+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 maggio 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric. Moffa

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 23 maggio 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric. Moffa

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: dangnhan
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Udienza 23 maggio 1879, Pres. ed Est. Narici. —Ric. Moffa Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 429/430-431/432 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084866 . Accessed: 18/06/2014 20:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 18 Jun 2014 20:41:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Udienza 23 maggio 1879, Pres. ed Est. Narici. —Ric. MoffaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.429/430-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084866 .

Accessed: 18/06/2014 20:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 18 Jun 2014 20:41:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

429 GIURISPRUDENZA PENALE 430

esempio, drogheria, farmacia, caffè, sartoria di Tizio

o di Caio, e non le diverse specie delle cose che for

mano parte del commercio o negozio, o le diverse ope

razioni di un'arte o professione. In effetto, l'art. 34

della citata legge prescrive, che non sono soggette alla

tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un ge

nere di commercio, di professione, arte od industria,

quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun eser

cizio. E se nella bottega della ricorrente, oltre del

caffè, si vendevano occhiali e libri, le relative iscri

zioni che si trovavano sulla vetrina delle imposte ac

cennanti a questo capo d'industria non andavano sog

gette alla tassa del bollo, come non vanno soggette le

tabelle indicanti il titolo di un dato commercio.

Onde la impugnata sentenza tiene a base un errore,

come conseguenza della falsa interpretazione dell'arti

colo 34, quando, per dichiarare la contravvenzione, af

ferma che allora soltanto non è dovuta la tassa di bollo

quando gli scritti sono incisi su marmo, pietra o di

pinti su lastre metalliche o su legno.

Il Tribunale adunque violava la legge quando ravvi

sava nel ritenuto fatto una contravvenzione alla legge

sul bollo; Per queste ragioni,, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 18 aprile 1879, Pres. ed Est. Ghiglieri P.,

P. M. De Falco P. G. e Spera (Conci, conf.) — Ric.

Persiani.

Stupro violento — Pregiudizio alla salute — Fan

ciulla violata — Offesa al pudore — Malattia —

Violenze — Offese volontarie — Assoluzione (Cod.

pen, art. 420, 489, 537).

Per escludere il crimine di stupro violento con grave

pregiudizio alla salute della fanciulla violata, e

ammettere il delitto di offesa al pudore, non è le

cito considerare la malattia della fanciulla come

conseguenza delle patite violenze, ossia come offese

volontarie, e molto meno è lecito toglier dai fatti la malattia inoculata alla giovinetta cogli atti di

turpitudine commessi sulla persona, e assolver V im

putato da questo fatto come se non l'avesse com

messo, o non fosse stato conseguenza del suo turpe attentato.

La Corte, ecc. — Osserva che il fatto, come si ri

leva dalla querela della giovinetta undicenne Maria o

Cecilia Cristini, confermata in gran parte dalle confes

sioni stesse dell'imputato, anziché i caratteri di una

semplice offesa al pudore ai termini dell'art. 420, pre senta indubbiamente quelli dello stupro violento con

grave pregiudizio alla salute della giovinetta violata; e, se per la discordanza fra la prima e la seconda perizia

può dubitarsi se lo stupro stesso sia stato consumato,

o più veramente mancato o tentato, certa cosa è che

il reato imputato al Persiani, anziché nel disposto del

l'art. 420, va compreso in quello assai più grave degli art. 489, 490, n. 1, e 492 cod. pen.;

Che fu veramente singolare il concetto della Camera

di consiglio, di scindere quel fatto unico in due diversi

reati e ravvisare la malattia della fanciulla, conse

guenza delle turpi violenze patite, ossia come offese

volontarie ai termini degli art. 537 e seg. cod. pen. E più singolare ed inesplicabile fu il giudizio del Tri

bunale nel cassar del tutto dai turpi fatti commessi

dal Persiani, la malattia violentemente inoculata alla

fanciulla cogli atti di turpitudine commessi sulla sua

persona, e assolverlo da cotesto fatto, come se non

l'avesse commesso o non fosse stato conseguenza del

suo violento attentato;

Che, di fronte a tale singolarità di concetti e ille

gale mitezza del giudizio, apparisce giusto quanto le

gale il conflitto elevato dalla Corte di appello, stantechè

il reato del Persiani ha nello stato presente degli atti

i caratteri del crimine di stupro violento con grave

pregiudizio alla salute delle giovinetta violata; e spet terà poi alla Sezione di accusa l'estimare, secondo i più sicuri risultamenti del processo e i maggiori schiari

menti che al bisogno si potranno ottenere, la gravezza del reato stesso, e pronunziare ai termini di legge il

rinvio del giudizio; La Corte di cassazione, adottando i motivi di fatto

e di diritto dal P. M. svolti, risolve il conflitto, dichiara

la causa di competenza criminale, ed ordina il rinvio

degli atti alla Sezione di accusa presso la Corte d'ap

pello di Roma perchè proceda come per legge.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 23 maggio 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric.

Moffa.

Istruzione penale — Sindaco — Giuramento «li pe riti (Cod. proc. pen., art. 62, 63, 67 e 54).

Avendo il giudice di merito ritenuto che il sindaco

avesse ritualmente proceduto ad accertare le tracce

del reato, non può Vatto dello stesso impugnarsi per non esservisi parlato del pericolo nel rilardo.

Non avendo i periti adibiti dal sindaco potuto prestar

giuramento, è questo supplito da quello renduto in

pubblica discussione.

Se il sindaco nel procedere sia stato assistito da più di due testimoni, non è necessario che sien tutti ci

tati in dibattimento.

La Corte, ecc. — Osserva che dichiarato il ricorrente

colpevole di furto semplice in danno di parecchi cit

tadini di Castelvetere, per aver loro rubato una por zione del grano portato a macinare nel di lui molino,

e condannato a due anni di carcere, dedusse tra l'altro

in appello, che nullo fosse il verbale generico, per es

sere stato redatto dal sindaco fuori i casi di legge, senza essere rinnovato nè rettificato dal pretore ; e nul

amente di vantaggio fosse stato poi letto in dibatti

mento, contenendo dichiarazioni generiche non giurate, e specifiche di persone non udite nè citate in pubblica

discussione; Che su tali deduzioni la Corte rilevò avere il sindaco

This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 18 Jun 2014 20:41:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

431 PARTE SECONDA 432

ritualmente proceduto ne' sensi degli art. 62 e 63 cod.

proc. pen., ed inapplicabili alla specie essere gli art. 71 e

73, sia pel difetto di concorrenza tra gli uffiziali di polizia

giudiziaria, e sia pel principio di non doversi rettificare

o rinnovare ciò che per se stesso è valido; il difetto

di giuramento del perito Basitone e de' due testi Lo

renzo Lupo e Niccola Crivelli essere stato supplito in

dibattimento, nè la difesa davanti al Tribunale aver

fatto all'uòpo alcuna obbiezione; e per siffatti rilievi

rigettò il gravame, riducendo la pena ad un solo anno.

Osserva che indarno il ricorrente co' primi due mezzi

impugni il ragionamento della Corte intorno alla effi

cacia del verbale generico, per aver serbato silenzio

sulla ommessa indicazione del pericolo nel ritardo ; per ciocché avendo la Corte riconosciuto di avere il sin

daco ritualmente proceduto a termini della legge, ne

cessariamente riteneva che avesse agito secondo la

ipotesi della stessa; Che non regga il terzo mezzo circa la ommessione

di giuramento del perito, bene avendo la Corte consi

derato che non potea questo essere prestato nelle mani

del sindaco a norma dell'art. 67, donde la chiara inap

plicabilità alla specie dello invocato art. 154; e che ad

ogni modo il vuoto fosse stato coverto dal giura mento prestato in pubblica discussione;

Che insussistente del pari sia il quarto mezzo sulla

ommessa discussione del motivo di appello, col quale si era dedotta la violazione dell'art. 311 cod. proc. pen., mercè ìa lettura in dibattimento del menzionato ver

bale; e per fermo, se la Corte ommise di ragionare sulla deduzione, in quanto si riferiva agli altri due te

stimoni intervenuti nel verbale e non citati in dibat

timento, non può la ommessione dar luogo a nullità, tra perchè lo intervento di que' testimoni non era stato

necessario, giusta l'art. 67, bastando il numero di due, e perchè non avendo fatto que' testimoni se non l'atto

di assistere alle operazioni senza neppur fiatare, inap

plicabile era lo invocato art. 311; Per tali motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 22 marzo 1879, Pres. Poggi, Est. Moiu-TJnal

dini, P. M. Trecci. — Ric. Lombardi.

Giurati — Propalazione del voto — l'rovvediuienti

a darsi (Cod. proc. pen., art. 487).

(■iurati — Maggioranza ili t voti — Più questioni — Avvertimento presidenziale (Cod. pi'OC. pen., art.

498 e 503).

Nel caso che un giurato abbia anticipata la manife stazione del voto, può la Corte, secondo i casi, so

stituirgli uno dei giurati supplenti o rinviare la

causa ad altra sessione. (1) Ad ogni modo quella circostanza non può dar fon

damento ad alcuna domanda di nullità, se il giu rato che aveva propalato il voto non potè, per so

pravvenutagli malattia, prender parte alla vota

zione, e gli fu sostituito uno dei supplenti. (2)

Allorché il verbale di udienza attesti che il presidente

spiegò ad una ad una le questioni e che avvertì i

giurati del modo di formulare la loro dichiara

zione se avessero ritenuto l'accusato colpevole a

semplice maggioranza di 7 voti sulle questioni o

su alcune di esse di fatto principale, il voto della

legge deve ritenersi adempiuto, nè può censurarsi

di oscurità il modo usato dal presidente nel fare

quell' avvertimento.

La Corte, ecc. — Attesoché dal verbale d'udienza del

dì 24 gennaio ultimo decorso, primo giorno della tratta

zione della causa avanti la Corte d'assise, contro il ricor

rente accusato d'omicidio premeditato, commesso per solo impulso di brutale malvagità, risulta che esaurito

il suo interrogatorio, l'ultimo dei giurati ordinari di

chiarò dal suo posto, ad alta voce, che aveva rilevato

le contraddizioni incorse dall'accusato predetto, il quale non aveva saputo rendere ragione del silenzio da lui

tenuto nei precedenti interrogatori scritti, in proposito

agli amori della moglie, dei quali soltanto aveva par lato nell' interrogatorio orale, ciò che aveva ad esso

giurato fatto una sinistra impressione; Attesoché quantunque dopo questa inconsiderata e

non impedita dichiarazione, cui tennero dietro anche

altre parole, delle quali attestasi dal verbale non es

(1-2) « Questi sono i due provvedimenti (avverte lo stesso est. cons.

Mori-Ubaldini, in nota alla sentenza nella Temi ven., 1879, 254) che

vengono indicati anche dalla Cass. di Torino nella sua sentenza del

9 maggio 1867, contenuta nella Collezione ufficiale di detto anno, pa gina 254; e con questa concilia quella del dì 11 giugno 1872 di questa Corte suprema (Annali, 1870, 197) in cui parlasi soltanto della nullità del giudizio.

« Tra i casi poi, nei quali può rendersi necessario il provvedimento del rinvio della causa, è certamente quello in cui la manifestazione di voto avvenga quando non siano più disponibili i due giurati sup plenti per avere già questi dovuto, attesi incomodi di salute od altro sinistro sopraggiunto a due dei giurati effettivi, prendere i loro posti, cosicché restino ì soli 12 per costituire il giurì. Altrimenti è sempre preferibile l'altro provvedimento che conserva il giurì della causa, e che procede in modo personale; licenziando, cioè, soltanto colui che attesa la propalazione del suo voto nel corso del dibattimento, violò uno dei doveri del giudice, e che anche può nella Camera delle deli berazioni spiegare illegittima influenza sull'animo degli altri.

« È vero poi che la sollecitudine del presidente nel chiudere per tempo la bocca al giurato, quando senta che n n proponga una di quelle domande che gli sono consentite dalla legge, può risparmiare una inconsulta manifestazione, ed impedire un inconveniente, che se può avere pronto il rimedio, meglio è però che non avvenga.

« Il n'y a pas de manifestation d'opinion (racconta Noughier, Cour « d'assise, trait* pratique, torn. IV, 581) dans le fait du juré qui à « la suite d'une réponse faite par l'accusé a dit : cela rn'elonne, car « et qui n'a pas achevé la phrase sur l'observation du président l'en « gageant à s'abstenir de réflexions personnelles : ces paroles du juré, « ainsi interrompues, ne donnent pas ouverture à nullité, alors sur « tout qu'il ne s'est elevé, à l'instant ou elles ont été prononcées, « aucune réclamation de la pfi-rte de l'accuse ».

« In Francia vedesi talvolta adottato il primo dei due provvedi menti sopraindicati, quantunque pur sovente la manifestazione fatta nel corso di causa, quando sia stata l'espressione di un preconcetto già formato, e che il giurato abbia preso parte alla deliberazione, importi la nullità del giudizio, come apprendesi dall'Hèlie, nei di versi casi, riferiti a pag. 617 e 619, torn. XIII, Traitè de Vinstruction criminelle ».

This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 18 Jun 2014 20:41:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended