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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P....

Date post: 06-Jan-2017
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Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. contr.) —Ric. P. M. c. Marrocchi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 193/194-195/196 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084740 . Accessed: 18/06/2014 15:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.113 on Wed, 18 Jun 2014 15:46:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. contr.) —Ric. P.M. c. MarrocchiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.193/194-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084740 .

Accessed: 18/06/2014 15:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Wò GIURISPRUDENZA PENALE 194

può dirsi in ordine alla scusa per provocazione, che

per la sua indole non doveva essere proposta in quel

modo, comprendendosi in unica proposizione tutti i reati

commessi dagli accusati in danno di diverse persone,

ritenendosi a priori che la provocazione fosse simul

taneamente partita da tutti gli offesi, mentre poteva bene verificarsi il contrario. E non è improbabile che

la spinta a far delinquere sia partita da colui che fu

meno offeso. Onde i giurati 11011 furono liberi a rispon

dere affermativamente per l'uno e negativamente per

l'altro, mentre il principale pensiero del legislatore è

quello di non volere che la mente dei giudici popolari

sia turbata da dimande arruffate ed incerte, e pre

scrive che ad ogni questione principale debba seguire

quella della scusa ; Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 12 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Fer

reri, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Rucci.

Kctroattività — Legje posteriore conforme alla

precedente — Bollo (Cod. pen., art. 3; Legge sul

bollo, 13 settembre 1874, testo unico, art. 55).

((olio — Quitanza provvisoria — Contabilità co

munale — Esenzione (Citata legge sul bollo, art. 21,

n. 5).

È nulla la sentenza che abbia, applicato una legge

posteriore al reato, quantunque tale legge impor

tasse una pena uguale a quella stabilita nella legge

preesistente.

Essendo esenti dal bollo, giusta l'art. 21 della rela

tiva legge, i documenti giustificativi del conto fi

nanziario del Comune, lo è pure la quitanza prov

visoria rilasciata per essere unita, come fu poi

unita di fatto, ad un corrispondente mandato, qual

documento giustificativo di esito per la contabilità

comunale.

La Corte, ecc. — Attesoché i due mezzi dal ricor

rente dedotti si presentano del pari pienamente fon

dati, giusti e meritevoli di accoglimento.

Il primo, perchè troppo è manifesto che il Tribunale

correzionale di Aquila, come ne risulta indubbiamente

dalla denunziata sentenza, ha invocato ed applicato nel

caso la legge sul bollo del 13 settembre 1874, testo

unico, mentre il fatto della contravvenzione ascritta

al Rucci rimontava al giorno 9 del mese di novembre

1873, e ciò in aperta violazione non solo dell'art. 55

della legge stessa, ma contro il principio elementare

della non retroattività, solennemente sancito nell'art. 3

delle disposizioni preliminari al Codice penale, giusta

cui nessun reato può punirsi con pene che non erano

pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Nè importa che la legge precedente potesse portare

una pena eguale, quando la condanna si è espressa

mente fondata sopra la legge posteriore, che non esi

steva all'epoca del commesso reato. È quistione qui di

principio, non di quantità di pena. Il diritto fu violato.

La sentenza che fa retroagire una legge penale è ra

dicalmente nulla.

Il secondo, perchè, accertato e stabilito in fatto che

la carta firmata e rilasciata dal Rucci al sindaco di

Collepietro non era che una quitanza provvisoria per lire 15, la quale dovesse unirsi, come poi fu unita, ad

un corrispondente mandato, come documento giustifi cativo per l'esito delle contabilità comunali dell'eser

cizio 1873, non poteva esser dubbio che tale carta di

quitanza provvisoria doveva essere considerata non

altramente che come un documento giustificativo del

conto finanziario o materiale del Connine, a senso e

per gli effetti dell'art. 21, n. 5, della legge stessa sul

bollo, su cui il Tribunale aveva pur fermato la sua at

tenzione. Dal quale articolo si deduce che tutti i do

cumenti a corredo dei conti comunali possono essere

stesi e rilasciati in carta libera, salvo che si tratti di

atti particolari che fin dalla loro origine debbano per la loro natura essere soggetti al bollo. Il che non si

verifica per la quitanza provvisoria di cui si tratta.

Ed è notevole, in riguardo agli atti, documenti e

scritti che servono di corredo e giustificazione ai conti

amministrativi delle Provincie e dei Comuni, l'ultimo

capoverso del suddetto art. 21, giusta cui non sarà nep

pur considerata come presentazione in giudizio, che

porti l'obbligo del bollo, la produzione dei suaccennati

atti o scritti rilasciati ai Consigli di prefettura, alla

Corte dei conti ed al Consiglio di Stato. Tanto manca

che il legislatore abbia voluto prescrivere l'obbligo del bollo per le quitanze provvisorie che vanno unite

ai piccoli mandati delle contabilità comunali.

Ciò stante, rendendosi evidente la insussistenza le

gale dall'ascritta contravvenzione, ne vien di conse

guenza la logica necessità di annullare senza rinvio la

denunciata sentenza; Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Cano

nico, P. M. Spera (Conci, contr.) — Ric. P. M. c.

Marrocchi.

Prova— Macinato — Verbale ali contravreiizione — Firme — Testimoni (Regolamento 13 settem

bre 1874, articoli 272, 258 e 264; Cod. proc. pen., ar

ticolo 340).

Il verbale eli contravvenzione alla legge sul macinato

redatto dal delegato, di cui all'art. 258 del Rego lamento 13 settembre 1874, fa fede fino a prova in contrario, quantunque non sia redatto con V in

tervento dei testimoni, di cui all'art. 272 del ci

tato Regolamento, nè vi sia menzionata la circo

stanza di non essersi questi potuti trovare.

La Corte, ecc. — Attesoché, se è vero clie a ter

mini dell'art. 272 del Regolamento 13 settembre 1874, il delegato che scopre una contravvenzione dee pro

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PARTE SECONDA

curare l'intervento di due testimoni all'accertamento

della medesima, è vero altresì che lo stesso articolo

soggiunge non dovere l'agente della finanza astenersi

o ritardare dal procedere a tale accertamento per

difetto di testimoni;

Che, a senso dell'art. 264 dello stesso Regolamento,

il processo verbale di contravvenzione deve farsi se

condo il modulo 62, dal quale si scorge come debbasi

bensì far menzione dei testimoni che fossero presenti, ma non già che sia obbligatorio (molto meno poi a

pena di nullità) il far constare che testimoni non si

poterono trovare ; siccome ciò viene confermato d'al

tronde dal confrontare quanto si legge stabilito in or

dine ai verbali di contravvenzione dall'art. 90 del Re

golamento doganale;

Che davanti il silenzio della legge cade ogni argo mentazione che la sentenza impugnata dedusse dallo

interesse che hanno gli scopritori delle contravvenzioni,

a termine dell'art. 303 del citato Regolamento, e della

guarentigia che debbono perciò avere i mugnai nella

formalità dei verbali contro i possibili abusi dei ver

balizzanti; riguardo a che si potrebbe ad ogni modo

abbondantemente notare, che la prima guarentigia si ha

nel carattere di pubblici ufficiali concorrente negli agenti

finanziari; per cui, mentre eziandio ai privati scopri tori delle contravvenzioni si accorda il premio sulle

somme riscosse a titolo di multa, ai soli delegati, di

cui all'art. 258 di detto Regolamento, si riconosce il

potere di compilare i verbali che facciano prova, a

senso della prima parte dell'art. 340 del Cod. di pro cedura pen.; e che d'altronde stanno a guarentigia dei

diritti del mugnaio la facoltà della prova contraria e

tutti i rimedi giudiziari consentiti dal diritto comune; Atteso pertanto che, il verbale su cui fondasi il

pretore non essendo per nulla contrario alla legge, e

non essendo state distrutte con nessuna prova le sue

risultanze, il medesimo faceva fede, pel citato art. 340, dei fatti materiali relativi alla contravvenzione impu tata al Marrocchi ; e, vincolato com'era qui il pretore dalla legalità della prova, non poteva dichiarare (come

fece) non constare della reità dell' imputato ; Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza del 5 marzo 1879, Pres. ed Est. Narici — Ric.

De Piro.

Furto — Qualifica «lei tempo — Estremi (Cod. pen., art. 608).

Corte «l'assise — Magg-ioranza ali Y voti — Rinvio

«iella causa — Ordinanza (Cod. proc. pen., art. 509).

A costituire la qualifica del tempo nel furto, occorre

constatarsi ancora se sia stato commesso da per sona non convivente col derubato. (1)

In caso di votazione dei giurati sul fatto principale alla semplice maggioranza di 7 voti, non occorre

che la Corte dica di non aver creduto di vedersi della

facoltà di rinviare la causa. (2)

La Corte, ecc. — (Omissis)

— Osserva sul 1° mezzo

aggiunto che la quistione proposta intorno alla quali fica del tempo, col dimandarsi se il furto fosse stato

commesso di notte in casa abitata o destinata ad abi

tazione, sia ora impugnata come difettiva, né rispon dente all'art. 608 Cod. penale;

Che non possa cader dubbio sulla denunziata viola

zione, perciocché, secondo la lettera e la ragione in

formanti il numero 1 "

del citato articolo, elemento con

stitutivo della qualifica è la circostanza di essersi il

furto commesso da persona non convivente col deru

bato; di vero, mancando tale elemento, le due rima

nenti circostanze del tempo e della casa abitata sono

insufficienti a giustificare l'aggravante, dacché il furto

potrebbesi, senza destare allarme, commettere da per sona domestica, e sarebbe aggravato da ben altra qua lifica.

Osserva che non abbia fondamento l'asserta viola

zione dell'art. 509 proc. penale, siccome è stato de

dotto col 2'' mezzo aggiunto, dappoiché dalla citata

disposizione punto non risulta che in caso di votazione

de'giurati sul fatto principale, a semplice maggioranza, la Corte dica non aver creduto valersi della facoltà di

rinviare la causa; Per tali motivi, ecc.

(1-2) Conformi : Cass. Firenze, 19 giugno 1373, ric. Berni e Cosci

[Mon giud., Venezia, 1873, pag. 445); Cass. Roma, 8 aprile 1873 (Foro it., 1873, col. 435), ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 21 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici — Hic.

Maio-Jovine.

Concorso tli delitti e crimini — Condanne separale — Assorbìmento tardivamente chiesto (Cod. pen., art. 110 e 117).

Cosa giudicata — Sezione d'accusa — Ammissione

d'ufficio all'amnistia — Amnistia — Più reati —

l'ena complessiva — Estensione del beneficio (R. D.

d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2).

La sentenza della Sezione di accusa, che di uffizio abbia applicato l'amnistia del 19 gennaio 1878 e

ridotto la pena di sei mesi, senza venir notificata al condannato, non costituisce ostacolo alla dimanda

precedente dello stesso per una più estesa riduzione.

La riduzione de' sei mesi è dovuta per ciascuno dei

reati de'quali fu dichiarala la colpabilità, sebbene

sia stata inflitta unica pena complessivamente per tutti. (1)

Il condannato per delitti, il quale, venendo giudicato

(1) Conformi: Cass. Torino, 4 aprile 1878 (Foro it., 1878, col. 450), 5 luglio 1878, ric. Albasio (Giorn: trib., Milano, 1878, pag. 946), ecc. La Cass. di Palermo, con sentenza 23 novembre 1876, ric. Martucci, era andata in diversa opinione, come può vedersi nella Riv. penale. IX, pag. 44. in noto

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