+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 14 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 14 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: lyanh
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Udienza 14 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Falli Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 185/186-187/188 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084734 . Accessed: 18/06/2014 04:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.118 on Wed, 18 Jun 2014 04:02:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Udienza 14 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. FalliSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.185/186-187/188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084734 .

Accessed: 18/06/2014 04:02

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.126.118 on Wed, 18 Jun 2014 04:02:31 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

185 GIURISPRUDENZA PENALE 186

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza del 14 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De

Cesare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ricorrente

Barretta.

Dazio consumo — Comune njicrto — Assenza <lcl

l'appaltatore — Dichiarazione ili uso — A olii

deliba farsi — Confisca (Legge 3 luglio 1864, II. 1827,

art. 22).

Se in un Comune aperto il ciazio, consumo trovasi

dato in appalto, e V appaltatore assente non ha un

ufficio daziario, gli esercenti vendita a minuto di

oggetti soggetti a dazio non sono tenuti a far la

dichiarazione di uso nella casa comunale.

Le leggi ed i regolamenti del dazio consumo non ri

conoscono la confisca degli oggetti in contravven

zione.

La Corte, ecc. — Attesoché con la denunciata sentenza

si ritiene che il ricorrente nello scorcio del luglio 1878

avesse macellati undici agnelli, senza fare la preven

tiva dichiarazione all'ufficiò daziario del paese di

Monti (Comune aperto), e senza pagare il corrispon

dente dazio. Onde veniva il medesimo condannato alla

multa, dichiarandosi confiscati nove agnelli di perti

nenza del contravventore, rinvenuti e sfuggiti fuori

l'abitato mentre erano al pascolo.

Questa sentenza, in tutte le sue parti, è contraria

ai principi che governano le leggi ed i regolamenti

sul dazio consumo. Contiene tre errori, l'uno non meno

grave dell'altro; conciossiachè si ritiene, in tesi ge

nerale, che quand'anche lo appaltatore del dazio-con

sumo fosse assente dal luogo, e non avesse ufficio da

ziario, il macellaio debba fare la sua dichiarazione

alla casa municipale. Nel concreto, mentre si ritiene

che la macellazione fosse stata di nove o undici agnelli,

si dichiara il ricorrente contravventore per un nu

mero maggiore, comprendendosi quelli che non erano

mai stati introdotti nell'esercizio, né macellati, ma

sequestrati, per eccesso di potere, nella campagna. E

come coronamento di tutto questo edilizio di errori si

dichiararono confiscati i detti nove agnelli.

La principale ragione dedotta in tesi astratta, e

sulla quale si poggiano gli altri errori dell' impugnata

sentenza, non è conforme alla legge, avvegnaché, nella

esistenza di un appalto, è dovere dell'appaltatore te

nere un ufficio proprio di dazio consumo, non avendo

l'ufficio municipale veste giuridica a ricevere le di

chiarazioni ed i versamenti del dazio. Quando lo ap

paltatore si assenta, e non ha un ufficio daziario, deve

imputare a sé la irregolarità del servizio, che per og

getti di prima necessità non richiede differimento.

Contravventore, espressione che raffigura il frodatore,

non può chiamarsi colui che non intese violar la legge,

ma che per un fatto a lui del tutto estraneo non gli

fu dato ottemperare ad essa.

L'enunciato concetto erroneo di dritto, che signo

reggia nella impugnata sentenza, tiene a fondamento

una ipotesi e non un fatto accertato e ritenuto. Onde

per questa parte, nel caso di cassazione, il giudizio deve andar rinviato ad altro giudice per assodare, in

fatto, le circostanze dell' assenza dell' appaltatore dal

Comune, nell'epoca della macellazione degli agnelli, e

della mancanza dell' ufficio daziario, da cui potranno derivare le mentovate conseguenze di diritto.

Ma non è questo, come si è detto, il solo errore su

cui si poggia la denunciata sentenza. Oltre dell'avere

estesa la contravvenzione a 18 agnelli, vi è quello non

meno grave della confisca dei nove agnelli rinvenuti

al pascolo fuori l'abitato. Questa parte della sentenza

racchiude un eccesso di potere e ne legalizza un altro.

Oli animali, di cui è parola, non avevano alcuna rela

zione col fatto delia contravvenzione, e se pur l'aves

sero avuta, la confisca di essi si trova in aperta op

posizione coll'art. 22 della legge 3 luglio 1864, n° 1827,

in cui è detto: « Gli agenti dell'amministrazione

« avranno diritto, a garantia delle multe, di seque

« strare, oltre i generi caduti in contravvenzione, an

« clie i recipienti, ecc. »; Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 14 maggio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Falli.

Ingiurie — Scritti forensi — Immunità — Ikifen

sori — l'arti litiganti (Cod. pen., art. 580).

Un atto protestativo, importante incidente in un giu

dizio principale civile, sebbene atto di parte, non

può ritenersi essere stragiudiziale.

La immunità di cui all'art.,580 Codice penale si

estende non solo ai difensori o causidici, ma anche

alle parti, essendo un beneficio concesso alla cosa

e non alle persone. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché innanzi di ogni altro

esame è mestieri soffermarsi sul mezzo concernente la

denunciata violazione dello art. 580 Codice penale,

come quello che tiene alla inesistenza dell'azione pe

nale. E non può disconvenirsi che ben si apponga il

ricorrente, avvegnaché si è ritenuto esservi azione pe

nale nel fatto di un preteso erede, che pendente il giu

dizio ereditario, intimi all'Amministrazione dei beni

sottoposti a sequestro atto protestativo, in cui si dice :

« che lo intento del sequestratario giudiziario si è

« quello di usare ed abusare della cosa affidatagli, di

(1) E questa la giurisprudenza prevalente. Vedi infatti, tra le più recenti sentenze: Cassazione Torino, 6 dicembre 1876, P. M. c. Costa

{La giurisprudenza, 1877, col. 167; Giorna,le dei trib. Milano, 1S76,

pag. 1226); Tribunale Modena, 22 giugno 1877, causa G. A. c. Z. C.

(Rivista legale, Modena, 1877, pag. 443); Trib. Novi Ligure, 26 gen naio 1878, causa Aragonne c. De Maurizi (Gazz. pret., 1878, pag. 607). Ma in senso contrario, vedi Cass. Torino, 13 novembre 1866, rie- Altea

{Legge, 1867, pag. 284). La Cassazione di Palermo lia poi deciso che l'immunità sanzionata

dall'art. 530 Codice penale non si estende alla persona del magistrato, che nell'esercizio delle sue funzioni si renda colpevole di ingiurie. Sent. 26 maggio 1876 (Foro it., 1876, col. 441).

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte II. — 14.

This content downloaded from 188.72.126.118 on Wed, 18 Jun 2014 04:02:31 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

187 PARTE SECONDA 188

« devastarla, di mandarla a male e non custodirla.

« Che questa non era che una dolosa amministra

« zione ».

In queste parole, essenzialmente giuridiche, si volle

vedere una contumelia, affermandosi non competere alla parte istante querelata il benefìcio dell'art. 580 Co

dice penale, non concorrendo, al dir del giudice di me

rito, le due condizioni richieste, cioè l'atto giudiziario e la persona ivi indicata. Ma simiglianti affermazioni

contengono due errori, ed hanno per base un falso sup

posto, quale si è quello di ritenere che la citata dispo sizione non sia altro che una scusa personale, quando è la esplicazione di un gran principio che tiene all'os

sequio della illimitata libertà di difesa consentita in

ogni libero reggimento, avvegnaché la legge non sup

pone in colui che si difende l'animo d'ingiuriare; Che se questo è il concetto informatore della dispo

sizione in esame, i due argomenti messi innanzi per escludere la eccezione d'inammissibilità dell'azione pe nale non han valore, essendo ad essi contrario non

meno lo spirito che la parola di quello stesso articolo

invocato al riguardo. Il primo argomento, vale a dire quello di non essere un

atto giudiziario l'incriminata protesta, è una inesatta

affermazione; giacché sebbene sia un atto di parte

(e non poteva essere altrimenti), per la sua forma, per la sua essenza e per l'obbietto a cui mirava rivestiva

in tutto il suo lato senso il carattere di atto giudi

ziario; esso gittava le basi di un incidente del giudizio

principale che si agitava innanzi il Tribunale civile di

Roma, avente ad obbietto quei medesimi immobili, per la cui pretesa mala amministrazione l'atto si noti

ficava.

Il secondo argomento della impugnata sentenza non

è più solido del primo, essendo una troppo rigorosa adesione alle parole della legge il limitare ai soli av

vocati o causidici l'immunità concessa dal citato arti

colo, disconoscendosi con simigliante distinzione il cri

terio fondamentale della regola, poiché una immunità

concessa dalla legge alla cosa, si converte in una im

munità concessa alla persona. Secondo il concetto razionale della disposizione non

può ritenersi che in essa si racchiuda non altro che un

privilegio esclusivo della toga, conciossiacliè, se il sacro

diritto della difesa esige libertà di dire a chi altri

difende, non può essa venir negata a chi difende sé

stesso.

Né vale argomentare dall'ultimo alinea del citato

articolo, dove si avverte che l'avvocato e causidico

possono in tali casi incontrare pene disciplinari. Questo

non è che un provvedimento relativo al decoro del

l'ordine, ma niente modificativo, né esplicativo della

regola prestabilita. Che anzi dal medesimo e dalla parola inoltre che si adopera sorge evidente una discretiva, la quale mostra che la legge, dove volle parlare dei

soli difensori lo disse, dove noi disse non volle.

Né la scuola è stata mai discorde a ritenere siffatti

principi, combattendo sotto il concetto dell'assurdo la

interpretazione limitativa, giacché ammesso che tutto

l'art. 580 contemplasse tassativamente i soli avvocati

o causidici e non le parti che si difendono da sè me

desime, verrebbesi alla conseguenza, che il giudice non

potrebbe decretare la soppressione di nessun brano di

atto difensionale per quanto esorbitantemente ingiu

rioso, quando l'atto s'intimasse a nome della parte e

non dell'avvocato: e questo è un assurdo.

Onde la denunziata sentenza evidentemente, sotto

doppio aspetto, conculcò lo spirito della legge, ritenendo

esercibile l'azione penale nel caso di cui è disamina; Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 19 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De

Cesare, P. M. Spera (Conci, confi) — Ric. Olivieri.

^laciniato — Contravvenzione — IVescrizione —

Termine (Legge 13 settembre 1874, art. 40; Regola mento doganale 11 settembre 1862, art. 64).

L' azione penale per le contravvenzioni alla legge del macinato 13 settembre 1874 si prescrive in un

anno dal giorno del commesso reato, e se vi è stato

processo dall'ultimo atto del medesimo.

Con l'art. 40 della citata legge, rimessivo all'art. 64

del regolamento doganale (che contempla i casi di

contrabbando e di semplice contravvenzione, stabi

lendo per i primi la prescrizione di 5 anni e per

gli altri quella di un anno), s'intese stabilire pei• la prescrizione delle contravvenzioni al macinato

la stessa norma che regola la prescrizione delle

semplici contravvenzioni doganali, e non quella che

regola la prescrizione del contrabbando.

La Corte, ecc. —Attesoché dalla prima sentenza della

Corte di appello, con cui fu ordinato il rinnovamento

della pubblica discussione, sino al decreto di citazione

per procedersi al dibattimento passavano oltre due

anni senza che intervenisse atto alcuno di procedura, Ond' è manifesto che con l'inutile trascorrimento di un

tal tempo l'azione penale rimaneva estinta per pre

scrizione, ai termini della disposizione dell'art. 64 del

regolamento doganale applicabile alle contravvenzioni

alla legge sulla macinazione dei cereali.

Nè potrebbe obbiettarsi che il citato articolo con

templando un doppio caso di prescrizione, cioè quello dell'azione penale pel contrabbando e quello dell'azione

penale per ogni altra contravvenzione, il rimando del

l'art. 40 della legge 13 settembre 1874 sulla macina

zione dei cereali debba riferirsi al primo e non al se

condo, avvegnaché l'art. 18 della prima legge sul ma

cinato 7 luglio 1868 si rimetteva, in quanto alla pre scrizione per tutte le contravvenzioni prevedute da

essa, all'art. 24 della legge sulle tasse governative e

sui dazi di consumo del 3 luglio 1864, n. 1827, in cui è

detto: «l'azione per le contravvenzioni e per le de

« fraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in

« cui fu commessa la contravvenzione ».

Per la redazione di questo articolo essendo sorto il

This content downloaded from 188.72.126.118 on Wed, 18 Jun 2014 04:02:31 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended