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Udienza 25 giugno 1879, Pres. Enrico, Est. Pagani, P. M. Gambara (Concl. conf.) —Ric. CivettaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1879), pp.377/378-379/380Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084844 .
Accessed: 17/06/2014 09:21
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377 GIURISPRUDENZA PENALE 378
pello, sia in cassazione, una sentenza od un provve
dimento del giudice che reputi ingiusto ; Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 26 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Talice,
P. M. Pozzi (Conci, per rigetto in merito, senza ele
vare l'eccezione pregiudiziale) — Ric. Guido Catte
rina, condannata per lotteria clandestina.
Biotto— Contravvenzione— Eticorso per cassazione — Competenza speciale «Iella Cassazione ili Koiua
(Legge 27 dicembre 1875, n. 2837, art. 3, n. 6).
I ricorsi per annullamento per contravvenzioni in
materia di lotto sono devoluti alla competenza
speciale delle Sezioni di Cassazione istituite in
Roma. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché prima d'entrare ad esa
minare il merito del ricorso, di cui è caso, importa conoscere se abbia questa Corte a dirsi competente a
pronunciare in proposito; Attesoché il lotto pubblico riveste doppio carattere,
di privativa erariale e di tassa, essendo anche sulle
vincite imposta una tassa a favore dello Stato; Che quindi le contravvenzioni alle leggi che lo reg
gono, massime quando hanno tratto a tenuta di lotto
clandestino, vengono a ledere ad un tempo sia la pri
vativa dello Stato, sia il diritto di percepirne le even
tuali tasse sui premi delle vincite, e quindi debbono
essere comprese nel novero di quelle cui accenna il
n. 6 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1875, n. 2837,
la di cui cognizione é deferita alle Sezioni di Cassazione
istituite in Roma; Per questi motivi, ordina la trasmissione degli atti
alle Sezioni di Cassazione istituite in Roma.
(1) Con vera compiacenza pubblichiamo questa sentenza, resa a re lazione del chiarissimo cons. Talice, e che rimuove un inconveniente che il nostro giornale pel primo aveva già additato. Vedi col. 28 e 178 del presente volume, in nota.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO Udienza 25 giugno 1879, Pres. Enrico, Est. Pagani,
P. M- Gambaiìa (Conci, conf.) — Ric. Civetta.
Dibattimento — Letture — Sentenze — Esami ali
testimoni assenti (Cod. proc. pen., art. 281, II. 2,
e 311).
Dibattimento — Testimone malato — Pubblicità del
l'esame (Cod. prod, pen., art. 294).
In massima deve ammettersi la lettura in dibatti
mento di qualunque atto, quando non vi sia un
espresso divieto di legge.
Possono perciò leggersi le sentenze precedenti pro
nunziate contro il giudicabile, anche se la lettura
sia fatta al solo scopo di accertarne la moralità.
I testimoni assenti dal Regno le cui deposizioni,
giusta l'art. 311 Cod.proc. pen., possono essere lette
in dibattimento, sono i testimoni non presenti nel Re
gno, quantunque per essi non concorrano le condi
zioni per dirli assenti, a norma del Cod. civ.
Nessuna legge prescrive che l'esame di un testimone
ammalato, a cui si proceda per delegazione nel
caso del dibattimento, debba seguire con l'inter
vento del pubblico. (1)
La Corte, ecc. — Sul primo mezzo — Considerato
che, se nell'art. 281, n. 2 del Cod. proc. pen. non si fa
cenno di lettura di sentenze, male però la difesa si op
poneva, ostando alla lettura di quelle in precedenti
giudizi, benché in estero Stato, proferite contro il Ci
vetta; e conseguentemente non sussiste la violazione
del predetto articolo; ed in vero, se la legge parla solo
di lettura di verbali e di rapporti, mal se ne vorrebbe
inferire, che al presidente, massime nei giudizi di As
sise, non fosse lecito di ordinarla anche solo allo scopo di rendere nota la moralità dell' accusato, e special mente di sentenze di condanne aventi tratto alla reci
dività di cui si dava carico al Civetta, per la quale sarebbe bastata la sentenza del Tribunale di Borgotaro, da esso non disconosciuta, dovendosi insomma ammet
tere in massima la lettura di qualsivoglia atto, quando non sia dalla legge espressamente vietata.
Sul secondo mezzo — Considerato che la denunciata
ordinanza, autorizzando la lettura di testimonianze rese
in estero Stato, e di testimoni dati in nota dal pub blico ministero, benché non constatasse se e come siasi
eseguito il relativo decreto del presidente in data 23
ottobre 1878, non si violava punto la legge, né per es
sersi quelli ritenuti compresi nella denominazione di
testimoni assenti dal Regno, né per essersi discono
sciuto il principio dell'oralità; Che pur prescindendo dal riflesso che la difesa, as
sentendo alla lettura di parte dei 15 testimoni stranieri
dati, come sovra, in nota, già riconobbe non essersi
dall'autorità giudiziaria italiana tralasciato di promuo vere all'estero l'esecuzione del precitato decreto, nep
pure si contende, che fuori del Regno d'Italia si tro
vassero e risiedessero i testimoni suddetti ; Che non regge nella specie il paragone fra testimoni
assenti dal Regno, di cui si parla nell'art. 311 del Cod.
proc. pen., e gli assenti di cui si tratta nel Cod. civ.:
ben diversi essendone la significazione e lo scopo, mi
rando il Cod. civ. a tutelare la personalità e l'inte
resse del cittadino, di cui s'ignora perfino l'esistenza
in vita, mentre in materia penale si tratta d'interesse
generale e sociale, di atti che nell'amministrazione della
giustizia non ammettono dilazione, per modo che la
denominazione di assenti dal Regno deve ricevere
una più lata significazione, in cui siano da compren dersi tutti i testimoni che, indipendentemente dalla loro
sudditanza, non si trovino in Italia o risiedano in estero
Stato; del resto, le difficoltà di vario genere che po
(1) Conforme: Cass. Firenze, 6 aprile 1878, ric. Malossa [Temi veri., 1878, pag. 295).Confronta pure, Cass. Napoli, 23 agosto 1879, a col. 300 del presente volume.
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379 PARTE SECONDA 380
trebberò occorere in simili casi per testimoni domici
liati all'estero, dimostrano come inopportunamente si
verrebbe a sollevare una questione di nullità desunta
dall'inosservanza dell'oralità prescritta di regola nei
pubblici dibattimenti, e debbasi conseguentemente am
mettere in tali casi una eccezione al principio anzi
detto, quale appunto ragionevolmente si deduce dallo
stesso art. 311 per ammettere senz'altro, nel caso di
assenza, ossia di non presenza nel Regno, la lettura
di deposizioni fatte all'estero, purché i testimoni da cui
furono emesse, siansi dati in nota dalla parte che vi
aveva interesse.
Sul terzo mezzo, relativo alla pubblicità da osser
varsi nei dibattimenti penali, principio che direbbesi
violato nell'assumere per delegazione l'esame di testi
moni ammalati ; Ritenuto che, al pari dei due precedenti, si presenta
infondato un tale mezzo, bastando al riguardo osser
vare che l'art. 294 del Cod. proc. pen. per la regolarità
di simili atti, altro sostanzialmente non vuole fuorché
l'accusato sia avvertito del diritto che la legge gli con
cede di farsi rappresentare nell'esame, e che il testi
monio deponga sotto il vincolo del giuramento, il che
tutto venne osservato nel caso attuale ; Che riguardo a tali atti il dibattimento, benché con
tinuato nel resto della pubblica istruzione, s'intende
sospeso per essere in tale parte ripigliato al momento
in cui in pubblica udienza viene data lettura degli as
sunti esami ; Che sarebbe una vera stranezza il pretendere a pub
blicità in una privata abitazione, in cui per malattia
sia ricoverata la persona da esaminarsi, quando ap
punto sente maggiore il bisogno di quiete, la quale po
trebbe essere, con pericolo della vita, gravemente tur
bata da una pubblicità non tanto inopportuna, ma
pure indiscreta, di chiunque volesse profittarne; Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.
Udienza 7 novembre 1879, Pres. Enrico, Est. Tatjce,
P. M. Gambara (Conci, diff. sulla eccezione pregiu
diziale) — Ric. Porinelli.
Cassazione — Ricorso — Dichiarazione — Forma — Detenuto — Equipollenti (Cod. proc. pen., arti
Colo 648).
Amnistia — Competenza — fìiudicc di merito —
Sezione d'accusa — Mon " bis in itlem » (Cod. proc.
pen., art. 830).
La disposizione dell'art. 648 proc. pen. che prescrive che la dichiarazione di ricorrere in Cassazione deve
farsi nella cancelleria del Tribunale che pronunciò la sentenza, o dall' imputato o da un suo manda
tario speciale, non è così assoluta ed esclusiva da
non ammettere degli equipollenti allorché si veri
fichi il caso d'impedimento per forza maggiore o
per altra causa. (1)
Applicazione al caso di un detenuto che presentò la
dichiarazione di ricorrere al direttore del carcere,
il quale la trasmise direttamente ed in via offi
ciale, insieme ai motivi del ricorso, alla Corte su
prema. (2)
Per l'applicazione dell' amnistia è competente anche
il giudice di merito : e quando questi vi abbia prov
veduto e la sua sentenza non sia stata impugnata
nei modi e termini di legge, non può l'imputalo,
per l'ostacolo della cosa giudicata, ricorrere alla
Sezione d'accusa per ottenere da questa una più
larga ammissione all' amnistia. (3)
La Corte, ecc. — Sali'eccezione pregiudiziale. —
Attesoché l'art. 648 del Cod. di proc. peu., così dispone :
« La dichiarazione di ricorrere per la cassazione sarà
fatta al cancelliere della Corte del Tribunale, o dei
pretore che ha pronunziato la sentenza, dalla parte
condannata, e sarà sottoscritta da questa e dal can
celliere; se il dichiarante non può o non vuole sotto
scrivere, il cancelliere ne farà menzione. La dichiara
zione di ricorrere potrà farsi nella stessa forma dal
procuratore della parte condannata, o da persona mu
nita di mandato speciale : in quest'ultimo caso il man
dato sarà annesso alla dichiarazione»; Attesoché trattandosi di un atto della massima im
portanza che vale ad attuare la giurisdizione della
Corte suprema ed è la vera ed unica base del giudizio,
per cui la volontà della parte interessata ad invocare
(1-2) Porinelli Giuseppe fu condannato il 19 novembre 1878 dalla Corte di assise di Vercelli per vari reati alla complessiva pena di sei anni di carcere, con la riduzione di sei mesi per effetto dell'amnistia 19 gennaio 1878. Mentre scontava la pena nella casa correzionale di
Saluzzo, chiese alla Sezione di accusa di essere ammesso a godere tante diminuzioni di sei mesi per effetto dell'amnistia quanti erano i reati di cui era stato ritenuto colpevole ; ma la Sezione di accusa, con sentenza 12 maggio 1879, dichiarò la sua incompetenza, avendo già provveduto sull'amnistia la Corte d'assise di Vercelli. Avuta notifica zione di tale sentenza, il Porinelli fece la dichiarazione di ricorrere per cassazione consegnandola al direttore, il quale la trasmise in linea ufficiale alla Corte suprema, insieme ai motivi statigli presentati da un avvocato nell'interesse del Porinelli. All'udienza il P. G-. eccepì in via pregiudiziale l'inammessibilità del ricorso; ma la Corte suprema, informandosi ad una larga e razionale interpretazione della legge, respinse! la eccezione. E di vero sarebbe eccessivamente rigoroso, e, diremo, anche ingiusto privare un condannato del beneficio del ricorso, sol perchè per la sua condizione di detenuto, e per mancanza di mezzi non abbia potuto eseguire letteralmente le prescrizioni della legge; e ciò quantunque, come saviamente nota la sentenza, la volontà di ri correre risultasse con quella certezza al cui conseguimento mira la legge nel prescrivere i modi con cui deve farsi la dichiarazione di ricorrere.
Chi abbia familiarità con le raccolte di giurisprudenza e con lo svol gimento pratico dei giudizi, e che quindi abbia potuto vedere quante volte le sorti di un giudizio dipendono da una formalità, spesso di nessun interesse reale, non può non compiacersi delle sentenze che, come questa di Torino, senza disconoscere la tassativa disposizione della legge, cercano di applicarla in conformità dello spirito che la informa, ripudiando quell'empirica ed esclusiva osservanza della forma, la cui esagerazione lascierebbe l'amministrazione della giustizia in balìa dell'arbitrio del caso.
(3) Omettiamo i motivi della sentenza riguardo a questa massima, avendo già pubblicato nel giornale varie altre sentenze analoghe.
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