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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 15 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare. P....

Date post: 08-Jan-2017
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Udienza 15 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare. P. M. Spera, (Concl. conf.) —Ric. Lampazzi Severino ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 191/192-193/194 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084738 . Accessed: 17/06/2014 14:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Tue, 17 Jun 2014 14:45:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 15 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare. P. M. Spera, (Concl. conf.) —Ric.Lampazzi Severino ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.191/192-193/194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084738 .

Accessed: 17/06/2014 14:45

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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PARTE SECONDA 192

lanza presso Parò, un carretto carico di sacchi appa

rentemente pieni di frumento, veniva fermato dagli

agenti di finanza, ch'erano in sull'avviso che un con

trabbando di coloniali provenienti dalla Svizzera in

tendevasi fare; - ed avendo interrogato il vetturale,

ch'era il ricorrente Briccola, cosa contenessero quei

sacchi, il medesimo rispose che in essi vi era grano, ma invece si trovò caffè nella quantità di chilogr. 461,

appartenente all' altro ricorrente Catelli, per ordine e

nell' interesse del quale, senza carte giustificative, ve

niva spedito per ignota destinazione.

Questo fatto così accertato e ritenuto, non può non

costituire il reato di contrabbando, di cui è parola nell' art. 65, lettera C del regolamento doganale 11 set

tembre 1862, essendo stato il genere sorpreso in modo

da far presumere il proposito di commettere una

frode alla pubblica finanza, sottraendolo alla vigilanza

doganale.

Non è esatto dunque quello che contrariamente si

afferma, cioè che il fatto, invece d'importare un reato

di contrabbando propriamente detto, presenta gli estremi della contravvenzione assimilata al contrab

bando ai termini dell'art. 73 del prelato regolamento, in cui è detto che « è dovuta una multa non minore del

dazio di entrata, nè maggiore del quintuplo per lo zuc

chero o caffè sorpresi nella zona, o trovati in deposito senza la prescritta bolletta ». Questa disposizione ri

guarda non la frode, sibbene le semplici violazioni dei

regolamenti e delle istruzioni concernenti la esatta

esecuzione della legge e la ritualità delle operazioni

doganali. Quando invece, com'è detto nell'art. 2 del

citato regolamento, trattasi di merci estere, com' è nel

caso, contrabbandate, perseguite continuamente dagli

agenti della forza pubblica, anche che la sorpresa av

venisse fuori la zona di vigilanza, vi ha sempre con

trabbando e non contravvenzione. Nella fattispecie poi vi ha di più, giacché la sorpresa non avveniva fuori

la zona di vigilanza, ma in essa, ed il genere non aveva

passato che il solo confine; diguisachè le norme ap

plicabili sono quelle dell'art. 56, in cui è detto: « quando

vi sia indizio di contrabbando gli agenti doganali pos

sono visitare le merci estere soggette a dazio, le quali

siano trasportate o custodite nelle zone di vigilanza.

Se vi sono prove del contrabbando, le merci saranno

trasportate alla vicina dogana, perchè venga proce duto a norma di legge ».

Or se il caffè sorpreso e staggito nella zona di vigi lanza fu rinvenuto in modo da far presumere il pro

posito di sottrarlo alla visita doganale; se fu perse

guito dopoché clandestinamente passò la linea di con

fine; se il giudice di merito, ritenne il concetto della

frode a danno della pubblica finanza, invano si pre tende trattarsi di semplice contravvenzione e non di

contrabbando nel suo vero senso; Attesoché il secondo appunto non è meglio fondato

del primo, avvegnaché se il giudice di merito rite

neva in fatto che entrambi i ricorrenti concorsero a

fare il contrabbando, e se la multa, di cui all'art. 65, è

una pena principale convertibile in carcere, come vuole

la legge e come sempre ha ritenuto questo supremo

Collegio, invano si dice che la Corte di appello erro

neamente abbia condannato ciascuno dei ricorrenti alla

multa di lire 737 50. Il concetto di una sola pena pro

pugnata dai ricorrenti, racchiude la idea di una con

danna per danni-interessi ; ma se la multa di cui si

parla è pena principale, il giudice di merito non po teva regolarsi altrimenti senza violar la legge;

Per queste ragioni, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 15 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare. P. M. Spera, (Conci, conf.) — Rie. Lampazzi

Severino ed altri.

<>iuri — l'iti read — Provocazione — Ebbrezza —

Unico quesito — Complessità (Cod. proc. poli., ar

ticolo 494).

Se per un accusato di più crimini e delitti si deduce

li scusa per provocazione, a ciascuna questione

principale deve seguire quella della scusa, non po tendosi questa proporre in unica formola complessii

per tutti i reati.

Lo stesso non può dirsi in quanto a quella dell' ub

riachezza, quando i diversi fatti criminosi sono

avvenuti nel medesimo tempo.

La Corte, ecc. — Attesoché i ricorrenti furono me

nati a giudizio sotto le accuse di omicidio volontario, di mancato omicidio e di ferite volontarie costituenti

delitto, reati commessi nello stesso tempo e nello stesso

luogo. In dibattimento si dedussero le scuse di ebbrezza

e di provocazione. Ma il presidente, lungi di ottempe rare alla legge ed alla logica proponendo per ogni reato le relative questioni di scuse, le formulava nei

seguenti termini:

« Nell'affermativa della prima, seconda e quarta « questione, ovvero di alcuna di esse, ha l'accusato « commesso i fatti nelle medesime espressi nello stato

« di ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito « da lui non solito ad ubbriacarsi? »

Si rispondeva — no —.

« Nell'affermativa della prima, seconda e quarta que « stione, ovvero di alcuna di esse, ha l'accusato com « messo i fatti nelle medesime espressi nell' impeto « dell' ira a seguito di provocazione, ecc. ? »

Si rispondeva — 110 —.

Or torna chiaro che nel modo come furono proposte le trascritte questioni vi ha vizio di complessità, per essersi comprese in unica formola tutte le dimande di

scuse relative ai singoli reati, che per necessità logica dovevano andar separati, onde non rendere incerta la

risposta dei giurati. E sebbene la domanda concernente

l'ebbrezza potesse stare, avvegnaché se i reati av

vennero nello stesso tempo in cui gli agenti trovavansi

in quell'anormale condizione psicologica, e quindi il

preteso beneficio non poteva rimanere scisso, afferman

dosi per l'uno e negandosi per gli altri, lo stesso non

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Wò GIURISPRUDENZA PENALE 194

può dirsi in ordine alla scusa per provocazione, che

per la sua indole non doveva essere proposta in quel

modo, comprendendosi in unica proposizione tutti i reati

commessi dagli accusati in danno di diverse persone,

ritenendosi a priori che la provocazione fosse simul

taneamente partita da tutti gli offesi, mentre poteva bene verificarsi il contrario. E non è improbabile che

la spinta a far delinquere sia partita da colui che fu

meno offeso. Onde i giurati 11011 furono liberi a rispon

dere affermativamente per l'uno e negativamente per

l'altro, mentre il principale pensiero del legislatore è

quello di non volere che la mente dei giudici popolari

sia turbata da dimande arruffate ed incerte, e pre

scrive che ad ogni questione principale debba seguire

quella della scusa ; Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 12 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Fer

reri, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Rucci.

Kctroattività — Legje posteriore conforme alla

precedente — Bollo (Cod. pen., art. 3; Legge sul

bollo, 13 settembre 1874, testo unico, art. 55).

((olio — Quitanza provvisoria — Contabilità co

munale — Esenzione (Citata legge sul bollo, art. 21,

n. 5).

È nulla la sentenza che abbia, applicato una legge

posteriore al reato, quantunque tale legge impor

tasse una pena uguale a quella stabilita nella legge

preesistente.

Essendo esenti dal bollo, giusta l'art. 21 della rela

tiva legge, i documenti giustificativi del conto fi

nanziario del Comune, lo è pure la quitanza prov

visoria rilasciata per essere unita, come fu poi

unita di fatto, ad un corrispondente mandato, qual

documento giustificativo di esito per la contabilità

comunale.

La Corte, ecc. — Attesoché i due mezzi dal ricor

rente dedotti si presentano del pari pienamente fon

dati, giusti e meritevoli di accoglimento.

Il primo, perchè troppo è manifesto che il Tribunale

correzionale di Aquila, come ne risulta indubbiamente

dalla denunziata sentenza, ha invocato ed applicato nel

caso la legge sul bollo del 13 settembre 1874, testo

unico, mentre il fatto della contravvenzione ascritta

al Rucci rimontava al giorno 9 del mese di novembre

1873, e ciò in aperta violazione non solo dell'art. 55

della legge stessa, ma contro il principio elementare

della non retroattività, solennemente sancito nell'art. 3

delle disposizioni preliminari al Codice penale, giusta

cui nessun reato può punirsi con pene che non erano

pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Nè importa che la legge precedente potesse portare

una pena eguale, quando la condanna si è espressa

mente fondata sopra la legge posteriore, che non esi

steva all'epoca del commesso reato. È quistione qui di

principio, non di quantità di pena. Il diritto fu violato.

La sentenza che fa retroagire una legge penale è ra

dicalmente nulla.

Il secondo, perchè, accertato e stabilito in fatto che

la carta firmata e rilasciata dal Rucci al sindaco di

Collepietro non era che una quitanza provvisoria per lire 15, la quale dovesse unirsi, come poi fu unita, ad

un corrispondente mandato, come documento giustifi cativo per l'esito delle contabilità comunali dell'eser

cizio 1873, non poteva esser dubbio che tale carta di

quitanza provvisoria doveva essere considerata non

altramente che come un documento giustificativo del

conto finanziario o materiale del Connine, a senso e

per gli effetti dell'art. 21, n. 5, della legge stessa sul

bollo, su cui il Tribunale aveva pur fermato la sua at

tenzione. Dal quale articolo si deduce che tutti i do

cumenti a corredo dei conti comunali possono essere

stesi e rilasciati in carta libera, salvo che si tratti di

atti particolari che fin dalla loro origine debbano per la loro natura essere soggetti al bollo. Il che non si

verifica per la quitanza provvisoria di cui si tratta.

Ed è notevole, in riguardo agli atti, documenti e

scritti che servono di corredo e giustificazione ai conti

amministrativi delle Provincie e dei Comuni, l'ultimo

capoverso del suddetto art. 21, giusta cui non sarà nep

pur considerata come presentazione in giudizio, che

porti l'obbligo del bollo, la produzione dei suaccennati

atti o scritti rilasciati ai Consigli di prefettura, alla

Corte dei conti ed al Consiglio di Stato. Tanto manca

che il legislatore abbia voluto prescrivere l'obbligo del bollo per le quitanze provvisorie che vanno unite

ai piccoli mandati delle contabilità comunali.

Ciò stante, rendendosi evidente la insussistenza le

gale dall'ascritta contravvenzione, ne vien di conse

guenza la logica necessità di annullare senza rinvio la

denunciata sentenza; Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 11 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Cano

nico, P. M. Spera (Conci, contr.) — Ric. P. M. c.

Marrocchi.

Prova— Macinato — Verbale ali contravreiizione — Firme — Testimoni (Regolamento 13 settem

bre 1874, articoli 272, 258 e 264; Cod. proc. pen., ar

ticolo 340).

Il verbale eli contravvenzione alla legge sul macinato

redatto dal delegato, di cui all'art. 258 del Rego lamento 13 settembre 1874, fa fede fino a prova in contrario, quantunque non sia redatto con V in

tervento dei testimoni, di cui all'art. 272 del ci

tato Regolamento, nè vi sia menzionata la circo

stanza di non essersi questi potuti trovare.

La Corte, ecc. — Attesoché, se è vero clie a ter

mini dell'art. 272 del Regolamento 13 settembre 1874, il delegato che scopre una contravvenzione dee pro

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