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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 giugno 1879, Pres. Mori-Ubaldini, Est. Martuccu,...

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Udienza 21 giugno 1879, Pres. Mori-Ubaldini, Est. Martuccu, P. M. Miraglia —Ric. Sgarallino Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 327/328-329/330 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084812 . Accessed: 21/06/2014 13:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.174 on Sat, 21 Jun 2014 13:42:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 21 giugno 1879, Pres. Mori-Ubaldini, Est. Martuccu, P. M. Miraglia —Ric. SgarallinoSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.327/328-329/330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084812 .

Accessed: 21/06/2014 13:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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327 PARTE SECONDA 328

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 11 giugno 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric.

Miggiani.

Calunni» — Inesistenza «lei fatto imputalo — Falsa

denunzia (Cod. pen., art. 375 e 380).

La calunnia non si tramuta in falsa denunzia, sol

perchè sia stata dichiarata la inesistenza dei reati

apposti al calunniato.

La Corte, ecc. — Osserva nel fatto, che condannato

il ricorrente ad un anno di carcere, come colpevole di calunnia in danno del pretore Rochirà, per avergli

imputato, sapendone la innocenza, falsificazione di re

lazione medica in un procedimento penale, e la sop

pressione di un rapporto, senza procedere a legale

instruzione, se ne dolse in appello; ma la Corte, re

spinti tutti gli altri motivi del gravame, accolse quello

concernente la pena, che ridusse a mesi otto, con la

diminuzione di sei in applicazione dell'amnistia del 19

gennaio 1878; Che ora co' due mezzi principali del ricorso, assu

mesi, come essendo stata dalla Camera di Consiglio

nel procedimento a carico del Rochirà ritenuta la ine

sistenza de' reati imputatigli, avesse dovuto il ricor

rente considerarsi responsabile, non di calunnia, ma

di falsa denunzia, e come subordinatamente la Corte

ilon si fosse versata sulla dedotta buona fede.

Osserva nel diritto, che se i giudici del merito si

convinsero di avere il ricorrente agito con intenzione

di nuocere, e per sfogo di vendetta, mentre avea piena

scienza della innocenza del pretore, avessero necessa

riaìnente escluso l'asserta buona fede ; e bene ritenuto

"verificarsi la ipotesi della calunnia contemplata dallo

art. 375 Cod. pen.; ed erroneo sia il sostenere, che al

l'uopo faccia mestieri di un effettivo reato, potendo la

calunnia sussistere, tanto se falsamente venga apposto allo innocente il reato effettivamente accaduto, quanto

se questo ne abbia solo le parvenze ; nè tali casi pos

sono confondersi con l'altro della falsa denunzia pre

veduta nello art. 380, ed informata dal disegno di fare

onta alla pubblica autorità; Per tali motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.

Udienza 21 giugno 1879, Pres. Mori-Ubaldini, Est.

Martucci, P. M. Miraglia — Ric. Sgarallino.

Kraii contro la sicurezza interna — Manifestazioni

sediziose — ISamliera repubblicana (Cocl. pen. to

scano, art. 129).

Lo spiegare in pubblico una bandiera nazionale avente

l'iscrizione: Circolo repubblicano, e portarla per le vie di una città in uno Stato retto a monarchia

costituzionale, è atto eminentemente ostile alle leggi

politiche del paese, e quindi presenta gli estremi

del reato di manifestazione sediziosa in luogo pub

blico, preveduto dall'art. 129 Cod. pen. toscano. (1)

La Corte ecc. — Ritenuto che Jacopo Sgarallino e

Adolfo Tedeschi vennero deferiti al Tribunale di Li

vorno per rispondere di manifestazioni sediziose, per

avere nelle pubbliche vie di quella città rispettiva mente portato e fatto portare, in occasione di un corteo

funebre, una bandiera a colori nazionali italiani col

l'iscrizione : Circolo repubblicano livornese. Avendo il

Tribunale assolto gli imputati, il pubblico rqinistero ne

interpose appello alla Corte di Lucca, la quale, dichia

rati convinti lo Sgarallino ed il Tedeschi dell'ascrit

tagli imputazione, condannava il primo a quaranta

giorni di carcere e l'altro ad un mese della stessa

(1) L'art. 129 del Cod. pen. toscano, al quale si riferisce la mas

sima, è così concepito : « Le manifestazioni sediziose che senza l'animo di eccitare ai delitti indicati nell'art. 126 » (cioè attentati contro la

persona del sovrano e l'integrità dello Stato) « sono fatte in luogo pubblico . . . ., ognorachè non cadano sotto una pena più grave, sono

punite col carcere da un mese ad un anno ». Nel cod. sardo vi

gente nel resto d'Italia non vi è un articolo che corrisponda all'ar ticolo 126 del cod. pen. toscano e che contempli il reato speciale di manifestazioni sediziose; le quali però oltre il caso in cui costituissero il crimine di attentato avente per oggetto di distruggere o cangiare la forma di governo (art. 156), potrebbero nei congrui casi ricadere sotto la sanzione dell'art. 471, che prevede ogni discorso o scritto o

fatto che sia di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del re o contro le istituzioni costituzionali. E sotto questo aspetto fu recentemente iniziato a Milano processo per lo stesso fatto di aver portato in giro per la città, in occasione di una commemora zione patriottica, una bandiera repubblicana. La Camera di Consiglio vi ravvisò gli estremi del reato di cui nel citato art. 471, ma la Se zione d'accusa, in-difformità delle conclusioni del pubblico ministero, dichiarò non concorrervi quelli estremi. Senonchè essendo stati gli stessi imputati tradotti in giudizio per rispondere di resistenza alla forza pubblica nell'atto che questa voleva sequestrare, giusta gli or dini del prefetto, la bandiera repubblicana, opposero la legittimità della resistenza, dovendosi ritenere ingiusto ed arbitrario l'ordine di

sequestro del vessillo, per essersi dichiarato che il portare questo in

giro non costituiva reato. Ma il Tribunale di Milano con l'elaborata sentenza del 1° settembre 1879, riportata nel Giornale dei tribunali

(1879, n. 209, pag. 835) e che è stata confermata in appello, rigettò l'eccezione, stabilendo il principio ch.e l'autorità politica ha diritto di

impedire con qualsiasi mezzo legale che in uno Stato retto a monar chia costituzionale si portino in giro vessilli repubblicani, ed ove "ciò

avvenga ha diritto di farli sequestrare. Ed in appoggio di questo prin cipio, osservò che per dar luogo all'intervento dell'autorità di pub blica sicurezza non è richiesto che siasi già constatato il reato in tutti i suoi estremi, ma basta la sola parvenza del reato, che siano cioè adombrati nel fatto gli estremi di azione delittuosa ; e che nella specie potesse supporsi con fondamento l'esistenza di un reato lo dimostrava l'ordinanza della Camera di Consiglio e il voto del pubblico ministero

presso la Corte di appello ; che inoltre all'autorità politica spetta, per motivi di sicurezza pubblica, d'impedire anche un'azione innocente, quando possa temersene contingibili eventi a danno dell'ordine pub blico ; e che del resto non si poteva disconoscere che nell'emblema di cui trattavasi, e nell'insieme dei motti su di esso stampati (bandiera tricolore coi motti: Fratellanza repubblicana - Dio e Popolo - Pen siero ed azione) si ravvisasse un complesso non conciliabile colle isti tuzioni monarchico-costituzionali che ci reggono, e che quindi facen dosene pubblica mostra poteva venire turbata la pubblica tranquillità. Il Tribunale inoltre ricordò (e giustamente, a nostro avviso) la sen tenza della Cassazione fiorentina che annotiamo., come quella, che in

applicazione di un codice speciale, ma emendato in armonia ai prin cipi fondamentali che ci reggono, ebbe a riconoscere come fatto se dizioso e contrario ai vigenti ordini costituzionali che ci reggono il

portare per le pubbliche vie una bandiera repubblicana.

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329 GIURISPRUDENZA PENALE 330

pena. Mossone ricorso, lo Sgarallino domanda l'annul

lamento di questa sentenza per erronea applicazione

dell'art. 129 del Cod. pen. toscano, sostenendo che il

fatto addebitatogli non costituisce reato ; Attesoché il fondamento della denunziata sentenza si

riassuma nella considerazione non potersi ragionevol mente mettere in dubbio che lo spiegare in pubblico una bandiera nazionale avente l'iscrizione : Circolo re

pubblicano, e portarla per le vie di una città in Stato

retto a monarchia costituzionale, sia un atto eminen

temente ostile alle leggi politiche del paese, e quindi

presenti gli estremi del reato di manifestazione sedi

ziosa fatta in luogo pubblico;

Attesoché questo concetto risponde ai principi ra

zionali e giuridici meno discutibili, essendo manifesto

che la bandiera repubblicana, sotto qualsiasi forma più o meno evidente e spiccata, presenta il simbolo della

repubblica, e che coloro che l'assumono pubblicamente

per loro divisa e vi si raccolgono corne a loro centro,

oltre ad affermarsi repubblicani, intendono a mettere

in mostra e ad ostentare un partito contrario al reg

gimento scelto dalla nazione, ed invitarla ad ingros sarne le Ale; il qual fatto travalica i confini di una

aspirazione speculativa, e si traduce in quelle mani

festazioni sediziose previste dall'art. 129 del Cod. pen. toscano ;

Attesoché male a proposito il ricorrente metta in

campo la sua buona fede per non avere in precedenza incontrato opposizione a fatti consimili. A parte l'os

servare che le azioni contrarie alle leggi non cessano

di essere tali solo perchè impunite altre volte ; quello che tronca in radice ogni possibile questione si è che

la denunciata sentenza con apprezzamento insindacabile

escluse la buona fede nello Sgarallino, e quindi un tale

argomento non può costituire soggetto di discussione

in questa sede di giudizio; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 5 luglio 1879, Pres. Poggi, Est. Martucci,

P. M. Trecci — Ric. Bencini.

Confi sea — Contravvenzione a carico il' ignoti —

Ordinanza ili confisca — Clii possa chiedere l'an

nullamento (Cod. proc. pen., art. 641).

Ordinatasi dal giudice la confisca del corpo del

reato, di cui rimasero ignoti gli autori, se, dopo

compiutasi la prescrizione del reato, alcuno asse

rendosi autore di questo e proprietario degli og

getti confiscati, domandi in sede di Cassazione

V annullamento dell' ordinanza,' il suo ricorso deve

dichiararsi inammessibile : e ciò sia perchè sareb

bero scorsi i termini utili, sia perchè gli manca la

veste per ricorrere.

La Corte, ecc. — Premesso in fatto che dopo inutili

indagini per rintracciare tre incogniti, sorpresi dagli

agenti della forza pubblica ad esercitare la caccia in

tempo vietato, i cui fucili vennero sequestrati, il pretore

di Prato (città) nel 12 ottobre 1878 dichiarava confi

scati i fucili anzidetti. Dopo sette mesi, quando era già

prescritta l'azione penale per la contravvenzione alla

caccia, Ugolino Bencini, affermandosi uno dei caccia

tori, cui appartenevano i fucili sopraindicati, doman

dava l'annullamento della ordinanza di confisca per avere violato gli articoli 10, 90 e 93 del regolamento di polizia punitiva, non che gli articoli 3, 7, 9 e 28

della legge 3 luglio 1856; Attesoché sotto duplice aspetto non è ammissibile il

ricorso del Bencini, tanto per essersi tardivamente in

terposto, quanto per non trovarsi egli nella condizione

di coloro autorizzati dalla legge a ricorrere in Cassa

zione dai giudicati in materia correzionale e di polizia. Niuno ignora che il condannato, il quale voglia pro

porre ricorso in Cassazione contro-"un giudicato, ha tre

giorni interi decombili da quello successivo alla pro nunzia della sentenza od alla notificazione della me

desima, nei casi in cui la legge richiede che sia noti

ficata. Trattandosi nella specie di un'ordinanza relativa

a confisca di fucili appartenenti ad incogniti, per eerto

non doveasi né poteasi notificarla al Bencini, il quale era in dovere di procurarsi notizia di quella pronuncia, onde avanzarne ricorso in tempo debito; e se egli in

vece non ne mosse reclamo che dopo sette mesi, im

puti a sè stesso la decorrenza del tempo utile e la

conseguente inammissibilità del ricorso; Attesoché a questo radicale difetto si aggiunge l'altro

del pari perentorio, che le vie di annullamento in ma

teria correzionale e di polizia sono aperte rispettiva mente all' imputato, al P. M., ed alla parte civile, sic

come letteralmente dispone l'art. 645 del Cod. di proc.

pen. Ora, non essendo fornito il Bencini d'alcuna di

queste qualità, manca affatto di veste legittima per ricorrere contro il giudicato, che ordinava la confisca

dei fucili; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 14 giugno 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari,

P. M. Miraglia. — Ric. Polese.

Sanità pubblica — ltej(«lanii'nto © settembre lSf4 — Sanzioni penali — Incostituzionalità (Reg. CÌt., art. 141 ; Legge 22 giugno 1874, art. 4).

Le disposizioni penali di cui all'art. 141 del rego lamento sanitario 6 settembre 1874 sono inappli

cabili, perchè decretate dal potere esecutivo senza

averne avuta facoltà dal Parlamento. (1)

La Corte, ecc. — Considerando che secondo è stato

ripetutamente e costantemente deciso da questa Corte, l'art. 141 del regolamento 6 settembre 1874 non è ap

plicabile, come quello la cui pubblicazione eccedeva le

(1) V. in senso contrario la sentenza della Cassazione di Torino del 6 febbraio 1879, a col. 3S del presente volume, in nota alla quale è riassunto lo stato della giurisprudenza su questa dibattuta que stione.

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