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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 10 giugno 1912; Pres. Gui, Est. Tocci — Ric. P. M....

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Udienza 10 giugno 1912; Pres. Gui, Est. Tocci —Ric. P. M. c. Vivarelli Source: Il Foro Italiano, Vol. 37, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1912), pp. 395/396-397/398 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23114793 . Accessed: 28/06/2014 12:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 12:01:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 10 giugno 1912; Pres. Gui, Est. Tocci —Ric. P. M. c. VivarelliSource: Il Foro Italiano, Vol. 37, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1912), pp.395/396-397/398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23114793 .

Accessed: 28/06/2014 12:01

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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895 PARTE SECONDA

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA (Prima sezione penale)

Udienza 30 marzo 1912; Pres. e Rei. Gui — Conflitto

in causa Mosca ed altri.

Competenza — Complicità «orrIspettiva (bod. pen., art,

378; cod. proc. pen., art. 11)

La diminuzione di pena stabilita dall'art. 378 eod. pen.

(complicità corrispettiva), non influisce sulla compe

tenza. (1) Spetta quindi alla Corte d'assise, non al tribunale, il

giudicare dell' imputazione di complicità corrispettiva

in lesioni personali previste dall'art. 375 n. 2 cod.

pen. (2)

(1-2) In senso contrario, vedi la sentenza 11 gennaio 1912, conflitto in causa Cernusco, pubblicata a col. 231 del presente volume.

La sentenza attuale adottò i motivi della seguente requisi toria del P. G. (De Francesco) :

« Il P. G. : — Letti gli atti del procedimento a carico di Mosca Giacomo e Gazzena Bartolomeo Giacinto, trasmessi alla corte suprema agli effetti dell'art. 395 codice di proc. penale ;

Ritenuto che la camera di consiglio presso il tribunale di

Torino, con ordinanza 23 ottobre 1911, rinviò Mosca Giacomo di Federico e Gazzena Bartolomeo Giacinto di Alberto, al giu dizio del tribunale di Torino, per rispondere del delitto di cui all'art. 378 in relazione all'art. 372, n. 2, codice penale, per avere il di 11 luglio 1911 in Torino, nell'osteria di via Don Bosco n. 6, preso parte all'esecuzione del delitto di lesione all'occhio destro in danno di Levis Giuseppe, lesione che produsse malattia per giorni quindici, con incapacità di attendere alle ordinarie oc

cupazioni per egual tempo, nonché indebolimento permanente della vista, e permanente deformazione del viso ; lesione di cui

s'ignora l'autore.

Che, procedutosi a dibattimento, il tribunale di Torino, su istanza della parte civile, con sentenza 26 gennaio 1912, dichiarò la propria incompetenza, rimettendo gli atti al Procuratore del Ee per il corso ulteriore.

Considerò il tribunale che l'art. 378 cod. pen. non contempla una speciale figura di reato, tanto vero che in esso si fa espresso richiamo ai delitti previsti negli art. 364, 365, 366, 372 e 373 stesso

codice, ma sancisce soltanto una diminuzione di pena ; e poiché nel determinare la competenza (art. 12 cod. proc. penale) non

può tenersi conto di alcuna circostanza, per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa avere diminuita la pena, eccetto che si tratti delle diminuzioni per ragione di età, ne

consegue che la diminuzione di pena, stabilita nell'art. 378 cod.

pen., non fa rientrare nella competenza del tribunale il reato ascritto ai giudicabili, la cui cognizione spetta alla Corte d'assise.

Attesoché per determinare la competenza, salvo il disposto dell'art. 252 cod. proc. pen., non si tien conto di alcuna circo stanza per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge, eccetto che si tratti delle diminuzioni per ragioni di età.

Attesocchè la diminuzione di pena, stabilita nell'art. 378 cod. pen., non fa venir meno la figura giuridica del reato cui essa si riferisce ; e perciò, nella specie, il titolo del reato di cui debbono rispondere Mosca Giacomo e Gazzena Bartolomeo

Giacinto, permane quello di lesioni contemplate nell'art. 372, n. 2, codice stesso, salvo che, per essere rimasto ignoto l'autore della lesione, è applicabile in favore di coloro che presero parte all'esecuzione di tale reato una diminuzione di pena.

Attesoché, ciò premesso, il reato ascritto ai predetti Mosca e Gazzena é di competenza della Corte d'assise, superando nel minimo la pena l'ordinaria competenza del tribunale.

Visto l'art. 395 codice di proc. pen. ; Chiede che l'eco.ma Corte Suprema dichiari che il fatto

ascritto a Mosca Giacomo e Gazzena Bartolomeo Giacinto co stituisce reato di competenza della Corte d'assise, ed annullando l'ordinanza della camera di consiglio presso il tribunale di To rino 23 ottobre 1911, disponga la trasmissione degli atti al Pro curatore Generale presso la Corte d'appello di detta città per il corso ulteriore di giustizia ».

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA (Prima sezione penale).

Udienza 10 giugno 1912 ; Pres. Gui, Est. Tocci — Rio.

P. M. o. Vivarelli.

Portile — Castagneto — Taglio sbasivo — Lieve en

tità (L. 2 giugno 1910 n. 277, art. 27 ; regolam. 19

febbraio 1911 n. 188, art. 118).

Costituisse contravvenzione agli art. 27 legge 2 giugno 1910 n. 277 e 118 regolamento 19 febbraio 1911

n. 188, il taglio abusivo di castagni, anche se si tratti

di pochi alberi deperiti o in parte abbattuti dal vento.

La Corte : — Vivarelli Angiolo, denunziato per avere

tagliato abusivamente quattro castagni nel suo castagneto in contrada Ledra, territorio di Granagliene, fu tratto

in giudizio avanti il pretore di Bagni della Porretta, per

rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 27

L. 2 giugno 1910 n. 277. In esito al dibattimento, il P. M.

chiese l'assoluzione del Vivarelli per non essere l'autore

del reato « e che venisse elevata rubrica d'imputazione

pel medesimo titolo a carico di Gentilini Pietro », testi

mone dato a discolpa dall' imputato. Ed il pretore, con

sentenza dol 10 aprile 1912, dichiarò non farsi luogo a

procedimento contro "Vivarelli Angiolo, perchè il fatto ad

esso imputato non costituisce a termine di legge un

reato.

Il P. M. presso il pretore propose in termine ricorso

per cassazione contro cotesta sentenza, per motivo così

formulato : Erronea interpretazione del 4° capov. art. 27

L. 2 giugno 1910 n. 277, in relazione all'art. 118 rego lamento per l'esecuzione di detta legge approvata con

regio decreto 19 febbraio 1911 n. 188. Per precisa di

sposizione del regolamento, al quale rimanda la legge 2

giugno 1910, deve ottenersi autorizzazione per il taglio di qualsiasi numero di alberi di castagno. Sono eccet

tuati, per le prescrizioni di massima, gli alberi secchi.

Non vale il dire che gli alberi tagliati erano deperiti o rotti dal vento. La decisione sull'opportunità o meno

del taglio, dev'essere lasciata all'autorità forestale.

La Corte osserva, che anzitutto importa stabilire l'og

getto del ricorso. Il P. M. presso la pretura aveva con

cluso, doversi assolvere il Vivarelli per non essere egli autore del reato, e procedere invece contro Gentilini Pie

tro, quale autore del taglio di castagni, indebitamente

ascritto al Vivarelli ; e poiché il pretore con la sua sen

tenza dichiarò che il fatto stesso non costituiva reato,

perchè la legge punisce il taglio di qualche importanza, non già il taglio limitato a qualche pianta, appunto per

questi criteri, che indussero il pretore alla dichiarazione

d'inesistenza di reato, denunzia il P. M. la sentenza

come violatrice delle disposizioni di legge anzidette, e la denunzia è manifestamente giusta.

