sezioni unite penali; sentenza 20 aprile 1994; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Valente, P.M.Aponte (concl. conf.); ric. Vigorito. Annulla App. Firenze 15 maggio 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1994), pp.481/482-483/484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188506 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 20
aprile 1994; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Valente, P.M. Aponte (conci, conf.); ric. Vigorito. Annulla App. Fi
renze 15 maggio 1993.
CORTE DI CASSAZIONE; La Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, con
sentenza in data 15 maggio 1993, dichiarava inammissibile l'ap
pello, perché tardivo, osservando che, poiché la sentenza era
stata depositata, oltre il quindicesimo giorno, ma nel trentesimo
giorno dalla sua della deliberazione, non era dovuto alcun avvi
so di deposito della stessa, in quanto l'art. 458 c.p.p. sancisce
l'obbligo di tale avviso soltanto quando «la sentenza non è de
positata entro il trentesimo giorno».
Proponeva ricorso per cassazione il difensore del Vigorito,
denunciando, la violazione degli art. 127, 128, 438, 544 e 585 c.p.p., nonché dell'art. 178, lett. e), e 548, 2° comma, stesso
codice, sul rilievo che, poiché la sentenza era stata depositata
dopo il termine previsto dall'art. 544, 2° comma, c.p.p., era
dovuto l'avviso di deposito della stessa, secondo la disposizione dell'art. 548 stesso codice e che, comunque, tale avviso era reso
obbligatorio dal disposto dell'art. 128 c.p.p., applicabile nella
specie, vertendosi in ipotesi di provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio.
La trattazione del ricorso, originariamente assegnata alla se
conda sezione penale, è stata, da tale sezione, rimessa a queste sezioni unite rilevandosi che, sulla questione oggetto del grava me si era venuto a creare un contrasto di indirizzi, avendo, la
sesta sezione, con giurisprudenza innovativa, affermato il prin
cipio che non è dovuto l'avviso del deposito della sentenza, quan do la sua motivazione sia depositata entro trenta giorni dalla
pronunzia del dispositivo, in quanto sulla prescrizione dettata
dall'art. 548 c.p.p., non ha inciso la riduzione da trenta a quin dici giorni assegnati per la redazione dei motivi dall'art. 6 d.l.
1° marzo 1991 n. 60, convertito con 1. 22 aprile 1991 n. 133.
Considerazioni in diritto. — Per una migliore comprensione
nel caso di inosservanza del termine di quindici giorni fissato nel 2°
comma dell'art. 544 c.p.p. In «linea» con le surriportate conclusioni dottrinali, recepite dalla
decisione delle sezioni unite che si riporta, era, già prima dell'intervento
di quest'ultime, anche la prevalente giurisprudenza della Cassazione (v., tra le altre, sent. 9 giugno 1993, Piscitelli, Arch, nuova proc. pen.,
1993, 553 — la massima che precede il testo della decisione afferma
peraltro l'opposto principio, ma trattasi di un errore, dovuto ad uno
scambio con la massima relativa alla sentenza 24 maggio 1993, Chiron
na, che precede, come risulta chiaro anche dell'esame delle relative mo
tivazioni e delle massime ufficiali redatte dal competente ufficio della
Cassazione, per le quali v., rispettivamente, Mass. Cass, pen., 1993, fase. 12, 117, e ibid., 23 —; sent. 9 novembre 1992, Viscardi, Cass.
pen., 1994, 136; 18 settembre 1992, Arciero, Mass. Cass, pen., 1993, fase. 5, 36), con l'eccezione rappresentata da Cass. 24 maggio 1993, Chironna (Arch, nuova proc. pen., 1993, 553, per la quale si richiama
quanto testé evidenziato con riferimento allo scambio delle massime), che aveva ritenuto non dovuta la notifica dell'avviso di deposito della
sentenza nell'ipotesi che ne occupa, sul rilievo che «alla discrasia siste
matica . . . determinatasi tra gli art. 544, 2° comma, e 548, 2° comma,
c.p.p., non è possibile porre rimedio in sede interpretativa, ma solo
con un mirato intervento legislativo, e che fin quando a ciò non si
sarà provveduto, nel periodo intercorrente tra il quindicesimo e il tren
tesimo giorno dalla sentenza è posto un supplementare onere di diligen za a carico delle parti . . . costrette a controllare l'avvenuto deposito del provvedimento».
Vale, infine, rammentare come anche la Corte costituzionale, in una
sentenza interpretativa di rigetto (v. Corte cost. 30 luglio 1993, n. 364, Cass. pen., 1993, 2791), avesse acceduto all'opinione fatta propria dalle
sezioni unite, affermando, in motivazione, tra l'altro, che nel diritto vivente l'incongruenza formale e le incertezze che potevano derivare
dal mancato coordinamento delle norme de quibus dovevano ritenersi
«superate dall'univoco indirizzo intepretativo adottato in merito dalla
Corte di cassazione»; interpretazione sulla base della quale la normati
va denunciata (ossia l'art. 544, 2° comma, c.p.p., nel testo vigente) «non ha l'effetto di ridurre il termine di trenta giorni per impugnare
assegnato alle parti dall'art. 585, 1° comma, lett. b, c.p.p. poiché —
nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre
il quindicesimo giorno dalla pronuncia — va comunque notificato alle
parti stesse (e comunicato al p.m.) l'avviso di deposito, mentre il termi
ne per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è stata eseguita la noti
ficazione (o la comunicazione) dell'avviso stesso», sicché «non si verifi
ca ... la contrazione del termine per impugnare ipotizzata» invece dal
giudice a quo, con conseguente esclusione della lesione del diritto di
difesa tutelato dall'art. 24 Cost.
Impugnazioni penali in genere — Decorrenza del termine per
impugnare — Avviso di deposito — Necessità — Estremi (Cod.
proc. pen., art. 544, 585).
Nel caso in cui il giudice, pur non avendo fissato un termine
maggiore di quello di quindici giorni a lui normativamente
assegnato, depositi la sentenza oltre tale termine, è necessa
rio, perché cominci a decorrere il termine stabilito per l'im
pugnazione, far luogo a comunicazione o notificazione del
l'avviso di deposito della sentenza anche nell'ipotesi in cui
il deposito sia avvenuto entro il trentesimo giorno dalla pro nuncia. (1)
Svolgimento del processo. — Il g.u.p. del Tribunale per i
minorenni di Firenze, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato il 12 maggio 1992 e depositata in cancelleria il 9
giugno 1992, dichiarava il minore Vigorito Vincenzo responsa bile dei delitti di rapina e di lesioni personali e lo condannava
a pena ritenuta di giustizia. Con appello del 13 ottobre 1992, pervenuto in cancelleria il
successivo 20 novembre 1992, l'imputato chiedeva, in via preli
minare, il rinvio degli atti al g.u.p., «onde procedere alla notifi
ca della sentenza agli aventi diritto e, nel merito instava per il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere e per
l'accoglimento di altre richieste subordinate . . .»
(1) La questione «risolta» dalle sezioni unite trae la sua ragion d'es
sere da una probabile «dimenticanza» del legislatore, cui lo stesso non
ha, peraltro, inteso rimediare direttamente. Al riguardo conviene ap punto ricordare come il termine «normativamente» assegnato per la re
dazione della sentenza (nel caso di non «immediatezza» della motiva
zione ex art. 544, 1° comma, c.p.p.) fosse, nel vigore del testo origina rio del 2° comma dell'art. 544 c.p.p., di trenta giorni; a tale termine
era, evidentemente, correlato, in parte qua, il disposto del 2° comma
del successivo art. 548, alla stregua del quale «quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine stabili
to dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3» occorre far luogo a
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione; notificazione o comunicazione dalla cui esecuzione inizia a decorrere
il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, 2° comma, lett.
c), c.p.p. Orbene, nel ridurre (con l'art. 6 d.l. 1° marzo 1991 n. 60, convertito
in 1. 22 aprile 1991 n. 133) a quindici giorni il termine stabilito dal
menzionato 2° comma dell'art. 544 c.p.p., il legislatore omise di prov vedere in maniera analoga con riferimento a quanto previsto dal 2°
comma dell'art. 548 c.p.p. (un successivo intervento operato in tal sen
so con l'art. 5, 5° comma, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, «naufragò» a seguito della soppressione del detto comma ad opera della legge di
conversione 12 luglio 1991 n. 203). Il mancato coordinamento tra le norme in parola ha, dunque, posto
il problema della necessità o meno di far luogo alla notificazione o
comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza anche nel caso in cui il giudice, pur non avendo osservato il termine di quindici giorni
per la sua redazione, provveda comunque al deposito della stessa entro
il trentesimo giorno. In dottrina si è data da vari autori risposta affermativa al suesposto
interrogativo. Ad esempio, A. Nappi (Guida al nuovo codice di proce dura penale, 3a ed., Giuffrè, Milano, 1992, 479 s.) — che definisce
«inspiegabile» la soppressione del già ricordato 5° comma dell'art. 5
d.l. n. 152 del 1991 — afferma che dalla lettura della lett. c) del 2°
comma dell'art. 585 c.p.p. «si dovrebbe desumere che tale avviso com
pete quando la motivazione non sia stata depositata entro il quindicesi mo giorno». Analogamente, G. Illuminati (in Commento al codice di
procedura penale coordinato da M. Chiavarlo, 1 ° Aggiornamento, Utet,
Torino, 1993, 392) sostiene che «ferma restando l'opportunità di un
definitivo intervento del legislatore», l'art. 548, 2° comma, c.p.p. «de
v'essere . . . emendato in via interpretativa, e coordinato» con l'art.
544, 2° comma, c.p.p., sicché deve concludersi «che l'avviso di deposi to è dovuto per tutte le sentenze depositate oltre il quindicesimo giorno, e che il termine per impugnare decorre, quando non sia comunque ri
spettata la scadenza prevista per il deposito, dal giorno della notifica
zione o comunicazione dell'avviso». Anche F. Cordero (Procedura pe
nale, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1993, 854) ritiene «prescritto» l'avviso
Il Foro Italiano — 1994 — Parte II-16.
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PARTE SECONDA
della questione e della decisione, sembra opportuno permettere
che, nella sua originaria formulazione, l'art. 544, 2° comma,
c.p.p. stabiliva che — nel caso di impossibilità di provvedere
alla redazione immediata dei motivi della sentenza in camera
di consiglio — il giudice doveva provvedervi non oltre il trente
simo giorno da quello della pronuncia. In coerenza con tale disposto normativo, l'art. 548, 2° com
ma, c.p.p., prevedeva la comunicazione dell'avviso di deposito
della sentenza al pubblico ministero e la notificazione dell'avvi
so stesso alle parti private, nell'ipotesi che il deposito non fosse
stato effettuato entro il trentesimo giorno dalla data della pro
nuncia.
Infine, l'art. 585, 2° comma, lett. c), c.p.p. fissa il dies a
quo dell'impugnazione nella scadenza del termine stabilito dalla
legge . . . per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previ sto dall'art. 548, 2° comma, c.p.p., nel giorno in cui è stata
eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di de
posito. In siffatta sequenza di norme, ordinatamente dirette a disci
plinare i tempi di redazione e di deposito della sentenza non
contestualmente motivata, le modalità di informazione alle par
ti del deposito avvenuto oltre il termine normativamente previ
sto e l'inizio di decorrenza dei termini per le impugnazioni, si
è venuto ad inserire il disposto dell'art. 6 d.l. 1° marzo 1991
n. 60, convertito in 1. 22 aprile 1991 n. 133, che, modificando
il 2° comma dell'art. 544 c.p.p., ha ridotto a quindici giorni
per la redazione della motivazione non contestuale.
La predetta norma ha lasciato, però, inalterato il termine di
trenta giorni previsto dall'art. 548, 2° comma, c.p.p., al cui
eventuale superamento è collegato l'obbligo di comunicazione
e notificazione alle parti dell'avviso di deposito. Il mancato coordinamento tra le citate disposizioni ha provo
cata un'evidente discrasia normativa, per la quale si è posto,
in giurisprudenza, il problema della necessità, o meno, per il
decorso del termine di impugnazione, della notifica e della co
municazione dell'avviso di deposito per le sentenze depositate fra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dalla data della pro
nuncia, allorquando il giudice non abbia fissato un termine mag
giore di quindici giorni per il deposito della motivazione.
Come si è già evidenziato, l'indirizzo interpretativo ampia mente prevalente ha risolto in senso affermativo il problema e da esso si è discostata una sola decisione che è pervenuta alla conclusione di segno contrario, ritenendo insuperabile la
lettera della norma.
