Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Bandi, P. M Trecci —Ric. AldiccioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.375/376-377/378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084842 .
Accessed: 17/06/2014 10:59
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.2.32.49 on Tue, 17 Jun 2014 10:59:58 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
375 PARTE SECONDA 376
(-imi — Verdetto — Più autori — Provocazione
per uno — Eccesso «li difesa per l'altro (Cod. proc.
pen., art. 494). Ciiiurx — Questioni — Richiamo di concetto espresso
in questione non risoluta (Cod. pen., art. 494).
Ad escludere la contraddizione nelle risposte dei giu
rati basta che la coesistenza delle ipotesi affermate
sia scientificamente possibile.
Per i principi della scienza, non è contradittorio
che all'autore materiale di un omicidio competa la
sola scusa della provocazione, e all' istigatore, che
pel Cod. pen. toscano è coautore, quella più ampia
dell'eccesso di difesa; e la dottrina ammette il
concetto giuridico non solo della necessità effettiva
e reale della difesa, ma anche di quella opinativa.
Non è vietato di richiamare in una questione il con
cetto espresso in altra questione precedente; nè il
verdetto può dirsi incompleto per non avere i giu
rati data alcuna risposta alla questione richia
mata, che era rimasta assorbita.
La Corte, ecc. — Considerando sul primo mezzo re
lativo alla contraddizione del verdetto, che nei prin
cipi della scienza non è contradittorio che l'autore
materiale d'un omicidio sia tenuto responsabile e con
dannato per omicidio improvviso commesso al seguito
di provocazione, e l'istigatore, che per il Cod. pen. tose,
è un coautore, sia ritenuto colpevole soltanto di omi
cidio commesso per eccesso di difesa. Infatti si può con
figurare il caso che due amici, incontrato un terzo, loro
nemico, siano assaliti da lui, e che questi venga alle mani
e percuota uno dei due amici; che quello dei due amici,
rimasto illeso, creda l'amico e sè in pericolo di vita,
e perciò istighi l'amico colluttante ad uccidere l'av
versario, e che difatto l'amico colluttante lo uccida.
In questa posizione di fatto l'amico colluttante, autor
materiale dell'omicidio, che ben sapeva potersi esimere
dal suo avversario con la fuga, non può invocare la
scusante della legittima difesa o dell'eccesso di difesa,
e quindi è responsabile di omicidio improvviso com
messo al seguito di provocazione ; ma l'istigatore che
ha istigato al delitto, perchè credeva l'amico e sè in
pericolo di vita, può invocare la diminuente dell'ec
cesso della difesa; imperocché l'elemento intenzionale
di lui fu informato dal concetto della difesa che dimi
nuisce la pravità del suo operato e la sua imputabi lità ; e la scienza ammette il concetto giuridico non
solo della necessità effettiva e reale della difesa, ma
anche di quella opinativa; e cosi può avvenire che
l'autor materiale sia ritenuto colpevole di omicidio im
provviso con semplice provocazione, e l'istigatore per
eccesso di difesa; Che non potendosi indagare gli elementi di convin
zione che determinarono i giurati a dare le loro ri
sposte, ad escludere la contradizione delle medesime
basta che la loro coesistenza sia scientificamente pos
sibile, perchè la dedotta censura di contradizione venga
esclusa ; Che conseguentemente il primo mezzo di ricorso non
ha sussistenza, e merita di essere rigettato.
Considerando sul secondo mezzo relativo alla pre
tesa incompletezza del verdetto, che anche questo è
insufficiente. Infatti, rettamente i giurati non risposero
alla questione terza nell' interesse di Giosuè Nuti,
perchè, rispondendo affermativamente alla prima ed
alla seconda questione, avevano implicitamente escluso
di fronte a lui il titolo più mite di omicidio per ec
cesso di difesa; ma non era vietato di richiamare
alla mente dei giurati, nell'interesse non più di Gio
suè, ma di Vittorio Nuti, il concetto dell'eccesso di di
fesa espresso nella questione terza, potendo trovarsi
al tempo del reato in uno stato di animo diverso da
quello di Giosuè. Ora, con la sesta questione, concer
nente Vittorio, fu richiamato appunto il concetto del
l'eccesso di difesa espresso nella terza, che i giurati
ben conoscevano ed avevano presente, e furono così
invitati a rispondervi nell' interesse dello stesso Vit
torio, e vi risposero affermativamente. Quindi la sup
posta incompletezza non sussiste, perchè, se i giurati non risposero alla terza questione nell'interesse di
Giosuè Nuti, ne ebbero presente il concetto, allorché
risposero alla sesta nell'interesse di Vittorio Nuti; nè
è vietato da alcun articolo di legge di richiamare con
una questione il concetto espresso in altra questione
precedente, dovendosi intendere in tal caso che il con
cetto della questione richiamata sia contenuto in quella con cui se ne fa il richiamo;
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Bandi, P. M
Trecci — Ric. Aldiccioni.
Cassazione — lliiioreime — Ricorso giro ri olio dal
padre (Cod. proc. pen., art. 648).
E inammessibile il ricorso per cassazione prodotto dal padre pel figlio soggetto alla patria potestà;
perchè potendo il minore agli effetti penali stare
legittimamente in giudizio, può e deve egli mede
sìmo impugnare, sia in appello, sia in cassazione,
le sentenze che reputi ingiuste. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché non sia in ragione at
tendibile il ricorso interposto da Arcangelo Aldiccioni
nell'interesse del proprio figlio Eugenio, di anni sedici
compiuti, stato ammonito con decreto del pretore di
Péccioli, perchè la dichiarazione di ricorrere in Cas
sazione deve esser fatta dalla partè condannata o lesa
dalla pronuncia emanata dal giudice in via penale o
da persona munita di speciale mandato.
Né si ha riguardo all'età minore della parte mede
sima per ammettere a far ricorso in sua vece la per sona munita della patria potestà, perchè avendo il
minore agli effetti penali persona legittima a stare in
giudizio e a difendersi dalla imputazione datagli, deve
averla e l'ha anche all'effetto d'impugnare, sia in ap
(1) Sulla capacità del minore a stare in giudizio penale, vedi le sentenze riferite a col. 313 e 346 del presente volume.
This content downloaded from 185.2.32.49 on Tue, 17 Jun 2014 10:59:58 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
377 GIURISPRUDENZA PENALE 378
pello, sia in cassazione, una sentenza od un provve
dimento del giudice che reputi ingiusto ; Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 26 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice,
P. M. Pozzi (Conci, per rigetto in merito, senza ele
vare l'eccezione pregiudiziale) — Ric. Guido Catte
rina, condannata per lotteria clandestina.
Biotto— Contravvenzione— Eticorso per cassazione — Competenza speciale «Iella Cassazione ili Koiua
(Legge 27 dicembre 1875, n. 2837, art. 3, n. 6).
I ricorsi per annullamento per contravvenzioni in
materia di lotto sono devoluti alla competenza
speciale delle Sezioni di Cassazione istituite in
Roma. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché prima d'entrare ad esa
minare il merito del ricorso, di cui è caso, importa conoscere se abbia questa Corte a dirsi competente a
pronunciare in proposito; Attesoché il lotto pubblico riveste doppio carattere,
di privativa erariale e di tassa, essendo anche sulle
vincite imposta una tassa a favore dello Stato; Che quindi le contravvenzioni alle leggi che lo reg
gono, massime quando hanno tratto a tenuta di lotto
clandestino, vengono a ledere ad un tempo sia la pri
vativa dello Stato, sia il diritto di percepirne le even
tuali tasse sui premi delle vincite, e quindi debbono
essere comprese nel novero di quelle cui accenna il
n. 6 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1875, n. 2837,
la di cui cognizione é deferita alle Sezioni di Cassazione
istituite in Roma; Per questi motivi, ordina la trasmissione degli atti
alle Sezioni di Cassazione istituite in Roma.
(1) Con vera compiacenza pubblichiamo questa sentenza, resa a re lazione del chiarissimo cons. Talice, e che rimuove un inconveniente che il nostro giornale pel primo aveva già additato. Vedi col. 28 e 178 del presente volume, in nota.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO Udienza 25 giugno 1879, Pres. Enrico, Est. Pagani,
P. M- Gambaiìa (Conci, conf.) — Ric. Civetta.
Dibattimento — Letture — Sentenze — Esami ali
testimoni assenti (Cod. proc. pen., art. 281, II. 2,
e 311).
Dibattimento — Testimone malato — Pubblicità del
l'esame (Cod. prod, pen., art. 294).
In massima deve ammettersi la lettura in dibatti
mento di qualunque atto, quando non vi sia un
espresso divieto di legge.
Possono perciò leggersi le sentenze precedenti pro
nunziate contro il giudicabile, anche se la lettura
sia fatta al solo scopo di accertarne la moralità.
I testimoni assenti dal Regno le cui deposizioni,
giusta l'art. 311 Cod.proc. pen., possono essere lette
in dibattimento, sono i testimoni non presenti nel Re
gno, quantunque per essi non concorrano le condi
zioni per dirli assenti, a norma del Cod. civ.
Nessuna legge prescrive che l'esame di un testimone
ammalato, a cui si proceda per delegazione nel
caso del dibattimento, debba seguire con l'inter
vento del pubblico. (1)
La Corte, ecc. — Sul primo mezzo — Considerato
che, se nell'art. 281, n. 2 del Cod. proc. pen. non si fa
cenno di lettura di sentenze, male però la difesa si op
poneva, ostando alla lettura di quelle in precedenti
giudizi, benché in estero Stato, proferite contro il Ci
vetta; e conseguentemente non sussiste la violazione
del predetto articolo; ed in vero, se la legge parla solo
di lettura di verbali e di rapporti, mal se ne vorrebbe
inferire, che al presidente, massime nei giudizi di As
sise, non fosse lecito di ordinarla anche solo allo scopo di rendere nota la moralità dell' accusato, e special mente di sentenze di condanne aventi tratto alla reci
dività di cui si dava carico al Civetta, per la quale sarebbe bastata la sentenza del Tribunale di Borgotaro, da esso non disconosciuta, dovendosi insomma ammet
tere in massima la lettura di qualsivoglia atto, quando non sia dalla legge espressamente vietata.
Sul secondo mezzo — Considerato che la denunciata
ordinanza, autorizzando la lettura di testimonianze rese
in estero Stato, e di testimoni dati in nota dal pub blico ministero, benché non constatasse se e come siasi
eseguito il relativo decreto del presidente in data 23
ottobre 1878, non si violava punto la legge, né per es
sersi quelli ritenuti compresi nella denominazione di
testimoni assenti dal Regno, né per essersi discono
sciuto il principio dell'oralità; Che pur prescindendo dal riflesso che la difesa, as
sentendo alla lettura di parte dei 15 testimoni stranieri
dati, come sovra, in nota, già riconobbe non essersi
dall'autorità giudiziaria italiana tralasciato di promuo vere all'estero l'esecuzione del precitato decreto, nep
pure si contende, che fuori del Regno d'Italia si tro
vassero e risiedessero i testimoni suddetti ; Che non regge nella specie il paragone fra testimoni
assenti dal Regno, di cui si parla nell'art. 311 del Cod.
proc. pen., e gli assenti di cui si tratta nel Cod. civ.:
ben diversi essendone la significazione e lo scopo, mi
rando il Cod. civ. a tutelare la personalità e l'inte
resse del cittadino, di cui s'ignora perfino l'esistenza
in vita, mentre in materia penale si tratta d'interesse
generale e sociale, di atti che nell'amministrazione della
giustizia non ammettono dilazione, per modo che la
denominazione di assenti dal Regno deve ricevere
una più lata significazione, in cui siano da compren dersi tutti i testimoni che, indipendentemente dalla loro
sudditanza, non si trovino in Italia o risiedano in estero
Stato; del resto, le difficoltà di vario genere che po
(1) Conforme: Cass. Firenze, 6 aprile 1878, ric. Malossa [Temi veri., 1878, pag. 295).Confronta pure, Cass. Napoli, 23 agosto 1879, a col. 300 del presente volume.
This content downloaded from 185.2.32.49 on Tue, 17 Jun 2014 10:59:58 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions