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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 10 marzo 1939; Pres. ed est. Natali, P. M. De Villa...

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Udienza 10 marzo 1939; Pres. ed est. Natali, P. M. De Villa (concl. conf.) —Ricc. Orlando Vito e Giuseppe (Avv. Escobedo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1939), pp. 193/194-195/196 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23137121 . Accessed: 28/06/2014 18:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 18:59:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 10 marzo 1939; Pres. ed est. Natali, P. M. De Villa (concl. conf.) —Ricc. Orlando Vito eGiuseppe (Avv. Escobedo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1939), pp.193/194-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23137121 .

Accessed: 28/06/2014 18:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Prima sezione penale)

Udienza 30 gennaio 1939 ; Pres. Tellini, Est. Vulterini P. M. Bernieri (conci, conf.) — Eie. Eosso (Avv.

Bentini).

(Sent, denunciata : Assise Reggio Emilia 14 maggio 1938)

Concussione — Competenza specifica del pubblico uffi

ciale — Irrilevanza — Fatto con abuso della qualità e delle funzioni di .pubblico ufficiale — Non può co

stituire truffa (Cod. pen., art. 61, 317 e 640).

Per la concussione non è necessaria la competenza specifica del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'abuso dell'uf

ficio, che può riferirsi tanto alla qualità del pubblico uf

ficiale quanto all'esercizio delle funzioni proprie dell'uf

ficio. (1) Il delitto di concussione si differenzia dalla truffa sopra

tutto perchè soggetto attivo di essa è il pubblico uffi

ciale, per cui non può essere qualificato truffa, sia pure

aggravata, un fatto compiuto da questo con abuso della

sua qualità o delle sue funzioni. (2)

La Corte : — Rosso Giuseppe ricorre per cassazione

avverso la sentenza 14 maggio 1938 della Corte di assise

di Reggio Emilia, che lo condannava alle pene in epi

grafe precisate quale colpevole : .. .

6) del delitto di cui agli art. 56 e 317 cod. pen.

per avere, abusando delle sue funzioni di impiegato del

Comune di Gattatico, tentato di indurre Sepali Elvino a

dargli un compenso di lire 10 non dovute per una pra tica di ufficio riguardante la licenza militare, in Gatta

tico il 28 marzo 1936 ;. . .

Osserva il Supremo Collegio, che già con precedenti

giudicati (confr. sent. 26 gennaio 1938, ric. P. M. dalla

sent. Corte assise Lecce c. Cappini) ha avuto occasione

di precisare la diversa influenza della competenza del

pubblico ufficiale nei reati contro l'amministrazione pub blica e segnatamente, per quanto attiene al ricorso in

esame, nei reati di peculato e concussione ; nelle varie

ipotesi di peculato e nella ipotesi di malversazione a

danno di privati è necessario che il pubblico ufficiale o

l'incaricato del pubblico servizio, che ha ricevuto il de

naro ola cosa mobile oggetto della distrazione, sia com

petente a riceverla per ragioni di ufficio o di servizio ;

per la concussione invece non è necessaria la competenza

specifica del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'abuso

dell'ufficio, che può riferirsi tanto alla qualità del pub blico ufficiale quanto all'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficio.

E da tali principi il Supremo Collegio non crede di

doversi ora discostare. Agli effetti della sussistenza del

delitto di tentata concussione ascritto al Rosso per avere

chiesto al Sepali lire 10 per l'adempimento di una pra tica attinente a licenza militare, non occorreva indagare se la pratica stessa rientrasse nella competenza specifica di esso Rosso, dopo che la sentenza impugnata, con in

sindacabile apprezzamento di fatto, aveva affermato che

egli, quale impiegato in pianta stabile del Comune di

Gattatico e come tale esercente pubbliche funzioni ammi

nistrative riguardanti la leva militare, l'economato e la

contabilità, ed abusando di tali qualità e funzioni, aveva

(1) Conforme: 2 aprile 1937, Angiolini (Foro it., Rep. 1937,

voce Concussione, n. 3). (2) Conforme: T. Savona, 22 marzo 1934, Fiordelisi (Foro

it., Rep. 1934, voce Concussione, n. 3). Sostanzialmente confor

me : C., 23 febbraio 1934, Calvani (id., id., voce cit., n. 2).

Bonini* Concussione o truffa aggravata, in Riv.pen., 1934, 1194, ne diesente, perchè distingue il fatto di chi agisce usando illegit timamente della sua qualità di pubblico ufficiale o delle sue fun

zioni (concussione) dal fatto di chi agisce al di là di queste fun

zioni, quindi al di fuori della sua qualità di pubblico ufficiale

usando illegittimamente di un potere che ha o violando sem

plicemente un dovere (truffa aggravata).

tentato di indurre il Sepali, che doveva sentire tutto il

peso dell'autorità di esso richiedente, a versargli, come

compenso dovuto, la somma di lire 10, pur non riuscendo a conseguire l'intento per circostanze sopravvenute e in

dipendenti dalla sua volontà, in quanto il Sepali non versò il denaro richiesto e già preparato allo scopo avendo da altri appreso che non era dovuto.

Da tali rilievi discende che infondati sono il primo e

il terzo motivo di ricorso ; e, per avere la Corte di me

rito esposto le ragioni per cui assegnava piena attendi bilità alle dichiarazioni del Sepali, anche il quarto motivo.

Non contestata e ritenuta dalla sentenza la qualità di pubblico ufficiale del Eosso, il secondo motivo di ri corso si presenta giuridicamente inconsistente.

Il delitto di concussione fraudolenta, detta anche im

plicita, si differenzia dalla truffa soprattutto perchè sog getto attivo di essa è il pubblico ufficiale che agisce con

abuso della sua qualità e delle sue funzioni, mentre gli altri estremi sono sostanzialmente uguali ; tale forma di

concussione può definirsi la truffa del pubblico ufficiale,

per cui non è dato qualificare semplicemente truffa, a

sensi dell'art. 640 cod. pen., sia pure aggravata per l'ar

ticolo 61, n. 9, un fatto compiuto dal pubblico ufficiale con abuso della sua qualità o delle sue funzioni, senza

disconoscere la norma dell'art. 317 cod. pen., a meno che

non risulti che la qualità o le funzioni abbiano avuto solo una influenza secondaria nella induzione in errore, nel senso che abbiano soltanto agevolato l'artificio o il

raggiro. Nella specie, il fatto ritenuto è che al Rosso fu

possibile creare nel Sepali l'errore, che gli avrebbe procu rato l'ingiusto profitto delle 10 lire se altri non fosse

intervenuto ad eliminarlo, appunto abusando della sua

qualità e delle sue funzioni. . .

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

CORTE 01 CASSAZIONE DEL RE8S0. (Seconda sezione pennle)

Udienza 10 marzo 1939 ; Pres. ed est. Natali, P. M. De

Villa (conci, conf.) '— Rice. Orlando Vito e Giusep

pe (Avv. Escobedo).

(Sent, denunciata : App. Lecce 4 maggio 1938)

Furto — Momento coiisumativo — Fattispecie (Cod. pen.,

art. 624). Sentenza penale — Motivazione — Complicità — Omessa

dimostrazione del concorso — Nullità (Cod. proc.

pen., art. 475 ; cod. pen., art. 110 e 624).

La consumazione del reato di furto si ha con l'impossessa mento della cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi

la detiene, e cioè con l'assoggettamento della cosa stessa

al proprio potere, indipendentemente dal criterio spa ziale, ossia dal luogo su cui si estende la sfera giuridica del derubato, e in correlazione con lo spossessamento del

detentore, con perdita dei diritti di custodia e di dispo sizione fìsica della cosa mobile. (1)

Pertanto rispondono di furto aggravato consumato, e non di

tentato furto aggravato, alcuni massari di pecore addetti

anche alla confezione di latticini, i quali hanno sottratto

alcune forme di formaggio dal magazzino di deposito e

le hanno nascoste nella stanza della masseria destinata a

loro abitazione.

E' nulla per mancanza di motivazione la sentenza, la quale condanna più imputali per concorso in furto senza specifi care la loro rispettiva partecipazione al reato e senza di

(1) Sostanzialmente conforme: 5 gennaio 1938, Bonfanti e

Gini (Foro it., 1938, II, 145, con nota di richiami) ; 22 aprile 1938, Tassi (retro, col. 37) e le altre sentenze ricordate da S. De Cic

cio nella nota Appropriazione indebita, truffa o furto (ivi) e pre cisamente nel § 5.

Il Fobo Italiano — Anno LXIV — Parte li-14

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195 PAETE SECONDA 196

mostrare che il reato sia stato consumato in concorso

tra di loro. (2)

La Corte : — Orlando Vito Santo e Orlando Giuseppe furono rinviati al giudizio del Tribunale di Taranto, per

rispondere del delitto preveduto dagli art. 624, parte

prima, e 61, n. 11, cod. pen., per essersi in territorio di

Grottaglie, anteriormente al 15 luglio 1936, impossessati,

per trarne profìtto, di cinque forme di formaggio e di

kg. 15 di ricotta, per un valore complessivo di lire 130, in danno di Antonacci Enrico, fattore della fabbrica

« Mutata » del Marchese D'Ainta Vilva, con abuso di pre stazione di opera, nella qualità di massari di pecore (pa

stori) addetti ancho alla confezione dei latticini.

Con sentenza 15 aprile 1937, premesso che gli impu tati, al fine di trarne profitto, ebbero a nascondere le

forme di formaggio e la ricotta, anzidette, in una camera

destinata esclusivamente per la loro abitazione, si ritenne

di trattarsi del delitto di tentato furto aggravato, preve duto dagli art. 56, 624, parte prima, e 61, n. 11, cod.

pen. e conseguentemente si dichiarò non doversi proce dere per estinzione del reato per amnistia.

In seguito ad appello proposto dal Procuratore del Ee

presso il detto Tribunale, con sentenza 4 maggio 1938

della Corte di appello di Lecce, gli imputati furono di

chiarati colpevoli del delitto di furto aggravato, consu

mato, preveduto dagli art. 624, parte prima, e 61, n. 11, cod. pen., e condannati alla «eclusione per mesi quattro e alla multa di lire 800, condonate.

Eicorrono gli imputati per cassazione ....

Osserva che il primo e secondo motivo sono privi di

consistenza giuridica. Invero, anche per il codice penale vigente, il delitto

di furto preveduto dall'art. 624 consiste nella violazione

del diritto di dominio mediante impossessamento della

cosa mobile altrui al fine di trarne profitto e senza il con

senso del proprietario ; soltanto la formula adoperata non

coincide con quella del codice penale abrogato, in quanto la consumazione del reato si ha con l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione a chi la de

tiene, e cioè con l'assoggettamento della cosa stessa al

proprio potere, indipendentemente dal criterio spaziale, ossia dal luogo su cui si estende la sfera giuridica del de

rubato, e in correlazione con lo spossessamento del deten

tore, con perdita dei diritti di custodia e di disposizione fisica della cosa mobile. È irrilevante quindi, per la con

sumazione del delitto di furto, che la cosa mobile non sia

stata asportata dal luogo del commesso reato, quando il

colpevole se ne sia impossessato, sottraendola al deten

tore, disponendone come cosa propria. Un esempio tipico di furto consumato è ricordato nella relazione ministe riale sul progetto del codice penale (parte II, pag. 437) ;

quello di colui che siasi impossessato, al fine di trarne

profitto, di un oggetto nella casa ove è ospitato, e l'ab

bia riposto in tasca, e venga poi scoperto prima di allon

tanarsi. Spetta al Giudice, nei singoli casi, di accertare

se vi sia stato lo impossessamento della cosa mobile al

trui, e se il soggetto attivo, in base alle peculiari circo

stanze di fatto, abbia manifestato la volontà di esercitare

il proprio potere sulla cosa.

Nella specie, la sentenza impugnata ritiene sostanzial

mente accertato che gli imputati erano al servizio nella suaccennata masseria « Mutata », in qualità di massari di

pecore (pastori) anche addetti alla confezione dei latti

cini, e nella detta masseria vi era un magazzino di de

posito per il formaggio e la ricotta e per i latticini confe

zionati ; allo evidente fine di trarne profitto, furono de

poste nella stanza esclusivamente destinata per abita zione degli imputati e in comunicazione col locale di con fezione tre forme di formaggio confezionate da oltre un

mese, una quantità di ricotta (15 kg.) restituita dalla

(2) Conformi sostanzialmente • 5 dicembre 1932, Pugliese, 11 marzo 1933, Servidei (Foro it., Rep. 1933, voce Sentenza pen., nn. 61 e 63) ; — pare contraria : 16 ottobre 1933, Esposito (id., Rep. 1934, voce cit., n. 18).

persona incaricata della vendita, e due forme di cacio, confezionate da pochissimi giorni, nonostante il divieto del fattore Ant nacci di non mungere più le pecore gra vide, e che sarebbero ancora dovute rimanere, per la com

pleta manipolazione, nel locale destinato per la con fezione.

Le dette forme di formaggio furono nascoste nella suac cennata stanza di abitazione, e cioè tre furono poste sotto forme di formaggi vecchi (anziché essere trasportate nel

magazzino di deposito), due, di recente confezione, furono

poste in un recipiente di terracotta, e la ricotta fu na scosta in un altro recipiente, ed esse dovevano certamente

scomparire dalla masseria, ma furono invece scoperte e rinvenute in seguito ad una ispezione eseguita dall'Anto nacci. Ciò posto, la sentenza impugnata, uniformandosi ai principi giuridici suaccennati, con sovrano apprezza mento e con adeguata motivazione, rettamente afferma che nel caso in esame trattasi non già del delitto di ten tato furto aggravato, ma invece del delitto di furto aggra vato consumato preveduto dagli art. 624, parte prima, e

61, n. 11, cod. pen., essendovi stato lo impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto.

Che il terzo motivo è fondato.

Imperocché la impugnata sentenza, di fronte al rispet tivo assunto degli imputati, e specialmente di Orlando

Giuseppe, di avere, per alcuni giorni, sostituito il proprio fratello, che doveva sposare, e di avere ricevuto da lui tre forme di formaggio fresco, che doveva essere ancora

manipolato, mentre due altre forme erano state confezio nate da esso Giuseppe, afferma senz'altro la colpevolezza degli imputati senza specificare la loro rispettiva parteci pazione al reato e senza dimostrare che il furto sia stato commesso in concorso tra di loro.

Pertanto, in accoglimento del detto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata per man canza di motivazione in ordine al concorso degli impu tati nel delitto di furto aggravato, con rinvio del giudi zio, limitatamente al detto punto, ad altra Corte di ap pello.

Per questi motivi, cassa e rinvia alla Corte di appello di Bari.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REQNO. (Prima sezione penale)

Udienza 16 gennaio 1939 ; Pres. Rende, Est. Jannitti Piromaixo, P. M. Bruno (conci, conf.) — Ric. Cu smai (Avv. Malcangi).

(Sent, denunciata : Fret. Trani 6 giugno 1938)

Oblazione per l'interesse pubblico nelle contravvenzioni — Imputazione che non la consente — Giudice che ritiene altro reato che la consente — Obbligo di rinviare il dibattimento (Cod. pen., art. 162 ; cod. proc. pen., art. 432).

Quando l'azione penale sia stata promossa e il giudizio iniziato per un reato che non possa essere estinto per oblazione, il giudice che in esito al dibattimento, ritenga che l'ipotesi di fatto risponda a un titolo di reato di

verso, pel quale l'oblazione sia ammessa, deve rinviare il dibattimento perchè l'imputato possa avvalersi del diritto di fare l'oblazione. (1)

La Corte : — Ritenuto che Ousmai Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza 6 giugno 1938 del Pretore

(1) Conforme : 21 marzo 1912, Meloni (Foro it., 1912, II, 317) ; — contra : 5 marzo 1912, Cortellezzi (id., id., II, 203).

In dottrina conformi : D'Antonio, Se in grado di appetto sia ammissibile l'istanza dell'imputato per l'oblazione per un fatto solo in appello definito contravvenzione di regolamenti locali d'igiene, in Riv. di dir. e proc. pen., 1912, II, 259 ; Manzini, Tratt. di dir. pen., vol. Ill, 527.

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