedente 4° comma. Le sezioni unite hanno ora ribadito la fondatezza dell'indirizzo giuris
prudenziale dominante con argomentazioni non dissimili da quelle svolte su queste colonne in margine alla già citata Cass. 8 novembre 1983, Zucco.
In dottrina, agli autori menzionati in Foro it., 1984, II, 442 e 1986, II, 62, adde, a sostegno della tesi del reato «proprio», Giunti, Detenzio ne di arma giocattolo priva dei prescritto tappo rosso e violazione della
legge penale sulle armi, in Riv. polizia, 1986, 207.
Il Foro Italiano — 1988.
riproducenti armi da sparo prive di un visibile tappo rosso incor
porato all'estremità della canna integri o meno il reato previsto dall'art. 5, 4° e 6° comma, 1. 10 aprile 1975 n. 110 e, in modo
più specifico, se la prescrizione imposta dall'ultima parte del ri
detto articolo abbia quali destinatari i soli fabbricanti delle armi
giocattolo, oppure tutti coloro che in qualsiasi modo siano in
possesso delle stesse prive del tappo, sia perché rimosso dai me
desimi detentori, sia perché acquistate in tale stato.
2. - La prevalente giurisprudenza di questa corte, condivisa da
parte della dottrina e delle magistrature di merito, ha ritenuto
ravvisabile nella detenzione e/o porto di un'arma giocattolo pri va della prescritta ostruzione la sussistenza del reato in esame.
Tale indirizzo si fonda, prevalentemente, sulla interpretazione
logico-letterale del testo normativo.
Si sostiene che il 4° comma dell'articolo in questione debba
scindersi in due parti delle quali solo la prima si riferisce esclusi
vamente ai fabbricanti, mentre la seconda, che contempla la pre scrizione sul tappo rosso, ha portata generale che non può limitarsi
ai soli fabbricanti, dato che il 6° comma punisce «chiunque non
osservi tali disposizioni» e da ciò si deduce l'ipotizzabilità di un reato comune, del quale si rende colpevole chiunque detenga o
porti fuori della propria abitazione il giocattolo privo del con
trassegno distintivo; che a tale conclusione soccorre pure la ratio
legis, individuabile nella esigenza di una facile ed immediata rico
noscibilità delle armi-giocattolo da quelle vere. Nella scia di tale
orientamento, da parte delle magistrature di merito è stata rite
nuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituziona
lità del predetto art. 5 sotto il profilo della illogicità ed
irragionevolezza del suo trattamento sanzionatorio rispetto alla
ipotesi di detenzione e/o porto in luogo pubblico di un'arma co
mune da sparo, punita meno gravemente di quella in considera
zione (in riferimento al minimo edittale della pena ed alla possibilità di applicazione, alla sola prima ipotesi della diminuente della lie
ve entità del fatto). Tuttavia tutte le questioni di incostituzionalità, sono state di
chiarate infondate con la sentenza della Corte costituzionale n.
171 del 7 luglio 1986 (Foro it., Rep. 1986, voce Armi, n. 39). 3. - Un diverso indirizzo interpretativo, seguito da altra parte
della dottrina e sostenuto da due sentenze di questa corte (sez. Il 5 ottobre 1984, Prati, ibid., n. 43, e sez. I 3 marzo 1986,
Rosella) ritiene che la fattispecie criminosa prevista dai commi
4° e 6° dell'art. 5 1. 110/75 non può avere che natura di reato
proprio, esigendo per la sua sussistenza che l'agente abbia la qua lità di fabbricante che svolga l'attività di costruzione di giocattoli che abbiano l'apparenza di arma.
A suffragio di tali tesi si adducono considerazioni che eviden
ziano: l'intima connessione esistente tra la prima e la seconda
parte del 4° comma, lessicalmente evidenziata dall'avverbio «inol
tre»; l'assenza di limitazioni per il periodo della vacatio legis,
previsto dall'art. 38 stessa legge, all'evidente scopo di consentire
ai produttori di eliminare le scorte ed adeguarsi alla nuova nor
mativa; la stessa intitolazione dell'art. 5 (limiti alle registrazioni); le disposizioni dei commi 1° e 3°, con le quali viene eccezional
mente escluso, proprio perché si tratta di armi-giocattolo, l'ob
bligo della registrazione imposto per tutte le armi; la disposizione del 5° comma che, escludendo qualsiasi limitazione all'aspetto dei giocattoli destinati all'esportazione, riconferma l'ambito di
applicabilità delle precedenti prescrizioni del 4° comma, dirette
a disciplinare la fabbricazione di tal genere di manufatti (v. sen
tenza sez. II già citata); gli stessi limiti, insuperabili, posti dalla
legge e la individuazione della sua ratio secondo il criterio siste
matico e storico, quale risultante dai lavori preparatori dell'origi nario testo di legge e dall'esame di tutta la legislazione vigente in materia di armi, nella finalità del legislatore di vietare la circo
lazione sul territorio nazionale di giocattoli strutturalmente ido
nei ad essere trasformati in armi o, comunque, in strumenti atti
ad offendere la persona, ritenuta sufficientemente tutelata con
l'imporre ai soli fabbricanti l'obbligo dell'impiego di tecniche e
materiali idonei e quello, inoltre, dell'occlusione della canna con
un visibile ed incorporato segno distintivo, senza del quale il gio cattolo è idoneo ad offendere la persona; ogni altra attività com
piuta in violazione di tale finalità della legge, da persona diversa
dal fabbricante con o sui predetti giocattoli si risolve in condotta
illecita specificamente prevista dalle diverse disposizioni che rego lano la materia delle armi e precisamente nel fabbricare, intro
durre nello Stato, porre in vendita o cedere a qualsiasi tito
This content downloaded from 193.142.30.12 on Sat, 28 Jun 2014 10:45:54 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions