+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli — Ric....

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli — Ric....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: lamkhue
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli —Ric. P. M. c. Orsolato Source: Il Foro Italiano, Vol. 21, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1896), pp. 127/128-129/130 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23101954 . Accessed: 17/06/2014 15:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.144 on Tue, 17 Jun 2014 15:40:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli — Ric. P. M. c. Orsolato

Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli —Ric. P. M. c. OrsolatoSource: Il Foro Italiano, Vol. 21, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1896), pp.127/128-129/130Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23101954 .

Accessed: 17/06/2014 15:40

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.78.144 on Tue, 17 Jun 2014 15:40:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli — Ric. P. M. c. Orsolato

127 PARTE SECONDA

delitti concorrenti non si tien conto dell'aumento

di pena derivante dal concorso di reati e di pene,

così non deve tenersene conto pei delitti continua

ti : ubi eadem ratio ibi eadem lex.

Difatti il legislatore, che non poteva volere per

questi un trattamento diverso da quello voluto per

gli altri, ne concentrò le relative disposizioni nel

lo stesso titolo 7°, libro 1°, codice penale.

Quindi è che, ai fini della competenza, l'aggrava

ineuto di pena prescritto dall'art. 79 cod. pen. non

opera alcun immutamento nella stessa, e conseguen

temente il tribunale nella specie giudicò un reato,

la di cui conoscenza ad esso spettava, non già alla

Corte d'assise.

Attesoché col quarto mezzo si deduce la viola

zione degli art. 65 e 170 cod. pen., perchè, asso

luto il Chisari, che era il solo imputato rivestito

della qualità di pubblico ufficiale, ed eliminata così

la concussione, non potevano i ricorrenti, quali im

piegati privati, essere dichiarati correi in tale

reato ;

Attesoché a ragione si è mossa una tale doglian

za. La concussione specializza il fatto dell'ufficia

le pubblico, che si procura un indebito lucro mer

cè l'abuso del suo ufficio. Si è quindi la circostan

za di tale abuso che imprime al fatto delittuoso un

carattere speciale, e lo aggrava, ed in tal caso la

circostanza aggravatrice derivante ex condictione

personae è comunicabile ai compartecipi del reato,

qualora siffatta quaiità di pubblico ufficiale serva

ad agevolarne la esecuzione, e qualora dessi la

conoscessero nell'atto che vi concorsero.

Ma se manca la prova di avere l'ufficiale pub

blico preso : arte al fatto incriminato, vien meno

l'estremo cho è di essenza al reato, cioè l'abuso di

detta qualità, ed il lamentato ingiusto profitto non

ipotizza più una concussione, né più può avverarsi

la comunicazione della circostanza che aggrava il

reato per la qualità del pubblico ufficiale, e rima

ne il privato che avendone indebitamente tratto

0 carpito il suddetto ingiusto lucro, deve rispon derne sotto quel titolo di reato, che più si adatta

all'illecito di lui operato.

Ora, nella specie, avendo la Corte giudicatrice eliminato dal fatto imputato il concorso del pub blico ufficiale signor Chisari, ed avendo qualificati 1 ricorrenti come semplici e privati impiegati, la

ipotesi della concussione non aveva più il suo so

strato, ed il fatto loro addebitato andava definito

come a privati colpevoli si conveniva.

Essendosi 1' impugnata sentenza discostata da tali

principi, deve annullarsi in base del suddetto mez

zo quarto, e dovendosi rinviare la causa per 1' in

tiero esame che ne sussegue, non occorre discen

dere alla discussione degli altri mezzi del ricorso.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli

— Ric. P. M. c. Orsolato.

Rifiato di obbedienza all'autorità — Notaio —

Hesidenxa — Oindizio disciplinare — Ordine

del proc. dei re (Cod. pen., art. 434).

Perche sussista contravvenzione all' art. 434 cod.

pen., occorre che Vordine dato dall' autorità non

soltanto sia dato nelle forme legali, ma che an

che sia legittimo nella sostanza.

Sussistendo tuttora i motivi pei quali il notaio in

giudizio disciplinare fu prosciolto dalla impu tazione d'inosservanza dell' obbligo della residen

za, è illegale l'ordine del proc. del re adem

piere quell' obbligo. In ogni modo, trattandosi di precetto stabilito da

apposita legge con relativo procedimento disci

plinare e pena speciale, non è lecito surrogarvi un ordine particolare, e la trasgressione del me

desimo non può dar luogo all' applicazione del

l'art. 434 cod. pen.

La Corte: — Attesoché il notaio dott. Giovanni

Orsolato fu tradotto in giudizio innanzi al pretore di Padova imputato della contravvenzione preve duta dall'art. 434 del cod. pen. per avere perma nentemente trasgredito all'ordine del procuratore del re dato I' 11 giugno 1895, col quale gli s'ingiun

geva di stabilire la sua dimora ed il suo studio no

tarile in Piombino Dese, comune che era stato a lui

assegnato per esercitarvi il suo uffizio di notaio in

soprannumero, il pretore di Padova con sentenza

dei 13 novembre 1895, ritenendo elio l'ordine del

procuratore del re non fosse legale, dichiarò il non

luogo a procedimento per inesistenza di reato.

Contro di questa sentenza il pubblico ministero

presso quella pretura ricorre per cassazione.

Attesoché il ricorrente assume nel primo mezzo

che non era dato al pretore di ricercare se l'or

dina fosse nella sua sostanza legale, imperocché pel dovere di obbedienza basta soltanto che venga emes

so nelle forme legali. — E questo un concetto to

talmente erroneo, come quello che non ha riscon

tro né nella lettera né nella ragione della legge

(art. 434 cod. pen.). Non nella lettera, perchè la locuzione ordine legal

mente dato è generale, onde generale ne è il signi

ficato, e quindi comprende e l'obbiettività dell'or

dine nei rapporti tra la pubblica autorità e chi è

chiamato ad obbedire e la forma con cui l'ordine

stesso viene emanato. Non nella ragione, perchè una tale disposizione di legge stando a garentia dell'ordine pubblico, devierebbe evidentemente dal

suo fine se al comando ingiusto ed arbitrario im

ponesse obbedienza; ne verrebbe a tal modo scosso

ed annientato il mutuo rispetto tanto ai poteri dello

stato che alla libertà individuale dei cittadini, che

è fondamento di ordine e benessere sociale.

Attesoché neppure regge il secondo mezzo, nel

This content downloaded from 185.44.78.144 on Tue, 17 Jun 2014 15:40:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Petrilli — Ric. P. M. c. Orsolato

129 GIURISPRUDENZA PENALE

quale il ricorrente assume che l'ordine dato dal pro

curatore del re fosse legale. Anzitutto si osserva

che non possa ritenersi quell'ordine legalmente for

mato, perchè è insussistente la sua causa determi

nante. La Corte di Venezia con sentenza andata

in giudicato, sulla contravvenzione ascritta al nota

io Orsolato per abbandono della residenza di Piom

bino Dese, dichiarò il non luogo perchè soppressa in quel comune la sede notarile; l'Orsolato non avea

più obbligo di risiedervi come notaio in sopran uumero. Questo statuendo il giudicato, viene me

no la ragione su cui poggia l'ordine del procura

tore del re, la obbligatorietà cioè della residenza.

Nè può dirsi che a tale ordine non osti la sentenza

della Corte di Venezia, perchè, medesimo essendo

l'obbietto, l'azione era già esaurita in virtù del giu

dicato, e non poteva più rivivere anche adottando

procedimenti diversi. E nemmeno è esatta la dedu

zione che l'ordine riflettesse fatti posteriori alla

sentenza onde non vi abbia identità, imperocché se

non cangiò mai la posizione dell'Orsolato di notaio

soprannumero e la sede notarile di Piombino Dese

continuò sempre ad essere soppressa, è indubitato

che permanevano tuttavia le ragioni, che sottraeva

no l'Orsolato dall'obbligo della residenza siccome

dal giudicato è statuito.

Oltre a tutto ciò l'illegalità dell'ordine è mani

festa per eccesso di potere. Tra gli ordini cui si

riferisce l'art. 434 cod. pen. non può essere com

preso quello impartito al notaio Orsolato, onde la

di lui disobbedienza, come bene decise il pretore, non può renderlo colpevole di contravvenzione.

Trattavasi dell'obbligo della residenza come notaio

della cui trasgressione si faceva accusa. Su ciò

provvede specialmente la legge notarile coi giu dizi disciplinari che vi sono stabiliti e con le pene che vi sono inflitte. Questo era il solo procedi mento che il procuratore del re poteva seguire e

non arrogarsi un dritto che la legge non gli rico

nosce, di decidere cioè da sè solo dell'obbligo della

residenza e della inosservanza di tale obbligo, for

mandone la base del suo ordine, e di promuovere

per via indiretta ed in giudizio non di propria se

de una punizione che il giudicato aveva dichiarato

non dovuta.

Per questi motivi, rigetta ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 28 gennaio 1896; Pres. Risi, Est. Perfu

mo — Ric. Falladore.

Competenza — Titolo del resto — Circostanze diminuenti la pena — Reato commesso all'este ro (Cod. proc. pen., art. 12; Cod. pen., art. 5).

Agli effetti della competenza deve tenersi conto

della diminuzione di pena derivante dall' essere

il reato stato commesso all'estero. (1)

La Corte: — Sull'unico mezzo del ricorso, col

quale si deduce la violazione dell'art. 9 n. 5 proc.

pen. in relazione agli art. 212, 258 cod. pen., non

ché in relazione all'art. 12 proc. pen., in quanto la

imputazione ascritta al ricorrente importando una

penalità, che si estende dai tre ai dodici anni di

reclusione esorbitava dalla competenza del tribu

nale penale.

Atteso, in ordine a questo mezzo, che essendo

stato il ricorrente imputato di calunnia per avere

incolpato il proprio fratello di spendita di monete

false nel Tirolo, l'eccezione d'incompetenza dedotta

per essersi a lui ritenuto applicabile l'art. 5 del

cod. pen. che diminuisce la pena di un sesto, men

tre il reato fu commesso nel regno, e che in ogni caso trattasi di circostanza personale, che non vale

(1) Crediamo utile ricordare le più notevoli sentenze

pronunziate dalla suprema Corte sul punto di sapere di

quali circostanze importanti diminuzione di pena debba tenersi conto agli effetti di determinare la competenza, a' sensi dell'art. 12 proc. pen. modif. dal r. d. 1 die. 1889.

Influisce sulla competenza : l'essere il delitto rimasto allo stato di tentativo: 2

maggio 1890 (Foro it., 1890, II, 470), 27 gennaio 1893 (IcL., Eep. 1893, voce Comp. pen., n. 24), 11 marzo 1895 [Id., 1895, II, 416);

il trattarsi di complicità corrispettiva (art. 378 cod.

pen.): 22 luglio 1891 (Foro it., 1892. II, 51) e 9 luglio 1894 (Id., 1895, II, 92);

l'esser l'omicidio avvenuto in persona di un infan te (art. 369 cod. pen.): 15 gennaio 1892 (Foro it., 1892, II, 103).

Non influisce sulla competenza : l'eccesso di difesa nell'omicidio: 23 gennaio 1895, Ma

rino (inedita) ; la ritrattazione nella calunnia: 11 luglio 1892 (Foro

it., 1892, II, 482), 25 novembre 1892 (Id., 1893, II, 136), 16

gennaio 1895, Porcello, e 13 novembre stesso anno, Aqui lani (inedite);

la preterintenzione nelle lesioni personali : 5 novem bre 1891 (Foro it., 1892, II, 178);

la restituzione o risarcimento nei delitti contro la

proprietà (art. 432 cod. pen.): 11 aprile 1892 (Foro it., Rep. 1892, voce Comp. pen., n. 47).

Per i seguenti casi la giurisprudenza della suprema Corte non è stata costante:

Omicidio in flagranza d'adulterio (art. 377 cod. pen.). Ritenne doversi tener conto di tale circostanza nel de terminare la competenza, con la sentenza 3 aprile 1891

(Foro it., 1893, II, 186, in nota), e giudicò in senso con trario con quelle del 12 ottobre 1892 e 20 febbraio 1893

(Ibid., testo e nota). Ritenne doversi aver riguardo nel delitto di falsa

moneta alla facile riconoscibilità, con le sentenze 26

giugno 1891 (Foro it., 1891, II, 337) e 20 aprile 1893 (Id., 1893, II, 332), ma andò in contrario avviso con le deci sioni 13 novembre 1891, 21 novembre 1892 e 14 luglio 1893 (Id., 1893, II, 104, testo e nota, e 478), e 30 gennaio 1893 (Id., Rep. 1893, voce Comp. pen., n. 30).

Ricordiamo poi per analogia aver la suprema Corte con le sentenze 11 luglio 1895 (Foro it., 1895, II, 477) e 5 marzo 1894 (Id., Rep. 1894, voce Associazione a delin

quere, n. 11) deciso non influire sulla competenza l'ag gravameuto di pena stabilito dall'art. 250 cod, pen. per i delitti commessi dagli associati a delinquere, ed infi ne ricordiamo che riguardo all'aggravamento derivante dalla continuazione del reato la suprema Corte ha qua si sempre deciso che esso non influisce sulla competen za, ma qualche volta ha deciso in senso contrario (v. sent. 4 gennaio 1896 e relativa nota a col. 125 del pre sente volume).

This content downloaded from 185.44.78.144 on Tue, 17 Jun 2014 15:40:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended