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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici — Ric. Bifani

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Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici —Ric. Bifani Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 197/198-199/200 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084743 . Accessed: 18/06/2014 18:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.108 on Wed, 18 Jun 2014 18:59:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici — Ric. Bifani

Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici —Ric. BifaniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.197/198-199/200Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084743 .

Accessed: 18/06/2014 18:59

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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197 GIURISPRUDENZA PENALE 198

posteriormente per crimine commesso prima della

detta condanna, non abbia dedotto doversi la pena correzionale dichiarare assorbita nella criminale, non può fare tale dimanda allorché le due sen

tenze trovimi già passate in giudicato.

La Corte, ecc. — Osserva nel fatto, che imputato il

ricorrente di due distinte truffe, di falsità in privata

scrittura, di sciente ricettazione di oggetti furtivi senza

previo trattato, non che di porto di arma insidiosa

nel 1870, fosse stato per tutti questi reati complessi vamente condannato ad anni tre di carcere e lire 300

di multa, con sentenza del 9 dicembre 1874, divenuta

poscia esecutiva al 27 marzo 1876; Che di vantaggio per furto qualificato commesso nel

suddetto anno 1874 fosse stato dalla Corte di assise di

Napoli condannato ad anni tre di reclusione, con sen

tenza del 10 marzo 1876, divenuta irrevocabile al 13

novembre detto; Che nel 25 aprile 1878 presentò istanza chiedendo:

1° dichiararsi comprese nell'amnistia del 19 gennaio

detto, e sino al limite di sei mesi per ciascuna, le con

danne correzionali per le quali era stata inflitta una

pena complessiva; 2° dichiararsi assorbita la pena cor

rezionale dalla criminale ne'limiti e con le norme degli

articoli 110 e 117 Cod. penale; Che mercè una prima sentenza della Sezione di ac

cusa, renduta ai 28 maggio 1878, sulla ufficiale richiesta

del ministero pubblico ridotta di soli sei mesi la con

danna-degli anni tre di carcere, e con altra consimile

sentenza del 10 gennaio 1879 ridotta parimenti di sei

mesi la condanna criminale, avesse il ricorrente insi

stito nella prima istanza e dimandato l'applicazione

dell'amnistia per ciascuno de'reati correzionali, nonché

la dichiarazione di assorbimento della pena correzio

nale, essendosi il furto commesso prima della sentenza

definitiva sui delitti; Che la Sezione, con altra sentenza del 31 gennaio

detto, rigettò le dimande, dacché la precedente pro

nunzia del 28 maggio 1878, con la quale era stata ri

dotta di soli sei mesi la condanna correzionale, fosse

già per difetto di gravame passata in giudicato; e

dacché gli articoli 110 e 117 Cod. pen., contemplanti

il caso di reati contemporanei, o quello di dovere lo

accusato di crimine rispondere anche di delitto, non si

attagliassero alla specie per la esistenza della cosa

giudicata; Che delle mentovate tre sentenze siasi chiesta ora

la cassazione, assumendosi che erroneamente la Se

zione abbia ritenuto come passata in giudicato la sen

tenza del 28 maggio, non renduta sulla istanza del ri

corrente, né mai notificatagli; che per ciascuno dei

delitti avesse dovuto, in forza dell'amnistia, diminuire

di sei mesi la condanna, e che avesse dovuto farsi di

ritto alla domanda per l'assorbimento della pena cor

rezionale nella criminale.

Osserva nel diritto, che non possa cader dubbio sulla

sussistenza e valore de' due primi rilievi. Di vero, la

Sezione di accusa cadde nel più flagrante errore, quando

ritenne che la pronunciazione del 28 maggio 1878 fosse

passata in giudicato e costituisse un ostacolo all'esame

della domanda del ricorrente; se questo non era mai

stato tenuto presente, avendo la Sezione provveduto soltanto sulla ufficiale richiesta del pubblico ministero

per l'applicazione dell'amnistia alla condanna correzio

nale, e se di vantaggio la sentenza non era mai stata

notificata al condannato, il favellar di giudicato fu vero

paradosso pugnante con tutti i principi ; Che sebbene la Sezione non sia discesa a vagliare la

domanda in tal parte, torni utile considerare a norma

del giudice di rinvio come la istanza fosse poggiata sul testo del decreto di amnistia, che espressamente dichiarò estinta l'azione penale per ogni reato soggetto a pena non maggiore di sei mesi, e riducendo in ugual

misura le condanne già proferite, irrecusabilmente si

riferì anche a ciascun reato; Che trovandosi impertanto il ricorrente, mercè la

sentenza del 9 dicembre 1874, dichiarato colpevole di

quattro delitti distinti, ciascun de'quali era punibile

originariamente col carcere sino a cinque anni, e di

un quinto reato punibile, secondo il Codice del 1859,

col carcere, ovvero con multa sino a lire 500, e con

dannato pe'primi quattro al carcere complessivo di

anni tre, e pel quinto alla multa di lire 300, la do

manda di applicarsi l'amnistia per ciascun reato tro

vava il suo fondamento nel decreto, salva alla Sezione

d'accusa la potestà, rispetto alla pena complessivamente

applicata, di esaminare, in vista della originaria puni

bilità di ciascun reato, come dovesse proporzionarsi la

suddetta penalità, e quindi sottostare alla domandata

riduzione.

Osserva, ben vero, che niun pregio abbiano i mezzi

intorno al preteso assorbimento; e per fermo gli ar

ticoli invocati evidentemente preveggono il caso di

reati su' quali niun giudizio sia ancora caduto, o quello

in che, pronunciata una pena, venga il condannato sot

toposto a novello giudizio per reato commesso ante

riormente alla condanna; e però nulla han di comune

o di analogo col caso della specie, in che il ricorrente,

sottoposto per crimine a novello giudizio, nulla dedusse

intorno alla pena già inflittagli pei delitti; Che nulla rileva il non essere allora passata in giu

dicato la condanna correzionale, perciocché la Corte

di assise ben avrebbe potuto condizionalmente dar

luogo all'aumento della pena criminale pel concorso

dei delitti. Ond'è che se il ricorrente tacque al tempo

opportuno, ed ora esistono due distinti giudicati, niun

diritto egli ha d'infirmarli pel voluto assorbimento;

Per tali motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici — Ric.

Bifani.

Appello — Sentenza del pretore — Procuratore del

Ile — Termine — Wecorrenita (Cod. proc. pen.,

art. 355).

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199 , PARTE SECONDA 200

Nel termine di 10 giorni concesso al procuratore

del Re per appellare dalle sentenze del pretore, è

compreso il giorno della pronunciazione della sen

tenza. (1)

La Corte, ecc. — Osserva che l'art. 355, procedura

penale, disponendo decorrere il termine dalla pronun

ciazione della sentenza, evidentemente vi comprende

questo stesso giorno; Che tal vero sia ribadito dallo art. 401 relativo allo

appello dalle sentenze dei Tribunali ; perciocché facen

dosi distinzione tra le parti ed il regio procuratore è

sancito, che rispetto alle prime, le quali siano state

presenti, il termine decorra dal giorno successivo a

quello della pronunciazione, e da questo stesso invece

incominci pel pubblico ministero; donde è chiaro che

la legge parlando di giorno della pronunciazione, abbia

determinato come dies a quo un tal giorno, qualunque

sia l'ora in che è renduta la sentenza, e non mica il

giorno successivo;

Che lo identico sistema sia tenuto in rapporto alle

dimande di cassazione; dappoiché mentre con lo art. 649

al condannato è conceduto il termine di 3 giorni a con

tare da quello successivo alla pronuncia della sentenza,

rispetto al pubblico ministero è disposto con lo art. 651

contarsi il termine dal giorno della pronunciazione. E

10 stesso è disposto rispetto alle sentenze della Sezione

di accusa con gli articoli 457 e 459;

Che se impertanto per lo appello dalle sentenze dei

pretori non è fatta la medesima distinzione tra impu

tato presente e pubblico ministero, è indubitato però,

per la identità di locuzione, che il termine comprende

11 giorno della prolazione; Che di fronte a sì recisa sanzione, giustificata dalla

maggiore facilità che ha il pubblico ministero a petto

dello imputato o condannato di decidere se gli con

venga o pur no di appellare, sia vano ricorrere al

principio di essere il termine dato a giorni, né potersi

il primo di questi ridurre a quella frazione di ore in

tercedente tra la prolazione della sentenza ed il ces

sare del giorno; essendo intuitivo che il principio astratto

non possa prevalere sulla contraria e formale disposi

zione della legge;

Osserva per le cose discorse, che calcolati i giorni

dieci dal termine dal 23 dicembre fosse lo stesso in

teramente decorso al cadere del 1° gennaio, sicché lo

appello prodotto nel 2 dovesse risguardarsi patente

mente inammessibile.... ; Per tali motivi, ecc.

(1) Conforme, quanto all'appello del pubblico ministero, Cassazione

Firenze, 20 marzo 1874 (Annali, 1874, pag. 123). Ma trattandosi di

appello dell'imputato, pure contemplato nello stesso art. 355 e con la

stessa locuzione che si adopera pel pubblico ministero, è stato deciso

che il giorno della pronunciazione della sentenza non è computato nel termine : Cassazione Palermo, 12 novembre 1873 (Circolo giurid , Pa

lermo, V, pag. 44) e 26 febbraio 1877 (Foro it., 1877, col. 240; Riv.

pen., VII, pag. 59). L'attuale sentenza della Cassazione napoletana indica però, quan

tunque incidentalmente, che trattandosi di appello da sentenza del pre tore, la decorrenza del termine è uguale per l'imputato presente e pel

pubblico ministero, non trovandosi nell'art. 355 la distinzione conte

nuta nelP art. 401 relativo all'appello dalle sentenze dei Tribunali, nonché negli articoli 649 e 651 relativi al ricorso per Cassazione, e

negli articoli 457 e 459 che si riferiscono alle sentenze della Sezione

d'accusa.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 15 febbraio 1879, Pres. Poggi, Est. Terzi,

P. M. Trecci — Ric. Jabarracci e Stefani.

Libertà provvisoria — Kibellioiie — Kicorso in <'as

sazione (Cod. proc. pen., art. 206, modif. dalla legge 8 giugno 1876, n. 657).

L'art. 657 del Codice di procedura penale non è stato

modificato dall'art. 206 della legge 8 giugno 1876,

epperciò i condannati alla pena del carcere per ri

bellione o resistenza alla forza pubblica possono essere ammessi a libertà provvisoria in pendenza

del ricorso per cassazione. (1)

La Corte, ecc. (Omissis) — Attesoché, relativamente

alla nullità della ordinanza da cui fu rigettata la do

manda del Jabarracci per essere ammesso a libertà

provvisoria dopo la sentenza della Corte d'assise, avesse

fra gli altri motivi dedotto che l'ordinanza denunziata

ritenne erroneamente che trattandosi di delitto di re

sistenza alla forza pubblica non si potesse perciò con

siderare la libertà provvisoria; Attesoché questo motivo di diritto sia erroneo e con

trario a quanto venne dalla giurisprudenza stabilito,

la quale ritenne che per il disposto dell'art. 657 del

Codice di procedura penale, non modificato dall'arti

colo 206 della legge 8 giugno 1876, i condannati dalle

Corti di assise alla pena del carcere per resistenza

alla forza pubblica o ribellione possono, ove la Corte

lo reputi conveniente, nella pendenza del giudizio sul

ricorso in Cassazione essere ammessi a libertà prov

visoria, e meritasse perciò di essere la denunziata or

dinanza annullata;

Attesoché per altro non era mestieri decretare in

questa parte il rinvio della causa ad un'altra Corte,

perchè, rigettandosi contemporaneamente il ricorso nel

merito, si faccia luogo alla espiazione della pena, sol

tanto dovevasi risparmiare al Jabarracci ogni condanna

nella multa e nelle spese del giudizio in vista del suo

buon diritto a ricorrere contro l'ordinanza denegatrice della libertà provvisoria;

Per questi motivi, ecc.

(1) Confronta: Cass. Roma, 18 novembre 1878 (Foro it., 1878, col. 158) | e le sentenze richiamate in nota, ivi.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.

I Udienza 19 aprile 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari,

P. M. Trecci — Ric. Bargioni. '

Ministero pubblico — Requisitoria — llisura «Iella

pena (Cod. proc. pen., art. 281, n. 10).

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