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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 14 maggio 1879, Pres. Montagnini, Est. Talice, P. M....

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Udienza 14 maggio 1879, Pres. Montagnini, Est. Talice, P. M. Pozzi (Concl. conf.) —Ric. P. G. della Corte d'appello di Torino e Cigolini Don Agostino Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 207/208-209/210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084750 . Accessed: 18/06/2014 23:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 18 Jun 2014 23:19:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 14 maggio 1879, Pres. Montagnini, Est. Talice, P. M. Pozzi (Concl. conf.) —Ric. P. G.della Corte d'appello di Torino e Cigolini Don AgostinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.207/208-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084750 .

Accessed: 18/06/2014 23:19

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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207 PARTE SECONDA 208

serva di ricorrere, dovesse la Corte, abdicando il pro

prio potere ed in urto al sentimento morale, chiudere

volontariamente gli occhi per non vedere anche una

flagrante violazione delle più essenziali forme di rito,

rimarrebbe per modo indiretto abolita la provvida di

sposizione dell'art. 650 precitato, sanzionato nell'inte

resse privato non meno che in quello dell'ordine so

ciale ; Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 23 aprile 1879, Pres. Montagnini, Est. Long hi,

P. M. Pozzi (Conci, conformi) — Ric. Tedeschi.

Appello — Nolo imputato appellante — Incompe

tenza del primo {fimliee (Cod. proc. pen., art. 364).

L'ultimo alinea dell'art. 364 proc. pen. (secondo il

quale, trattandosi di appello interposto dal solo im

putalo, il Tribunale deve provvedere quantunque

riconosca che il pretore era incompetente) si ap

plica al solo caso in cui l'appello dell'imputato si

riferisca soltanto al merito. (I)

Se invece tale appello dell'imputato abbia sollevato

la quistione d' incompetenza, il Tribunale deve ver

sare sulla medesima e provvedere a norma della se

conda parte del citato art. 364. (2)

La corte, ecc. — Attesoché essendo l'eccezione d'in

competenza un'eccezione d'ordine pubblico, che devesi

rilevare d'ufficio, non si può a meno di ravvisare affatto

eccezionale il caso previsto dall'ultimo alinea dell'ar

ticolo 364 del Codice di procedura penale, per cui il

Tribunale, trattandosi-d'appello interposto soltanto dal

l' imputato da condanna pronunziata dal pretore, deve

tuttavia provvedere, sebbene questi fosse incompetente;

che quindi, come eccezione ad una regola generale do

vendosi rispettivamente intendere tale disposto di legge,

è consono a giustizia, che sempre quando l'imputato

non limiti l'appello al merito, ma sollevi l'incompe

tenza, debba il Tribunale versare sulla medesima;

Che infatti quando l'imputato appella soltanto sul

merito, sicome la pena non può essere aumentata, così

per l'economia del giudizio, e per trattarsi di reati

meno gravi, e maggiormente frequenti, importa che

siano prontamente definiti; mentre invece quando lo

imputato solleva l'incompetenza per non essere sot

tratto dai suoi giudici naturali, allora egli ha interesse

ad un nuovo giudicio per ottenere una diminuzione di

pena, ed anche la sua assolutoria;

Che d'altronde potendo in appello il pubblico mini

stero sollevare la stessa eccezione, anche per recipro

cità di trattamento, devesi accordare eguale facoltà al

l' imputato;

Che pertanto la sentenza del Tribunale di Brescia

coll'avere respinta l'eccezione d'incompetenza opposta dal ricorrente, sébbene riconoscesse che il pretore era incompetente a provvedere sul reato d'oltraggio a lui ascritto, falsamente applicava l'ultimo alinea di

detto art. 364, e quindi dev'essere annullata; Per questi motivi, cassa, ecc.

(1-2) In senso conforme decise la Cass. di Napoli con sentenza 7 ottobre 1870 (Annali, 1871, pag. 173). Si confronti poi la sentenza della stessa Cass. Torino del 30 giugno 1877, P. M. c. Sogni (Giorn. trib., Milano, 1877. pag. 815; Riv. pen., VII, pag. 499; Annali, 1878, pag. 24).

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 14 maggio 1879, Pres. Montagnini, Est. Talice,

P. M. Pozzi (Conci, conf.) — Ric. P. G. della Corte

d'appello di Torino e Cigolini Don Agostino.

Inumazione — Neonato — Morte violenta — Vita

extrauterina (Cod. pen., art. 518 e 517).

L'occultamento del cadavere di un neonato estinto di

morte violenta costituisce il reato preveduto dal

l'art. 518 Cod. pen., e non quello più lieve previsto dal precedente art. 517, quantunque non siasi po tuto constatare se il neonato fosse nato vivo o morto ; e ciò tanto più se siasi accertato che scopo dell' oc

cultamento fu V impedire l'investigazione della giu stizia.

La Corte, ecc. — Sul pruno e secondo mezzo. —

Attesoché sebbene nel mandato di cattura rilasciato

contro il Don Cigolini al primo dei fatti in esame si

l'osse attribuita la qualificazione giuridica del reato di

occultazione d'infante previsto e represso dall'art. 506

del Codice penale; però il D. Cicolini fu poi rinviato al

giudicio correzionale siccome imputato del reato di cui

nell'art. 518 di detto Codice « per avere in uno dei primi « giorni di marzo 1878 in Antrona Piana nascosto il ca « davere di un neonato partorito poco prima in sua « casa dalla di lui nipote Petronilla Giordani seco lui « convivente »: ed il Tribunale di Domodossola ritenne

stabilito tale fatto di nascondimento del cadavere di un

neonato, ne dichiarò colpevole il D. Cigolini, e lo con

dannò a 9 mesi di carcere; Attesoché la Corte d'appello invece, dopo avere con

un apprezzamento di fatto non soggetto a sindacato in

questa sede ritenuta come constatata l'avvenuta gra vidanza della Petronilla Giordani, e che autore esclu

sivamente ad ogni altro ne fosse stato il D. Cigolini, non che il susseguitone parto in di costui casa, senza

l'assistenza di altra persona, di un infante a termine, ne dedusse (sono testuali parole della sentenza denun

ciata) « che D. Cigolini dovesse rendere ragione della « scomparsa di quell'infante: che però,non risultando « che il neonato fosse nato vivo o no, sebbene a ter « mine, si dovesse ritenere che non siasi occultato vivo, « ma che sia perito di morte violenta, e non potesse « così rendersi applicabile al caso l'art. 518 del Codice « penale nel senso dell'imputazione, ma piuttosto in « quello dell'art. 517, ipotesi la più favorevole all'im

« putato. Che per conseguenza la condanna pronuncia « tasi dal Tribunale non potesse venire revocata, ri « tenuto però applicabile l'art. 517 del Codice penale:

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209 GIURISPRUDENZA PENALE 210

« per cui in riparazione della sentenza appellata con

« dannò soltanto a lire 51 di multa »; Attesoché i reati di cui negli articoli 517 e 518 del

Codice penale differiscono pel loro carattere morale,

per la loro correspettiva gravezza e per le circostanze

particolari dei fatti che preveggono.

Nell'art. 517 trovano la loro sanzione penale le con

travvenzioni ai precetti legislativi contenute sia nel

l'art. 385 del Codice civile, sia nelle leggi di P. S., di

sanità pubblica, o sull'ordinamento dello stato civile

circa la materia delle inumazioni. E per l'applicazione

di tale articolo richiedesi: 1° Che consti siasi fatto seppellire un cadavere di

un neonato o di altra persona qualunque, senza previa

autorizzazione dell' ufficiale pubblico destinato a con

cederla; 2° o che siavisi data sepoltura, contravvenendo in

altro modo alle regole stabilite relativamente alle inu

mazioni. E ne è punito chi abbia fatto seppellire o

chiunque in altro modo non abbia osservate le disci

pline legali circa le inumazioni.

Nell'art. 518 poi si contengono queste due altre di

sposizioni. E primieramente, essendo del massimo inte

resse per la ricerca, la prova e la punizione dei crimini

che, trattandosi di un neonato, o di altra persona estinta

per morte violenta, non solo non ne sia seppellito il

cadavere, ma che neanco sia rimosso o trasportato

prima che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da

un medico o chirurgo, abbia steso, secondo le norme

contenute negli articoli 125 a 130 del Codice di proce

dura penale, il processo verbale sopra lo stato del ca

davere medesimo, e su tutte le circostanze relative, la

preveggenza della legge, onde ovviare al danno gra

vissimo che, in caso contrario, ne sarebbe potuto de

rivare, non solo ne sanci espressa proibizione nell'ar

ticolo 389 del Codice civile, ma nella prima parte di

detto art. 318 del Codice penale minacciò pene contro

chiunque prima che siasi proceduto alla visita giudi

ziale rimuova, trasporti, seppellisca, o permetta in si

mili casi la sepoltura.

Nell'ultimo inciso poi dell'art. 518 si contempla e re

prime il fatto di chi nasconde il cadavere di un neonato

o di altra persona estinta per morte violenta. E l'ob

biettivo di questa disposizione non è più soltanto di

proteggere le spoglie mortali dell'umana creatura, e di

impedire i funesti errori e danni delle precipitate e non

autorizzate inumazioni, o di guarentire la pubblica

igiene e lo stato civile delle persone ed i diritti che i

ne dipendono, ma è l'interesse massimo della punitiva

giustizia che si volle porre in salvo. Nè è solo il caso

di una semplice infrazione materiale ai precetti legis

lativi sulle sepolture, ma di un fatto di ben maggiore

gravità, avente un carattere speciale, distinto, e con

tenente la violazione del diritto che ha la società acchè

non sia elusa e conculcata la pubblica giustizia. Ed il

colpevole non si limita a non dichiarare la morte al

l'ufficiale dello stato civile, o ad eseguire la inuma

zione, o dare gli ordini e le disposizioni per eseguirla,

senza l'autorizzazione, ovvero contravviene semplice

mente in altro modo alle leggi sulle inumazioni, ma

deliberatamente, di proposito, asconde il cadavere nello

scopo e coli'intenzione di sottrarre alla giustizia le ve

stigia del misfatto, e favoreggiando cosi l'infanticida

ed omicida se ne rende poco meno che complice, sep

pure talvolta non sia l'autore stesso dell'uccisione che

operi in conseguenza della medesima;

Attesoché, premesse queste osservazioni sopra le dif

ferenze caratteristiche delle sovra analizzate disposizioni

legislative, di leggieri si scorge che il sistema razionale

e giuridico della denunciata sentenza è manifestamente

basato sull'errore. E di vero, dacché si ritenne dalla

Corte d'appello, come di intuitiva evidenza, che la

creatura formatasi nel seno della Petronilla Giordani,

pur difettando la prova della vita fuori dell'alvo ma

terno (stantechè il cadavere, non ostante le più dili

genti ricerche, non si era potuto rinvenire) fosse pe rito di morte violenta, e secondo la sentenza denunciata

Don Cigolini doveva rendere ragione della scompari

zione, l'inevitabile corollario non era già quello che ne

dedusse la Corte d'appello che non potesse così ren

dersi applicabile al caso l'art. 518, ma ben piuttosto che era manifesta e doverosa l'applicabilità dello stesso

articolo, essendosi precisamente nell'ipotesi penale ivi

prevista, e concorrendone gli estremi, ossia il fatto

materiale del nascondimento d'un cadavere, e che il

neonato il cui cadavere erasi nascosto era veramente

perito col genere di morte prevista da quell'articolo, cioè di morte violenta, e che lo scopo e l'intenzione

di chi nascose era quello, come è detto nei motivi della

denunciata sentenza, di fur scomparire e nascondere

il fruito di illeciti amori e di impedire le investiga

zioni della giustizia in proposito. Tanto meno poi po teva essere razionale e legale il sostituire, piuttostochè

per altro, in ordine alla sola applicazione della pena,

l'art. 517 al 518, nel difetto pel primo di specifica im

putazione, e coll'unica ragione addotta che l'ipotesi

penale dell'art. 517 fosse più favorevole all'accusato

che non quella dell'art. 518, ciò non potendo autoriz

zare i giudici ad elevare una nuova ben dissimile ac

cusa, e neanco ben precisata, ed a porre invece in

disparte ed in non cale l'imputazione speciale obbiet

tata all'accusato, sulla quale unicamente erasi potuto

difendere, e nella sua essenza di fatto comprovata.

Certamente chi nasconde (o seppellisce clandestina

mente, ed in modo e luogo da rendere impossibile il

rinvenimento) il cadavere di persona estinta per morte

violenta non si cura del precetto l'elativo all'autoriz

zazione di seppellire, o di altro qualsiasi relativo alle

inumazioni, non escluso a molto maggior ragione quello

dell'art. 389 del Codice civile, ma ciò non vale per

esonerarlo dall'incontrata responsabilità penale, ed a

liberarlo dalla meritatasi pena pel delitto di nascondi

mento di quel cadavere;

Che pertanto a ragione fu la detta sentenza denun

ciata per violazione dell'art. 518 ed erronea applica

zione dell'art. 517 del Codice penale;

Per questi motivi, ecc.

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