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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Bandi, P. M Trecci...

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Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Bandi, P. M Trecci —Ric. Aldiccioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 375/376-377/378 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084842 . Accessed: 17/06/2014 10:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.49 on Tue, 17 Jun 2014 10:59:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Bandi, P. M Trecci —Ric. AldiccioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.375/376-377/378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084842 .

Accessed: 17/06/2014 10:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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375 PARTE SECONDA 376

(-imi — Verdetto — Più autori — Provocazione

per uno — Eccesso «li difesa per l'altro (Cod. proc.

pen., art. 494). Ciiiurx — Questioni — Richiamo di concetto espresso

in questione non risoluta (Cod. pen., art. 494).

Ad escludere la contraddizione nelle risposte dei giu

rati basta che la coesistenza delle ipotesi affermate

sia scientificamente possibile.

Per i principi della scienza, non è contradittorio

che all'autore materiale di un omicidio competa la

sola scusa della provocazione, e all' istigatore, che

pel Cod. pen. toscano è coautore, quella più ampia

dell'eccesso di difesa; e la dottrina ammette il

concetto giuridico non solo della necessità effettiva

e reale della difesa, ma anche di quella opinativa.

Non è vietato di richiamare in una questione il con

cetto espresso in altra questione precedente; nè il

verdetto può dirsi incompleto per non avere i giu

rati data alcuna risposta alla questione richia

mata, che era rimasta assorbita.

La Corte, ecc. — Considerando sul primo mezzo re

lativo alla contraddizione del verdetto, che nei prin

cipi della scienza non è contradittorio che l'autore

materiale d'un omicidio sia tenuto responsabile e con

dannato per omicidio improvviso commesso al seguito

di provocazione, e l'istigatore, che per il Cod. pen. tose,

è un coautore, sia ritenuto colpevole soltanto di omi

cidio commesso per eccesso di difesa. Infatti si può con

figurare il caso che due amici, incontrato un terzo, loro

nemico, siano assaliti da lui, e che questi venga alle mani

e percuota uno dei due amici; che quello dei due amici,

rimasto illeso, creda l'amico e sè in pericolo di vita,

e perciò istighi l'amico colluttante ad uccidere l'av

versario, e che difatto l'amico colluttante lo uccida.

In questa posizione di fatto l'amico colluttante, autor

materiale dell'omicidio, che ben sapeva potersi esimere

dal suo avversario con la fuga, non può invocare la

scusante della legittima difesa o dell'eccesso di difesa,

e quindi è responsabile di omicidio improvviso com

messo al seguito di provocazione ; ma l'istigatore che

ha istigato al delitto, perchè credeva l'amico e sè in

pericolo di vita, può invocare la diminuente dell'ec

cesso della difesa; imperocché l'elemento intenzionale

di lui fu informato dal concetto della difesa che dimi

nuisce la pravità del suo operato e la sua imputabi lità ; e la scienza ammette il concetto giuridico non

solo della necessità effettiva e reale della difesa, ma

anche di quella opinativa; e cosi può avvenire che

l'autor materiale sia ritenuto colpevole di omicidio im

provviso con semplice provocazione, e l'istigatore per

eccesso di difesa; Che non potendosi indagare gli elementi di convin

zione che determinarono i giurati a dare le loro ri

sposte, ad escludere la contradizione delle medesime

basta che la loro coesistenza sia scientificamente pos

sibile, perchè la dedotta censura di contradizione venga

esclusa ; Che conseguentemente il primo mezzo di ricorso non

ha sussistenza, e merita di essere rigettato.

Considerando sul secondo mezzo relativo alla pre

tesa incompletezza del verdetto, che anche questo è

insufficiente. Infatti, rettamente i giurati non risposero

alla questione terza nell' interesse di Giosuè Nuti,

perchè, rispondendo affermativamente alla prima ed

alla seconda questione, avevano implicitamente escluso

di fronte a lui il titolo più mite di omicidio per ec

cesso di difesa; ma non era vietato di richiamare

alla mente dei giurati, nell'interesse non più di Gio

suè, ma di Vittorio Nuti, il concetto dell'eccesso di di

fesa espresso nella questione terza, potendo trovarsi

al tempo del reato in uno stato di animo diverso da

quello di Giosuè. Ora, con la sesta questione, concer

nente Vittorio, fu richiamato appunto il concetto del

l'eccesso di difesa espresso nella terza, che i giurati

ben conoscevano ed avevano presente, e furono così

invitati a rispondervi nell' interesse dello stesso Vit

torio, e vi risposero affermativamente. Quindi la sup

posta incompletezza non sussiste, perchè, se i giurati non risposero alla terza questione nell'interesse di

Giosuè Nuti, ne ebbero presente il concetto, allorché

risposero alla sesta nell'interesse di Vittorio Nuti; nè

è vietato da alcun articolo di legge di richiamare con

una questione il concetto espresso in altra questione

precedente, dovendosi intendere in tal caso che il con

cetto della questione richiamata sia contenuto in quella con cui se ne fa il richiamo;

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 16 agosto 1879, Pres. Poggi, Est. Bandi, P. M

Trecci — Ric. Aldiccioni.

Cassazione — lliiioreime — Ricorso giro ri olio dal

padre (Cod. proc. pen., art. 648).

E inammessibile il ricorso per cassazione prodotto dal padre pel figlio soggetto alla patria potestà;

perchè potendo il minore agli effetti penali stare

legittimamente in giudizio, può e deve egli mede

sìmo impugnare, sia in appello, sia in cassazione,

le sentenze che reputi ingiuste. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché non sia in ragione at

tendibile il ricorso interposto da Arcangelo Aldiccioni

nell'interesse del proprio figlio Eugenio, di anni sedici

compiuti, stato ammonito con decreto del pretore di

Péccioli, perchè la dichiarazione di ricorrere in Cas

sazione deve esser fatta dalla partè condannata o lesa

dalla pronuncia emanata dal giudice in via penale o

da persona munita di speciale mandato.

Né si ha riguardo all'età minore della parte mede

sima per ammettere a far ricorso in sua vece la per sona munita della patria potestà, perchè avendo il

minore agli effetti penali persona legittima a stare in

giudizio e a difendersi dalla imputazione datagli, deve

averla e l'ha anche all'effetto d'impugnare, sia in ap

(1) Sulla capacità del minore a stare in giudizio penale, vedi le sentenze riferite a col. 313 e 346 del presente volume.

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377 GIURISPRUDENZA PENALE 378

pello, sia in cassazione, una sentenza od un provve

dimento del giudice che reputi ingiusto ; Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 26 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice,

P. M. Pozzi (Conci, per rigetto in merito, senza ele

vare l'eccezione pregiudiziale) — Ric. Guido Catte

rina, condannata per lotteria clandestina.

Biotto— Contravvenzione— Eticorso per cassazione — Competenza speciale «Iella Cassazione ili Koiua

(Legge 27 dicembre 1875, n. 2837, art. 3, n. 6).

I ricorsi per annullamento per contravvenzioni in

materia di lotto sono devoluti alla competenza

speciale delle Sezioni di Cassazione istituite in

Roma. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché prima d'entrare ad esa

minare il merito del ricorso, di cui è caso, importa conoscere se abbia questa Corte a dirsi competente a

pronunciare in proposito; Attesoché il lotto pubblico riveste doppio carattere,

di privativa erariale e di tassa, essendo anche sulle

vincite imposta una tassa a favore dello Stato; Che quindi le contravvenzioni alle leggi che lo reg

gono, massime quando hanno tratto a tenuta di lotto

clandestino, vengono a ledere ad un tempo sia la pri

vativa dello Stato, sia il diritto di percepirne le even

tuali tasse sui premi delle vincite, e quindi debbono

essere comprese nel novero di quelle cui accenna il

n. 6 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1875, n. 2837,

la di cui cognizione é deferita alle Sezioni di Cassazione

istituite in Roma; Per questi motivi, ordina la trasmissione degli atti

alle Sezioni di Cassazione istituite in Roma.

(1) Con vera compiacenza pubblichiamo questa sentenza, resa a re lazione del chiarissimo cons. Talice, e che rimuove un inconveniente che il nostro giornale pel primo aveva già additato. Vedi col. 28 e 178 del presente volume, in nota.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO Udienza 25 giugno 1879, Pres. Enrico, Est. Pagani,

P. M- Gambaiìa (Conci, conf.) — Ric. Civetta.

Dibattimento — Letture — Sentenze — Esami ali

testimoni assenti (Cod. proc. pen., art. 281, II. 2,

e 311).

Dibattimento — Testimone malato — Pubblicità del

l'esame (Cod. prod, pen., art. 294).

In massima deve ammettersi la lettura in dibatti

mento di qualunque atto, quando non vi sia un

espresso divieto di legge.

Possono perciò leggersi le sentenze precedenti pro

nunziate contro il giudicabile, anche se la lettura

sia fatta al solo scopo di accertarne la moralità.

I testimoni assenti dal Regno le cui deposizioni,

giusta l'art. 311 Cod.proc. pen., possono essere lette

in dibattimento, sono i testimoni non presenti nel Re

gno, quantunque per essi non concorrano le condi

zioni per dirli assenti, a norma del Cod. civ.

Nessuna legge prescrive che l'esame di un testimone

ammalato, a cui si proceda per delegazione nel

caso del dibattimento, debba seguire con l'inter

vento del pubblico. (1)

La Corte, ecc. — Sul primo mezzo — Considerato

che, se nell'art. 281, n. 2 del Cod. proc. pen. non si fa

cenno di lettura di sentenze, male però la difesa si op

poneva, ostando alla lettura di quelle in precedenti

giudizi, benché in estero Stato, proferite contro il Ci

vetta; e conseguentemente non sussiste la violazione

del predetto articolo; ed in vero, se la legge parla solo

di lettura di verbali e di rapporti, mal se ne vorrebbe

inferire, che al presidente, massime nei giudizi di As

sise, non fosse lecito di ordinarla anche solo allo scopo di rendere nota la moralità dell' accusato, e special mente di sentenze di condanne aventi tratto alla reci

dività di cui si dava carico al Civetta, per la quale sarebbe bastata la sentenza del Tribunale di Borgotaro, da esso non disconosciuta, dovendosi insomma ammet

tere in massima la lettura di qualsivoglia atto, quando non sia dalla legge espressamente vietata.

Sul secondo mezzo — Considerato che la denunciata

ordinanza, autorizzando la lettura di testimonianze rese

in estero Stato, e di testimoni dati in nota dal pub blico ministero, benché non constatasse se e come siasi

eseguito il relativo decreto del presidente in data 23

ottobre 1878, non si violava punto la legge, né per es

sersi quelli ritenuti compresi nella denominazione di

testimoni assenti dal Regno, né per essersi discono

sciuto il principio dell'oralità; Che pur prescindendo dal riflesso che la difesa, as

sentendo alla lettura di parte dei 15 testimoni stranieri

dati, come sovra, in nota, già riconobbe non essersi

dall'autorità giudiziaria italiana tralasciato di promuo vere all'estero l'esecuzione del precitato decreto, nep

pure si contende, che fuori del Regno d'Italia si tro

vassero e risiedessero i testimoni suddetti ; Che non regge nella specie il paragone fra testimoni

assenti dal Regno, di cui si parla nell'art. 311 del Cod.

proc. pen., e gli assenti di cui si tratta nel Cod. civ.:

ben diversi essendone la significazione e lo scopo, mi

rando il Cod. civ. a tutelare la personalità e l'inte

resse del cittadino, di cui s'ignora perfino l'esistenza

in vita, mentre in materia penale si tratta d'interesse

generale e sociale, di atti che nell'amministrazione della

giustizia non ammettono dilazione, per modo che la

denominazione di assenti dal Regno deve ricevere

una più lata significazione, in cui siano da compren dersi tutti i testimoni che, indipendentemente dalla loro

sudditanza, non si trovino in Italia o risiedano in estero

Stato; del resto, le difficoltà di vario genere che po

(1) Conforme: Cass. Firenze, 6 aprile 1878, ric. Malossa [Temi veri., 1878, pag. 295).Confronta pure, Cass. Napoli, 23 agosto 1879, a col. 300 del presente volume.

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