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Udienza 27 dicembre 1906; Pres. De Crecchio, Est. Piolanti —Ric. CorsaroSource: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1907), pp.183/184-185/186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108834 .
Accessed: 19/06/2014 21:08
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18b PARTE^SECONDA 184
nuncia ed a figurare come madre del neonato. Questi
pertanto a norma dell'art. 59 del regio decreto per l'or
dinamento dello stato civile avrebbe dovuto essere di
chiarato figlio di ignoti genitori e portato ad un pub blico ospizio, nè poteva essere nominato nell'atto di nascita
la Brigidi, e molto meno essere questa obbligata a rico
noscerlo, essendo per le nostre leggi il riconoscimento un
atto volontario, personale e irrevocabile : è quindi erro
neo l'affermare che il neonato in questione avesse lo stato
di figlio della Brigidi, stato che non potea acquistare senza il di lei consenso, stato che non potea avere nella
mancanza assoluta di tale consenso e che non potea quin di essere soppresso.
Erronea del pari è l'altra affermazione della sentenza, che cioè fosse reso impossibile al bambino di reclamare
il proprio stato di figlio della Brigidi, dappoiché il rico noscimento può essere impugnato dal tìglio o da chiun
que vi abbia interesse come contrario alla verità, secondo
prescrive l'art. 188 cod. civ. con azione, che come ogni altra azione di stato, è imprescrittibile.
Soggiunge poi la sentenza impugnata che : " la con
danna per falso sia pure implicitamente, ma tuttavia non
meno necessariamente, importa da parte del giudice la
dichiarazione che il neonato falsamente fu dichiarato
figlio della Sandroni e che il suo stato vero è quello di
figlio della Brigidi, stato che gli deve essere quindi re
stituito „, e che "
di conseguenza il giudice penale ver
rebbe a risolvere una questione di stato in seguito a sop
pressione di questo „. Con tale motivazione la sentenza
confonde lo stato civile, con l'atto che prova tale stato ; il primo indica l'insieme dei rapporti esistenti tra un
individuo ed una famiglia, il secondo è la prova di tali
rapporti ; il primo sostituisce un diritto, il secondo la pro va di questo diritto. La dichiarazione pertanto della fal
sità dell'atto di stato civile, non porta di conseguenza l'accertamento del vero stato civile dell'infante, accerta
mento che non può farsi se non nei casi e nei modi sta
biliti dal codice civile ; la dichiarazione di falsità dell'at to di stato civile da parte del giudice penale potrà
costituire una presunzione od indizio grave per autoriz
zare l'indagine sulla maternità, secondo l'art. 190 cod.
civ., onde ammettere la prova.testimoniale ; gli effetti di ta
le dichiarazione sono determinati dall'art. 193 detto codice.
Molto meno poi lo stato di figlio della Brigidi deve
essere restituito al neonato in questione, come afferma la
sentenza, dappoiché l'azione per reclamo di stato spetta
esclusivamente al figlio, essa riguarda un suo diritto mo
rale eminentemente personale e nessuno può essere ob
bligato a subire uno stato che non reclama.
Non ogni attentato allo stato civile di un infante co
stituisce il reato previsto dall'art. 361 cod. pen., nel qua
le il carattere prevalente ò l'intento di sopprimere od
alterare lo stato civile dell'infante ed i mezzi per com
metterlo sono la occultazione, il cambiamento, la suppo
sizione dell'infante. Vi Bono altri tatti i quali sebbene
indirettamente attentino a tale stato rivestono altra figu
ra di reato, o perchè il soggetto passivo diretto del de
litto non è il neonato, ovvero perchè, pur tendendo il
delitto allo stato civile di lui, tal fine si esplica con
mezzi più gravi lesivi di più importanti delitti, come nel
l'infanticidio, nel provocato aborto, nell'esposizione od
abbandono d'infante che la nostra legge pone tra i reati
contro le persone.
Nel caso in esame il soggetto materiale passivo del
delitto non è il neonato, il quale non fu occultato, cam
biato o supposto, ma il documento che ne dovea accer
tare lo stato e che contiene la falsa dichiarazione della
Sandroni all'ufficiale di stato civile di Bologna sullo sta
to del bambino che essa gli presentava dichiarando che
era nato da lei, dichiarazione che pur ledendo indiretta
mente lo stato del neonato, direttamente offendeva la fe
de pubblica, facendo così sorgere il titolo di falso in atto
pubblico. Esatta pertanto fu la definizione data al reato consu
mato dalle imputate dal giudice istruttore e dal tribu
nale e fondato si ravvisa il ricorso del Pubblico Mini
stero.
Osserva che accogliendosi tal mezzo superfluo è l'esa
me dell'altro con cui si lamenta la violazione degli art. 9
n. 5 e 419 proc. penale. Per questi motivi, accoglie il ricorso del Procuratore
Generale, ecc., e rinvia la causa per nuovo esame alla
Corte d'appello di Roma.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 27 dicembre 1906; Pres. Dk Orecchio, Est.
LANTr — Ric. Corsaro.
Armi — Porto prima della rluuovnzlouè «Iella licenza
— Xa*»a pagata — Pena (Cod. pen., art. 464; legge
sulle concessioni governative, art. 1, n. 50).
Contravviene all'art. 464 cod. pen. chi asporta il fucile
dopo aver fatta la domanda per la rinnovazione della
licenza ed aver pagata la tassa, ma prima che la nuo
va licenza gli sia concessa. (1)
In tal caso però deve applicarsi soltanto la pena stabilita
dal citato art. 464 cod. pen., non anche quella del quin
tuplo della tassa stabilita dalla legge nelle concessioni
governative. (2)
La Corte: — Corsaro Sante produce ricorso contro la
sentenza del pretore di Mascalucia 13 settembre 1906,
colla quale fu condannato, col beneficio della condanna
condizionale, a lire 10 di ammenda e lire 32 di pena
pecunaria, quale colpevole di contravvenzione all'art. 464
cod. pen., per porto di fucile senza licenza, e per con
travvenzione all'art. 1 n.50 della legge sulle concessioni
governative. Lamenta: 1° Violazione dell'art. 464 cod. pen. in re
lazione all'art. 45 dello stesso codice.
2° Violazione dell'art,. 1 n. 50 della legge sulle con
cessioni governative. Osserva clie il primo motivo non ba fondamento. Al
ricorrente scadeva la licenza il 22 agosto 1906. Il 19 pre
cedente iniziò le pratiche per la rinnovazione del per
messo, ma questo gli fu rinnovato e rilasciato il 5 set
tembre. Neil'intervallo fra la scadenza eia rinnovazione,
vale a dire il 26 agosto, gli venne contestata la contrav
venzione, per essere stato sorpreso nell'atto che portava
il fucile senza licenza. La contravvenzione pertanto è
certa ed evidente, nulla rilevando che avesse anteceden
temente avanzata domanda per la rinnovazione. È chiaro
che tino al rilascio della nuova concessione egli non po
teva d'arbitrio esercitare una facoltà che non gli spettava,
(1-2) In senso conforme, sovra entrambe le massime, vedi la
sentenza 18 novembre 1905, Basso (t'oro it., 1906, II, 38) — Ve
di però in vario senso le alt,re sentenze ivi citate in nota, e
(jUtìlla del 7 gennaio 1905, Adorni (Giuat. pen., 1905, col. 555, m. 258),
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185 GIURISPRUDENZA PENALE 186
mentre era anche possibile che la licenza non gli fosse
ulteriormente accordata.
Osserva sul 2° motivo che merita indubbiamente di
essere accolto.
Invero, se per essere contravventore alla legge sulle
concessioni governative occorre necessariamente esercita
re il diritto senza aver pagato la tassa corrispondente,
il Corsaro che la pagò in anticipazione, anche prima di
avere ottenuta la licenza, non può evidentemente avere
commesso la contravvenzione a torto attribuitagli.
È di nessuna importanza la osservazione che per tal
modo si sarebbe verificato questo fatto: vale a dire che,
se la licenza era concessa, egli avrebbe esercitato la cac
cia non solo per l'anno decombile dalla data della con
cessione, ma anche pei giorni del tempo intermedio ; e
qualora gli fosse negata, l'avrebbe per pochi giorni eser
citata illegittimamente. Imperocché per questo fatto il
Corsaro incontrò precisamente la sanzione dell'art. 484
cod. pen., nè il fatto suo arbitrario va quindi impu
nito, senza che da ciò possa mai trarsi la conseguenza
di tenerlo responsabile anche di altra infrazione che
assolutamente non esiste.
Per questi motivi, cassa senza rinvio relativamente
alla condanna alla pena pecuniaria.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 6 dicembre 1906; Pres. Okilia, Est. Toccafondi
— Ric. P. M. c. Mazzolani.
Pesi e misuro — Utenti — Fabbricanti di aeqne ga
zose (Reg. 7 novembre 1890, art. 60).
I fabbricanti ed i venditori al minuto di acque gazose,
Seltz, ecc. che si smerciano in apposite bottiglie chiuse,
non sono obbligati a tenere le misure legali ne ad iscri
versi tra gli utenti.
La Corte: — Ritenuto che nel 13 del decorso agosto,
il verificatore dei pesi e misure pel distretto di Ravenna
contestava a Mazzolani Coriolano di Battista, esercente
la professione di fabbricante e venditore di acque gazose,
Seltz, ecc., nel Comune di Cervia, le contravvenzioni
agli art. 16, 19 della legge 23 agosto 1890, n. 7188, per
non aver presentato alla verificazione periodica le misure
legali di cui deve essere provveduto e per non essersi
fatto iscrivere nello stato degli utenti pesi e misure nel
corrente anno 1906.
Celebratosi il dibattimento innanzi la pretura del pri
mo mandamento di Ravenna nel giorno 18 ottobre suc
cessivo il Mazzolani deduceva che non vendendo al mi
nuto e vendendo all' ingrosso i suoi prodotti, e cioè acque
di Seltz e di Vichy in sifoni ed acque gazose in botti
glie all'uopo costruite, non aveva necessità di tenere al
cuna misura nella sua fabbrica e non era obbligato a te
nerle nè presentarle alla verificazione periodica. Aggiun
geva che l'acqua di Seltz era da lui fabbricata in cal
daie e che per sviluppare quei tanti gradi di gas e mi
surarlo aveva il manometro.
Il verificatore osservava che il Mazzolani, per l'art.
60 del regolamento approvato con regio decreto del 7
novembre 1890, n. 7248, era obbligato a tenere le mi
sure di capacità volute dalla legge ed alla verificazione
periodica delle medesime, essendo la sua industria assi
milata a quelle in cui si vende al minuto il vino e la
birra; che tutte le fabbriche del genere di quella del
Mazzolarli erano iscritte nello stato degli utenti pesi e
misure; che i manometri dovevano essere verificati dal
perito governativo ed il suo compito era quello, di ac
certarsi se erano stati verificati.
Il pretore, in esito ai risultati del dibattimento, di
chiarava non farsi luogo a penale procedimento per ine
sistenza di reato.
Avverso tale sentenza ricorreva in termini per cas
sazione il Pubblico Ministero presso la pretura, dedu
cendo pure in termine la violazione dell'art. 60 del re
golamento suindicato, inquantochè il pretore erronea
mente, con la sua sentenza, ha ritenuto dubbio per lo
meno se debba considerarsi venditore al minuto un fab
bricante di acque gazose che vende i suoi prodotti in
recipienti chiusi (sifoni e bottiglie) e che il commercio di
acque gazose non debba essere compreso fra i simili al
vino ed alla birra, di cui è parola nel succitato articolo,
per farne derivare l'obbligo al venditore di tenere e sot
toporre alla periodica verifica le misure di cui all'arti
colo stesso.
Osserva che il Ministero d'agricoltura, industria e
commercio, nella vigente tabella generale degli uffici, del
le industrie, professioni e mestieri soggetti alla verifica
zione periodica biennale dei pesi e delle misure, approvata
con decreto ministeriale del 1° agosto 1896, registrata alla
Corte dei conti il 27 detto mese, non vi comprendeva i
fabbricanti di acque gazose e di acque di Seltz, come
non eran compresi nella precedente tabella approvata con
decreto ministeriale del 22 ottobre 1892.
Inoltre il Ministero suddetto, ad analogo quesito pro
posto dal R. Ufficio metrico di Oristano, con nota 2 marzo
1906, rispondeva che i fabbricanti di acque gazose sono
esenti dall'obbligo della verificazione periodica e quindi invitava l'ufficio suddetto a promuovere, quando occorra,
la cancellazione dagli stati degli utenti di quei fabbri
canti di acque gazose che vi fossero iscritti. Infine con
decisione ministeriale di detto Ministero del 10 marzo
1898, n. 3143, si stabiliva che un negoziante di vino il
quale vendeva esclusivamente i vini in bottiglia, sia al
minuto che all'ingrosso, non si può ritenere soggetto al
l'obbligo della verificatone periodica.
Attesoché, per l'art. 6 della legge succitata, sono te
nuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di
pesi e misure per la vendita o compera o per commer
cio qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna
delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma
e per determinare la quantità di lavoro e la mercede
degli operai. Ora è evidente che il Mazzolani, il quale fabbrica e
vende acque chiuse in recipienti speciali che non pos
sono aprirsi senza far perdere al liquido in essi conte
nuto la sua proprietà quale è appunto il gas, che nep
pure possono venire pesati, dappoiché il peso dei sifoni
e delle bottiglie è maggiore di quello del liquido, non
può essere compreso fra coloro di cui nel citato arti
colo.
Infatti, il Mazzolani riceve i recipienti dalle case fab
bricatrici e cosi come sono li riempe o di acque gazose
ovvero di acque di Yichy artificiali o di acque di Seltz,
e li pone in vendita senza che questi recipienti siano
muniti di qualsiasi bollo. L'art. 19 della ridetta legge sancisce che gli utenti
non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo
di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pub
blicazione dello stato medesimo, e per le ragioni suespo
Il Poro Italiano — Anno XXXII — Parte II-16.
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