sezioni unite penali; sentenza 27 marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Lattanzi, P.M.Aponte (concl. conf.); ric. Passerotti ed altro. Annulla senza rinvio App. Salerno 19 aprile 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1992), pp.681/682-685/686Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186025 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
I
CORTE DI CASSAZIONE; CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 27
marzo 1992; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Lattanzi, P.M. Aponte (conci, conf.); ric. Passerotti ed altro. Annulla
senza rinvio App. Salerno 19 aprile 1991.
Edilizia e urbanistica — Sospensione dell'azione penale — Pre
scrizione — Disciplina (Cod. pen., art. 159; cod. proc. pen. del 1930, art. 20; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupe ro e sanatoria delle opere edilizie, art. 13, 22).
La sospensione del procedimento penale per i reati edilizi con
seguente alla presentazione dell'istanza di sanatoria ex art.
13 e 22 l. 47/85 determina ope legis la sospensione del decor
so della prescrizione per i sessanta giorni previsti dall'art. 13, 2° comma, l. cit. (1)
Il provvedimento di sospensione del procedimento penale per reati edilizi, adottato nel caso di pendenza di giudizio ammi nistrativo sull'istanza di sanatoria, determina anche la sospen sione della prescrizione (in motivazione, si precisa che l'effet to sospensivo della prescrizione viene impedito dall'annulla
mento, a seguito di impugnazione, dell'ordinanza di
sospensione del procedimento penale). (2)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 1°
ottobre 1991; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Siena, P.M.
Aponte (conci, diff.); ric. Mapelli. Conferma Trib. Lecco 13
dicembre 1990.
Edilizia e urbanistica — Costruzioni abusive — Sospensione del
procedimento penale in attesa del giudicato amministrativo — Mancata impugnazione del p.m. — Sospensione della pre scrizione del reato edilizio (Cod. pen., art. 159; cod. proc.
pen. del 1930, art. 20; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 13, 22).
Qualora il procedimento penale per il reato di costruzione abu
siva sia stato sospeso (senza impugnazione del p.m.) in attesa
del giudicato amministrativo ex art. 22, 2° comma, l. 47/85, si verifica la conseguente sospensione del corso della prescri
zione per tutto il periodo della quiescenza del processo. (3)
(1-3) I. - Con un doppio intervento, le sezioni unite affrontano (sia pure parzialmente: infra, sub III) il problema della legittimità della so
spensione del procedimento penale per reati edilizi in presenza di una controversia in sede giurisdizionale amministrativa conseguente al prov vedimento di rigetto (tacito o espresso) dell'istanza di sanatoria ex art. 13 1. 47/85. La questione, esaminata alla luce dell'art. 20 c.p.p. del
1930, mantiene comunque una sua attualità: infatti, ai sensi dell'art. 479 c.p.p. del 1988, (solo) il dibattimento può essere sospeso se la deci sione sull'esistenza di un reato dipende (anche) dalla risoluzione di una controversia amministrativa di particolare complessità, già devoluta al
competente giudice. Peraltro, l'ordinanza di sospensione è: A) legitti mamente adottata — con efficacia sino all'intervento del giudicato am ministrativo — solo in assenza di limitazioni normative alla prova della
posizione soggettiva controversa; B) in deroga al principio generale di
cui all'art. 586 c.p.p., è immediatamente ricorribile per cassazione, a differenza del contrario provvedimento di rigetto (sul punto: in dottri
na, cfr. Dubolino - Baglione - Bartolini, Il nuovo codice di procedu ra penale, Piacenza, 1990, 840; Nappi, Guida aI nuovo codice di proce dura penale, Milano, 1991, 450-451; Marzaduri, Commento al nuovo
codice di procedura penale a cura di Chiavario, Torino, 1991, V, 94
ss.). In giurisprudenza, va segnalata Cass. 19 febbraio 1988, Felletti, Foro it., Rep. 1991, voce Edilizia e urbanistica, n. 764, secondo cui
incombe alla parte, che assume di aver proposto ricorso al Tar avverso il diniego di sanatoria, provare tale circostanza, onde ottenere la so
spensione del procedimento penale. II. - È bene ricordare che secondo la Corte costituzionale il procedi
mento per reati edilizi non può essere sospeso — ex art. 20 c.p.p. del
1930 — in attesa del giudicato amministrativo sulla controversia ex art.
22, 2° comma, 1. 47/85, con conseguente quiescenza ex art. 159 c.p. del corso della prescrizione (Corte cost. 23 marzo 1988, n. 370, id., 1989, I, 2424, con nota di Giorgio; nello stesso senso, cfr. Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 95 e 18 luglio 1989, n. 423, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 718, 720; 19 giugno 1990, n. 304, id., Rep. 1991, voce
cit., n. 722). Oscillante è stata, peraltro, la giurisprudenza di legittimità (prima
delle pronunce in epigrafe): da un canto, Cass. 13 febbraio 1989, Fala
bella (id., 1990, II, 242, con nota di Giorgio) e 26 giugno 1989, Fan
II Foro Italiano — 1992 — Parte 77-18.
I
Fatto e diritto. — Gennaro Passerotti e Raffaele De Luise
hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del
19 aprile 1991 con la quale la Corte di appello di Salerno per
quanto ancora interessa ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti ed ai coimputati Loredana Casola e Francesco Rug
giero per il reato previsto dall'art. 20, lett. c), 1. 28 febbraio
1985 n. 47 perché nell'eseguire i lavori di ristrutturazione di
un immobile avevano realizzato alcune opere in totale difformi
tà dalla concessione edilizia.
tucci (id., Rep. 1990, voce cit., n. 725) hanno affermato che la quie scenza del procedimento penale dura obbligatoriamente sino all'esauri mento del giudizio amministrativo di cui all'art. 22, 2° comma, 1. cit. Al contrario, per Cass. 22 dicembre 1989, Piepoli, 7 gennaio 1991, Ro
meo; 3 agosto 1989, Grilli, 3 agosto 1989, Epifania, id., Rep. 1991, voce cit., nn. 724, 679, 771, 772; nonché Cass. 29 maggio 1991, Banau
do, Riv. pen., 1992, 402 e Riv. trim. dir. pen. economia, 1992, 547, la sospensione de qua opera solo per i sessanta giorni previsti dall'art.
13, 2° comma, 1. cit. In argomento, cfr., per le pronunce di merito, Pret. Torino 2 marzo 1986, Foro it., 1988, II, 540, con nota di Gior
gio; Pret. Milano 18 febbraio 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 631; nonché le due sentenze richiamate sub V nella nota cit. di Giorgio a Cass. 13 febbraio 1989, Falabella. Da ultimo, cfr. Pret. Genova 29
giugno 1991, Giur. merito, 1992, 463, con nota di Novarese. III. - Tornando ora ai provvedimenti in epigrafe, va sottolineato che
le sezioni unite (con la pronuncia sub I) affermano che la quiescenza obbligatoria del procedimento penale si protrae soltanto per i sessanta
giorni di cui all'art. 13, 2° comma, 1. cit. (nello stesso senso, già Cass. 20 giugno 1989, Tonin, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 608). Viene, inoltre, precisato (nell'arresto sub II) che il provvedimento di sospen sione del procedimento penale in attesa del giudicato amministrativo, se non impugnato, determina la conseguente sospensione del corso del la prescrizione. Nella prima ipotesi, a mente dell'art. 159, 1° comma, c.p. ricorre un caso di sospensione del procedimento penale «imposta da una particolare disposizione di legge» (ossia, dall'art. 22, 1 ° comma, 1. cit.): invece, nella seconda ipotesi, sussiste un caso di sospensione correlata ad una «questione deferita ad altro giudice». In sostanza, le sezioni unite non hanno esplicitamente preso posizione sulla legittimità (o meno) del provvedimento soprassessorio (ex art. 20 c.p.p. del 1930 ed ora ex art. 479 c.p.p. del 1988) adottato in attesa del giudicato am ministrativo ex art. 22, 2° comma, 1. cit., limitandosi ad evidenziare il carattere non abnorme.
Quindi, affinché la Suprema corte assuma in materia un'esplicita po sizione, sarà necessario l'impulso processuale di un p.m., autore, però — nel giudizio di merito — di una formale opposizione avverso l'ordi nanza sospensiva del dibattimento, emanata in virtù della (pretesa) pre giudizialità del giudizio amministrativo ex art. 22, 2° comma, 1. cit. In caso contrario, infatti, il ricorso ex art. 479, 2° comma, c.p.p. sa rebbe precluso all'organo d'accusa avendo esso — a mente dell'art.
182, 1° comma, c.p.p. — richiesto e, quindi, concorso all'adozione del provvedimento poi impugnato.
IV. - Per l'affermazione secondo cui, in tema di declaratoria di estin zione del reato edilizio ex art. 13 e 22 1. cit., il giudice di merito deve accertare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica, dovendo — in caso contrario — considerare la concessione in sanatoria come inefficace ai fini dell'eliminazione dell'antigiuridicità penale del com
portamento illecito, cfr. Cass. 17 aprile 1989, Capodilupo, id., Rep. 1990, voce cit., n. 683; 27 marzo 1990, Simonetti, id., Rep. 1991, voce
cit., n. 682; 18 aprile 1991, Chianese, Riv. pen. economia, 1991, 501, con nota di Esposito. Contra, Cass. 10 luglio 1990, Pugliese Foro it.,
Rep. 1991, voce cit., n. 691, secondo cui il giudice penale può ritenere
illegittima una concessione in sanatoria solo in caso di accertata collu sione tra privato ed autorità amministrativa (in argomento, v. anche la nota di Giorgio a Pret. Ivrea 15 giugno 1989, id., 1990, II, 149).
Inoltre, per Cass. 8 gennaio 1990, Ferraro, id., Rep. 1991, voce cit., n. 763, il reato urbanistico non è estinto ai sensi dell'art. 22 1. cit.
quando l'imputato non abbia osservato le specifiche prescrizioni carat
terizzanti la concessione in sanatoria. Infine, per Cass. 16 giugno 1989, Gambino, id., Rep. 1990, voce cit., n. 726 e 16 marzo 1990, De Simo
ne, id., Rep. 1991, voce cit., n. 677, non sospende il processo un'istan
za di sanatoria: a) presentata al di là del termine (perentorio) ex art. 7 e 13 1. cit. di novanta giorni dalla ingiunzione di demolizione. Altret
tanto accade quando l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo
riguardi un provvedimento amministrativo diverso dalla richiesta di sa
natoria, come l'ingiunzione di demolizione (Cass. 20 ottobre 1989, Fa
Ione, id., Rep. 1990, voce cit., n. 722). V. - In dottrina, da ultimo, v. Novarese, Problemi processuali e
sostanziali della l. n. 47 del 1985, in Giur. merito, 1992, 467 ss.; nonché
(per conclusioni parzialmente difformi da quelle indicate sopra sub III), Mendoza, La sospensione dell'azione penale e della prescrizione del
reato, in Cass. pen., 1992, 929 ss., spec. 931. Cfr., inoltre, sugli art.
13 e 22 1. cit., Garlatti, Commentario breve al codice civile-Leggi com
plementari, Padova, 1992, 849 ss. [G. Giorgio]
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PARTE SECONDA
Gli imputati con i motivi di appello avevano dedotto che «nelle
more del processo e del deposito della sentenza era stata rila
sciata concessione edilizia di sanatoria e variante» e che pertan to il reato era estinto a norma dell'art. 22 1. 47/85.
La corte di Salerno nell'udienza del 10 agosto 1989 aveva
sospeso il processo in attesa della produzione della «concessio
ne in sanatoria con la relativa documentazione allegata», poi, fissata per il giudizio di appello la nuova udienza del 19 aprile
1991, aveva ritenuto che l'atto di autorizzazione in data 17 gen naio 1989, prodotto dagli imputati, non potesse costituire una
concessione in sanatoria ed aveva confermato la decisione di
condanna. I ricorrenti a sostegno del ricorso enunciano tre motivi de
ducendo:
1) che il giudice di appello ha operato un travisamento, dal
momento che tutte le opere realizzate erano previste dalla con
cessione del 3 aprile 1986 mentre l'autorizzazione del 7 gennaio 1989 «riguardava solo la sanatoria per adeguamento grafico e
piccole modifiche in corso d'opera»;
2) che questa autorizzazione era stata disapplicata «con un
sindacato sull'opportunità dell'atto certamente non consentito
al giudice penale»;
3) che data la limitata entità dei volumi realizzati «poteva trovare applicazione il provvedimento di clemenza 75/90» e che
«la corte di appello, pur non contestando le ridotte dimensioni
dei manufatti, ha erroneamente affermato l'inapplicabilità del
l'amnistia per la esistenza della esclusione oggettiva di cui al
l'art. 3 del suddetto provvedimento, senza curarsi di accertare
se vi fosse in concreto lesione degli interessi protetti dal vincolo
paesaggistico gravante sulla zona in questione». La terza sezione ha rilevato che il reato sarebbe prescritto
se si tenesse conto del periodo di tempo intercorso tra il provve dimento di sospensione e la ripresa del processo ed ha prospet tato al riguardo una questione che ha fatto ritenere al primo
presidente opportuna l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
La questione si collega alla recente decisione delle sezioni unite, 1° ottobre 1991, Mapelli (Foro it., 1992, II, 681) e più in parti colare al principio espresso dalla massima che ne è stata tratta, secondo la quale «in mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti,
produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso
della prescrizione». La terza sezione ha ricordato che a norma degli art. 22 e
13,2° comma, 1. 47/85 la sospensione opera per sessanta giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria e richiamando la sen
tenza della Corte costituzionale 31 marzo 1988, n. 370 (id., 1989,
I, 2424), ha dubitato della possibilità di far dipendere la so spensione della prescrizione di un provvedimento del giudice il
legittimo, ancorché non impugnato, che abbia sospeso il pro cesso per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge.
(Omissis) Deve essere quindi esaminata la questione che ha determinato
l'assegnazione alle sezioni unite, ed è bene chiarire subito che
il caso oggetto del presente ricorso è diverso da quello che ave va dato luogo alla sentenza del 1° ottobre 1991, Mapelli.
Nel caso della sentenza Mapelli il tribunale, su richiesta del
l'imputato, aveva disposto «la sospensione del procedimento pe nale in attesa, prima, della definizione del procedimento giuris dizionale dinanzi al Tar e, poi, di quello davanti al Consiglio di Stato», mentre nel caso in esame non pendeva alcun giudizio amministrativo. La differenza se si pone attenzione alla disposi zione dell'art. 159, 1° comma, c.p. è decisiva perché la questio ne sulla sospensione della prescrizione risulta correlata nel pri mo caso ad una «questione deferita ad altro giudizio» e nel
secondo alla previsione di «una particolare disposizione di legge». La sospensione del procedimento disposta dal giudice penale
per la pendenza di un giudizio amministrativo sulla concessione
in sanatoria, considerato pregiudiziale, costituisce un provvedi mento riconducibile all'art. 20 c.p.p. del 1930, ed è da questo
provvedimento, di carattere discrezionale, che viene a dipendere la sospensione della prescrizione. Invece la sospensione durante
10 svolgimento del procedimento amministrativo di sanatoria è direttamente imposta dall'art. 22, 1° comma, 1. 47/85.
È vero che c'è contrasto sulla possibilità di disporre la so
spensione del procedimento a norma dell'art. 20 c.p.p. del 1930
nel caso di pendenza di un giudizio amministrativo sulla con
cessione in sanatoria (in senso affermativo, sez. Ili 13 febbraio
1989, Falabella, id., 1990, II, 241) ma quello che occorre qui rilevare per chiarire la precedente decisione delle sezioni unite
11 Foro Italiano — 1992.
è che un provvedimento di sospensione a norma del citato art.
20 comunque, di per sé, non è abnorme e se non è impugnato ed annullato deve produrre i suoi effetti anche ai fini della pre scrizione.
La terza sezione penale di questa corte nel richiedere l'asse
gnazione del presente ricorso alle sezioni unite ha tra l'altro
osservato che la giurisprudenza prevalente tende ad escludere
l'impugnabilità dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 c.p.p. del 1930 e che perciò non sarebbe possibile l'annullamento, ma
l'osservazione è solo parzialmente esatta perché l'esclusione ri
guarda l'impugnabilità autonoma del provvedimento, il quale
però resta in ogni caso impugnabile con la sentenza, a norma
dell'art. 200 c.p.p. del 1930 (v. sez. II 23 gennaio 1976, Pato logo, id., Rep. 1977, voce Impugnazioni penali, n. 39). È da aggiungere che per il periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è all'art. 246 delle norme
transitorie e alle nuove disposizioni sulle questioni pregiudiziali che occorre fare riferimento per individuare il trattamento dei
provvedimenti adottati in precedenza, i quali se la sospensione non è più consentita devono essere revocati e comunque sono
soggetti al ricorso per cassazione (art. 3, 2° comma, e 479, 2°
comma, c.p.p.). In conclusione queste sezioni unite con la sentenza del 10 ot
tobre 1991, Mapelli, hanno stabilito solo che se il giudice ha disposto la sospensione del procedimento ritenendo pregiudizia le la risoluzione della controversia pendente davanti al giudice amministrativo sulla concessione in sanatoria e il provvedimen to non è stato impugnato gli effetti sospensivi devono restare
fermi ed operare anche rispetto al corso della prescrizione. Nel caso oggetto della sentenza Mapelli — come è stato pre
cisato nella motivazione — «la questione giuridica relativa alla
corretta interpretazione dell'art. 22 1. 47/85 . . . non viene in
discussione»; la questione viene invece in discussione nel caso
oggetto del presente ricorso, nel quale la sospensione non è sta
ta disposta per la pendenza di un giudizio amministrativo.
Come già si è detto, la sospensione prevista dall'art. 22 1.
47/85, analogamente a quella prevista da altre recenti disposi zioni (v., ad esempio, l'art. 11,2° comma, 1. 15 dicembre 1990
n. 386, sugli assegni bancari, e l'art. 8, 6° comma, d.l. 16 mar
zo 1991 n. 83, convertito con modificazioni dalla 1. 15 maggio 1991 n. 154, sulle violazioni tributarie), è direttamente imposta dalla legge sicché il provvedimento del giudice ha solo carattere
dichiarativo (v. sez. Ili 20 giugno 1989, Tonin, id., Rep. 1990, voce Edilizia e urbanistica, n. 608). L'effetto sospensivo del corso
della prescrizione non dipende allora dal provvedimento del giu dice ma si ricollega direttamente al fatto previsto dall'art. 22
cit., vale a dire alla richiesta della concessione in sanatoria, e
dura per il tempo stabilito dagli art. 13, 2° comma, e 22 1.
47/85, cioè per sessanta giorni dalla richiesta (v. sez. Ili 7 gen naio 1991, Romeo, id., Rep. 1991, voce cit., n. 679; Corte cost.
31 marzo 1988, n. 370, cit.). Perciò rispetto alla sospensione stabilita dal'art. 22 cit. il provvedimento del giudice non può
svolgere alcun ruolo preclusivo ai fini della prescrizione; cosi
non può rilevare una sospensione disposta in mancanza delle condizioni stabilite, come non può rilevare un periodo di so
spensione superiore a quello fissato dalla legge. Facendo applicazione di questi principi nel caso che forma
oggetto del presente ricorso il termine di prescrizione, tenuto
conto del giorno in cui è iniziato a decorrere (23 maggio 1986), sarebbe ormai ampiamente maturato anche se si fosse verificata la sospensione prevista dall'art. 22 1. 47/85, dato che questa si sarebbe protratta solo per sessanta giorni e non per il periodo di oltre diciassette mesi intercorso tra il provvedimento di so
spensione e la nuova citazione per il giudizio di appello, ma
è da aggiungere che non può ritenersi verificata alcuna sospen
sione, dal momento che non risulta presentata alcuna richiesta di concessione in sanatoria. Lo stesso provvedimento di sospen sione della corte di appello non faceva riferimento ad un proce dimento amministrativo di sanatoria in corso ma presupponeva che la sanatoria fosse già stata concessa, cosa che però poi è
stata esclusa.
Deve quindi concludersi che il reato è estinto per prescrizio ne. (Omissis)
11
Svolgimento del processo. — Con sentenza 12 dicembre 1986
il Pretore di Lecco condannava Mapelli Giuseppe alla pena di
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GIURISPRUDENZA PENALE
giorni venti di arresto e lire 500.000 di ammenda, perché dichia
rato colpevole dei reati di cui agli art. 17, lett. ti), 1. 10/77
(esecuzione di opere edilizie senza concessione) e 734 c.p. (alte razione di bellezze naturali).
Su gravame dell'imputato, il Tribunale di Lecco, dapprima, con sentenza 18 giugno 1987 dichiarava estinto per intervenuta amnistia il reato di cui all'art. 734 c.p., ordinando la sospensio ne del procedimento ai sensi dell'art. 22 1. 47/85, e poi, con
decisione in data 13 dicembre 1990, confermava la sentenza im
pugnata, dopo aver provveduto alla revoca della disposta so
spensione. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce come unico moti
vo la prescrizione del reato, argomentando che la sospensione del procedimento ai sensi del citato art. 22 è prevista solo per il breve tempo (sessanta giorni) necessario per l'esaurimento della
procedura amministrativa della concessione in sanatoria e non
per i più lunghi tempi richiesti dalla conclusione della fase con
tenziosa amministrativa. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite penali, su richie
sta del presidente della terza sezione penale, per l'esistente con
trasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell'art. 22 1. 47/85.
Motivi della decisione. — Preliminare ad ogni altra questione è la valutazione giuridica della disposta sospensione del proce dimento penale in attesa dell'esaurimento del procedimento giu risdizionale amministrativo.
Premesso che il Tribunale di Lecco, con due distinti provve dimenti in data 18 giugno 1987 e 6 ottobre 1988, ha ordinato, su richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento pe nale in attesa, prima della definizione del procedimento giuris dizionale dinanzi al Tar e, poi, di quello davanti al Consiglio di Stato, non v'è dubbio che tali ordinanze, non impugnate dal
p.m., abbiano determinato gli effetti propri della sospensione del procedimento e cioè la sospensione, ai sensi dell'art. 159
c.p., del corso della prescrizione. Se cosi è, la questione giuridica relativa alla corretta interpre
tazione dell'art. 22 1. 47/85, sollevata dall'imputato nell'errato
presupposto che se la sospensione fosse stata disposta fuori dei
limiti consentiti sarebbe rimasta senza effetto pur in mancanza
di impugnazione (e di annullamento) dell'ordinanza relativa, non
viene in discussione, dovendosi nel caso specifico prendere co
munque in considerazione unicamente l'intera durata della so
spensione del termine prescrizionale, stanti i provvedimenti so
spensivi adottati dal giudice d'appello. Di conseguenza, dovendosi tener conto del periodo di sospen
sione della prescrizione, decorrente dal 18 giugno 1987 al 10
ottobre 1990 (ordinanza di revoca), deve ritenersi infondato l'u
nico motivo dedotto dal ricorrente, non essendo decorso il ter
mine massimo di prescrizione previsto per il reato ascritto allo
imputato (20 novembre 1984 - 12 settembre 1992). Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio.
CORTE D'APPELLO DI TORINO; CORTE D'APPELLO DI TORINO; sentenza 17 marzo 1992; Pres. Fianco, Est. Cottllo; imp. Massara e Musella.
Diritti d'autore — Opere fonografiche — Noleggio di «compact disc» — Reato — Esclusione (L. 22 aprile 1941 n. 633, prote zione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo eser
cizio, art. 61, 171).
Il divieto di porre in commercio senza averne diritto opere pro
tette dal diritto d'autore, sanzionato penalmente dall'art. 171
I. 22 aprile 1941 n. 633, non concerne il noleggio di opere
fonografiche (nella specie, «compact disc»), (1)
(1) La vicenda giudiziaria sul noleggio dei compact disc — a quanto consta, la prima in Italia — prosegue (la sentenza su riportata è prece duta dall'ordinanza del Tribunale della libertà di Torino 2 maggio 1990,
inedita, e da Pret. Torino 10 luglio 1991, passata in giudicato per quan to attiene agli effetti penali, Foro it., 1991, li, 678, con nota di R.
Caso, Noleggio di «.compact disc» e tutela penale del diritto d'autore). La pronuncia in epigrafe risulta, inoltre, gravata da un ricorso per
Il Foro Italiano — 1992.
Fatto e diritto. — I prevenuti accusati del fatto, risultato pa
cifico, e cioè di aver detenuto nel loro esercizio commerciale, 863 compact disc per il noleggio alla clientela, venivano con
sentenza del 10 luglio 1991 assolti dal reato loro ascritto dal
Pretore di Torino (Foro it., 1991, II, 678), perché il fatto non
sussiste. Il pretore, pur ritenendo che nell'espressione «porre in com
mercio» di cui all'art. 171 1. n. 633 rientra anche la concessione
di beni in noleggio, ha ritenuto la non colpevolezza dei preve
nuti, in quanto gli stessi hanno esercitato un loro legittimo diritto.
Invero, i prevenuti che hanno legittimamente acquistato i com
pact disc con relativo timbro Siae, attestante l'avvenuto paga mento dei diritti di autori, avevano diritto, in mancanza di espres sa norma ad hoc o di pattuizione contraria, non solo di vendere
i compact disc ma anche di cederli in noleggio. Avverso tale sentenza, proponeva appello la parte civile —
in relazione ai soli effetti civili — affermando che il noleggio si configura come un diritto autonomo ed esclusivo, secondo il combinato disposto dagli art. 19 e 61 La., per cui in mancan
za di esplicita concessione si deve ritenere violato l'art. 171 La.
con il conseguente diritto della Siae relativo risarcimento del
danno.
Va, preliminarmente, osservato che, mancando l'appello del
p.m., relativamente agli effetti penalistici, la sentenza è passata in giudicato.
Passando alla richiesta della parte civile, questa corte la ritie
ne infondata anche se con motivazione diversa da quella del
giudice di prime cure.
cassazione presentato dalla Siae in qualità di parte civile (v. S. Pastore e F. Muller, Noleggio di «compact disc»: violazione del diritto d'auto re e illecito penale, in Dir. autore, 1992, 415).
La corte torinese ha confermato, la non sussumibilità della fattispe cie nell'art. 171 1. 633/41, discostandosi, però, dalle argomentazioni del giudice di prime cure e saldandosi, invece, all'impostazione dell'ord. 2 maggio 1990, cit. e dell'unico precedente penalistico sul noleggio abu sivo di opere fonografiche (Pret. Bergamo 15 febbraio 1983, Foro it., 1983, II, 491). 1 giudici di appello, infatti, sostengono che, anche se il noleggio potrebbe astrattamente rientrare nella locuzione «pone altri menti in commercio» di cui all'art. 171 cit., «ciò deve essere escluso dalla lettura proprio dall'art. 61 stessa legge, il quale prevede una serie di condotte possibili per il solo autore — salvo cessione dei diritti —
tra le quali è espressamente compreso il noleggio (punto 2, coordinato con il 2° comma). Se ne desume che non è stata una «dimenticanza» del legislatore il non prevedere la fattispecie del noleggio nell'art. 171, posto che ve ne è espresso riferimento, nell'art. 61, tra le condotte leci te in caso di cessione del diritto da parte dell'autore, con espressa di stinzione di disciplina tra noleggio e messa in commercio, rendendo evidente che quest'ultimo concetto — e ciò vale per l'art. 171 della stessa legge — va inteso in senso stretto e cioè non comprensivo dell'i
potesi di noleggio». Gli stessi giudici hanno, infine, rilevato che, per il noto divieto di cui all'art. 1 c.p., risulta preclusa l'analogia tra il concetto di messa in vendita (previsto espressamente assieme a quello di messa in commercio dall'art. 171) e il concetto di noleggio (in margi ne al circuito concettuale ora riportato e alle diverse possibili ricostru zioni della fattispecie alla luce delle norme previste della legge sul dirit to d'autore v. Caso, op. cit.', da ultimo, a favore della ricomprensione del noleggio abusivo nelle condotte vietate dall'art. 171, v. Pastore e Muller, op. cit., 415 ss., i quali, con riguardo alla fattispecie in esame, raccordano il divieto sanzionato penalmente dall'art. 171 all'art. 72 della medesima legge che, tra l'altro, riconosce, in capo ai produtto ri fonografici e salvi i diritti spettanti agli autori, il diritto di porre in commercio i supporti fonografici su cui sono riprodotte le opere musicali).
Il tema del noleggio abusivo di compact disc e, più in generale, la materia delle violazioni dei diritti spettanti agli autori e produttori di
opere fonografiche appaiono arricchiti, recentemente, da alcune novità. Si segnala, in primo luogo, l'emanazione della 1. 5 febbraio 1992
n. 93, norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro (Le leggi, 1992, I, 713). In
secondo luogo, la proposta di direttiva Cee, concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore
del 24 gennaio 1991. Una panoramica, in chiave comparatistica, su questi nuovi scenari
è svolta da C. Vaccà, Riproduzione per uso personale di opere audio
e video, in Corriere giur., 1992, 102. Per un'interessante vicenda sul fronte della tutela civilistica dei diritti
dei produttori fonografici, v. App. Milano 5 febbraio 1992, Giur. comm.,
1992, II, 437, con nota di S. Vizzoso, Questioni in tema di monopoli
legali fra il diritto antitrust e il diritto d'autore, e Dir. autore, 1992, 272, con nota di M. Fabiani, Sulla liceità dei «bootlegs»).
In tema di acquisto e rivendita di musicassette abusivamente contraf
fatte, v. Cass. 23 marzo 1992, Rocchetti, la cui massima si legge in
Settimana giur., 1992, III, 363.
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