Orbene, questo Supremo collegio ritiene che, poiché la com
prensione dei testi legislativi non può attestarsi alla loro ridu
zione ad una mera formula espressiva, per la quale è sufficiente
ridurre il testo ad un discorso intellegibile, controllando il signi ficato delle singole parole che lo compongono ed i nessi gram maticali posti tra le varie parole, ma deve comprendere uno
sforzo ermeneutico per rendere quei testi attualizzabili ed orga nicamente inseriti nel contesto normativo del quale fanno parte,
quando l'interpretazione letterale di una norma pone questa in
evidente contrasto con il significato discendente da altre dispo sizioni facenti parte del medesimo testo e con i principi basilari
che risultano fissati dal testo stesso, per il superamento della
disarmonia che se ne evidenzia, deve prescindersi da siffatta
interpretazione e deve farsi ricorso all'interpretazione legico sistematica.
La correttezza e la coerenza di siffatta metodologica interpre tativa sono rese evidenti dal disposto dell'art. 12 disp. prel. c.c.,
che, nell'indicare i metodi dell'interpretazione giuridica, fà rife rimento, oltreché, al significato letterale delle parole, alla vo
lontà del legislatore e, quindi, alla ratio legis. Ciò posto, va osservato che, dall'assetto normativo che go
verna il sistema delle impugnazioni, si deduce chiaramente co
me questo sistema sia informato al collegamento del decorso
automatico dei termini per proporle, alternativamente, alla data
prevista dalla legge, od a quella fissata dal giudice, con la con
seguenza che il mancato rispetto di una di tali date, impone la notifica e la comunicazione dell'avvisto di deposito della sen
II Foro Italiano — 1994.
tenza per far scattare l'inizio del decorso del termine per im
pugnare. Da tanto discende l'obbligo di provvedere alla comunicazione
ed alla notificazione dell'avviso di deposito alle parti aventi di
ritto a proporre impugnazione, ogniqualvolta la sentenza non
sia depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia —
che è il termine preventivamente fissato dalla legge —, ovvero
entro il diverso termine indicato dal giudice nel dispositivo della
sentenza e portato a conoscenza delle parti con la lettura di
questo in udienza.
In tali sensi devono ritenersi coordinati i disposti dell'art. 544,
2° comma, c.p.p., giacché solo tale coordinamento pone le par ti in condizione di conoscere con certezza l'esatto dies a quo
del decorso del predetto termine ed evita — come, peraltro,
di già riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza in
terpretativa di rigetto 30 luglio 1993, n. 364 (Foro it., Rep. 1993,
voce Impugnazioni penali, n. 86 e voce Sentenza penale, nn.
8, 9) — che possano sorgere condizioni di disparità di tratta
mento tra parti versanti in una identica situazione processuale — la diversa soluzione, difatti, porta inevitabilmente ad am
mettere che, mentre l'imputato od il p.m. di procedimenti nei
quali il giudice depositi la sentenza nei quindici giorni o fissi
preventivamente la data di superamento di tale termine oltre
gli ulteriori quindici giorni, avranno a disposizione per le impu
gnazioni l'intero periodo di tempo, normativamente previsto,
le stesse parti godranno, invece, di un periodo di durata inferio
re quando la sentenza venga depositata, senza alcuna loro iner
zia od attività colpevole, tra il quindicesimo ed il trentesimo
giorno dalla decisione — e tra imputato più accorto al processo — perché presente all'udienza — e quello meno accorto, che, rimanendo contumace, conserva il diritto a godere dell'intero
periodo stabilito per la proposizione del gravame, anche nella
seconda ipotesi di deposito della sentenza.
Dovendosi, pertanto, concludere che, nel caso in cui il giudi
ce, pur non avendo fissato un termine maggiore di quello di
quindici giorni a lui normativamente assegnato, depositi la sen
tenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronun
cia è obbligatorio che la cancelleria faccia luogo a comunicazio
ne, o notificazione dell'avviso di deposito, ai fini della decor
renza dei termini stabiliti per l'impugnazione, deve, nella
fattispecie in esame, disporsi l'annullamento della sentenza im
pugnata, apparendo evidente, in relazione al suddetto princi
pio, che non poteva ritenersi intempestivo l'appello proposto
dall'imputato, non essendo stato, a questo, notificato l'avviso
di deposito della sentenza e non essendo, ancora, iniziato a de
correre il termine per la proposizione dell'impugnazione.
Va, quindi, disposto il rinvio alla sezione per minorenni della
Corte d'appello di Bologna per nuovo esame dell'appello azio
ne annulla la sentenza impugnata e rinvia alla sezione per i mi
norenni della Corte di appello di Bologna, per nuovo esame.
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