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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 2 luglio 1937; Pres. Aloisi, Est. Serena Monghini,...

Date post: 31-Jan-2017
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Udienza 2 luglio 1937; Pres. Aloisi, Est. Serena Monghini, P. M. Bruno (concl. conf.) —Ric. Gagliardi (Avv. Peverati, Tibone) Source: Il Foro Italiano, Vol. 63, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1938), pp. 9/10- 11/12 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23136082 . Accessed: 28/06/2014 12:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.98 on Sat, 28 Jun 2014 12:27:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 2 luglio 1937; Pres. Aloisi, Est. Serena Monghini, P. M. Bruno (concl. conf.) —Ric.Gagliardi (Avv. Peverati, Tibone)Source: Il Foro Italiano, Vol. 63, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1938), pp. 9/10-11/12Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23136082 .

Accessed: 28/06/2014 12:27

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA PENALE 10

n. 4, per la repressione delle violazioni delle leggi finan ziarie. Siffatte ragioni non appaiono tali da imporre di

insistere in una soluzione in netto contrasto con il con

cetto, affermatosi in dottrina e in giurisprudenza, che, nel nostro sistema legislativo, la unicità del reato conti nuato e la conseguente unicità della pena costituiscono un mezzo per derogare, a favore e non in danno del reo, alla espressa applicazione delle norme sul concorso di

reato.

L'amnistia, anteriore o posteriore al giudicato irrevo

cabile, estingue sempre il reato. Non interessa, qui, che

l'amnistia impropria non estingua alcuni effetti penali di

versi dalle pene accessorie, effetti penali non potutisi verificare nella ipotesi di amnistia propria. Non invocabile

appare l'art. 8 della legge n. 4. Codesta norma se si in

spira al progetto preliminare del codice, che aveva abo

lito il reato continuato, pone il criterio del concorso ma

teriale di reato anche nel caso di continuazione : soltanto

dà al Giudice facoltà di applicare unica sanzione non su

perante la metà dell'ammontare complessivo delle san

zioni, che egli avrebbe inflitto qualora aveva calcolato

distintamente le singole sanzioni Si tratta, dunque, di

una disposizione di legge spéciale non conforme all'art 81

del codice.

Comunque la tesi, per l'art. 8, appare ancora più di

scutibile; perchè la non applicazione dell'amnistia dipen derebbe dall'avere il Giudice fatto uso di una facoltà (non

obbligo) che presuppone, risolvendosi in un beneficio, il

favorevole apprezzamento della personalità del colpevole. Le difficoltà pratiche sopra accennate possono effetti

vamente verificarsi in qualche caso ; ad es., quando al

cune delle meno gravi violazioni, prescindendo sulla me

desima oggettività giuridica specifica su cui incide la

violazione più grave, rimanga esclusa dalla amnistia.

Ma l'inconveniente che può, d'altronde, verificarsi an

che in tema di concorso di reati se il Giudice abbia omesso

di applicare, nell'unica sentenza, pene distinte, non au

torizza l'interprete a concludere per la non applicazione in

ogni caso della amnistia

Il fulcro del contrario argomentare è la intangibilità del giudicato (irrevocabile) quando la pena è stata indi

vidualizzata ai termini dell'art. 81, ult. capov., cod. penale. Senonchè se, come si è premesso, l'amnistia (anche im

propriaj estingue il reato ; se fa venir meno il diritto

dello Stato alla esecuzione totale o parziale, delle con

danne ; se, in una parola, modifica il giudicato lasciandolo in vita soltanto come fatto storico e come fonte di alcuni

effetti penali ; se nel caso di concorso di reati (e tale è

la continuazione) l'amnistia si applica ai singoli reali (ar ticolo 151 cod. pen.), non si vede come tutto ciò non si

debba verificare soltanto perchè il Giudice abbia, in omag

gio all'art. 81, che intende favorire il reo, applicato una

pena unica. Rimane insopprimibile la contrpddizione fra

l'applicazione~della amnistia nel caso di concorso di reati

(pene distinte cumulate nel complesso più grave) e la non

applicazione nel caso di reato continuato (pena unica sta

bilita a favore del reo). Si ritorcerebbe contro il colpe vole una disposizione creata per favorirlo.

Ritiene pertanto la Corte suprema che anche nella

ipotesi di amnistia impropria non si debba tener conto

dell'aumento della continuazione agli effetti di stabilire il

massimo della pena edittale. E poiché è pacifico che nella

fattispecie tale massimo, per i singoli reati, non tenuto

conto dell'aumento per la continuazione, rientrava nel

limite di cinque anni stabiliti nel regio decreto 5 novem

bre 193 ', n. 1403, il ricorso va rigettato. Per questi motivi, rigetta il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Prima sezione penale)

Udienza 2 luglio 1937 ; Pres. Aloisi, Est. Serena Mon

ghini, P. M. Bruno (conci. co:.f.) — Eie. Gagliardi

(Avv. Peverati, Tibone).

(Sent, denunciata: App. Torino 10 ottobre 1936)

Minore età agli effetti penali — Minore «legli anni

diciotto — Vizio parziale di mente -— Non

esclude la capacità d'intendere e di volere (Cod.

pen., art. 85, 89 e 98).

Non si può affermare che il riconosciuto vizio parziale di mente del minore tra i quattordici ed i quindici anni escluda in ogni caso la sua capacità d'inten

dere e di volere. (1)

La Corte : — Ritenuto che il Tribunale dei mi

norenni di Torino con sentenza 6 giugno 1936 dichiarava

Gagliardi Giacomo colpevole di omicidio a scopo di ra

pina in persona di Brizio Costanzo e di rapina in danno

dello stesso Brizio, con le diminuenti del vizio parziale di

mente limitatamente al primo dei suddetti reati e con

seguentemente lo condannava alla pena della reclusione "

per anni diciassette, mesi nove e giorni dieci è della multa

di lire 3.856, ordinandone il ricovero in una casa di cura

dopo l'espiazione della pena per un tempo non inferiore

ai tre anni.

Il Gagliardi proponeva appello e la Corte d'appello di Torino, sezione minorenni, con sentenza 10 ottobre

1936 gli concedeva la diminuente del vizio parziale di

mente anche in ordine al reato di rapina e riduceva la

pena detentiva ad anni diciassette, mesi due e giorni e

quella pecuniaria a lire 2.400, ferma restando l'applica zione della misura di sicurezza.

Ricorre per cassazione il Gagliardi deducendo il se

guente motivo :

Violazione dell'art. 524, n. 1, cod. proc. pen., in re

lazione agli art. 42, 85, 89, 98> cod. pen. per averlo la

Corte ritenuto imputabile, pur essendo minore degli anni

diciotto, all'epoca dei commessi reati, nonstante l'accer

tato e riconosciuto vizio parziale di mente.

La Corte di merito, ritenendo l'imputabilità del Ga

gliardi, si è posta in aperto contrasto con la sentenza 1°

luglio 1936 della Corte di cassazione, ric. Colapietro, che

ha affermato il principio che il minore non può essere

nello stesso tempo considerato semi-infermo di mente e

imputabile. Osserva che la tesi sostenuta dal difensore del ricor

rente che l'accertato vizio parziale di mente determini

in ogni caso la non imputabilità del minore degli anni

diciotto e maggiore degli anni quattordici, non può es

sere accolta nel suo rigore di assoluta incompatibilità tra

l'uno e l'altro stato di minore capacità penale. Come è affermato nella relazione del Guardasigilli a

S. M. il Re per l'approvazione del testo definitivo del

codice penale in ordine all'art. 98 cod. pen., il presup

posto necessario dell'imputabilità del minore fra i quat tordici e i diciotto anni è la normalità psichica del sog

getto, in modo che l'imputabilità viene esclusa non solo

quando si tratta di un deficiente organico (e qui convie

ne osservare che il quattordicenne Tommaso Colapietro, di cui alla sentenza di questo Supremo collegio citata

dal ricorrente, per la frenastenia di cui era affetto era

da considerarsi un quasi imbecille) o di altro infermo di

mente, ma altresì quando, per ritardato sviluppo indivi

(1) Conformi : 12 febbraio 1937, Cassini (Riv. di dir. penit., 1937, 1019; Contorsi Lisr, Immaturità e vizio parziale di mente, in Scuola pos., 1937, II, 91; Sacerdotk, Sull'imputabilità dei mino renni sotto l'aspetto medico-legale, in Gitisi, pen., 1937,1, 9 ; Bicci, Minorenni e seminfermità di mente, in Riv. di dir. penit., 1937, 124. - Contra : 1 luglio 1936, Colapietro (Foro it., 1936, II, con nota di richiami) ; Cassiseli-!, L'imputabilità del minorenne, in Riv. pen., 1937, 354; Florian, Immaturità e vizio parziale di mente nel minore, in Scuola pos., 1937, II, 93,

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11 PARTE SECONDA 12

duale in persona atta a raggiungere lo sviluppo normale, non si abbia in concreto quella capacità di intendere e di

volere che è invece comune nelle persone della stessa età.

In altri termini, il legislatore stabilisce che i minori

tra i quattordici e i diciotto anni quando sia accertato

che hanno raggiunto lo sviluppo normale della loro età

siano imputabili, sempre che non concorrano altre cause

che escludano la loro capacità di intendere e di volere, e ciò con quelle attenuazioni della responsabilità, in rap

porto ai colpevoli che abbiano compiuto i diciotti anni, che si risolvono nelle diminuzioni di pene prevedute dal

l'art. 98 cod. penale. Non si può pertanto affermare che il riconosciuto vi

zio parziale di mente del minore fra i quattordici e i di

ciotto anni escluda in ogni caso la sua imputabilità. Invero quando sia accertato, come nella specie, che

il minore, anche in considerazione dell'età (il Gagliardi al momento dei commessi reati aveva compiuti i dicias

setti anni) aveva 'raggiunto la capacità d'intendere e di

volere che è comune nelle persone della stessa età, una

parziale infermità di mente non può escludere senz'altro

la sua imputabilità. Si afferma in contrario che la parziale infermità di

mente, avendo impedito il normale sviluppo delle facoltà

"intellettive del minore, ha determinato necessariamente

quella immaturità che lo rende incapace di intendere e

di volere. La deduzione pecca di eccessività. L'accertamento

della capacità d'intendere e di volere, salvo i casi spe ciali in cui tale capacità è esclusa per presunzione di

legge (ad esempio, nei minori di quattordici anni) è de

mandato, caso per caso, al Giudice di merito, il quale

deve, in concreto, stabilire se l'imputato, minore o no, abbia agito con capacità di intendere e di volere, intera

0 diminuita.

Il Giudice pertanto potrà ritenere in taluni casi che

una particolare infermità, la quale in un maggiorenne avrebbe determinato soltanto una diminuzione dell'impu tabilità a termini dell'art. 89 cod. pen., porti ad esclu

dere che il minore abbia» raggiunto quella normalità psi chica che per l'art. 98 cod. pen. costituisce il presup

posto della sua imputabilità ; in altri casi potrà ritenere

che la riconosciuta semi-infermità importi anche nel mi

nore soltanto una diminuzione della sua capacità di in

tendere e di volere, senza escluderla.

Nella fattispecie, la Corte di Torino ha ritenuto che

l'imputato Gagliardi che al momento del reato aveva

compiuto, come si disse, gli anni diciassette, fosse di in

telligenza sufficiente, di volontà anche prepotente, di di

screta cultura elementare e dimostrasse logiija e coerenza

nei suoi discorsi e nei suoi scritti. La Corte ritenne in sostanza che il Gagliardi avesse

in concreto raggiunto io sviluppo normale, comune alle

persone della sua età, nonostante che egli fosse affetto, come aveva affermato il perito prof. A. Sacerdote, da

una deficienza mentale congenita di sifilide ex-editaria; deficienza della quale lo stesso perito, che naturalmente

aveva esaminato la personalità dell'imputato nella sua in

terezza, tenendo conto della sua età al tempo dei com

messi reati, affermò che, pur attenuando grandemente la

capacità di intendere e di volere del Gagliardi, non l'e

scludeva interamente.

Infine va rilevato che, se da un punto di vista pura mente astratto la questione della compatibilità del vizio

parziale di mente coll'imputabilità del minore può for

mare oggetto di opposte soluzioni, tale questione deve es

sere risolta in senso affermativo in rapporto alla nostra

legislazione positiva, che non stabilisce presunzione nè di

capacità nè di incapacità nei riguardi dei minori tra i

quattordici e i diciotto anni (vedi relazione ministeriale

su citata), ma riserva al Giudice di convincersi della ca

pacità e dell'incapacità dei singoli soggetti, ed anzi pre vede espressamente il caso di minori degli anni diciotto

condannati a pena diminuita per infermità psichica, per i

1 quali stabilisce l'assegnazione a stabilimenti speciali

(art. 142, capov. 2°, cod. pen. e 28, capov. 2°, regio de

creto 18 giugno 1931, n. 787, sugli istituti di preven-" zione e di pena).

Per questi motivi, visto l'art. 549 cod. proc. pen.,

rigetta il ricorso di Gagliardi Giacomo contro la sentenza

10 dicembre 1'- 36 della Corte di appello di Torino, se

zione minorenni, e lo condanna alle spese di questo pro cedimento e al pagamento di lire 505 alla Cassa delle

ammende.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)

Udienza 16 luglio 1937 ; Pres. Carboni, Est. Messini, P. M. Laviani (conci, conf.) — Eie. Elici (Avv. Ge novesi).

(Sent, denunciata: Pret. Milano la dicembre 1936)

Sentenza penale — Motivazione generica e stereo

tipata — Non aderenza alle vicende del dibat

timento — Nullità, Cod. proc. pen., art. 474 e

475).

E' nulla la sentenza la cui motivazione consista in pe riodetti stereotipati, stampati o scritti, neppure ade

renti alle vicende del dibattimento. (1)

La Corte : — Il Pretore di Milano con sentenza del

15 dicembre 1936, enunciata la imputazione con questa formula « delitto di cui all'art. 498 cod. pen., per es

sersi tal Elici Luigi arrogato i titoli di capitano, profes

sore, dottore, ragioniere, accertato il 23 ed il 81 agosto 1935 », in contumacia condannava l'imputato a lire mil

lecinquecento di multa, dopo avere in questi termini pre cisi motivato in fatto e in diritto :

« Ritenuto che il fatto contestato all'imputata in epi grafe risulta provato dal verbale degli agenti, confermato in udienza e non contraddetto da valide prove.

« Che tale fatto costituisce il reato indicato, e la pe

na, che si ritiene giusto applicare, è quella di che in ap

presso, e cioè lire 1.500 di multa. c Attesoché le spese seguono la condanna, la quale

importa altresì la pubblicazione del dispositivo della con

danna, come è stato già detto ».

L'Elici, che, nonostante la pena stabilita lo consenta, non può per precedenti condanne godere dell'amnistia di

cui al regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77, ha ricorso, ed il suo difensore ha dedotto la violazione dell'art. 474, un. 3 e 4, cod. proc. pen. e così del successivo art. 475

n. 4, rilevando : che in qnelle stereotipate espressioni non

c'è la esposizione nè del fatto nè del diritto ; che, fra

l'altro, nell'adoperato modello si accennava ad un verbale

fatto da agenti di polizia ed in udienza confermato, il

che neppure rispondeva alla situazione processuale, poi ché l'Elici era stato invece denunziato da cittadini pri vati alla Pubblica sicurezza che aveva raccolti atti e tra

smessi all'Autorità giudiziaria. Il ricorso deve essere accolto.

La Corte di cassazione è il giudice superiore cui

(1) Non importa nullità la concisione anche eccessiva: 30 marzo 1932, Battelli (Foro it., Bep. 1932, voce Sentenza pen., nu mero 116): 21 gennaio 1933, Blorenzano, 30 gennaio 1933, Me nali (id., Bep. 1933, voce cit., mi. 26 e 22), Ma una sentenza

])pr essere motivata deve suffragare il suo assunto con argo menti tratti da tutti gli elementi del processo : 22 maggio 1933, Castagno (iil , 1933, II, 449, con nota di richiami) ; e non rife rirsi genericamente alle emergenze processuali: 8 aprile 1935, Brescia (id., Bep. 1936, voce cit., n. 36).

Per quanto riguarda in specie le sentenze con motivazione contenuta in liba formola a stampa in precedenza stabilita ne è stata più volte ritenuta la nullità: 5 luglio 1918, Alianello (id., 1919, II, 34, con nota di richiami): 4 febbraio 1935, Francini

(Giust. pen., 1935,'IY, 787 n. 297>. Tuttavia qualche sentenza ha riconosciuto la regolarità se nella parte a stampa sono conte nute soltanto le formalità estrinseche ed è manoscritto tutto ciò che è indispensabile per legge alla formazione : 20 dicem bre 1922, Verdóne (l'roc. pen. it., 1923, 280 n. 285).

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