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Udienza 14 maggio 1879, Pres. Montagnini, Est. Talice, P. M. Pozzi (Concl. conf.) —Ric. P. G.della Corte d'appello di Torino e Cigolini Don AgostinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.207/208-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084750 .
Accessed: 18/06/2014 23:19
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207 PARTE SECONDA 208
serva di ricorrere, dovesse la Corte, abdicando il pro
prio potere ed in urto al sentimento morale, chiudere
volontariamente gli occhi per non vedere anche una
flagrante violazione delle più essenziali forme di rito,
rimarrebbe per modo indiretto abolita la provvida di
sposizione dell'art. 650 precitato, sanzionato nell'inte
resse privato non meno che in quello dell'ordine so
ciale ; Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 23 aprile 1879, Pres. Montagnini, Est. Long hi,
P. M. Pozzi (Conci, conformi) — Ric. Tedeschi.
Appello — Nolo imputato appellante — Incompe
tenza del primo {fimliee (Cod. proc. pen., art. 364).
L'ultimo alinea dell'art. 364 proc. pen. (secondo il
quale, trattandosi di appello interposto dal solo im
putalo, il Tribunale deve provvedere quantunque
riconosca che il pretore era incompetente) si ap
plica al solo caso in cui l'appello dell'imputato si
riferisca soltanto al merito. (I)
Se invece tale appello dell'imputato abbia sollevato
la quistione d' incompetenza, il Tribunale deve ver
sare sulla medesima e provvedere a norma della se
conda parte del citato art. 364. (2)
La corte, ecc. — Attesoché essendo l'eccezione d'in
competenza un'eccezione d'ordine pubblico, che devesi
rilevare d'ufficio, non si può a meno di ravvisare affatto
eccezionale il caso previsto dall'ultimo alinea dell'ar
ticolo 364 del Codice di procedura penale, per cui il
Tribunale, trattandosi-d'appello interposto soltanto dal
l' imputato da condanna pronunziata dal pretore, deve
tuttavia provvedere, sebbene questi fosse incompetente;
che quindi, come eccezione ad una regola generale do
vendosi rispettivamente intendere tale disposto di legge,
è consono a giustizia, che sempre quando l'imputato
non limiti l'appello al merito, ma sollevi l'incompe
tenza, debba il Tribunale versare sulla medesima;
Che infatti quando l'imputato appella soltanto sul
merito, sicome la pena non può essere aumentata, così
per l'economia del giudizio, e per trattarsi di reati
meno gravi, e maggiormente frequenti, importa che
siano prontamente definiti; mentre invece quando lo
imputato solleva l'incompetenza per non essere sot
tratto dai suoi giudici naturali, allora egli ha interesse
ad un nuovo giudicio per ottenere una diminuzione di
pena, ed anche la sua assolutoria;
Che d'altronde potendo in appello il pubblico mini
stero sollevare la stessa eccezione, anche per recipro
cità di trattamento, devesi accordare eguale facoltà al
l' imputato;
Che pertanto la sentenza del Tribunale di Brescia
coll'avere respinta l'eccezione d'incompetenza opposta dal ricorrente, sébbene riconoscesse che il pretore era incompetente a provvedere sul reato d'oltraggio a lui ascritto, falsamente applicava l'ultimo alinea di
detto art. 364, e quindi dev'essere annullata; Per questi motivi, cassa, ecc.
(1-2) In senso conforme decise la Cass. di Napoli con sentenza 7 ottobre 1870 (Annali, 1871, pag. 173). Si confronti poi la sentenza della stessa Cass. Torino del 30 giugno 1877, P. M. c. Sogni (Giorn. trib., Milano, 1877. pag. 815; Riv. pen., VII, pag. 499; Annali, 1878, pag. 24).
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 14 maggio 1879, Pres. Montagnini, Est. Talice,
P. M. Pozzi (Conci, conf.) — Ric. P. G. della Corte
d'appello di Torino e Cigolini Don Agostino.
Inumazione — Neonato — Morte violenta — Vita
extrauterina (Cod. pen., art. 518 e 517).
L'occultamento del cadavere di un neonato estinto di
morte violenta costituisce il reato preveduto dal
l'art. 518 Cod. pen., e non quello più lieve previsto dal precedente art. 517, quantunque non siasi po tuto constatare se il neonato fosse nato vivo o morto ; e ciò tanto più se siasi accertato che scopo dell' oc
cultamento fu V impedire l'investigazione della giu stizia.
La Corte, ecc. — Sul pruno e secondo mezzo. —
Attesoché sebbene nel mandato di cattura rilasciato
contro il Don Cigolini al primo dei fatti in esame si
l'osse attribuita la qualificazione giuridica del reato di
occultazione d'infante previsto e represso dall'art. 506
del Codice penale; però il D. Cicolini fu poi rinviato al
giudicio correzionale siccome imputato del reato di cui
nell'art. 518 di detto Codice « per avere in uno dei primi « giorni di marzo 1878 in Antrona Piana nascosto il ca « davere di un neonato partorito poco prima in sua « casa dalla di lui nipote Petronilla Giordani seco lui « convivente »: ed il Tribunale di Domodossola ritenne
stabilito tale fatto di nascondimento del cadavere di un
neonato, ne dichiarò colpevole il D. Cigolini, e lo con
dannò a 9 mesi di carcere; Attesoché la Corte d'appello invece, dopo avere con
un apprezzamento di fatto non soggetto a sindacato in
questa sede ritenuta come constatata l'avvenuta gra vidanza della Petronilla Giordani, e che autore esclu
sivamente ad ogni altro ne fosse stato il D. Cigolini, non che il susseguitone parto in di costui casa, senza
l'assistenza di altra persona, di un infante a termine, ne dedusse (sono testuali parole della sentenza denun
ciata) « che D. Cigolini dovesse rendere ragione della « scomparsa di quell'infante: che però,non risultando « che il neonato fosse nato vivo o no, sebbene a ter « mine, si dovesse ritenere che non siasi occultato vivo, « ma che sia perito di morte violenta, e non potesse « così rendersi applicabile al caso l'art. 518 del Codice « penale nel senso dell'imputazione, ma piuttosto in « quello dell'art. 517, ipotesi la più favorevole all'im
« putato. Che per conseguenza la condanna pronuncia « tasi dal Tribunale non potesse venire revocata, ri « tenuto però applicabile l'art. 517 del Codice penale:
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209 GIURISPRUDENZA PENALE 210
« per cui in riparazione della sentenza appellata con
« dannò soltanto a lire 51 di multa »; Attesoché i reati di cui negli articoli 517 e 518 del
Codice penale differiscono pel loro carattere morale,
per la loro correspettiva gravezza e per le circostanze
particolari dei fatti che preveggono.
Nell'art. 517 trovano la loro sanzione penale le con
travvenzioni ai precetti legislativi contenute sia nel
l'art. 385 del Codice civile, sia nelle leggi di P. S., di
sanità pubblica, o sull'ordinamento dello stato civile
circa la materia delle inumazioni. E per l'applicazione
di tale articolo richiedesi: 1° Che consti siasi fatto seppellire un cadavere di
un neonato o di altra persona qualunque, senza previa
autorizzazione dell' ufficiale pubblico destinato a con
cederla; 2° o che siavisi data sepoltura, contravvenendo in
altro modo alle regole stabilite relativamente alle inu
mazioni. E ne è punito chi abbia fatto seppellire o
chiunque in altro modo non abbia osservate le disci
pline legali circa le inumazioni.
Nell'art. 518 poi si contengono queste due altre di
sposizioni. E primieramente, essendo del massimo inte
resse per la ricerca, la prova e la punizione dei crimini
che, trattandosi di un neonato, o di altra persona estinta
per morte violenta, non solo non ne sia seppellito il
cadavere, ma che neanco sia rimosso o trasportato
prima che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da
un medico o chirurgo, abbia steso, secondo le norme
contenute negli articoli 125 a 130 del Codice di proce
dura penale, il processo verbale sopra lo stato del ca
davere medesimo, e su tutte le circostanze relative, la
preveggenza della legge, onde ovviare al danno gra
vissimo che, in caso contrario, ne sarebbe potuto de
rivare, non solo ne sanci espressa proibizione nell'ar
ticolo 389 del Codice civile, ma nella prima parte di
detto art. 318 del Codice penale minacciò pene contro
chiunque prima che siasi proceduto alla visita giudi
ziale rimuova, trasporti, seppellisca, o permetta in si
mili casi la sepoltura.
Nell'ultimo inciso poi dell'art. 518 si contempla e re
prime il fatto di chi nasconde il cadavere di un neonato
o di altra persona estinta per morte violenta. E l'ob
biettivo di questa disposizione non è più soltanto di
proteggere le spoglie mortali dell'umana creatura, e di
impedire i funesti errori e danni delle precipitate e non
autorizzate inumazioni, o di guarentire la pubblica
igiene e lo stato civile delle persone ed i diritti che i
ne dipendono, ma è l'interesse massimo della punitiva
giustizia che si volle porre in salvo. Nè è solo il caso
di una semplice infrazione materiale ai precetti legis
lativi sulle sepolture, ma di un fatto di ben maggiore
gravità, avente un carattere speciale, distinto, e con
tenente la violazione del diritto che ha la società acchè
non sia elusa e conculcata la pubblica giustizia. Ed il
colpevole non si limita a non dichiarare la morte al
l'ufficiale dello stato civile, o ad eseguire la inuma
zione, o dare gli ordini e le disposizioni per eseguirla,
senza l'autorizzazione, ovvero contravviene semplice
mente in altro modo alle leggi sulle inumazioni, ma
deliberatamente, di proposito, asconde il cadavere nello
scopo e coli'intenzione di sottrarre alla giustizia le ve
stigia del misfatto, e favoreggiando cosi l'infanticida
ed omicida se ne rende poco meno che complice, sep
pure talvolta non sia l'autore stesso dell'uccisione che
operi in conseguenza della medesima;
Attesoché, premesse queste osservazioni sopra le dif
ferenze caratteristiche delle sovra analizzate disposizioni
legislative, di leggieri si scorge che il sistema razionale
e giuridico della denunciata sentenza è manifestamente
basato sull'errore. E di vero, dacché si ritenne dalla
Corte d'appello, come di intuitiva evidenza, che la
creatura formatasi nel seno della Petronilla Giordani,
pur difettando la prova della vita fuori dell'alvo ma
terno (stantechè il cadavere, non ostante le più dili
genti ricerche, non si era potuto rinvenire) fosse pe rito di morte violenta, e secondo la sentenza denunciata
Don Cigolini doveva rendere ragione della scompari
zione, l'inevitabile corollario non era già quello che ne
dedusse la Corte d'appello che non potesse così ren
dersi applicabile al caso l'art. 518, ma ben piuttosto che era manifesta e doverosa l'applicabilità dello stesso
articolo, essendosi precisamente nell'ipotesi penale ivi
prevista, e concorrendone gli estremi, ossia il fatto
materiale del nascondimento d'un cadavere, e che il
neonato il cui cadavere erasi nascosto era veramente
perito col genere di morte prevista da quell'articolo, cioè di morte violenta, e che lo scopo e l'intenzione
di chi nascose era quello, come è detto nei motivi della
denunciata sentenza, di fur scomparire e nascondere
il fruito di illeciti amori e di impedire le investiga
zioni della giustizia in proposito. Tanto meno poi po teva essere razionale e legale il sostituire, piuttostochè
per altro, in ordine alla sola applicazione della pena,
l'art. 517 al 518, nel difetto pel primo di specifica im
putazione, e coll'unica ragione addotta che l'ipotesi
penale dell'art. 517 fosse più favorevole all'accusato
che non quella dell'art. 518, ciò non potendo autoriz
zare i giudici ad elevare una nuova ben dissimile ac
cusa, e neanco ben precisata, ed a porre invece in
disparte ed in non cale l'imputazione speciale obbiet
tata all'accusato, sulla quale unicamente erasi potuto
difendere, e nella sua essenza di fatto comprovata.
Certamente chi nasconde (o seppellisce clandestina
mente, ed in modo e luogo da rendere impossibile il
rinvenimento) il cadavere di persona estinta per morte
violenta non si cura del precetto l'elativo all'autoriz
zazione di seppellire, o di altro qualsiasi relativo alle
inumazioni, non escluso a molto maggior ragione quello
dell'art. 389 del Codice civile, ma ciò non vale per
esonerarlo dall'incontrata responsabilità penale, ed a
liberarlo dalla meritatasi pena pel delitto di nascondi
mento di quel cadavere;
Che pertanto a ragione fu la detta sentenza denun
ciata per violazione dell'art. 518 ed erronea applica
zione dell'art. 517 del Codice penale;
Per questi motivi, ecc.
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