Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. contr.) —Ric. P.M. c. MarrocchiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.193/194-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084740 .
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Wò GIURISPRUDENZA PENALE 194
può dirsi in ordine alla scusa per provocazione, che
per la sua indole non doveva essere proposta in quel
modo, comprendendosi in unica proposizione tutti i reati
commessi dagli accusati in danno di diverse persone,
ritenendosi a priori che la provocazione fosse simul
taneamente partita da tutti gli offesi, mentre poteva bene verificarsi il contrario. E non è improbabile che
la spinta a far delinquere sia partita da colui che fu
meno offeso. Onde i giurati 11011 furono liberi a rispon
dere affermativamente per l'uno e negativamente per
l'altro, mentre il principale pensiero del legislatore è
quello di non volere che la mente dei giudici popolari
sia turbata da dimande arruffate ed incerte, e pre
scrive che ad ogni questione principale debba seguire
quella della scusa ; Per queste ragioni, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 12 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Fer
reri, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Rucci.
Kctroattività — Legje posteriore conforme alla
precedente — Bollo (Cod. pen., art. 3; Legge sul
bollo, 13 settembre 1874, testo unico, art. 55).
((olio — Quitanza provvisoria — Contabilità co
munale — Esenzione (Citata legge sul bollo, art. 21,
n. 5).
È nulla la sentenza che abbia, applicato una legge
posteriore al reato, quantunque tale legge impor
tasse una pena uguale a quella stabilita nella legge
preesistente.
Essendo esenti dal bollo, giusta l'art. 21 della rela
tiva legge, i documenti giustificativi del conto fi
nanziario del Comune, lo è pure la quitanza prov
visoria rilasciata per essere unita, come fu poi
unita di fatto, ad un corrispondente mandato, qual
documento giustificativo di esito per la contabilità
comunale.
La Corte, ecc. — Attesoché i due mezzi dal ricor
rente dedotti si presentano del pari pienamente fon
dati, giusti e meritevoli di accoglimento.
Il primo, perchè troppo è manifesto che il Tribunale
correzionale di Aquila, come ne risulta indubbiamente
dalla denunziata sentenza, ha invocato ed applicato nel
caso la legge sul bollo del 13 settembre 1874, testo
unico, mentre il fatto della contravvenzione ascritta
al Rucci rimontava al giorno 9 del mese di novembre
1873, e ciò in aperta violazione non solo dell'art. 55
della legge stessa, ma contro il principio elementare
della non retroattività, solennemente sancito nell'art. 3
delle disposizioni preliminari al Codice penale, giusta
cui nessun reato può punirsi con pene che non erano
pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.
Nè importa che la legge precedente potesse portare
una pena eguale, quando la condanna si è espressa
mente fondata sopra la legge posteriore, che non esi
steva all'epoca del commesso reato. È quistione qui di
principio, non di quantità di pena. Il diritto fu violato.
La sentenza che fa retroagire una legge penale è ra
dicalmente nulla.
Il secondo, perchè, accertato e stabilito in fatto che
la carta firmata e rilasciata dal Rucci al sindaco di
Collepietro non era che una quitanza provvisoria per lire 15, la quale dovesse unirsi, come poi fu unita, ad
un corrispondente mandato, come documento giustifi cativo per l'esito delle contabilità comunali dell'eser
cizio 1873, non poteva esser dubbio che tale carta di
quitanza provvisoria doveva essere considerata non
altramente che come un documento giustificativo del
conto finanziario o materiale del Connine, a senso e
per gli effetti dell'art. 21, n. 5, della legge stessa sul
bollo, su cui il Tribunale aveva pur fermato la sua at
tenzione. Dal quale articolo si deduce che tutti i do
cumenti a corredo dei conti comunali possono essere
stesi e rilasciati in carta libera, salvo che si tratti di
atti particolari che fin dalla loro origine debbano per la loro natura essere soggetti al bollo. Il che non si
verifica per la quitanza provvisoria di cui si tratta.
Ed è notevole, in riguardo agli atti, documenti e
scritti che servono di corredo e giustificazione ai conti
amministrativi delle Provincie e dei Comuni, l'ultimo
capoverso del suddetto art. 21, giusta cui non sarà nep
pur considerata come presentazione in giudizio, che
porti l'obbligo del bollo, la produzione dei suaccennati
atti o scritti rilasciati ai Consigli di prefettura, alla
Corte dei conti ed al Consiglio di Stato. Tanto manca
che il legislatore abbia voluto prescrivere l'obbligo del bollo per le quitanze provvisorie che vanno unite
ai piccoli mandati delle contabilità comunali.
Ciò stante, rendendosi evidente la insussistenza le
gale dall'ascritta contravvenzione, ne vien di conse
guenza la logica necessità di annullare senza rinvio la
denunciata sentenza; Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Cano
nico, P. M. Spera (Conci, contr.) — Ric. P. M. c.
Marrocchi.
Prova— Macinato — Verbale ali contravreiizione — Firme — Testimoni (Regolamento 13 settem
bre 1874, articoli 272, 258 e 264; Cod. proc. pen., ar
ticolo 340).
Il verbale eli contravvenzione alla legge sul macinato
redatto dal delegato, di cui all'art. 258 del Rego lamento 13 settembre 1874, fa fede fino a prova in contrario, quantunque non sia redatto con V in
tervento dei testimoni, di cui all'art. 272 del ci
tato Regolamento, nè vi sia menzionata la circo
stanza di non essersi questi potuti trovare.
La Corte, ecc. — Attesoché, se è vero clie a ter
mini dell'art. 272 del Regolamento 13 settembre 1874, il delegato che scopre una contravvenzione dee pro
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PARTE SECONDA
curare l'intervento di due testimoni all'accertamento
della medesima, è vero altresì che lo stesso articolo
soggiunge non dovere l'agente della finanza astenersi
o ritardare dal procedere a tale accertamento per
difetto di testimoni;
Che, a senso dell'art. 264 dello stesso Regolamento,
il processo verbale di contravvenzione deve farsi se
condo il modulo 62, dal quale si scorge come debbasi
bensì far menzione dei testimoni che fossero presenti, ma non già che sia obbligatorio (molto meno poi a
pena di nullità) il far constare che testimoni non si
poterono trovare ; siccome ciò viene confermato d'al
tronde dal confrontare quanto si legge stabilito in or
dine ai verbali di contravvenzione dall'art. 90 del Re
golamento doganale;
Che davanti il silenzio della legge cade ogni argo mentazione che la sentenza impugnata dedusse dallo
interesse che hanno gli scopritori delle contravvenzioni,
a termine dell'art. 303 del citato Regolamento, e della
guarentigia che debbono perciò avere i mugnai nella
formalità dei verbali contro i possibili abusi dei ver
balizzanti; riguardo a che si potrebbe ad ogni modo
abbondantemente notare, che la prima guarentigia si ha
nel carattere di pubblici ufficiali concorrente negli agenti
finanziari; per cui, mentre eziandio ai privati scopri tori delle contravvenzioni si accorda il premio sulle
somme riscosse a titolo di multa, ai soli delegati, di
cui all'art. 258 di detto Regolamento, si riconosce il
potere di compilare i verbali che facciano prova, a
senso della prima parte dell'art. 340 del Cod. di pro cedura pen.; e che d'altronde stanno a guarentigia dei
diritti del mugnaio la facoltà della prova contraria e
tutti i rimedi giudiziari consentiti dal diritto comune; Atteso pertanto che, il verbale su cui fondasi il
pretore non essendo per nulla contrario alla legge, e
non essendo state distrutte con nessuna prova le sue
risultanze, il medesimo faceva fede, pel citato art. 340, dei fatti materiali relativi alla contravvenzione impu tata al Marrocchi ; e, vincolato com'era qui il pretore dalla legalità della prova, non poteva dichiarare (come
fece) non constare della reità dell' imputato ; Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza del 5 marzo 1879, Pres. ed Est. Narici — Ric.
De Piro.
Furto — Qualifica «lei tempo — Estremi (Cod. pen., art. 608).
Corte «l'assise — Magg-ioranza ali Y voti — Rinvio
«iella causa — Ordinanza (Cod. proc. pen., art. 509).
A costituire la qualifica del tempo nel furto, occorre
constatarsi ancora se sia stato commesso da per sona non convivente col derubato. (1)
In caso di votazione dei giurati sul fatto principale alla semplice maggioranza di 7 voti, non occorre
che la Corte dica di non aver creduto di vedersi della
facoltà di rinviare la causa. (2)
La Corte, ecc. — (Omissis)
— Osserva sul 1° mezzo
aggiunto che la quistione proposta intorno alla quali fica del tempo, col dimandarsi se il furto fosse stato
commesso di notte in casa abitata o destinata ad abi
tazione, sia ora impugnata come difettiva, né rispon dente all'art. 608 Cod. penale;
Che non possa cader dubbio sulla denunziata viola
zione, perciocché, secondo la lettera e la ragione in
formanti il numero 1 "
del citato articolo, elemento con
stitutivo della qualifica è la circostanza di essersi il
furto commesso da persona non convivente col deru
bato; di vero, mancando tale elemento, le due rima
nenti circostanze del tempo e della casa abitata sono
insufficienti a giustificare l'aggravante, dacché il furto
potrebbesi, senza destare allarme, commettere da per sona domestica, e sarebbe aggravato da ben altra qua lifica.
Osserva che non abbia fondamento l'asserta viola
zione dell'art. 509 proc. penale, siccome è stato de
dotto col 2'' mezzo aggiunto, dappoiché dalla citata
disposizione punto non risulta che in caso di votazione
de'giurati sul fatto principale, a semplice maggioranza, la Corte dica non aver creduto valersi della facoltà di
rinviare la causa; Per tali motivi, ecc.
(1-2) Conformi : Cass. Firenze, 19 giugno 1373, ric. Berni e Cosci
[Mon giud., Venezia, 1873, pag. 445); Cass. Roma, 8 aprile 1873 (Foro it., 1873, col. 435), ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 21 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici — Hic.
Maio-Jovine.
Concorso tli delitti e crimini — Condanne separale — Assorbìmento tardivamente chiesto (Cod. pen., art. 110 e 117).
Cosa giudicata — Sezione d'accusa — Ammissione
d'ufficio all'amnistia — Amnistia — Più reati —
l'ena complessiva — Estensione del beneficio (R. D.
d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2).
La sentenza della Sezione di accusa, che di uffizio abbia applicato l'amnistia del 19 gennaio 1878 e
ridotto la pena di sei mesi, senza venir notificata al condannato, non costituisce ostacolo alla dimanda
precedente dello stesso per una più estesa riduzione.
La riduzione de' sei mesi è dovuta per ciascuno dei
reati de'quali fu dichiarala la colpabilità, sebbene
sia stata inflitta unica pena complessivamente per tutti. (1)
Il condannato per delitti, il quale, venendo giudicato
(1) Conformi: Cass. Torino, 4 aprile 1878 (Foro it., 1878, col. 450), 5 luglio 1878, ric. Albasio (Giorn: trib., Milano, 1878, pag. 946), ecc. La Cass. di Palermo, con sentenza 23 novembre 1876, ric. Martucci, era andata in diversa opinione, come può vedersi nella Riv. penale. IX, pag. 44. in noto
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