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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 2 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P....

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Udienza 2 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. Palizziotta Francesco ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 53/54- 55/56 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084670 . Accessed: 17/06/2014 06:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Tue, 17 Jun 2014 06:21:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 2 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Palizziotta Francesco ed altri

Udienza 2 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Canonico, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric.Palizziotta Francesco ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084670 .

Accessed: 17/06/2014 06:21

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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53 GIURISPRUDENZA PENALE 54

proposte ai giurati, è chiaro che si è fraintesa la legge, |

obliandosi i precisi termini di essa.

Che fra le utili modificazioni portate dalla enunciata

legge all'art. 495 del Codice di procedura penale vi è

quella sapientissima riguardante il caso in cui devonsi

proporre ai giurati questioni intorno a fatti che esclu

dono la imputabilità. Con essa si dispone doversi indi

care nella prima questione non altro che il fatto del

l'accusa nei suoi elementi materiali; nella seconda, la

condizione psicologica dello agente escludente la im

putabilità; e nella terza, in caso di risposta negativa

alla precedente, l'elemento morale del reato, cioè a

dire il concorso della volontà, della intenzione cri

minosa.

Questo nuovo metodo di proporre le quistioni, in caso

che la difesa deduca fatti escludenti la imputabilità

dell'accusato, riconduce la istituzione dei giurati all' in

dole sua propria di un giudizio di puro fatto, ed eli

mina tutte le possibili contraddizioni che solevano uni

ficarsi con l'antico sistema.

Osserva che nel caso in esame fu dedotto a difesa

dell'accusato Verticchi un fatto escludente ogni colpa

bilità, cioè che il detto accusato avesse commesso

l'omicidio imputatogli, essendo in uno stato di totale

privazione di mente per cagione di onore. Così stando

le cose, il presidente stimò di poter proporre ai giu

rati le questioni nell'ordine seguente:

Prima questione: « Siete convinti che l'accusato

« Pietro Verticchi nel 22 luglio 1877 abbia volontà

« riamente a colpo di fucile ucciso Stefano Monte

« murri? »

Seconda questione: « Nell'affermativa della prece

« dente questione, concorse la circostanza che l'accu

« sato stesso nel tempo in cui esegui l'azione trovavasi

« per cagione di onore in istato permanente o tran

« sitorio di privazione di mente, ovvero vi fu tratto

« da una forza alla quale non potè resistere? »

Or, datà affermativa risposta alla questione prima e

negativa alla seconda, la Corte in conseguenza di questa

dichiarazione dei giurati condannò l'accusato alla pena

del carcere per anni cinque, come colpevole di omicidio

volontario col concorso di circostanze semplici ed at

tenuanti.

Osserva che è evidente l'errore della prima questione

sul fatto principale. Ed in vero essa non si contiene

nei termini del puro fatto materiale, 211a si estende

eziandio alle sua moralità, avvegnaché si è domandato

ai giurati non solo se fossero convinti che l'accusato

avesse tolto la vita a Montemurri con un colpo di fu

cile, ma pur anco che gliela avesse tòlta volonta

riamente. La qual cosa è incompatibile e contraddice

al fatto giustificativo escludente ogni imputabilità de

dotto a difesa dell'accusato, non essendovi volontà dove

non vi è discernimento, vale a dire libera facoltà di

volere o non volere, conciossiachè la privazione di

mente consiste precisamente nel turbamento delle pas

sioni e delle volontà senza causa esterna attuale e di

cui non si ha coscienza.

Or l'affermare la volontà nell'agente invaso da si

migliante turbamento nel momento dell'azione importa escludere a priori la circostanza derimente la impu

tabilità, ch'era il soggetto della seconda questione. Onde

facilmente i giurati, facendo quel ragionamento che il

proponente le questioni non seppe fare, cioè che af

fermandosi la volontarietà dell'accusato nell'omicidio,

era ad essi interdetto affermare poi la privazione di

mente, per non cadere in un'aperta contraddizione af

fermarono 1' una e negarono l'altra, ammettendo sola

mente il vizio parziale di mente ai termini dell'art. 95

Codice penale per le Provincie napolitane. E così i

giurati non ebbero nel deliberare quella piena libertà

che la legge loro concede.

In conseguenza il ricorrente a ragione si duole di

essere stata a suo danno violata la legge; Per queste ragioni, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 2 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Cano

nico, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Palizziotta

Francesco ed altri.

Contrabbando — Casi assimilati — Pena ridotta a

metà — Tabacchi (Legge 15 giugno 1865, n. 2397,

sui sali e tabacchi, art. 28, 23 e 26).

La disposizione dell'articolo 28 della legge 15 giu

gno 1865, per la quale la multa determinata dai

precedenti articoli 23 e 26 è ridotta alla metà per

le contravvenzioni assimilate al contrabbando, si

applica tanto se la contravvenzione si riferisce a

sale, quanto se si riferisce a tabacco.

La Corte ecc. — (Omissis) — Atteso, "in ordine al

secondo mezzo, che a senso del disposto dell' invocato

art. 28 della legge 15 giugno 1865 (n. 2397) nelle con

travvenzioni assimilate al contrabbando la multa è

la metà di quella determinata negli articoli 23 e 24,

senza che si debba far distinzione (come erroneamente

suppose il Tribunale nella sua sentenza confermata poi

in appello) fra il caso in cui si tratti di tabacco e

quello in cui si tratti di sale;

Che, a senso dell'art. 24 della stessa legge, le pene

del contrabbando consistono in una multa fìssa di lire 51

ed in una multa proporzionale di lire 10 a 20 per ogni

chilogramma (o frazione di chilogramma) pel tabacco

lavorato ;

Che la sentenza del Tribunale confermata dalla Corte

d'appello di Palermo, avendo applicato per la contrav

venzione assimilata al contrabbando, di cui si resero

colpevoli i ricorrenti, la multa fissa di lire 51 e la

multa proporzionale di lire 10 per l'unico chilogramma

legale di tabacco greggio che fu sequestrato, eviden

temente prese per base della penalità il disposto del

l'art. 24, n. 1, e non l'ultimo alinea dell'art. 28 della

citata legge; la qual cosa dimostra altresì che la multa

proporzionale di lire 260, a cui condanno i ricorrenti

per tabacco lavorato (corrispondente ai 13 chilogrammi

sequestrati, in ragione di lire 20 per chilogramma) non

! rappresentava la misura a cui avesse il Tribunale vo

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55 PARTE SECONDA 56

luto attenersi entro la latitudine accordatagli dalla

legge di lire 10 a lire 20 per chilogramma in ordine

alle contravvenzioni assimilate al contrabbando, bensì

jl minimum della multa da lire 20 a 60 stabilita pel

vero contrabbando ; Che per altra parte ciò risulta con viemaggiore

evidenza, sia dalla citazione dell'art. 24, n. 1, che si

fece nella sentenza del Tribunale, sia dall'essersi nella

medesima detto in termini espressi, benché senza fon

damento, che la. diminuzióne della metà stabilita nel

l'ultimo capoverso dell'art. 28 è solo applicabile quando

si tratti di contravvenzione relativa al sale, non a

quelle riguardanti il tabacco;

Per questi motivi, cassa ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 16 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Salis,

P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Carta Liberato

ed altri.

Giurati — Capo — Assenza «lei primo estratto —

Modo «li surrogarlo (Cod. proc. pen., art. 501 ; Re

golamento sui giurati 1° settembre 1874, n. 2061,

art. 31).

Allorché il primo estratto dei giurati non si presenti

perchè impedito da malattia, è conforme alla legge

che la Corte gli sostituisca nelle funzioni di capo

del giurì il giurato che fu estratto immediata

mente dopo; non essendo applicabili a questo caso

le disposizioni stabilite per quello ben diverso in

cui il primo estratto, senza cessare di esser giu

rato, ricusi o sia impedito di far da capo del giurì.

La Corte, ecc. — Attesoché ben lungi che la Corte

d'assise di Cagliari meriti censura, dev'esser lodata

per la giusta applicazione che ha fatto della dispo

sizione dell'art. 501 Cod. di proc. pen., il quale articolo

nella sua prima parte dispone: « È capo dei giurati

il primo di essi estratto a sorte ».

Or, essendo stato impedito da malattia il giurato

Francesco Melis, ch'era il capo dei giurati, perchè era

stato il primo estratto non ricusato, la Corte merita

mente con ordinanza del 5 agosto lo sostituì, nella

qualità di capo dei giurati, coll'altro giurato Francesco

Poddu, il quale, tolto dal giurì il Melis, era il primo

estratto, e quindi era il giurato cui di diritto, giusta il

citato art. 501, spettava l'onore d'esser capo dei giu

rati; eccettochè egli avesse rinunciato a tal carico,

nel qual caso la scelta doveva farsi colle norme se

gnate nella 2° parte del citato art. 501 e nell'art. 31

del regolamento del 1° settembre 1874, dove nel primo

comma si parla di rinuncia del primo estratto e di

scambio di posto col medesimo. Nel capoverso dello

stesso art. 31 si prevede un caso speciale d'impedi

mento sopravvenuto nella Camera delle deliberazioni.

Non devonsi confondere i due casi diversi: quello cioè

in cui il primo estratto cessa d'esser, giurato ; e l'altro

in cui, rimanendo giurato, ricusa o è impedito di far

da capo dei giurati senza smettere le funzioni di giù

rato. Il 1° caso è preveduto nella la parte dell'art. 501; l'altro caso è contemplato dalla 2a parte dello stesso

art. 501 e dall'art. 31 del regolamento, facendo distin

zione per la forma del procedimento tra il caso in cui

l'impedimento avvenga nell'udienza o nella Camera

delle deliberazioni. In conseguenza il mezzo deve ri

gettarsi ; Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 4 dicembre 1878, Pres. Ghiglieri, Est. Nico

lai, P. M. Spera. (Conci, conf.) — Ric. Patacca Gen

naro ed altri, e Procuratore del Re di Teramo.

lumi stia — Pena dt morte — Commutazione —

Quando sia applicabile (Regio decreto d'amnistia

19 gennaio 1878, art. 3).

Il beneficio della commutazione della pena di morte

nei lavori forzati a vita, giusta il regio decreto

d'amnistia del 19 gennaio 1878, non ha luogo in

ogni caso in cui il reato sia punibile pei' sè stesso

con la pena capitale, ma soltanto allorché la pena dovuta in concreto per le circostanze del fatto sia

effettivamente quella di morte. (1)

La Corte, ecc. — Sul ricorso del pubblico ministero. —

Attesoché contro la sentenza abbia ricorso anche il

pubblico ministero, denunziando la violazione dell'ar

ticolo 3 del regio decreto d'amnistia 19 gennaio 1878,

per essersi applicata malamente la pena temporaria dei lavori forzati, partendo dal falso principio che in

virtù dell'anzidetto articolo 3 del regio decreto d'amni

stia si dovesse nel caso commutare la pena capitale, minacciata al crimine del quale si tratta, in quella dei

lavori forzati a vita, e, diminuendo questa di un gradò

per le ammesse circostanze attenuanti, discendere a

quella di anni venti, che venne applicata; Attesoché un tale principio, nel quale la sentenza è

fondata per l'applicazione della pena, è manifestamente

erroneo e viola l'articolo 3 del menzionato decreto di.

amnistia, dovendo procedere il diverso principio che .

non sia luogo ad applicare il benefico disposto del sud

detto articolo 3 se non dopo definita e pronunciata la

pena dovuta al reato, tenuto conto delle aggravanti e

delle diminuenti, Or, nella specie, la pena dovuta al

crimine di assassinio, del quale trattasi, non poteva essere che quella dei lavori forzati a vita, diminuendo

d'un grado, per le ammesse circostanze attenuanti, in

dipendentemente dal disposto dell'articolo 3 dell'amni

stia, la pena capitale minacciata dall'articolo 531 del

Codice penale, onde non era nel caso applicabile il

benefico disposto del suddetto articolo 3, né poteva farsi valere per l'effetto di commutare la pena capi tale nei lavori forzati a vita, e diminuire poi quella d'un

grado per riguardo delle circostanze attenuanti.

Sussiste adunque la violazione dell'articolo 3 del regio

(1) Conforme, Cass. Palermo, 23 aprila 1878 (Foro it., 1878, col. 232).

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