Udienza 13 dicembre 1878. Pres. Ghiglieri, Est. Mottola, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. IsolaRaimondoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 25/26-27/28Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084659 .
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25 GIURISPRUDENZA PENALE 26
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 10 gennaio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De
Donno, P. M. Spera — Ric. Fiori Elisabetta.
fiotto privato e clainlrslliio — E'roiiiizionc — Spe
cie comprese nel divieto (R. D. 5 novembre 1863,
art. 38).
I casi di numeretti, riffe, ecc., enunciati dall'art. 38
della legge sulle lotterie come specie di giuochi proi
biti, sono indicativi e non tassativi ; ed a costituire
la contravvenzione prevista dal citato articolo ba
sta che il giuoco di cui si tratta sia un lotto pri
vato e clandestino, nè il magistrato ha l'obbligo di
indicarlo con un nome speciale.
La Corte, ecc. — Violazione dell'art. 641 proc. pe
nale col quale si dispone: « L'annullazione della sen
« tenza può anche chiedersi quando si sarà rite
« nuto punibile un fatto che non lo era. Ora il real
« decreto sul lotto 5 aprile 1863, N. 1534, agli articoli
« 41 e 42 specifica quali sieno le specie di giuoco proi
« bito, come il numeretto, le riffe, i gallinai ed altri
« di siffatte specie ». Ma nel caso emerse che nel ne
gozio della Fiori si giuocava, ma non emerse pur anco
quale fosse la specie del giuoco per modo che potesse
rite'nersi una contravvenzione della legge sul lotto.
Per il che mal si ritenne punibile un giuoco che non
si conosceva se rientrasse fra quelli puniti col succi
tato decreto.
Sul dedotto motivo. — L'art. 38 dell' invocato real
decreto 5 novembre 1863 proibisce i lotti privati e
clandestini, sotto qualsiasi denominazione conosciuti ;
e, se indica i numeretti, i gallinai, le riffe, il giuoco
piccolo, aggiunge subito e simili.
Quei casi adunque sono indicativi e non tassativi,
poiché il legislatore ha proibito i lotti privati e clan
destini sotto qualsiasi denominazione conosciuti. Il ma
gistrato di merito essendosi convinto, in conseguenza
della discussione dei fatti ritenuti, che il giuoco tenuto
dalla ricorrente era un lotto privato e clandestino e
perciò proibito, affermò la contravvenzione alla legge.
Egli non avea bisogno di dare un nome speciale a quel
giuoco, perchè tutti i nomi vi son compresi : Del resto
il Tribunale ha espressamente dichiarato che la con
travvenzione era prevista e punita dall'art. 39, il quale
si riporta al 38....; Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 9 dicembre 1878, Pres. Giiiglieri, Est. Chi
rico — P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Proc. del
Re di Cagliari c. Corona.
S'olvere pirica — Vendita senza licenza — Atto
«nieo di vendita (Legge 5 giugno 1865, art. 20).
A costituire la contravvenzione di vendita di polvere
pirica senza licenza, di cui all'art. 20 della legge
20 giugno 1865, non si richiede l'estremo di esser
molteplici le vendite, ma basta anche una ven
dita sola.
La Corte, ecc. — Osserva che con molta ragione il
pubblico ministero denunzia col suo ricorso la sen
tenza resa dal Tribunale correzionale di Cagliari, sic
come quella che violava l'art. 20 della legge 5 giugno
1865; poiché codesto articolo, vietando la vendita della
polvere pirica, non richiede già, come condizione della
contravvenzione, il fatto di una moltiplicità di ven
dite, bastando naturalmente anche una vendita sola,
massime quando vien fatta, come qui nel caso, da chi
tiene un negozio al pubblico in cui a parte di altri ge
neri vi si trova quello che la legge proibisce di ven
dere. Il legislatore con tale proibizione ha inteso di
tutelare l'ocdine pubblico e la sicurezza dei cittadini
e procurarsi ad un tempo una sorgente di entrate pei
bisogni dello Stato.
Ora questo scopo non sarebbe pienamente raggiunto
se si ritenesse che una sola vendita non fosse baste
vole a fare incorrere il contravventore nella pena san
cita dal riferito articolo. Non può poi affermarsi che
la vendita della polvere nella specie si sia fatta dal
figlio del giudicabile: poiché, sebbene fatta material
mente da costui, pure avveniva nel negozio eser
cito dal padre e diremmo quasi alla sua presenza, sic
ché può ben ritenersi eh' egli assistendo a quella ven
dita ne sia stato lo effettivo venditore. Vuoisi quindi
annullare il pronunziato del Tribunale, e rinviare la
causa ad altri giudici pel nuovo giudizio;
Per questi motivi, cassa e rinvia, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.
Udienza 13 dicembre 1878. Pres. Ghiglieri, Est. Mot
tola, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Isola Rai
mondo.
Ammonizione — Persona sospetta — Obbligo ili non
allontanarsi dalla residenza — decesso di potere
(Cod. proc. pen., art. 640, n. 3; Legge 20 marzo 1865
sulla pubblica sicurezza, art. 105 e 106).
Neil'ammonire le persone sospette non si può imporre
loro che l'obbligo di non dar luogo ad ulteriori so
spetti. Se oltre quest'obbligo il pretore ne aggiunge
altri (come per esempio quello di non allontanarsi
dalla residenza, che può solo imporsi agli oziosi
e vagabondi), commette eccesso di potere, e l'or
dinanza di ammonizione è nulla per la parte che
riguarda V illegale aggiunzione di obblighi. (1)
(1) Analogamente è stato deciso : che all'ammonito non possono es sere imposti obblighi estranei al titolo dell'ammonizione, e quindi non può ingiungersi ad una persona sospetta di non uscir di casa in de terminate ore: Cassazione Palermo, 27 giugno 1874, ric. Rosalia Paolo (Giornale dei trib. di Milano,. 1875, pag. 906); che pei manutengoli, a differenza degli oziosi e vagabondi, l'ammonizione non può estendersi • all'ingiunzione di non allontanarsi dal luogo di dimora senza licenza dell'autorità : Cass. Firenze, 1 febbraio 1873, ric. Palla (Annali, 1873, pàg. 59) ; che illegale è l'ingiunzione fatta all'amonito per sospetti in genere di far constare all'autorità di pubblica sicurezza dei mezzi di sussistenza, essendo tale ingiunzione applicabile ai soli oziosi e va gabondi: Cassazione Torino, 30 gennaio 1877, ric. Losi (Riv. penale, VII, pag. 328) ; e che in genere l'ordinanza di ammonizione dev'es sere preceduta da una citazione a comparire che indichi il motivo per cui il prevenuto vien chiamato, e debba contenere la dichiarazione esplicita del titolo per cui vien fatta l'ammonizione, altrimenti l'ar bitrio del giudice non avrebbe alcun freno e la libertà del cittadino sarebbe esposta a gravi pericoli : Cassaz. Firenze, 12 gennaio 1876, ric. Falorni (Annali, 1876, pag. 40).
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte
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27 PARTE SECONDA 28
La Corte, ecc. — Sul primo mezzo si osserva che il
ripetuto art. 106, che il pretore ritenne per unica base
dell'ammonizione, designa con precisione le parole da
usarsi che sono : di non dar motivo ad ulteriori so
spetti. È chiaro quindi che vi fu eccesso di potere, a
sensi dell'art. 640, n. 3, del Codice di procedura penale,
quando alle dette frasi proprie della ipotesi ritenuta
si aggiunsero le altre: di non allontanarsi dalla re
sidenza, .ecc., le quali, essendo estranee alla specig mancando la imputazione di oziosità o vagabondaggio, furono illegalmente pronunziate.
La violaziene quindi dell'art. 106 deve ritenersi ve
rificata solamente nell'aggiunzione di comminatorie non
contemplate nello stesso, e non per altre considera
zioni che si volessero per avventura riferire alla giu risdizione del pretore in tema d'ammonizione;
Per questi motivi, cassa senza rinvio nella parte unicamente in cui dopo l'ammonizione a non dar mo
tivo ad ulteriori sospetti si aggiungono le parole di non
allontanarsi dalla residenza senza permesso del
l'autorità politica locale, e di non uscire di notte
dalla casa dopo un'ora dal tramonto del sole sino
all' albeggiare dell'indomani mattina-, e rigetta nel
resto.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 20 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Ca
nonico, P. M". Spera (Conci, conf.) — Ric. Bevacqua Carmelo.
Amnistia — Unico reato — !*iù pene — Estensione
ilei beneficio (R. D. d'amnistia 19 gennaio 1878, art. 2).
Lotto — Regio «iecreto 1? settembre ISTI —Co
stituzionalità (R. D. suddetto, e R. D. 5 novembre
1863; Statuto del Regno, art. 3; Disp. prelim., Cod.
civ., art. 5).
Nei reati colpiti cumulativamente dà più pene, come
il carcere e la multa, la deduzione derivante dal
regio decreto d'amnistia ed indulto del 19 gennaio 1878 si opera una sola volta sul cumulo delle
pene, e non già tante volte quante sono le pene stesse. (1)
Il regio decreto 17 settembre 1871 sul lotto è costi
tuzionale, e quindi deve applicarsi anche nelle
parti in cui aggrava le penalità stabilite da' pre cedente decreto del 5 novembre 1863. (2)
La Corte, ecc. — Atteso, sul primo mezzo, che, se il
regio indulto 19 gennaio 1878 indicò le norme da os
servarsi nell'applicarne il beneficio ai condannati a
pene pecuniarie, punto non menomò il principio se
condo cui la pena debb'essere correlativa ed adequata al reato, e non cessa quindi, rispetto al medesimo, di
(1) Conforme: Cassazione Torino, 16 marzo 1878, ric. Baggi (Rivista penale, Vili, pag. 40-1; Annali, 1878, pag. 92, ecc.) Contra: Appello Catania, 12 novembre 1878 {Foro it., 1878, col. 401).
(2) Contraria è la giurisprudenza affermata dalla Cassazione di To rino con ripetute sentenze e, tra le più recenti, con quella del 28 feb braio 1878, ric. Boccolini e Foracca (Monitore dei trib. di Milano, XIX, 1878, pag. 1037), nonché dalla Cassazione di Firenze. In senso pure contrario si vedano, tra le sentenze più recenti di Corti di ap pello, quella della Corte di Bologna, 20 agosto 1878 (Foro it., 1878., col. 400), e quella del 13 dicembre 1878, causa Fontana, della Corte di
Venezia (Temi Veneta, 1879, pag. 51). Quest'ultima fu pronunziata in gi arlo di rinvio, in conformità di altra del 2 aprile 1873 stata an nullata dalla Cassazione di Roma con la decisione del 7 giugno 1878, che può vedersi nella citata Temi, 1878, pag. 456; ed è probabile che la Cassazione di Roma debba, a proposito di questa causa, tornare a discutere la grave questione a sezioni riunite, come già lo fece nella causa Villante (Foro it., .1878, col. 123). Vedi poi, oltre le sentenze
citate, quelle riportate nel Foro, a col. 131 del volume del 1878, 241 del volume del 1877, e 446 di quello del 1876, nonché i richiami nelle
rispettive note. Vedi pure la monografia del Majno, riportata nel Mo nitore dei trib. di Milano, n. 34-35 del 1878.
E poiché versiamo in un tema in cui la Cassazione di Roma ha se
guita una giurisprudenza così diversa da quella delle supreme Corti di Firenze e di Torino e della maggior parte delle Corti di ap pello del Regno, stimiamo nostro dovere di richiamare l'attenzione dei lettori ed anche delle nostre Corti di cassazione sul punto di sa
pere se il decidere della questione di cui nella sentenza che anno
tiamo, ed in genere dei ricorsi penali relativi a contravvenzioni alla
legge sul lotto, rientri o no nella competenza esclusiva ed unica per tutto il Regno della Cassazione di Roma, stabilita dall'art. 3 della
legge 12 dicembre 1875, n. 2837. E la stessa domanda si potrebbe fare
pei ricorsi relativi a contravvenzioni alla legge sulle privative e ad altre leggi speciali di simile natura.
Sta in fatto che la Cassazione di Roma giudica tuttodì di ricorsi in materia di contravvenzione al lotto relativi a sentenze pronunziate fuori del territorio della sua giurisdizione ordinaria; e cosi, per non addurre altri esempi, le due sentenze sovra citate, nelle cause Vil lante e Fontana, si riferiscono una a decisione della Corte di appello di Messina, e l'altra della Corte di appello di Venezia. Dal che si dedur rebbe che la cognizione di tali ricorsi fosse devoluta alla competenza esclusiva della Cass. di Roma, giusta l'art. 3 della citata legge. Ma la Cass. di Torino ha spesso giudicato e giudica tuttora in materia di con travvenzione al lotto, come risulta dalla sentenza 28 febbraio 1878, sopra ricordata, da quella del 27 novembre 1878 (Foro it., 1878, col. 384) e da altre. E lo stesso è a dirsi in materia di contravvenzione alla legge sulle
privative, perchè troviamo che la Cass. di Roma giudica i ricorsi che si riferiscono a tale materia anche se provenienti da magistrature non soggette alla sua giurisdizione ordinaria, e viceversa si trovano di tratto in tratto sui giornali giuridici sentenze di altre Corti di cas sazione sulla stessa materia. Né, per quante ricerche abbiamo fatte, ci è riuscito di trovare alcuna decisione della Cassazione di Roma, o di altra Cassazione che abbia trattata la questione pregiudiziale della
competenza prima di discutere il merito dei ricorsi; il che mostra che, come la Cassazione di Roma ritiene non esser dubbia la propria com
petenza esclusiva per le materie in-discorso, e quindi passa senz'altro a giudicare le domande di annullamento, qualunque ne sia la prove nienza, così pure le altre Corti (o per lo meno quella di Torino, le cui sentenze sul proposito sono più conosciute) non ritengono che
quelle materie appartengano alla competenza esclusiva della Cassa zione di Roma, e senz'altro giudicano dei relativi ricorsi riguardanti sentenze pronunziate nei distretti di loro giurisdizione.
L'art. 3 della legge che istituì le sezioni di Corte (o la Corte) di cassazione in Roma deferisce esclusivamente alle medesime la cogni zione dei ricorsi:
« 5. contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione « dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applica le zione
« a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o in « dirette;
« b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o « di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione « dell'asse ecclesiastico.
« 6. le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate « nel numero precedente ».
La questione pare dunque che consista nell'esaminare se le priva tive del lotto e dei sali e tabacchi possano considerarsi come imposte
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