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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 25 giugno 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric....

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Udienza 25 giugno 1879, Pres. ed Est. Narici. —Ric. Coccari Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp. 323/324-325/326 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084809 . Accessed: 18/06/2014 00:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.230 on Wed, 18 Jun 2014 00:23:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 25 giugno 1879, Pres. ed Est. Narici. — Ric. Coccari

Udienza 25 giugno 1879, Pres. ed Est. Narici. —Ric. CoccariSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.323/324-325/326Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084809 .

Accessed: 18/06/2014 00:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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323 PARTE SECONDA 324

tori dello ferite mortali come omicidi, ove non si can

celli addirittura il responso di Paolo, ma a norma della

seconda parte dell'art. 564, la morte si considera pro

ciotta dal complesso di più ferite. Ed ecfto dimostrato

che l'art. 564 nè contiene la teoria che gli si attribuisce,

nè vale a sorreggere l'altra di cui si disputa. Osserva che l'arresto Gisi del 10 marzo 1874, nel ri

solvere l'analoga quistione, si esprime cosi: « Si as

« sume che la morte dell'offeso, essendo avvenuta dopo

« i 13 mesi dalla ferita, di questa circostanza di fatto

« dovevasi dalla Corte tener conto nell'applicazione

« della pena. « Con ciò si allude al caso della ferita che ha pro

« dotto la morte dopo i 40 giorni, prevista e punita « dall'art. 542 Cod. pen., il che nulla ha di comune col

« caso della presente causa di volontario omicidio pre « visto e punito dagli art. 522 e 534 stesso Codice. Sono

« due reati tra di loro distinti per diversa gravezza « ed imputabilità, e per diversità di dolo, verificandosi

« l'omicidio, quando alla volontà di togliere altrui la

« vita vi corrisponde l'effetto, nel mentre si ha la le

« rita quando la volontà è stata non altra che quella « di ferire. 11 fatto quindi di essere nell'omicidio suc

« cessa la morte o presto o tardi, nulla influisce sulla

« sua natura e sulla pena, rimanendo sempre circo

« scritto nei propri suoi confini da non potersi mai

« confondere con quelli della semplice ferita ».

Queste non sembrano ragioni da vincere le prece denti contrarie ragioni ; ed in v.ero non si ricerca punto di conoscere se l'omicidio volontario sia cosa diversa

e punibile con pena diversa della ferita che abbia pro dotto la morte dopo i 40 giorni, e se nell' uno campeggi la volontà di uccidere e nell'altra quella di ferire. La

difficoltà si supera senza l'oracolo del Collegio supremo, ma l'indagine consisteva nel determinare se col sistema

nostro legislativo ci sia omicidio quando la morte av

venga dopo i quaranta giorni, o per causa preesistente 0 sopravvenuta. Presentato il problema nei termini

logici e giuridici, forse si sarebbe subito visto come le

cause estranee che contribuiscono alla morte dell'of

feso, contandoci i 40 giorni dell'art. 542, spezzino le

barriere tra l'omicidio e le ferite seguite da morte, e

come fosse necessaria una pena proporzionata e comune

alle due ipotesi che si fondono insieme, per non to

gliere al Codice il vanto di umano e ragionevole. Osserva che la Sezione di accusa non definì esatta

mente il crimine di Agostino Cassese nel rinviarlo al

giudizio. Se la morte della Turino avvenne dopo circa

tre mesi, l'omicidio volontario agli occhi della legge era

scomparso, ed il Cassese diventava punibile per la fe

rita che trasse a morte la Turino col beneficio del

l'art. 542. Sarebbe stato utile che alla quistione da pro

porsi in conformità della sentenza di rinvio e dell'atto

di accusa se ne fosse aggiunta una per meglio spiegare l'indole del reato e per non trarre i giurati in equi

voco; ma se questi stabilirono che la Turino morì dopo 1 40 giorni, non importa che ritenessero nel Cassese la

volontà di uccidere. La volontà di ferire o di uccidere

non crea o distrugge il fatto della morte ritardata; e

se a questo ritardo bada la legge per diminuire la pena,

il Cassese ne fruisce.

La Corte di assise nella sentenza di condanna usò la

voce omicìdio, ma lo sbaglio nelP avvalersi contro il

voto del Codice di una parola giuridica non vieta che

si determini la pena vera richiesta dal fatto indicato

dalla parola erronea ; ed il nomen juris non è applica

bile, nè contrasta, e molto meno cancella gli elementi

materiali e morali che i giurati affermarono e. che

rientrano nella sanzione dell'art. 542 del Cod. pen.;

Per tali motivi, la Corte annulla, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 25 giugno 1879, Pres. ed Est. Narici. —Ric.

Coccari.

Prevaricazione — €a|>it<uio «li porto — Esazione di

diritti per occupazioni di spiaggia — Conversione

in proprio uso — Appropriazione indebita (Cod.

pen., art. 210 e 631).

La conversione in proprio uso di ciò che un capitano

di porto abbia avuto lo speciale incarico di esigere da taluni occupatori di suoli arenili per pagarlo

allo ingegnere del genio deputato alla compila

zione degli schemi di concessione, non può dirsi

sottrazione commessa da ufficiale o depositario

pubblico.

La Corte, ecc. — Osserva nel latto avere i giudici

di merito ritenuto che al ricorrente, nella qualità di

delegato del porto di Rossano fosse stato dato lo spe ciale incarico d'indurre dieci occupatori di suoli are

nili a legittimare la usurpazione, mercè il versamento

per ciascuno di lire 10, la cui somma avrebbe poi do

vuto pagarsi allo ingegnere del genio civile, incaricato

della compilazione degli schemi di concessione; che lo

imputato invece delle lire 100 ne avesse riscosse circa

260, e tranne lire 50, pagate ad altro ingegnere dal

medesimo adibito, avesse invertito il resto in uso pro

prio; e per tali rilievi averlo il Tribunale e la Coxite

di appello dichiarato colpevole di sottrazione di danaro

inferiore a lire 500, ed in applicazione dell'art. 210

n. 4, Cod. pen., condannato ad un anno di carcere, ri

dotto per l'amnistia di gennaio 1878 a mesi sei; Che ai succennati rilievi avesse la Corte aggiunto,

come lo imputato si fosse pure renduto responsabile di truffa, per avere esatto dagli occupatori più di lire 10,

dando a credere che il dipiù occorresse per la legit timazione del possesso; e come definito il reato anche

indebita appropriazione, identica sarebbe stata la pena. Osserva nel diritto, che evidenti sieno gli errori

denunziati col 1" mezzo aggiunto intorno alla qualifica zione del fatto; e di vero, a prescindere dalla incer

tezza, nella quale si avvolge la medesima Corte, inap

plicabile alla specie era lo invocato art. 210 per lo

assoluto difetto della qualità, il cui abuso intende pu nire la legge ; non trattavasi mica di somme depositate

presso il ricorrente qual tesoriere, esattore o conta

bile, ma di ciò che per uno speciale incarico ed affatto

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325 GIURISPRUDENZA PENALE 326

estraneo alle di lui funzioni, eragli stato commesso di

raccogliere per la indennità dello ingegnere del genio

civile; e però l'asserta conversione in uso proprio non

poteva essere considerata, se non quale indebita ap

propriazione ; Che in più grave errore fosse caduta la Corte, rite

nendo giustificata la pena anche sotto il profilo del

l'appropriazione, senza por mente che per lo art. 210,

n. 4, il carcere non aveva potuto essere minore di un

anno, mentre secondo la sanzione dell'art. 031 avrebbe

potuto discendere ad un sol mese; Per tali motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 7 maggio 1879, Pres. De Luca, Est. Ciollaro

— Ric. P. i\l. c. Melardi, Bocci ed altri.

Ordinanza «li |srosciog'liiiicnto — Opposizione «lei

1*. 11. — Motificazione — Termine (Cod. proc. pen., art. 261).

</Oi'i'iiziunc — Spontaneità «lei ilono (Cod. pen., ar

ticolo 224).

La parola immediatamente adoperata nell'art. 261,

Cod. proc. pen., per indicare il tempo in cui deve

esser notificata la opposizione del P. M. all'ordi

nanza che proscioglie V imputato, indica che la no

tificazione deve farsi senza alcun indugio. (1)

È quindi inammessibile' Vopposizione se fu notificata al sesto giorno, specialmente se nulla sia stato

addotto per giustificare il ritardo. (2) È sempre autore di corruzione quegli che dia denaro

non spettante al pubblico uffiziale per ottenere da

costui un atto del suo ufficio, sia che lo dia spon

taneamente, sia che lo dia ad invito o proposta del

pubblico ufficiale.

La Corte, ecc. — Osserva che col primo mezzo ere

desi violato l'art. 261, primo capoverso, Cod. proc. pen.,

perchè nel rapporto dello imputato Luigi Melardi, re

sidente in Castellamare, si ritenne dalla Sezione di ac

cusa inammessibile la opposizione del procuratore del

re prodotta nel 28 marzo 1878 avverso la ordinanza

di proscioglimento della Camera di consiglio, essen

dosi essa notificata non già nelle 24 ore successive, sì

bene nel 3 del susseguente settembre. Dicesi in pro

posito che per la invocata disposizione di legge se la

opposizione esser deve notificata immediatamente, ciò

suoni questo soltanto : che prodotta la opposizione, non

debba esservi oscitanza o ritardo colposo nel notifi

carla

Credesi inoltre violato altresì lo art. 441 del ram

mentato Cod.; sembrando al ricorrente che la sentenza

sul proposito difetti di motivazione.

Relativamente a questa seconda parte, per verità la

Sezione di accusa nel ragionamento per quanto con

cerne le notifiche ai diversi imputati tra cui il Melardi,

enuncia due concetti : che sua giurisprudenza sia d'in

tendere essere immediata la notifica della opposizione sol che segua nelle 24 ore successive, che per alcuni

prevenuti la notifica avvenne nelle 24 ore, ma per altri

la notifica o non era avvenuta o era seguita fuori ter

mine. E poiché appunto per Melardi eran trascorsi ben

sei giorni per la notifica, come dai fatti premessi al

ragionamento, così è chiaro che questo contiene quanto basti sul proposito per respingere l'addebito in esame.

In quanto poi alla intelligenza data dalla Sezione di

accusa alla parola della legge, per fermo se la filo

logia insegna che immediatamente vale senza indugio di tempo e se nella specie lo indugio della opposizione era durato non uno nè due, ms ben sei giorni, quanti

appunto ne corrono dal 28 agosto al 3 settembre, è

impossibile non dire con la Sezione di accusa tardiva

la notifica. Nè soggiunga il ricorrente che sarebbe stato

necessario vedere l'oscitanza od il ritardo colposo nel

fatto della notifica per dirlo fuori termine, perciocché incombeva al P. M. di addurre delle circostanze le

quali avessero giustificato il lungo-elasso di tempo, non

certo giustificabile per la distanza di Melardi da Na

poli di meno di tre miriametri ; sì che nulla avendo

quel magistrato addotto, la negligenza ed il ritardo

colposo stanno in re ipsa. (Omissis). Osserva che il quarto mezzo mira a combattere la

teorica espressa nella sentenza sulla intelligenza del

l'art. 224 del Còd. pen., quando avvenisse che quegli il quale paghi o prometta pagare il pubblico ufflziale

per ottenere un atto, sia giusto, sia ingiusto, non sia

egli che prenda la iniziativa, ma solo aderisca e con

senta alle premure e proposte che all'uopo gli faccia

l'uffiziale pubblico. In tal caso, ha detto la sentenza,

quegli che aderisce e consente a pagare non può re

putarsi autore di corruzione, perchè è l'uffiziale pub blico in pari tempo corrotto e corruttore.

Ma è palmare l'aberrazione di principi, nella quale la sentenza della Sezione di accusa è incorsa, per ciocché o che spontaneamente si dia danaro non do

vuto all'uflìziale pubblico per ottenere sia un atto

giusto, sia un atto ingiusto, o che per vece invitato

dal pubblico ufffziale si compia il fatto medesimo del

pagamento, consistendo il reato di corruzione princi

palmente in tale fatto, la conseguenza si è che la spon taneità o l'invito varranno come circostanze intese

unicamente a spaziare nella latitudine della pena com

minata, ma ninna differenza importano nella defini

zione giuridica del fatto, per ritenere sempre come

autore di corruzione quegli che paga o promette di

pagare, eec.

(1-2) V. sent, della Sez. d'accusa di Napoli del 28 aprile 1879, che sarà pubblicata nel prossimo fase.,.e la relativa nota. E bene far notare

che, come si raccoglie dalla sentenza che annotiamo, la Sezione d'accusa nel dichiarare inammessibile l'opposizione del P. M. contro l'ordinanza che aveva dichiarato non farsi luogo a procedimento contro il Me

lardi, addusse per unica ragione esser sua giurisprudenza che la noti fica della opposizione s'intende fatta immediatamente sol quando segue entro le 24 ore. In tal modo se anche il Melardi fosse stato residente non a Castellamare, ma nel Veneto, in Sicilia o in Sardegna, la no tificazione si sarebbe dovuta eseguire sempre in non più di 24 ore!... Facciamo questa osservazione a meglio illustrare la citata nostra nota relativa alla sent, della Sez. d'accusa.

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