+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri...

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: dangduong
View: 217 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri —Ric. Lucchetti (Avv. Lesen) Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1877), pp. 223/224-227/228 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23080826 . Accessed: 17/06/2014 18:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.82 on Tue, 17 Jun 2014 18:38:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri — Ric. Lucchetti (Avv. Lesen)

Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri —Ric. Lucchetti (Avv. Lesen)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1877), pp.223/224-227/228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23080826 .

Accessed: 17/06/2014 18:38

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.77.82 on Tue, 17 Jun 2014 18:38:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri — Ric. Lucchetti (Avv. Lesen)

223 PAKTE SECONDA 224

Attesoché l'accusa essendo di ferimento seguito da

morte, vale a dire, di un reato misto di dolo e di colpa

(doloso quanto alle ferite, colposo quanto alla morte che

ne seguì), l'intenzione di uccidere rimaneva per ciò stesso

esclusa: e per tenersi entro i limiti dell'accusa, a senso

dell'art. 494 (modif.) del Codice di procedura penale, il

presidente della Corte d'assise, dopo aver posto la que stione sul fatto del ferimento, sulla legittima difesa e

sulla colpevolezza del Costantini, nonché sulle scusanti

di cui fosse il caso, più non poteva, riguardo alla morte

del ferito, porre ai giurati altra questione se non sulla

maggiore, o minore prevedibilità della morte medesima

per parte del feritore, a senso del capoverso dell'art. 569

del Codice penale ;

Attesoché il presidente della Corte d'assise di Aquila, avendo invece interrogato i giurati, se il Costantini,

nell'intenzione solo di offendere il Marchetti, avesse

commesso un fatto tale che nelle sue conseguenze sor

passò l'avuto disegno, interrogando cioè i giurati, se

Costantini, accusato di ferimento (fosse pure seguito da

morte), avesse intenzione di uccidere, oltrepassò i con

fini dell'accusa, frantese il concetto dell'articolo 541 del

Codice penale, e pose i giurati nella inevitabile neces

sità di contraddirsi ; poiché, rispondendo affermativa

mente sull'intenzione di uccidere, distruggevano la ri

sposta affermativa già data sull'intenzione di ferire : e

rispondendo negativamente, la loro risposta avrebbe

costituito una contraddizione in termini, essendoché

(stante il modo con cui fu posta la questione) essi avreb

bero con tale risposta dichiarato ad un tempo che Co

stantini aveva-solo intenzione di ferire, e che aveva ciò

nondimeno l'intenzione di uccidere.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Feb

ee ri — Rie. Lucchetti (Avv. Lesen).

Ferrovie — Regolamento — Costituzionalità — Pro vincia romana — Bestiame — Binario — Proprie tari e conduttori — Guardiani — Testimoni (Regol. 31 settembre 1873, art. 55 e 64; L. sui lav. pubbl. 20 marzo

1865, ali. 5, art. 317).

Il II. D. 31 ottobre 1873, che approvò il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, fu emanato in conformità dell'articolo 317 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, ali. E, non che nei termini del mandato legislativo, per cui esso deve ritenersi come perfettamente costitu zionale.

Gli art. 55 e 64 del detto regolamento sono applicabili anche nella provincia romana, ne in contrario vale Vart. 299 della suddetta legge, secondo cui le ferrovie coticesse all'industria privata, prima della sua pro mulgazione, devono continuare ad essere rette dai loro atti di concessione, in quanto che non riguarda che i

rapporti civili fra terzi e concessionari (1).

Delle infrazioni all'art 55, il quale prevede il caso che il bestiame, per difetto di vigilanza, oltrepassi le siepi e gli stecconati, e s'inoltri sulla linea della ferrovia, sono tenuti a risponderne direttamente e penalmente i proprietari e conduttori dei fondi attigui (2).

I guardiani delle ferrovie verbalizzanti per ragione di

ufficio, non possono riguardarsi come denunzianti con

interesse personale, ed al dibattimento devono sentirsi

come veri e propri testimoni con giuramento.

