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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 18 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare,...

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Udienza 18 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —ric. P. M. c. Luzzi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 3/4- 5/6 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084649 . Accessed: 18/06/2014 16:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.76.45 on Wed, 18 Jun 2014 16:29:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 18 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De Cesare, P. M. Spera (Concl. conf.) —ric. P.M. c. LuzziSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084649 .

Accessed: 18/06/2014 16:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE SECONDA

Cassazione — Accusato colpito da mandato di cat

tura — Contumacia — Inamuiessihilatà (Cod. proc.

pen., art. 422, 423, 437, 438, 444, 524, 529, 530, 541 e 543).

L'imputato sottoposto ad accusa e colpito da man

dato di cattura non è ammesso a provvedersi in

Cassazione se non si costituisce in carcere. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché l'oggi ricorrente Calzo

lari Annibale è accusato del crimine previsto dall'ar

ticolo 350 del Cod. pen., e punibile colla reclusione

estensibile ad anni sette; e perciò la Corte d'appello

di Perugia, Sezione d'accusa, ha emesso ordinanza di

cattura contro lo stesso Calzolari, sotto la stessa data

delli 17 maggio 1878 in cui ne pronunciava l'accusa,

e con altra ordinanza dello stesso giorno gl'ingiunse

di costituirsi in carcere nel termine di 24 ore dalla

notificazione di essa ordinanza, il qual termine inutil

mente decorso sarà proceduto a termini di legge;

Che il Calzolari, avuta la notificazione della sentenza

di rinvio, dell' atto d'accusa, dell'ordinanza di cattura

e di quella dell' ingiunzione di costituirsi in carcere, a

vece d'obbedire alla stessa ingiunzione fece, a piede

libero, la dichiarazione della domanda in Cassazione e

propose dei mezzi d'annullamento contro la sentenza

di rinvio e d'accusa pronunciata dalla sullodata Corte

d'appello ;

Attesoché dalle combinate disposizioni degli articoli

422, 423, 437, 438, 444, 457, 524 e 529 del Cod. di proc.

penale, si raccoglie che colui che è stato accusato di

un crimine punibile con pena criminale di reclusione,

relegazione, di lavori forzati a tempo, od altra pena

più grave, non è ammesso a far domanda di nullità o

provvedersi in Cassassione se non si costituisce in car

cere. Ed invero, giusta l'articolo 423, l'imputato di cri

mine punibile con la pena di reclusione o della rele

gazione non è ammesso a far osservare gli atti del

processo se non si è costituito in carcere.

L'art. 444 dispone che se l'accusato non è arrestato,

o non si costituisce volontariamente in carcere, o non

si presenta nel termine prefisso nella sentenza di

rinvio, si procederà contro di lui in contumacia.

Dagli articoli 524 e 529 viene ordinato il procedi mento contumaciale, il quale si inizia allorquando dopo una sentenza di accusa non si sarà potuto arrestare

l'accusato, o non si costituirà in carcere, o si fosse evaso

dalla prigione, e durante il corso di tale procedura niun

difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace,

nè atto qualunque potrà prodursi eccettochè per la

prova della minore età, dal che siegue che molto meno

sia ricevibile alcuna altra domanda, massimamente il

ricorso in Cassazione tendente ad impugnare la sen

tenza di accusa. E ciò conforme alla natura del ri

medio di Cassazione, il quale è rimedio straordinario

che non si concede che quando sia chiuso l'adito ad

ogni altro. Ma l'accusato qualora si costituisca in car

cere, sia o no proferita la sentenza in contumacia, può valersi dei rimedi ordinari, e proporre tutte le do

mande di nullità che crederà nel suo interesse ; co

sicché nessun pregiudizio la di lui difesa risente dal

non essere stato ammesso ad adire il Magistrato su

premo finché si mantiene in istato di contumacia, durante il quale all'ammessione del ricorso ostano i

principi generali che regolano l'uso del rimedio straor

dinario della Cassazione, il quale non di leggieri si

concede, come lo mostra la disposizione dell'articolo 657.

Non constando dunque d'essersi costituito in carcere,

per la sua disobbedienza e ribellione alla legge, finché

rimane in quella condizione, non può far valere le sue

ragioni e le sue difese.

Per questi motivi, dichiara inammissibile il ri

corso, ecc.

(1) Conformi: Cass. Torino, 9 gennaio 1875, ric. Manuritta (Monit. dei Trib. di Milano, XVI, 1875, pag. 174) e 26 novembre 1875, ric. Pischedda (Id., XVII, 1876, pag. 80) ; Cass. Palermo, 3 maggio 1873, ric. Catanzaro (Circolo giurid. di Palermo, IV, pag. 37). — Nè a rendere ammissibile il ricorso varrebbe la circostanza di essere stato

l'imputato sentito durante l'istruttoria con mandato di comparizione, o di aver ottenuta la libertà provvisoria; poiché, come osserva la Cass. di Torino nella prima delle citate sentenze, lo stadio della istru zione preparatoria non si può confondere con quello dell' accusa, il

quale è di sua natura ben diverso, e viene retto da norme proprie e totalmente distinte da quelle del primo ; e ben lungi dal potersi trarre

argomento dalla suddetta circostanza per esimere l'accusato dalle

conseguenze giuridiche dell'ordinanza di cattura e dell'ingiunzione prescritta degli art. 437 e 439, rilevasi da quest'ultimo articolo che l'accusato stesso dovrebbe costituirsi in carcere quand'anche fosse stato precedentemente ammesso a libertà provvisoria.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 18 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. De

Cesare, P. M. Spera (Conci, conf.) — ric. P. M.

c. Luzzi.

Appello — Mlaiicanza «li procura legale — Inani

messibilità (Cod. proc. pen., art. 402).

E inammessibile V appello interposto da persona non

munita di legale mandato di procura, e non può il giudice ordinare un mezzo d'istruzione per di

mostrare che colui il quale lo produsse era stato

facultato dal condannato. (1)

La Corte ecc. — Attesoché il Tribunale correzionale

di Avezzano con sentenza in data del 24 maggio 1878

condannò in contumacia Vincenzo Luzzi alla pena del

carcere per anni, due quale colpevole di ferimento vo

lontario con deturpamento permanente ed incapacità al lavoro per tempo maggiore di cinque giorni e mi

nore di trenta.

Contro questa sentenza un tale Ernesto Zugaro, che

si qualificò difensore del condannato, produsse appel lazione. Ma il proc. gen. elevò la inammissibilità di essa,

per non essere stata interposta nè dalla parte condan

nata, nè da un procuratore speciale. La Corte di ap

(1) Analogamente è stato deciso: che non è attendibile la dichiara zione di ricorrere in appello fatta dall' avvocato che difese l'imputato nel primo giudizio e che non è munito di speciale mandato - Cass.

Palermo, 10 maggio 1865, ric. Mazzoni (La Legge, V. 1865, pag. 553); e che la dichiarazione di appello deve considerarsi come nulla, allorché sia presentata da persona sconosciuta e senza procura, e, sebbene fir

mata, non sia certo se la firma appartenga all' imputato - Cass. Fi

renze, 18 giugno 1873, ric. P. M. c. Dissette (Id., XIII, 1873, pag. 811).

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GIURISPRUDENZA PENALE

pello di Aquila, con sentenza del 13 luglio 1878, pro nunziando interlocutoriamente, abilitò il Luzzi a dimo

strare che nel 5 giugno, epoca della interposizione di

appello, egli avesse fornito di speciale mandato di pro

cura Ernesto Zugaro. Il difensore in appello del Luzzi, avvocato Angelo

Camerini, in esecuzione di questa interlocutoria, presen

tava in giudizio una lettera privata del condannato al

Zugaro, sotto l'apparente data del 3 giugno, con cui si

dava a quest' ultimo facoltà d'interporre appello.

La Corte di merito, con sentenza definitiva del 4 set

tembre 1878, dichiarando valida quella lettera come

mandato di procura speciale, riparò l'appellata sen

tenza, riducendo la pena applicata ad un anno.

Contro entrambe le citate sentenze il proc. gen. in

terponeva ricorso, deducendo in appoggio la violazione

dello art. 402 Cod. di proc. pen., perchè l'appello non

essendo stato prodotto da persona munita di speciale

mandato di procura (non potendosi ritener tale quella

lettera posteriormente presentata) doveva esser di

chiarato inammessibile;

Attesoché l'appello dev' essere interposto nella can

celleria del Tribunale che ha proferita la sentenza

entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo

quello in cui fu pronunciata, se le parti od i loro pro

curatori furono presenti al dibattimento, sebbene nel

l'atto della pronunciazione si trovassero assenti ; e qua

lora alcuno di loro fosse stato assente dal dibattimento,

il termine decorre dal giorno della notificazione che

ne è fatta alla parte condannata. Il relativo atto deve

essere sottoscritto dall'appellante o da un procuratore

speciale, annettendosi il mandato, il quale in ogni caso

deve anche essere sottoscritto dal cancelliere.

Queste norme assolute ed invariabili sono dettate

dalla legge in ossequio alla serietà dei giudizi e per

l'esatto adempimento degli effetti giuridici che ne de

rivano. Sono esse prescrizioni che la sapienza romana

riconosceva in simili casi, ed all' uopo giova rammentare

quel che diceva Ulpiano : non solent audiri appellantes,

nisi hi quorum interest, vel quibus mandatum est,

vel qui negotium alienum, quod mox ratum habemur.

Onde non è lecito che una persona qualunque si pre

senti nella cancelleria del Tribunale e spieghi un ap

pello nell'interesse di un condannato senza la previa

esibizione del mandato di procura speciale (che deve

essere riconosciuto dal cancelliere mediante la sua

firma) annesso all'atto di gravame.

Or, s'è così e non altrimenti, ben si appone il ricor

rente proc. generale quando denuncia alla censura del

supremo Collegio le due sentenze della Corte di ap

pello di Aquila con le quali si sono disconosciuti la

lettera e lo spirito dell'art. 402 Cod. di proc. pen. Ed

invero Io Zugaro, nella mentita qualità di difensore del

condannato in contumacia (mentre non aveva figurato

in Tribunale come tale, nè figurò in grado di appello),

interponeva gravame contro la sentenza del Tribunale

correzionale di Avezzano. La Corte di merito in os

sequio alla legge avrebbe dovuto preliminarmente, senza

disporre illegali mezzi d'istruzione, dichiarare l'appello

come non mai prodotto, perchè non solent audiri ap

pellantes, nisi hi quorum interest, vel quibus man

datum, est. Con la sua interlocutoria disconobbe anche

quanto Zugaro aveva dichiarato nell'atto di appello,

cioè ch'egli non lo produceva come mandatario spe

ciale del condannato, ma nella qualità di semplice di

fensore.

Se avesse Zugaro nell'atto di appello dichiarato che

egli era un mandatario del condannato, potevasi, lar

gheggiando in concessioni, ordinare la esibizione del

mandato con data certa; ma non si versava in questo

caso, e la Corte con la sua sentenza non fece altro che

permettere la creazione di un postumo mandato con

antedata. Infatti la lettera privata, senza data certa,

esibita in giudizio, mentre non è sufficiente a provare

la legittimità del mandato, dimostra quanto sia impru

dente consiglio allontanarsi dalle prescrizioni della

legge, avendosi dovuto per finale conseguenza ricono

scere come legale procura una carta che non può in

nessuna guisa ritenersi tale.

Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 4 gennaio 1879, Pres. ed Est. Pironti — Ric.

Passanante (Avv. Tarantini).

Keato contro la sicurezza dello Stato — Compe

tenza— Senato «lei BSegno— Corte «l'assise (Cod.

pen., art. 153, 159 e 531 ; Cod. proc. pen., art. 9, n. 1 ;

Statuto del Regno, art. 36).

La Corte d'assise è competente a giudicare dèi reati

contro la sicurezza dello Stato, eccetto che il Se

nato sia stato costituito in alta Corte di giustizia. (1)

Tale competenza della Corte d'assise è normale ed

ordinaria, e non già eventuale e straordinaria pél

solo caso in cui il Senato non sia stato costituito

in alta Corte. Essa perciò si esercita di pieno dritto

finché non si verifica la condizione che la fa venir

meno, cioè la costituzione dell'alta Corte; nè al

suo esercizio è punto necessario che intervenga

alcun atto positivo da parte del Governo per di

chiarare che quella condizione non si verificherà,

ma basta la sola circostanza negativa di non es

sersi emanato il decreto di costituzione dell'alta

Corte. Per ciò stesso, la Sezione d'accusa non ha

neanche obbligo, nel rinviare alle Assise il preve

nuto di un reato contro la sicurezza dello Stato,

di fare alcun cenno intorno al non essersi costi

tuito il Senato in Corte di giustizia. (2)

La Corte, ecc. — Osserva che la Corte d'assise è in

vestita di una giurisdizione generale ed amplissima,

ordinaria per tutti i crimini cui l'art. 9 del Codice di

(1-2) Crediamo far cosa grata ai lettori col riprodurre la parte so

stanziale dei motivi addotti nel ricorso : « Sta scritto nell'articolo 36 dello Statuto fondamentale del Regno

che il Senato è costituito in alta Corte di giustizia per giudicare dei

crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, nonché per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati;

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