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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 25 novembre 1929; Pres. Pujia, Est. Rubbiani, P. M....

Date post: 27-Jan-2017
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Udienza 25 novembre 1929; Pres. Pujia, Est. Rubbiani, P. M. Del Vasto (concl. conf.) —Ricc. Soro Michele e Giovanni Maria (Avv. Sechi; per la parte civile Avv. Marghinotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1930), pp. 59/60-61/62 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23125696 . Accessed: 24/06/2014 23:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Tue, 24 Jun 2014 23:58:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 25 novembre 1929; Pres. Pujia, Est. Rubbiani, P. M. Del Vasto (concl. conf.) —Ricc. SoroMichele e Giovanni Maria (Avv. Sechi; per la parte civile Avv. Marghinotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1930), pp.59/60-61/62Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23125696 .

Accessed: 24/06/2014 23:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PAHTE SECONDA

CORTE DI CASSAZIONE BEL REGNO. (Prima sezione penale)

Udienza 25 novembre 1929 ; Pres. Pujia, Est. Rubbiani,

P. M. Del Vasto (conci, conf.) - Ricc. Soro Mi

chele e Giovanni Maria (Avv. Sechi ; per la parte ci

vile Avv. Marghinotti).

(Sent, denunciata: Assise Nuoro 1 giugno 1929)

Verbale del dibattimento penale — latrine del Presi

dente e del Cancelliere — Firme ad un'ultima

postilla — Mia flic lenza —- llancata indicazione del

rinvio ad una successiva udienza — Udienza sue

cessiva tenuta senza eccezioni — Nullità insussi

stente — Dibattimento durato più udienze — Sol

toscrizione dell'ultimo verbale - Regolarità (Cod.

proc. pen., art. 436). Cassazione penale — Mancata comparizione e man

flit a dichiarazione di contumacia del responsabile

civile — Doglianza dell'imputato — Motivo inani

mis.Utile (Cod. proc. pen., art. 69 e 472).

Ilespoitsabile civile nel giudizio penale — Dimando

della causa ad udienza diversa da quella indicata

nella citazione — Omesso avviso - Condanna ai

danni — Nullità (Cod. proc. pen., art. 71, 103, 358,

430 e 473).

Le firme del Presidente e del Cancelliere apposte ad una

postilla del verbale del dibattimento proprio nelle ul

time righe dell'ultima pagina di esso funzionano pure

come firme di chiusura del verbale. (1)

Non costituisce nullità, e comunque sarebbe una nullità

sanata, la mancata indicazione nel verbale del di

battimento della sospensione dell'udienza e del rinvio

della causa ad un'udienza successiva, se questa sia

stata tenuta senza eccezione da parte di alcuno ed

in capo al verbale relativo si sia fatto richiamo a

quello dell'udienza precedente.

Iti caso di dibattimento durato più udienze, il verbale

è atto unico, per quanto compilato in parti distinte,

e quindi non costituisce nullità la mancata sotto

scrizione del verbale riferentesi ad un'udienza inter

media, ove sia regolarmente sottoscritto quello del

l'ultima. (2) La mancata comparizione del civilmente responsabile, la

mancata notificazione ad esso dell'ordinanza di spo

stamento dell1 udienza, la mancata dichiarazione di sua

contumacia non possono costituire motivo di doglian

za da parte dell'imputato neppure sotto il riflesso che

furono esaminati alcuni testimoni contro il responsa

(1) Devesi ricordare che è stato più volte detto che per la

-validità del verbale basta la firma sola del Cancelliere : 21 ot

tobre 1923, Chiloiro 19 marzo 1924, Sicuro (Foro it., Rep. 1924, voce Verbale del dibatt. pen., ni). 6 e 12) ; 26 febbraio 1925, Ben

zoni (id., Rep. 1925, voce cit., n. 7) ; 22 gennaio 1926, Lorenzi

(idRep. 1926, voce cit , n. 2) ; 4 maggio 1927, Di Pasquale (id.,

Rep. 1927, voce cit., n. 9); A. Venezia, 12 luglio 1926, Boldrin

(id., Rep. 1926, voce cit., n. 3) ; A. Venezia, 14 maggio 1928,

Santagiuliana (id., Rep. 1928, n. 9). Talvolta si disse che non

costituisce .nullità neppure la mancanza della firma del Cancel

liere : 21 novembre 1923, Torlo (id., Rep. 1924, voce cit., n. 7) ; 29 ottobre 1925, Corona, 6 aprile 1927, Di Donna (id., Rep. 1927, voce cit., nn. 2, 3 e 8).

(2) Conformi: 5 maggio 1924, La Feria, ricordata in testo

(Foro it., 1924, II, 310, con nota di richiami) ; 29 marzo 1926,

Dollari, 27 dicembre 1926, Buscemi (id., Rep. 1927, voce Ver

bale del dibatt. pen., nn. 4-6); — contra: Fantinelli, Diba'timento

svoltosi iti più udienze : uno o più verbali?, in Casa, unica, XXXIV, 423.

bile civile, Se le deposizioni di questi non avevano

influenza a danno dell' imputato. (3) E nulla la sentenza nella parte riguardante la condanna

ai danni del responsabile civile non comparso, se a

questo non sia stata notificata Vordinanza che riman

dava la causa ad udienza diversa da quella indicata

nell'atto di citazione, nè alcun altro avviso comun

que gli sia stato dato al riguardo.

La Corte : •— Con verdetto dei Giurati della Corte

straordinaria di assise di Nuoro, veniva affermata la re

sponsabilità di Soro Michele per omicidio, oltre l'inten

zione, con la scusante dell'eccesso di legittima difesa, non

ché per omessa denunzia e porto abusivo di arma, e in

concorso di attenuanti generiche, e il Presidente della

Corte, con sentenza 1" giugno 1929, condannava il pre

detto Soro Michele, con la minorante delle età infra i

quattordici e i diciotto anni, alla pena complessiva di

anni cinque e giorni dodici di detenzione col sestuplo della

tassa sulle concessioni governative per porto d'arme. Con

dannava inoltre lo stesso Soro Michele e il di lui padre

Soro Giovanni Maria in solido, quale civilmente respon

sabile, al pagamento delle spese di processo e al risarci

mento dei danni, verso le parti lese, costituite parte ci

vile, Tanda Francesco e Molozzu Maria Giuseppa, da li

quidarsi in separata sede, assegnando intanto alle mede

sime parti civili una provvisionale di lire ottomila per

ciascuna. Ricorrono per cassazione tanto il Soro Michele,

quanto il Soro Giovanni, deducendo i seguenti motivi.

Per Soro Michele, contro la sentenza e contro tutte

le ordinanze emanate nel dibattimento.

Motivi principali :... 21* Violazione dell'art. 69 stesso co

dice e dell'art. 472 in quanto all'aprirsi del dibattimento

dovevano essere chiamati subito l'imputató e il civilmente

responsabile, mentre la chiamata del civilmente responsa

vile è avvenuta dopo la costituzione della Giuria, come

risulta dall'incidente sollevato. Nessuna notifica venne

fatta al civilmente responsabile dello spostamento del giu

dizio, nessuna dichiarazione di contumacia fu fatta dal

Presidente e perciò non potevano sentirsi tutti i testi

moni dedotti in lista contro il padre dell'imputato. Tale

esame portò nocumento all'imputato stesso.

Motivi aggiunti : 1° Violazione dell'art. 436 cod. proc.

pen. perchè il verbale del 25 maggio 1929 manca della

chiusa con la indicazione della sospensione e del rinvio

alla udienza successiva e probabilmente perciò non è sot

toscritto nè dal Presidente, nè dal Cancelliere, onde si è

di fronte a un atto incompiuto che non può avere valore

ed efficacia di atto pubblico

Per Soro Giovanni Maria : contro la sentenza e con

tro le ordinanze emanate nel corso del giudizio :

Motivi principali : 1° Violazione dell'art. 358, n. 2

cod. proc. pen., in quanto nel giorno chiamato della ci

tazione della parte civile non si tenne il dibattimento e

il preteso civilmente responsabile non fu avvisato nè di

ufficio, nè dalla parte istante, del differimento della causa

ad altra udienza ; 2° si fanno propri i motivi tutti pre

sentati dal Soro Michele.

Molivi aggiunti: 1° Violazione degli art. 71, 99, 100,

103, 430 e 473, 136, 358 cod. proc. pen. : a) perchè non

si poteva procedere contro il responsabile civile il giorno

25 maggio 1929, mentre lo stesso era stato citato a com

parire il 24 detto mese, non essendogli stata notificata la

(3) Sostanzialmente conforme : 16 aprile 1928, Bolognesi

(Foro it., Kep. 1928, voce Contumacia pen., n. 20).

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61 GIURISPRUDENZA PENALE 62

ordinanza del Presidente che rinviava la udienza del 24

al 25 ; 6) In diritto osserva che innanzi a ogni altro è a pren

dersi in considerazione il primo motivo aggiunto del ri

corso di Soro Michele, in quanto, investendo la regola rità della udienza del 25 maggio 1929, tende a inficiare

di nullità tutto il giudizio innanzi alla Corte di assise ed

è assorbente di ogni altro motivo di ricorso. Però il detto

motivo non è fondato. In punto di fatto non può dirsi in

realtà che il verbale del 25 maggio 1929 manchi delle

sottoscrizioni del Presidente e del Cancelliere. Queste

sussistono nella ordinanza che provvedeva sulla assenza

e sulla dispensa di taluni Giurati, nella ordinanza costi

tuente la postilla A circa la chiesta sospensione dell'udienza

per dare modo alla parte civile di sostituire con altro av

vocato l'Avv. Monni ammalato e nell'ordinanza costituente

la postilla B circa la costituzione di parte civile della

parte lesa Molozzu Maria Giuseppa. Questa postilla è stesa

nell'ultima pagina del verbale del menzionato 25 maggio 1929 e le firme di approvazione della postilla sono appo ste proprio nelle ultime righe della pagina stessa e fun

zionano pure come firme di chiusura del verbale. Manca

la indicazione della sospensione della udienza e del rinvio

della causa per la prosecuzione all'udienza successiva del

27 stesso mese ; ma poiché questa udienza fu tenuta e

non risulta alcuna eccezione da parte di alcuno, mentre

in capo al verbale si fa preciso ed esplicito richiamo al

precedente verbale di udienza 25 corrente, ciò significa che realmente il provvedimento di rinvio da parte del

Presidente fu emesso e pronunziato ottenendo il suo ef

fetto, e che, seppure una nullità può costituire il non

essersene fatto menzione nel verbale, la nullità medesima

tu sanata dagli interessati a rilevarla ; e nella specie par ticolarmente dall'imputato ricorrente, Soro Michele. D'al

tra parte, già è giurisprudenza di questo Supremo Col

legio e non ci sono ragioni per mutarla, che in caso di

dibattimento durato più udienze, come è nella specie, il

verbale è atto unico per quanto figuri compilato in tante

parti distinte per ciascuna udienza ; quindi non costitui

sce nullità la mancanza di sottoscrizione del verbale ri

ferentesi a una udienza intermedia, ove sia regolarmente sottoscritto il verbale dell'ultima udienza (Cass. 5 mag

gio 1924, ric. La Perla). Il dedotto motivo di nullità deve

essere reupinto Il secondo motivo principale che concerne la mancata

comparizione all'udienza del civilmente responsabile, la

mancata notifica ad esso della ordinanza di spostamento della udienza precisa, e la mancata dichiarazione di sua

contumacia, non riguarda un interesse dell'imputato Soro

Michele, e non può costituire fondamento a sua doglianza

neppure sotto il riflesso che furono esaminati i testimoni

indotti dalle parti civili contro il civilmente responsabile, dappoiché le deposizioni di costoro, concernendo esclusi

vamente i rapporti civili tra il preteso responsabile civile

e le parti civili, non hanno né potevano avere alcuna in

fluenza a danno del Soro Michele responsabile o chiamato

responsabile penale Per quanto riguarda invece il civilmente responsabile

Soro Giovanni Maria, la Corte osserva che è fondato il

primo motivo principale, ripetuto e chiarito sotto la lett. a

del primo motivo aggiunto. In punto di fatto il Presidente, su conforme richiesta del P. M., aveva emessa un'ordi

nanza 23 maggio 1929, con la quale la trattazione della

causa contro il Soro Michele, era rimandata dal 24 mag

gio al 25 e nell'ordinanza stessa, che trovava le sue ra

gioni in impedimento di servizio e la sua legittimità nel

l'art. 12 regio decreto 3 ottobre 1913, n. 1177, era man

dato a darsi avviso del provvedimento di rinvio. Questo fu effettivamente notificato all'imputato detenuto Soro Mi

chele e al suo difensore dall'ufficiale giudiziario, ma non

fu portato a conoscenza, nè d'ufficio, nè per diligenza della parte civile, al Soro Giovanni Maria già citato fino

dal 7 maggio come civilmente responsabile a comparire

per l'udienza del 24. E poiché non è dimostrato che al

l'ordinanza di rinvio sia data una pubblicità qualsiasi in

forma legale, tale da potere essere venuta a conoscenza

del civilmente responsabile se si fosse presentato per co

stituirsi in causa nella udienza prefissagli del 24 mag

gio ; e poiché è certo che un avviso personale non gli fu

dato nè d'ufficio dal Presidente, nè dalla parte lesa già

precedentemente costituita parte civile, è ovvio che non

si poteva pretendere che il Soro Giovanni Maria si pre sentasse in giudizio a una udienza che egli non conosceva

fosse stata fissata in difformità da quella indicatagli nel

l'atto di citazione e che contro di lui l'azione civile non

poteva essere esercitata senza un previo provvedimento

riguardante la di lui mancata comparizione e la causa

eventuale che vi avesse dato luogo e ragione, il quale

provvedimento doveva partire dal Presidente nell'atto della

chiamata della causa o essere da lui preso a seguito della

iniziativa della parte civile diretta a costituire il legittimo contradittorio dell'azione di danni. Per quanto quindi ri

guarda la condanna del civilmente responsabile, la sen

tenza del Presidente della Corte di assise deve essere

annullata e gli atti senza uopo di passare all'esame degli altri motivi di ricorso, debbono essere rinviati per nuovo

esame alla Corte di appello di Cagliari a termini del

l'art. 525 cod. proc. penale. Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)

Udienza 5 luglio 1929 ; Pres. Cahrara, Est. Cuboni, P. M. Gatti (conci, conf.) — Ric. Linbicich (Avvo cato Conti).

(Sent, denunciata: App. Fiume 29 ottobre 1928)

Bigamia — Nullità «lei secondo matrimonio — Irri

levanza (Cod. pei)., art. 359).

Bis» mia Reato permanente, non istantaneo (Cod.

pen.-, art. 359).

Nel delitto di bigamia è la sola eventuale nullità del

primo matrimonio che può far venir meno un ele

mento essenziale del reato, mentre la nullità del

secondo non ha influenza e per Vesistenza del reato

basta che esso sia valido formalmente. (1) La bigamia è reato permanente, non istantaneo. (2)

(1) E si è ritenuto sussistere il reato anche se il secondo matrimonio sia stato contratto da uno degli sposi sotto nome diverso dal vero : 11 aprile 1927, Tumminello (loro it., 1927, II, 232, con nota di richiami); pur non essendo mancata una

precedente affermazione contraria : 7 dicembre 1923, Conte (id., 1924, II, 83, con nota di richiami).

In dottrina, conformi : Tuozzi, I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, in Enc. del dir. pen. del Pessina, vol. IX, 30 ; Vassalli, Sulla definizione del delitto di bigamia e sui rapporti fra l'azione di nullità del matrimonio e Vazione penale, in Scuola

pos., 1926, I, 113.

(2) Conformi: 27 ottobre 1926, Canonero (Foro it., Rep.

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