Udienza 18 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —ric. P.M. c. LuzziSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084649 .
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PARTE SECONDA
Cassazione — Accusato colpito da mandato di cat
tura — Contumacia — Inamuiessihilatà (Cod. proc.
pen., art. 422, 423, 437, 438, 444, 524, 529, 530, 541 e 543).
L'imputato sottoposto ad accusa e colpito da man
dato di cattura non è ammesso a provvedersi in
Cassazione se non si costituisce in carcere. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché l'oggi ricorrente Calzo
lari Annibale è accusato del crimine previsto dall'ar
ticolo 350 del Cod. pen., e punibile colla reclusione
estensibile ad anni sette; e perciò la Corte d'appello
di Perugia, Sezione d'accusa, ha emesso ordinanza di
cattura contro lo stesso Calzolari, sotto la stessa data
delli 17 maggio 1878 in cui ne pronunciava l'accusa,
e con altra ordinanza dello stesso giorno gl'ingiunse
di costituirsi in carcere nel termine di 24 ore dalla
notificazione di essa ordinanza, il qual termine inutil
mente decorso sarà proceduto a termini di legge;
Che il Calzolari, avuta la notificazione della sentenza
di rinvio, dell' atto d'accusa, dell'ordinanza di cattura
e di quella dell' ingiunzione di costituirsi in carcere, a
vece d'obbedire alla stessa ingiunzione fece, a piede
libero, la dichiarazione della domanda in Cassazione e
propose dei mezzi d'annullamento contro la sentenza
di rinvio e d'accusa pronunciata dalla sullodata Corte
d'appello ;
Attesoché dalle combinate disposizioni degli articoli
422, 423, 437, 438, 444, 457, 524 e 529 del Cod. di proc.
penale, si raccoglie che colui che è stato accusato di
un crimine punibile con pena criminale di reclusione,
relegazione, di lavori forzati a tempo, od altra pena
più grave, non è ammesso a far domanda di nullità o
provvedersi in Cassassione se non si costituisce in car
cere. Ed invero, giusta l'articolo 423, l'imputato di cri
mine punibile con la pena di reclusione o della rele
gazione non è ammesso a far osservare gli atti del
processo se non si è costituito in carcere.
L'art. 444 dispone che se l'accusato non è arrestato,
o non si costituisce volontariamente in carcere, o non
si presenta nel termine prefisso nella sentenza di
rinvio, si procederà contro di lui in contumacia.
Dagli articoli 524 e 529 viene ordinato il procedi mento contumaciale, il quale si inizia allorquando dopo una sentenza di accusa non si sarà potuto arrestare
l'accusato, o non si costituirà in carcere, o si fosse evaso
dalla prigione, e durante il corso di tale procedura niun
difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace,
nè atto qualunque potrà prodursi eccettochè per la
prova della minore età, dal che siegue che molto meno
sia ricevibile alcuna altra domanda, massimamente il
ricorso in Cassazione tendente ad impugnare la sen
tenza di accusa. E ciò conforme alla natura del ri
medio di Cassazione, il quale è rimedio straordinario
che non si concede che quando sia chiuso l'adito ad
ogni altro. Ma l'accusato qualora si costituisca in car
cere, sia o no proferita la sentenza in contumacia, può valersi dei rimedi ordinari, e proporre tutte le do
mande di nullità che crederà nel suo interesse ; co
sicché nessun pregiudizio la di lui difesa risente dal
non essere stato ammesso ad adire il Magistrato su
premo finché si mantiene in istato di contumacia, durante il quale all'ammessione del ricorso ostano i
principi generali che regolano l'uso del rimedio straor
dinario della Cassazione, il quale non di leggieri si
concede, come lo mostra la disposizione dell'articolo 657.
Non constando dunque d'essersi costituito in carcere,
per la sua disobbedienza e ribellione alla legge, finché
rimane in quella condizione, non può far valere le sue
ragioni e le sue difese.
Per questi motivi, dichiara inammissibile il ri
corso, ecc.
(1) Conformi: Cass. Torino, 9 gennaio 1875, ric. Manuritta (Monit. dei Trib. di Milano, XVI, 1875, pag. 174) e 26 novembre 1875, ric. Pischedda (Id., XVII, 1876, pag. 80) ; Cass. Palermo, 3 maggio 1873, ric. Catanzaro (Circolo giurid. di Palermo, IV, pag. 37). — Nè a rendere ammissibile il ricorso varrebbe la circostanza di essere stato
l'imputato sentito durante l'istruttoria con mandato di comparizione, o di aver ottenuta la libertà provvisoria; poiché, come osserva la Cass. di Torino nella prima delle citate sentenze, lo stadio della istru zione preparatoria non si può confondere con quello dell' accusa, il
quale è di sua natura ben diverso, e viene retto da norme proprie e totalmente distinte da quelle del primo ; e ben lungi dal potersi trarre
argomento dalla suddetta circostanza per esimere l'accusato dalle
conseguenze giuridiche dell'ordinanza di cattura e dell'ingiunzione prescritta degli art. 437 e 439, rilevasi da quest'ultimo articolo che l'accusato stesso dovrebbe costituirsi in carcere quand'anche fosse stato precedentemente ammesso a libertà provvisoria.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 18 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De
Cesare, P. M. Spera (Conci, conf.) — ric. P. M.
c. Luzzi.
Appello — Mlaiicanza «li procura legale — Inani
messibilità (Cod. proc. pen., art. 402).
E inammessibile V appello interposto da persona non
munita di legale mandato di procura, e non può il giudice ordinare un mezzo d'istruzione per di
mostrare che colui il quale lo produsse era stato
facultato dal condannato. (1)
La Corte ecc. — Attesoché il Tribunale correzionale
di Avezzano con sentenza in data del 24 maggio 1878
condannò in contumacia Vincenzo Luzzi alla pena del
carcere per anni, due quale colpevole di ferimento vo
lontario con deturpamento permanente ed incapacità al lavoro per tempo maggiore di cinque giorni e mi
nore di trenta.
Contro questa sentenza un tale Ernesto Zugaro, che
si qualificò difensore del condannato, produsse appel lazione. Ma il proc. gen. elevò la inammissibilità di essa,
per non essere stata interposta nè dalla parte condan
nata, nè da un procuratore speciale. La Corte di ap
(1) Analogamente è stato deciso: che non è attendibile la dichiara zione di ricorrere in appello fatta dall' avvocato che difese l'imputato nel primo giudizio e che non è munito di speciale mandato - Cass.
Palermo, 10 maggio 1865, ric. Mazzoni (La Legge, V. 1865, pag. 553); e che la dichiarazione di appello deve considerarsi come nulla, allorché sia presentata da persona sconosciuta e senza procura, e, sebbene fir
mata, non sia certo se la firma appartenga all' imputato - Cass. Fi
renze, 18 giugno 1873, ric. P. M. c. Dissette (Id., XIII, 1873, pag. 811).
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GIURISPRUDENZA PENALE
pello di Aquila, con sentenza del 13 luglio 1878, pro nunziando interlocutoriamente, abilitò il Luzzi a dimo
strare che nel 5 giugno, epoca della interposizione di
appello, egli avesse fornito di speciale mandato di pro
cura Ernesto Zugaro. Il difensore in appello del Luzzi, avvocato Angelo
Camerini, in esecuzione di questa interlocutoria, presen
tava in giudizio una lettera privata del condannato al
Zugaro, sotto l'apparente data del 3 giugno, con cui si
dava a quest' ultimo facoltà d'interporre appello.
La Corte di merito, con sentenza definitiva del 4 set
tembre 1878, dichiarando valida quella lettera come
mandato di procura speciale, riparò l'appellata sen
tenza, riducendo la pena applicata ad un anno.
Contro entrambe le citate sentenze il proc. gen. in
terponeva ricorso, deducendo in appoggio la violazione
dello art. 402 Cod. di proc. pen., perchè l'appello non
essendo stato prodotto da persona munita di speciale
mandato di procura (non potendosi ritener tale quella
lettera posteriormente presentata) doveva esser di
chiarato inammessibile;
Attesoché l'appello dev' essere interposto nella can
celleria del Tribunale che ha proferita la sentenza
entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo
quello in cui fu pronunciata, se le parti od i loro pro
curatori furono presenti al dibattimento, sebbene nel
l'atto della pronunciazione si trovassero assenti ; e qua
lora alcuno di loro fosse stato assente dal dibattimento,
il termine decorre dal giorno della notificazione che
ne è fatta alla parte condannata. Il relativo atto deve
essere sottoscritto dall'appellante o da un procuratore
speciale, annettendosi il mandato, il quale in ogni caso
deve anche essere sottoscritto dal cancelliere.
Queste norme assolute ed invariabili sono dettate
dalla legge in ossequio alla serietà dei giudizi e per
l'esatto adempimento degli effetti giuridici che ne de
rivano. Sono esse prescrizioni che la sapienza romana
riconosceva in simili casi, ed all' uopo giova rammentare
quel che diceva Ulpiano : non solent audiri appellantes,
nisi hi quorum interest, vel quibus mandatum est,
vel qui negotium alienum, quod mox ratum habemur.
Onde non è lecito che una persona qualunque si pre
senti nella cancelleria del Tribunale e spieghi un ap
pello nell'interesse di un condannato senza la previa
esibizione del mandato di procura speciale (che deve
essere riconosciuto dal cancelliere mediante la sua
firma) annesso all'atto di gravame.
Or, s'è così e non altrimenti, ben si appone il ricor
rente proc. generale quando denuncia alla censura del
supremo Collegio le due sentenze della Corte di ap
pello di Aquila con le quali si sono disconosciuti la
lettera e lo spirito dell'art. 402 Cod. di proc. pen. Ed
invero Io Zugaro, nella mentita qualità di difensore del
condannato in contumacia (mentre non aveva figurato
in Tribunale come tale, nè figurò in grado di appello),
interponeva gravame contro la sentenza del Tribunale
correzionale di Avezzano. La Corte di merito in os
sequio alla legge avrebbe dovuto preliminarmente, senza
disporre illegali mezzi d'istruzione, dichiarare l'appello
come non mai prodotto, perchè non solent audiri ap
pellantes, nisi hi quorum interest, vel quibus man
datum, est. Con la sua interlocutoria disconobbe anche
quanto Zugaro aveva dichiarato nell'atto di appello,
cioè ch'egli non lo produceva come mandatario spe
ciale del condannato, ma nella qualità di semplice di
fensore.
Se avesse Zugaro nell'atto di appello dichiarato che
egli era un mandatario del condannato, potevasi, lar
gheggiando in concessioni, ordinare la esibizione del
mandato con data certa; ma non si versava in questo
caso, e la Corte con la sua sentenza non fece altro che
permettere la creazione di un postumo mandato con
antedata. Infatti la lettera privata, senza data certa,
esibita in giudizio, mentre non è sufficiente a provare
la legittimità del mandato, dimostra quanto sia impru
dente consiglio allontanarsi dalle prescrizioni della
legge, avendosi dovuto per finale conseguenza ricono
scere come legale procura una carta che non può in
nessuna guisa ritenersi tale.
Per queste ragioni, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.
Udienza 4 gennaio 1879, Pres. ed Est. Pironti — Ric.
Passanante (Avv. Tarantini).
Keato contro la sicurezza dello Stato — Compe
tenza— Senato «lei BSegno— Corte «l'assise (Cod.
pen., art. 153, 159 e 531 ; Cod. proc. pen., art. 9, n. 1 ;
Statuto del Regno, art. 36).
La Corte d'assise è competente a giudicare dèi reati
contro la sicurezza dello Stato, eccetto che il Se
nato sia stato costituito in alta Corte di giustizia. (1)
Tale competenza della Corte d'assise è normale ed
ordinaria, e non già eventuale e straordinaria pél
solo caso in cui il Senato non sia stato costituito
in alta Corte. Essa perciò si esercita di pieno dritto
finché non si verifica la condizione che la fa venir
meno, cioè la costituzione dell'alta Corte; nè al
suo esercizio è punto necessario che intervenga
alcun atto positivo da parte del Governo per di
chiarare che quella condizione non si verificherà,
ma basta la sola circostanza negativa di non es
sersi emanato il decreto di costituzione dell'alta
Corte. Per ciò stesso, la Sezione d'accusa non ha
neanche obbligo, nel rinviare alle Assise il preve
nuto di un reato contro la sicurezza dello Stato,
di fare alcun cenno intorno al non essersi costi
tuito il Senato in Corte di giustizia. (2)
La Corte, ecc. — Osserva che la Corte d'assise è in
vestita di una giurisdizione generale ed amplissima,
ordinaria per tutti i crimini cui l'art. 9 del Codice di
(1-2) Crediamo far cosa grata ai lettori col riprodurre la parte so
stanziale dei motivi addotti nel ricorso : « Sta scritto nell'articolo 36 dello Statuto fondamentale del Regno
che il Senato è costituito in alta Corte di giustizia per giudicare dei
crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, nonché per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati;
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