Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici —Ric. BifaniSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.197/198-199/200Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084743 .
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197 GIURISPRUDENZA PENALE 198
posteriormente per crimine commesso prima della
detta condanna, non abbia dedotto doversi la pena correzionale dichiarare assorbita nella criminale, non può fare tale dimanda allorché le due sen
tenze trovimi già passate in giudicato.
La Corte, ecc. — Osserva nel fatto, che imputato il
ricorrente di due distinte truffe, di falsità in privata
scrittura, di sciente ricettazione di oggetti furtivi senza
previo trattato, non che di porto di arma insidiosa
nel 1870, fosse stato per tutti questi reati complessi vamente condannato ad anni tre di carcere e lire 300
di multa, con sentenza del 9 dicembre 1874, divenuta
poscia esecutiva al 27 marzo 1876; Che di vantaggio per furto qualificato commesso nel
suddetto anno 1874 fosse stato dalla Corte di assise di
Napoli condannato ad anni tre di reclusione, con sen
tenza del 10 marzo 1876, divenuta irrevocabile al 13
novembre detto; Che nel 25 aprile 1878 presentò istanza chiedendo:
1° dichiararsi comprese nell'amnistia del 19 gennaio
detto, e sino al limite di sei mesi per ciascuna, le con
danne correzionali per le quali era stata inflitta una
pena complessiva; 2° dichiararsi assorbita la pena cor
rezionale dalla criminale ne'limiti e con le norme degli
articoli 110 e 117 Cod. penale; Che mercè una prima sentenza della Sezione di ac
cusa, renduta ai 28 maggio 1878, sulla ufficiale richiesta
del ministero pubblico ridotta di soli sei mesi la con
danna-degli anni tre di carcere, e con altra consimile
sentenza del 10 gennaio 1879 ridotta parimenti di sei
mesi la condanna criminale, avesse il ricorrente insi
stito nella prima istanza e dimandato l'applicazione
dell'amnistia per ciascuno de'reati correzionali, nonché
la dichiarazione di assorbimento della pena correzio
nale, essendosi il furto commesso prima della sentenza
definitiva sui delitti; Che la Sezione, con altra sentenza del 31 gennaio
detto, rigettò le dimande, dacché la precedente pro
nunzia del 28 maggio 1878, con la quale era stata ri
dotta di soli sei mesi la condanna correzionale, fosse
già per difetto di gravame passata in giudicato; e
dacché gli articoli 110 e 117 Cod. pen., contemplanti
il caso di reati contemporanei, o quello di dovere lo
accusato di crimine rispondere anche di delitto, non si
attagliassero alla specie per la esistenza della cosa
giudicata; Che delle mentovate tre sentenze siasi chiesta ora
la cassazione, assumendosi che erroneamente la Se
zione abbia ritenuto come passata in giudicato la sen
tenza del 28 maggio, non renduta sulla istanza del ri
corrente, né mai notificatagli; che per ciascuno dei
delitti avesse dovuto, in forza dell'amnistia, diminuire
di sei mesi la condanna, e che avesse dovuto farsi di
ritto alla domanda per l'assorbimento della pena cor
rezionale nella criminale.
Osserva nel diritto, che non possa cader dubbio sulla
sussistenza e valore de' due primi rilievi. Di vero, la
Sezione di accusa cadde nel più flagrante errore, quando
ritenne che la pronunciazione del 28 maggio 1878 fosse
passata in giudicato e costituisse un ostacolo all'esame
della domanda del ricorrente; se questo non era mai
stato tenuto presente, avendo la Sezione provveduto soltanto sulla ufficiale richiesta del pubblico ministero
per l'applicazione dell'amnistia alla condanna correzio
nale, e se di vantaggio la sentenza non era mai stata
notificata al condannato, il favellar di giudicato fu vero
paradosso pugnante con tutti i principi ; Che sebbene la Sezione non sia discesa a vagliare la
domanda in tal parte, torni utile considerare a norma
del giudice di rinvio come la istanza fosse poggiata sul testo del decreto di amnistia, che espressamente dichiarò estinta l'azione penale per ogni reato soggetto a pena non maggiore di sei mesi, e riducendo in ugual
misura le condanne già proferite, irrecusabilmente si
riferì anche a ciascun reato; Che trovandosi impertanto il ricorrente, mercè la
sentenza del 9 dicembre 1874, dichiarato colpevole di
quattro delitti distinti, ciascun de'quali era punibile
originariamente col carcere sino a cinque anni, e di
un quinto reato punibile, secondo il Codice del 1859,
col carcere, ovvero con multa sino a lire 500, e con
dannato pe'primi quattro al carcere complessivo di
anni tre, e pel quinto alla multa di lire 300, la do
manda di applicarsi l'amnistia per ciascun reato tro
vava il suo fondamento nel decreto, salva alla Sezione
d'accusa la potestà, rispetto alla pena complessivamente
applicata, di esaminare, in vista della originaria puni
bilità di ciascun reato, come dovesse proporzionarsi la
suddetta penalità, e quindi sottostare alla domandata
riduzione.
Osserva, ben vero, che niun pregio abbiano i mezzi
intorno al preteso assorbimento; e per fermo gli ar
ticoli invocati evidentemente preveggono il caso di
reati su' quali niun giudizio sia ancora caduto, o quello
in che, pronunciata una pena, venga il condannato sot
toposto a novello giudizio per reato commesso ante
riormente alla condanna; e però nulla han di comune
o di analogo col caso della specie, in che il ricorrente,
sottoposto per crimine a novello giudizio, nulla dedusse
intorno alla pena già inflittagli pei delitti; Che nulla rileva il non essere allora passata in giu
dicato la condanna correzionale, perciocché la Corte
di assise ben avrebbe potuto condizionalmente dar
luogo all'aumento della pena criminale pel concorso
dei delitti. Ond'è che se il ricorrente tacque al tempo
opportuno, ed ora esistono due distinti giudicati, niun
diritto egli ha d'infirmarli pel voluto assorbimento;
Per tali motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 25 aprile 1879, Pres. ed Est. Narici — Ric.
Bifani.
Appello — Sentenza del pretore — Procuratore del
Ile — Termine — Wecorrenita (Cod. proc. pen.,
art. 355).
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199 , PARTE SECONDA 200
Nel termine di 10 giorni concesso al procuratore
del Re per appellare dalle sentenze del pretore, è
compreso il giorno della pronunciazione della sen
tenza. (1)
La Corte, ecc. — Osserva che l'art. 355, procedura
penale, disponendo decorrere il termine dalla pronun
ciazione della sentenza, evidentemente vi comprende
questo stesso giorno; Che tal vero sia ribadito dallo art. 401 relativo allo
appello dalle sentenze dei Tribunali ; perciocché facen
dosi distinzione tra le parti ed il regio procuratore è
sancito, che rispetto alle prime, le quali siano state
presenti, il termine decorra dal giorno successivo a
quello della pronunciazione, e da questo stesso invece
incominci pel pubblico ministero; donde è chiaro che
la legge parlando di giorno della pronunciazione, abbia
determinato come dies a quo un tal giorno, qualunque
sia l'ora in che è renduta la sentenza, e non mica il
giorno successivo;
Che lo identico sistema sia tenuto in rapporto alle
dimande di cassazione; dappoiché mentre con lo art. 649
al condannato è conceduto il termine di 3 giorni a con
tare da quello successivo alla pronuncia della sentenza,
rispetto al pubblico ministero è disposto con lo art. 651
contarsi il termine dal giorno della pronunciazione. E
10 stesso è disposto rispetto alle sentenze della Sezione
di accusa con gli articoli 457 e 459;
Che se impertanto per lo appello dalle sentenze dei
pretori non è fatta la medesima distinzione tra impu
tato presente e pubblico ministero, è indubitato però,
per la identità di locuzione, che il termine comprende
11 giorno della prolazione; Che di fronte a sì recisa sanzione, giustificata dalla
maggiore facilità che ha il pubblico ministero a petto
dello imputato o condannato di decidere se gli con
venga o pur no di appellare, sia vano ricorrere al
principio di essere il termine dato a giorni, né potersi
il primo di questi ridurre a quella frazione di ore in
tercedente tra la prolazione della sentenza ed il ces
sare del giorno; essendo intuitivo che il principio astratto
non possa prevalere sulla contraria e formale disposi
zione della legge;
Osserva per le cose discorse, che calcolati i giorni
dieci dal termine dal 23 dicembre fosse lo stesso in
teramente decorso al cadere del 1° gennaio, sicché lo
appello prodotto nel 2 dovesse risguardarsi patente
mente inammessibile.... ; Per tali motivi, ecc.
(1) Conforme, quanto all'appello del pubblico ministero, Cassazione
Firenze, 20 marzo 1874 (Annali, 1874, pag. 123). Ma trattandosi di
appello dell'imputato, pure contemplato nello stesso art. 355 e con la
stessa locuzione che si adopera pel pubblico ministero, è stato deciso
che il giorno della pronunciazione della sentenza non è computato nel termine : Cassazione Palermo, 12 novembre 1873 (Circolo giurid , Pa
lermo, V, pag. 44) e 26 febbraio 1877 (Foro it., 1877, col. 240; Riv.
pen., VII, pag. 59). L'attuale sentenza della Cassazione napoletana indica però, quan
tunque incidentalmente, che trattandosi di appello da sentenza del pre tore, la decorrenza del termine è uguale per l'imputato presente e pel
pubblico ministero, non trovandosi nell'art. 355 la distinzione conte
nuta nelP art. 401 relativo all'appello dalle sentenze dei Tribunali, nonché negli articoli 649 e 651 relativi al ricorso per Cassazione, e
negli articoli 457 e 459 che si riferiscono alle sentenze della Sezione
d'accusa.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 15 febbraio 1879, Pres. Poggi, Est. Terzi,
P. M. Trecci — Ric. Jabarracci e Stefani.
Libertà provvisoria — Kibellioiie — Kicorso in <'as
sazione (Cod. proc. pen., art. 206, modif. dalla legge 8 giugno 1876, n. 657).
L'art. 657 del Codice di procedura penale non è stato
modificato dall'art. 206 della legge 8 giugno 1876,
epperciò i condannati alla pena del carcere per ri
bellione o resistenza alla forza pubblica possono essere ammessi a libertà provvisoria in pendenza
del ricorso per cassazione. (1)
La Corte, ecc. (Omissis) — Attesoché, relativamente
alla nullità della ordinanza da cui fu rigettata la do
manda del Jabarracci per essere ammesso a libertà
provvisoria dopo la sentenza della Corte d'assise, avesse
fra gli altri motivi dedotto che l'ordinanza denunziata
ritenne erroneamente che trattandosi di delitto di re
sistenza alla forza pubblica non si potesse perciò con
siderare la libertà provvisoria; Attesoché questo motivo di diritto sia erroneo e con
trario a quanto venne dalla giurisprudenza stabilito,
la quale ritenne che per il disposto dell'art. 657 del
Codice di procedura penale, non modificato dall'arti
colo 206 della legge 8 giugno 1876, i condannati dalle
Corti di assise alla pena del carcere per resistenza
alla forza pubblica o ribellione possono, ove la Corte
lo reputi conveniente, nella pendenza del giudizio sul
ricorso in Cassazione essere ammessi a libertà prov
visoria, e meritasse perciò di essere la denunziata or
dinanza annullata;
Attesoché per altro non era mestieri decretare in
questa parte il rinvio della causa ad un'altra Corte,
perchè, rigettandosi contemporaneamente il ricorso nel
merito, si faccia luogo alla espiazione della pena, sol
tanto dovevasi risparmiare al Jabarracci ogni condanna
nella multa e nelle spese del giudizio in vista del suo
buon diritto a ricorrere contro l'ordinanza denegatrice della libertà provvisoria;
Per questi motivi, ecc.
(1) Confronta: Cass. Roma, 18 novembre 1878 (Foro it., 1878, col. 158) | e le sentenze richiamate in nota, ivi.
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE.
I Udienza 19 aprile 1879, Pres. Poggi, Est. Ferrari,
P. M. Trecci — Ric. Bargioni. '
Ministero pubblico — Requisitoria — llisura «Iella
pena (Cod. proc. pen., art. 281, n. 10).
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