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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 12 dicembre 1878, Pres. D'Agliano, Est. Malagoli, P....

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 12 dicembre 1878, Pres. D'Agliano, Est. Malagoli, P. M. Bruno (Concl. conf.) —Ric. P. M. c. Bosio Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 277/278-279/280 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084790 . Accessed: 18/06/2014 15:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 18 Jun 2014 15:35:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 12 dicembre 1878, Pres. D'Agliano, Est. Malagoli, P. M. Bruno (Concl. conf.) —Ric. P.M. c. BosioSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.277/278-279/280Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084790 .

Accessed: 18/06/2014 15:35

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE 278

applicazione degli articoli 70 e 80 della legge 20 marzo

1865 sulla sicurezza pubblica, perchè colla ordinanza

denunziata siano state imposte alla ricorrente restri

zioni arbitrarie non dichiarate dalla legge applicata;

Attesoché la legge citata distingue tre classi di per

sone sospette da essere sottoposte all'ammonizione, e

cioè gli individui sospetti come grassatori, ladri, truf

fatori e ricettatori (art. 105), gli oziosi e vagabondi

(art. 7 )), e quelli sospetti per furti campestri. E, mentre

riguardo a questi ultimi si limita a dichiarare che deb

bano essere formalmente ammoniti a meglio compor

tarsi, quanto alle altre due classi di ammonendi sta

bilisce con norme precise le sanzioni da essere loro

applicate in diverso grado. Con che ne escluse ogni,

promiscuità di applicazione giusta la regola precettiva

dell'art. 3 del Codice penale, secondo cui nessun reato

può punirsi con pena non pronunziata dalla legge;

Attesoché la ricorrente, ammonita come sospetta per

furti campestri, venne in esecuzione della ordinanza di

ammonizione sottoposta a quattro precetti così espressi:

1" di non introdursi nei fondi altrui senza consenso dei

proprietari; 2° di ritirarsi in casa ad un'ora di notte,

e di non uscirne che al sorgere del sole del giorno

successivo ; 3° di non allontanarsi dal Comune di Pec

cioli senza averne chiesto ed ottenuto permesso dal

brigadiere dei reali carabinieri o dal sindaco locale ;

4° di mantenere una condotta da buona ed onesta cit

tadina, e di non dar luogo ad ulteriori sospetti;

Attesoché di codesti quattro capi di inibizione for

manti parte dividua della pronunzia espressa nella or

dinanza del pretore, il primo ed il quarto rappresen

tano nulla più che la esplicazione razionale del concetto

affermato dall'art. 78 della legge sulla sicurezza pub

blica, prescrivente che le persone sospette per furti

campestri debbano essere ammonite formalmente a

meglio comportarsi;

Che altrettanto non accade al riguardo delle inibi

zioni dichiarate coi capi secondo e terzo. Le quali,

mentre corrispondono alle sanzioni comminate dagli

articoli 70 e 80 della legge per gli oziosi e vagabondi,

e per i condannati alla speciale sorveglianza di po

lizia, non potrebbero senza eccesso di potere essere

applicate agli ammoniti come sospetti per furti cam

pestri ; Atteso però che la eliminazione di codesti due pre

cetti non implica lo annullamento della ordinanza di

ammonizione, la quale, giustamente applicata alla ri

corrente, deve mantenere la sua efficacia nei limiti che

le sono assegnati dalla legge; E poiché sotto questo rapporto le istanze della ri

corrente si presentano fondate, così non è caso di pro nunziare la di lei condanna al soddisfacimento della

multa e delle spese processuali;

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 12 dicembre 1878, Pres. ITAgliano, Est. Ma

lagolIj P. M. Bruno (Conci, conf.) — Ric. P. M.

c. Bosio.

Amnistia — fl*ena accessoria — Sorveglianza tlciia

g»ul>hiica sicurezza (R. D. d'amnistia, 19 gennaio 1878,

art. 2).

Soj 've^liitiixii «lolla [iiil>l>li<-a sicurezza — irliili'arii»

alloiitaiiaiìicnt» ilei sorveglialo — Delcnzlonc per

altra causa — B5ecorre«jia (Cod. peli., art. 44, 76

e seg. ; Cod. proe. pen., art. 785 e 786 ; L. 20 marzo

1865 sulla P. S., art. 114).

L'amnistia del 19 gennaio 1878 non si applica alle

pene accessorie, come la sorveglianza speciale della

pubblica sicurezza, a meno che, per virtù della

stessa amnistia non si abbia ad avere per condo

nata tutta, o la rimanente pena principale. (1)

Perciò non compete alcuna diminuzione a chi al so

pravvenire di quel regio decreto d'amnistia si tro

vava in espiazione della\ pena accessoria della sor

veglianza. (2)

Vespiazione della sorveglianza deve ritenersi inter

rotta sia durante il tempo in cui il condannato si

sottragga alla vigilanza dell'autorità coli' allonta

narsi arbitrariamente dalla dimora assegnatagli,

sia durante il tempo in cui si trovi in carcere per

altra causa.

La Corte, ecc. — Attesoché per replicati responsi di questa Corte regolatrice è ormai giurisprudenza es

sere contrario alla lettera e allo spirito del rammen

tato regio decreto lo estenderne il benefizio alla pena

accessoria della sorveglianza speciale di pubblica si

curezza, a meno che, in virtù e per effetto del decreto

stesso, non si abbia ad avere per condonata tutta o la

rimanente pena principale; nel qual caso, pel principio che l'accessorio segue la sorte del principale, cessa

altresì la pena della sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza, che vi fosse stata aggiunta

Attesoché la sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza è una pena, ma ad un tempo è anche una

misura di saggia e provvida prevenzione a garantire

la società contro i reati,'di cui potrebbero rendersi

colpevoli coloro che hanno già dato prova di procli

vità al misfare.

E si svolge ad atto cotesta misura, mediante vigi

(1-2) Vedi le conformi sentenze della stessa Corte: 12 aprile 1878, ric. Albertazzi (Moti. trib., Milano, 1878, pag. 470) e 26 giugno 1878, ric. P. M. c. Tortolini (Id., pag. 749). La Cassazione di Firenze però mentre ha ritenuto, al pari di quella di Torino, che estinta la pena principale per effetto dell'amnistia, rimane estinta anche quella ac cessoria della sorveglianza, qualunque" ne sia la durata (28 agosto 1878, ric. Paggini, Mori, giudiz., Venezia, 1878, pag. 663), ha poi giudicato, contrariamente alla Corte torinese, che l'amnistia del 1878 si applica pure alla sorveglianza, e quindi questa deve diminuirsi di 6 mesi tanto se la pena principale al pubblicarsi dell'amnistia si stia scontando

(nel qual caso la diminuzione si opera sopra entrambe le pene), quanto se a quel tempo si trovi già scontata la pena principale (nel qual caso il beneficio si applica alla sola pena accessoria) V. sentenza 26 giu gno 1878, ric. Grigoletti, riportata nella Riv. pen., IX, pag. 56.

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279 PARTE SECONDA 280

lanza della competente pubblica autorità, sulla condotta

del condannato nei rapporti di certe determinate pre

scrizioni in osservanza della legge di pubblica sicurezza,

e per un termine più o meno lungo, a seconda dei casi,

al fine di poter conseguire sufficiente assicurazione del

salutare effetto del di lui ravvedimento, salvo nel caso

contrario di addivenire ad ulteriori provvedimenti au

torizzati dalla legge suddetta a tutela della pubblica

incolumità. Tutto ciò si raccoglie djigli art. 38, 44, 45,

46, 76 e seg. del Cod. pen., dagli art. 785 e 786 proc.

pen., e 114 della legge di pubblica sicurezza, modificato

quest'ultimo dalla legge 6 luglio 1871.

Egli è quindi logico e conforme allo spirito di tutte

queste combinate disposizioni, che allora solo il ter

mine della sorveglianza di pubblica sicurezza deve ri

tenersi messo in corso, quando l'autorità pubblica si

trovi in condizione di poter esercitare sul condannato

la vigilanza, che le è demandata (e non è la prima volta che in questo senso si pronuncia questa Corte

suprema) cosicché debba ritenersi interrotto e sospeso il termine stesso ogniqualvolta il condannato siasi

sottratto alla vigilanza medesima abbandonando l'eletta

dimora.

Ed in vero, quando il condannato, espiata la pena

principale, in luogo di presentarsi alla pubblica auto

rità a fissare il luogo della propria dimora o resi

denza, ed a riceverne quindi le carte di permanenza

portanti le prescrizioni analoghe alla suddetta pena

accessoria, in altri termini, a fare atto di sottomissione, si sottrae ed invola, non potrà il tempo della sorve

glianza speciale di pubblica sicurezza incominciare che

dal giorno del di lui arresto per l'incorsa contravven

zione, od a seconda dei casi, del di lui atto di sotto

missione, imperocché fu pel fatto doloso di lui, che non

potè la pubblica autorità esercitare la sua vigilanza. Ed è per eguale ragione, che deve ritenersi inter

rotto e sospeso il termine della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per ripigliare il suo corso quando il condannato venga arrestato per la commessa con

travvenzione, nel caso in cui costui si sottragga alla

vigilanza della pubblfca autorità coll'allontanarsi dal

luogo dell'eletta dimora o residenza, senza rivolgerne la prescritta domanda alla medesima: lo che è appunto avvenuto nella specie.

Ove avesse ad essere altrimenti, egli è evidente che

tornerebbero del tutto illusorie e frustranee le provvi denze della legge; sarebbe un abbandonare del tutto

all'arbitrio del condannato l'attuazione di tale impor tante misura, e con grande immoralità : imperocché dal

l'atto di disobbedienza deriverebbegli il vantaggio sino

al punto da poterne anche uscire talvolta affatto im

punito; ove cioè, in quello stato di flagrante contrav

venzione, avesse a compirsi il termine della sorve

glianza. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza infatti

è tal pena, che in caso di disobbedienza si converte in

carcere per tempo più o meno lungo, a seconda dei

casi e nei limiti entro cui deve essa mantenersi, avuto anche riguardo alla detenzione durante l'istruzione ed

il giudizio', come ne dispone l'art. 44 del Cod. pen., sussidiato dall'art. 785, in virtù dell'art. 786 del Cod.

di proc. pen., combinati cògli articoli già citati della

legge di pubblica sicurezza.

Il legislatore volle reprimere energicamente le di

sobbedienze del condannato, ma non volle aggravarne di soverchio la condizione.

È adunque per tutto ciò manifesto che il Collegio di

Casale errava, quando ammetteva la continuata decor

renza del termine anche durante quel periodo di tempo in cui si era il Bosio sottratto alla vigilanza coll'ab

bandonare per più mesi arbitrariamente l'eletta di

mora.

Ed errava anche più patentemente, quando non si

preoccupava nemmeno della sopraggiunta pena del

carcere incominciata coli'8 maggio 1878 e duratura

per 18 mesi. Era cotesto il caso del condannato a più

pene di genere diverso, alla pena accessoria, cioè della

sorveglianza ed a quella del carcere; e l'art. 76 del

Cod. pen. vi provvedeva. Cotesta disposizione infatti, nell'ampia e generica

sua locuzione, non può non comprendere altresì la pena accessoria della sorveglianza « essa non distingue ».

Ed essendo la pena del carcere più grave, la preva lenza della esecuzione ad essa ne spettava. Era adunque

manifesto, che durante l'espiazione di tal pena del car

cere, non poteva decorrere simultaneamente il termine

della sorveglianza.

Quanto ne restava tuttavia di tempo al momento, in

cui incominciava la pena del carcere, allora solo po teva ripigliare e rimettersi in corso, che quest'ultima fosse pienamente espiata.

Ed è ciò sì vero, che ove avesse ad adottarsi il prin

cipio del Collegio di Casale, della esecuzione tempo ranea delle due pene, verrebbe ad essere rimesso al

maggiore accorgimento, o meno, del pubblico ministero, od anche al di lui arbitrio, il sottrarre il condannato

in tutto od in parte, in coteste contingenze di concorso

di pene, alla sorveglianza, e così nei casi d'infrazione, alla conversione della medesima in carcere: lochè sa

rebbe contro ogni principio di retta ed imparziale am

ministrazione della giustizia.

Ed infatti si ponga nella specie, che il Bosio invece

di essere tradotto davanti il Tribunale per essere giu dicato del furto, fosse stato prima e subito dopo del

di lui arresto dell'8 maggio, presentato alla Corte di

appello di Casale, quale imputato dell'appostagli con

travvenzione alla sorveglianza; la Corte in tal caso

avrebbe avuto innanzi a sè un tratto tuttavia in

corso del termine della sorveglianza abbastanza lungo

(fino al 2 settembre 1878 secondo i suoi calcoli, d'altra

parte errati per mala applicazione dell'amnistia) da

far luogo alla conversione giusta gli articoli di legge

sopra indicati, e perciò l'esercizio dell'azione penale re

lativa avrebbe potuto avere senza ostacolo il suo pieno ed efficace esaurimento

Per questi motivi, cassa, ecc.

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