+ All Categories
Home > Documents > PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio —...

PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio —...

Date post: 11-Jan-2017
Category:
Upload: trinhhuong
View: 215 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio —Ric. Spadano Source: Il Foro Italiano, Vol. 20, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1895), pp. 441/442-443/444 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23100328 . Accessed: 18/06/2014 20:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.78 on Wed, 18 Jun 2014 20:23:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio — Ric. Spadano

Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio —Ric. SpadanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 20, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1895), pp.441/442-443/444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23100328 .

Accessed: 18/06/2014 20:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.79.78 on Wed, 18 Jun 2014 20:23:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio — Ric. Spadano

441 GIURISPRUDENZA PENALE 442

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 17 agosto 1895; Pres. Risi, Est. Mosconi

— Ric. Bosco.

i*e»A — Più rent! — Carnaio giuridico — Sente»"

ze diverse (Cod. pen., art. 68).

Il magistrato di appello che nella stessa udienza co

nosce di due sentenze di condanna contro la stes

sa persona, deve riunire le due cause e far luogo

al cumulo giuridico delle pene a' sensi dell'art.

68 cod. pen., ed ove <iiò non faccia si dà luogo

ad annullamento ed a rinvio, per la sola appli

cazione però della disposizione del citato arti

colo. (1)

La Corte: — Bosco Cesare ricorre contro la sen

tenza 21 marzo p. p. della Corte di appello di Na

poli la quale, confermando quella del tribunale di

Avellino 19 dicembre 1894, sulla colpevolezza in

spaccio di carte false nei sensi dell'art. 258 cod.

pen., riduoeva la pena della reclusione da anni 3

e mesi 4 ad anni 2 ritenendo ferma la multa di li

re 300 ed i 2 anni di vigilanza speciale.

Fatto il deposito e trovandosi in libertà provvi

soria avendo prestata la prescritta cauzione di lire

mille, deduce

3° Trovandosi il Bosco nel momento in cui fu giu

dicato nelle condizioni giuridiche previste dall'art.

76 cod. pen. dovevasi a suo favore applicare le di

minuzioni di detto articolo in relazione al 68.. . .

Sul terzo mezzo si osserva, che le due sentenze

19 dicembre 1894 del tribunale di Avellino, e 22

novembre detto anno del tribunale di S. Angelo dei

Lombardi, con le quali il Bosco Cesare fu condan

nato per dolosa spendita di carte false, dovevano

essere ed erano presenti alla Corte di merito che

a mezzo dei medesimi giudici si occupò dei due

processi nello stesso giorno : in tale condizione di

cose sarebbe stato opportuno di riunire con una

sola sentenza i due giudizi, ciocché potrà esser fatto

dalla Corte di rinvio, ed allora più facilmente si sa

rebbe conosciuto che non potevasi irrogare al Bosco

Cesare, come avvenne con le due sentenze della Cor

te 24 marzo, due pene per sè stanti, ma che si do

vea ricorrere non all'art. 76 come dice il ricorrente

perchè ivi si parla di sentenza e con tale espressione nel codice s'intende sempre parlare di sentenza ir

revocabile, ma bensì all'art. 68 sul concorso di più

delitti, concorso che, come si accennava più sopra,

per le circostanze speciali era a cognizione ilei giu dici. Non essendosi applicata tale disposizione di

legge che venne quindi violata, la sentenza deve

esser posta nel nulla solo però in quanto riguarda

l'applicazione della pena dell'art. 68.

Per questi motivi, annulla per quanto si riferisce

alla pena, e rinvia ecc.

(1) Altre volte la suprema Corte lia dovuto occuparsi di sentenze di condanni che non avevano tenuto conto

del disposto degli art. 68 e 76, ma ha deciso non esser

tale omissione oausa di nullità, potendo l'applicazione di quegli articoli aver luogo in sede di esecuzione o far

si dalla stessa Corte suprema. Cosi con la decisione 24

febbraio 1893 (Foro it., 1893, IX, 203) stabilì non esser

nulla la sentenza che al già condannato ad altra pena

applichi integralmente quella dovuta pel nuovo reato

senza far la diminuzione di cui all'art. 76, e ciò perchè " una tale applicazione può farsi dietro domanda e nello

stadio di esecuzione, essendo già assodati gli elementi

di fatto sui quali essa può venire appoggiata — Con

l'altra decisione 19 ottobre 1893 [1(1., 1894, II, 117) sta

bili ugualmente non esservi nullità per non essersi ap

plicati gli art. 68 e 76, e dovere in tal caso la suprema

Corte, pur lasciando ferme le due sentenze, fare essa stes

sa la riduzione prescritta da quegli articoli. E ci parve

lodevole, perchè ispirato al proposito di evitare l'inuti

le moltiplicarsi dei giudizi, l'aver la suprema Corte, aven

done pronti gli elementi, operata essa stessa la riduzione; ma ove per mancanza di tali elementi o per altri motivi

la suprema Corte ciò non potesse eseguire, parrebbe sem

pre più razionale ed economico il sistema già seguito

precedentemente, di tener ferme le due sentenze e rin

viar la riduzione alla sede di esecuzione, anziché quello, ora adottato, di annullarle e rinviare a nuovo giudizio esclusivamente per tale riduzione.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 24 aprile 1895; Pres. Db Cesarb, Est. Mi

glio — Ric. Spadano.

Appello del solo Imputato — Esclnsione della

recidiva — Pena identiea (Cod. pTOC. pen., art.

364).

Esclusa l'aggravante della recidiva sulla cui base

il giudice di primo grado aveva comminata la

pena, non può il giudice di appello, in man

canza di gravame del p. m., mantener ferma la

pena, tenendo conto della cattiva condotta non

contemplata dal primo giudice. (1)

(1) Questa massima si discosta dalla ghmsprudenza generalmente seguita dalla suprema Corte. Ricordiamo

infatti, aver questa deciso che il giudice di secondo gra do, anclie nel caso di appello del solo imputato, può man tener ferma la pena inflitta dai primi giudici, tuttoché :

a) ammetta le circostanze attenuanti negate dalla

sentenza appellata: 13 ottobre 1890 {Foro it., 1891, II, 52); b) ritenga un solo reato e di minore importanza a

vece dei due reati più. gravi ritenuti dai primi giudici: 30 marzo 189'2 {Foro it,, 1892, II, 436);

c) escluda le circostanze aggravanti ritenute dal pri mo giudice : 27 ottobre 1892 (Foro it., Rep. 1893, voce

App. pen., n. 122). Analogamente ha deciso la suprema Corte, sempre in

toma di appello del solò imputato, che il giudice di ap

pello che ritiene un reato meno grave e diminuisca la

pena può non ritenere il beneficio delle circostanze at

tenuanti ammesse in primo grado : 12 dicembre 1892 {Fo ro it., 1893, II, 72), e può ritenere che i diversi reati per ciascuno dei quali era stata inflitta una pena non ecce

dente il limite del condono derivante da amnistia, co

stituiscano unico reato continuato, soggetto ad unica

pena, superiore però a quel limite e quindi soltanto in

parte condonata, mentre le varie pene inflitte in primo

grado sarebbero rimaste tutte condonate : 27 marzo 1894

(Id., 1894, II, 249). Ricordiamo infine aver la suprema Corte stabilito

che il giudice di appello, sul gravame del solo impu

tato, non solo può mutar la qualificazione giuridica del

reato, ma ritenere un titolo più grave (sent. 10 luglio

Il Foho Italiano — Volume XX — Parte 11-36.

This content downloaded from 62.122.79.78 on Wed, 18 Jun 2014 20:23:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 24 aprile 1895; Pres. De Cesare, Est. Miglio — Ric. Spadano

443 PARTE SECONDA 444

La Corte: — Considerato.... che dei due mezzi

dedotti, il primo per violazione degli articoli 140, 141 codice procedura penale per non avere il tri

bunale ragionato sulle generiche del danno, l'al

tro per violazione degli articoli 80, 81 codice

penale per avere il tribunale, non ostante che ri

conoscesse esclusa l'aggravante della recidiva, sul

la base della quale il pretore aveva comminato

la pena, rigettato l'analogo gravame e confermata

la sentenza, che questo secondo mezzo ragionevol mente merita accoglimento, e non soltanto perchè siansi violati i principi sulla recidiva consacrati

negli articoli 80, 81 codice penale, come fu de

dotto dal ricorrente, ma ancora per quel prin

cipio assoluto e di somma equità sempre ricono

sciuto dalla suprema Corte, che in appello, se non

siavi reclamo del pubblico ministero, la condizio

ne dell'imputato non possa mai essere deteriorata,

anche se per avventura il secondo magistrato ri

conoscesse male qualificata la imputazione del pri mo giudice e che fosse stato l'imputato meritevo

le di maggior pena. 11 qual principiopertanto.se resta irremovibile quando per errore dei magistrati

procedenti l'imputato sfugga ad un giudizio più se

vero e ad una pena più grave per quanto meritata, a tanto maggior ragione deve valere quando, per errore ancora del giudice, sia attribuita all'imputa to una responsabilità maggiore ed inflitta una pena

più grave come nel caso in esame. Alla circostanza

di fatto (la recidiva) per la quale il primo giudi ce aggravava la pena, comminandola in giorni 40, come si disse, non poteva essere lecito al magi strato di appello, che riconosceva l'inesistenza del

l'aggravante ritenuta dal primo giudice, in un giu dizio su cui non vi era appello del pubblico mini

stero, sostituire di suo capo un'altra diversa causa

di aggravante desunta dalla cattiva condotta, la

quale dal primo giudice non era stata contempla ta. — Di fronte alle quali violazioni di diritto me

rita pertanto che un nuovo giudizio si riapra sul

l'appello del ricorrente Spadano. Per questi motivi, accoglie il ricorso e rinvia ecc.

1890 — Foro it., 1890, II, 313; 3 maggio 1892 — Id., Rep. 1892, voce App. pen., n. 128; ecc.); e ciò anche allo sco

po di rigettare l'eccezione della prescrizione (21 agosto 1890 — Id., 1891, II, 55), o quella della improcedibilità, per mancanza di querela > 22 febbraio 1892 — Id., 1892, II, 161).

In sostanza la suprema Corte ha sempre deciso che la mancanza di gravame del p. m. impedisca soltanto di aumentar la pena inflittta dai primi giudici, e che os servato questo precetto sia in piena libertà del giudice di appello di escludere od ammettere circostanze aggra vanti o scusanti, di dare al fatto la sua vera qualifica zione giuridica, e di stabilire nella latitudine della pena la misura che creda più conveniente.

CORTE DI CASSAZIONE CI ROMA. Udienza 16 luglio 1895; Pres. Risi, Est. Casa buri

— Rio. Mangeri.

Ilespouiabllitft civile — Minorenne — Oiscerni

menlo (Cod. civ., art. 1152).

Trattandosi di responsabilità civile derivante da

imprudenza o negligenza, può sottrarsi al ri

sarcimento soltanto quel minorenne che sia sfor nito di ogni discernimento, a segno di non po ter distinguere il lecito dall' illecito nk preve dere le conseguenze della propria colpa.

La Corte: — Mangeri Michele ricorre per la cas

sazione della sentenza 5 giugno 1895 della Corte

d'appello di Catania confermativa dell'atra 7 mag

gio 1894 del tribunale omonimo, con cui fu di

chiarato responsabile civile delle lesioni personali involontarie imputate a Sapienza Stefano, e condan

nato in solido con costui al risarcimento dei danni.

Attesoché col primo mezzo di ricorso sostiensi

essersi violati gli art. 549 proc. pen., e 1153 e se

guenti del codice civile, sia perchè il Mangeri non

diede incarico a Sapienza di guidare il carro (dal cui investimento derivarono le lesioni), sia perchè essendo esso Mangeri minorenne non può essere re

sponsabile di obbligazioni nascenti da deliito o qua si delitto. Or quanto all'incarico dato, invano si

insorge contro il giudizio insindacabile di fatto dei

giudici del merito, i quali hanno ritenuto che Man

geri, carrettiere del Russo, all'insaputa di costui, si permise di affidare il carro al ragazzo inesperto

Sapienza Stefano, il quale nel guidarlo produsse lo

investimento di Garuft e La-Rosa rimasti gravemen te feriti. Il Mangeri poi, sebbene minore degli an

ni 21, fu dai giudici ritenuto espertissimo carret

tiere, a segno che per questa sua speciale abilità il

padrone Russo fu prosciolto da ogni responsabilità nello investimento commesso dal Sapienza. Or co

me carrettiere espertissimo egli doveva e poteva

impedire il disastro, evitando di affidare la guida di quel carro, sebbene per un brevissimo tempo, al

Sapienza, giovinetto ignaro del mestiere. Non a

vendo ciò fatto, ed avendo per la sua mala scelta

occasionato il danno, incombe a lui la responsabi lità di risarcirne le conseguenze. Base di tale re

sponsabilità è l'aver preposto alla guida del carro chi non sapeva governarlo e manodurlo, produ cendo danni che esso Mangeri poteva e doveva

prevenire. — I minori di età sono incapaci di con

trattare ed obbligarsi, allorché trattisi di contrat

ti o di obbligazioni volontariamente assunte (art. 1006 cod. civ.), ma trattandosi di responsabilità derivante da imprudenza, o da negligenza, a mente

degli art. 549 proc. pen. e 1152 e seguenti cod.

civ., può sottrarsi all'obbligo del risarcimento sol

tanto quel minorenne che riesca a provare di es

sere sfornito di ogni discernimento, a segno da non

poter distinguere il lecito dall'illecito, uè prevede re le conseguenze della propria colpa. Or il codice

This content downloaded from 62.122.79.78 on Wed, 18 Jun 2014 20:23:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended