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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 10 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P....

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Udienza 10 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —Bocchini Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 427/428-429/430 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084864 . Accessed: 17/06/2014 21:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.37 on Tue, 17 Jun 2014 21:11:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 10 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —BocchiniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.427/428-429/430Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084864 .

Accessed: 17/06/2014 21:11

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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427 PARTE SECONDA 428

rati ordinari o dell' impedimento in cui fossero di

prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposi

zioni dell'art. 34, alla citazione per ordine di estra

zione degli altri dieci giurati ordinari in sostituzione

degli irreperibili o degli impediti.

Con l'art. 34 è detto : che l'avviso del giorno in cui

hanno principio le assise è recato individualmente ai

primi trenta giurati ordinari ed ai dieci giurali sup

plenti per cura del presidente del Tribunale residente

nel luogo ove si aduna la Corte d'assise. Verificandosi

il caso della irreperibilità od impossibilità a prestar servizio di taluni dei primi trenta giurati ordinari il

presidente delle Assise, o in sua assenza il presidente del Tribunale, trasmette per ordine di estrazione l'av

viso agli altri giurati ordinari per completare il nu

muro dei trenta. E finalmente con l'art. 36 si dice: che

nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa,

il presidente, in pubblica udienza, in presenza del

l'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale

dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari pre senti questo numero è compiuto con i giurati sup

plenti già estratti a sorte.

Da ciò torna evidente che prima di aprirsi la ses

sione i soli primi trenta giurati ordinari ed i dieci sup

plenti devono essere citati, e se in quel frattempo si

viene- a notizia che dei primi trenta giurati ordinari

ve ne sono alcuni impediti o irreperibili, allora si ri

corre agli altri dieci ordinari, e così si completa il nu

mero richiesto con la citazione di tanti di essi per

quanti vi ha di bisogno. E se non pertanto nel mat

tino in cui si apre la sessione i comparsi non raggiun

gono il numero di trenta, esso va completato con i giu

rati supplenti già citati, non potendosi più ricorrere

al rimanente dei dieci ordinari.

Or se nei quindici giorni dell'apertura della sessione

a cui apparteneva la causa del ricorrente, si ebbe notizia

che dei primi trenta giurati ordinari erano impediti otto, non dovevano, come si fece, che citarsi i primi otto

dei dieci ordinari estratti in sussidio per completare il numero richiesto. E se malgrado ciò, nel mattino

della trattazione della prima causa vennero a mancare

quattro, si fece quello che vuole la legge estraendoli

dai supplenti presenti. Sicché in questo procedimento

lungi da esservi irregolarità, vi fu tutta l'osservanza

di quel che prescrive la legge ; Attesoché non ha maggior valore il secondo appunto,

potendo ogni persona offesa o danneggiata da un reato

costituirsi parte civile in giudizio penale dichiarandolo

formalmente o nella querela o con altro atto ricevuto

nella Cancelleria dove si fa l'istruzione, o dove pende il giudizio. Essa potrà costituirsi parte civile in qua

lunque stato della causa prima però che sia terminato

il pubblico dibattimento ; e non vi sarà più ammessa

nel giudizio di appello. La dichiarazione e le conclu

sioni della parte civile, che avessero preceduto il pub blico dibattimento dovranno sempre essere notificate al P. M. ed all' imputato od accusato.

Or se queste sono le principali norme che regolano la costituzione di parte civile non sa vedersi in quali

dei fatti denunziati siasi incorso in nullità. E valga il

vero: la costituzione di parte civile osservasi nell'atto

in cui si apriva il dibattimento. Espletata la udizione

dei testimoni essa conchiuse per un verdetto afferma

tivo, e dopo fece istanza (e non poteva farsi prima)

per la condanna del ritenuto colpevole ai danni

Onde erroneamente si obbietta che la richiesta dei

danni-interessi fosse stata illegale e che illegalmente,

non ostante la opposizione della difesa, la Corte abbia

aggiudicata la domanda della parte civile, senza che

questa preventivamente, notificasse le sue conclusioni

all'accusato. Ed in vero, essendo avvenuta la costitu

zione di parte civile nell'atto in cui si apriva il dibat

timento la pretesa notificazione della relativa dichia

razione e delle conclusioni è contraria alla legge (art. 110 cod. proc. pen.) La domanda dei danni fatta dopo il verdetto è conforme alla ragione ed alla testuale di

sposizione dell'art. 513 cod. proc. pen. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 10 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Bocchini.

Hollo — Esercente — ÌSoUega — Caffè — Occhiali — iscrizione.

L'esercente nella cui bottega, oltre del caffèK si ven

dono occhiali e libri, non è obbligato di apporre la

marca da bollo di centesimi cinque nelle relative

iscrizioni apposte sulla vetrina delle imposte, ac

cennanti a questo capo d'industria.

E errore giuridico il ritenere che allora soltanto non

sia dovuta la tassa suddetta di centesimi cinque,

quando gli scritti sono incisi su marmo, pietra o

dipinti su lastre metalliche o su legno.

La Corte, ecc. — Attesoché per l'art. 20, n. 4, della

legge sul bollo del 13 settembre 1874 sono soggetti alla

tassa di centesimi cinque gli stampati che si affiggono al pubblico. E per l'art. 45, n. 6, sono obbligati soli

dalmente per le contravvenzioni i negozianti e bottegai

per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi

alle imposte, vetrine o. altri luoghi esterni ed appari scenti delle loro botteghe.

Dalle combinate due disposizioni risulta che non è

permesso, senza l'apposizione della marca da bollo, af

figgere al pubblico stampati o manoscritti contenenti

avvisi o manifesti; e, se l'esercente il negozio o la

bottega lo permetta, egli, solidalmente con colui a nome

del quale l'avviso si è affisso ne risponde. Risulta

inoltre che lo scritto non deve riguardare il commer

cio o l'industria del negozio o della bottega; giacché,

quando l'affisso a stampa od in iscritto contiene un av

viso di ciò che si negozia in quel luogo, le due citate

disposizioni non sono evidentemente applicabili. Sarebbe in fatti strano il pretendere che l'iscrizione

di un genere di commercio, di una professione, di

un'arte debba indicare solamente il titolo di un dato

commercio, di una data professione od arte, come, ad

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429 GIURISPRUDENZA PENALE 430

esempio, drogheria, farmacia, caffè, sartoria di Tizio

o di Caio, e non le diverse specie delle cose che for

mano parte del commercio o negozio, o le diverse ope

razioni di un'arte o professione. In effetto, l'art. 34

della citata legge prescrive, che non sono soggette alla

tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un ge

nere di commercio, di professione, arte od industria,

quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun eser

cizio. E se nella bottega della ricorrente, oltre del

caffè, si vendevano occhiali e libri, le relative iscri

zioni che si trovavano sulla vetrina delle imposte ac

cennanti a questo capo d'industria non andavano sog

gette alla tassa del bollo, come non vanno soggette le

tabelle indicanti il titolo di un dato commercio.

Onde la impugnata sentenza tiene a base un errore,

come conseguenza della falsa interpretazione dell'arti

colo 34, quando, per dichiarare la contravvenzione, af

ferma che allora soltanto non è dovuta la tassa di bollo

quando gli scritti sono incisi su marmo, pietra o di

pinti su lastre metalliche o su legno.

Il Tribunale adunque violava la legge quando ravvi

sava nel ritenuto fatto una contravvenzione alla legge

sul bollo; Per queste ragioni,, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 18 aprile 1879, Pres. ed Est. Ghiglieri P.,

P. M. De Falco P. G. e Spera (Conci, conf.) — Ric.

Persiani.

Stupro violento — Pregiudizio alla salute — Fan

ciulla violata — Offesa al pudore — Malattia —

Violenze — Offese volontarie — Assoluzione (Cod.

pen, art. 420, 489, 537).

Per escludere il crimine di stupro violento con grave

pregiudizio alla salute della fanciulla violata, e

ammettere il delitto di offesa al pudore, non è le

cito considerare la malattia della fanciulla come

conseguenza delle patite violenze, ossia come offese

volontarie, e molto meno è lecito toglier dai fatti la malattia inoculata alla giovinetta cogli atti di

turpitudine commessi sulla persona, e assolver V im

putato da questo fatto come se non l'avesse com

messo, o non fosse stato conseguenza del suo turpe attentato.

La Corte, ecc. — Osserva che il fatto, come si ri

leva dalla querela della giovinetta undicenne Maria o

Cecilia Cristini, confermata in gran parte dalle confes

sioni stesse dell'imputato, anziché i caratteri di una

semplice offesa al pudore ai termini dell'art. 420, pre senta indubbiamente quelli dello stupro violento con

grave pregiudizio alla salute della giovinetta violata; e, se per la discordanza fra la prima e la seconda perizia

può dubitarsi se lo stupro stesso sia stato consumato,

o più veramente mancato o tentato, certa cosa è che

il reato imputato al Persiani, anziché nel disposto del

l'art. 420, va compreso in quello assai più grave degli art. 489, 490, n. 1, e 492 cod. pen.;

Che fu veramente singolare il concetto della Camera

di consiglio, di scindere quel fatto unico in due diversi

reati e ravvisare la malattia della fanciulla, conse

guenza delle turpi violenze patite, ossia come offese

volontarie ai termini degli art. 537 e seg. cod. pen. E più singolare ed inesplicabile fu il giudizio del Tri

bunale nel cassar del tutto dai turpi fatti commessi

dal Persiani, la malattia violentemente inoculata alla

fanciulla cogli atti di turpitudine commessi sulla sua

persona, e assolverlo da cotesto fatto, come se non

l'avesse commesso o non fosse stato conseguenza del

suo violento attentato;

Che, di fronte a tale singolarità di concetti e ille

gale mitezza del giudizio, apparisce giusto quanto le

gale il conflitto elevato dalla Corte di appello, stantechè

il reato del Persiani ha nello stato presente degli atti

i caratteri del crimine di stupro violento con grave

pregiudizio alla salute delle giovinetta violata; e spet terà poi alla Sezione di accusa l'estimare, secondo i più sicuri risultamenti del processo e i maggiori schiari

menti che al bisogno si potranno ottenere, la gravezza del reato stesso, e pronunziare ai termini di legge il

rinvio del giudizio; La Corte di cassazione, adottando i motivi di fatto

e di diritto dal P. M. svolti, risolve il conflitto, dichiara

la causa di competenza criminale, ed ordina il rinvio

degli atti alla Sezione di accusa presso la Corte d'ap

pello di Roma perchè proceda come per legge.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 23 maggio 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric.

Moffa.

Istruzione penale — Sindaco — Giuramento «li pe riti (Cod. proc. pen., art. 62, 63, 67 e 54).

Avendo il giudice di merito ritenuto che il sindaco

avesse ritualmente proceduto ad accertare le tracce

del reato, non può Vatto dello stesso impugnarsi per non esservisi parlato del pericolo nel rilardo.

Non avendo i periti adibiti dal sindaco potuto prestar

giuramento, è questo supplito da quello renduto in

pubblica discussione.

Se il sindaco nel procedere sia stato assistito da più di due testimoni, non è necessario che sien tutti ci

tati in dibattimento.

La Corte, ecc. — Osserva che dichiarato il ricorrente

colpevole di furto semplice in danno di parecchi cit

tadini di Castelvetere, per aver loro rubato una por zione del grano portato a macinare nel di lui molino,

e condannato a due anni di carcere, dedusse tra l'altro

in appello, che nullo fosse il verbale generico, per es

sere stato redatto dal sindaco fuori i casi di legge, senza essere rinnovato nè rettificato dal pretore ; e nul

amente di vantaggio fosse stato poi letto in dibatti

mento, contenendo dichiarazioni generiche non giurate, e specifiche di persone non udite nè citate in pubblica

discussione; Che su tali deduzioni la Corte rilevò avere il sindaco

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