La legge 2 giugno 1910 n. 277 ha lo scopo generale della tutela della silvicoltora, e questo scopo spiega pie namente il significato del disposto dell'art. 27 della legge stessa; «Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale, e dovrà

essere preventivamente denunziato all'autorità. Il taglio abusivo o non denunziato, è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni metro cubo di legname ta

gliato». E coerentemente, il regolamento generale 19 febbraio

1911 n. 188, nell'art. 118 dice: «I proprietari dei ca

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397 GIURISPRUDENZA PENALE 898

stagneti, vincolati o no, che vogliono procedere al taglio, devono farne denunzia un mese prima all'autorità fore

stale, indicando la destinazione del legname». Ora, se

nella legge non è detto da qual punto il taglio cominci

ad essere importante e denunziabile, deve ritenersi im

portante ai fini della legge e quindi denunziabile qua lunque taglio, perchè l'autorità forestale sia in gx-ado di vigilare ed impedire gli abusi grandi e piccoli, anche

perchè la legge — oltre ad essere repressiva — è emi

nentemente preventiva, in quanto il primo interesse è

quello di conservare i boschi. V' ha di più ; la legge co

mincia a punire l'abuso, da un metro cubo di legname

tagliato, come dall'art. 28 sopra citato, ed anche ciò di

mostra che la denunzia non ha limiti. Nel caso in esame

il legname tagliato risulta di metri cubi 4 ed una fra

zione : e non può essere esatta l'interpretazione di una

norma di legge, per la quale un taglio di tale entità co

stituirebbe un fatto lecito e resterebbe impunito, quando la legge punisce anche il taglio di un metro cubo.

I criteri che ispirarono la denunziata sentenza sono

dunque erronei e bisogna annullarla, rinviando la causa

per nuovo esame ad altro pretore.

Per questi motivi, cassa "e rinvia al pretore di Ca

stiglione di Pepoli.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. (Prima sezione peuale)

Udienza 21 marzo 1912; Pres. Fontana, Est. Tocci —

Rio. Belmonte.

Preserlzlone minore di an anno — Interruzione —

Effetto (Cod. pen., art. 91, n. 6, e 93, comma 3").

Anche nelle prescrizioni minori di un anno, la interru

zione fa decorrere un nuovo termine, compiuto il quale senza ulteriori atti, si verifica la prescrizione, e non

rileva che dalla data del reato sia trascorso meno di

un anno. (1)

La Corte : — ... Sta in fatto che la contravvenzione

di cui trattasi avvenne nel giorno 12 dicembre 1910, e

fu denunciata con verbale del giorno istesso ; il certifi

cato sindacale degli atti di rito è del 14 marzo 1911; in

data 8 novembre è la richiesta del certificato penale del

casellario, ed è della stessa data la citazione al giudizio,

cui segui la sentenza definitiva del pretore in data del

21 novembre medesimo.

Alla base di questi dati di fatto ed ai sensi dell'art. 91

n. 6, 92 e 93 comma 3, cod. pen., l'azione penale di

cui trattasi è prescritta. Invero, all'imputato Belmonte

si sarebbe dovuto infliggere (e fu poi inflitta) l'ammenda

non superiore a L. 300, quindi l'azione penale si prescrive

in sei mesi : la prescrizione, cominciata il 12 dicem

bre 1910, fu interrotta il 14 marzo 1911, ma da quest'ul

tima data all'atto successivo dell'8 novembre corsero più di 6 mesi senza altri atti interruttivi ; evidentemente

dunque l'azione penale contro il Belmonte è prescritta. Ma non è di questo avviso la denunciata sentenza.

In essa si legge : « Non è a ritenere che l'azione pe nale per la contravvenzione su rubricata sia colpita dalla

prescrizione semestrale tenuta presente la pena in con

creto inflitta, perchè oltre a considerare che, come ritiene

la più recente giurisprudenza, la denunzia ha efficacia

interruttiva, come quella che imprime movimento al pro

(1) Non pare ohe possa dubitarsene, e deve recar meravi

glia ohe siasi potuto giudicare in contrario.

cesso ed è atta ad interrompere la prescrizione più breve

di un anno, i] rituale di nascita in data 14 marzo 1911, cioè quando non era decorso il semestre, è egualmente efficace ad interrompere la prescrizione, essendo il ri

tuale un atto che dà sviluppo ed impulso alla procedura. Né può dubitarsi non essersi verificata la prescrizione se

mestrale dalla data del rilascio del rituale (14 marzo 1911) a quella del decreto di citazione (8 novembre), perchè interrotta una volta la prescrizione prima del decorso

del semestre, l'interruzione conserva l'efficacia di man

tenere in vita l'azione penale per la durata di un anno

dal giorno dall'avvenimento, come dispone l'art. 93 2°

cap. cod. pen., senza che occorra compiere successiva

mente altri atti di procedura, sebbene sia trascorso un

semestre fra l'uno e l'altro atto. La legge per i reati

soggetti a prescrizione più breve di un anno ha dettato

una norma speciale, e cioè la prescrizione interrotta si

verifica sempre se nel termine di un anno dal giorno dell' inizio di essa non sia profferita sentenza di con

danna in prima istanza, e non si può, senza offenderne

la portata, aggiungere al testo che la interruzione debba

effettuarsi di sei mesi in sei mesi. Oltre a ciò, nel penul timo capoverso di quell'articolo non è detto come dal

giorno della interruzione ricominci e si svolga l'ulte

riore corso della prescrizione e, per saperlo, si dovrà ri

correre al comma terzo, applicandolo in tutto il suo con

tenuto e non in una parte soltanto.

« Pertanto nel caso in esame, interrotta la prescri zione sul primo semestre, la vita dell'azione si è pro tratta pel corso di un anno dal dì dell'avvenimento».

Ora questa conclusione non è giustificata dalle dispo sizioni di leggi invocate, e tanto meno dalla argomenta zione che la precede. Nel caso in esame trattasi della

prescrizione di sei mesi ; in tal caso dice il terzo comma

dell'art. 93, il corso della prescrizione è interrotto da

qualsiasi atto di procedimento, e la prescrizione inter

rotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione,

secondo il comma quarto ; di consegnenza, quanti sono

i giorni del primo semestre, altrettante volte la prescri zione può compiersi in un secondo semestre. È quindi

manifèstamente erronea l'affermazione della denunziata

sentenza, che «'interrotta una volta la prescrizione prima del decorso semestre, l'interruzione conservi l'efficacia

di mantenere in vita l'azione penale per la durata di un

anno, dal giorno in cui cominciò la prescrizione secondo

l'art. 92, senza che occorra compiere successivamente al

tri atti di procedura, sebbene sia trascorso un semestre

fra Vuno e l'altro ».

Ed è vero il contrario sempre, meno una volta, cioè

quando l'interruzione avviene nell' ultimo giorno del

primo semestre; nel quale caso, ricominciando la pre scrizione a decorrere dal giorno della interruzione si com

pirà dopo un altro semestre, e cioè contempofaneamente alla prescrizione di un anno stabilita dal comma terzo

dell'art. 93. Cosicché, cominciata a decorrere la prescri zione di cui trattasi nel giorno 12 dicembre 1910, ed in

terrotta nel giorno 14 marzo 1911, in questo stesso giorno la prescrizione ricominciò a decorrere ; e poiché nei sei

mesi successivi al 14 marzo non vi furono atti interrut

tivi, la prescrizione si compi il 14 settembre 1911, e

nel successivo novembre la denunciata sentenza non po

teva condannare il Belmonte per una contravvenzione

già prescritta da due mesi circa.

Per questi motivi, annulla senza rinvio,

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