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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 20 giugno 1893; Pres. Canonico, Est. Spaziani —...

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Udienza 20 giugno 1893; Pres. Canonico, Est. Spaziani —Ric. Cecchi Source: Il Foro Italiano, Vol. 19, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1894), pp. 43/44-45/46 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23096638 . Accessed: 17/06/2014 12:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.209 on Tue, 17 Jun 2014 12:06:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 20 giugno 1893; Pres. Canonico, Est. Spaziani — Ric. Cecchi

Udienza 20 giugno 1893; Pres. Canonico, Est. Spaziani —Ric. CecchiSource: Il Foro Italiano, Vol. 19, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1894), pp.43/44-45/46Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23096638 .

Accessed: 17/06/2014 12:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE SECONDA

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA, Udienza 12 agosto 1893; Pres. Canonico, Est. Pri

mavera — Ric. Liverio.

Sicurezza pubblica — Processione — Avviso al

l'autorità — Indicazioni necessarie (Reg. p. S.,

art. 5).

Non costituisce contravvenzione all'art. 5 del re

golamento di p. s. l'omettere nell'avviso di una

processione o pellegrinaggio, da darsi all'auto

rità, alcuna di quelle notizie di cui fa cenno il

detto articolo, se le notizie omesse non siano ne

cessarie a mettere l'autorità in grado di poter

esercitare il suo ufficio.

La Corte: — Attesoché mentre l'imputazione di

cui fu chiamato a rispondere don Liverio era di

contravvenzione agli art. 7 e 5 della legge e re

golamento di p. s., per avere dato opera al pelle

grinaggio da Galio al Buso senza la licenza dell'au

torità, il pretore, abbandonando quell'imputazione,

lo condannò non per la mancanza di tale licenza,

ma perchè nell'avviso, che ne dette al sindaco,

non indicò l'ora della partenza e del ritorno della

processione, il suo itinerario, nonché la celebra

zione della messa e delle altre cerimonie.

Attesoché, senza soffermarsi a discutere sul ti

tolo dell'imputazione e quello della condanna, che

dopo tutto non uscì dai termini del fatto e non

aggravò la condizione del prevenuto, il supremo

collegio non crede che, interpetrando equamente

gli art. 7 e 5 della legge e regolamento di p. s.,

possa ritenersi che il ricorrente sia caduto in con

travvenzione, per aver omesso, nell'avviso che die

de al sindaco del pellegrinaggio di cui si tratta,

alcune di quelle notizie che sono richieste dall'art.

5 del regolamento.

Infatti nel detto avviso si dice che il giorno 25

maggio si sarebbe fatto il pellegrinaggio da Galio

al Ruso. Ora, con tale partecipazione si può dire

esaurito l'intento della legge e del regolamento di

p. s., che mirano, in sostanza, con quelle disposi

zioni, a mettere l'autorità politica in grado o di

vietare tali processioni o di prescrivere ad esse

condizioni di tempo, di modo e di itinerario, come

si dice nell'art. 6 del detto regolamento, e in ogni

caso di vigilarle.

Imperocché, essendo indicato il giorno del pelle

grinaggio, il luogo donde partiva e quello ove si

dirigeva, v'è quanto può essere necessario all'au

torità politica per prendere quei provvedimenti

che credesse del caso, tanto più che, trattandosi

di una processione, che certamente si ripete ogni

anno, l'autorità locale, vale a dire il sindaco di

Galio, non poteva aver bisogno di più minute in

formazioni : e tanto ciò è vero, ch'egli rescrisse

nell'avviso «si concede».

Del resto, anche il citato art, 6 del regolamento,

in cui è disposto che l'autorità di p. s. potrà, per

riconosciute ragioni d'ordine pubblico, prescrivere

alle processioni condizioni (li tempo notificandole

ai promotori ventiquattr'ore prima, addimostra lo

spirito di tolleranza con cui sono dettate le dispo

sizioni stesse; spirito che non deve venir meno

neanche nell'applicazione della legge: per cui, nel

caso, non doveva ritenersi clie costituisse contrav

venzione l'avere l'arciprete di Galio omesso nel

suo avviso alcune di quelle notizie di cui fa cenno

l'art. 5 del regolamento in via indicativa piuttosto

che precettiva, per il motivo che non erano neces

sarie all'autorità di p. s., la quale con poca coe

renza elevò la contravvenzione dopo il « si conce

de » rescritto nell'avviso mandatole dal ricorrente.

Per questi motivi, cassa senza rinvio ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 20 giugno 1893 ; Pres. Canonico, Est. Spa

ziani — Rio. Cecchi.

Frode in commercio — Pesi e misture «Iterate —

impronta legale (Cod. pen., art. 294).

L'art. 294 cod. pen. colpisce l'uso di pesi e mi

sure in qualunque modo alterate nel loro mec

canismo, anche se non siasi alterata la impron

ta legale. (1) La Corte: — Ritenuto che sul finire del decorso

anno 1892 Guido Cecchi era chiamato avanti al

pretore di Lucca a rispondere del reato previsto

e represso dall'art. 294 del cod. pen., per aver

fatto uso, nel pubblico suo negozio esistente in

detta città, di misure alterate, essendosi constatato

come nelle due estremità del ferro in bilico della

bilancia ivi adoperata fossero state apposte da una

parte la moneta di cinque centesimi e dall'altra

quella di due centesimi, allo scopo di defraudare

gli avventori.

Che il pretore ritenendo tutto ciò provato dalle

risultanze del dibattimento, ritenendo applicabile

al fatto il disposto del citato art. 294, con sen

tenza del 22 dicembre 1892 condannava il Cecchi

alla reclusione per quindici giorni, ed aila multa

di lire 50.

Che di questa sentenza si gravò in appello il

Cecchi, sostenendo che non vi fosse stato da sua

parte il dolo, e che non fosse avvenuto alcun no

cumento agli avventori del suo negozio, ai quali

dava il buon peso. Ma il tribunale di Lucca, con

pronunziato del 24 febbraio dell'anno corrente, re

spinse tali gravami, e confermò la sentenza del

pretore. Che ora il Cecchi ha ricorso a questa Corte su

prema, e domanda l'annullamento del giudicato,

non solo per i motivi non accolti dal magistrato

di appello; ma ancora per un motivo aggiunto,

col quale dice non applicabile al caso in esame,

e quindi violato l'art. 294 del cod. pen. Egli in

sostanza dice che quest'articolo riguarda e punisce

(1) In senso conforme : stessa Corte, 24 novembre 1891

(Foro it., 1892, II, 118, con nota).

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GIURISPRUDENZA PENALE

chiunque faccia uso di misure o di pesi con im

pronta legale contraffatta o alterata ; invece nel

negozio di lui non fu trovata contraffatta o alte

rata la impronta dei pesi, ma la bilancia nel mo

do sopraindicato. Considerato che il motivo della mancanza del

dolo nel commerciante Cecchi, e del non avvenuto

nocumento agli avventori del suo negozio, non ha

valore; imperocché, prescindendo dall'osservare

che il dolo nella fattispecie inest in re ipsa, egli

è certo che alla esistenza del reato figurato nel

l'art. 294 basta il fatto materiale del far uso sciente

di misure o di pesi con impronta legale falsata, e

la possibilità di recare, con questo mezzo, nocu

mento altrui. Ora è incontestata l'alterazione della

bilancia, è incontestabile che da ciò potesse deri

vare nocumento agli avventori, i quali in buona

fede accedevano al negozio del Cecchi.

Considerato che parimenti infondato è il motivo

aggiunto, con cui il Cecchi vorrebbe sottrarsi alla

sanzione dell'art. 294, sol perchè la contraffazione

o l'alterazione era nel meccanismo delle sue bilan

cie, e non nella impronta legale dei pesi.

Altre volte questa Corte ebbe ad esaminare tale

questione, e riconobbe la fallacia della tesi che og

gi propugna la difesa del ricorrente Cecchi.

Ed in vero il ripetuto art. 294, compreso sotto

la rubrica delle frodi nei commerci, anch'esso ten

de a reprimerle ; ed a questo scopo parla della

impronta legale dei pesi come di cosa che sta in

relazione diretta ed immediata con la bilancia sulla

quale i medesimi pesi bollati debbono essere posti

per segnare la giusta misura. Vede ognuno come

la impronta legale del peso non possa altrimenti

raggiungere lo scopo, quello cioè di determinare

normalmente la quantità della merce, se non col

mezzo di una bilancia non viziata; dappoiché il

vizio di questa si comunica e toglie ogni valore

al peso, quantunque munito della impronta legale,

di maniera che in effetti lo altera col farlo corri

spondere ad un peso non giusto.

Laonde colui il quale a suo profitto rende vi

ziosa la bilancia che usa in commercio, sebbene

non alteri materialmente la impronta legale dei

corrispondenti pesi, l'altera effettivamente, e com

mette artificiosamente la frode in commercio che

il legislatore ha voluto punire. Lo stesso potreb

be dirsi della moneta quando avesse la impronta

legale, e nello intrinseco non corrispondesse alla

medesima impronta: questa moneta per il 'solo co

nio legale non potrebbe dirsi non falsificata.

Né vale pel ricorrente il riandare al corrispon

dente art. 283 dei progetti del codice vigente; im

perocché col sostituire alla dizione dei progetti

quella adottata nell'art. 294, lungi dal mutare il

concetto o restringere la portata dell'articolo si

volle usare una locuzione più comprensiva, e si

volle dichiarare bastevole alla esistenza del delitto

la possibilità del nocumento altrui.

Per questi motivi, rigetta ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 novembre 1893; Pres. Risi, Est. Bar

lutti. — Ric. Puglielli e Bernardi.

Ant«rliznzlon« a procedere — Sindaco — Reato

commesso qaal direttore del carcere (L. COITI.

e prov., art. 139 e 8; Reg. gen. carcerario, art. 16).

Le attribuzioni direttive delle carceri giudiziarie

mandamentali sono attribuite ai sindaci quali

ufficiali del governo, e non come capi dell'au

torità comunale.

Epperò non si pub senza Vautorizzazione di cui

agli art. 139 e 8 legge com. e prov. sottoporre a procedimento penale il sindaco per atti com

piuti nella qualità di direttore del carcere man

damentale (indebite facilitazioni ad un detenuto).

La Corte: — Attesoché l'art. 16 del regolamento

generale degli stabilimenti carcerari dispone che le

carceri giudiziarie mandamentali, ove non esista

ufficio di sottoprefettura o direzione carceraria lo

cale, sono affidate ai sindaci, i quali possono defe

rire ai capi guardia od a chi ne fa le veci, talune

delle loro attribuzioni previa autorizzazione del

Ministero;

Che messo in relazione tale articolo coll'art. 14,

in cui si dice che l'amministrazione delle carceri

dipende dal Ministero dell'interno, coll'art. 17 in

cui si stabilisce che tutte le autorità dirigenti....

dipendono in linea diretta dalle prefetture delle

rispettive provincie...., ed infine coll'art. 19 in cui

sta scritto che le autorità dirigenti ed il personale

degli stabilimenti carcerari e dei riformatori ese

guiscono e fanno eseguire, nella sfera delle loro at

tribuzioni, gli ordini impartiti in via gerarchica

dalle competenti superiori autorità amministrative

e giudiziarie, sorge manifesto il concetto che le at

tribuzioni direttive delle carceri mandamentali con

ferite ai sindaci od a chi ne fa le veci sono loro

date nella qualità, non di capi dell'amministrazione

comunale, ma in quella di ufficiali del governo, ciò

che è confermato dalla disposizione generale del n.

7 dell'art. ) 32 della vigente legge comunale e pro

vinciale.

Che pel disposto dell'art. 139 di quest'ultima

legge è applicabile ai sindaci o chi ne fa le veci

per gli atti compiuti nella qualità di ufficiale del

governo la disposizione dell'art. 8 precedente, per

la quale non possono essere chiamati a render conto

dell'esercizio delle loro funzioni fuorché dalla supe

riore autorità amministrativa, nè sottoposti a pro

cedimento per alcun atto di tale esercizio senza

l'autorizzazione del re, previo parere del consiglio

di stato;

Che, essendo stato il ff. di sindaco Puglielli sot

toposto a procedimento per un atto da lui com

piuto nell'esercizio delle suo funzioni di direttore

del carcere mandamentale di Caramanico, era indi

spensabile che si fosse previamente ottenuta nelle

forme di legge l'autorizzazione superiormente in

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