Udienza 25 novembre 1929; Pres. Pujia, Est. Rubbiani, P. M. Del Vasto (concl. conf.) —Ricc. SoroMichele e Giovanni Maria (Avv. Sechi; per la parte civile Avv. Marghinotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1930), pp.59/60-61/62Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23125696 .
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PAHTE SECONDA
CORTE DI CASSAZIONE BEL REGNO. (Prima sezione penale)
Udienza 25 novembre 1929 ; Pres. Pujia, Est. Rubbiani,
P. M. Del Vasto (conci, conf.) - Ricc. Soro Mi
chele e Giovanni Maria (Avv. Sechi ; per la parte ci
vile Avv. Marghinotti).
(Sent, denunciata: Assise Nuoro 1 giugno 1929)
Verbale del dibattimento penale — latrine del Presi
dente e del Cancelliere — Firme ad un'ultima
postilla — Mia flic lenza —- llancata indicazione del
rinvio ad una successiva udienza — Udienza sue
cessiva tenuta senza eccezioni — Nullità insussi
stente — Dibattimento durato più udienze — Sol
toscrizione dell'ultimo verbale - Regolarità (Cod.
proc. pen., art. 436). Cassazione penale — Mancata comparizione e man
flit a dichiarazione di contumacia del responsabile
civile — Doglianza dell'imputato — Motivo inani
mis.Utile (Cod. proc. pen., art. 69 e 472).
Ilespoitsabile civile nel giudizio penale — Dimando
della causa ad udienza diversa da quella indicata
nella citazione — Omesso avviso - Condanna ai
danni — Nullità (Cod. proc. pen., art. 71, 103, 358,
430 e 473).
Le firme del Presidente e del Cancelliere apposte ad una
postilla del verbale del dibattimento proprio nelle ul
time righe dell'ultima pagina di esso funzionano pure
come firme di chiusura del verbale. (1)
Non costituisce nullità, e comunque sarebbe una nullità
sanata, la mancata indicazione nel verbale del di
battimento della sospensione dell'udienza e del rinvio
della causa ad un'udienza successiva, se questa sia
stata tenuta senza eccezione da parte di alcuno ed
in capo al verbale relativo si sia fatto richiamo a
quello dell'udienza precedente.
Iti caso di dibattimento durato più udienze, il verbale
è atto unico, per quanto compilato in parti distinte,
e quindi non costituisce nullità la mancata sotto
scrizione del verbale riferentesi ad un'udienza inter
media, ove sia regolarmente sottoscritto quello del
l'ultima. (2) La mancata comparizione del civilmente responsabile, la
mancata notificazione ad esso dell'ordinanza di spo
stamento dell1 udienza, la mancata dichiarazione di sua
contumacia non possono costituire motivo di doglian
za da parte dell'imputato neppure sotto il riflesso che
furono esaminati alcuni testimoni contro il responsa
(1) Devesi ricordare che è stato più volte detto che per la
-validità del verbale basta la firma sola del Cancelliere : 21 ot
tobre 1923, Chiloiro 19 marzo 1924, Sicuro (Foro it., Rep. 1924, voce Verbale del dibatt. pen., ni). 6 e 12) ; 26 febbraio 1925, Ben
zoni (id., Rep. 1925, voce cit., n. 7) ; 22 gennaio 1926, Lorenzi
(idRep. 1926, voce cit , n. 2) ; 4 maggio 1927, Di Pasquale (id.,
Rep. 1927, voce cit., n. 9); A. Venezia, 12 luglio 1926, Boldrin
(id., Rep. 1926, voce cit., n. 3) ; A. Venezia, 14 maggio 1928,
Santagiuliana (id., Rep. 1928, n. 9). Talvolta si disse che non
costituisce .nullità neppure la mancanza della firma del Cancel
liere : 21 novembre 1923, Torlo (id., Rep. 1924, voce cit., n. 7) ; 29 ottobre 1925, Corona, 6 aprile 1927, Di Donna (id., Rep. 1927, voce cit., nn. 2, 3 e 8).
(2) Conformi: 5 maggio 1924, La Feria, ricordata in testo
(Foro it., 1924, II, 310, con nota di richiami) ; 29 marzo 1926,
Dollari, 27 dicembre 1926, Buscemi (id., Rep. 1927, voce Ver
bale del dibatt. pen., nn. 4-6); — contra: Fantinelli, Diba'timento
svoltosi iti più udienze : uno o più verbali?, in Casa, unica, XXXIV, 423.
bile civile, Se le deposizioni di questi non avevano
influenza a danno dell' imputato. (3) E nulla la sentenza nella parte riguardante la condanna
ai danni del responsabile civile non comparso, se a
questo non sia stata notificata Vordinanza che riman
dava la causa ad udienza diversa da quella indicata
nell'atto di citazione, nè alcun altro avviso comun
que gli sia stato dato al riguardo.
La Corte : •— Con verdetto dei Giurati della Corte
straordinaria di assise di Nuoro, veniva affermata la re
sponsabilità di Soro Michele per omicidio, oltre l'inten
zione, con la scusante dell'eccesso di legittima difesa, non
ché per omessa denunzia e porto abusivo di arma, e in
concorso di attenuanti generiche, e il Presidente della
Corte, con sentenza 1" giugno 1929, condannava il pre
detto Soro Michele, con la minorante delle età infra i
quattordici e i diciotto anni, alla pena complessiva di
anni cinque e giorni dodici di detenzione col sestuplo della
tassa sulle concessioni governative per porto d'arme. Con
dannava inoltre lo stesso Soro Michele e il di lui padre
Soro Giovanni Maria in solido, quale civilmente respon
sabile, al pagamento delle spese di processo e al risarci
mento dei danni, verso le parti lese, costituite parte ci
vile, Tanda Francesco e Molozzu Maria Giuseppa, da li
quidarsi in separata sede, assegnando intanto alle mede
sime parti civili una provvisionale di lire ottomila per
ciascuna. Ricorrono per cassazione tanto il Soro Michele,
quanto il Soro Giovanni, deducendo i seguenti motivi.
Per Soro Michele, contro la sentenza e contro tutte
le ordinanze emanate nel dibattimento.
Motivi principali :... 21* Violazione dell'art. 69 stesso co
dice e dell'art. 472 in quanto all'aprirsi del dibattimento
dovevano essere chiamati subito l'imputató e il civilmente
responsabile, mentre la chiamata del civilmente responsa
vile è avvenuta dopo la costituzione della Giuria, come
risulta dall'incidente sollevato. Nessuna notifica venne
fatta al civilmente responsabile dello spostamento del giu
dizio, nessuna dichiarazione di contumacia fu fatta dal
Presidente e perciò non potevano sentirsi tutti i testi
moni dedotti in lista contro il padre dell'imputato. Tale
esame portò nocumento all'imputato stesso.
Motivi aggiunti : 1° Violazione dell'art. 436 cod. proc.
pen. perchè il verbale del 25 maggio 1929 manca della
chiusa con la indicazione della sospensione e del rinvio
alla udienza successiva e probabilmente perciò non è sot
toscritto nè dal Presidente, nè dal Cancelliere, onde si è
di fronte a un atto incompiuto che non può avere valore
ed efficacia di atto pubblico
Per Soro Giovanni Maria : contro la sentenza e con
tro le ordinanze emanate nel corso del giudizio :
Motivi principali : 1° Violazione dell'art. 358, n. 2
cod. proc. pen., in quanto nel giorno chiamato della ci
tazione della parte civile non si tenne il dibattimento e
il preteso civilmente responsabile non fu avvisato nè di
ufficio, nè dalla parte istante, del differimento della causa
ad altra udienza ; 2° si fanno propri i motivi tutti pre
sentati dal Soro Michele.
Molivi aggiunti: 1° Violazione degli art. 71, 99, 100,
103, 430 e 473, 136, 358 cod. proc. pen. : a) perchè non
si poteva procedere contro il responsabile civile il giorno
25 maggio 1929, mentre lo stesso era stato citato a com
parire il 24 detto mese, non essendogli stata notificata la
(3) Sostanzialmente conforme : 16 aprile 1928, Bolognesi
(Foro it., Kep. 1928, voce Contumacia pen., n. 20).
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61 GIURISPRUDENZA PENALE 62
ordinanza del Presidente che rinviava la udienza del 24
al 25 ; 6) In diritto osserva che innanzi a ogni altro è a pren
dersi in considerazione il primo motivo aggiunto del ri
corso di Soro Michele, in quanto, investendo la regola rità della udienza del 25 maggio 1929, tende a inficiare
di nullità tutto il giudizio innanzi alla Corte di assise ed
è assorbente di ogni altro motivo di ricorso. Però il detto
motivo non è fondato. In punto di fatto non può dirsi in
realtà che il verbale del 25 maggio 1929 manchi delle
sottoscrizioni del Presidente e del Cancelliere. Queste
sussistono nella ordinanza che provvedeva sulla assenza
e sulla dispensa di taluni Giurati, nella ordinanza costi
tuente la postilla A circa la chiesta sospensione dell'udienza
per dare modo alla parte civile di sostituire con altro av
vocato l'Avv. Monni ammalato e nell'ordinanza costituente
la postilla B circa la costituzione di parte civile della
parte lesa Molozzu Maria Giuseppa. Questa postilla è stesa
nell'ultima pagina del verbale del menzionato 25 maggio 1929 e le firme di approvazione della postilla sono appo ste proprio nelle ultime righe della pagina stessa e fun
zionano pure come firme di chiusura del verbale. Manca
la indicazione della sospensione della udienza e del rinvio
della causa per la prosecuzione all'udienza successiva del
27 stesso mese ; ma poiché questa udienza fu tenuta e
non risulta alcuna eccezione da parte di alcuno, mentre
in capo al verbale si fa preciso ed esplicito richiamo al
precedente verbale di udienza 25 corrente, ciò significa che realmente il provvedimento di rinvio da parte del
Presidente fu emesso e pronunziato ottenendo il suo ef
fetto, e che, seppure una nullità può costituire il non
essersene fatto menzione nel verbale, la nullità medesima
tu sanata dagli interessati a rilevarla ; e nella specie par ticolarmente dall'imputato ricorrente, Soro Michele. D'al
tra parte, già è giurisprudenza di questo Supremo Col
legio e non ci sono ragioni per mutarla, che in caso di
dibattimento durato più udienze, come è nella specie, il
verbale è atto unico per quanto figuri compilato in tante
parti distinte per ciascuna udienza ; quindi non costitui
sce nullità la mancanza di sottoscrizione del verbale ri
ferentesi a una udienza intermedia, ove sia regolarmente sottoscritto il verbale dell'ultima udienza (Cass. 5 mag
gio 1924, ric. La Perla). Il dedotto motivo di nullità deve
essere reupinto Il secondo motivo principale che concerne la mancata
comparizione all'udienza del civilmente responsabile, la
mancata notifica ad esso della ordinanza di spostamento della udienza precisa, e la mancata dichiarazione di sua
contumacia, non riguarda un interesse dell'imputato Soro
Michele, e non può costituire fondamento a sua doglianza
neppure sotto il riflesso che furono esaminati i testimoni
indotti dalle parti civili contro il civilmente responsabile, dappoiché le deposizioni di costoro, concernendo esclusi
vamente i rapporti civili tra il preteso responsabile civile
e le parti civili, non hanno né potevano avere alcuna in
fluenza a danno del Soro Michele responsabile o chiamato
responsabile penale Per quanto riguarda invece il civilmente responsabile
Soro Giovanni Maria, la Corte osserva che è fondato il
primo motivo principale, ripetuto e chiarito sotto la lett. a
del primo motivo aggiunto. In punto di fatto il Presidente, su conforme richiesta del P. M., aveva emessa un'ordi
nanza 23 maggio 1929, con la quale la trattazione della
causa contro il Soro Michele, era rimandata dal 24 mag
gio al 25 e nell'ordinanza stessa, che trovava le sue ra
gioni in impedimento di servizio e la sua legittimità nel
l'art. 12 regio decreto 3 ottobre 1913, n. 1177, era man
dato a darsi avviso del provvedimento di rinvio. Questo fu effettivamente notificato all'imputato detenuto Soro Mi
chele e al suo difensore dall'ufficiale giudiziario, ma non
fu portato a conoscenza, nè d'ufficio, nè per diligenza della parte civile, al Soro Giovanni Maria già citato fino
dal 7 maggio come civilmente responsabile a comparire
per l'udienza del 24. E poiché non è dimostrato che al
l'ordinanza di rinvio sia data una pubblicità qualsiasi in
forma legale, tale da potere essere venuta a conoscenza
del civilmente responsabile se si fosse presentato per co
stituirsi in causa nella udienza prefissagli del 24 mag
gio ; e poiché è certo che un avviso personale non gli fu
dato nè d'ufficio dal Presidente, nè dalla parte lesa già
precedentemente costituita parte civile, è ovvio che non
si poteva pretendere che il Soro Giovanni Maria si pre sentasse in giudizio a una udienza che egli non conosceva
fosse stata fissata in difformità da quella indicatagli nel
l'atto di citazione e che contro di lui l'azione civile non
poteva essere esercitata senza un previo provvedimento
riguardante la di lui mancata comparizione e la causa
eventuale che vi avesse dato luogo e ragione, il quale
provvedimento doveva partire dal Presidente nell'atto della
chiamata della causa o essere da lui preso a seguito della
iniziativa della parte civile diretta a costituire il legittimo contradittorio dell'azione di danni. Per quanto quindi ri
guarda la condanna del civilmente responsabile, la sen
tenza del Presidente della Corte di assise deve essere
annullata e gli atti senza uopo di passare all'esame degli altri motivi di ricorso, debbono essere rinviati per nuovo
esame alla Corte di appello di Cagliari a termini del
l'art. 525 cod. proc. penale. Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO. (Seconda sezione penale)
Udienza 5 luglio 1929 ; Pres. Cahrara, Est. Cuboni, P. M. Gatti (conci, conf.) — Ric. Linbicich (Avvo cato Conti).
(Sent, denunciata: App. Fiume 29 ottobre 1928)
Bigamia — Nullità «lei secondo matrimonio — Irri
levanza (Cod. pei)., art. 359).
Bis» mia Reato permanente, non istantaneo (Cod.
pen.-, art. 359).
Nel delitto di bigamia è la sola eventuale nullità del
primo matrimonio che può far venir meno un ele
mento essenziale del reato, mentre la nullità del
secondo non ha influenza e per Vesistenza del reato
basta che esso sia valido formalmente. (1) La bigamia è reato permanente, non istantaneo. (2)
(1) E si è ritenuto sussistere il reato anche se il secondo matrimonio sia stato contratto da uno degli sposi sotto nome diverso dal vero : 11 aprile 1927, Tumminello (loro it., 1927, II, 232, con nota di richiami); pur non essendo mancata una
precedente affermazione contraria : 7 dicembre 1923, Conte (id., 1924, II, 83, con nota di richiami).
In dottrina, conformi : Tuozzi, I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, in Enc. del dir. pen. del Pessina, vol. IX, 30 ; Vassalli, Sulla definizione del delitto di bigamia e sui rapporti fra l'azione di nullità del matrimonio e Vazione penale, in Scuola
pos., 1926, I, 113.
(2) Conformi: 27 ottobre 1926, Canonero (Foro it., Rep.
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