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Udienza 21 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai, P. M. Spera (Concl. conf.) —Ric. PieraniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.353/354-355/356Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084824 .
Accessed: 18/06/2014 21:32
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353 GIURISPRUDENZA PENALE 354
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. I. Udienza 19 febbraio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Ni
colai, P. M. Spera (Conci, conf.) — Ric. Micolti.
II. Udienza 30 giugno 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Fer
reri, P. M. Bussola (Conci, conf.) — Ric. Casaburi.
Testimoni — Giuramento — Agenti doganali —
Partecipazione alle multe (Cod. proc. pen., art. 297
e 289).
Gli agenti doganali che abbiano compilato il verbale
di contravvenzione, quantunque percepiscano un
utile sulle multe dovute dai contravventori, non per
dono la qualità di testimoni, e quindi sono valida
mente sentiti con giuramento. (1)
La Corte, ecc. — Sul ricorso Micotti — Conside
rando clie gli agenti doganali, siccome denunzianti per
obbligo del proprio uffizio, non perdono la qualità di
testimoni, e debbono quindi essere sentiti con giura
mento; non sussiste quindi la violazione dell'art. 289
del Cod. proc. pen.
La Corte, ecc. — Sul ricorso Casaburi — Violazione
dell'art. 289 del Cod. proc. pen., perchè gli agenti do
ganali non dovevano prestar giuramento, essendo essi
non solo denunzianti, ma persone interessate per la ri
partizione delle multe a cui gli imputati vengono con
dannati ; Attesoché è risaputo e fermo nella giurisprudenza
di questa suprema Corte che gli ufficiali ed agenti della
polizia giudiziaria, e così gli agenti doganali, i quali
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni per l'osser
vanza della legge e nell'interesse dell'ordine pubblico, non possono, né devono considerarsi quali denunzianti
aventi un interesse personale nel fatto, tuttavolta che
abbiano a compilare qualche verbale di denunzia o ac
certamento di contravvenzione a leggi finanziarie, ben
ché a titolo di premio o compenso sia loro dai rego lamenti assegnata una quota nella ripartizione delle
relative multe di condanna. E ciò appunto perchè questo
compenso viene loro direttamente, con norme tassa
tive, dalla legge, e non dipende da verun fatto o in
teresse personale, mutabile ed eventuale, estraneo ai
loro obblighi di pubblico servizio; Per questi motivi, ecc.
(1) V. la conforme sentenza della stessa Corte, 26 novembre 1877
(Foro it., 1878, col 94), e la relativa nota, ivi.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 marzo 1879, Pres. Ghiglieri, Est. Nicolai,
P. M. Spera (Conci, coni'.) — Ric. Pierani.
Contrabbando — Tabacco di contrabbando — De
leiizione di piccola quantità (Legge sulle privative 15 giugno 1865, art. 24, 27 e 28).
Il possesso di tabacco estero o di clandestina fabbri
cazione, anche in tenuissima quantità (nella specie
quattro grammi), costituisce contravvenzione agli
art. 24, 27 e 28 della legge 15 giugno 1865. (1).
Le circolari ministeriali del 12 dicembre 1865 e 2
aprile 1871, le quali esonerano da contravvenzione
coloro che entrando nello Stato, o già introdottisi
nell'interno sieno trovati possessori di tabacco non
eccedente la quantità di grammi 125, riguardano
soltanto i viaggiatori. (2)
La Corte, ecc. — Attesoché, quantunque nella specie
si tratti di soli quattro grammi di tabacco da Auto di
(1) Con la circolare del 12 dicembre 1865 furono stabilite le se
guenti norme: « 1° Gli agenti della dogana prima di procedere alla visita do
vranno sempre interpellare i viaggiatori che entrano nello Stato, se
ritengano merci soggette a dazio, o generi di privativa, e più special mente tabacco;
« 2° A tale uopo dovranno ricordare ai viaggiatori, che la legge
punisce con pene proporzionatamente assai gravi anche le piccole
partite di tabacco di contrabbando, attesoché ogni quantità inferiore
di un chilogramma viene calcolata per la multa come un intiero chi
logramma ; « 3° Se il viaggiatore risponde che ha generi sottoposti a dazio, o
tabacco, oppure che lascia agl'impiegati doganali di riconoscere se
ve ne siano nel suo bagaglio, si esigeranno i diritti sulla quantità che sarà riconosciuta esistente, purché non si tratti di quantità di ta
bacco eccedente la facoltà dell'uffizio, nel quale caso occorre chiedere
pel dazio il permesso alla Direzione compartimentale delle gabelle; « 4° Se il viaggiatore nega di avere oggetti sottoposti a dazio o
generi di privativa, e che mercè la visita se ne scoprissero di esistenti, oltre il pagamento dei diritti si applicheranno le multe a rigore di legge anco pel tabacco, che portasse per proprio uso personale ed immediato,
quando la quantità complessiva di questo superasse i 125 grammi. « Non si farà pagare dazio pel tabacco da fiuto contenuto nella pro
pria tabacchiera e pei sigari contenuti nel portasigari usuale ».
Occorreva spesso che i viaggiatori mentre al confine non avevano
avuta proibizione di portar seco loro i sigari nel portasigari ed il ta
bacco da fiuto nella tabacchiera, venivano poi all'interno dello Stato
dichiarati in contravvenzione per gli stessi sigari e tabacco da fiuto.
Ad impedire inutili vessazioni fu emanata l'altra circolare ministe
riale 2 aprile 1871, n. 5519, con la quale si permise che si prescin desse dall'assumere nei casi ivi contemplati verbale di contravven
zione, sempre peraltro alla condizione che fosse escluso il sospetto di traffico.
Eccone i termini : « E stato osservato che gli agenti della forza do
ganale contestano contravvenzioni alla legge sulle privative per il
legittimo possesso di tenuissime quantità di generi, e persino hanno
dichiarato in contravvenzione il possessore di una tabacchiera o di
altro consimile recipiente con traccie od insignificanti rimasugli di
tabacco ritenuto estero. « Da ciò consegue che con la medesima frequenza le autorità giu
diziarie mandano assoluti gl'imputati, sia perchè non considerano co testi fatti come sufficienti a costituire un reato, sia per altre speciali
contingenze. « Già fino dal 1865, con la circolare 12 dicembre 1865, n. 200, fu
stabilito che il viaggiatore entrando nello Stato non fosse dichiarato
in contravvenzione, anche negando di avere oggetti sottoposti a dazio
o generi di privativa, pel tabacco di quantità complessiva non supe riore a 125 grammi, e che non fosse pagato nemmeno il dazio, pel tabacco da fiuto contenuto nella tabacchiera e pei sigari contenuti nel
portasigari usuale. « Per conseguenza non potrà essere contestata contravvenzione per
così lieve quantità trovata in contravvenzione quando le circostanze escludano il sospetto del traffico, e molto meno potrà aver luogo il
contesto quando si tratti di oggetti contenuti nella tabacchiera, nel
porta sigari e simili recipienti d'uso meramente personale ». È chiaro come la disposizione di questa circolare debba applicarsi
ai soli viaggiatori. Il che, come giustamente osserva il Bettini, anno corr., col. 530, si desume anche dal fatto che la medesima è un
il, Foro Italiano, — Volume IV. - Parte II. — 35.
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355 PARTE SECONDA 356
clandestina fabbricazione contenuto nella tabacchiera
per proprio uso dell'imputato, tuttavolta non viene
meno per questo la contravvenzione agli art. 24, 27 e
28 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi 15
giugno 1865; poiché questa legge vieta l'illegale pos
sesso di tabacco estero o di clandestina fabbricazione
senza distinguere sia per farne traffico o sia per uso
personale; sia in grande o sia in tenue quantità; Attesoché senza ragione dice il ricorrente, che l'ar
ticolo 24 della suddetta legge determina all'effetto della
contravvenzione per peso minimo un chilogramma; ivi,
n. 1 : « pel tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per « ogni chilogramma e per quello lavorato da lire 20
« a lire 60 pure per ogni chilogramma »; e n. 2: « per « sigari avana o di qualità somigliante da lire 20 a
« lire 60 per ogni chilogramma ».
Perocché, se questo è vero, è pure egualmente vero
che per disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo
le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilo
gramma intero; disposizione che per lo effetto del com
puto della multa si riferisce non solo al caso di quantità
composte di uno o di più chilogrammi e frazioni; ma
eziandio al caso di tabacco illegalmente posseduto in
qualsivoglia quantità, anche minore di un chilogramma. La quale intelligenza desumesi altresì dal tenore delle
stesse circolari 12 dicembre 1865 e 21 aprile 1871 al
legate dal ricorrente; le quali, francando dalla con
travvenzione il viaggiatore, che entrando o già entrato
nello Stato sia trovato in possesso di tabacco estero
di non più di 125 grammi, vengono di conseguenza ad
ammettere che per una quantità maggiore, sia pur frazione di un chilogramma (peso composto di mille
grammi) si possa e si debba procedere per contrav
venzione; Attesoché poi a torto si allegano in contrario le pre
dette circolari ministeriali per inferirne che, trattan
dosi nel caso in esame del possesso d'una tenuissima
quantità, grammi 4, di tabacco di clandestina fabbri
cazione rinvenuto nella tabacchiera, tale possesso non
costituisca contravvenzione. Imperocché omettendo di
osservare come per coteste circolari non siasi dero
gato alla legge, e solamente siasi voluto dare agli
agenti di finanza norme di prudenza e di convenienza
a scanso d'inutili vessazioni in certi particolari casi,
egli è che le medesime riguardano solo il caso di quei
viaggiatori i quali al confine entrando nello scalo (caso
contemplato dalla prima circolare) o già introdottisi
nell' interno (caso contemplato dalla seconda) siano
trovati possessori di tabacco estero in quantità com
plessiva non maggiore di 125 grammi, o di tabacco da
naso contenuto nella tabacchiera, o di sigari contenuti
nel portasigari d'uso meramente personale, disponendo,
escluso per altro il sospetto del traffico, che non siano
dichiarati in contravvenzione.
Ma non è questo di cui si tratta nella specie: pe
rocché trattasi invece di un contadino non viaggiatore,
dimorante a Montigliano, il quale essendo in sospetto
di fabbricare in casa sua tabacco, venne perquisito, e
fu infatti sorpreso nel possesso di quattro grammi di
tabacco da naso di clandestina fabbricazione contenuto
nella scatola, tenendo tale contegno nell'atto della sor
presa, conforme ha ritenuto la confermata sentenza
del pretore, da giustificare i sospetti che si avevano
contro di lui. Onde, mancando le condizioni di fatto
da quelle circolari richieste, mai potrebbe il ricorrente
giovarsi del disposto delle medesime per sottrarsi alla
contravvenzione; Attesoché pertanto nei termini di fatto, quali dalla
sentenza del pretore e da quella confermatoria del
Tribunale correzionale sono stati ritenuti, l'illegale
possesso del tabacco, del quale si tratta, rettamente
è stato qualificato per contrabbando; e giustamente sono stati applicati, anziché l'art. 39, gli art. 24, 27 e
28 della legge 15 giugno 1865, e però a torto n'è stata
denunziata dal ricorrente la violazione; Per questi motivi, rigetta, ecc.
corollario dell'altra 12 dicembre 1865, la quale permetteva che il viag giatore entrando nello Stato non fosse dichiarato in contravvenzione, anche negando di avere oggetti sottoposti a dazio o generi di priva tiva, pel tabacco di quantità complessiva non superiore ai 125 grammi, e che non fosse pagato nemmeno il dazio pel tabacco da fiuto conte nuto nella tabacchiera e pei sigari nel portasigari usuale. In questo ultimo caso il viaggiatore, non pagando nemmeno il dazio (mentre invece lo paga pei tabacchi che in complesso non superano i 125 grammi) non possedeva alcun documento che legittimasse il trasporto e la con servazione dei predetti sigari o tabacco, e però spesso senza colpa alcuna veniva dichiarato in contravvenzione nell'interno dello Stato. E ciò appunto si volle impedire con la suddetta circolare dell'aprile 1871.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza del 21 luglio 1879, Pres. Ghiglieri, Est. De Ce
sare, P. M. Bussola, (Conci, conf.) — Ric. P. M. c.
Socciarini.
Ammonizione — Contravvenzione — Carcere— Sor
veglianza «iella I*. S. (Cod. pen., art. 437; Legge di P. S. 20 marzo 1865, art. 71 e 114 modificati dalla
legge 6 luglio 1871).
Nelle condanne alla pena del carcere per contrav
venzione all' ammonizione come ozioso o vagabondo, va sempre aggiunta quella della sorveglianza spe ciale della P. S., non potendosi ritenere virtual
mente abrogato dalla legge del 6 luglio 1871 l'ar
ticolo 437 del Codice penale. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché il Pretore di Valentano, nel dichiarare il ricorrente colpevole di contravven
zione alla precedente ammonizione come ozioso, in ap
plicazione dell'art. 437 Codice penale, lo condannava
alla pena del carcere per mesi tre ed alla sorve
glianza speciale della P. S. per sei mesi. Ma in ap
pello il Tribunale correzionale di Viterbo con sen
tenza in data del 22 aprile 1879, in parziale ripara zione di quella appellata, la rivocava nella parte ri
guardante la condanna accessoria, sulla considerazione,
(1) V. in proposito la sentenza della Corte d'appello di Lucca del 2 marzo 1876 (Foro it., 1876, col. 83), e le altre sentenze ivi citate in nota,
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