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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P....

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Traldi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 311/312-313/314 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084805 . Accessed: 18/06/2014 20:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.174 on Wed, 18 Jun 2014 20:31:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. TraldiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.311/312-313/314Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084805 .

Accessed: 18/06/2014 20:31

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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311 PARTE SECONDA 312

Il che dimostra sempre più che la suddetta sospen

sione non fu dal prefetto approvata, e forse neanco

conosciuta; e spiega d'altra parte come la Giunta mu

nicipale appena fu del fatto informata, siasi in via di

urgenza affrettata a reintegrare il De Santo nella sua

posizione, onde riparare, per quanto fosse possibile, al

ali' incorsa illegalità del sindaco ;

Attesoché, tolta di mezzo l'avvenuta illegale sospen

sione, il Giuseppe de Santo, munito della sua patente di guardaboschi, non solo potesse, ma dovesse, per l'e

sercizio delle sue funzioni, andare armato, a norma dei

regolamenti, e così asportare lo schioppo ; per lo che

è manifesto, ed è necessità conchiudere, che mancava

ogni fondamento all'ascrittagli contravvenzione, e che

non era possibile condanna ove non esisteva reato.

C Omissis); Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,

P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Traldi.

■Bancarotta — Giudizio penale — Cessazione dei pa

ffanienti — Dichiarazione del giudice civile (Cod.

pen., art. 381; Cod. di comm., art. 547 e 543).

La potestà del giudice penale di conoscere del reato

di bancarotta, non è subordinata alla previa di

chiarazione di fallimento per par tè del giudice com

merciale. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché sono due cose ben di

verse la cessazione dei pagamenti per parte di un com

merciante, e la dichiarazione di fallimento del mede

simo;

Che la cessazione dei pagamenti, la quale costituisce

essa stessa lo stato di fallimento, è un fatto di per sè

stante, dal quale, come derivano conseguenze civili nelle

relazioni tra il fallito ed i suoi creditori, così possono derivare conseguenze penali nelle relazioni fra esso e

la società, qualora concorra alcuna delle circostanze

di cui agli art. 698 e seguenti, oppure agli .art. 703 e

seguenti del Cod. di comm.; Che la dichiarazione di fallimento, invece, essendo la

constatazione giudiziaria della cessazione dei pagamenti

per gli effetti civili, deve farsi dal Tribunale di com

mercio, ed è necessaria affinchè questi effetti civili

possano dagl'interessati invocarsi; ma non è punto ne

cessaria affinchè il giudice penale possa pronunziare condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, poiché si tratta, nell'un caso e nell'altro, di due giudizi che

hanno uno scopo essenzialmente diverso, che si svol

gono con diversi criteri, e che sono quindi indipendenti fra loro. A quel modo pertanto che, colla condanna per

bancarotta, il giudice penale non può vincolare il giu dice di commercio, in ordine alla dichiarazione di fal

limento, così, e converso, la potestà del giudice penale

di conoscere del reato di bancarotta, e pronunziare la

relativa condanna, non può essere subordinata alla di

chiarazione di fallimento per parte del giudice com

merciale ; Che siffatti principi trovansi nel modo il più mani

festo sanzionati dalle nostre leggi positive. Imperocché l'art. 543 del Cod. di comm. statuisce in termini espressi che è in istato di fallimento il commerciante, il quale cessa di fare i suoi pagamenti ; e, ad eliminare il dubbio

che a costituire il fallimento ne sia mestieri la solenne

dichiarazione, soggiunge ben tosto che il fallimento del

commerciante può essere dichiarato anche dopo la sua

morte, distinguendo così recisamente tra il fatto e la

constatazione giudiziaria di esso. Di guisa che gli ar

ticoli 698 e seguenti, 703 e seguenti dello stesso Codice

relativi alla bancarotta, nel parlare di commerciante

fallito, non possono intendersi accennare se non al fatto

della cessazione dei pagamenti, non già alla dichiara

zione giuridica di questo fatto, ed a questo fatto del

pari, non alla constatazione giudiziaria di esso, accennano

gli art. 381 e seguenti del Cod. pen. relativi alle banche

rotte, i quali si riferiscono appunto alle leggi commerciali; Che questo concetto del legislatore viene ad essere

viepiù chiarito dal confrontare coi citati articoli l'ar

ticolo 547 del Cod. di comm., ed i successivi, special mente gli art. 551 e 558, dai quali ad evidenza si scorge come tutti gli effetti della dichiarazione di fallimento

riguardano in modo esclusivo gli interessi civili, ed è

d'altronde conforme al principio della distinzione ed

indipendenza reciproca dell'azione civile e della penale ;

principio sì scrupolosamente tutelato dalle nostre leggi, che il giudice penale può, se così creda, continuare a

condurre a termine il suo giudizio, anche quando contro

l'azione penale si propongano eccezioni civili riflettenti

diritti reali, le quali, ove sussistessero, escluderebbero

il reato (art. 33 del Cod. proc. pen.) ; Ond'è che, a fortiori, non dovrà il giudice penale

aspettare l'esito del giudizio civile per punire un reato, sol perchè dal fatto che ne è base derivano conseguenze ed obbligazioni civili, tanto più che la dichiarazione di

fallimento, d'ordinario non ha luogo se non in seguito alla presentazione del bilancio per parte del fallito

(Cod. di comm., art. 345, 346) mentre la condanna per bancarotta può invece essere pronunziata precisamente

perchè il bilancio non fu presentato (conf. art. 381 del

Cod. pen., ed art. 701, n. 4 del Cod. comm.), siccome

avvenne appunto nel caso presente; Che nella specie in esame contro la sentenza preto

riale che condannò il Traldi per bancarotta semplice, il medesimo non dedusse in appella altro motivo di

gravame se non il difetto di previa dichiarazione del suo fallimento, ed il difetto di prova degli addebiti fat

tigli, e la sentenza d'appello che ora s'impugna, di

chiarò nella motivazione del suo dispositivo, che basta, a senso di legge, la cessazione dei pagamenti per co

stituire il fallimento benché non ne sia ancora fatta giu diziale dichiarazione, e che la prova di questa cessa

zione si ebbe evidente per le dichiarazioni stesse

dell'appellante e de'suoi creditori;

(1) Vedi Cassazione Napoli, 17 ottobre 1877, con le osservazioni e i richiami in nota (Foro it., 1878, col. 26).

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313 GIURISPRUDENZA PENALE 314

Che per conseguenza la sentenza stessa si fece carico

di tutti i mezzi di gravame, e motivò sufficientemente

il rigetto di ciascuno di essi, col che implicitamente

rispose altresì all'eccepita incompetenza del giudice

penale a constatare la cessazione dei pagamenti, ecce

zione d'altronde che non si trova formulata in modo

espresso nei motivi d'appello; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 aprile 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico,

P. M. Spera — Ric. Prosperi.

Querela — Hiuorenne — Patria potestà — Quali

ficazione ilei reato in modo diVerso dalla querela

(Cod. proc. pen., art. 104).

I minorenni soggetti alla patria potestà possono portar

querela essi stessi direttamente, senza che a ciò

sia necessario Vintervento di chi è investito della -

patria potestà. (1)

Ad ogni modo quando la querela fu sporta dal mi

norenne e dalla madre, non può addursi la man

canza di autorizzazione del padre, 'Cioè di colui

che è nell'esercizio della patria potestà, se il me

desimo non abbia disdetta la querela. La querela si riferisce al fatto e non al diritto ; ep

perciò nei reali di azione privata non può dirsi nulla

per mancanza d'istanza di punizione la sentenza

che abbia dato al fatto denunziato una qualifica di

versa (nella specie, meno grave) di quella contenuta

nella querela.

La Corte, ecc. — Attesoché a senso del disposto del

l'art. 104 proc. pen., ogni persona che si pretende offesa

o danneggiata da un reato, può portarne querela;

Che-dagli atti del processo risulta come la Giulia

Petracchi, danneggiata ed oltraggiata dal ricorrente,

non meno che la madre di lei abbiano pòrto querela

all'autorità competente; e come in seguito a tale que

rela, siasi fatto il processo, a cui tenne dietro la con

danna del ricorrente stesso;

Che nella dichiarazione della Petracchi non si può

disconoscere il carattere di querela, dappoiché essa fu

fatta spontaneamente dalla parte offesa davanti ad un

ufficiale di polizia giudiziaria; né può dirsi essere questa

dichiarazione una semplice denunzia, sia perchè la de

nunzia della parte lesa è per ciò stesso una querela,

sia perchè tanto più deve dirsi querela, trattandosi di

reato, per cui non si può procedere che ad istanza della

parte offesa;

Che nulla toglie alla validità della querela il tro

varsi la Giulia Petracchi sotto la potestà del padre,

sia perchè la patria potestà ha per iscopo unicamente

la cura della persona e dei beni del figlio di famiglia

negl'interessi civili, e la quèrcia ha per iscopo un in

teresse d'ordine pubblico e sociale, il quale non cessa

di essere tale, solo perchè si tratti di reato, per cui

non si possa procedere che ad istanza della parte of

fesa; sia perchè lo stesso Cod. di proc. pen., col dichia

rare all'art. 105 che l'ascendente può portar querela

pei discendenti minori posti sotto la sua potestà, aper tamente dimostra che i discendenti minori figli di fa

miglia possono portar querela essi medesimi diretta

mente, e che quindi ad essi pure si estende l'espressione illimitata: ogni persona offesa o danneggiata eia un

reato, che si legge nel precedente art. 104; sia infine,

perchè la querela fu pòrta abbondantemente altresì

dalla madre, alla quale altresì per l'art. 220 del Cod.

civ. spetta ad ogni modo l'esercizio della patria po

testà, anche durante il matrimonio, qualora il padre non possa esercitarla ; e la querela della madre non fu

d'altronde dal padre disdetta; Che neppure può fare difficoltà la circostanza del

l'essere stata la prima condanna pronunziata dal Tri

bunale, dietro la pòrta querela per eccitamento alla

corruzione, ed essersi invece proferita la seconda in

grado di appello per oltraggio privato al pudore, senza

che vi fosse nuova e distinta querela per questo reato

speciale, essendo troppo evidente che la querela si ri

ferisce al fatto, non al diritto, e che è ufficio dell'au

torità giudiziaria il delineare, secondo le risultanze del

dibattimento, la figura giuridica del fatto criminoso che

fu denunziato, per guisa che la querela pel fatto, che

poi costituisce materia del processo, abbraccia impli citamente tutte le configurazioni criminose che dallo

svolgersi del processo medesimo venga il fatto succes

sivamehte ad assumere; Che infondato per conseguenza si presenta il mezzo

dedotto, il quale d'altronde non è attendibile, anche

perchè le violazioni in esso addotte non furono pro

poste davanti alla Corte d'appello (art. 420 del Cod. di

proc. pen.); Per questi motivi, rigetta, ecc.

(1) V. in senso conforme le sentenze 21 aprile 1876 della Corte di

appello di Casale e 3 maggio 1876 della stessa Cassazione di Roma, a col. 229 e 361 del Foro it., 1876, con osservazioni e richiami nelle

relative note, e Cassazione Torino, 3 febbraio 1877 {Id., 1877, col. 116). E quanto alla desistenza del minorenne dalla sporta querela, V. Cas

sazione di Palermo, 23 dicembre 1878, in questo volume, col. 214 e

seguenti.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 30 luglio 1879, Pres. Narici, Est. Ciollaro —

Ric. P. Ministero e Selvaggi, parte civile, c. Toma

iuolo, imputato.

llicusa «li giudice — Parole ingiuriose — lligeito «iella ricusa — Hiilta — Azione penale (Cod. proc. civ., art. 116 e 127; Cod. proc. pen., art. 580).

La riparazione dell' ingiuria concessa clalV art. 127

proc. civ. al giudice ricusa}to, non deve intendersi

nel senso del diritto al solo indennizzo dei danni

con esclusione del diritto all'azione penale; eppeì'ciò il giudice ricusato può sporgere querela per le in

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