Udienza 12 dicembre 1878, Pres. D'Agliano, Est. Malagoli, P. M. Bruno (Concl. conf.) —Ric. P.M. c. BosioSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.277/278-279/280Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084790 .
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GIURISPRUDENZA PENALE 278
applicazione degli articoli 70 e 80 della legge 20 marzo
1865 sulla sicurezza pubblica, perchè colla ordinanza
denunziata siano state imposte alla ricorrente restri
zioni arbitrarie non dichiarate dalla legge applicata;
Attesoché la legge citata distingue tre classi di per
sone sospette da essere sottoposte all'ammonizione, e
cioè gli individui sospetti come grassatori, ladri, truf
fatori e ricettatori (art. 105), gli oziosi e vagabondi
(art. 7 )), e quelli sospetti per furti campestri. E, mentre
riguardo a questi ultimi si limita a dichiarare che deb
bano essere formalmente ammoniti a meglio compor
tarsi, quanto alle altre due classi di ammonendi sta
bilisce con norme precise le sanzioni da essere loro
applicate in diverso grado. Con che ne escluse ogni,
promiscuità di applicazione giusta la regola precettiva
dell'art. 3 del Codice penale, secondo cui nessun reato
può punirsi con pena non pronunziata dalla legge;
Attesoché la ricorrente, ammonita come sospetta per
furti campestri, venne in esecuzione della ordinanza di
ammonizione sottoposta a quattro precetti così espressi:
1" di non introdursi nei fondi altrui senza consenso dei
proprietari; 2° di ritirarsi in casa ad un'ora di notte,
e di non uscirne che al sorgere del sole del giorno
successivo ; 3° di non allontanarsi dal Comune di Pec
cioli senza averne chiesto ed ottenuto permesso dal
brigadiere dei reali carabinieri o dal sindaco locale ;
4° di mantenere una condotta da buona ed onesta cit
tadina, e di non dar luogo ad ulteriori sospetti;
Attesoché di codesti quattro capi di inibizione for
manti parte dividua della pronunzia espressa nella or
dinanza del pretore, il primo ed il quarto rappresen
tano nulla più che la esplicazione razionale del concetto
affermato dall'art. 78 della legge sulla sicurezza pub
blica, prescrivente che le persone sospette per furti
campestri debbano essere ammonite formalmente a
meglio comportarsi;
Che altrettanto non accade al riguardo delle inibi
zioni dichiarate coi capi secondo e terzo. Le quali,
mentre corrispondono alle sanzioni comminate dagli
articoli 70 e 80 della legge per gli oziosi e vagabondi,
e per i condannati alla speciale sorveglianza di po
lizia, non potrebbero senza eccesso di potere essere
applicate agli ammoniti come sospetti per furti cam
pestri ; Atteso però che la eliminazione di codesti due pre
cetti non implica lo annullamento della ordinanza di
ammonizione, la quale, giustamente applicata alla ri
corrente, deve mantenere la sua efficacia nei limiti che
le sono assegnati dalla legge; E poiché sotto questo rapporto le istanze della ri
corrente si presentano fondate, così non è caso di pro nunziare la di lei condanna al soddisfacimento della
multa e delle spese processuali;
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.
Udienza 12 dicembre 1878, Pres. ITAgliano, Est. Ma
lagolIj P. M. Bruno (Conci, conf.) — Ric. P. M.
c. Bosio.
Amnistia — fl*ena accessoria — Sorveglianza tlciia
g»ul>hiica sicurezza (R. D. d'amnistia, 19 gennaio 1878,
art. 2).
Soj 've^liitiixii «lolla [iiil>l>li<-a sicurezza — irliili'arii»
alloiitaiiaiìicnt» ilei sorveglialo — Delcnzlonc per
altra causa — B5ecorre«jia (Cod. peli., art. 44, 76
e seg. ; Cod. proe. pen., art. 785 e 786 ; L. 20 marzo
1865 sulla P. S., art. 114).
L'amnistia del 19 gennaio 1878 non si applica alle
pene accessorie, come la sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza, a meno che, per virtù della
stessa amnistia non si abbia ad avere per condo
nata tutta, o la rimanente pena principale. (1)
Perciò non compete alcuna diminuzione a chi al so
pravvenire di quel regio decreto d'amnistia si tro
vava in espiazione della\ pena accessoria della sor
veglianza. (2)
Vespiazione della sorveglianza deve ritenersi inter
rotta sia durante il tempo in cui il condannato si
sottragga alla vigilanza dell'autorità coli' allonta
narsi arbitrariamente dalla dimora assegnatagli,
sia durante il tempo in cui si trovi in carcere per
altra causa.
La Corte, ecc. — Attesoché per replicati responsi di questa Corte regolatrice è ormai giurisprudenza es
sere contrario alla lettera e allo spirito del rammen
tato regio decreto lo estenderne il benefizio alla pena
accessoria della sorveglianza speciale di pubblica si
curezza, a meno che, in virtù e per effetto del decreto
stesso, non si abbia ad avere per condonata tutta o la
rimanente pena principale; nel qual caso, pel principio che l'accessorio segue la sorte del principale, cessa
altresì la pena della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, che vi fosse stata aggiunta
Attesoché la sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza è una pena, ma ad un tempo è anche una
misura di saggia e provvida prevenzione a garantire
la società contro i reati,'di cui potrebbero rendersi
colpevoli coloro che hanno già dato prova di procli
vità al misfare.
E si svolge ad atto cotesta misura, mediante vigi
(1-2) Vedi le conformi sentenze della stessa Corte: 12 aprile 1878, ric. Albertazzi (Moti. trib., Milano, 1878, pag. 470) e 26 giugno 1878, ric. P. M. c. Tortolini (Id., pag. 749). La Cassazione di Firenze però mentre ha ritenuto, al pari di quella di Torino, che estinta la pena principale per effetto dell'amnistia, rimane estinta anche quella ac cessoria della sorveglianza, qualunque" ne sia la durata (28 agosto 1878, ric. Paggini, Mori, giudiz., Venezia, 1878, pag. 663), ha poi giudicato, contrariamente alla Corte torinese, che l'amnistia del 1878 si applica pure alla sorveglianza, e quindi questa deve diminuirsi di 6 mesi tanto se la pena principale al pubblicarsi dell'amnistia si stia scontando
(nel qual caso la diminuzione si opera sopra entrambe le pene), quanto se a quel tempo si trovi già scontata la pena principale (nel qual caso il beneficio si applica alla sola pena accessoria) V. sentenza 26 giu gno 1878, ric. Grigoletti, riportata nella Riv. pen., IX, pag. 56.
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279 PARTE SECONDA 280
lanza della competente pubblica autorità, sulla condotta
del condannato nei rapporti di certe determinate pre
scrizioni in osservanza della legge di pubblica sicurezza,
e per un termine più o meno lungo, a seconda dei casi,
al fine di poter conseguire sufficiente assicurazione del
salutare effetto del di lui ravvedimento, salvo nel caso
contrario di addivenire ad ulteriori provvedimenti au
torizzati dalla legge suddetta a tutela della pubblica
incolumità. Tutto ciò si raccoglie djigli art. 38, 44, 45,
46, 76 e seg. del Cod. pen., dagli art. 785 e 786 proc.
pen., e 114 della legge di pubblica sicurezza, modificato
quest'ultimo dalla legge 6 luglio 1871.
Egli è quindi logico e conforme allo spirito di tutte
queste combinate disposizioni, che allora solo il ter
mine della sorveglianza di pubblica sicurezza deve ri
tenersi messo in corso, quando l'autorità pubblica si
trovi in condizione di poter esercitare sul condannato
la vigilanza, che le è demandata (e non è la prima volta che in questo senso si pronuncia questa Corte
suprema) cosicché debba ritenersi interrotto e sospeso il termine stesso ogniqualvolta il condannato siasi
sottratto alla vigilanza medesima abbandonando l'eletta
dimora.
Ed in vero, quando il condannato, espiata la pena
principale, in luogo di presentarsi alla pubblica auto
rità a fissare il luogo della propria dimora o resi
denza, ed a riceverne quindi le carte di permanenza
portanti le prescrizioni analoghe alla suddetta pena
accessoria, in altri termini, a fare atto di sottomissione, si sottrae ed invola, non potrà il tempo della sorve
glianza speciale di pubblica sicurezza incominciare che
dal giorno del di lui arresto per l'incorsa contravven
zione, od a seconda dei casi, del di lui atto di sotto
missione, imperocché fu pel fatto doloso di lui, che non
potè la pubblica autorità esercitare la sua vigilanza. Ed è per eguale ragione, che deve ritenersi inter
rotto e sospeso il termine della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per ripigliare il suo corso quando il condannato venga arrestato per la commessa con
travvenzione, nel caso in cui costui si sottragga alla
vigilanza della pubblfca autorità coll'allontanarsi dal
luogo dell'eletta dimora o residenza, senza rivolgerne la prescritta domanda alla medesima: lo che è appunto avvenuto nella specie.
Ove avesse ad essere altrimenti, egli è evidente che
tornerebbero del tutto illusorie e frustranee le provvi denze della legge; sarebbe un abbandonare del tutto
all'arbitrio del condannato l'attuazione di tale impor tante misura, e con grande immoralità : imperocché dal
l'atto di disobbedienza deriverebbegli il vantaggio sino
al punto da poterne anche uscire talvolta affatto im
punito; ove cioè, in quello stato di flagrante contrav
venzione, avesse a compirsi il termine della sorve
glianza. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza infatti
è tal pena, che in caso di disobbedienza si converte in
carcere per tempo più o meno lungo, a seconda dei
casi e nei limiti entro cui deve essa mantenersi, avuto anche riguardo alla detenzione durante l'istruzione ed
il giudizio', come ne dispone l'art. 44 del Cod. pen., sussidiato dall'art. 785, in virtù dell'art. 786 del Cod.
di proc. pen., combinati cògli articoli già citati della
legge di pubblica sicurezza.
Il legislatore volle reprimere energicamente le di
sobbedienze del condannato, ma non volle aggravarne di soverchio la condizione.
È adunque per tutto ciò manifesto che il Collegio di
Casale errava, quando ammetteva la continuata decor
renza del termine anche durante quel periodo di tempo in cui si era il Bosio sottratto alla vigilanza coll'ab
bandonare per più mesi arbitrariamente l'eletta di
mora.
Ed errava anche più patentemente, quando non si
preoccupava nemmeno della sopraggiunta pena del
carcere incominciata coli'8 maggio 1878 e duratura
per 18 mesi. Era cotesto il caso del condannato a più
pene di genere diverso, alla pena accessoria, cioè della
sorveglianza ed a quella del carcere; e l'art. 76 del
Cod. pen. vi provvedeva. Cotesta disposizione infatti, nell'ampia e generica
sua locuzione, non può non comprendere altresì la pena accessoria della sorveglianza « essa non distingue ».
Ed essendo la pena del carcere più grave, la preva lenza della esecuzione ad essa ne spettava. Era adunque
manifesto, che durante l'espiazione di tal pena del car
cere, non poteva decorrere simultaneamente il termine
della sorveglianza.
Quanto ne restava tuttavia di tempo al momento, in
cui incominciava la pena del carcere, allora solo po teva ripigliare e rimettersi in corso, che quest'ultima fosse pienamente espiata.
Ed è ciò sì vero, che ove avesse ad adottarsi il prin
cipio del Collegio di Casale, della esecuzione tempo ranea delle due pene, verrebbe ad essere rimesso al
maggiore accorgimento, o meno, del pubblico ministero, od anche al di lui arbitrio, il sottrarre il condannato
in tutto od in parte, in coteste contingenze di concorso
di pene, alla sorveglianza, e così nei casi d'infrazione, alla conversione della medesima in carcere: lochè sa
rebbe contro ogni principio di retta ed imparziale am
ministrazione della giustizia.
Ed infatti si ponga nella specie, che il Bosio invece
di essere tradotto davanti il Tribunale per essere giu dicato del furto, fosse stato prima e subito dopo del
di lui arresto dell'8 maggio, presentato alla Corte di
appello di Casale, quale imputato dell'appostagli con
travvenzione alla sorveglianza; la Corte in tal caso
avrebbe avuto innanzi a sè un tratto tuttavia in
corso del termine della sorveglianza abbastanza lungo
(fino al 2 settembre 1878 secondo i suoi calcoli, d'altra
parte errati per mala applicazione dell'amnistia) da
far luogo alla conversione giusta gli articoli di legge
sopra indicati, e perciò l'esercizio dell'azione penale re
lativa avrebbe potuto avere senza ostacolo il suo pieno ed efficace esaurimento
Per questi motivi, cassa, ecc.
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