Udienza 21 novembre 1938; Pres. Tellini, Est. Carruccio, P. M. Musillami (concl. diff.) —Ric. P.M. c. Salvatore ed altri (Avv. Gentile e Persico)Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1939), pp.97/98-99/100Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23137074 .
Accessed: 28/06/2014 17:41
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:04 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
97 GIUKISPRUDENZA PENALE 98
CORTE DI CASSAZIONE DEL REBNO. (Prima sezione penale)
Udienza 21 novembre 1938 ; Pres. Tellini, Est. Carruc
cio, P. M. Musillami (conci, diff.) — Eie. P. M. c.
Salvatore ed altri (Avv. Gentile e Persico).
{Sent, denunciata : App. Aquila 7 marzo 1938)
Tassa sugli scarniti — Trasferimento di merci per mezzo
di ausiliari del commercio — Accertamento se i tra
sferimenti siano uno o più — Indagine prescindendo dalla forma e definizione del mandato — Acquisti di soci per commissione e conto della Società —
Unico trasferimento — Giudizio incensurabile in Cas
sazione (R. D. L. 28 luglio 1930, n. 1011, art. 18
a 24).
Le disposizioni degli art. 18 a 27 della legge sulla tassa di
scambio, relative ai trasferimenti di merci per mezzo di
ausiliari del commercio, hanno l'esclusivo e sostanziale
scopo di evitare che sotto il pretesto di un rapporto di
mandato, in qualsiasi forma, venga sottratto al fìsco il pagamento della tassa dovuta.
Ed il magistrato deve ricercare se in fatto i trasferi menti siano stati uno o più prescindendo dalla forma e
dalla definizione giuridica del mandato commerciale.
È insindacabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale abbia ritenuto — nel caso di acquisti di
merci che alcuni Soci di una Società avevano fatto per commissione e per conto della Società medesima — unici
i trasferimenti e quindi unica la tassa di scambio do
vuta.
La Corte ; — Ritenuto che la Corte di appello di Aquila con sentenza 7 marzo 1938, in riforma della sentenza di
condanna del Tribunale di Chieti 12 marzo 1937, assol
veva per insufficienza di prove Salvatore Lorenzo, Salva
tore Andrea, Sensini Lorenzo, Ferrara G. Batta, Salvatore
Rocco, Scaricaciottoli Francesco, Angelucci Angelo Maria,
Giallucca Andrea dalla imputazione di evasione della tassa
di scambio dovuta su commissioni di vendita di partite di
pelli dagli stessi compiute dall'ottobre 1929 al settembre
1934 in varia misura, a favore della Soc. an. pelli di Chieti, di cui i medesimi erano soci.
Ritenne la Corte di merito che gli imputati avevano
eseguiti tali acquisti in seguito a mandato scritto com
merciale del Presidente della Società stessa, mandato tra
scritto nel copialettere di questa, ai sensi dell'art. 24 della
legge sulla tassa scambio, e che risultando accertato che i
medesimi, in occasione degli acquirenti delle singole par tite di pelli dai produttori macellai, avevano pagata la
relativa tassa scambio, non fosse dovuto, come pretendeva la Polizia tributaria denunciante ed aveva ritenuto il Ma
gistrato di primo grado, il pagamento di una seconda tassa
scambio per il preteso trasferimento della merce dagli stessi
imputati alla Società ; trasferimento che in effetti non
vi era stato avendo costoro agito per conto ed in rappre sentanza della Società, come era provato dal mandato
scritto suindicato, dalle fatture prodotte e dalla loro qua lità di soci facenti tutti parte del Consiglio Amministra
tivo della Società.
Rilevava infine la sentenza della Corte di appello che
la legge sulla tassa di scambio, regolando le varie ipotesi del mandato commerciale sotto il titolo 3°, art. 18 a 24,
ai fini della esenzione, non aveva preveduto una ipotesi
quale quella in questione, poiché nè per le pelli acqui state dai soci a nome della Società e trattenute presso di
loro fino al momento della spedizione, ciò potevano con
siderarsi deposito nei suoi pagamenti fatti dai soci stessi
ai venditori per mezzo di somme anticipate loro dalla So
cietà e di loro pertinenza in caso di insufficienza di quella,
potevasi ravvisare la ipotesi di cui agli art. 19, 20, rap
presentanti depositari o non depositari. Concludeva la sentenza che in difetto di una norma
specifica applicabile al caso in esame e poiché era a ri
tenersi che gli imputati potessero credere di aveie, col
rilascio della procura commerciale di cui sopra, adempiuto alle prescrizioni di legge, ne derivasse una situazione che
faceva dubitare della esistenza della volontà in loro di violare la legge, e quindi dovesse pronunciarsi sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.
Contro tale pronunzia, in termine, ha ricorso per Cas sazione il Procuratore generale presso la Corte di appello
per i seguenti motivi :
1° Erronea e contraddittoria motivazione sull'ele
mento intenzionale, in quanto se fosse stato esatto ritenere
che nelle leggi mancava una norma penale da applicarsi nel caso in esame, sarebbe stata vana la indagine sull'ele
mento intenzionale che se poi con tali argomentazioni la
♦sentenza denunciata avesse inteso riferirsi ad errofe od
ingnoranza della legge per parte degli imputati, ciò non
potrebbe costituire giustificazione del loro operato. 2° Violazione degli art. 19, 20 legge sulla tassa di
scambio perchè erroneamente la sentenza denunciata aveva
ritenuto che l'operato degli imputati non rivestisse le ipo tesi di rappresentanti, i quali, però, non avendo osservate
le prescrizioni e condizioni di legge, non avrebbero potuto beneficiare delle esenzioni della seconda tassa di scambio.
Osserva la Corte suprema che la legge sulla tassa di
scambio detta norme dettagliate, nel titolo 3° degli art. 18
a 27 al fine di stabilire le condizioni che evitano un du
plice pagamento della tassa, in occasione dei trasferimenti
di merci per mezzo di ausiliari del commercio, termine
sotto il quale la legge comprende quanti, per efletto di
mandato commeiciale, concludono affari a nome e per conto di altri, e cioè nelle ipotesi che possono per ana
logìa interessare particolarmente il caso in esame dei rap
presentanti, art. 19 e 20, dei commissionari, art. 22, di
altri intermediari, quali i piazzisti e procacciatori di af
fari con funzioni temporanee e non specifiche, art. 24.
Rispetto alle due prime categorie poi la legge distin
gue, agli efletti della prova sia della rappresentanza sia
delle commissioni, i rappresentanti depositari da quelli non
depositari e con anticipi o non di somme alla rappresentata,
imponendo formalità più o meno rigorose ; formalità che
si attenuano nella ipotesi della commissione, cioè quando
gli affari siano trattati per conto di terzi a nome del
commissionario e che si attenuano ancor maggiormente nella ipotesi di semplici piazzisti.
È manifesto che queste disposizioni e norme più o meno
rigorose, pur ispirandosi ai singoli istituti del codice di com
mercio, titolo 12°, art. 349 a 387 « del mandato commer
ciale » fanno esclusivo riferimento al fatto materiale del
trasferimento della merce ed hanno un esclusivo e sostan
ziale scopo, quello di evitare che, sotto il pretesto di un
rapporto di mandato, in qualsiasi forma, venga sottratto
al fisco il pagamento della tassa dovuta a seconda dei
vari trasferimenti di merci a sensi dell'art. 2 della legge. Di fronte a siffatto obbietto, a fine della legge, compito
del Magistrato deve essere innanzi tutto lo stabilire se in fatto i trasferimenti siano stati uno o più ; e se sotto
l'aspetto del mandato, non si nasconda un tentativo di
evasione dell'obbligo fiscale.
Ovvio si è che una ricerca siffatta possa farsi prescin dendo dalla forma e dalla definizione giuridica del mandato
commerciale ; che sarebbe vano ricercare se ricorre oppure no la ipotesi della rappresentanza e della commissione o
dell'altro rapporto analogo, quando nel giudizio di merito, contro la eventuale presunzione di frode o di tentata frode
al fisco, fosse in fatto accertato che unico era il trasfe
rimento e unica quindi doveva essere la tassa da pagarsi.
Ora, nel caso in esame, dalla intera motivazione della
sentenza denunciata si desume il convincimento del ma
gistrato di merito esservi in atti elementi per ritenere che
gli acquisti delle pelli fossero fatti esclusivamente per conto
e a nome della Società, come era indicato nelle singole fatture ; e che in ogni caso, stante la osservanza della for
malità della procura commerciale ai sensi dell'art. 24
della legge e stante la peculiare situazione di soci ammi
nistratori in ciascuno degli acquirenti, fosse quanto meno
dubbia la volontà di costoro di violare la legge fiscale, per escludere il duplice pagamento della tassa.
Il Poro Italiano — Anno LXIV — Parte 11-1.
This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:04 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE SECONDA
Senza attendere la questione se possa tale dubbio es
sere giustificato, osserva il Supremo Collegio che per rite
nere fondata la ipotesi di una azione continuata per mesi
di evasione della legge, anziché all'esame delle formalità
eventualmente simulate e inosservate di cui agli art. 19
24 citati, dovrebbe risalirsi all'esame della natura e scopo della Società commerciale, costituita in tale guisa da spie
gare la cagione nella condotta nei suoi componenti nei
rapporti anche della tassa scambio.
Esclusa la ipotesi di un proposito di evasione, appare evidente che fosse scopo degli associati di prestare l'opera loro nell'interesse sociale e causa determinante la loro So
cietà fosse di evitare sopratutto, fra esercenti dello stesso commercio nella stessa ragione e in occasione della incetta delle pelli, i danni della concorrenza, dividendo fra loro i guadagni sociali.
Essendo unico lo scopo comune, non potrebbero scin
dersi legittimamente, ai soli effetti fiscali, le singole ope razioni commerciali, dei singoli soci tutti concorrenti allo
scopo stesso, nell'interesse della società.
Quindi unici dovrebbero considerarsi i trasferimenti e
unica quindi la tassa relativa.
Le critiche fatte dal P. M. corrente alle considerazioni di diritto della sentenza denunciata sulla generica impos sibilità di risolvere il caso in esame in base alle norme di
legge, in ispecie di comprenderlo in alcuna delle ipotesi
regolate dalla legge fiscale, nonché sulla conseguenza che
da tale errata esposizione la sentenza stessa non ha tratto, e cioè di non ritenere sufficientemente provato il reato,
possono anche essere critiche fondate.
Ma, a prescindere dalle considerazioni di diritto, la sentenza stessa esprime un indubbio apprezzamento di
fatto affermando non essere provato che vi fossero più atti di vendita, ed essere escluso che gli imputati agissero come depositari della merce od interessati in proprio de
gli acquisti e nell'anticipo dei prezzi. E poiché tali apprezzamenti sono sufficienti a giusti
ficare la sentenza di assoluzione e sono insindacabili in
sede di cassazione, senza che occorra scendere a partico lare esame di ambo i motivi di ricorso, questo va respinto.
Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)
Udienza 21 novembre 1938 ; Pres. e rei. Romano, P. M.
Tancredi (conci, conf.) — Ric. P. M. c. De Gradi
(Avv. D'Andrea, Persico).
(Sent, denunciata : App. Genova 26 aprile 1937)
Circonvenzione di persone incapaci — Induzione — Sus sistenza della prova — Giudizio incensurabile di me rito — Elemento essenziale (Cod. pen., art. (543).
Il ritenere che non è stata raggiunta la prova, che l'imputato abbia indotto alla stipulazione di un atto una persona deficiente psichicamente, costituisce giudizio di fatto in sindacabile in Cassazione. (1)
Elemento essenziale del reato di circonvenzione di persona incapace è la sussistenza di una attività, con cui s'in duca una persona psichicamente deficiente a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, per lui o per altri dannoso. (2)
La Corte : — La Corte di appello di Genova (sentenza 26 aprile 1937), riformando la sentenza (2 febbraio
1936) del Tribunale della predetta città, assolveva De Gradi
(1) Conforme: 18 maggio 1938, De Marchi (Foro it., 1938, II, 307).
(2) Conforme: 13 marzo 1934, Pennino (Foro it., Rep. 1934, voce Circonvenzione di persone incapaci, n. 10) ; A. Sasddlu,
1
Circonvenzione di persone incapaci, in Giust. pen., 1936, II, ! 977, § 4. i
Rosa, per insufficienza di prove, dall'imputazione di avere
in Genova il 4 maggio 1933 e giorni prossimi, abusando
dello stato di deficienza psichica di Grosso Pierina, in
dotto costei alla consegna di lire 12.000 e di oggetti pre ziosi e a farle una vendita simulata di un appartamento
(art. 643 cod. penale). Ricorrono tanto la De Gradi quanto il P. M., nelle
forme e nei modi prescritti. Considera il Supremo Collegio che tutti e due i ricorsi
non meritano di essere accolti. Sulla base di una com
plessa o particolareggiata valutazione delle prove, la Corte
di merito ritenne che con era stata raggiunta la prova che la De Gradi, abusando della deficienza psichica della
Grosso, l'abbia indotta alla stipulazione dell'atto di com
pravendita e tanto meno che si sia fatta consegnare i pre ziosi e la somma di lire 12.000. Pur ritenendo la Corte
di merito che la Grosso fosse una deficiente psichica, fondò
l'assoluzione sulla insufficienza delle prove intorno all'in
duzione. Si tratta perciò di un giudizio di fatto non sin
dacabile in questa sede e che, mentre non può dar àdito
a far prendere in considerazione le molteplici e diffuse de
duzioni proposte dal P. M. ricorrente, non può neppure
legittimare il ricorso della De Gradi, in quanto che il di
spositivo della sentenza è la conclusione logica e coerente
di un ragionamento scevro da qualsiasi contraddittorietà o perplessità. Elemento essenziale del reato di circonven
zione di persona incapace è anche la sussistenza di una
attività con cui si induca, come dice la legge, una per sona che sia psichicamente deficiente (ed è l'ipotesi che
qui interessa) a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico, per lui o per altri dannoso. Orbene, come
si è detto, la Corte di merito ebbe gravi dubbi circa la
sussistenza della suindicata attività e facendo quindi esatta
applicazione della legge pronunciò sentenza di assoluzione
con la ricordata formula, sorretta da indagini concludenti allo scopo.
Per questi motivi, rigetta il ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)
Udienza 6 luglio 1938 ; Pres. Saltelli, Est. Mangini, P. M. Cortesani (conci, conf.) — Eie. Zaldini (Avv. Viz
zinl).
(Sent, denunciata : Pret. 8. Caterina Villarmosa 28 mag gio 1937)
Minore età agli cl'letti penali — Tribunale dei minorenni — Non è giudice speciale — Competenza — Non
può essere dedotta per la prima volta in Cassazione
(E. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404 ; R. D. 20 settem bre 1934, n. 1579 ; cod. proc. pen., art. 33, 37 e 38).
Il Tribunale per i minorenni non è giudice -penale spe ciale. (1)
E perciò la competenza di esso non può essere dedotta in Cassazione se non è stata sollevata nel giudizio di me rito. (2)
(1 2) Sulla competenza del Gladice speclallizato.
I. — Sul problema affrontato dalla Suprema Corte nella an notata sentenza (pubblicata già per esteso in questa Raccolta, retro, col. 76) per la prima volta in termini così espliciti, si deve dire che se esso, oggi, interessa prevalentemente il diritto penale, allorquando sarà attuata la riforma della procedura ci vile secondo le linee del progetto definitivo, diverrà di attua lità anche per gli studiosi del diritto processuale civile, in quanto l'eccezione di incompetenza per materia sarà di quelle non rile vabili di ufficio fuori del giudizio di primo grado, a differenza delle eccezioni sul difetto assoluto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, stabilendosi così, in campo civile, un sistema analogo a quello instaurato dagli art. 37 e 38 cod. proc. pen. vigente.
This content downloaded from 46.243.173.162 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:04 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions