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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 21 novembre 1938; Pres. Tellini, Est. Carruccio, P....

Date post: 30-Jan-2017
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Udienza 21 novembre 1938; Pres. Tellini, Est. Carruccio, P. M. Musillami (concl. diff.) —Ric. P. M. c. Salvatore ed altri (Avv. Gentile e Persico) Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1939), pp. 97/98-99/100 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23137074 . Accessed: 28/06/2014 17:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 21 novembre 1938; Pres. Tellini, Est. Carruccio, P. M. Musillami (concl. diff.) —Ric. P.M. c. Salvatore ed altri (Avv. Gentile e Persico)Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1939), pp.97/98-99/100Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23137074 .

Accessed: 28/06/2014 17:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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97 GIUKISPRUDENZA PENALE 98

CORTE DI CASSAZIONE DEL REBNO. (Prima sezione penale)

Udienza 21 novembre 1938 ; Pres. Tellini, Est. Carruc

cio, P. M. Musillami (conci, diff.) — Eie. P. M. c.

Salvatore ed altri (Avv. Gentile e Persico).

{Sent, denunciata : App. Aquila 7 marzo 1938)

Tassa sugli scarniti — Trasferimento di merci per mezzo

di ausiliari del commercio — Accertamento se i tra

sferimenti siano uno o più — Indagine prescindendo dalla forma e definizione del mandato — Acquisti di soci per commissione e conto della Società —

Unico trasferimento — Giudizio incensurabile in Cas

sazione (R. D. L. 28 luglio 1930, n. 1011, art. 18

a 24).

Le disposizioni degli art. 18 a 27 della legge sulla tassa di

scambio, relative ai trasferimenti di merci per mezzo di

ausiliari del commercio, hanno l'esclusivo e sostanziale

scopo di evitare che sotto il pretesto di un rapporto di

mandato, in qualsiasi forma, venga sottratto al fìsco il pagamento della tassa dovuta.

Ed il magistrato deve ricercare se in fatto i trasferi menti siano stati uno o più prescindendo dalla forma e

dalla definizione giuridica del mandato commerciale.

È insindacabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale abbia ritenuto — nel caso di acquisti di

merci che alcuni Soci di una Società avevano fatto per commissione e per conto della Società medesima — unici

i trasferimenti e quindi unica la tassa di scambio do

vuta.

La Corte ; — Ritenuto che la Corte di appello di Aquila con sentenza 7 marzo 1938, in riforma della sentenza di

condanna del Tribunale di Chieti 12 marzo 1937, assol

veva per insufficienza di prove Salvatore Lorenzo, Salva

tore Andrea, Sensini Lorenzo, Ferrara G. Batta, Salvatore

Rocco, Scaricaciottoli Francesco, Angelucci Angelo Maria,

Giallucca Andrea dalla imputazione di evasione della tassa

di scambio dovuta su commissioni di vendita di partite di

pelli dagli stessi compiute dall'ottobre 1929 al settembre

1934 in varia misura, a favore della Soc. an. pelli di Chieti, di cui i medesimi erano soci.

Ritenne la Corte di merito che gli imputati avevano

eseguiti tali acquisti in seguito a mandato scritto com

merciale del Presidente della Società stessa, mandato tra

scritto nel copialettere di questa, ai sensi dell'art. 24 della

legge sulla tassa scambio, e che risultando accertato che i

medesimi, in occasione degli acquirenti delle singole par tite di pelli dai produttori macellai, avevano pagata la

relativa tassa scambio, non fosse dovuto, come pretendeva la Polizia tributaria denunciante ed aveva ritenuto il Ma

gistrato di primo grado, il pagamento di una seconda tassa

scambio per il preteso trasferimento della merce dagli stessi

imputati alla Società ; trasferimento che in effetti non

vi era stato avendo costoro agito per conto ed in rappre sentanza della Società, come era provato dal mandato

scritto suindicato, dalle fatture prodotte e dalla loro qua lità di soci facenti tutti parte del Consiglio Amministra

tivo della Società.

Rilevava infine la sentenza della Corte di appello che

la legge sulla tassa di scambio, regolando le varie ipotesi del mandato commerciale sotto il titolo 3°, art. 18 a 24,

ai fini della esenzione, non aveva preveduto una ipotesi

quale quella in questione, poiché nè per le pelli acqui state dai soci a nome della Società e trattenute presso di

loro fino al momento della spedizione, ciò potevano con

siderarsi deposito nei suoi pagamenti fatti dai soci stessi

ai venditori per mezzo di somme anticipate loro dalla So

cietà e di loro pertinenza in caso di insufficienza di quella,

potevasi ravvisare la ipotesi di cui agli art. 19, 20, rap

presentanti depositari o non depositari. Concludeva la sentenza che in difetto di una norma

specifica applicabile al caso in esame e poiché era a ri

tenersi che gli imputati potessero credere di aveie, col

rilascio della procura commerciale di cui sopra, adempiuto alle prescrizioni di legge, ne derivasse una situazione che

faceva dubitare della esistenza della volontà in loro di violare la legge, e quindi dovesse pronunciarsi sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Contro tale pronunzia, in termine, ha ricorso per Cas sazione il Procuratore generale presso la Corte di appello

per i seguenti motivi :

1° Erronea e contraddittoria motivazione sull'ele

mento intenzionale, in quanto se fosse stato esatto ritenere

che nelle leggi mancava una norma penale da applicarsi nel caso in esame, sarebbe stata vana la indagine sull'ele

mento intenzionale che se poi con tali argomentazioni la

♦sentenza denunciata avesse inteso riferirsi ad errofe od

ingnoranza della legge per parte degli imputati, ciò non

potrebbe costituire giustificazione del loro operato. 2° Violazione degli art. 19, 20 legge sulla tassa di

scambio perchè erroneamente la sentenza denunciata aveva

ritenuto che l'operato degli imputati non rivestisse le ipo tesi di rappresentanti, i quali, però, non avendo osservate

le prescrizioni e condizioni di legge, non avrebbero potuto beneficiare delle esenzioni della seconda tassa di scambio.

Osserva la Corte suprema che la legge sulla tassa di

scambio detta norme dettagliate, nel titolo 3° degli art. 18

a 27 al fine di stabilire le condizioni che evitano un du

plice pagamento della tassa, in occasione dei trasferimenti

di merci per mezzo di ausiliari del commercio, termine

sotto il quale la legge comprende quanti, per efletto di

mandato commeiciale, concludono affari a nome e per conto di altri, e cioè nelle ipotesi che possono per ana

logìa interessare particolarmente il caso in esame dei rap

presentanti, art. 19 e 20, dei commissionari, art. 22, di

altri intermediari, quali i piazzisti e procacciatori di af

fari con funzioni temporanee e non specifiche, art. 24.

Rispetto alle due prime categorie poi la legge distin

gue, agli efletti della prova sia della rappresentanza sia

delle commissioni, i rappresentanti depositari da quelli non

depositari e con anticipi o non di somme alla rappresentata,

imponendo formalità più o meno rigorose ; formalità che

si attenuano nella ipotesi della commissione, cioè quando

gli affari siano trattati per conto di terzi a nome del

commissionario e che si attenuano ancor maggiormente nella ipotesi di semplici piazzisti.

È manifesto che queste disposizioni e norme più o meno

rigorose, pur ispirandosi ai singoli istituti del codice di com

mercio, titolo 12°, art. 349 a 387 « del mandato commer

ciale » fanno esclusivo riferimento al fatto materiale del

trasferimento della merce ed hanno un esclusivo e sostan

ziale scopo, quello di evitare che, sotto il pretesto di un

rapporto di mandato, in qualsiasi forma, venga sottratto

al fisco il pagamento della tassa dovuta a seconda dei

vari trasferimenti di merci a sensi dell'art. 2 della legge. Di fronte a siffatto obbietto, a fine della legge, compito

del Magistrato deve essere innanzi tutto lo stabilire se in fatto i trasferimenti siano stati uno o più ; e se sotto

l'aspetto del mandato, non si nasconda un tentativo di

evasione dell'obbligo fiscale.

Ovvio si è che una ricerca siffatta possa farsi prescin dendo dalla forma e dalla definizione giuridica del mandato

commerciale ; che sarebbe vano ricercare se ricorre oppure no la ipotesi della rappresentanza e della commissione o

dell'altro rapporto analogo, quando nel giudizio di merito, contro la eventuale presunzione di frode o di tentata frode

al fisco, fosse in fatto accertato che unico era il trasfe

rimento e unica quindi doveva essere la tassa da pagarsi.

Ora, nel caso in esame, dalla intera motivazione della

sentenza denunciata si desume il convincimento del ma

gistrato di merito esservi in atti elementi per ritenere che

gli acquisti delle pelli fossero fatti esclusivamente per conto

e a nome della Società, come era indicato nelle singole fatture ; e che in ogni caso, stante la osservanza della for

malità della procura commerciale ai sensi dell'art. 24

della legge e stante la peculiare situazione di soci ammi

nistratori in ciascuno degli acquirenti, fosse quanto meno

dubbia la volontà di costoro di violare la legge fiscale, per escludere il duplice pagamento della tassa.

Il Poro Italiano — Anno LXIV — Parte 11-1.

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PARTE SECONDA

Senza attendere la questione se possa tale dubbio es

sere giustificato, osserva il Supremo Collegio che per rite

nere fondata la ipotesi di una azione continuata per mesi

di evasione della legge, anziché all'esame delle formalità

eventualmente simulate e inosservate di cui agli art. 19

24 citati, dovrebbe risalirsi all'esame della natura e scopo della Società commerciale, costituita in tale guisa da spie

gare la cagione nella condotta nei suoi componenti nei

rapporti anche della tassa scambio.

Esclusa la ipotesi di un proposito di evasione, appare evidente che fosse scopo degli associati di prestare l'opera loro nell'interesse sociale e causa determinante la loro So

cietà fosse di evitare sopratutto, fra esercenti dello stesso commercio nella stessa ragione e in occasione della incetta delle pelli, i danni della concorrenza, dividendo fra loro i guadagni sociali.

Essendo unico lo scopo comune, non potrebbero scin

dersi legittimamente, ai soli effetti fiscali, le singole ope razioni commerciali, dei singoli soci tutti concorrenti allo

scopo stesso, nell'interesse della società.

Quindi unici dovrebbero considerarsi i trasferimenti e

unica quindi la tassa relativa.

Le critiche fatte dal P. M. corrente alle considerazioni di diritto della sentenza denunciata sulla generica impos sibilità di risolvere il caso in esame in base alle norme di

legge, in ispecie di comprenderlo in alcuna delle ipotesi

regolate dalla legge fiscale, nonché sulla conseguenza che

da tale errata esposizione la sentenza stessa non ha tratto, e cioè di non ritenere sufficientemente provato il reato,

possono anche essere critiche fondate.

Ma, a prescindere dalle considerazioni di diritto, la sentenza stessa esprime un indubbio apprezzamento di

fatto affermando non essere provato che vi fossero più atti di vendita, ed essere escluso che gli imputati agissero come depositari della merce od interessati in proprio de

gli acquisti e nell'anticipo dei prezzi. E poiché tali apprezzamenti sono sufficienti a giusti

ficare la sentenza di assoluzione e sono insindacabili in

sede di cassazione, senza che occorra scendere a partico lare esame di ambo i motivi di ricorso, questo va respinto.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)

Udienza 21 novembre 1938 ; Pres. e rei. Romano, P. M.

Tancredi (conci, conf.) — Ric. P. M. c. De Gradi

(Avv. D'Andrea, Persico).

(Sent, denunciata : App. Genova 26 aprile 1937)

Circonvenzione di persone incapaci — Induzione — Sus sistenza della prova — Giudizio incensurabile di me rito — Elemento essenziale (Cod. pen., art. (543).

Il ritenere che non è stata raggiunta la prova, che l'imputato abbia indotto alla stipulazione di un atto una persona deficiente psichicamente, costituisce giudizio di fatto in sindacabile in Cassazione. (1)

Elemento essenziale del reato di circonvenzione di persona incapace è la sussistenza di una attività, con cui s'in duca una persona psichicamente deficiente a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, per lui o per altri dannoso. (2)

La Corte : — La Corte di appello di Genova (sentenza 26 aprile 1937), riformando la sentenza (2 febbraio

1936) del Tribunale della predetta città, assolveva De Gradi

(1) Conforme: 18 maggio 1938, De Marchi (Foro it., 1938, II, 307).

(2) Conforme: 13 marzo 1934, Pennino (Foro it., Rep. 1934, voce Circonvenzione di persone incapaci, n. 10) ; A. Sasddlu,

1

Circonvenzione di persone incapaci, in Giust. pen., 1936, II, ! 977, § 4. i

Rosa, per insufficienza di prove, dall'imputazione di avere

in Genova il 4 maggio 1933 e giorni prossimi, abusando

dello stato di deficienza psichica di Grosso Pierina, in

dotto costei alla consegna di lire 12.000 e di oggetti pre ziosi e a farle una vendita simulata di un appartamento

(art. 643 cod. penale). Ricorrono tanto la De Gradi quanto il P. M., nelle

forme e nei modi prescritti. Considera il Supremo Collegio che tutti e due i ricorsi

non meritano di essere accolti. Sulla base di una com

plessa o particolareggiata valutazione delle prove, la Corte

di merito ritenne che con era stata raggiunta la prova che la De Gradi, abusando della deficienza psichica della

Grosso, l'abbia indotta alla stipulazione dell'atto di com

pravendita e tanto meno che si sia fatta consegnare i pre ziosi e la somma di lire 12.000. Pur ritenendo la Corte

di merito che la Grosso fosse una deficiente psichica, fondò

l'assoluzione sulla insufficienza delle prove intorno all'in

duzione. Si tratta perciò di un giudizio di fatto non sin

dacabile in questa sede e che, mentre non può dar àdito

a far prendere in considerazione le molteplici e diffuse de

duzioni proposte dal P. M. ricorrente, non può neppure

legittimare il ricorso della De Gradi, in quanto che il di

spositivo della sentenza è la conclusione logica e coerente

di un ragionamento scevro da qualsiasi contraddittorietà o perplessità. Elemento essenziale del reato di circonven

zione di persona incapace è anche la sussistenza di una

attività con cui si induca, come dice la legge, una per sona che sia psichicamente deficiente (ed è l'ipotesi che

qui interessa) a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico, per lui o per altri dannoso. Orbene, come

si è detto, la Corte di merito ebbe gravi dubbi circa la

sussistenza della suindicata attività e facendo quindi esatta

applicazione della legge pronunciò sentenza di assoluzione

con la ricordata formula, sorretta da indagini concludenti allo scopo.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)

Udienza 6 luglio 1938 ; Pres. Saltelli, Est. Mangini, P. M. Cortesani (conci, conf.) — Eie. Zaldini (Avv. Viz

zinl).

(Sent, denunciata : Pret. 8. Caterina Villarmosa 28 mag gio 1937)

Minore età agli cl'letti penali — Tribunale dei minorenni — Non è giudice speciale — Competenza — Non

può essere dedotta per la prima volta in Cassazione

(E. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404 ; R. D. 20 settem bre 1934, n. 1579 ; cod. proc. pen., art. 33, 37 e 38).

Il Tribunale per i minorenni non è giudice -penale spe ciale. (1)

E perciò la competenza di esso non può essere dedotta in Cassazione se non è stata sollevata nel giudizio di me rito. (2)

(1 2) Sulla competenza del Gladice speclallizato.

I. — Sul problema affrontato dalla Suprema Corte nella an notata sentenza (pubblicata già per esteso in questa Raccolta, retro, col. 76) per la prima volta in termini così espliciti, si deve dire che se esso, oggi, interessa prevalentemente il diritto penale, allorquando sarà attuata la riforma della procedura ci vile secondo le linee del progetto definitivo, diverrà di attua lità anche per gli studiosi del diritto processuale civile, in quanto l'eccezione di incompetenza per materia sarà di quelle non rile vabili di ufficio fuori del giudizio di primo grado, a differenza delle eccezioni sul difetto assoluto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, stabilendosi così, in campo civile, un sistema analogo a quello instaurato dagli art. 37 e 38 cod. proc. pen. vigente.

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