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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 12 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Ferreri, P....

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Udienza 12 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Ferreri, P. M. Spera —Ric. Botti Luigi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 89/90- 91/92 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084689 . Accessed: 18/06/2014 07:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.41 on Wed, 18 Jun 2014 07:43:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 12 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Ferreri, P. M. Spera —Ric. Botti LuigiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084689 .

Accessed: 18/06/2014 07:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE 90

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 31 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Ferreri,

P. M. Spera — Ric. Caselli.

Ammonizione — IVndenia ilei procedimento penale

per la stessa imputazione (Cod. pi*0C. pen., art. 640,

n. 3). Truffa — Sacerdote —

Dispensa di " brevi » spac ciati per miracolosi — Ricevimento di doni (Cod.

proc. peri, art., 626).

E nulla per eccesso di potere Vammonizione inflitta

per lo stesso fatto pel quale trovasi pendente re

golare procedimento penale.

Non costituisce truffa, e non può quindi neanche dar

luogo ad ammonizione per sospetto di aver com

messo quel .reato, il fatto del sacerdote il quale

dispensi dei brevi facendoli credere atti a guarire

le malattie ed allontanare le streghe, e riceva

qualche dono dai creduli ai quali, dietro loro pre

ghiera, li abbia dispensati.

La Corte, ecc. — Considerando, sul primo mezzo, che

mediante processo verbale dell'11 ottobre 1878 il bri

gadiere dei reali carabinieri di stazione in Città San

tangelo esponeva come il sacerdote Luigi Caselli, chia

mato dall' arciprete di detta città a coadiuvarlo nelle

funzioni di curato, avendo agio di avvicinare la gente

superstiziosa, specialmente i contadini, dispensasse loro

brevi da lui fatti, 'facendo credere che per essi si sa

rebbero liberati da diverse malattie e dalle streghe, e

ricevesse in compenso complimenti ed altre molte cose;

e poiché si trattasse di una frode continuata, prevista

dall'art. 626 del Cod. pen., lo denunziava all'autorità

giudiziaria pel procedimento di regola, qualora i fatti

risultassero dietro istruzione. Di che nello stesso dì

11 ottobre data dal pretore comunicazione al procu

ratore del Re di Teramo, questi incaricò tosto il pre

tore stesso per gli atti di istruzione contro il denun

ziato per reato di truffa. Nel mentre s'istruivano

tali atti, il pretore nel 31 ottobre, prima che fosse

compiuta l'iniziata istruzione, ordinò al denunziato di

comparire avanti di lui per essere ammonito, e per lo

stesso identico fatto, con ordinanza del 3 novembre suc

cessivo, dopo di averlo interrogato, l'ammonì come so

pra è stato detto; quindi nel seguente di 11 inviò gli

atti e le raccolte informazioni al procuratore del Re.

Ora, dopo tutto ciò, si presenta fondato il primo

mezzo. E per fermo, una volta deferito il denunciato

alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui

spettava di conoscere in via di azione penale del reato,

ed una volta ordinata ed istruita contro di esso una

regolare procedura, il pretore, quale ufficiale di po

lizia giudiziaria, se poteva, sebbene si trattasse di un

reato non di sua competenza, instituire indagini, rac

cogliere informazioni e procedere a tutti gli atti di

istruzione occorrenti affine di accertare il reato o il

suo autore, per quindi rimetterli all'autorità ordinaria

competente; era peraltro suo debito l'astenersi dal pro

cedere, come fece, in via economica, e ciò per non

preoccupare il corso della giustizia penale, e non ag

gravare la condizione dell'imputato, sottoponendolo nel

tempo medesimo a un doppio procedimento, e a rischio

di far nascere un conflitto fra le due autorità, come

di fatto avvenne. Poiché, mentre il pretore profferì sotto dì 3 novembre un'ordinanza d'ammonizione contro

il denunziato, quale sospetto in reato di truffa, poco

dopo il giudice d'istruzione nelle conformi conclusioni

del pubblico ministero, con decreto del 16 dello stesso

mese, non ravvisando nell'identico fatto gli elementi

della truffa, dichiarava non farsi luogo a procedimento

per inesistenza di reato.. È adunque fondato il primo

mezzo; giacché vi abbia eccesso di potere ogni volta

che il giudice operi al di là di quanto la legge gli

consente;

Considerando, sul secondo mezzo, che egli è ugual

mente fondato. Ed invero, dispone l'art. 626 del Codice

penale che si fa reo di truffa chiunque, con qualsiasi

artifìcio o maneggio doloso atto ad ingannare ed abu

sare della altrui buona fede, si sarà fatto consegnare

o rilasciare danaro, fondi, mobili ed altro che non gli

spettino, ed avrà con quei mezzi carpito la totalità o

parte degli altrui beni. Onde, a costituire il reato di

truffa non basta l'uso di un artifizio o maneggio do

loso atto ad ingannare od abusare dell' altrui buona

fede, ancorché a scopo di lucro ; ma è di necessità che

si verifichi anco l'altro estremo, che cioè l'agente per

mezzo di quegli artifizi sia riuscito a farsi consegnare,

o rilasciare, o carpire denaro od altre cose. che non

gli appartengono.

Ora, nella specie, tanto se si attenda il tenore della

denunzia dei reali carabinieri, quanto se attendasi il

tenore dell' ordinanza d' ammonizione, il Caselli non

avrebbe fatto altro, secondo giustamente osservò il giu

dice d'istruzione nel suo decreto di non esser luogo a

procedimento, che « ricevere qualche dono dai creduli

« che lo pregavano, ed ai quali egli impartiva i suoi

« brevi per guarire e le sue benedizioni ».

In questi termini di fatto viene meno evidentemente

il reato di truffa, quale è previsto dall'art. 626 del Co

dice penale. Onde, escluso nell'operato del Caselli un

tale reato pel quale era stato denunziato, non poteva

certo ritenersi per quell'istesso fatto un individuo so

spetto come truffatore ; egli fu dunque ammonito senza

che si trovasse né in quello né in alcun altro dei casi

tassativamente indicati dall'art. 105 della legge sulla

pubblica sicurezza 20 marzo 1865, e 105 della succes

siva legge 6 luglio 1871 ; furono perciò violati detti ar

ticoli, e malamente applicato l'art. 106 della suddetta

legge ; sicché l'ordinanza di ammonizione deve essere

annullata ;

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 12 febbraio 1879, Pres.- Ghiglieri, Est. Fer

reri, P. M. Spera — Rie. Botti Luigi.

Dibattimento — lBretore — Iiiterriizione per oltre

IO giorni — Dissenso dell' imputato — Xullità

(Cod. proc. pen., art; 282).

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte II. — 6,

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91 PARTE SECONDA

Vi è nullità se il dibattimento fu rinviato dal pre

tore, malgrado il dissenso della difesa, e per oltre

10 giorni, e dipoi fa ripreso non da capo, ma come

continuazione di quello interrotto. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché stia in fatto, come ne

risulta dagli atti, che il pretore di Frascati nella prima udienza del 27 settembre, a cui fu chiamata la causa

e comparve l'imputato, per far luogo ad una perizia delle misure sequestrate, non ostante il dissenso e la

protesta della difesa dell' imputato medesimo, ordinò

il rinvio della causa all'udienza fissa del giorno 12 ot

tobre successivo, e così oltre i dieci giorni; Attesoché risulti ancora che a questa udienza del

l'I 1 ottobre il pretore, invece di ripigliare e comin

ciare da capo tutto il dibattimento, non fece che pro

seguire quello interrotto e rinviato già dall'udienza del

27 settembre, di guisa che fra la prima parte e la se

conda del dibattimento vi è corsa una sospensione per l'intervallo di ben 14 giorni;

Attesoché una simile arbitraria ed eccessiva sospen sione di un dibattimento cominciato, senza che venga del tutto rinnovato ed integrato, non solo è contraria

ai principi di una retta amministrazione della giustizia, che non consentono in nessun caso la interruzione dei

giudizi penali, se non per quei brevi periodi di tempo che non possano nuocere alla piena e perfetta ricor

danza di fatti e delle circostanze tutte relative alla

causa, ma è espressamente e formalmente condannata

da una chiara e tassativa disposizione di legge, quale è quella che si legge nel secondo copoverso dell'arti

colo 282 del Codice di procedura penale, il quale, non

permette la continuazione di un dibattimento rinviato

o sospeso per altri dieci giorni; Attesoché il suddetto art. 2 capoverso sia cosi con

cepito: « I dibattimenti innanzi ai pretori, ai Tribu

« nali correzionali, ed alle Corti nelle sezioni degli ap « pelli correzionali, potranno per gravi motivi, col

« consenso delle parti, essere interrotti e rimandati

« con ordinanza motivata per la continuazione ad una

« delle udienze successive, purché non sia oltre dieci

"« giorni ».

Or, nella fattispecie, non si ebbe il consenso delle parti, e il termine del rinvio fu assai al di là del maximum

concesso.

Quindi aperta violazione del citato articolo, e nullità

assoluta del dibattimento, perchè interrotto e ripreso sensa il consenso delle parti e fuori termine, senza'una

integrale rinnovazione; Per questi motivi, cassa, ecc.

(1) Il Saluto (Commento, ecc., sec. ediz., vol. Ili, § 957), mentre ritiene nullo il dibattimento interrotto senza consenso delle parti, os serva che il termine non oltre i 10 giorni non è prescritto a pena di nullità, e crede che, nel difetto di protesta da parte della difesa, l'in frazione di un tal precetto di legge non sia soggetto a cassazione, come ha deciso la suprema Corte di Firenze con le sentenze 16 feb braio 1870 {Legge, 1871, pag. 715; Annali, IV, pag. 240), e 23 dicem bre 1872 (Annali, VII, pag. 62).

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 febbraio 1879, Pres. Ghigliebi, Est. Nicolai,

P. M. Spera — Ric. Scisione Giuseppe.

(■iiirati — Questioni —Più reali —Unica questione sulla provocazione — Complessità (Cod. proc pen., art. 494 e 495 modif. dalla legge 8 giugno 1874).

Vi è vizio di complessità, se, essendo stata proposta la scusa della provocazione per più reati dedotti

in accusa, la relativa domanda sia stata fatta in

unica questione complessiva, e non in tanti quesiti

quanti sono i reati.

La Corte, ecc. — Considerando che il ricorrente fu menato al pubblico giudizio sotto l'accusa di due distinti

reati, cioè di ferimento susseguito da morte nei qua ranta giorni immediatamente successivi, in persona di

Tommaso Giordani, e di ferimente volontario semplice in persona di Cammillo Giordani;

Che, dedotta dal difensore dell' accusato la circo stanza della grave provocazione per ambedue i reati, le questioni sulla proposta scusante furono formulate così :

« Questione quarta. — Nell'affermativa della prima « e della terza questione (l'una relativa al fatto del fe « rimento susseguito da morte, l'altra relativa al feri « mento volontario semplice), ed anche di una sola di « esse, l'accusato commise i fatti ivi indicati nell'im « peto dell' ira, ed in seguito di provocazione ?

« Questione sesta. — Nella affermativa della prece « dente, la provocazione è seguita con percosse o vio « lenze gravi contro le persone, o con atroci ingiurie, « avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla generalità « delle persone provocanti e provocate? »

Considerando che apparisce evidente il vizio di com

plessità nelle due riferite questioni; giacché, anzi di essere la scusante proposta in questioni distinte e se

paratamente per ciascuno dei due reati, fu invece pro posta complessivamente, in una sola questione per en

trambi, da lasciare incerti se la scusante della grave provocazione fosse stata negata per l'uno o piuttosto per l'altro reato, o per ambidue. Né rileva che alla

questione quinta i giurati abbiano risposto affermati

vamente, ammettendo la provocazione semplice; im

perocché il vizio della complessità rimane nella se

guente questione sesta intorno alla gravità della pro vocazione, cui i giurati risposero negativamente; mentre non poteva neppure escludersi il possibile che l'accu sato Scisione si rendesse colpevole del ferimento sus

seguito da morte in persona di Tommaso Giordani, trattovi da grave provocazione, e ferisse semplicemente Camillo Giordani, senza che riguardo a costui la

grave provocazione avesse luogo, o viceversa; ed avrebbe anco potuto verificarsi che, essendovi provo cazione per entrambi i reati, tale provocazione fosse

grave per uno, non fosse grave per l'altro; Che in conseguenza di un tal vizio di complessità è

manifesta la violazione degli articoli 494 e 495 della

procedura penale, modificati dalla legge 8 giugno 1874;

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