Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. TraldiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.311/312-313/314Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084805 .
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311 PARTE SECONDA 312
Il che dimostra sempre più che la suddetta sospen
sione non fu dal prefetto approvata, e forse neanco
conosciuta; e spiega d'altra parte come la Giunta mu
nicipale appena fu del fatto informata, siasi in via di
urgenza affrettata a reintegrare il De Santo nella sua
posizione, onde riparare, per quanto fosse possibile, al
ali' incorsa illegalità del sindaco ;
Attesoché, tolta di mezzo l'avvenuta illegale sospen
sione, il Giuseppe de Santo, munito della sua patente di guardaboschi, non solo potesse, ma dovesse, per l'e
sercizio delle sue funzioni, andare armato, a norma dei
regolamenti, e così asportare lo schioppo ; per lo che
è manifesto, ed è necessità conchiudere, che mancava
ogni fondamento all'ascrittagli contravvenzione, e che
non era possibile condanna ove non esisteva reato.
C Omissis); Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,
P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Traldi.
■Bancarotta — Giudizio penale — Cessazione dei pa
ffanienti — Dichiarazione del giudice civile (Cod.
pen., art. 381; Cod. di comm., art. 547 e 543).
La potestà del giudice penale di conoscere del reato
di bancarotta, non è subordinata alla previa di
chiarazione di fallimento per par tè del giudice com
merciale. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché sono due cose ben di
verse la cessazione dei pagamenti per parte di un com
merciante, e la dichiarazione di fallimento del mede
simo;
Che la cessazione dei pagamenti, la quale costituisce
essa stessa lo stato di fallimento, è un fatto di per sè
stante, dal quale, come derivano conseguenze civili nelle
relazioni tra il fallito ed i suoi creditori, così possono derivare conseguenze penali nelle relazioni fra esso e
la società, qualora concorra alcuna delle circostanze
di cui agli art. 698 e seguenti, oppure agli .art. 703 e
seguenti del Cod. di comm.; Che la dichiarazione di fallimento, invece, essendo la
constatazione giudiziaria della cessazione dei pagamenti
per gli effetti civili, deve farsi dal Tribunale di com
mercio, ed è necessaria affinchè questi effetti civili
possano dagl'interessati invocarsi; ma non è punto ne
cessaria affinchè il giudice penale possa pronunziare condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, poiché si tratta, nell'un caso e nell'altro, di due giudizi che
hanno uno scopo essenzialmente diverso, che si svol
gono con diversi criteri, e che sono quindi indipendenti fra loro. A quel modo pertanto che, colla condanna per
bancarotta, il giudice penale non può vincolare il giu dice di commercio, in ordine alla dichiarazione di fal
limento, così, e converso, la potestà del giudice penale
di conoscere del reato di bancarotta, e pronunziare la
relativa condanna, non può essere subordinata alla di
chiarazione di fallimento per parte del giudice com
merciale ; Che siffatti principi trovansi nel modo il più mani
festo sanzionati dalle nostre leggi positive. Imperocché l'art. 543 del Cod. di comm. statuisce in termini espressi che è in istato di fallimento il commerciante, il quale cessa di fare i suoi pagamenti ; e, ad eliminare il dubbio
che a costituire il fallimento ne sia mestieri la solenne
dichiarazione, soggiunge ben tosto che il fallimento del
commerciante può essere dichiarato anche dopo la sua
morte, distinguendo così recisamente tra il fatto e la
constatazione giudiziaria di esso. Di guisa che gli ar
ticoli 698 e seguenti, 703 e seguenti dello stesso Codice
relativi alla bancarotta, nel parlare di commerciante
fallito, non possono intendersi accennare se non al fatto
della cessazione dei pagamenti, non già alla dichiara
zione giuridica di questo fatto, ed a questo fatto del
pari, non alla constatazione giudiziaria di esso, accennano
gli art. 381 e seguenti del Cod. pen. relativi alle banche
rotte, i quali si riferiscono appunto alle leggi commerciali; Che questo concetto del legislatore viene ad essere
viepiù chiarito dal confrontare coi citati articoli l'ar
ticolo 547 del Cod. di comm., ed i successivi, special mente gli art. 551 e 558, dai quali ad evidenza si scorge come tutti gli effetti della dichiarazione di fallimento
riguardano in modo esclusivo gli interessi civili, ed è
d'altronde conforme al principio della distinzione ed
indipendenza reciproca dell'azione civile e della penale ;
principio sì scrupolosamente tutelato dalle nostre leggi, che il giudice penale può, se così creda, continuare a
condurre a termine il suo giudizio, anche quando contro
l'azione penale si propongano eccezioni civili riflettenti
diritti reali, le quali, ove sussistessero, escluderebbero
il reato (art. 33 del Cod. proc. pen.) ; Ond'è che, a fortiori, non dovrà il giudice penale
aspettare l'esito del giudizio civile per punire un reato, sol perchè dal fatto che ne è base derivano conseguenze ed obbligazioni civili, tanto più che la dichiarazione di
fallimento, d'ordinario non ha luogo se non in seguito alla presentazione del bilancio per parte del fallito
(Cod. di comm., art. 345, 346) mentre la condanna per bancarotta può invece essere pronunziata precisamente
perchè il bilancio non fu presentato (conf. art. 381 del
Cod. pen., ed art. 701, n. 4 del Cod. comm.), siccome
avvenne appunto nel caso presente; Che nella specie in esame contro la sentenza preto
riale che condannò il Traldi per bancarotta semplice, il medesimo non dedusse in appella altro motivo di
gravame se non il difetto di previa dichiarazione del suo fallimento, ed il difetto di prova degli addebiti fat
tigli, e la sentenza d'appello che ora s'impugna, di
chiarò nella motivazione del suo dispositivo, che basta, a senso di legge, la cessazione dei pagamenti per co
stituire il fallimento benché non ne sia ancora fatta giu diziale dichiarazione, e che la prova di questa cessa
zione si ebbe evidente per le dichiarazioni stesse
dell'appellante e de'suoi creditori;
(1) Vedi Cassazione Napoli, 17 ottobre 1877, con le osservazioni e i richiami in nota (Foro it., 1878, col. 26).
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313 GIURISPRUDENZA PENALE 314
Che per conseguenza la sentenza stessa si fece carico
di tutti i mezzi di gravame, e motivò sufficientemente
il rigetto di ciascuno di essi, col che implicitamente
rispose altresì all'eccepita incompetenza del giudice
penale a constatare la cessazione dei pagamenti, ecce
zione d'altronde che non si trova formulata in modo
espresso nei motivi d'appello; Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,
P. M. Spera — Ric. Prosperi.
Querela — Hiuorenne — Patria potestà — Quali
ficazione ilei reato in modo diVerso dalla querela
(Cod. proc. pen., art. 104).
I minorenni soggetti alla patria potestà possono portar
querela essi stessi direttamente, senza che a ciò
sia necessario Vintervento di chi è investito della -
patria potestà. (1)
Ad ogni modo quando la querela fu sporta dal mi
norenne e dalla madre, non può addursi la man
canza di autorizzazione del padre, 'Cioè di colui
che è nell'esercizio della patria potestà, se il me
desimo non abbia disdetta la querela. La querela si riferisce al fatto e non al diritto ; ep
perciò nei reali di azione privata non può dirsi nulla
per mancanza d'istanza di punizione la sentenza
che abbia dato al fatto denunziato una qualifica di
versa (nella specie, meno grave) di quella contenuta
nella querela.
La Corte, ecc. — Attesoché a senso del disposto del
l'art. 104 proc. pen., ogni persona che si pretende offesa
o danneggiata da un reato, può portarne querela;
Che-dagli atti del processo risulta come la Giulia
Petracchi, danneggiata ed oltraggiata dal ricorrente,
non meno che la madre di lei abbiano pòrto querela
all'autorità competente; e come in seguito a tale que
rela, siasi fatto il processo, a cui tenne dietro la con
danna del ricorrente stesso;
Che nella dichiarazione della Petracchi non si può
disconoscere il carattere di querela, dappoiché essa fu
fatta spontaneamente dalla parte offesa davanti ad un
ufficiale di polizia giudiziaria; né può dirsi essere questa
dichiarazione una semplice denunzia, sia perchè la de
nunzia della parte lesa è per ciò stesso una querela,
sia perchè tanto più deve dirsi querela, trattandosi di
reato, per cui non si può procedere che ad istanza della
parte offesa;
Che nulla toglie alla validità della querela il tro
varsi la Giulia Petracchi sotto la potestà del padre,
sia perchè la patria potestà ha per iscopo unicamente
la cura della persona e dei beni del figlio di famiglia
negl'interessi civili, e la quèrcia ha per iscopo un in
teresse d'ordine pubblico e sociale, il quale non cessa
di essere tale, solo perchè si tratti di reato, per cui
non si possa procedere che ad istanza della parte of
fesa; sia perchè lo stesso Cod. di proc. pen., col dichia
rare all'art. 105 che l'ascendente può portar querela
pei discendenti minori posti sotto la sua potestà, aper tamente dimostra che i discendenti minori figli di fa
miglia possono portar querela essi medesimi diretta
mente, e che quindi ad essi pure si estende l'espressione illimitata: ogni persona offesa o danneggiata eia un
reato, che si legge nel precedente art. 104; sia infine,
perchè la querela fu pòrta abbondantemente altresì
dalla madre, alla quale altresì per l'art. 220 del Cod.
civ. spetta ad ogni modo l'esercizio della patria po
testà, anche durante il matrimonio, qualora il padre non possa esercitarla ; e la querela della madre non fu
d'altronde dal padre disdetta; Che neppure può fare difficoltà la circostanza del
l'essere stata la prima condanna pronunziata dal Tri
bunale, dietro la pòrta querela per eccitamento alla
corruzione, ed essersi invece proferita la seconda in
grado di appello per oltraggio privato al pudore, senza
che vi fosse nuova e distinta querela per questo reato
speciale, essendo troppo evidente che la querela si ri
ferisce al fatto, non al diritto, e che è ufficio dell'au
torità giudiziaria il delineare, secondo le risultanze del
dibattimento, la figura giuridica del fatto criminoso che
fu denunziato, per guisa che la querela pel fatto, che
poi costituisce materia del processo, abbraccia impli citamente tutte le configurazioni criminose che dallo
svolgersi del processo medesimo venga il fatto succes
sivamehte ad assumere; Che infondato per conseguenza si presenta il mezzo
dedotto, il quale d'altronde non è attendibile, anche
perchè le violazioni in esso addotte non furono pro
poste davanti alla Corte d'appello (art. 420 del Cod. di
proc. pen.); Per questi motivi, rigetta, ecc.
(1) V. in senso conforme le sentenze 21 aprile 1876 della Corte di
appello di Casale e 3 maggio 1876 della stessa Cassazione di Roma, a col. 229 e 361 del Foro it., 1876, con osservazioni e richiami nelle
relative note, e Cassazione Torino, 3 febbraio 1877 {Id., 1877, col. 116). E quanto alla desistenza del minorenne dalla sporta querela, V. Cas
sazione di Palermo, 23 dicembre 1878, in questo volume, col. 214 e
seguenti.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 30 luglio 1879, Pres. Narici, Est. Ciollaro —
Ric. P. Ministero e Selvaggi, parte civile, c. Toma
iuolo, imputato.
llicusa «li giudice — Parole ingiuriose — lligeito «iella ricusa — Hiilta — Azione penale (Cod. proc. civ., art. 116 e 127; Cod. proc. pen., art. 580).
La riparazione dell' ingiuria concessa clalV art. 127
proc. civ. al giudice ricusa}to, non deve intendersi
nel senso del diritto al solo indennizzo dei danni
con esclusione del diritto all'azione penale; eppeì'ciò il giudice ricusato può sporgere querela per le in
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