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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 22 marzo 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P....

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Udienza 22 marzo 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Trecci. —Ric. Lombardi Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 431/432-433/434 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084867 . Accessed: 17/06/2014 21:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.76.54 on Tue, 17 Jun 2014 21:06:14 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 22 marzo 1879, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Trecci. —Ric. LombardiSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.431/432-433/434Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084867 .

Accessed: 17/06/2014 21:06

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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431 PARTE SECONDA 432

ritualmente proceduto ne' sensi degli art. 62 e 63 cod.

proc. pen., ed inapplicabili alla specie essere gli art. 71 e

73, sia pel difetto di concorrenza tra gli uffiziali di polizia

giudiziaria, e sia pel principio di non doversi rettificare

o rinnovare ciò che per se stesso è valido; il difetto

di giuramento del perito Basitone e de' due testi Lo

renzo Lupo e Niccola Crivelli essere stato supplito in

dibattimento, nè la difesa davanti al Tribunale aver

fatto all'uòpo alcuna obbiezione; e per siffatti rilievi

rigettò il gravame, riducendo la pena ad un solo anno.

Osserva che indarno il ricorrente co' primi due mezzi

impugni il ragionamento della Corte intorno alla effi

cacia del verbale generico, per aver serbato silenzio

sulla ommessa indicazione del pericolo nel ritardo ; per ciocché avendo la Corte riconosciuto di avere il sin

daco ritualmente proceduto a termini della legge, ne

cessariamente riteneva che avesse agito secondo la

ipotesi della stessa; Che non regga il terzo mezzo circa la ommessione

di giuramento del perito, bene avendo la Corte consi

derato che non potea questo essere prestato nelle mani

del sindaco a norma dell'art. 67, donde la chiara inap

plicabilità alla specie dello invocato art. 154; e che ad

ogni modo il vuoto fosse stato coverto dal giura mento prestato in pubblica discussione;

Che insussistente del pari sia il quarto mezzo sulla

ommessa discussione del motivo di appello, col quale si era dedotta la violazione dell'art. 311 cod. proc. pen., mercè ìa lettura in dibattimento del menzionato ver

bale; e per fermo, se la Corte ommise di ragionare sulla deduzione, in quanto si riferiva agli altri due te

stimoni intervenuti nel verbale e non citati in dibat

timento, non può la ommessione dar luogo a nullità, tra perchè lo intervento di que' testimoni non era stato

necessario, giusta l'art. 67, bastando il numero di due, e perchè non avendo fatto que' testimoni se non l'atto

di assistere alle operazioni senza neppur fiatare, inap

plicabile era lo invocato art. 311; Per tali motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 22 marzo 1879, Pres. Poggi, Est. Moiu-TJnal

dini, P. M. Trecci. — Ric. Lombardi.

Giurati — Propalazione del voto — l'rovvediuienti

a darsi (Cod. proc. pen., art. 487).

(■iurati — Maggioranza ili t voti — Più questioni — Avvertimento presidenziale (Cod. pi'OC. pen., art.

498 e 503).

Nel caso che un giurato abbia anticipata la manife stazione del voto, può la Corte, secondo i casi, so

stituirgli uno dei giurati supplenti o rinviare la

causa ad altra sessione. (1) Ad ogni modo quella circostanza non può dar fon

damento ad alcuna domanda di nullità, se il giu rato che aveva propalato il voto non potè, per so

pravvenutagli malattia, prender parte alla vota

zione, e gli fu sostituito uno dei supplenti. (2)

Allorché il verbale di udienza attesti che il presidente

spiegò ad una ad una le questioni e che avvertì i

giurati del modo di formulare la loro dichiara

zione se avessero ritenuto l'accusato colpevole a

semplice maggioranza di 7 voti sulle questioni o

su alcune di esse di fatto principale, il voto della

legge deve ritenersi adempiuto, nè può censurarsi

di oscurità il modo usato dal presidente nel fare

quell' avvertimento.

La Corte, ecc. — Attesoché dal verbale d'udienza del

dì 24 gennaio ultimo decorso, primo giorno della tratta

zione della causa avanti la Corte d'assise, contro il ricor

rente accusato d'omicidio premeditato, commesso per solo impulso di brutale malvagità, risulta che esaurito

il suo interrogatorio, l'ultimo dei giurati ordinari di

chiarò dal suo posto, ad alta voce, che aveva rilevato

le contraddizioni incorse dall'accusato predetto, il quale non aveva saputo rendere ragione del silenzio da lui

tenuto nei precedenti interrogatori scritti, in proposito

agli amori della moglie, dei quali soltanto aveva par lato nell' interrogatorio orale, ciò che aveva ad esso

giurato fatto una sinistra impressione; Attesoché quantunque dopo questa inconsiderata e

non impedita dichiarazione, cui tennero dietro anche

altre parole, delle quali attestasi dal verbale non es

(1-2) « Questi sono i due provvedimenti (avverte lo stesso est. cons.

Mori-Ubaldini, in nota alla sentenza nella Temi ven., 1879, 254) che

vengono indicati anche dalla Cass. di Torino nella sua sentenza del

9 maggio 1867, contenuta nella Collezione ufficiale di detto anno, pa gina 254; e con questa concilia quella del dì 11 giugno 1872 di questa Corte suprema (Annali, 1870, 197) in cui parlasi soltanto della nullità del giudizio.

« Tra i casi poi, nei quali può rendersi necessario il provvedimento del rinvio della causa, è certamente quello in cui la manifestazione di voto avvenga quando non siano più disponibili i due giurati sup plenti per avere già questi dovuto, attesi incomodi di salute od altro sinistro sopraggiunto a due dei giurati effettivi, prendere i loro posti, cosicché restino ì soli 12 per costituire il giurì. Altrimenti è sempre preferibile l'altro provvedimento che conserva il giurì della causa, e che procede in modo personale; licenziando, cioè, soltanto colui che attesa la propalazione del suo voto nel corso del dibattimento, violò uno dei doveri del giudice, e che anche può nella Camera delle deli berazioni spiegare illegittima influenza sull'animo degli altri.

« È vero poi che la sollecitudine del presidente nel chiudere per tempo la bocca al giurato, quando senta che n n proponga una di quelle domande che gli sono consentite dalla legge, può risparmiare una inconsulta manifestazione, ed impedire un inconveniente, che se può avere pronto il rimedio, meglio è però che non avvenga.

« Il n'y a pas de manifestation d'opinion (racconta Noughier, Cour « d'assise, trait* pratique, torn. IV, 581) dans le fait du juré qui à « la suite d'une réponse faite par l'accusé a dit : cela rn'elonne, car « et qui n'a pas achevé la phrase sur l'observation du président l'en « gageant à s'abstenir de réflexions personnelles : ces paroles du juré, « ainsi interrompues, ne donnent pas ouverture à nullité, alors sur « tout qu'il ne s'est elevé, à l'instant ou elles ont été prononcées, « aucune réclamation de la pfi-rte de l'accuse ».

« In Francia vedesi talvolta adottato il primo dei due provvedi menti sopraindicati, quantunque pur sovente la manifestazione fatta nel corso di causa, quando sia stata l'espressione di un preconcetto già formato, e che il giurato abbia preso parte alla deliberazione, importi la nullità del giudizio, come apprendesi dall'Hèlie, nei di versi casi, riferiti a pag. 617 e 619, torn. XIII, Traitè de Vinstruction criminelle ».

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433 GIURISPRUDENZA PENALE 434

sere stato inteso il tenore, il giurato fosse, ma troppo

tardi, avvertito dal presidente a tacersi ; non pertanto ciò che egli disse e che certamente eccedeva la facoltà

competente ai giurati di potere, ottenuta la parola dal

presidente, domandare al testimone, al perito, ed al

l'accusato, tutti quegli schiarimenti che credono ne

cessari allo scoprimento della verità (art. 492 cod.

proc. pen. modificato), era un giudizio di apprezza

mento, un giudizio tutto suo proprio sul merito dello

interrogatorio, era in sostanza un'anticipata manifesta

zione di voto, che avrebbe potuto, non già importare

nullità, bensì dar luogo al provvedimento della sosti

tuzione con altro giurato, cioè col primo dei supplenti, non essendo questo il caso di valersi dell'altro prov

vedimento, di cui pure può, secondo le circostanze,

disporre la Corte d'assise, ossia il rinvio della causa

ad altra sessione. Ma di questi due provvedimenti, niuno fu chiesto dalla difesa, la quale si limitò a do

mandare che fosse presa nota della dichiarazione pre

detta, e niuno ne venne dalla Corte ordinato;

Considerando che nella specie non occorreva esami

nare se la nullità del giudizio avesse potuto verificarsi

per avere il giurato, che fece quella manifestazione,

preso poi parte alla votazione della causa ; imperocché sta il fatto, attestato pure dal verbale, che quel giu

rato, per sopraggiunti incomodi di salute, nel secondo

ed ultimo giorno del dibattimento fu dispensato dal

prestare servizio ulteriore, essendogli stato sostituito

il primo dei supplenti, e così egli nel momento il più

solenne, quello cioè della deliberazione, non era più tra i dodici giurati che ebbero a dichiarare la colpe

volezza del ricorrente. Non si verifica dunque in verun

aspetto la dedotta violazione dell'art. 487 cod. proc. pen. Considerando che neppur regge l'altro mezzo con cui

si vogliono violati gli art. 498, 503, cod. stesso, in

quanto sia stata oscura la formula usata dal presi

dente nell'avvertire i giurati dell'obbligo che loro in

combeva di fare particolare menzione della maggio

ranza semplice, qualora questa si fosse verificata. Ed

invera, fa fede il verbale che il presidente spiegò ad

una ad una le questioni, e che avvertì i giurati del

modo di formulare la loro dichiarazione, se avessero

ritenuto l'accusato colpevole alla semplice maggioranza

di sette voti : sulle questioni, o su alcune di esse di

fatto principale ; e questo basta per dover ritenere

che il presidente con bastante chiarezza adempì a

quanto richiede la legge nuova 8 giugno 1874, senza

avere omesso nelle date spiegazioni d'avvertire altresì

i giurati che tutte le otto questioni, quantunque non

ne avessero l'intestatura, erano di fatto principale, e

ciò per l'enunciato effetto della semplice maggioranza; e

questa spiegazione, come sta a dimostrarlo il fatto, fu

ben compresa, perchè delle predette questioni due sol

tanto furono affermate, la prima con maggioranza as

soluta, e la terza con maggioranza di sette voti; Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 26 marzo 1879, Pres. Poggi, Est. Coppi, P. M.

Trecci — Ric. De Biasi e De Rold.

Iscrizione in falso — Copia autentica — Difformità

dall'originale.

Cassazione — Itichiarazione del cancelliere di non

avere appellato — Hillormità da ciò che ritiene

ia sentenza — Ammissibilità del ricorso.

Allorché non si impugna assolutamente ciò che risulta

da un atto o documento autentico, ma soltaìito si

vuol provare che taluna delle sue menzioni non è

esattamente riferita nella copia autentica, non è

necessaria la iscrizione in falso. In questi casi il giudice deve ricorrere all'ispezione

dell' originale.

Allorché la sentenza impugnata qualifica come ap

pellante V imputato che poi ricorre in Cassazione, il ricorso è ammessibile, quantunque il cancelliere

attesti che il ricorrente non produsse appello contro

la sentenza di primo grado e che l'appello fu pro dotto da altri coimputati.

La Corte, ecc. — Attesoché la sentenza denunziata

che dichiarò irricevibile 1' appello dei due ricorrenti, ritenne che non era ammessibile la prova testimoniale

introdotta dalla difesa per provare che i motivi d'ap

pello furono prodotti in termine, e che a tale scopo avrebbero diritto la difesa e gli appellanti di quere lare di falso i relativi documenti, che esistono in pro cesso.

Attesoché dal verbale d'udienza risulti che la difesa,

dopo aver prodotto un contratto in data 29 marzo 1858, di cui fu data lettura per provare che il fondo, sul

quale avvenne il taglio delle piante, era stato dagli ap

pellanti acquistato, soggiunse subordinatamente che,

pel caso che il Tribunale non avesse peranco ricavato il convincimento dell' innocenza dei suoi rappresentati, fosse ammessa la prova a mezzo di testimoni, che il

fondo medesimo, pel fattone acquisto, era di proprietà

degli appellanti. E quindi, che la difesa stessa per com

battere l'opinione del P. M. sulla intempestività della

produzione dei motivi d'appello, domandò di essere

ammessa a provare senza che il verbale riferisca i

termini ; Attesoché, per tal modo, il motivato della sentenza

non trovava esatto riscontro nelle menzioni del ver

bale. Se la difesa aveva avanzato istanza per l'ammis sione della prova testimoniale, fu all'effetto d'integrare la dimostrazione della proprietà del fondo negli appel lanti in aumento del contratto che aveva prodotto; ma quanto alla questione pregiudiciale sulla tempesti vità della produzione dei motivi d'appello, non poteva dirsi, ai termini del verbale, che per sostenerla ricor resse a chiedere l'esperimento dello stesso mezzo della

prova testimoniale ; che anzi la sua generica domanda

di essere ammessa a provare che la produzione dei

motivi fu fatta in termine, ben lungi dall' essere cir

coscritta all'esperimento della prova testimoniale, si

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