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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P. M....

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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P. M. Spera (Concl. conf.) — Ric. Pierani

Udienza 21 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. PieraniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.353/354-355/356Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084824 .

Accessed: 18/06/2014 21:32

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353 GIURISPRUDENZA PENALE 354

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. I. Udienza 19 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Ni

colai, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Micolti.

II. Udienza 30 giugno 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Fer

reri, P. M. Bussola (Conci, conf.) — Ric. Casaburi.

Testimoni — Giuramento — Agenti doganali —

Partecipazione alle multe (Cod. proc. pen., art. 297

e 289).

Gli agenti doganali che abbiano compilato il verbale

di contravvenzione, quantunque percepiscano un

utile sulle multe dovute dai contravventori, non per

dono la qualità di testimoni, e quindi sono valida

mente sentiti con giuramento. (1)

La Corte, ecc. — Sul ricorso Micotti — Conside

rando clie gli agenti doganali, siccome denunzianti per

obbligo del proprio uffizio, non perdono la qualità di

testimoni, e debbono quindi essere sentiti con giura

mento; non sussiste quindi la violazione dell'art. 289

del Cod. proc. pen.

La Corte, ecc. — Sul ricorso Casaburi — Violazione

dell'art. 289 del Cod. proc. pen., perchè gli agenti do

ganali non dovevano prestar giuramento, essendo essi

non solo denunzianti, ma persone interessate per la ri

partizione delle multe a cui gli imputati vengono con

dannati ; Attesoché è risaputo e fermo nella giurisprudenza

di questa suprema Corte che gli ufficiali ed agenti della

polizia giudiziaria, e così gli agenti doganali, i quali

agiscono nell'esercizio delle loro funzioni per l'osser

vanza della legge e nell'interesse dell'ordine pubblico, non possono, né devono considerarsi quali denunzianti

aventi un interesse personale nel fatto, tuttavolta che

abbiano a compilare qualche verbale di denunzia o ac

certamento di contravvenzione a leggi finanziarie, ben

ché a titolo di premio o compenso sia loro dai rego lamenti assegnata una quota nella ripartizione delle

relative multe di condanna. E ciò appunto perchè questo

compenso viene loro direttamente, con norme tassa

tive, dalla legge, e non dipende da verun fatto o in

teresse personale, mutabile ed eventuale, estraneo ai

loro obblighi di pubblico servizio; Per questi motivi, ecc.

(1) V. la conforme sentenza della stessa Corte, 26 novembre 1877

(Foro it., 1878, col 94), e la relativa nota, ivi.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai,

P. M. Spera (Conci, coni'.) — Ric. Pierani.

Contrabbando — Tabacco di contrabbando — De

leiizione di piccola quantità (Legge sulle privative 15 giugno 1865, art. 24, 27 e 28).

Il possesso di tabacco estero o di clandestina fabbri

cazione, anche in tenuissima quantità (nella specie

quattro grammi), costituisce contravvenzione agli

art. 24, 27 e 28 della legge 15 giugno 1865. (1).

Le circolari ministeriali del 12 dicembre 1865 e 2

aprile 1871, le quali esonerano da contravvenzione

coloro che entrando nello Stato, o già introdottisi

nell'interno sieno trovati possessori di tabacco non

eccedente la quantità di grammi 125, riguardano

soltanto i viaggiatori. (2)

La Corte, ecc. — Attesoché, quantunque nella specie

si tratti di soli quattro grammi di tabacco da Auto di

(1) Con la circolare del 12 dicembre 1865 furono stabilite le se

guenti norme: « 1° Gli agenti della dogana prima di procedere alla visita do

vranno sempre interpellare i viaggiatori che entrano nello Stato, se

ritengano merci soggette a dazio, o generi di privativa, e più special mente tabacco;

« 2° A tale uopo dovranno ricordare ai viaggiatori, che la legge

punisce con pene proporzionatamente assai gravi anche le piccole

partite di tabacco di contrabbando, attesoché ogni quantità inferiore

di un chilogramma viene calcolata per la multa come un intiero chi

logramma ; « 3° Se il viaggiatore risponde che ha generi sottoposti a dazio, o

tabacco, oppure che lascia agl'impiegati doganali di riconoscere se

ve ne siano nel suo bagaglio, si esigeranno i diritti sulla quantità che sarà riconosciuta esistente, purché non si tratti di quantità di ta

bacco eccedente la facoltà dell'uffizio, nel quale caso occorre chiedere

pel dazio il permesso alla Direzione compartimentale delle gabelle; « 4° Se il viaggiatore nega di avere oggetti sottoposti a dazio o

generi di privativa, e che mercè la visita se ne scoprissero di esistenti, oltre il pagamento dei diritti si applicheranno le multe a rigore di legge anco pel tabacco, che portasse per proprio uso personale ed immediato,

quando la quantità complessiva di questo superasse i 125 grammi. « Non si farà pagare dazio pel tabacco da fiuto contenuto nella pro

pria tabacchiera e pei sigari contenuti nel portasigari usuale ».

Occorreva spesso che i viaggiatori mentre al confine non avevano

avuta proibizione di portar seco loro i sigari nel portasigari ed il ta

bacco da fiuto nella tabacchiera, venivano poi all'interno dello Stato

dichiarati in contravvenzione per gli stessi sigari e tabacco da fiuto.

Ad impedire inutili vessazioni fu emanata l'altra circolare ministe

riale 2 aprile 1871, n. 5519, con la quale si permise che si prescin desse dall'assumere nei casi ivi contemplati verbale di contravven

zione, sempre peraltro alla condizione che fosse escluso il sospetto di traffico.

Eccone i termini : « E stato osservato che gli agenti della forza do

ganale contestano contravvenzioni alla legge sulle privative per il

legittimo possesso di tenuissime quantità di generi, e persino hanno

dichiarato in contravvenzione il possessore di una tabacchiera o di

altro consimile recipiente con traccie od insignificanti rimasugli di

tabacco ritenuto estero. « Da ciò consegue che con la medesima frequenza le autorità giu

diziarie mandano assoluti gl'imputati, sia perchè non considerano co testi fatti come sufficienti a costituire un reato, sia per altre speciali

contingenze. « Già fino dal 1865, con la circolare 12 dicembre 1865, n. 200, fu

stabilito che il viaggiatore entrando nello Stato non fosse dichiarato

in contravvenzione, anche negando di avere oggetti sottoposti a dazio

o generi di privativa, pel tabacco di quantità complessiva non supe riore a 125 grammi, e che non fosse pagato nemmeno il dazio, pel tabacco da fiuto contenuto nella tabacchiera e pei sigari contenuti nel

portasigari usuale. « Per conseguenza non potrà essere contestata contravvenzione per

così lieve quantità trovata in contravvenzione quando le circostanze escludano il sospetto del traffico, e molto meno potrà aver luogo il

contesto quando si tratti di oggetti contenuti nella tabacchiera, nel

porta sigari e simili recipienti d'uso meramente personale ». È chiaro come la disposizione di questa circolare debba applicarsi

ai soli viaggiatori. Il che, come giustamente osserva il Bettini, anno corr., col. 530, si desume anche dal fatto che la medesima è un

il, Foro Italiano, — Volume IV. - Parte II. — 35.

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355 PARTE SECONDA 356

clandestina fabbricazione contenuto nella tabacchiera

per proprio uso dell'imputato, tuttavolta non viene

meno per questo la contravvenzione agli art. 24, 27 e

28 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 15

giugno 1865; poiché questa legge vieta l'illegale pos

sesso di tabacco estero o di clandestina fabbricazione

senza distinguere sia per farne traffico o sia per uso

personale; sia in grande o sia in tenue quantità; Attesoché senza ragione dice il ricorrente, che l'ar

ticolo 24 della suddetta legge determina all'effetto della

contravvenzione per peso minimo un chilogramma; ivi,

n. 1 : « pel tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per « ogni chilogramma e per quello lavorato da lire 20

« a lire 60 pure per ogni chilogramma »; e n. 2: « per « sigari avana o di qualità somigliante da lire 20 a

« lire 60 per ogni chilogramma ».

Perocché, se questo è vero, è pure egualmente vero

che per disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo

le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilo

gramma intero; disposizione che per lo effetto del com

puto della multa si riferisce non solo al caso di quantità

composte di uno o di più chilogrammi e frazioni; ma

eziandio al caso di tabacco illegalmente posseduto in

qualsivoglia quantità, anche minore di un chilogramma. La quale intelligenza desumesi altresì dal tenore delle

stesse circolari 12 dicembre 1865 e 21 aprile 1871 al

legate dal ricorrente; le quali, francando dalla con

travvenzione il viaggiatore, che entrando o già entrato

nello Stato sia trovato in possesso di tabacco estero

di non più di 125 grammi, vengono di conseguenza ad

ammettere che per una quantità maggiore, sia pur frazione di un chilogramma (peso composto di mille

grammi) si possa e si debba procedere per contrav

venzione; Attesoché poi a torto si allegano in contrario le pre

dette circolari ministeriali per inferirne che, trattan

dosi nel caso in esame del possesso d'una tenuissima

quantità, grammi 4, di tabacco di clandestina fabbri

cazione rinvenuto nella tabacchiera, tale possesso non

costituisca contravvenzione. Imperocché omettendo di

osservare come per coteste circolari non siasi dero

gato alla legge, e solamente siasi voluto dare agli

agenti di finanza norme di prudenza e di convenienza

a scanso d'inutili vessazioni in certi particolari casi,

egli è che le medesime riguardano solo il caso di quei

viaggiatori i quali al confine entrando nello scalo (caso

contemplato dalla prima circolare) o già introdottisi

nell' interno (caso contemplato dalla seconda) siano

trovati possessori di tabacco estero in quantità com

plessiva non maggiore di 125 grammi, o di tabacco da

naso contenuto nella tabacchiera, o di sigari contenuti

nel portasigari d'uso meramente personale, disponendo,

escluso per altro il sospetto del traffico, che non siano

dichiarati in contravvenzione.

Ma non è questo di cui si tratta nella specie: pe

rocché trattasi invece di un contadino non viaggiatore,

dimorante a Montigliano, il quale essendo in sospetto

di fabbricare in casa sua tabacco, venne perquisito, e

fu infatti sorpreso nel possesso di quattro grammi di

tabacco da naso di clandestina fabbricazione contenuto

nella scatola, tenendo tale contegno nell'atto della sor

presa, conforme ha ritenuto la confermata sentenza

del pretore, da giustificare i sospetti che si avevano

contro di lui. Onde, mancando le condizioni di fatto

da quelle circolari richieste, mai potrebbe il ricorrente

giovarsi del disposto delle medesime per sottrarsi alla

contravvenzione; Attesoché pertanto nei termini di fatto, quali dalla

sentenza del pretore e da quella confermatoria del

Tribunale correzionale sono stati ritenuti, l'illegale

possesso del tabacco, del quale si tratta, rettamente

è stato qualificato per contrabbando; e giustamente sono stati applicati, anziché l'art. 39, gli art. 24, 27 e

28 della legge 15 giugno 1865, e però a torto n'è stata

denunziata dal ricorrente la violazione; Per questi motivi, rigetta, ecc.

corollario dell'altra 12 dicembre 1865, la quale permetteva che il viag giatore entrando nello Stato non fosse dichiarato in contravvenzione, anche negando di avere oggetti sottoposti a dazio o generi di priva tiva, pel tabacco di quantità complessiva non superiore ai 125 grammi, e che non fosse pagato nemmeno il dazio pel tabacco da fiuto conte nuto nella tabacchiera e pei sigari nel portasigari usuale. In questo ultimo caso il viaggiatore, non pagando nemmeno il dazio (mentre invece lo paga pei tabacchi che in complesso non superano i 125 grammi) non possedeva alcun documento che legittimasse il trasporto e la con servazione dei predetti sigari o tabacco, e però spesso senza colpa alcuna veniva dichiarato in contravvenzione nell'interno dello Stato. E ciò appunto si volle impedire con la suddetta circolare dell'aprile 1871.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce

sare, P. M. Bussola, (Conci, conf.) — Ric. P. M. c.

Socciarini.

Ammonizione — Contravvenzione — Carcere— Sor

veglianza «iella I*. S. (Cod. pen., art. 437; Legge di P. S. 20 marzo 1865, art. 71 e 114 modificati dalla

legge 6 luglio 1871).

Nelle condanne alla pena del carcere per contrav

venzione all' ammonizione come ozioso o vagabondo, va sempre aggiunta quella della sorveglianza spe ciale della P. S., non potendosi ritenere virtual

mente abrogato dalla legge del 6 luglio 1871 l'ar

ticolo 437 del Codice penale. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché il Pretore di Valentano, nel dichiarare il ricorrente colpevole di contravven

zione alla precedente ammonizione come ozioso, in ap

plicazione dell'art. 437 Codice penale, lo condannava

alla pena del carcere per mesi tre ed alla sorve

glianza speciale della P. S. per sei mesi. Ma in ap

pello il Tribunale correzionale di Viterbo con sen

tenza in data del 22 aprile 1879, in parziale ripara zione di quella appellata, la rivocava nella parte ri

guardante la condanna accessoria, sulla considerazione,

(1) V. in proposito la sentenza della Corte d'appello di Lucca del 2 marzo 1876 (Foro it., 1876, col. 83), e le altre sentenze ivi citate in nota,

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