La Corte, ecc. — Attesoché in fatto convien premet

tere e ritenere che Lucchetti D'Antonio, imputato di

contravvenzione all'articolo 55, repressa dal successivo

art. 64 del regolamento approvato con regio decreto

31 ottobre 1878, per la polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio delle strade ferrate, per avere nella sera

del 16 ottobre 1874 tenuto a pascolo, senza la prescritta

cautela e custodia, alcuni somari in prossimità della

ferrovia romana, uno dei quali, spezzando solida e re

golare staccionata, ingombrò la linea e vi restò ucciso

dal treno n. 32, diretto ad Orbetello, che si dovette fer

mare per mezz'ora, onde dar luogo allo sgombro della

strada, fu con sentenza del tribunale correzionale di

Civitavecchia, in data del 29 maggio 1874, dichiarato convinto dell'ascrittagli contravvenzione, e condannato

alla multa di lire 1000, ai danni ed alle spese. Il Lucchetti se ne appellò, deducendo, fra gli altri

motivi di gravame, quelli della incostituzionalità, e del

Vinapplicabilità in riguardo al bestiame delle Maremme

nella provincia romana, dell'articolo 55 del suddetto

regolamento 31 ottobre 1873.

La Corte d'appello di Roma con sua sentenza del

30 novembre 1876, respingendo i dedotti motivi, con fermò la sentenza resa dal tribunale di Civitavecchia, e

ne ordinò la esecuzione. È contro questa sentenza che il

Lucchetti, provvedutosi regolarmente col suo ricorso in

Cassazione, ora dirige e sostiene i suoi sette mezzi di

annullamento.

Attesoché di questi i quattro primi non facciano che

riprodurre sotto vario aspetto i due motivi già proposti

e respinti in appello, cioè quelli dell 'incostituzionalità in tesi principale, e dell' inapplicabilità, in ipotesi su

bordinata, dell'articolo 55 del regolamento 31 otto

bre 1873. Attesoché a dimostrare l'insussistenza e l'inattendi

bilità di cotali mezzi, con cui la difesa intende scalzare dalla radice il fondamento della impugnata sentenza,

giovi il considerare:

Che, se l'articolo 29 dello Statuto fondamentale del

regno dichiara tutte le proprietà, senza alcuna ecce

zione, inviolabili, questo principio non deve intendersi,

se non giusta la definizione che della proprietà ne dà il

Codice civile, articolo 436; nel senso cioè, che la pro

prietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella

maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso

vietato dalle leggi o dai regolamenti: jus cioè utendi et abutendi, ma regolato sempre dalle leggi d'interesse

pubblico, e dal grande precetto politico-sociale, nemi

nem laedere;

(1-2) Confr. Cass. Firenze, 20 gennaio 1875, ric. P. M. c. Angelini, 4 agosto 1876, ric. Carli, nella Legge, 1875, 396, e 1876, 878.

This content downloaded from 185.44.77.82 on Tue, 17 Jun 2014 18:38:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri — Ric. Lucchetti (Avv. Lesen)

225 GIURISPRUDENZA PENALE 226

Che per ciò appunto non apparisce contrario, nè al

l'articolo 29 dello Statuto, nè al diritto di proprietà sanzionato dall'articolo 436 del Codice civile, non solo

che la proprietà sui fondi stabili vada soggetta, alle

servitù stabilite per utilità pubblica; il che è espres

samente preveduto e dichiarato negli articoli 533 e 534

del Codice civile ; ma nemmeno che lo stesso principio

della proprietà in genere si possa pur assoggettare a

quelle regole, modificazioni e limitazioni, che, nell'uso

comune, sieno richieste da un interesse d'ordine pub

blico e superiore, onde proteggere ed assicurare i diritti

dei terzi e della società, purché, ben s'intende, cotali mo

dificazioni emanino dall'autorità competente ;

Che, ciò posto, non vi può essere dubbio, che sic

come il legislatore in forza dell'alta sua sovranità ha

pieno diritto di ordinare e regolare l'esercizio delle strade

ferrate nell'interesse dello Stato, così può egualmente

dettare ed imporre quelle norme e misure di ordine e

sicurezza, le quali, non violando la sostanza del diritto

di proprietà; tendono però a regolarne l'uso in modo da

impedire che esso si rivolga a pericolo e danno delle

persone e delle cose, in rapporto al loro esercizio.

Che in conseguenza, ed in conformità di questo prin

cipio» la legge sui lavori pubblici del 1865 (allegato E) all'articolo 817 ha espressamente e testualmente di

sposto: « Un regolamento, approvato con regio decreto, pre

vio parere del Consiglio di Stato, stabilirà per tutto

quanto concerne la polizia, la sicurezza, o la regolarità

dell'eseercizio delle ferrovie pubbliche, le norme spe

ciali da osservarsi, ecc.

« Il detto regolamento potrà comminare pene di po

lizia e multe fino alla somma di lire 1000, ecc. »

Che, dietro cotesta disposizione legislativa, e nei termini della sua speciale delegazione, emanò il regio

decreto 31 ottobre 1873, con cui si approvò il regola

mento per la polizia, e sicurezza e regolarità dell'eser

cizio delle strade ferrate, ove si legge l'articolo 55 così

concepito :

« In vicinanza delle ferrovie non è permesso far pa

scolare bestiame, salvo che sia custodito per modo da

impedire che oltrepassi le siepi o gli stecconati, e si inoltri sulla strada.

« I proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie dovranno perciò provvedere perchè il bestiame

ivi pascolante sia continuamente ed attentamente sor

vegliato da appositi guardiani. »

Al quale articolo fa poi riscontro, per la penalità, il

successivo articolo 64, nel quale, al secondo alinea, sta

scritto :

« Per le infrazioni al disposto dell' articolo 55 la

multa sarà portata a lire 1000, quando il bestiame s'in

troduca nella strada. »

Che a combattere la costituzionalità di queste chiare

e precise disposizioni non vale l'opporre, che con esse

si è stabilita ed imposta una nuova servitù, oltre quelle

indicate negli articoli 233 e seguenti della legge sud

detta sui lavori pubblici. Imperocché sia facile il rispon

dere, che qui non si tratta per nulla di una vera ser

yitù prediale, imposta ai fondi attigui alle ferrovie,.ma

bensì, ed eselusivamente di un onere personale a carico

dei possessori di quei fondi, il quale rientra nelle norme

e misure di sicurezza concernenti l'esercizio delle strade

ferrate, e che tengono alla natura di quei provvedi menti d'ordine pubblico, i quali hanno per scopo di

prevenire e punire quelle azioni punibili, che sotto la

denominazione di trasgressioni o contravvenzioni con

tro la pubblica sicurezza, si comprendono e trovansi

indicate, vuoi nel Codice penale, vuoi in regolamenti di

polizia punitiva, o vuoi in altre leggi speciali. Che nemmeno ad escludere l'applicabilità al caso, e

nella provincia romana, degli articoli 55 e 64 suddetti

del regolamento 31 ottobre può altramente valere l'ar

gomento che si trae dall'articolo 299 della legge sui la

vori pubblici, giusta cui si dice che le ferrovie pubbli che, concesse alla industria privata prima della pro

mulgazione della presente legge, continueranno ad es

sere rette, fino all'estinzione del loro privilegio, dai loro

atti di concessione, e dalle disposizioni legislative o re

golamentari a cui questi si riferiscono.

Imperocché, a prescindere che la disposizione di que

sto articolo non concerne propriamente che i rapporti

civili fra i terzi e i concessionari delle ferrovie, i quali

rimangono salvi, e sono del tutto estranei alla presente

questione d'ordine pubblico e penale, non occorre che di

spingere la lettura fino all'ultima parte dell'articolo

stesso, per trovarvi scritta espressamente l'eccezione in

riguardo alle « prescrizioni d'ordine pubblico e di poli

zia generale, » le quali naturalmente e necessariamente,

come tutte le leggi ed i regolamenti d'indole penale, si

impongono, senza eccezione, dal giorno in cui entrano

in vigore, ed obbligano l'universalita dei cittadini. Attesoché pertanto quessa suprema Corte, riassu

mendo, il sopra detto, ritenga in piena conformità della

giurisprudenza già più volte affermata dalla Corte di

cassazione di Firenze, e da lei stesta di recente confer

mata, « che col provvedimento sanzionato dall'articolo

55 del regolamento 31 ottobre 1873 si è voluto non già

limitare il diritto di pascolo del bestiame nei fondi li mitrofi alle ferrovie, ma sì bene stabilire, a carico dei

proprietari o conduttori, una precauzione, una salva

guardia, un obbligo di vigilanza e di custodia continuata

ed attenta, onde prevenire ed impedire pericoli, danni,

ruine e disastri; il quale obbligo per ciò non ripugna

alla sostanza del diritto di proprietà, il di cui esercizio od uso non v' ha dubbio che possa, onde non rechi danno

ai terzi, essere regolato da provvedimenti d'ordine e di

sicurezza suggeriti dalla necessità della salute pubblica,

che è legge suprema per tutti. »

Attesoché, ciò stante, i quattro primi motivi, che fra

loro si legano e confondono, in quanto tutti concludono

ali 'incostituzionalità e inapplicabilità del combattuto

articolo 55, vengono a cadere l'uno dopo l'altro, poi

ché è loro sottratta ogni base di fondamento, una volta

che risulta evidentemente dimostrato :

Che l'articolo 29 dello Statuto non fu punto violato ;

Che la disposizione dell'articolo 55 è figlia di un man

dato legislativo, in virtù, di una delegazione speciale,

This content downloaded from 185.44.77.82 on Tue, 17 Jun 2014 18:38:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 febbraio 1877, Pres. Ghiglieri P., Est. Ferreri — Ric. Lucchetti (Avv. Lesen)

PARTE SECONDA 228

e nei limiti della delegazione stessa, al potere esecu

tivo; Che con esso non si è imposta una servitù prediale,

ma un onere personale, come provvedimento di pub

blica sicurezza ;

Che infine esso, come tale, è applicabile anche all'e

sercizio delle ferrovie nella provincia romana, a termini

della espressa disposizione dell'articolo 299 erronea

mente, e solo in parte, invocato dalla difesa.

Attesoché in conseguenza i primi quattro mezzi vo

gliono essere complessivamente respinti, come si re

spingono.

Attesoché, passando al quinto, la Corte consideri :

Che l'articolo 55, sì nel suo spirito, come nella sua

lettera, chiaramente e indubbiamente voglia prevenire ed impedire il fatto della contravvenzione o trasgessione al precetto della vigilanza e custodia, continua ed at

tenta, del bestiame, affinchè questo non oltrepassi le

siepi e gli stecconati, e si inoltri sulla strada. E che all'effetto ne fa un carico speciale e diretto ai

proprietari e conduttori dei fondi limitrofi, i quali chiama e rende responsabili, pel solo fatto della tra

sgressione, senza occuparsi punto di custodi o guar

diani, e senza che si ricerchi punto in loro l'animo di

trasgredire.

Tant' è ciò vero, che il successivo articolo 64, in ri

guardo alla penalità, stabilisce: che per le infrazioni al

disposto dell'articolo 55 la multa sarà portata a lire 1000, « quando il bestiame s'introduca nella strada. »

Attesoché da questa disposizione chiaro risulta e in

dubitato, che la pena investe e colpisce direttamente i

proprietari o conduttori dei fondi, i quali col predetto articolo 55 sono chiamati, senza eccezione, responsabili delle infrazioni in qualunque modo esse avvengano.

Attesoché, d'altronde, il giudicare, se la vigilanza e

custosia del bestiame sia stata continuata ed attenta, la

è una questione di'fatto, la quale risoluta, come lo fu

nella fattispecie dai giudici del merito, in senso nega

tivo, ed a carico del ricorrente, sfuggo assolutamente

all'esame ed alla censura della Corte di cassazione, che

per nessun vèrso vi può rientrare ; onde inutile ogni

argomentazione in contrario.

Nè è da tacersi che per le infrazioni alle disposizioni, di cui nell'articolo 55, questa stessa Corte ha già più volte dichiarato, che sono chiamati a risponderne di

rettamente e penalmente i proprietari o conduttori dei

fondi, perchè a loro fa carico non solo la mancanza, ma

benanco la sola negligenza od insufficienza nella custo

dia del bestiame, tuttavolta che questo s'inoltri sulla

linea della ferrovia ; pel che, al caso non si attaglia, come pretende la difesa, la teoria della responsabilità

civile, distinta dalla responsabilità penale. Attesoché non meno insussistente ed inattendibile si

presenta il sesto motivo, in quanto che i guardiani delle ferrovie, verbalizzanti per ragioni d'ufficio, non possono in massima ritenersi quali denunzianti con interesse

personale, giusta la giurisprudenza oramai conforme di

tutte le Corti di cassazione. Oltre di che, nel caso spe

ciale, non regge, e non ha scopo, l'accusata violazione

dell'articolo 289 dal Codice di procedura penale, perchè all'audizione dei guardiani con giuramento non si fece

alcuna opposizione, e quindi la nullità, se pur vi fosse

stata, sarebbe andata coperta dal silenzio, a senso del

l'articolo 290 del Codice stesso.

Attesoché non regga infine neppure il settimo ed ul

timo dei dedotti mezzi di annullamento, poiché se è vero

che dal verbale del dibattimento risulta solamente che

il presidente della Corte ebbe a pronunciare il disposi tivo della sentenza, ciò non esclude che la sentenza con

tenesse la necessaria motivazione, e che siasi quindi os

servato il disposto dell'articolo 323 del Codice di pro cedura penale. E questa è pur massima già affermata

in recenti giudicati, da cui la Corte non intende dipar tirsi.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 15 dicembre 1876, Pres. ft". Narici, Est. Db

Luca — Ric. Salvatore Grieco (Avv. Flokenzaxo).

Adulterio — Moglie — Drudo — Prove — lettere —

Carte — Confessione — Interrogatorio — Sottoscri zione (C. P., art. 485; C. P. P., art. 239).

Contro il preteso drudo di una moglie querelata di adul

terio, fuori il caso della flagranza non possono am

mettersi altre prove, se non quelle risultanti da lettere

o altre carte scritte da lui (1). Quindi, a convincerlo del reato ascrittogli non può bastare

neppure la confessione contenuta in un interrogatorio,

sia o no il medesimo sottoscritto dall'interrogato (2).

La Corte, ecc. — Considerato sul ricorso di Salva

tore Grieco che nell'art. 485 del Cod. pen. è recisa

mente prescritto di non potersi contro il preteso drudo

di una moglie querelata di adulterio, ammettere, fuori

il caso della flagranza, altre prove se non quelle risul

tanti da lettere o da altre carte scritte da lui. Che la

confessione contenuta in un interrogatorio, sottoscritto

o no dall'interrogato, costituisce sempre ed indubita

tamente una prova scritta. Che ciò non ostante atte

nendosi puramente e semplicemente. al senso proprio

immediato ed aperto delle parole adoperate nell'articolo

anzidetto, è facile vedere come in quella confessione

(1-2) L'art. 485 Cod. P. P. in questione dispone : « tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in flagrante adulterio, non pos sono ammettersi contro di lui altre prove, che quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte; » esso non è che la

riproduzione, leggermente modificato, dell'art. 338 C. P. fr., cosi con

cepito: « Les seules preuves qui pourront ètre admises contre le

prévenu de complicité seront contre le flagrant délit, celles résul tantes de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu;» ma que sta disposizione si è vivamente criticata dal prof. Carrara, Linea menti di pratica legislativa penale, Privilegio del complice nello

adulterio, pag. 141, e dall'avv. Faraxda, Temi Zanclea, ann. II, 4,17, siccome altrettanto improvvida quanto ingiusta ed irragionevole. Laonde lo stesso prof. Carrara conclude « valer meglio spendere il tempo a procurare che si cancelli un articolo privo di senso, an ziché perdersi a trovarvi un senso. »

This content downloaded from 185.44.77.82 on Tue, 17 Jun 2014 18:38:38 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended