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PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE || Udienza 27 dicembre 1906; Pres. De Crecchio, Est. Piolanti...

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Udienza 27 dicembre 1906; Pres. De Crecchio, Est. Piolanti —Ric. Corsaro Source: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1907), pp. 183/184-185/186 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23108834 . Accessed: 19/06/2014 21:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.89 on Thu, 19 Jun 2014 21:08:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 27 dicembre 1906; Pres. De Crecchio, Est. Piolanti —Ric. CorsaroSource: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE SECONDA: GIURISPRUDENZA PENALE (1907), pp.183/184-185/186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108834 .

Accessed: 19/06/2014 21:08

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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18b PARTE^SECONDA 184

nuncia ed a figurare come madre del neonato. Questi

pertanto a norma dell'art. 59 del regio decreto per l'or

dinamento dello stato civile avrebbe dovuto essere di

chiarato figlio di ignoti genitori e portato ad un pub blico ospizio, nè poteva essere nominato nell'atto di nascita

la Brigidi, e molto meno essere questa obbligata a rico

noscerlo, essendo per le nostre leggi il riconoscimento un

atto volontario, personale e irrevocabile : è quindi erro

neo l'affermare che il neonato in questione avesse lo stato

di figlio della Brigidi, stato che non potea acquistare senza il di lei consenso, stato che non potea avere nella

mancanza assoluta di tale consenso e che non potea quin di essere soppresso.

Erronea del pari è l'altra affermazione della sentenza, che cioè fosse reso impossibile al bambino di reclamare

il proprio stato di figlio della Brigidi, dappoiché il rico noscimento può essere impugnato dal tìglio o da chiun

que vi abbia interesse come contrario alla verità, secondo

prescrive l'art. 188 cod. civ. con azione, che come ogni altra azione di stato, è imprescrittibile.

Soggiunge poi la sentenza impugnata che : " la con

danna per falso sia pure implicitamente, ma tuttavia non

meno necessariamente, importa da parte del giudice la

dichiarazione che il neonato falsamente fu dichiarato

figlio della Sandroni e che il suo stato vero è quello di

figlio della Brigidi, stato che gli deve essere quindi re

stituito „, e che "

di conseguenza il giudice penale ver

rebbe a risolvere una questione di stato in seguito a sop

pressione di questo „. Con tale motivazione la sentenza

confonde lo stato civile, con l'atto che prova tale stato ; il primo indica l'insieme dei rapporti esistenti tra un

individuo ed una famiglia, il secondo è la prova di tali

rapporti ; il primo sostituisce un diritto, il secondo la pro va di questo diritto. La dichiarazione pertanto della fal

sità dell'atto di stato civile, non porta di conseguenza l'accertamento del vero stato civile dell'infante, accerta

mento che non può farsi se non nei casi e nei modi sta

biliti dal codice civile ; la dichiarazione di falsità dell'at to di stato civile da parte del giudice penale potrà

costituire una presunzione od indizio grave per autoriz

zare l'indagine sulla maternità, secondo l'art. 190 cod.

civ., onde ammettere la prova.testimoniale ; gli effetti di ta

le dichiarazione sono determinati dall'art. 193 detto codice.

Molto meno poi lo stato di figlio della Brigidi deve

essere restituito al neonato in questione, come afferma la

sentenza, dappoiché l'azione per reclamo di stato spetta

esclusivamente al figlio, essa riguarda un suo diritto mo

rale eminentemente personale e nessuno può essere ob

bligato a subire uno stato che non reclama.

Non ogni attentato allo stato civile di un infante co

stituisce il reato previsto dall'art. 361 cod. pen., nel qua

le il carattere prevalente ò l'intento di sopprimere od

alterare lo stato civile dell'infante ed i mezzi per com

metterlo sono la occultazione, il cambiamento, la suppo

sizione dell'infante. Vi Bono altri tatti i quali sebbene

indirettamente attentino a tale stato rivestono altra figu

ra di reato, o perchè il soggetto passivo diretto del de

litto non è il neonato, ovvero perchè, pur tendendo il

delitto allo stato civile di lui, tal fine si esplica con

mezzi più gravi lesivi di più importanti delitti, come nel

l'infanticidio, nel provocato aborto, nell'esposizione od

abbandono d'infante che la nostra legge pone tra i reati

contro le persone.

Nel caso in esame il soggetto materiale passivo del

delitto non è il neonato, il quale non fu occultato, cam

biato o supposto, ma il documento che ne dovea accer

tare lo stato e che contiene la falsa dichiarazione della

Sandroni all'ufficiale di stato civile di Bologna sullo sta

to del bambino che essa gli presentava dichiarando che

era nato da lei, dichiarazione che pur ledendo indiretta

mente lo stato del neonato, direttamente offendeva la fe

de pubblica, facendo così sorgere il titolo di falso in atto

pubblico. Esatta pertanto fu la definizione data al reato consu

mato dalle imputate dal giudice istruttore e dal tribu

nale e fondato si ravvisa il ricorso del Pubblico Mini

stero.

Osserva che accogliendosi tal mezzo superfluo è l'esa

me dell'altro con cui si lamenta la violazione degli art. 9

n. 5 e 419 proc. penale. Per questi motivi, accoglie il ricorso del Procuratore

Generale, ecc., e rinvia la causa per nuovo esame alla

Corte d'appello di Roma.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 27 dicembre 1906; Pres. Dk Orecchio, Est.

LANTr — Ric. Corsaro.

Armi — Porto prima della rluuovnzlouè «Iella licenza

— Xa*»a pagata — Pena (Cod. pen., art. 464; legge

sulle concessioni governative, art. 1, n. 50).

Contravviene all'art. 464 cod. pen. chi asporta il fucile

dopo aver fatta la domanda per la rinnovazione della

licenza ed aver pagata la tassa, ma prima che la nuo

va licenza gli sia concessa. (1)

In tal caso però deve applicarsi soltanto la pena stabilita

dal citato art. 464 cod. pen., non anche quella del quin

tuplo della tassa stabilita dalla legge nelle concessioni

governative. (2)

La Corte: — Corsaro Sante produce ricorso contro la

sentenza del pretore di Mascalucia 13 settembre 1906,

colla quale fu condannato, col beneficio della condanna

condizionale, a lire 10 di ammenda e lire 32 di pena

pecunaria, quale colpevole di contravvenzione all'art. 464

cod. pen., per porto di fucile senza licenza, e per con

travvenzione all'art. 1 n.50 della legge sulle concessioni

governative. Lamenta: 1° Violazione dell'art. 464 cod. pen. in re

lazione all'art. 45 dello stesso codice.

2° Violazione dell'art,. 1 n. 50 della legge sulle con

cessioni governative. Osserva clie il primo motivo non ba fondamento. Al

ricorrente scadeva la licenza il 22 agosto 1906. Il 19 pre

cedente iniziò le pratiche per la rinnovazione del per

messo, ma questo gli fu rinnovato e rilasciato il 5 set

tembre. Neil'intervallo fra la scadenza eia rinnovazione,

vale a dire il 26 agosto, gli venne contestata la contrav

venzione, per essere stato sorpreso nell'atto che portava

il fucile senza licenza. La contravvenzione pertanto è

certa ed evidente, nulla rilevando che avesse anteceden

temente avanzata domanda per la rinnovazione. È chiaro

che tino al rilascio della nuova concessione egli non po

teva d'arbitrio esercitare una facoltà che non gli spettava,

(1-2) In senso conforme, sovra entrambe le massime, vedi la

sentenza 18 novembre 1905, Basso (t'oro it., 1906, II, 38) — Ve

di però in vario senso le alt,re sentenze ivi citate in nota, e

(jUtìlla del 7 gennaio 1905, Adorni (Giuat. pen., 1905, col. 555, m. 258),

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185 GIURISPRUDENZA PENALE 186

mentre era anche possibile che la licenza non gli fosse

ulteriormente accordata.

Osserva sul 2° motivo che merita indubbiamente di

essere accolto.

Invero, se per essere contravventore alla legge sulle

concessioni governative occorre necessariamente esercita

re il diritto senza aver pagato la tassa corrispondente,

il Corsaro che la pagò in anticipazione, anche prima di

avere ottenuta la licenza, non può evidentemente avere

commesso la contravvenzione a torto attribuitagli.

È di nessuna importanza la osservazione che per tal

modo si sarebbe verificato questo fatto: vale a dire che,

se la licenza era concessa, egli avrebbe esercitato la cac

cia non solo per l'anno decombile dalla data della con

cessione, ma anche pei giorni del tempo intermedio ; e

qualora gli fosse negata, l'avrebbe per pochi giorni eser

citata illegittimamente. Imperocché per questo fatto il

Corsaro incontrò precisamente la sanzione dell'art. 484

cod. pen., nè il fatto suo arbitrario va quindi impu

nito, senza che da ciò possa mai trarsi la conseguenza

di tenerlo responsabile anche di altra infrazione che

assolutamente non esiste.

Per questi motivi, cassa senza rinvio relativamente

alla condanna alla pena pecuniaria.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 6 dicembre 1906; Pres. Okilia, Est. Toccafondi

— Ric. P. M. c. Mazzolani.

Pesi e misuro — Utenti — Fabbricanti di aeqne ga

zose (Reg. 7 novembre 1890, art. 60).

I fabbricanti ed i venditori al minuto di acque gazose,

Seltz, ecc. che si smerciano in apposite bottiglie chiuse,

non sono obbligati a tenere le misure legali ne ad iscri

versi tra gli utenti.

La Corte: — Ritenuto che nel 13 del decorso agosto,

il verificatore dei pesi e misure pel distretto di Ravenna

contestava a Mazzolani Coriolano di Battista, esercente

la professione di fabbricante e venditore di acque gazose,

Seltz, ecc., nel Comune di Cervia, le contravvenzioni

agli art. 16, 19 della legge 23 agosto 1890, n. 7188, per

non aver presentato alla verificazione periodica le misure

legali di cui deve essere provveduto e per non essersi

fatto iscrivere nello stato degli utenti pesi e misure nel

corrente anno 1906.

Celebratosi il dibattimento innanzi la pretura del pri

mo mandamento di Ravenna nel giorno 18 ottobre suc

cessivo il Mazzolani deduceva che non vendendo al mi

nuto e vendendo all' ingrosso i suoi prodotti, e cioè acque

di Seltz e di Vichy in sifoni ed acque gazose in botti

glie all'uopo costruite, non aveva necessità di tenere al

cuna misura nella sua fabbrica e non era obbligato a te

nerle nè presentarle alla verificazione periodica. Aggiun

geva che l'acqua di Seltz era da lui fabbricata in cal

daie e che per sviluppare quei tanti gradi di gas e mi

surarlo aveva il manometro.

Il verificatore osservava che il Mazzolani, per l'art.

60 del regolamento approvato con regio decreto del 7

novembre 1890, n. 7248, era obbligato a tenere le mi

sure di capacità volute dalla legge ed alla verificazione

periodica delle medesime, essendo la sua industria assi

milata a quelle in cui si vende al minuto il vino e la

birra; che tutte le fabbriche del genere di quella del

Mazzolarli erano iscritte nello stato degli utenti pesi e

misure; che i manometri dovevano essere verificati dal

perito governativo ed il suo compito era quello, di ac

certarsi se erano stati verificati.

Il pretore, in esito ai risultati del dibattimento, di

chiarava non farsi luogo a penale procedimento per ine

sistenza di reato.

Avverso tale sentenza ricorreva in termini per cas

sazione il Pubblico Ministero presso la pretura, dedu

cendo pure in termine la violazione dell'art. 60 del re

golamento suindicato, inquantochè il pretore erronea

mente, con la sua sentenza, ha ritenuto dubbio per lo

meno se debba considerarsi venditore al minuto un fab

bricante di acque gazose che vende i suoi prodotti in

recipienti chiusi (sifoni e bottiglie) e che il commercio di

acque gazose non debba essere compreso fra i simili al

vino ed alla birra, di cui è parola nel succitato articolo,

per farne derivare l'obbligo al venditore di tenere e sot

toporre alla periodica verifica le misure di cui all'arti

colo stesso.

Osserva che il Ministero d'agricoltura, industria e

commercio, nella vigente tabella generale degli uffici, del

le industrie, professioni e mestieri soggetti alla verifica

zione periodica biennale dei pesi e delle misure, approvata

con decreto ministeriale del 1° agosto 1896, registrata alla

Corte dei conti il 27 detto mese, non vi comprendeva i

fabbricanti di acque gazose e di acque di Seltz, come

non eran compresi nella precedente tabella approvata con

decreto ministeriale del 22 ottobre 1892.

Inoltre il Ministero suddetto, ad analogo quesito pro

posto dal R. Ufficio metrico di Oristano, con nota 2 marzo

1906, rispondeva che i fabbricanti di acque gazose sono

esenti dall'obbligo della verificazione periodica e quindi invitava l'ufficio suddetto a promuovere, quando occorra,

la cancellazione dagli stati degli utenti di quei fabbri

canti di acque gazose che vi fossero iscritti. Infine con

decisione ministeriale di detto Ministero del 10 marzo

1898, n. 3143, si stabiliva che un negoziante di vino il

quale vendeva esclusivamente i vini in bottiglia, sia al

minuto che all'ingrosso, non si può ritenere soggetto al

l'obbligo della verificatone periodica.

Attesoché, per l'art. 6 della legge succitata, sono te

nuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di

pesi e misure per la vendita o compera o per commer

cio qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna

delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma

e per determinare la quantità di lavoro e la mercede

degli operai. Ora è evidente che il Mazzolani, il quale fabbrica e

vende acque chiuse in recipienti speciali che non pos

sono aprirsi senza far perdere al liquido in essi conte

nuto la sua proprietà quale è appunto il gas, che nep

pure possono venire pesati, dappoiché il peso dei sifoni

e delle bottiglie è maggiore di quello del liquido, non

può essere compreso fra coloro di cui nel citato arti

colo.

Infatti, il Mazzolani riceve i recipienti dalle case fab

bricatrici e cosi come sono li riempe o di acque gazose

ovvero di acque di Yichy artificiali o di acque di Seltz,

e li pone in vendita senza che questi recipienti siano

muniti di qualsiasi bollo. L'art. 19 della ridetta legge sancisce che gli utenti

non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo

di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pub

blicazione dello stato medesimo, e per le ragioni suespo

Il Poro Italiano — Anno XXXII — Parte II-16.

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